Oggetto: Il Prospetto informativo disabili dopo la
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Oggetto: Il Prospetto informativo disabili dopo la
Bologna, 16 Gennaio 2013 Prot. RNS L10 Oggetto: Il Prospetto informativo disabili dopo la “Riforma Fornero”. Sommario La Riforma Fornero ha apportato delle rilevanti modifiche agli articoli 4, 5 e 6 della Legge n. 68/1999, recante la disciplina del diritto al lavoro dei disabili. Con l’approssimarsi della scadenza per la presentazione del Prospetto informativo, il Ministero del Lavoro ha fornito specifiche informazioni rispetto a tale adempimento, procedendo al necessario aggiornamento degli standard tecnici del Sistema Informatico. La nuova operatività del sistema è a disposizione dalle ore 19.00 del 10 gennaio scorso, mentre la scadenza per l’invio del Prospetto informativo, relativo al personale in forza il 31.12.2012 , è stata spostata dal 31 gennaio al 15 febbraio 2013. Con la presente circolare si forniscono indicazioni circa l’adempimento indicato in oggetto che interessa solo i datori di lavoro per i quali, rispetto all’ultimo prospetto informativo inviato, siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Come noto1, la Legge 92/2012, così come modificata dalla L. 134/20122, ha sostituito nel testo della Legge 68/1999 il primo periodo dell’art. 4, comma 1 relativo ai criteri per il calcolo della quota di riserva. La nuova norma stabilisce che agli effetti della determinazione del numero dei disabili da assumere vengono computati, fra i dipendenti, tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Più specificatamente l’art.4 co. 1 della Legge 68/1999 risulta così modificato: “Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: - i lavoratori occupati ai sensi della presente legge; - i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi; - i soci di cooperative di produzione e lavoro; - i dirigenti; - i lavoratori assunti con contratto di inserimento; - i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore; - i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività; - i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81; - i lavoratori a domicilio ed i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore”. Si precisa, in ogni caso, che oltre alle tipologie contrattuali sopra evidenziate per la determinazione della base di computo, non debbano essere considerati i lavoratori di cui si dirà nel successivo paragrafo “criteri di computo”. 1 Si veda a tal proposito la Circolare RNS 91L del 19/07/2012. In sede di conversione del decreto sviluppo (D.L.83/2012), alla L.n.134/12 è stato aggiunto l'art.46-bis, che al comma 1, lett. l) introduce l'esclusione dalla base di computo dei contratti a tempo determinato di durata fino a sei mesi. 2 2 Si ricorda che restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore; l’art. 5 comma 2 della L. n.68/99 (e successive modificazioni) prevede infatti : “I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 3. Non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (…)”. La Riforma del lavoro è intervenuta introducendo un nuovo periodo al co. 2 dell’art. 5: “Indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori, è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere”. Per gli effetti della modifica legislativa di cui si fa cenno viene quindi ricompreso nel novero del personale di cantiere anche il personale non propriamente edile, ovvero quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, a prescindere dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori. La Legge n. 92/2012 ha inoltre inserito all’art. 6, comma 1, della Legge n. 68/1999 un nuovo periodo, a norma del quale i Servizi competenti sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, alla competente Direzione territoriale del lavoro, con cadenza almeno mensile, il mancato rispetto degli obblighi di assunzione, di cui all’art. 3 della Legge n. 68/1999, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti. Le novità più salienti per l’applicazione della normativa in commento riguardano i criteri di computo della quota di riserva e le esclusioni di settore da effettuare ai fini dell'invio del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro obbligati. E’ opportuno ricordare, infatti, che la normativa per il diritto al lavoro dei disabili obbliga tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, che occupano più di 15 dipendenti, ad assumere un numero di soggetti appartenenti alle categorie protette (c.d. quota d’obbligo), variabile in funzione del numero di lavoratori già occupati. In particolare: Lavoratori subordinati: tra 15 e 35 dipendenti Lavoratori subordinati: tra 36 e 50 dipendenti Lavoratori subordinati in numero superiore a 50 dipendenti 1 dipendente 2 dipendenti 7% dei lavoratori occupati Si ricorda che i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti dovranno riservare, altresì, l’ulteriore quota pari ad un punto percentuale alla categoria di cui all’art. 183 della Legge n. 68/1999. Ai fini della determinazione della base di computo non si devono tenere in considerazione le esclusioni di settore di cui al sopra descritto art. 5, comma 2. La norma non fissa un preciso momento per il calcolo dell'organico; tuttavia, dato che la redazione del prospetto informativo di cui alla Legge n. 68/99 fa riferimento all'organico al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione si ritiene che tale data costituisca il termine di riferimento. Il Ministero del Lavoro, con Nota del 12 dicembre 2012 (allegato 1), ha aggiornato gli standard del Sistema Informatico relativamente al Prospetto Informativo al fine di adeguare i sistemi informatici alle modifiche sopra descritte, contenute nella Legge n. 92/2012. Come indicato nel Decreto Direttoriale n. 195 del 2/8/2012, i nuovi standard sono entrati in vigore dal 10 gennaio 2013 alle ore 19.00 e, a partire da tale data, i sistemi informatici delle Regioni, ivi compreso quello sussidiario messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono in grado di ricevere le comunicazioni dei datori 3 Si tratta degli “orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763”. 3 di lavoro obbligati. Per un esame approfondito delle modifiche introdotte si rinvia alla lettura del documento “Modelli e regole” – Versione Gennaio 2013” (allegato 2). Si segnala in merito che tra le informazioni che i datori di lavoro devono fornire per il tramite del prospetto informativo è stata inserita la percentuale di disabilità posseduta dal lavoratore disabile in forza. Chiariscono le istruzioni che, qualora “non sia possibile recuperare il dato della percentuale di disabilità, il datore di lavoro potrà inserire il valore “0””. Criteri di computo – Chiarimenti Ministeriali Anche il Ministero del lavoro, con propria nota del 12 dicembre 2012, fornisce alcuni chiarimenti ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere: - ai fini della computabilità o meno dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro deve fare riferimento all'arco temporale del periodo di attività previsto dal contratto di lavoro stipulato con ciascun lavoratore (es.: contratto 1° gennaio – 30 giugno: non computabilità; contratto 1° gennaio – 30 giugno e successivo contratto 1° settembre – 31 ottobre: computabilità, tenuto conto del complessivo periodo di attività nell’arco temporale annuale); - l'individuazione della figura del dirigente da non computare agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, deve avvenire sulla base del contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro; - relativamente alla non computabilità dei lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore si precisa che tali soggetti non sono computati a norma dell'art. 4, comma 27, lettera a) della Legge n. 92/2012 dall'agenzia che li somministra e, per effetto dell'art. 22, comma 5, del D.L.vo n. 276/2003 il soggetto somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore; - il datore di lavoro non computa nell'organico i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività. In relazione al riferimento espresso nella Nota Ministeriale circa il periodo di computo per i contratti a tempo determinato quello corrispondente all’“arco temporale previsto nel contratto di lavoro” si ritiene utile richiamare ai fini del computo dei lavoratori impiegati in attività a carattere stagionale , in particolar modo in riferimento agli operai agricoli a tempo determinato, il criteri o previsto dal vigente D.P.R 10 Ottobre 2000, N. 333, computando gli OTD in ragione delle giornate di lavoro effettivamente prestate4, precisando, da ultimo, che 30 giornate equivalgono ad un mese, a prescindere dalla durata del contratto (superiore o inferiore a 6 mesi). Ai fini del computo di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive, si precisa 5 che non vi rientrano nel computo le persone assunte in sostituzione e, come tali correttamente comunicate ai fini UniLav, tramite il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie. Si ricorda inoltre che, per effetto di specifiche disposizioni di legge, tra i soggetti non computabili sono da ricomprendere gli apprendisti (articolo 7, comma 3, D.L.vo n. 167/2011), i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (articolo 3, comma 10, D.L. n. 726/1984) i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (articolo 20, comma 4 Legge n. 223/1991). Ai fini del computo, i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale sono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. 4 Art. 3 co.6 DPR 333/2000 - Agli effetti dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 68 del 1999, per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, anche non continuative. 5 Si vada in tal senso anche la Circolare Ministero Lavoro n.18/2012 4 I lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente si computano “in proporzione dell’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre” (art. 39, D.Lgs. n. 276/2003; Ministero Lavoro, circ. n. 4/2005). Per il calcolo effettivo delle ore si ritiene applicabile la stessa regola fissata per i lavoratori a tempo parziale (Ministero Lavoro, circ. n. 46/2001; INPS, circ. n. 123/2000). Esclusioni Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito, con la citata nota n.17699 del 12 dicembre 2012 alcune precisazioni sull’esclusione per il personale di cantiere6, ribadendo l’assoluta irrilevanza dell’inquadramento previdenziale dei lavoratori, proponendo altresì l’elencazione analitica dei soggetti esclusi: - personale di cantiere anche addetto direttamente ai montaggi industriali o impiantistici; - personale addetto alle opere di manutenzione in cantiere. Sulla base di questa ultima precisazione si può desumere come l’unico dei requisiti da soddisfare risulti essere il “luogo di lavoro” rappresentato dal cantiere, intendendo per tale qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. n.81/08, il cui elenco è riportato nell’allegato X dello stesso Decreto7. I datori di lavoro sia pubblici che privati, che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, nel settore degli impianti a fune e nel settore dell’autotrasporto, non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo di assunzione di disabili per quanto riguarda il “personale viaggiante” e “navigante”. Nei partiti politici, nelle organizzazione sindacali, nelle organizzazioni che, senza scopi di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, nei servizi di polizia e della protezione civile, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-operativo e svolgente funzioni amministrative8. Termini e modalità per la presentazione del prospetto I servizi informatici saranno disponibili, come sopra richiamato, a partire dalle ore 19.00 del 10 gennaio 2013 e la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15 febbraio 2013. ******************************************************** Cordiali saluti. a cura Ufficio Legislazione del lavoro Allegati: 1) Nota Ministeriale n. 17699 del 12.12.2012 2) “Modelli e regole” – Versione Gennaio 2013” 6 Articolo 4, comma 27, lettera b) della Legge n. 92/2012 I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Inoltre, sono lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. 8 Secondo le istruzioni ministeriali (Circ. n.4 del 17 gennaio 2000) il personale amministrativo va individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dai singoli organismi. Vedasi anche la risposta ad interpello n. 31/2008 del Ministero del lavoro. 7