Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare
Roma 24 Gennaio 2005 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Alla Soc. Arthis S.p.A. Direzione Generale del Mercato Strada 4 – Palazzo Q1 del Lavoro – Divisione III Rozzano (Milano) Prot. n. 77/01.11 Al Servizio provinciale del lavoro di Catania OGGETTO: Legge 12/03/1999, n. 68. Rapporti di lavoro a tempo parziale. Calcolo ai fini della individuazione della base di computo. Circolare del Ministero del Lavoro n. 41/2000 del 26 giugno 2000. Risposta a fax del 03/12/2004. Si riscontra la comunicazione citata in oggetto per fornire chiarimenti in merito a quanto indicato con la circolare n. 41/2000, del 26 giugno 2000, emanata da questa Amministrazione, relativamente al calcolo da effettuarsi, ai fini della determinazione della base di computo, per i lavoratori disabili occupati a tempo parziale. In via preliminare, si ritiene opportuno far presente che la fattispecie disciplinata dalla succitata circolare trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro obbligati, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati e, non solamente nei confronti dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, così come ritenuto da alcuni Servizi provinciali. Occorre, nel contempo, evidenziare che altra fattispecie avente carattere di eccezionalità riveste la previsione contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 10/10/2000, n. 333, la quale, consente esclusivamente ai datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, di computare come unità, a prescindere dall'orario svolto, il lavoratore disabile con invalidità superiore al 50% o ascrivibile alla quinta categoria in base alla tabella allegata al D.P.R. 18/06/1997, n. 246. Con la citata circolare n. 41/2000 il Ministero del Lavoro, nel consentire ai soggetti obbligati il computo pro quota, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della L. 68/99, dei lavoratori disabili occupati part-time con un orario di lavoro superiore al 50 per cento dell'orario ordinario, ha ammesso una deroga ai criteri di calcolo stabiliti dalla normativa vigente. La predetta deroga, nel contemperamento degli interessi coinvolti, ed in una ottica di flessibilità e d'incentivazione dell'occupazione, ha trovato la sua legittimazione nella volontà di riconoscere al part-time la stessa dignità del full-time, e, nel rispetto dei fini solidaristici stabiliti dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie, ha continuato a garantire al soggetto disabile il posto di lavoro compatibile con il suo stato di disabilità. Per quanto sopra argomentato, questo Ministero, nel confermare il contenuto della circolare n. 41/2000, ribadisce l'orientamento espresso alla voce "contratto a tempo parziale" della citata circolare. Distinti saluti. Il Direttore Generale Dott.ssa Lea Battistoni F.to Battistoni