apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 7523/2015 pubbl. il 17/06/2015
RG n. 43235/2013
Repert. n. 6377/2015 del 17/06/2015
RG N. 43235/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A
in persona del giudice monocratico DOTT. PIERLUIGI PERROTTI, ha pronunciato la seguente
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione
notificato il 30.5.2013
DA
SVALDUZ SRL
rappresentata e difesa dall’avv. Gian Franco D’Onofrio, come da delega a margine dell’atto di
citazione del 27.5.2013, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Livia Oglio, in Milano
– via Montenapoleone, 8
- ATTORE OPPONENTE CONTRO
GIORGIO ARMANI SPA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Ponzanelli e Valeria Giudici, come da procura in
calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 26.11.2012, con domicilio eletto presso lo
studio dei difensori, in Milano – via Barozzi, 1
- CONVENUTO OPPOSTO -
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Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
SENTENZA
Sentenza n. 7523/2015 pubbl. il 17/06/2015
RG n. 43235/2013
Repert. n. 6377/2015 del 17/06/2015
RG N. 43235/2013
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per Svalduz srl
preliminarmente
1)
disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione
della causa pregiudiziale pendente dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione XI, G.I.
dott.ssa Gentile, r.g. n. 42147/2012 le domande tutte svolte da Svalduz srl, in quanto
infondate in fatto e in diritto;
nel merito
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Giorgio Armani spa in
ordine al credito azionato in sede monitoria;
3)
conseguentemente dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo, illegittimo e inefficace
per la insussistenza del credito azionato;
4)
in via subordinata, compensare il detto credito con l’accertando maggior credito
dell’opponente;
5)
con vittoria delle spese di giudizio e salvezza di ogni altro diritto, ragione e azione.
per Giorgio Armani spa
1)
rigettare le domande tutte svolte da Svalduz srl, in quanto infondate in fatto e in diritto;
2)
confermare il decreto ingiuntivo n. 10918/2012 emesso dal Tribunale di Milano il
4.12.2012 e depositato in cancelleria il 25.3.2013, e per l’effetto condannare Svalduz srl
a pagare a favore di Giorgio Armani spa la somma di Euro 358.126,24, oltre interessi
dalla debenza al saldo, oltre alle spese del procedimento monitorio, a fronte di fatture
inevase per forniture di capi di abbigliamento;
3)
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite tutte.
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2)
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RG n. 43235/2013
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 26.11.2012 Giorgio Armani spa depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei
confronti di Svalduz srl. Esponeva di essere creditrice dell’importo complessivo di Euro
358.126,24, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la fornitura di capi di abbigliamento. Il
Tribunale, in accoglimento del ricorso, in data 25.3.2013 emetteva il decreto n. 10918/2012
con il quale ingiungeva a Svalduz il pagamento del predetto importo, oltre interessi e spese
legali.
Con atto di citazione notificato in data 30.5.2013 Svalduz proponeva opposizione contro il
In via pregiudiziale di rito eccepiva il difetto di legittimazione attiva di Giorgio Armani in
quanto il ramo aziendale che includeva i rapporti oggetto di causa era stato ceduto alla
Giorgio Armani Operations spa. Nel merito evidenziava che tra le parti vi era stato un
rapporto commerciale durato c.ca 25 anni, nel corso del quale Giorgio Armani aveva
regolarmente fornito capi di abbigliamento ai propri negozi di Pordenone, Mestre e Treviso. A
partire dalla fine del 2011 Giorgio Armani si era improvvisamente rifiutata di dare seguito ad
alcuni ordini, dapprima lamentando il ritardo nei pagamenti e la violazione dei diritti su
alcune immagini della nuova collezione e, in seguito, comunicando che non intendeva più
accettare ordinativi. Aveva quindi interrotto in modo brusco e improvviso le relazioni
commerciali preesistenti. Le concrete caratteristiche del lungo rapporto intercorso tra Svalduz
e Giorgio Armani consentivano di delineare l’esistenza di una somministrazione a tempo
indeterminato, con il conseguente obbligo ex art. 1569 c.c. di esercitare il diritto di recesso
rispettando un congruo preavviso. Inoltre Giorgio Armani aveva abusato della propria
condizione di predominanza e della correlativa posizione di dipendenza della Svalduz, con la
violazione dell’art. 9, comma 1 e 2, legge n. 192/1998. La situazione di squilibrio discendeva
dalle peculiarità del settore della moda: i tempi tecnici di produzione richiedevano che gli
ordini di acquisto venissero inoltrati al fornitore subito dopo la presentazione in showroom
delle collezioni ai commercianti del settore, quindi con almeno sette mesi di anticipo rispetto
all’epoca della successiva commercializzazione al dettaglio. La condotta di Giorgio Armani
aveva cagionato la drastica riduzione degli incassi, la perdita di clientela, la chiusura del
negozio di Mestre e il ridimensionamento del punto vendita di Pordenone. Segnalava la
pendenza tra le medesime parti di un giudizio radicato dinanzi al Tribunale di Milano –
Sezione XI civile, r.g. n. 42147/2012 – nel quale aveva domandato l’accertamento della
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predetto decreto ingiuntivo.
Sentenza n. 7523/2015 pubbl. il 17/06/2015
RG n. 43235/2013
Repert. n. 6377/2015 del 17/06/2015
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sussistenza del rapporto di somministrazione sopra descritto, dell’illegittimità del recesso di
Giorgio Armani per violazione dell’art. 1569 c.c., della violazione del principio di buona fede
nello svolgimento delle trattative e nell’esecuzione del contratto, della violazione dell’art. 9,
comma 1 e 2, legge n. 192/1998 nonché dell’illegittimità della unilaterale ed immediata
rottura delle relazioni commerciali, con la condanna di parte opposta al risarcimento di tutti i
danni, quantificati in Euro 1.200.000.
Concludeva chiedendo la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio sino alla
definizione del procedimento già pendente tra le medesime parti dinanzi a questo stesso
opposto ovvero la compensazione del dovuto con il proprio maggior credito risarcitorio.
Giorgio Armani si costituiva con comparsa di risposta depositata in data 2.7.2013.
Evidenziava che Svalduz non aveva svolto alcuna contestazione in ordine ai crediti azionati
con il decreto ingiuntivo. L’eccezione preliminare di difetto di legittimazione era tardiva e
comunque infondata. Il preteso credito risarcitorio opposto in compensazione era del tutto
infondato. Tra le parti non era mai intervenuto un contratto di somministrazione a tempo
indeterminato e vi erano stati solo plurimi ed autonomi contratti di vendita. Anche nella
denegata ipotesi di sussistenza di una somministrazione, la condotta non presentava i caratteri
dell’abuso poiché aveva comunicato a Svalduz la volontà di non accettare ulteriori ordinativi
con ben quattro mesi di anticipo. Non era inoltre provato e corrispondente al vero che Giorgio
Armani fosse l’unico o il prevalente fornitore di Svalduz. La scelta di interrompere il rapporto
commerciale con Svalduz era dovuta alla ridotta solidità finanziaria del cliente che, nel corso
del 2012, aveva deliberato una drastica riduzione del capitale sociale.
Concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Con ordinanza del 5.11.2013 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto.
Esaurita la trattazione della causa, le parti precisavano le conclusioni all’udienza del
11.2.2015.
2. Seguendo l’ordine logico delle questioni poste all’attenzione del Tribunale deve essere
esaminato, in primo luogo, la questione inerente il difetto di legittimazione attiva di Giorgio
Armani.
L’eccezione è infondata.
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Tribunale e recante r.g. n. 42147/2012. Nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo
Sentenza n. 7523/2015 pubbl. il 17/06/2015
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Repert. n. 6377/2015 del 17/06/2015
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Sul punto è sufficiente rilevare che vi è perfetta identità tra il soggetto che si qualifica in
questa sede processuale come creditore ed il soggetto che ha eseguito le forniture di capi di
abbigliamento, come indicato nella documentazione allegata da Giorgio Armani sub doc. nn.
3 e ss. del fascicolo monitorio.
Svalduz ha riportato una dichiarazione svolta dalla difesa di Giorgio Armani in altro separato
giudizio, riferibile ad una cessione di ramo d’azienda effettuata in favore di altra società del
gruppo Armani. Si tratta invero di una mera affermazione, di contenuto generico ed
estrapolata dagli atti processuali di un altro processo che, di per sé, nulla prova in ordine
azionati in questa sede.
Non sono stati allegati altri elementi documentali a supporto dell’eccezione.
3. Passando al merito della controversia, si deve sottolineare che non vi sono contestazioni di
sorta in ordine alla effettiva debenza e consistenza dell’importo richiesto da Giorgio Armani
con il decreto ingiuntivo opposto.
L’opposizione è incentrata su un’eccezione di compensazione con pretesi maggiori crediti
risarcitori di Svalduz, in relazione ai quali l’opponente ha radicato una causa dinanzi a questo
stesso Tribunale, pendente dinanzi alla Sezione XI civile e recante r.g. n. 42147/2012. È
pacifico che tale causa sia stata introdotta in epoca antecedente all’inizio del presente
giudizio, dato che il relativo atto di citazione risulta notificato all’inizio di giugno 2012,
mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato da Giorgio Armani cinque / sei mesi
dopo, ovvero a fine novembre 2012, e la relativa opposizione è stata notificata il 30.5.2013.
Secondo il più recente pronunciamento della Suprema Corte (v. Cass. 29 gennaio 2015, n.
1695) la compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i requisiti di cui all’art. 1243
c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione. Ne
consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di
compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà
essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che nel corso del giudizio di cui si tratta la
parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato
nell’altro giudizio con l’efficacia di giudicato.
Il Tribunale è consapevole dell’esistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale,
invocato da parte opposta, e recepito in alcuni precedenti della Corte di Cassazione (v. da
ultimo Cass. 17 ottobre 2013, n. 23573), secondo il quale la circostanza che l’accertamento di
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all’asserito subentro di soggetti terzi – diversi da Giorgio Armani – nella titolarità dei crediti
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un credito risulti sub iudice non è di ostacolo alla possibilità che il titolare lo opponga in
compensazione al credito fatto valere in un diverso giudizio dal suo debitore. In tal caso, se i
due giudizi pendono innanzi al medesimo ufficio giudiziario, il coordinamento tra di essi
dovrebbe avvenire attraverso la loro riunione, all’esito della quale il giudice potrà procedere
nei modi indicati dal secondo comma dell’art. 1243 c.c..
Nondimeno la prima soluzione interpretativa appare invero preferibile poiché più aderente
alla lettera dell’art. 1243 c.c. oltre che ad un generale principio di economicità dei giudizi e di
speditezza della loro trattazione.
l’accertamento dei crediti risarcitori non sia stata ancora definita neppure in primo grado,
atteso che la causa risulta chiamata per la precisazione delle conclusioni a giugno dell’anno
prossimo. È del pari pacifico che in questa sede sia stata eccepita la compensazione con il
medesimo preteso credito risarcitorio che, per sua natura, non è liquido.
Avuto riguardo alle prospettazioni giuridiche articolate da Svalduz non si può neppure
ritenere che si tratti di credito di facile e pronta liquidazione: se ne trae lineare conferma
anche dall’ingresso di un’articolata istruttoria orale nel giudizio di accertamento pendente
dinanzi alla Sezione XI di questo stesso Tribunale.
In applicazione dei principi di diritto richiamati non vi è quindi spazio per accogliere
l’eccezione di compensazione sollevata da Svalduz.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l’opposizione deve essere respinta con la
conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 10918 emesso dal Tribunale di
Milano in data 4.12.2012 e depositato il 25.3.2013.
4. Le spese seguono il criterio ordinario della soccombenza.
Visto il d.m. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua contenuta
difficoltà e all’assenza della fase istruttoria, sono posti a carico di Svalduz complessivi Euro
13.800,00, di cui Euro 12.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed Euro
1.800,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e CP se e per quanto dovuti.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in
epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
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Nel caso di specie è acclarato che la controversia introdotta da Svalduz ed avente ad oggetto
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Repert. n. 6377/2015 del 17/06/2015
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respinge l’opposizione proposta da Svalduz srl e per l’effetto conferma il decreto
ingiuntivo n. 10918 emesso dal Tribunale di Milano in data 4.12.2012 e depositato il
25.3.2013;
-
condanna Svalduz srl al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro
13.800,00, di cui Euro 12.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi
ed Euro 1.800,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e CP se e per
quanto dovuti, in favore di Giorgio Armani spa.
Così deciso in Milano il 16 giugno 2015.
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988
Il giudice
(dott. Pierluigi Perrotti)
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