contratti di solidarietà: integrazione salariale del 10

Transcript

contratti di solidarietà: integrazione salariale del 10
Giovedì,16Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti
LAVORO&PREVIDENZA
26APRILE2016
CONTRATTIDISOLIDARIETÀ:INTEGRAZIONESALARIALE
DEL10%ANCHEPERIL2016
Ancheperl’anno2016,entroillimitedispesadi50milionidi
euro, opera l’incremento del trattamento d’integrazione
salarialestraordinarionellamisuradel10%,pericontrattidi
solidarietà,dicuiall’art.1delD.L.n.726/1984,stipulatiprima
del24settembre2015(datadientratainvigoredelD.Lgs.n.
148/2015) e le cui istanze siano state presentate entro la
stessadata.
A renderlo noto è l'INPS con il Messaggio n. 1760 del 20
aprile 2016 che ha evidenziato che per gli incrementi
d’integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti a
conguaglio nei flussi UniEmens, le suddette operazioni
andranno effettuate entro e non oltre il periodo di paga di
gennaio2017.
Integrazione salariale per i contratti di solidarietà - Il
DecretoLegge30dicembre2015,n.210,recantelaproroga
diterminiprevistidadisposizionilegislative-convertitoinlegge,conmodificazioni,dall’art.1,comma1,dellaLegge
25 febbraio 2016, n. 21 - all’art. 2-quater, comma 2, prevede che per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del
DecretoLegge30ottobre1984,n.726,stipulatiprimadel24settembre2015,lecuiistanzediintegrazionesalariale
sianostatepresentateentrolastessadata,l’ammontaredeltrattamentodiintegrazionesalarialeèaumentato,per
ilsoloanno2016, per una durata massima di12mesi, nella misura del10% della retribuzione persa a seguito
dellariduzioned’orario,finoaconcorrenzadell’importomassimocomplessivodi50milionidieuro.
Conriguardoaltrattamentod’integrazionesalarialepericontrattidisolidarietàerogatonelcorsodel2015,l’INPS
ha rilevato che alcuni dei predetti contratti sono stati autorizzatiallafinedel2015, senza mettere in condizioni le
aziendeinteressatedipoterconguagliarel’incrementodelpredettotrattamentostabilito,nellamisuradel10%del
trattamento.
Per risolvere la questione, è permesso alle aziende di poter avviare il recupero del predetto incremento del
trattamento d’integrazione salariale, connessi ai contratti di solidarietà debitamente autorizzati sulla base della
previgentedisciplinadicuiallaLeggen.863/1984,erogatonelcorsodell’anno2015,medianteconguaglioentroe
nonoltreilperiododipagagiugno2016.
Istruzioni operative - Per consentire l’esatto monitoraggio della spesa effettiva relativa alla maggiorazione in
oggetto, le aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens a
partiredalperiododipagadicompetenzaaprile2016.
Perl’esposizionedell’importodell’integrazionenellamisuradel60%dellaretribuzionepersa(dadecurtaredella
percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986), si conferma la prassi in uso,
basatasull’utilizzodelcodice“G603”.
Mentre per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2016, i datori di lavoro
valorizzeranno, nell’elemento “DenunciaIndividuale” “CausaleCongCIGS”, il codice di nuova istituzione “G709” e,
nell’Elemento“DenunciaIndividuale”“ImportoCongCIGS”,l’importopostoaconguaglio.
Ancora, per l’esposizione della maggiorazione del 10%, riferita a periodi di paga pregressi del 2016 (gennaio,
febbraio, marzo), e non conguagliata valorizzeranno, nell’elemento “DenunciaIndividuale” “CausaleCongCIGS”, il
codice di nuova istituzione “G710” e, nell’Elemento “DenunciaIndividuale” “ImportoCongCIGS”, l’importo posto a
conguaglio.
Per l’indicazione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario
d’integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2016, dovranno valorizzare, nell’elemento
“DenunciaIndividuale” “CausaleCongCIGS”, il codice di nuova istituzione “F505” e, nell’Elemento
“DenunciaIndividuale”“ImportoCongCIGS”,l’importopostoaconguaglio.
Inconseguenzadelcontingentamentodellerisorsefinanziarieedell’obbligodimonitoraggiomensiledellestesse,
leoperazionidirecuperodellamaggiorazionedel10%riferitaaperiodigennaio,febbraioemarzo2016dovranno
essereeffettuateconledenuncecontributiverelativeaiperiodidipagadiaprile,maggioe/ogiugno2016.Apartire
dallacompetenzadigiugno2016,cesseràl’operativitàdelpredettocodice“G710”.
AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS
©InformatiS.r.l.–RiproduzioneRiserv ata
CATEGORIE:PREVIDENZAELAVORO>CIGS
©Informatisrl.Tuttiidirittiriserv ati.Allrightsreserv ed.
ViaAlemanni1-88040Pianopoli(CZ)-ITALY
P.IVA03426730796
E-mail:info@fisc al-foc us.it