ulteriori risposte ai quesiti

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ulteriori risposte ai quesiti
PROVENIENZA: ORDINE DI MONZA E BRIANZA
OGGETTO: 1.1. Ambito soggettivo (delega su conto corrente)
6.1. Determinazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale
4.2. Aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura
QUESITO:
In tema di voluntary disclosure se nel conto corrente estero vi è un intestatario e un
delegato, il delegato (con delega di firma) che non ha mai effettuato operazioni (anche se
avrebbe potuto) deve presentare in modo autonomo la voluntary disclosure solo per la sua
quota? deve presentare il quadro RW? Se invece avesse effettuato delle operazioni deve
presentare la voluntary disclosure e l'RW?
Inoltre:
- il titolare del c/c deve indicare nella sezione I i dati del delegato che non ha mai
effettuato operazioni?
- per attività finanziarie detenute in Svizzera va compilata nella sezione II la colonna 2 o
3? ("Black list con accordo per scambio di informazioni" oppure " Non black list"?)
- se il titolare del c/c non rimpatrierà la disponibilità estera detenuta in Svizzera sono
previste sanzioni più alte? Le caselle 2 e 13 della sezione IV del modello vanno
compilati?
- gli imponibili ai fini della determinazione dell’ imposta Ivafe vanno inseriti nella
relazione di accompagnamento?
- la relazione di accompagnamento va inviata anche nel caso di opzione per la tassazione
forfettaria?
SOLUZIONE PROPOSTA:
In ordine alla delega esistente per operare su conto corrente la risposta è già stata fornita
dalla DRE (cfr. quesiti Mantova 3, Pavia 2).
Nella sezione I, colonna 1, del Modello di “Richiesta di accesso alla procedura di
collaborazione volontaria” si ritiene che il titolare deva indicare i dati del soggetto delegato.
Per le attività finanziarie detenute in Svizzera va compilata nella sezione II la colonna 2
(black list con accordo per scambio informazioni).
Se il titolare del c/c non rimpatrierà la disponibilità estera detenuta in Svizzera è stabilita la
riduzione delle sanzioni per violazione delle norme sul monitoraggio alla metà del minimo
edittale qualora (Circ. 10/2015, punto 6.1.) l’autore della violazione rilascia
all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a
trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività
oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (c.d. waiver),
controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione
volontaria. In alternativa il contribuente può avvalersi delle sanzioni ridotte effettuando il
c.d. rimpatrio giuridico delle attività (cfr. Circ. 10/2015, punto 6.1).
Le caselle 2 e 13 della sezione IV del modello vanno compilate per le attività trasferite in
Italia o in Stati membri della UE o in Stati aderenti all’Accordo SEE che consentono un
effettivo scambio di informazioni con l’Italia.
Si ritiene che nella relazione di accompagnamento siano da inserire gli elementi che
permettono all’Agenzia delle Entrate di determinare gli imponibili soggetti a IVAFE (cfr.
Circ. 10/2015 punto 4.2.).
La relazione di accompagnamento va inviata anche nel caso di scelta della determinazione
forfettaria dei redditi finanziari.
QUESITO
ORDINE DI PROVENIENZA: ORDINE DI MONZA E BRIANZA
OGGETTO: Rapporto tra voluntary e sanzioni penali – punto 7 - Circolare 10/E 2015
QUESITO:
Quesito: nell’ambito di una gestione titoli estera da regolarizzare, una persona fisica
possiede delle obbligazioni. La situazione patrimoniale fornita dalla banca con riferimento
al 31/12/n indica che il corso di tali obbligazioni è aumentato rispetto al corso al momento
dell’acquisto, ed eccede il valore nominale. In caso di VD con metodo analitico, va rilevato
un reddito? La medesima situazione patrimoniale evidenzia, per tali titoli, i ratei di interessi
maturati nel periodo intercorrente fra l’ultima cedola e il 31/12/n: devono essere considerati
come redditi?
Nella stessa gestione sono presenti dei fondi azionari. La situazione patrimoniale fornita
dalla banca con riferimento al 31/12/2013 indica che le quote di tali fondi, a quella data,
sono plusvalenti rispetto al costo di acquisto. Va rilevato un reddito?
Più in generale: premesso che la circ. 10/2015 dice che:
“Secondo il disposto dell’articolo 5-quater, gli imponibili con riferimento a ciascun
investimento e a ciascuna attività devono essere determinati analiticamente secondo le
regole in vigore nel periodo d’imposta al quale si fa riferimento.”
nella quantificazione, con metodo analitico, dei redditi di capitale e diversi connessi alle
attività finanziarie estere, quale criterio occorre seguire? Il criterio di cassa? Le regole
previste per chi applica iI regime della dichiarazione (inteso come alternativo al regime del
risparmio amministrato e a quello del risparmio gestito)?
SOLUZIONE PROPOSTA DA RICHIEDENTE:
Nessuna
NOTA DELL’ESTENSORE:
Si ritiene che, coerentemente con quanto disposto dagli artt. 68 e segg. TUIR, la indicazione
dei plusvalori vada effettuata con il criterio del regime dichiarativo e quindi sostanzialmente
solo per quei valori che risultavano definitivamente acquisiti e capitalizzati o incassati al
termine del priodo di imposta di riferimento o durante lo stesso. Su questo argomento e’
necessaria una esplicita conferma da parte della Agenzia.
RISPOSTA Direzione regionale
Come già precisato all’interno del quesito, la circolare 10/2015 ha chiarito che la
quantificazione delle poste reddituali finanziarie riemerse a seguito dell’istanza di voluntary
deve avvenire secondo le specifiche regole di tassazione in vigore nel periodo di imposta al
quale si fa riferimento.
Tale precisazione ha, tuttavia, una valenza concreta in principal modo per l’applicazione
delle aliquote disposte per le particolari tipologie reddituali, dal momento che queste hanno
subito importanti modifiche nel corso degli anni interessati dal procedura di voluntary.
L’indicazione ha invece una portata minore in merito al regime di tassazione dei redditi
finanziari.
Questi redditi prevedono un regime di tassazione tradizionale, quello della dichiarazione, a
cui il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ha affiancato due regimi alternativi: il
regime del risparmio gestito e il regime del risparmio amministrato.
Entrambi i regimi richiedono una specifica indicazione da parte del contribuente, che deve
espressamente optare per il regime di tassazione che preferisce.
Nell’ambito della voluntary disclosure, dal momento che l’ambito oggettivo delle istanze
attiene a redditi che non sono stati regolarmente sottoposti a tassazione, è evidente che
l’opzione per uno dei due regimi alternativi non è stata esercitata dal contribuente.
Di conseguenza, gioco forza, alle maggiori imposte derivanti dall’adesione al programma di
collaborazione volontaria deve applicarsi il regime ordinario della dichiarazione, le cui
caratteristiche principali sono:
- tassazione per cassa;
- per i redditi di capitale, tassazione al lordo e al cambio del giorno di realizzazione, come
previsto dagli artt. 44, 45, 47 del Tuir
- per i redditi diversi, tassazione al netto di oneri e spese e in base al tipo di reddito e alla
provenienza, come disposto dagli artt. 67 e 68 del Tuir.
PROVENIENZA: Ordine di Monza e Brianza
OGGETTO: 1.2.2. I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura
finanziaria illecitamente detenuti all’estero
QUESITO:
Due contribuenti sono titolari di tre relazioni bancarie estere cointestatate. Tutte le relazioni
bancarie si riferiscono a rapporti di conto corrente e gestione titoli. L’ammontare medio delle
consistenze patrimoniali delle tre relazioni negli anni 2010-2013 è stato rispettivamente di
euro 2.500.000, 600.000 e 400.000. Alla luce delle vigenti disposizioni e dei relativi
chiarimenti pubblicati, ai fini della determinazione del rendimento imponibile dei capitali
detenuti all’estero non è possibile optare per il cd metodo forfettario ex art 5 quinquies comma
8 Dl 167/90
Sulla base della documentazione ottenuta dagli istituti bancari è stato però possibile
ricostruire analiticamente il rendimento soltanto delle due relazioni principali. Per la terza
relazione (dalla consistenza media di euro 400.000) non è possibile procedere alla
ricostruzione analitica del rendimento effettivamente conseguito. Dalla documentazione
disponibile è peraltro riscontrabile un rendimento medio complessivo della gestione di circa
1 – 1,5% annuo.
SOLUZIONE PROPOSTA:
Alla luce delle oggettive difficoltà della determinazione analitica del rendimento della terza
relazione, si ritiene di determinarne il rendimento nella misura forfettaria del 5%, dando
evidenza nella relazione di accompagnamento che tale rendimento è ragionevolmente
superiore a quello effettivamente conseguito.
Per le altre due relazioni si procede alla determinazione analitica dei rendimenti.
Nella dichiarazione di voluntary non viene barrata l’opzione per la tassazione forfettaria dei
rendimenti ma nei righi da VD23 a VD 26 viene inserito direttamente l’importo del
rendimento come sopra determinato.
In caso non si concordi con l’applicazione del rendimento nella misura forfettaria del 5%
sopra prospettata, si chiede come procedere alla determinazione del rendimento relativamente
all’attività finanziaria per la quale vi siano oggettive difficoltà nella ricostruzione dei
rendimenti analitici, ai fini dell’accesso alla procedura di collaborazione volontaria.
RISPOSTA Direzione regionale
Sulla base dei dati riportati nel quesito, è evidente che i contribuenti coinvolti dalla vicenda
non possano accedere al programma di voluntary disclosure utilizzando il metodo di
determinazione forfetaria dei rendimenti finanziari.
Come chiarito all’interno della circolare del 13 marzo 2015, n. 10 (ripresa dalla circolare del
16 luglio 2015, n. 27), l’applicazione del regime forfetario in luogo del regime ordinario:
- deve essere specificatamente richiesta dal contribuente;
- è vincolante per tutti i periodi d’imposta oggetto di collaborazione volontaria;
- è esercitabile solo nei casi in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti
al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il
valore di 2 milioni di euro;
- non tiene conto della presunzione legale di ripartizione della disponibilità fra più
cointestatari delle stesse, prevista dal comma 9 dell’articolo 5-quinquies del decreto legge.
Nel caso in esame, sebbene si tratti di un rapporto cointestato, la media delle consistenze
finanziarie è superiore al limite di 2 milioni di euro e pertanto non è adoperabile il criterio di
determinazione forfetaria del reddito.
Allo stesso tempo, la circolare ha precisato che il criterio di determinazione forfetaria non è
applicabile in misura parziale.
Pertanto, “nei soli casi in cui si configuri in maniera evidente l’impossibilità per il
contribuente di produrre il corredo documentale ed informativo previsto dall’articolo 5quater, comma 1, lettera a), resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di far valere la
presunzione legale relativa di redditività delle attività finanziarie estere prevista dall’articolo
6 del decreto legge”.
PROVENIENZA: Ordine di Monza e Brianza
OGGETTO: 4.2. Aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura
QUESITO:
Un contribuente ha presentato istanza di collaborazione volontaria, nel corso del 2014,
relativa alle annualità fino al 2012 (per l’annualità 2013 il patrimonio detenuto all’estero è
stato oggetto di dichiarazione redditi e di monitoraggio) ed ha definito per adesione gli avvisi
di accertamento e di irrogazione sanzioni notificati a fine anno 2014.
Per quanto attiene le sanzioni irrogate, il patrimonio detenuto in CH è stato oggetto di
rimpatrio giuridico con mandato di gestione a fiduciaria italiana in regime di risparmio
amministrato; conseguentemente sono state applicate sanzioni ridotte.
A tutt’oggi l’intestazione alla società fiduciaria del patrimonio detenuto in CH è ancora in
corso di perfezionamento per motivi di carattere burocratico.
Si chiede se sia possibile revocare ora il mandato fiduciario e produrre la dichiarazione di
waiver prevista dall’art. 5 - quinquies, comma 5, DL 167/90 (quindi nella formulazione
attuale), mantenendo fermi gli effetti ottenuti in materia di riduzione delle sanzioni.
Risposta DR LOMBARDIA
Tra le condizioni per fruire della riduzione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale
di cui all’art. 5-quinquies, comma 3, del d.l. 4/2014, era previsto, in alternativa, sia il rimpatrio
fisico sia il rimpatrio giuridico delle disponibilità.
Tale disposizione è stata confermata, negli stessi termini, anche nella nuova voluntary di cui
al DL 186/20014 in relazione alla quale la circolare 10/2015 ha specificato che costituisce
rimpatrio giuridico di una disponibilità finanziaria sia l’affidamento delle attività in gestione
o amministrazione agli intermediari residenti sia il rilascio del c.d waiver all’intermediario
finanziario estero che detiene le attività.
Pertanto, nel caso prospettato il contribuente potrà quindi produrre il waiver, seguito dall’atto
di revoca del mandato fiduciario.
QUESITO 5
ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine di Monza e Brianza
OGGETTO: 1.2 – ambito oggettivo
Determinazione della base imponibile RW in relazione al periodo d'imposta
QUESITO: La circolare 10/E in un passaggio dedicato ai criteri di determinazione degli
imponibili ai fini del quadro RW, dopo aver ricordato la necessità di adottare gli stessi criteri
già dettati nelle istruzioni alla compilazione del modello UNICO PE relative a ciascuna delle
annualità coinvolte dalla Procedura, puntualizza opportunamente che "… fino al periodo
d'imposta 2012 rileva la detenzione al termine di ciascun periodo d'imposta, per il 2013 la
detenzione nel corso del periodo d'imposta …".
Orbene, con riferimento proprio al periodo d'imposta 2013, si chiede se (anche) ai fini della
VD, posto che per quanto concerne i conti correnti occorre avere riguardo alla giacenza media
degli stessi (con conversione al cambio medio mensile per quelli in valuta) tale regola valga
anche per gli investimenti in attività finanziarie?
Volendo esemplificare, per semplicità: il contribuente all’1/1/2013 deteneva un titolo
obbligazionario poi ceduto in data 31/1/2013 per un controvalore pari ad Euro 100.000. La
liquidità generata dalla cessione pari ad Euro 100.000 è stata accreditata in c/c e dunque è
risultata concorrente alla giacenza media di tale conto a partire dal 31/1/2013. Ai fini della
determinazione dell'importo RW per il 2013 occorre:
- Considerare l'intero importo di Euro 100.000?
- Considerare l'importo di Euro 100.000 ragguagliato pro-rata temporis (vale a dire per
31/365)?
SOLUZIONE PROPOSTA: Ragioni di equità farebbero propendere per questa seconda
soluzione.
QUESITO
ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine degli Avvocati
OGGETTO: 9 – la patologia della procedura
Obbligo di segnalazione di operazione sospette in capo all’avvocato
QUESITO: Sussistenza?
SOLUZIONE PROPOSTA: Si ritiene che vi sia un esonero per l’Avvocato dall’obbligo di
segnalazione di operazioni sospette ex art. 41 Dlgs n. 231/2007, e ciò per l’applicazione
dell’art. 12 D. LGS n. 231/2007 e della sentenza della Corte di Giustizia UE 26.6.2007 (Proc.
C 305-5).
QUESITO
ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine degli Avvocati
OGGETTO: 3 – cause di inammissibilità
Causa di inammissibilità in caso di pendenza di procedimento, accessi,
verifiche etc. in capo ad un concorrente nel reato o ad un soggetto solidalmente
obbligato in via tributaria (art. 5 quater, comma 2 DL. 167/90)
QUESITO: Opera anche se il contribuente non ne è effettivamente a conoscenza?
SOLUZIONE PROPOSTA: Dovrebbe prevalere il dato di effettiva conoscenza da parte del
contribuente della suddetta pendenza e ciò in ossequio ai principi generali della disciplina
Risposta Direzione regionale
La questione è stata affrontata all’interno della circolare del 16 luglio 2015, n. 27.
Fermo restando che l’obbligo di evidenziare la sussistenza di una causa ostativa è un
obbligo specifico del contribuente che partecipa al programma di voluntary disclosure,
“mentre non sussistono dubbi nelle ipotesi in cui il provvedimento tributario o penale sia
stato ricevuto dal medesimo soggetto che vuol aderire alla procedura in argomento, più
incerta appare l’interpretazione della norma nella parte in cui prevede che
l’inammissibilità operi anche nel caso in cui tali provvedimenti siano conosciuti da soggetti
solidamente obbligati in via tributaria o dai concorrenti nel reato.
Infatti, in tali casi, non essendovi coincidenza soggettiva tra il soggetto che richiede
l’accesso alla procedura e chi ha avuto la formale conoscenza del provvedimento
suscettibile di determinare la inammissibilità alla stessa, l’effettiva conoscenza della causa
ostativa da parte dell’istante non è certa, potendo essere lo stesso ignaro.
Al riguardo si ritiene che, nel rispetto dei principi di lealtà e di garanzia che devono
improntare i rapporti tra fisco e contribuente, la norma introduce una presunzione di
conoscenza che non deve essere considerata in senso assoluto”.
Deve pertanto concludersi che il contribuente non a conoscenza della presenza di una causa
ostativa può presentare regolare istanza di voluntary.
Rimane comunque indiscusso che l’Ufficio potrà eccepire la sussistenza della causa di
inammissibilità laddove nel corso dell’istruttoria dovessero emergere elementi comprovanti
l’effettiva conoscenza (anche non formale) da parte del contribuente.
QUESITO
ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine degli Avvocati
OGGETTO: 7 – effetti ai fini penali
Obbligo di comunicazione all’autorità giudiziaria da parte dell’Agenzia delle
entrate (art. 5 quater, comma 3, DL 167/90)
QUESITO: Quando opera?
SOLUZIONE PROPOSTA: L’obbligo di comunicazione all’Autorità giudiziaria da parte
dell’agenzia sussiste solo nel caso in cui sia stata preventivamente fatta una denuncia per fatti
penalmente rilevanti.
RISPOSTA Direzione regionale
La presentazione di un’istanza di voluntary disclosure avvia, in modo naturale, una rete di
rapporti molto stretta l’Agenzia delle Entrate e l’autorità giudiziaria.
Pertanto, in aggiunta all’ordinaria comunicazione di reato ex art. 331 cpp da effettuare a
seguito della rilevazione di un reato penale, risulta atto dovuto da parte dell’Agenzia delle
Entrate eseguire le seguenti comunicazioni:
-
-
-
-
indicazione dei nominativi che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di
collaborazione volontaria al fine di avere conoscenza dell’esistenza di cause di
inammissibilità di natura penale che precludono l’accesso alla procedura di emersione
volontaria;
in applicazione dell’art. 5-quater, comma 3, del dl 167/1990 “entro trenta giorni dalla
data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle
entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura
di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito
all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b)”, ovvero ai fini dell’esclusione della
punibilità per i reati individuati dalla norma;
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 septies Legge n. 186/2014, le Direzioni
provinciali comunicheranno i nominativi dei soggetti che nell’ambito della procedura
hanno esibito o trasmesso atti o documenti falsi, ovvero hanno fornito dati e notizie
non rispondenti al vero, per le consequenziali determinazioni di spettanza dell’Autorità
giudiziaria;
permane, in ogni caso, l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di denunciare all’Autorità
giudiziaria, ex art. 331 c.p.p., ogni altro reato intercettato nello svolgimento
dell’istruttoria relativa alle richieste di voluntary disclosure.
PROVENIENZA: ORDINE DI BRESCIA
OGGETTO: CONTRIBUENTE CON DOPPIA NAZIONALITÀ
RESIDENTE FISCALMENTE IN ITALIA DAL 2012
QUESITO:
Un contribuente con doppia nazionalità (italiano e venezuelano) prima fiscalmente residente
in Venezuela, diviene fiscalmente residente in Italia dal 2011.
Nel 2009/2010, al termine di una attività lavorativa di 24 anni in Venezuela vende tutti gli
immobili che possedeva in Venezuela trasferendo il ricavato in un deposito in Svizzera.
Dall’anno 2011 dichiara nel quadro RW (quindi a decorrere dal mod. Unico 2012)
l’ammontare delle somme depositate in Svizzera e paga l’imposta l’Ivafe.
Non dichiara però i redditi da risparmio e gli interessi maturati negli anni dal 2011 sui capitali
posseduti in Svizzera.
In seguito trasferisce in Italia solo la parte residua delle attività finanziarie, in quanto altra
parte era stata utilizzata per il rimborso di un finanziamento contratto con la banca svizzera.
Non è altresì in grado di conoscere se la Banca svizzera abbia applicato l’euroritenuta dal
2011.
Si chiede quindi:
- il contribuente deve regolarizzare i redditi da risparmio e da interessi non dichiarati dal
2011?
- potrà detrarre gli interessi passivi, pagati alla banca svizzera a valere sul mutuo, dai
redditi da risparmio e da interessi attivi dei vari anni da regolarizzare con la VD?
SOLUZIONE PROPOSTA:
Nessuna
RISPOSTA Direzione regionale
Sulla base di quanto rappresentato, il contribuente deve regolarizzare i redditi derivanti dai
rendimenti delle somme depositate in Svizzera a partire dall’anno in cui è fiscalmente
residente in Italia.
Non è consentita la detrazione degli interessi passivi pagati in Svizzera.
PROVENIENZA: ORDINE DI BRESCIA
OGGETTO: 5. Ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria
4.2. Aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura
7. Effetti ai fini penali
QUESITO:
Negli anni 80 una persona fisica trasferisce all’estero (Svizzera) fondi non dichiarati per
circa (cinque miliardi e ottocento milioni di lire) 3 milioni di euro.
Non ha mai dichiarato tali somme nel quadro Unico RW e non ha mai dichiarato i redditi da
risparmio e da interessi maturati su tali somme.
Si chiede quindi:
- Le somme in conto capitale trasferite all’estero negli anni 80 non devono essere
dichiarate in quanto il periodo è prescritto?
- Per quali anni deve presentare la voluntary disclosure per i redditi determinati con il
sistema analitico/forfettario?
- Se trattenuta dalla Banca svizzera, può detrarre l’Euroritenuta dalle somme dovute con
la voluntary disclosure per redditi dichiarati analiticamente/forfettariamente?
- La voluntary disclosure è causa di non punibilità anche dei reati previsti dalla normativa
antiriciclaggio?
- Come si deve comportare il contribuente per la dichiarazione dei redditi relativa
all’anno 2013 e 2014 per quanto riguarda sia il quadro RW che i redditi diversi?
SOLUZIONE PROPOSTA:
Le somme trasferite all’estero e lì detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio
(quadro RW) e di dichiarazione dei redditi in Italia, comportano la possibilità di presentare
la VD per gli anni ancora accertabili e quindi, se le somme sono sempre state detenute in
Svizzera e i redditi prodotti all’estero e non dichiarati non hanno comportato la
commissione di reati tributari oppure, qualora abbiano comportato la commissione di reati
tributari, quando entrerà in vigore il decreto legislativo sulla certezza del diritto, possono
essere regolarizzati gli anni dal 2009 al 2013 per le violazioni del quadro RW e dal 2010 al
2013 per i redditi.
Premesso che il sistema di determinazione forfettario dei redditi finanziari si può applicare
alle condizioni indicate nell’art. 5-quinquies, comma 8, D.L. 167/1990, come illustrate nel
punto 1.2.2. della Circ. 10/2015, non vi è differenza in ordine agli anni regolarizzabili con la
VD a seconda del sistema di determinazione dei redditi analitico o forfettario.
Si ritiene che l’euroritenuta applicata dalle banche Svizzere non possa essere scomputata
dalle imposte dovute in Italia (v. risposte Como 26 Quesiti presentati DRE 19 giugno 2015).
La VD comporta la non punibilità dei “reati di riciclaggio (articolo 648-bis codice penale) e
di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.), ove le
relative condotte siano state commesse in relazione ai reati tributari espressamente
individuati dalla norma” (Circ. 10/2015, punto 7).
La violazioni compiute nella dichiarazione dei redditi 2013 possono essere comprese nella
VD. In alternativa è possibile avvalersi del ravvedimento operoso qualora la dichiarazione
dei redditi del periodo d’imposta 2013 sia stata presentata.
La dichiarazione dei redditi 2014, i cui termini di presentazione sono pendenti, deve
includere la compilazione del quadro RW e la dichiarazione dei redditi prodotti all’estero.
RISPOSTA Direzione regionale
Sulla base di quanto rappresentato, si concorda con la soluzione proposta.
In merito all’ambito temporale si aggiunge quanto segue:
Ai sensi dell’art. 2, comma4, del D.Lgs. 218/2015, ai fini della causa di non punibilità di cui
all’articolo 5-quinques, commi 1 e 2, del D.L. 167/1990, si considerano oggetto della
procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati
alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine di
accertamento.
QUESITO
ORDINE DI PROVENIENZA: ORDINE DI BRESCIA
OGGETTO: Rapporto tra voluntary e sanzioni penali – punto 7 - Circolare 10/E 2015
QUESITO:
Quali implicazioni vi sarebbero ai fini della Voluntary Disclosure qualora un soggetto
privato effettuasse un acquisto immobiliare in cui una parte del prezzo risultasse pagata “in
nero”?
SOLUZIONE PROPOSTA DA RICHIEDENTE:
Il reato di falso in atto notarile di compravendita immobiliare prevede l’applicazione della
sanzione penale di cui all’art. 483 C.P (reclusione fino a 2 anni). Sebbene tale reato non
risulti incluso tra i reati coperti dalla Voluntary Disclousure, l’applicazione della sanzione
penale risulterebbe troppo penalizzante per i contribuenti che volessero aderire alla
procedura.
NOTA DELL’ESTENSORE:
Non si comprende dal testo del quesito se la questione riguardi sia il compratore che il
venditore che incassa lo somma. Se la compravendita e’ la causa che ha generato
l’approvvigionamento della somma oggetto di voluntary da parte del venditore, il
meccanismo si innesca mediante la indicazione nella modulistica del soggetto collegato con
codice 2. In tale caso potrebbero risultare dovute a carico dell’acquirente anche le imposte
sui trasferimenti a suo tempo non versate (es. imposta di registro, imposte ipotecarie e
catastali).
Per quanto concerne gli aspetti di natura penale gli stessi andranno valutati dal magistrato
competente dopo che l’Ufficio incaricato dell’esame della procedura di voluntary abbia
provveduto ai sensi III comma art. 5 quater DL 167/1990 a comunicare il perfezionamento
della procedura di voluntary.
Infatti, anche la Circolare 10 del 2015 prevede al paragrafo 7 che È ovviamente rimessa alla
Autorità giudiziaria la valutazione in merito alla rilevanza penale, anche agli effetti
dell’articolo 5-septies, comma 1, di ulteriori elementi emersi nell’ambito di attività di
controllo successive al perfezionamento della procedura di collaborazione ma riferite ad
annualità interessate dalla stessa, così come dell’emergere dell’esistenza di cause di
inammissibilità della procedura.
RISPOSTA Direzione regionale
Si concorda con quanto precisato nella nota.
Le riflessioni su eventuali reati derivanti dall’adesione al programma di VD è esclusiva
competenza dell’autorità giudiziaria.
QUESITO 4
ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine di Brescia
OGGETTO: 3 – cause di inammissibilità
Causa di inammissibilità in caso di pendenza di procedimento, accessi, verifiche
etc. in capo ad un concorrente nel reato o ad un soggetto solidalmente obbligato in
via tributaria (art. 5 quater, comma 2 DL. 167/90).
QUESITO: I contribuenti che hanno ricevuto un verbale di acquisizione di documentazione
valutaria in Dogana nel quale è prevista la possibilità di "esperire, nel territorio italiano, gli
eventuali accertamenti ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 4 del DL 28/06/1990 n.
167, convertito in Legge 04/08/1990 n. 227" possono presentare istanza di collaborazione
volontaria internazionale nel caso in cui alla data di presentazione non sia stato notificato
alcun accertamento al contribuente?
SOLUZIONE PROPOSTA: La facoltà di accedere alla procedura è preclusa qualora l’autore
della violazione abbia avuto la formale conoscenza:
a) dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche
b) dell’inizio di altre attività amministrative di accertamento
c) della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazioni
tributarie.
Si ritiene che l’effetto preclusivo non si realizzi in caso di ricezione di un verbale di
acquisizione di documentazione valutaria in Dogana, in quanto tale verbale non rientra in
alcuna delle suddette categorie.
ORDINE DI PROVENIENZA: ORDINE DI BUSTO ARSIZIO
OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO MORTE SOTTOSCRITTA
CON COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SVIZZERA
QUESITO:
Un contribuente ha sottoscritto una polizza a puro rischio morte con una compagnia di
assicurazione svizzera.
Il premio annuale della polizza è sempre stato versato garantendo la tracciabilità a mezzo
bonifico internazionale con partenza da una banca italiana e corretta indicazione dell'agenzia
della compagnia di assicurazione svizzera e il numero della polizza.
La compagnia di assicurazione svizzera nel 2004 ha rilasciato una dichiarazione con la quale
informava il contribuente che, in caso di suo decesso, la compagnia estera medesima avrebbe
versato l’imposta sostitutiva all'Erario Italiano.
Il contribuente non ha mai redatto il quadro RW.
L'ultimo premio di Polizza, sempre a mezzo bonifico tracciabile, è stato corrisposto nel
2011, in quanto la polizza aveva scadenza nel 2012. Pertanto non è esistita né esiste
attualmente un’attività estera nella titolarità del contribuente.
Nel 2012 la compagnia di assicurazione svizzera ha riconosciuto al cliente - contribuente, a
titolo di bonus per la fedeltà alla compagnia, un importo di circa € 15.000,00, accreditato sul
c/c italiano del contribuente e dal medesimo dichiarato nel quadro RL del Mod. Unico 2013
per l'anno d'imposta 2012.
Il contribuente chiede se debba presentare istanza di accesso alla VD e con riguardo a quali
attività.
SOLUZIONE PROPOSTA:
In primo luogo il contribuente ritiene di non essere tenuto a regolarizzare alcuna attività
estera.
In subordine, qualora si ritenesse che il contribuente abbia omesso di dichiarare la copertura
assicurativa nel quadro RW negli anni di efficacia della polizza vita si propone la seguente
soluzione:
a) per gli anni d'imposta dal 2009 sino al mese del 2012 (nel quale è scaduta la copertura
assicurativa), si propone di indicare l'importo del capitale previsto per il caso morte,
b) gli importi annuali sarebbero oggetto di dichiarazione al cambio di fine anno di ciascun
esercizio,
c) sarebbe regolarizzata solo l’omessa indicazione del valore delle attività estere nel
quadro RW,
d) non vi sarebbero redditi da regolarizzare per gli anni in questione.
RISPOSTA Direzione regionale
Le polizze estere devono essere sempre segnalate nel quadro RW, in quanto si tratta di
investimenti di natura finanziaria detenuti in un Paese estero, come precisato dalla circolare
43 del 2009.
Sono esonerati dalla compilazione del modello RW unicamente i contribuenti il cui
investimento della polizza è stato affidato in gestione ad un intermediario finanziario.
Con riferimento al valore rilevante ai fini del monitoraggio fiscale delle polizze, bisogna
distinguere:
- per i periodi di imposta anteriori al 2013, si deve indicare il valore dei premi versati dal
sottoscrittore;
- dal 2013 il valore da indicare è quello previsto ai fini IVAFE dalla circolare 28 del 2012 e
quindi il valore di riscatto al termine del periodo di imposta.
Relativamente alle imposte sui redditi, occorre precisare che l’imponibilità sorge al verificarsi
del riscatto, della cessione o dell’avveramento della condizione dedotta nel contratto, con le
dovute distinzioni:
- in caso di riscatto, le somme percepite si considerano quali redditi di capitale, art. 44, co. 1,
lett. g-quater del Tuir, per un importo pari alla differenza tra quanto versato e quanto
percepito. Per i riscatti successivi al 2011, nella base imponibile deve essere applicata la
distinzione per eventuali investimenti in titoli pubblici ed equiparati,
- in caso di cessione della polizza, la differenza tra i premi versati e il prezzo di cessione si
qualifica come reddito diverso, ex art. 67, comma 1, lett. c-quinquies del Tuir;
- in caso di decesso dell’assicurato, le somme percepite sono esenti da imposta e non rilevano
ai fini dell’imposta di successione.
Nel caso sottoposto ad esame l’importo di euro 15.000,00 incassato, a titolo di bonus fedeltà,
dovrà essere fiscalmente trattato secondo le regole previste in caso di sopravvivenza
dell’assicurato, come sopra descritto.
PROVENIENZA: CAMERA TRIBUTARIA
OGGETTO: RADDOPPIO TERMINI ACCERTAMENTO IN CASO DI ASSETS
PERVENUTI PER SUCCESSIONE O DONAZIONE
QUESITO:
APPLICABILITA’ COMMA 4 ART. 5 QUATER DL 167/90 POST MODIFICA L.
186/2014
Nel caso in cui gli assets da regolarizzare siano pervenuti al contribuente per successione o
donazione nell’anno 2009 e il waiver venga presentato dal contribuente - erede o donatario per il conto/conti in cui è confluita l’eredità o la donazione opera la disposizione di cui al
comma 4 dell’art. 5- quater del Decreto legge 28/06/1990 n. 167, come modificato dalla L. n.
186/2014?
In altri termini, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del decreto cit., può considerarsi esclusa
l’applicazione dell’istituto del raddoppio dei termini di accertamento, di cui all’art. 12,
comma 2-bis del D.L. n. 78 del 1/07/2009?
SOLUZIONE PROPOSTA:
Si ritiene che la risposta debba essere affermativa. In caso contrario, infatti, si determinerebbe
un’ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del soggetto che ha commesso
un’evasione nel 2009 e che accede alla disclosure, cui non si applicherebbe il raddoppio dei
termini e quella del soggetto che abbia ricevuto le stesse somme in eredità o in donazione nel
medesimo anno.
RISPOSTA Direzione regionale
La soluzione proposta è condivisibile, ma necessita di alcune precisazoini.
Il quesito evidenzia la fattispecie di una successione mortis causa realizzata nel 2009, ma che
per semplicità di calcolo poniamo l’esempio che si sia invece verificata il 31 dicembre 2008.
A seguito della successione, si ha che per le disponibilità detenute all’estero in Paesi black
list negli anni di imposta ad oggi potenzialmente accertabili, la titolarità dei beni è così
ripartita:
- dal 2004 al 2008: de cuius;
- dal 2009 al 2013: eredi.
Nell’ambito di un’attività istruttoria ordinaria ciò comporta la ripresa delle imposte non
dichiarate dal de cuius dal 2006 al 2008 (in caso di dichiarazione e delle imposte, più sanzioni,
per gli eredi.
Ai soli fini della collaborazione volontaria la legge 186/2014 ha previsto la disapplicazione
dell’istituto del raddoppio dei termini di accertamento, di cui all’art. 12, comma 2-bis e 2-ter
del D.L. n. 78 del 1/07/2009, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste
dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del decreto legge 167/1990.
PROVENIENZA: CAMERA TRIBUTARIA
Oggetto:
1.1. ambito soggettivo
4.2. aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura
Quesito:
In caso di trust nel quale il disponente decida di ritornare in possesso degli assets devoluti in
trust deve ritenersi dovuta l’imposta di donazione applicabile nella misura dell’8% al
momento del trasferimento dei beni in trust con conseguente necessità di procedere al
ravvedimento operoso di detta imposta prima di procedere all’invio dell’istanza di
collaborazione volontaria?
Soluzione proposta:
Si ritiene che in caso di soli investimenti finanziari gli assets non siano mai usciti dalla sfera
di disponibilità del settlor con la conseguenza che non è dovuta l’imposta di donazione
sull’atto di immissione di beni in trust.
RISPOSTA Direzione regionale
Il quesito rappresentato richiede necessariamente ulteriori chiarimenti che permettano di
delineare con più precisione il tema da analizzare.
In linee generali deve comunque precisarsi che l’applicazione dell’imposta sulle successioni
e donazioni ai conferimenti di beni in un trust, ai sensi dell’art. 2, comma 49, del dl
262/2006, risponde a dei presupposti che sono autonomi rispetto a quelli che incidono sulle
imposte interessate dall’istanza di voluntay disclosure.
QUESITO
ORDINE DI PROVENIENZA: CAMERA TRIBUTARIA
OGGETTO: Riconoscimento di crediti di imposta sui redditi esteri ex art. 165 Tuir – punti
1.2.2. I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria
illecitamente detenuti all’estero - Circolare 10/E 2015
QUESITO:
La preclusione di cui al comma 8 dell’art. 165 Tuir (secondo cui la detrazione, dall’imposta
italiana, delle imposte pagate all’estero a titolo definitivo, non spetta in caso di omessa
presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione, nella dichiarazione presentata,
dei redditi esteri) trova applicazione anche nel caso in cui i redditi prodotti all’estero – e le
imposte ivi pagate sugli stessi – formino oggetto di voluntary disclosure?
SOLUZIONE PROPOSTA DA RICHIEDENTE:
Si ritiene che, nell’ambito ed ai fini della procedura di collaborazione volontaria, la
preclusione di cui al comma 8 dell’art. 165 Tuir non trovi applicazione, quantomeno con
riferimento alla regolarizzazione dell’omessa indicazione dei redditi esteri nella
dichiarazione presentata dal contribuente, in analogia con la posizione espressa
dall’Agenzia delle Entrate (nella Circ. n. 5/2015, par. 3.4) con riferimento alle ipotesi di
ravvedimento operoso e di dichiarazioni integrative a sfavore.
NOTA DELL’ESTENSORE:
Nel corso del convegno di Pavia e’ stato affermato che potrebbe trovare applicazione la
combinazione tra ravvedimento (anteriore alla presentazione di istanza di voluntary) e
voluntary per potere fruire della possibilita’ accordata dalla Circolare 9/E del 2015 di
detrazione delle imposte pagate all’estero ex art. 165 TUIR, che costituirebbe conseguenza
del calcolo da ravvedimento e non di calcolo da voluntary; in tale caso esiste il problema
della valutazione di convenienza riguardanti le sanzioni e della non copertura delle questioni
di carattere penale, tipica del ravvedimento operoso. Si chiede pertanto alla Agenzia di
confermare la propria posizione in merito specificando, a livello di interpretazione della
mens legis della voluntary che trattasi di dichiarazione di acquiescenza con termine
diversamente dal ravvedimento che e’ una integrazione di una dichiarazione di scienza e che
non ha termine, salvo cause ostative.
A tal proposito si chiede di precisare in via definitiva che dalle imposte dovute sugli
interessi originariamente non dichiarati possa essere scomputata la euro ritenuta in base a
quanto gia’ precisato al proposito dal paragrafo 4 della Circolare 55 del 2005, in merito alla
sussistenza del diritto alla compensazione e/o rimborso della euro ritenuta stessa anche da
parte dei soggetti che non possono fruire del credito imposte pagate all’estero ex art. 165
TUIR.
RISPOSTA Direzione regionale
Il quesito ripropone la problematica del riconoscimento del credito di imposta e
dell’euroritenuta.
Ad oggi, rimane fermo che per entrambe le casistiche, sia quella più generale del credito per
imposte pagate all’estero che quello più specifico dell’euroritenuta, non trovino
accoglimento all’interno del programma di collaborazione volontaria.
Per il ravvedimento, invece, vale la disciplina appositamente prevista, perciò, in caso di
dichiarazione validamente presentata, è possibile procedere con la presentazione di una
dichiarazione integrativa a sfavore per tutti gli anni potenzialmente accertabili e far valere in
tale sede l’eventuale credito di imposta.
PROVENIENZA: Camera tributaria
OGGETTO: 6. Aspetti sanzionatori
QUESITO:
Nell’ipotesi di incarico conferito a Fiduciaria italiana di gestire e/o amministrare le attività
e/o investimenti detenuti all’estero, si chiede quale documento sia necessario allegare ai fini
della dimostrazione che detti investimenti e/o attività sono detenuti in Italia.
SOLUZIONE PROPOSTA:
A riguardo, si ritiene idonea l’allegazione alla documentazione da inviare entro trenta giorni
dal protocollo dell’istanza, del contratto di conferimento dell’incarico alla Fiduciaria italiana.
RISPOSTA Direzione regionale
Il quesito rappresentato è stato risolto dalla circolare del 28 agosto 2015, n. 31.
“Si ritiene che possa costituire documentazione idonea allo scopo un’attestazione rilasciata
dall’intermediario cui sono affidate le attività rimpatriate nella quale, oltre alle generalità
del soggetto che si avvale della procedura ed alla data di formale assunzione in carico delle
attività stesse, siano dettagliatamente indicate anche la tipologia, la quantità, il valore di
ciascuna attività oggetto di rimpatrio giuridico e, per ciascuna, la natura del mandato
fiduciario”.
Pertanto, riprendendo la soluzione sopra proposta, ai fini del regolare perfezionamento del
rimpatrio giuridico, in termini generali è condivisibile che alla documentazione da inviare
nei 30 g. debba allegarsi il contratto di conferimento dell’incarico alla società fiduciaria.
Tuttavia non è il rispetto del nomen iuris dell’atto l’aspetto preminente.
Come chiarito dalla circolare, il contribuente deve aver cura di allegare tutta la
documentazione idonea ad illustrare le informazioni richieste per il rimpatrio, a prescindere
dall’atto in cui sono contenute
PROVENIENZA: CAMERA TRIBUTARIA
OGGETTO: RADDOPPIO TERMINI ACCERTAMENTO IN CASO DI ASSETS
PERVENUTI PER SUCCESSIONE O DONAZIONE
QUESITO:
APPLICABILITA’ COMMA 4 ART. 5 QUATER DL 167/90 POST MODIFICA L.
186/2014
Nel caso in cui gli assets da regolarizzare siano pervenuti al contribuente per successione o
donazione nell’anno 2009 e il waiver venga presentato dal contribuente - erede o donatario per il conto/conti in cui è confluita l’eredità o la donazione opera la disposizione di cui al
comma 4 dell’art. 5- quater del Decreto legge 28/06/1990 n. 167, come modificato dalla L.
n. 186/2014?
In altri termini, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del decreto cit., può considerarsi esclusa
l’applicazione dell’istituto del raddoppio dei termini di accertamento, di cui all’art. 12,
comma 2-bis del D.L. n. 78 del 1/07/2009?
SOLUZIONE PROPOSTA:
Si ritiene che la risposta debba essere affermativa. In caso contrario, infatti, si
determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del soggetto che ha
commesso un’evasione nel 2009 e che accede alla disclosure, cui non si applicherebbe il
raddoppio dei termini e quella del soggetto che abbia ricevuto le stesse somme in eredità o
in donazione nel medesimo anno.
RISPOSTA Direzione regionale
La soluzione proposta è condivisibile, ma necessita di alcune precisazoini.
Il quesito evidenzia la fattispecie di una successione mortis causa realizzata nel 2009, ma
che per semplicità di calcolo poniamo l’esempio che si sia invece verificata il 31 dicembre
2008.
A seguito della successione, si ha che per le disponibilità detenute all’estero in Paesi black
list negli anni di imposta ad oggi potenzialmente accertabili, la titolarità dei beni è così
ripartita:
- dal 2004 al 2008: de cuius;
- dal 2009 al 2013: eredi.
Nell’ambito di un’attività istruttoria ordinaria ciò comporta la ripresa delle imposte non
dichiarate dal de cuius dal 2006 al 2008 (in caso di dichiarazione e delle imposte, più
sanzioni, per gli eredi.
Ai soli fini della collaborazione volontaria la legge 186/2014 ha previsto la disapplicazione
dell’istituto del raddoppio dei termini di accertamento, di cui all’art. 12, comma 2-bis e 2-ter
del D.L. n. 78 del 1/07/2009, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste
dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del decreto legge
167/1990.
PROVENIENZA: Ordine di Como
OGGETTO: 5. Ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria
QUESITO:
Il Signor Y, amministratore e socio della società X s.r.l., a seguito di accertamento alla
società X s.r.l. per gli anni di imposta 2006 e 2007, ha avuto la comunicazione di notizie di
reato:
1) per il delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. c.p. e 2c. 1,2 e 3 D.lgs. 10/03/200
n.74 – relativamente a operazioni in parte inesistenti;
2) Per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. c.p. e 4 D.lgs. 10/03/200 n.74 –
relativamente a infedele dichiarazione
Ci si chiede se il Signor Y, in caso di presentazione della V.D. personale deve considerare
anche gli anni di imposta 2006 e 2007 in conseguenza della comunicazione di notizia di reato
di cui sopra imputati alla società X s.r.l.?
Nel caso in cui la risposta fosse affermativa, ci si chiede se oltre agli anni 2006 e 2007 devono
essere considerati anche gli anni 2008 e 2009?
SOLUZIONE PROPOSTA:
Le violazioni oggetto di notizia di reato sono a carico della società; quindi si ritiene che le
annualità 2006 e 2007 non debbano essere considerate per il Signor Y, amministratore e
socio della società X s.r.l. Conseguentemente non vengono considerati nemmeno gli anni
2008 e 2009.
RISPOSTA Direzione regionale
Il quesito presenta la delicata problematica della configurabilità di una causa di natura penale
ostativa all’accesso alla procedura di collaborazione volontaria.
La tematica è stata delineata in termini generali dalla circolare 10/2015, “la facoltà di
accedere alle procedure è preclusa qualora l’autore della violazione abbia avuto formale
conoscenza:
[…]
c) della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione
di norme tributarie”.
La preclusione opera anche “se altro soggetto (solidalmente obbligato in via tributaria o
concorrente nel reato) abbia avuto formale conoscenza dell’inizio di un’attività istruttoria
amministrativa o penale nei suoi confronti, come tale da integrare una causa di
inammissibilità per l’accesso alla procedura”.
In merito alle modalità di applicazione, la circolare ha precisato che l’operatività delle cause
ostative risponde ai seguenti criteri:
- annualità: l’effetto preclusivo riguarda solo le annualità interessate dall’avvio delle attività
istruttorie
- tributo: non è preclusiva una causa ostativa che riguarda un tributo diverso da quello oggetto
della procedura;
- tipologia: una causa ostativa in materia di VD nazionale non è ostativa per l’accesso a quella
internazionale
Tanto premesso occorre a questo punto verificare se i criteri sopra delineati trovino
applicazione nel caso concreto.
In prima analisi, alla luce del primo criterio di applicazione delle cause ostative, è evidente
che l’eventuale attivazione di indagini penali negli anni 2006 e 2007 abbia efficacia solo per
tali anni. Di conseguenza è da escludere un’influenza anche negli anni successivi per i quali
si può procedere con ordinaria istanza di voluntary (D’altro canto è chiaro che il caso specifico
prende in considerazione periodi di imposta, dal 2006 al 2009, la cui potestà di accertamento
da parte dell’Amministrazione si fondava sull’istituto del raddoppio dei termini ex art. 43,
comma 3, dpr 600/1973 ante riforma legislativa. Conseguentemente, in forza della nuova
disciplina sugli effetti della denuncia di illeciti penali tributari ex art. 331 cpp, deve
concludersi che tali annualità risultino essere meno interessate da problematiche attinenti
l’istanza di voluntary disclosure, salvo che per detenzioni di beni in Paesi black list senza
accordo, che rientrano nell’inalterato regime di raddoppio dei termini previsto dall’art. 12,
comma 3, del dl 78/2009).
Detto questo, il quesito non rimane privo di valore, dal momento che la presenza di
un’indagine penale nei confronti di una società potrebbe tranquillamente manifestarsi in anni
di imposta ancora accertabili, ad esempio negli anni 2010 e 2011.
In questo caso si avrebbe il problema di capire quali siano gli effetti per l’eventuale istanza
di voluntary del socio
Riprendendo quanto già indicato in precedenza, è chiaro che per gli anni 2012 e 2013
l’avvenuta denuncia di illeciti penali tributari a carico della società per il biennio precedente
non impedisce la presentazione della voluntary personale dell’amministratore e socio per tali
anni.
Il discorso è leggermente più complicato per gli anni 2010 e 2011, se non altro perché si tratta
degli stessi anni oggetto della contestazione nei confronti della società che, in quanto avente
carattere penale, comporta una responsabilità personale della persona fisica che ha la
rappresentanza legale della società o a cui è imputabile il reato.
In queste circostanza, ai fini della non applicazione delle cause ostative all’istanza di
voluntary, si deve in ogni caso rispondere in maniera negativa ai criteri sopra indicati, ovvero,
laddove si trattasse di problematiche emergenti in un’annualità per la quale è presente
un’attività amministrativa o penale:
- l’attività istruttoria deve essere “relativa ad un tributo diverso da quello oggetto della
procedura”;
- “la preclusione rileva solo con riguardo alla singola procedura interessata”.
Ebbene, da quanto rappresentato nel quesito, sembra che l’indagine tanto amministrativa
quanto penale sia stata limitata al controllo della posizione della società, con una ripresa
avvenuta unicamente ai fini IRES.
Non si fa cenno ad una collaterale ripresa ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica.
In conclusione, quindi, per applicazione del secondo criterio di applicazione delle cause
ostative in sede di collaborazione volontaria, trattandosi di tributo diverso, è legittima la
presentazione dell’istanza di voluntary personale da parte dell’amministratore/socio.
Laddove, invece, tanto l’attività amministrativa che quella penale avessero portato ad
un’inclusione della persona fisica nel controllo per redditi personali da questi non dichiarati,
allora per gli anni 2010 e 2011 all’amministratore/socio è preclusa la partecipazione al
programma di voluntary, mentre rimane invariata la possibilità di accedere per gli anni 2012
e 2013.
Provenienza: ORDINE DI COMO
OGGETTO: 1.2. ambito oggettivo
Quesito:
Un residente italiano, ex lavoratore dipendente “frontaliero” in Svizzera, riceve
mensilmente una rendita di invalidità a seguito di infortunio professionale dalla SUVA
(azienda autonoma di diritto pubblico svizzera, equiparabile all’INAIL).
Nel caso di adesione alla procedura di Voluntary disclosure, il contribuente ritiene di essere
sottoposto alle sole sanzioni per la mancata segnalazione (monitoraggio) nel quadro RW
delle disponibilità – derivanti dall’incasso della rendita di invalidità, accreditata fino ad
alcuni mesi fa su di un conto corrente in Svizzera e, successivamente, in Italia. Si ritiene che
la stessa rendita di invalidità, in quanto priva di natura reddituale, non sia imponibile in
Italia, in analogia con le rendite per infortuni lavorativi corrisposte dall’INAIL, e pertanto
non siano dovute né imposte sui redditi né le relative sanzioni.
Soluzione proposta:
Si ritengono dovute le sole sanzioni per omessa compilazione del quadro RW relativamente
alle disponibilità esistenti su conto corrente detenuto in Svizzera. Invece, si ritiene che non
siano dovute né imposte né sanzioni sull’ammontare della rendita di invalidità di fonte
estera in quanto priva di natura reddituale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 917/1986.
RISPOSTA Direzione regionale
Per principio generale (art. 6, 17 del Tuir) non sono tassate le somme percepite a titolo di
risarcimento di un danno consistente in una perdita patrimoniale (c.d. danno emergente),
mentre sono tassate le somme che risarciscono un danno consistente nella perdita di redditi
(c.d. lucro cessante).
In virtù di tale principio, a titolo di esempio non sono soggetti ad imposta gli importi
derivanti da rendite INAIL per inabilità permanete o totale, assegni per assistenza personale
a seguito di inabilità generale, rendite per caso morte spettanti a superstiti.
L’istante dovrà sanare le violazioni commesse in materia di monitoraggio fiscale nonché
quelle relative ai redditi derivanti dai rendimenti delle somme detenute nello stato estero.
QUESITO
ORDINE DI PROVENIENZA: ORDINE DI COMO
OGGETTO: Rapporto tra voluntary e IVIE e IVAFE – punto 4.2 - Circolare 10/E 2015
QUESITO:
Nella massima parte dei casi l’adesione alla procedura di VD genererà l’emersione di base
imponibile ai fini delle 2 imposte patrimoniali IVAFE e IVIE, come indicato anche nella
circolare di Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13.3.2015, al punto 4.2, ove si richiede
coerentemente che la relazione di accompagnamento fornisca gli elementi necessari per la
determinazione dei maggiori imponibili.
Non risulta del tutto chiaro peraltro a chi scrive se la liquidazione delle imposte emergenti e
dovute e le relative sanzioni verrà effettuata direttamente a cura degli Uffici nell’ambito
della medesima procedura di VD, come sembra di capire, e di cui si chiede conferma,
ovvero con distinte modalità (e quali).
SOLUZIONE PROPOSTA DA RICHIEDENTE:
Nessuna
NOTA DELL’ESTENSORE:
Si ritiene che l’ufficio proceda, contestualmente al calcolo delle imposte oggetto di
regolarizzazione con la voluntary disclosure, anche alla quantificazione della IVIE o IVAFE
o entrambe le imposte, effettuando un calcolo autonomo delle sanzioni, tenuto conto del
cumulo giuridico per anno di imposta, in relazione alle sanzioni dovute per effetto della
voluntary.
RISPOSTA Direzione regionale
Con riferimento all'IVIE e IVAFE, la Circolare 27/E del 16 luglio 2015, par. 6.5, ha
precisato che i benefici previsti dalla collaborazione volontaria possano essere riconosciuti
anche con riguardo a tali imposte.
Nello spirito di completezza e collaborazione della procedura, i contribuenti sono tenuti a
fornire i documenti e le informazioni per la determinazione di dette imposte che saranno
anch’esse oggetto della procedura di VD internazionale, anche in mancanza di violazioni in
materia di monitoraggio fiscale.
La misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di IVAFE e IVIE è fissata, in
base ala dettato dell’articolo 5-quinquies, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 167/1990,
ridotto di un quarto.
PROVENIENZA: Ordine di Como
OGGETTO:
QUESITO:
Una residente italiana, pensionata, ex frontaliera, incassa dal 2002 una pensione svizzera
(AVS 1° pilastro) su un c/c in Svizzera (mai denunciato ai fini del monitoraggio) non subendo
perciò alcuna imposizione (né in Italia né in Svizzera), contrariamente a quanto sarebbe
accaduto con il pagamento della stessa pensione su c/c in Italia (per il quale opererebbe la
ritenuta a titolo di imposta del 5% ex da art 76 legge 431/91). In anni recenti non è mai stata
presentata la dichiarazione dei redditi.
SOLUZIONE PROPOSTA:
Si ritiene che non sia stato corretto non avere dichiarato nè pagato alcuna imposta su questo
reddito e che – decidendo di sanare la situazione con adesione alla procedura collaborativa
per i redditi dal 2010 al 2013 e per il monitoraggio dal 2009 al 2013 – sia corretto, e se ne
chiede conferma, usufruire del medesimo regime di tassazione equivalente a quello previsto
per il versamento direttamente su C/C italiano (ovvero ritenuta a titolo di imposta del 5%),
oltre alle sanzioni e interessi, e non invece applicare l’aliquota marginale del contribuente.
RISPOSTA Direzione regionale
Il quesito è stato affrontato all’interno della circolare del 11 agosto 2015, n. 30: “al fine di
evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della
rendita, si ritiene che quando tali pensioni siano accreditate su conti elvetici senza
l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile debba essere comunque
assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5%”.
Pertanto è condivisibile la soluzione proposta dall’Ordine di Como.
Resta fermo che, considerata l’omessa dichiarazione dei redditi da parte della contribuente,
l’istanza di voluntary disclosure dovrà comprendere le annualità 2009-2013 sia per la
regolarizzazione delle infrazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale che alle
imposte sui redditi.
PROVENIENZA: Ordine di Como
OGGETTO: 1.2.2. I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura
finanziaria illecitamente detenuti all’estero
QUESITO:
Un residente italiano ha detenuto, tra l’altro, in violazione degli obblighi di monitoraggio
fiscale un C/C ed una cassetta di sicurezza in Svizzera.
Il C/C è tuttora aperto e potrà essere oggetto di ricorso alla procedura di collaborazione
volontaria, sia per quanto concerne monitoraggio che per redditi, mentre la cassetta di
sicurezza è stata chiusa il 12 febbraio del 2015, senza nessun particolare accorgimento. La
cassetta era stata utilizzata esclusivamente, secondo quanto dichiarato dal titolare, per
depositare alcuni documenti relativi alla movimentazione del C/C stesso ed ha avuto un
numero di accessi estremamente limitato (2 nel 2009, 1 nel 2013 e la chiusura del 2015) che
normalmente coincidono con date relative a movimentazioni del C/C stesso.
SOLUZIONE PROPOSTA:
Si ritiene e si chiede conferma che tale dichiarazione del titolare sia quanto necessario e
sufficiente (oltre che possibile) per procedere nella collaborazione volontaria, senza che
via sia documentazione dimostrante il contenuto della cassetta di sicurezza.
*
*
*
Risposta DR LOMBARDIA
Come ribadito al punto 2.9 della circolare n. 27/2015, la procedura di collaborazione
volontaria nazionale è finalizzata a denunciare in modo spontaneo e completo tutte le
violazioni fiscali commesse nelle annualità accertabili.
A tali principi si deve quindi attenere nel caso specifico il contribuente anche in relazione al
contenuto della cassetta di sicurezza, nella piena consapevolezza della valenza penale
attribuita alla dichiarazione di dati e notizie non rispondenti al vero e di cui all’art. 5 septies
della legge 186/2015.
PROVENIENZA: Ordine di Como
OGGETTO: 1.2.2. I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura
finanziaria illecitamente detenuti all’estero
QUESITO:
Quando la banca Svizzera dettaglia il portafoglio del cliente ci ritroviamo di fronte alla
seguente situazione nel calcolo del rendimento delle operazioni finanziarie: vi sono dei titoli
(azioni, obbligazioni, fondi) per i quali non viene riportato il costo di acquisto storico ma
solamente il costo medio di acquisto.
Ci si chiede se nel calcolo del rendimento, per i titoli per i quali non viene espresso il
costo di acquisto storico, consideriamo il costo medio di acquisto fornitoci dalla Banca?
SOLUZIONE PROPOSTA:
Nel calcolo del rendimento, per i titoli per i quali non viene espresso il costo di acquisto
storico, abbiamo considerato il costo medio di acquisto fornitoci dalla Banca.
Risposta DR LOMBARDIA
Nei casi di oggettiva impossibilità di reperimento del singolo costo iniziale di acquisto, è
consentita l’applicazione del costo medio ponderato.
PROVENIENZA: Ordine di Mantova
OGGETTO: 9.2. Profili connessi alla incompletezza degli elementi forniti dal contribuente
QUESITO:
Qualora nel termine di presentazione dei documenti (dopo la presentazione della domanda
telematica) non si riescano a produrre tutti gli estratto conto a supporto pur avendoli elencati
nella relazione, è consentita una presentazione in un maggior termine di tolleranza? In caso
affermativo quale? E’ altresì consentito (in tale caso) l’invio frazionato dei documenti?
Risposta DR LOMBARDIA
Come esemplificato al punto 2.1 della circolare 30/2015, qualora nel caso specifico
sussistono cause oggettive e riscontrabili che impediscono la tempestiva produzione
documentale o rendano imprecisa la rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto
della regolarizzazione, il contribuente dovrà prima di tutto avere cura di segnalare nella
relazione di accompagnamento la presenza delle predette cause e successivamente di
provvedere all’integrazione della documentazione a completamento della posizione fiscale.
Tale integrazione potrà essere effettuata fino alla notifica dell’invito a comparire definibile
ex articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o in sede di
contraddittorio propedeutico alla redazione dell’accertamento con adesione.
PROVENIENZA: ORDINE DI MANTOVA
OGGETTO: RIMPATRIO FISICO O GIURIDICO PRIMA DELLA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI VD
QUESITO:
Nel caso in cui anteriormente alla presentazione dell’istanza di VD venga effettuato il
rimpatrio fisico o giuridico delle attività estere è necessario produrre il c.d. waiver?
SOLUZIONE PROPOSTA:
Nessuna
RISPOSTA Direzione regionale
Come chiarito dalla Circolare n. 27/E del 16 luglio 2015, il contribuente che vuole beneficiare
delle sanzioni ridotte sul monitoraggio fiscale dovrà presentare il waiver in caso di detenzione
delle attività finanziarie in Paesi extra-UE e non aderenti allo SEE, che hanno posto riserve
alla possibilità di scambiare informazioni bancarie.
E’ stato ritenuto superfluo aggiungere il c.d. monitoraggio rafforzato, alla possibilità già
esistente di scambiare informazioni con il Paese in cui sono detenute le attività.
PROVENIENZA: ORDINE DI MANTOVA
OGGETTO: RIMPATRIO FISICO O GIURIDICO PRIMA DELLA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI VD
QUESITO:
Nel caso in cui anteriormente alla presentazione dell’istanza di VD venga effettuato il
rimpatrio fisico o giuridico delle attività estere è necessario produrre il c.d. waiver?
SOLUZIONE PROPOSTA:
Nessuna
RISPOSTA Direzione regionale
Come chiarito dalla Circolare n. 27/E del 16 luglio 2015, il contribuente che vuole beneficiare
delle sanzioni ridotte sul monitoraggio fiscale dovrà presentare il waiver in caso di detenzione
delle attività finanziarie in Paesi extra-UE e non aderenti allo SEE, che hanno posto riserve
alla possibilità di scambiare informazioni bancarie.
E’ stato ritenuto superfluo aggiungere il c.d. monitoraggio rafforzato, alla possibilità già
esistente di scambiare informazioni con il Paese in cui sono detenute le attività.
Provenienza: ORDINE DI MANTOVA
OGGETTO: 6.1. determinazione delle sanzioni connesse al monitoraggio fiscale rimpatrio giuridico
Quesito:
Si chiede se per perfezionare il rimpatrio giuridico mantengano ancora validità le specifiche
e le forme di mandato indicate dalla Agenzia delle Entrate nelle Circolari 43 e 49 del 2009,
6 del 2010 e nelle risoluzioni 61 del 2011 e 23 del 2012, con particolare riguardo ai beni
immobili detenuti all’estero non conferiti in società.
Soluzione proposta:
Si ritiene che le indicazioni contenute nelle Circolari e nelle Risoluzioni richiamate nel
Quesito mantengano la loro validità in particolare per quanto concerne i beni immobili
detenuti all’estero, non conferiti in società.
Risposta DR LOMBARDIA
Le indicazioni di prassi in merito al rimpatrio giuridico degli immobili sono quelle
contenute nei documenti richiamati.
QUESITO
ORDINE DI PROVENIENZA: ORDINE DI MANTOVA
OGGETTO: Rapporto tra voluntary e ravvedimento operoso – punti 1.2.2. I redditi connessi
con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero Circolare 10/E 2015
QUESITO:
Nel rapporto tra ravvedimento e voluntary e’ confermato che il quadro RW può divenire
oggetto di ravvedimento lungo, in base al nuovo testo dell’art 13 del Dlgs 472 del 1997,
anche in caso di totale non compilazione ma di regolare presentazione del modello Unico
(circolare 11/E del 2010) e del modello 730 (Circolare Assonime 16 del 2015)?
SOLUZIONE PROPOSTA DA RICHIEDENTE:
In entrambe le ipotesi si ritiene applicabile il ravvedimento operoso per il quadro RW
originariamente omesso integralmente
NOTA DELL’ESTENSORE:
Si ritiene che al quesito vada data risposta positiva sia in caso di presentazione di Modello
Unico senza quadro RW che in caso di presentazione del modello 730 senza separata
presentazione del Quadro RW, in quanto la prima ipotesi risulta gia’ compiutamente
regolamentata dalla Circolare 11/E del 2010 paragrafo 3.2 ed in quanto e’ indubbio che in
presenza di modello 730 regolarmente presentato si configura una situazione esattamente
equivalente alla precedente
RISPOSTA Direzione regionale
Sulla base di quanto rappresentato, si concorda con la soluzione proposta dal richiedente.