Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare

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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare
Roma 24 Gennaio 2005
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Alla Soc. Arthis S.p.A. Direzione Generale del Mercato
Strada 4 – Palazzo Q1 del Lavoro – Divisione III
Rozzano (Milano) Prot. n. 77/01.11
Al Servizio provinciale del lavoro di Catania
OGGETTO: Legge 12/03/1999, n. 68. Rapporti di lavoro a tempo parziale. Calcolo ai
fini della individuazione della base di computo. Circolare del Ministero del Lavoro
n. 41/2000 del 26 giugno 2000. Risposta a fax del 03/12/2004.
Si riscontra la comunicazione citata in oggetto per fornire chiarimenti in merito a quanto
indicato con la circolare n. 41/2000, del 26 giugno 2000, emanata da questa
Amministrazione, relativamente al calcolo da effettuarsi, ai fini della determinazione della
base di computo, per i lavoratori disabili occupati a tempo parziale.
In via preliminare, si ritiene opportuno far presente che la fattispecie disciplinata dalla
succitata circolare trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro obbligati,
indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati e, non solamente nei confronti dei
datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, così come ritenuto da alcuni Servizi
provinciali.
Occorre, nel contempo, evidenziare che altra fattispecie avente carattere di eccezionalità
riveste la previsione contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 10/10/2000, n. 333, la
quale, consente esclusivamente ai datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, di
computare come unità, a prescindere dall'orario svolto, il lavoratore disabile con invalidità
superiore al 50% o ascrivibile alla quinta categoria in base alla tabella allegata al D.P.R.
18/06/1997, n. 246.
Con la citata circolare n. 41/2000 il Ministero del Lavoro, nel consentire ai soggetti
obbligati il computo pro quota, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della L.
68/99, dei lavoratori disabili occupati part-time con un orario di lavoro superiore al 50 per
cento dell'orario ordinario, ha ammesso una deroga ai criteri di calcolo stabiliti dalla
normativa vigente.
La predetta deroga, nel contemperamento degli interessi coinvolti, ed in una ottica
di flessibilità e d'incentivazione dell'occupazione, ha trovato la sua legittimazione nella
volontà di riconoscere al part-time la stessa dignità del full-time, e, nel rispetto dei fini
solidaristici stabiliti dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie, ha continuato a garantire
al soggetto disabile il posto di lavoro compatibile con il suo stato di disabilità.
Per quanto sopra argomentato, questo Ministero, nel confermare il contenuto della
circolare n. 41/2000, ribadisce l'orientamento espresso alla voce "contratto a tempo
parziale" della citata circolare.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Lea Battistoni
F.to
Battistoni