apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 7523/2015 pubbl. il 17/06/2015 RG n. 43235/2013 Repert. n. 6377/2015 del 17/06/2015 RG N. 43235/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A in persona del giudice monocratico DOTT. PIERLUIGI PERROTTI, ha pronunciato la seguente Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 30.5.2013 DA SVALDUZ SRL rappresentata e difesa dall’avv. Gian Franco D’Onofrio, come da delega a margine dell’atto di citazione del 27.5.2013, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Livia Oglio, in Milano – via Montenapoleone, 8 - ATTORE OPPONENTE CONTRO GIORGIO ARMANI SPA rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Ponzanelli e Valeria Giudici, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 26.11.2012, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano – via Barozzi, 1 - CONVENUTO OPPOSTO - 1 http://bit.ly/21lL26g Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 SENTENZA Sentenza n. 7523/2015 pubbl. il 17/06/2015 RG n. 43235/2013 Repert. n. 6377/2015 del 17/06/2015 RG N. 43235/2013 CONCLUSIONI DELLE PARTI per Svalduz srl preliminarmente 1) disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa pregiudiziale pendente dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione XI, G.I. dott.ssa Gentile, r.g. n. 42147/2012 le domande tutte svolte da Svalduz srl, in quanto infondate in fatto e in diritto; nel merito accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Giorgio Armani spa in ordine al credito azionato in sede monitoria; 3) conseguentemente dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo, illegittimo e inefficace per la insussistenza del credito azionato; 4) in via subordinata, compensare il detto credito con l’accertando maggior credito dell’opponente; 5) con vittoria delle spese di giudizio e salvezza di ogni altro diritto, ragione e azione. per Giorgio Armani spa 1) rigettare le domande tutte svolte da Svalduz srl, in quanto infondate in fatto e in diritto; 2) confermare il decreto ingiuntivo n. 10918/2012 emesso dal Tribunale di Milano il 4.12.2012 e depositato in cancelleria il 25.3.2013, e per l’effetto condannare Svalduz srl a pagare a favore di Giorgio Armani spa la somma di Euro 358.126,24, oltre interessi dalla debenza al saldo, oltre alle spese del procedimento monitorio, a fronte di fatture inevase per forniture di capi di abbigliamento; 3) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite tutte. 2 http://bit.ly/21lL26g Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 2) Sentenza n. 7523/2015 pubbl. il 17/06/2015 RG n. 43235/2013 Repert. n. 6377/2015 del 17/06/2015 RG N. 43235/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. In data 26.11.2012 Giorgio Armani spa depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Svalduz srl. Esponeva di essere creditrice dell’importo complessivo di Euro 358.126,24, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la fornitura di capi di abbigliamento. Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, in data 25.3.2013 emetteva il decreto n. 10918/2012 con il quale ingiungeva a Svalduz il pagamento del predetto importo, oltre interessi e spese legali. Con atto di citazione notificato in data 30.5.2013 Svalduz proponeva opposizione contro il In via pregiudiziale di rito eccepiva il difetto di legittimazione attiva di Giorgio Armani in quanto il ramo aziendale che includeva i rapporti oggetto di causa era stato ceduto alla Giorgio Armani Operations spa. Nel merito evidenziava che tra le parti vi era stato un rapporto commerciale durato c.ca 25 anni, nel corso del quale Giorgio Armani aveva regolarmente fornito capi di abbigliamento ai propri negozi di Pordenone, Mestre e Treviso. A partire dalla fine del 2011 Giorgio Armani si era improvvisamente rifiutata di dare seguito ad alcuni ordini, dapprima lamentando il ritardo nei pagamenti e la violazione dei diritti su alcune immagini della nuova collezione e, in seguito, comunicando che non intendeva più accettare ordinativi. Aveva quindi interrotto in modo brusco e improvviso le relazioni commerciali preesistenti. Le concrete caratteristiche del lungo rapporto intercorso tra Svalduz e Giorgio Armani consentivano di delineare l’esistenza di una somministrazione a tempo indeterminato, con il conseguente obbligo ex art. 1569 c.c. di esercitare il diritto di recesso rispettando un congruo preavviso. Inoltre Giorgio Armani aveva abusato della propria condizione di predominanza e della correlativa posizione di dipendenza della Svalduz, con la violazione dell’art. 9, comma 1 e 2, legge n. 192/1998. La situazione di squilibrio discendeva dalle peculiarità del settore della moda: i tempi tecnici di produzione richiedevano che gli ordini di acquisto venissero inoltrati al fornitore subito dopo la presentazione in showroom delle collezioni ai commercianti del settore, quindi con almeno sette mesi di anticipo rispetto all’epoca della successiva commercializzazione al dettaglio. La condotta di Giorgio Armani aveva cagionato la drastica riduzione degli incassi, la perdita di clientela, la chiusura del negozio di Mestre e il ridimensionamento del punto vendita di Pordenone. Segnalava la pendenza tra le medesime parti di un giudizio radicato dinanzi al Tribunale di Milano – Sezione XI civile, r.g. n. 42147/2012 – nel quale aveva domandato l’accertamento della 3 http://bit.ly/21lL26g Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 predetto decreto ingiuntivo. Sentenza n. 7523/2015 pubbl. il 17/06/2015 RG n. 43235/2013 Repert. n. 6377/2015 del 17/06/2015 RG N. 43235/2013 sussistenza del rapporto di somministrazione sopra descritto, dell’illegittimità del recesso di Giorgio Armani per violazione dell’art. 1569 c.c., della violazione del principio di buona fede nello svolgimento delle trattative e nell’esecuzione del contratto, della violazione dell’art. 9, comma 1 e 2, legge n. 192/1998 nonché dell’illegittimità della unilaterale ed immediata rottura delle relazioni commerciali, con la condanna di parte opposta al risarcimento di tutti i danni, quantificati in Euro 1.200.000. Concludeva chiedendo la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio sino alla definizione del procedimento già pendente tra le medesime parti dinanzi a questo stesso opposto ovvero la compensazione del dovuto con il proprio maggior credito risarcitorio. Giorgio Armani si costituiva con comparsa di risposta depositata in data 2.7.2013. Evidenziava che Svalduz non aveva svolto alcuna contestazione in ordine ai crediti azionati con il decreto ingiuntivo. L’eccezione preliminare di difetto di legittimazione era tardiva e comunque infondata. Il preteso credito risarcitorio opposto in compensazione era del tutto infondato. Tra le parti non era mai intervenuto un contratto di somministrazione a tempo indeterminato e vi erano stati solo plurimi ed autonomi contratti di vendita. Anche nella denegata ipotesi di sussistenza di una somministrazione, la condotta non presentava i caratteri dell’abuso poiché aveva comunicato a Svalduz la volontà di non accettare ulteriori ordinativi con ben quattro mesi di anticipo. Non era inoltre provato e corrispondente al vero che Giorgio Armani fosse l’unico o il prevalente fornitore di Svalduz. La scelta di interrompere il rapporto commerciale con Svalduz era dovuta alla ridotta solidità finanziaria del cliente che, nel corso del 2012, aveva deliberato una drastica riduzione del capitale sociale. Concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione. Con ordinanza del 5.11.2013 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Esaurita la trattazione della causa, le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 11.2.2015. 2. Seguendo l’ordine logico delle questioni poste all’attenzione del Tribunale deve essere esaminato, in primo luogo, la questione inerente il difetto di legittimazione attiva di Giorgio Armani. L’eccezione è infondata. 4 http://bit.ly/21lL26g Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Tribunale e recante r.g. n. 42147/2012. Nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo Sentenza n. 7523/2015 pubbl. il 17/06/2015 RG n. 43235/2013 Repert. n. 6377/2015 del 17/06/2015 RG N. 43235/2013 Sul punto è sufficiente rilevare che vi è perfetta identità tra il soggetto che si qualifica in questa sede processuale come creditore ed il soggetto che ha eseguito le forniture di capi di abbigliamento, come indicato nella documentazione allegata da Giorgio Armani sub doc. nn. 3 e ss. del fascicolo monitorio. Svalduz ha riportato una dichiarazione svolta dalla difesa di Giorgio Armani in altro separato giudizio, riferibile ad una cessione di ramo d’azienda effettuata in favore di altra società del gruppo Armani. Si tratta invero di una mera affermazione, di contenuto generico ed estrapolata dagli atti processuali di un altro processo che, di per sé, nulla prova in ordine azionati in questa sede. Non sono stati allegati altri elementi documentali a supporto dell’eccezione. 3. Passando al merito della controversia, si deve sottolineare che non vi sono contestazioni di sorta in ordine alla effettiva debenza e consistenza dell’importo richiesto da Giorgio Armani con il decreto ingiuntivo opposto. L’opposizione è incentrata su un’eccezione di compensazione con pretesi maggiori crediti risarcitori di Svalduz, in relazione ai quali l’opponente ha radicato una causa dinanzi a questo stesso Tribunale, pendente dinanzi alla Sezione XI civile e recante r.g. n. 42147/2012. È pacifico che tale causa sia stata introdotta in epoca antecedente all’inizio del presente giudizio, dato che il relativo atto di citazione risulta notificato all’inizio di giugno 2012, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato da Giorgio Armani cinque / sei mesi dopo, ovvero a fine novembre 2012, e la relativa opposizione è stata notificata il 30.5.2013. Secondo il più recente pronunciamento della Suprema Corte (v. Cass. 29 gennaio 2015, n. 1695) la compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i requisiti di cui all’art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione. Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che nel corso del giudizio di cui si tratta la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato nell’altro giudizio con l’efficacia di giudicato. Il Tribunale è consapevole dell’esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, invocato da parte opposta, e recepito in alcuni precedenti della Corte di Cassazione (v. da ultimo Cass. 17 ottobre 2013, n. 23573), secondo il quale la circostanza che l’accertamento di 5 http://bit.ly/21lL26g Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 all’asserito subentro di soggetti terzi – diversi da Giorgio Armani – nella titolarità dei crediti Sentenza n. 7523/2015 pubbl. il 17/06/2015 RG n. 43235/2013 Repert. n. 6377/2015 del 17/06/2015 RG N. 43235/2013 un credito risulti sub iudice non è di ostacolo alla possibilità che il titolare lo opponga in compensazione al credito fatto valere in un diverso giudizio dal suo debitore. In tal caso, se i due giudizi pendono innanzi al medesimo ufficio giudiziario, il coordinamento tra di essi dovrebbe avvenire attraverso la loro riunione, all’esito della quale il giudice potrà procedere nei modi indicati dal secondo comma dell’art. 1243 c.c.. Nondimeno la prima soluzione interpretativa appare invero preferibile poiché più aderente alla lettera dell’art. 1243 c.c. oltre che ad un generale principio di economicità dei giudizi e di speditezza della loro trattazione. l’accertamento dei crediti risarcitori non sia stata ancora definita neppure in primo grado, atteso che la causa risulta chiamata per la precisazione delle conclusioni a giugno dell’anno prossimo. È del pari pacifico che in questa sede sia stata eccepita la compensazione con il medesimo preteso credito risarcitorio che, per sua natura, non è liquido. Avuto riguardo alle prospettazioni giuridiche articolate da Svalduz non si può neppure ritenere che si tratti di credito di facile e pronta liquidazione: se ne trae lineare conferma anche dall’ingresso di un’articolata istruttoria orale nel giudizio di accertamento pendente dinanzi alla Sezione XI di questo stesso Tribunale. In applicazione dei principi di diritto richiamati non vi è quindi spazio per accogliere l’eccezione di compensazione sollevata da Svalduz. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l’opposizione deve essere respinta con la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 10918 emesso dal Tribunale di Milano in data 4.12.2012 e depositato il 25.3.2013. 4. Le spese seguono il criterio ordinario della soccombenza. Visto il d.m. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua contenuta difficoltà e all’assenza della fase istruttoria, sono posti a carico di Svalduz complessivi Euro 13.800,00, di cui Euro 12.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed Euro 1.800,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e CP se e per quanto dovuti. PQM Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: 6 http://bit.ly/21lL26g Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Nel caso di specie è acclarato che la controversia introdotta da Svalduz ed avente ad oggetto Sentenza n. 7523/2015 pubbl. il 17/06/2015 RG n. 43235/2013 Repert. n. 6377/2015 del 17/06/2015 RG N. 43235/2013 - respinge l’opposizione proposta da Svalduz srl e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 10918 emesso dal Tribunale di Milano in data 4.12.2012 e depositato il 25.3.2013; - condanna Svalduz srl al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 13.800,00, di cui Euro 12.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed Euro 1.800,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e CP se e per quanto dovuti, in favore di Giorgio Armani spa. Così deciso in Milano il 16 giugno 2015. Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988 Il giudice (dott. Pierluigi Perrotti) 7 http://bit.ly/21lL26g