Cons. di Stato n. 3138 del 07.06.2013
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Cons. di Stato n. 3138 del 07.06.2013
MASSIMA – “Orbene, poiché il predetto art. 37, c. 13, con disposizione valida anche per gli appalti di servizi, stabiliva che i concorrenti riuniti in associazione temporanea dovessero eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, è evidente che deve sussistere una perfetta corrispondenza tra quota di lavori (o, nel caso di forniture o servizi, parti del servizio o della fornitura) eseguita dal singolo operatore economico e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento, e che vi è la necessità che sia l'una che l'altra siano specificate dai componenti del raggruppamento all'atto della partecipazione alla gara (Consiglio Stato-V Sezione 7 maggio 2008 n. 2079). Del resto, ai fini di garanzia di effettività della veduta disposizione, proprio lo stesso invocato articolo 37, al comma 4, prevedeva che nel caso di forniture o servizi (ai quali ultimi si riferisce appunto la gara all'esame) devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'indicazione delle stesse non poteva che rivelarsi dunque requisito di ammissione alla gara per cui occorreva provvedersi a tale incombente nella domanda di partecipazione alla gara e non in sede di esecuzione del contratto (Consiglio Stato- Sezione V 28 settembre 2009 n. 5817). Invero, l'obbligo e la ratio della specificazione in esame sono da ritrovarsi nella necessità di assicurare alle Amministrazioni aggiudicatrici la conoscenza preventiva del soggetto, che in concreto eseguirà il servizio, e ciò non solo per consentire una maggiore speditezza nella fase di esecuzione del contratto, ma anche per l'effettuazione di ogni previa verifica sulla competenza tecnica dell'esecutore; oltre che per evitare che le imprese si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettiva disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme d'ammissione alle gare. La suddetta regola, si soggiunge, non può non valere pure per le A.T.I. costituende, che sono quindi tenute anch'esse ad indicare, già nella fase di ammissione alla gara dunque prima dell'aggiudicazione, le quote di partecipazione di ciascuna impresa al futuro raggruppamento e le quote di ripartizione delle prestazioni oggetto dell'appello, ai fini della verifica della rispondenza della prestazione da eseguirsi ai requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa fatti valere secondo le relative corrispondenti percentuali, essendo del resto evidente che una diversa soluzione porterebbe ad un diversificato ed ingiustificato trattamento tra le A.T.I. già formalmente costituite e le A.T.I. costituende, che ne sarebbero esonerate e chiamate a dimostrare l'affidabilità della loro proposta contrattuale solo se e quando risultassero aggiudicatarie della gara.” Consiglio di Stato n. 3138 del 07.06.2013 N. 03138/2013REG.PROV.COLL. N. 00580/2013 REG.RIC 00580/2013 REG.RIC GRATIS . R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 580 del 2013, proposto da: Guerrato s.p.a. in proprio e quale mandataria ATI con Insel s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Principessa Clotilde 2; contro Azienda Sanitaria Locale n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila con sede in L’Aquila, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Lazzari, con domicilio eletto presso avv. Stefania Raimondi in Roma, via Antonio Chinotto 1; nei confronti di Olicar s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via di Ripetta 142; per la riforma della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA- SEZIONE I n. 00838/2012, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di gestione,conduzione e manutenzione edile dei presidi ospedalieri di Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro e L'Aquila – risarcimento danni Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale n.1 Avezzano-SulmonaL'Aquila e di Olicar s.p.a.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2013 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Lazzari e Ferrari; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.1. L'Azienda sanitaria locale n.1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, con deliberazione n. 627 del 17 aprile 2012, ha aggiudicato definitivamente alla Olicar s.p.a., con sede in Bra (CN), che ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'appalto – con importo a base d'asta di € 31.744.451,60 – concernente il “Servizio gestione, conduzione e manutenzione degli impianti meccanici, elettrici, elevatori nonché del servizio di manutenzione edile dei presidi ospedalieri di Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro, L'Aquila nonché dei presidi sanitari ed amministrativi localizzati nei territori della soppressa A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona e nei territori della soppressa A.S.L. 4 L'Aquila”. 1.2. La Guerrato s.p.a., seconda classificata e attuale gestore con la Insel s.p.a. del servizio stesso, in nome proprio e quale mandataria ATI con Insel s.p.a., ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, l'aggiudicazione e gli atti connessi deducendo una serie di violazioni di legge e più profili di eccesso di potere, che avrebbero dovuto comportare l’esclusione della aggiudicataria dalla gara ovvero una diversa attribuzione di punteggi che l'avrebbe così collocata al primo posto della graduatoria. 1.3. La Olicar s.p.a. si costituiva sostenendo l'infondatezza del ricorso e proponeva ricorso incidentale e motivi aggiunti avverso l'ammissione della Guerrato alla gara stessa. In particolare l’A.T.I. di tipo orizzontale Guerrato-Insel ha dichiarato le rispettive quote di partecipazione all’Associazione nell' 83% e 16% e di eseguire le prestazioni e le lavorazioni secondo quella quota; quindi le due imprese non risultavano in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OS 4 – classe III (impianti elettromeccanici trasportatori) richiesta per le specifiche lavorazioni di € 984.078,00 e, per la Guerrato, di € 824.657,36 (pari alla quota di esecuzione), bensì della categoria OS 4 – classe II che abilita solo per lavori fino a € 516.000,00, per di più con l’aumento del quinto e con l’avvalimento per quanto concerne la Insel. Censura al riguardo anche le determinazioni della Commissione di gara che ha fatto ricorso all’anzidetto riparto delle quote e alle cd. “quote medie”. Inoltre la Insel non sarebbe in possesso di alcune certificazioni di qualità né del requisito del fatturato, prescritto per gli ultimi tre esercizi per i servizi analoghi, posto che alcuni servizi dichiarati non sarebbero affatto analoghi. In via subordinata ha dedotto l'illegittimità della clausola del bando recante l'obbligo di possedere l’attestazione di qualità UNI EN ISO 13485/2004 nei limiti in cui potesse prevedere l’esclusione dalla gara. 2. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo – Sezione I, con sentenza n. 838 del 5 dicembre 2012 depositata il 13 dicembre 2012, ha accolto il ricorso incidentale proposto dalla Olicar s.p.a., esaminato prioritariamente in ossequio all'Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 4/2011, e dichiarato conseguentemente improcedibile il gravame principale prodotto dalla Guerrato s.p.a. con condanna alle spese di giudizio. Il giudice di prime cure, conformandosi all'indirizzo della stessa Adunanza Plenaria n. 22/2012, ha ritenuto, con assorbimento di ogni altro motivo, che l'obbligo di specificare, in sede di presentazione dell'offerta, le singole parti del servizio imputate a ciascun operatore raggruppato è applicabile anche ai raggruppamenti di tipo orizzontale come nella fattispecie, e pertanto spetta a ogni impresa la dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, come, fra gli altri, per l'appunto l'indicazione delle parti di servizio attribuite alle singole aziende associate o associande. Nel caso di specie il disciplinare prevedeva, a pena di esclusione, la “attestazione SOA per la categoria OS 4 – classe III”, e la Guerrato e la Insel erano, come anzidetto, in possesso di attestazione per la classe II; né a tal fine poteva, come erroneamente effettuato dalla Commissione, farsi richiamo al riparto delle quote, perché la quota dell'83,8% per la Guerrato richiederebbe comunque la classe III, né a “quote medie” del tutto presuntive ed elusive del bando, sottraendole così al doveroso puntuale controllo della Stazione appaltante sull’effettivo impegno ed idoneità delle singole imprese a svolgere il servizio, e le sue parti, oggetto dell’affidamento. 3. La Guerrato s.pa., con atto notificato il 24 gennaio 2013 e depositato il 28 gennaio 2013, anche per conto dell’ATI con Insel, ha interposto appello, con domanda di sospensiva, riproponendo i motivi di primo grado. Censura la sentenza impugnata sostenendo che il principio di corrispondenza fra le quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione non si applica agli appalti di servizi quali quelli in esame, come si evince dallo stesso art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come novellato dalla legge n. 135/2012; soggiunge altresì la legittimità della indicazione cumulativa della partecipazione e della esecuzione all'intero appalto anziché alla singola parte del servizio e, d'altronde, il raggruppamento possiede in misura sovrabbondante la qualificazione nella categoria OS 4 e che anche la categoria OS II di ambedue le imprese consente di eseguire pro quota le prestazioni richieste. Con memoria depositata l'8 maggio 2013, nell'insistere per l'accoglimento dell'appello, si ribadisce il possesso del requisito censurato dal T.A.R., anche alla luce della normativa comunitaria che consentirebbe forme libere di aggregazione con riferimenti all’esecuzione dell’intero appalto anziché delle singole parti. Con successiva memoria depositata il 23 maggio 2013 ha reiterato le argomentazioni già svolte. 4. La Olicar s.p.a., si è costituita con controricorso depositato il 6 febbraio 2013 e con memorie depositate il 6 febbraio e l' 8 maggio 2013 ha riproposto le censure dedotte in primo grado in via incidentale ribadendo sia i motivi volti all'esclusione della Guerrato dalla gara, sia le argomentazioni a sostegno dell'infondatezza dei gravami prodotti dalla stessa Guerrato nelle due fasi del giudizio. Soggiunge che la modifica apportata nel 2012 al citato articolo 37 non si applica nella fattispecie sia perché la gara è stata indetta e si è svolta precedentemente, citando al proposito alcune sentenze, sia perché l'obbligo in esame è stato inserito esplicitamente nell' articolo 6 del disciplinare. 5. L'A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, con sede in L'Aquila, si è costituita con memorie depositate il 6 febbraio e il 14 maggio 2013, rispettivamente a sostegno del rigetto dell’istanza sospensiva e quindi della legittimità della sentenza impugnata. 6. La causa, rinviata al merito nella camera di consiglio dell' 8 febbraio 2013, all'udienza pubblica del 24 maggio 2013 è stata trattenuta in decisione. 7.1. L'appello è infondato e la sentenza impugnata merita conferma per le considerazioni che seguono. 7.2. Si premette che l'appalto di servizi all'esame, in quanto indetto con bando pubblicato nella G.U.U.E. del 3 giugno 2011 e nella G.U. del 6 giugno 2011, rientra, ad avviso della Sezione, nella disciplina dell'articolo 37, commi 4 e 13, del D.Lvo n. 136/2006, nella versione precedente alla modifica introdotta con la citata legge n. 135/2012 e non retroattiva, per principio generale e secondo la giurisprudenza richiamata anche da controparte, non avendo carattere ricognitivo e quindi ininfluente sulle procedure concluse o in corso e sui loro effetti, per cui tale disposizione si applica anche ai raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale come quello della Guerrato s.p.a. (cfr., ex multis, sentenze Adunanza Plenaria n. 22 e 26/2012; Sez. III nn. 2804 e 4760/2011, 26,793 e 1422/2012). Orbene, poiché il predetto art. 37, c. 13, con disposizione valida anche per gli appalti di servizi, stabiliva che i concorrenti riuniti in associazione temporanea dovessero eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, è evidente che deve sussistere una perfetta corrispondenza tra quota di lavori (o, nel caso di forniture o servizi, parti del servizio o della fornitura) eseguita dal singolo operatore economico e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento, e che vi è la necessità che sia l'una che l'altra siano specificate dai componenti del raggruppamento all'atto della partecipazione alla gara (Consiglio Stato-V Sezione 7 maggio 2008 n. 2079). Del resto, ai fini di garanzia di effettività della veduta disposizione, proprio lo stesso invocato articolo 37, al comma 4, prevedeva che nel caso di forniture o servizi (ai quali ultimi si riferisce appunto la gara all'esame) devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'indicazione delle stesse non poteva che rivelarsi dunque requisito di ammissione alla gara per cui occorreva provvedersi a tale incombente nella domanda di partecipazione alla gara e non in sede di esecuzione del contratto (Consiglio Stato- Sezione V 28 settembre 2009 n. 5817). Invero, l'obbligo e la ratio della specificazione in esame sono da ritrovarsi nella necessità di assicurare alle Amministrazioni aggiudicatrici la conoscenza preventiva del soggetto, che in concreto eseguirà il servizio, e ciò non solo per consentire una maggiore speditezza nella fase di esecuzione del contratto, ma anche per l'effettuazione di ogni previa verifica sulla competenza tecnica dell'esecutore; oltre che per evitare che le imprese si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettiva disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme d'ammissione alle gare. La suddetta regola, si soggiunge, non può non valere pure per le A.T.I. costituende, che sono quindi tenute anch'esse ad indicare, già nella fase di ammissione alla gara dunque prima dell'aggiudicazione, le quote di partecipazione di ciascuna impresa al futuro raggruppamento e le quote di ripartizione delle prestazioni oggetto dell'appello, ai fini della verifica della rispondenza della prestazione da eseguirsi ai requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa fatti valere secondo le relative corrispondenti percentuali, essendo del resto evidente che una diversa soluzione porterebbe ad un diversificato ed ingiustificato trattamento tra le A.T.I. già formalmente costituite e le A.T.I. costituende, che ne sarebbero esonerate e chiamate a dimostrare l'affidabilità della loro proposta contrattuale solo se e quando risultassero aggiudicatarie della gara. Nemmeno può ritenersi che la mancata corrispondenza fra il requisito di ammissione e quota di partecipazione all'A.T.I. potesse essere surrogata o sostituita dall'esame delle dichiarazioni di possesso, da parte dei singoli membri del raggruppamento, dei requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria necessari per la partecipazione alla gara, giacché non è dato né all'amministrazione appaltante né al giudice di desumere da dette dichiarazioni in via induttiva o presuntiva la corrispondenza di cui s'è detto. 7.3. Ciò stante, nella fattispecie in esame si rileva in ogni caso che il disciplinare di gara prescriveva, a pena di esclusione, all'articolo 6, la “Attestazione SOA per la categoria OS 4 – classe III” e che “i concorrenti in Raggruppamento Temporaneo, in Consorzio Ordinario o GEIE devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento e devono possedere requisiti di qualificazione almeno pari a tale percentuale”. La Guerrato s.p.a. e la Insel con avvalimento erano invece in possesso dell'attestazione di classe II e non hanno indicato le parti del servizio o della fornitura che sarebbero state eseguite dai singoli associati limitandosi a una dichiarazione cumulativa riferita all'intero appalto e alle percentuali di partecipazione all'A.T.I., e cioè all' 83,8% per Guerrato e al 16,2% per la Insel. Ne consegue l'oggettiva inosservanza delle previsioni del bando, posto che per di più quelle percentuali non erano sufficienti a garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste in relazione alla classe III, come esaurientemente argomentato dal T.A.R., che ha anche ritenuto erroneo e la Sezione condivide, il ricorso al riparto delle quote o a “quote medie” in quanto in contrasto proprio con le finalità perseguite dalla regola di cui trattasi e sottolineate dalla citata Adunanza Plenaria n. 22/2012. Alla stregua di siffatti presupposti di fatto e di diritto, l'esclusione dalla gara della costituenda ATI odierna appellante era del tutto vincolata, ai fini della partecipazione alla gara, sia sulla base del disciplinare, sia della disciplina prevista dall'articolo 37 del D.Lvo n. 163/2006, ed in particolare anche del disposto specifico del comma 4, che costituisce invero norma di rilievo pubblicistico di chiara natura imperativa, che è volta a porre la stazione appaltante nelle migliori condizioni per verificare i requisiti di tutti i soggetti partecipanti alle procedure di evidenza pubblica, con la naturale conclusione, si ripete, che la sua cogenza è piena a prescindere da un necessario richiamo negli atti di gara e dall'esistenza di una sanzione espressa di esclusione dalla gara posta a presidio del rispetto della norma. 7.4. Ciò premesso, l'infondatezza dell'appello sul profilo suindicato e oggetto specifico della pronuncia del T.A.R., con la conseguente definitiva esclusione dell'A.T.I. Guerrato-Insel dalla gara, assume valenza pregiudiziale rispetto alla valutazione delle altre censure dedotte con il ricorso incidentale di primo grado, che, sia pure per lo più volte sostanzialmente alla non ammissione dell'A.T.I. suddetta, prospettano a tali fini profili da approfondire anche nel merito, così esimendo la Sezione dal loro esame. Si soggiunge per completezza che la normativa comunitaria viene richiamata dall’appellante in particolare nella memoria del 7 maggio ma con argomentazioni di carattere generale e meramente tautologiche circa l’interpretazione di Direttiva asseritamente a favore dell’assunto di parte e che però non si appalesano strettamente conferenti alla specifica fattispecie in questione e soprattutto sul particolare punto in questione. 8. Per le considerazioni che precedono l'appello va quindi respinto e la sentenza impugnata va confermata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in € 3000,00 (tremila),oltre agli accessori di legge, a favore di ognuna delle due controparti costituite (Azienda sanitaria locale n.1 e Olicar s.p.a.) per complessivi € 6000,00 (seimila). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati: Pier Luigi Lodi, Presidente Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore Massimiliano Noccelli, Consigliere Alessandro Palanza, Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/06/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) È necessario il Credito Skype