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CITTADINI CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITA’ IN PAESI DIVERSI DA QUELLI
D’ORGINE
Caratteristiche dei distacchi e modalità per operare
Uno dei fenomeni che si è maggiormente diffuso negli ultimi anni, favorito anche dalla
globalizzazione dei mercati, è rappresentato dalla presenza di cittadini che svolgono la propria
attività in Paesi diversi da quelli origine.
DISTACCO O TRASFERTA?
Il personale straniero può prestare la propria attività lavorativa in Italia secondo differenti tipologie
di rapporto, ovvero più precisamente: personale in distacco, alle dipendenze esclusivamente della
relativa società distaccante estera o assunto anche dalla società distaccataria italiana; personale in
trasferta.
Il distacco si configura allorché il datore di lavoro (società estera), nel legittimo esercizio dei propri
poteri direttivi e con il consenso del prestatore d’opera, pone il proprio dipendente a disposizione di
un soggetto terzo (società italiana), a favore del quale il lavoratore presta la propria attività. Il
distacco non comporta l’estinzione dell’originario rapporto di lavoro e l’instaurarsi di un nuovo
rapporto con il soggetto beneficiario della prestazione lavorativa, ma semplicemente una modifica
delle modalità di esecuzione dell’obbligazione di lavoro che grava sul dipendente.
Al contrario la trasferta consiste in uno spostamento provvisorio del lavoratore dalla normale sede
di lavoro ad altro luogo di lavoro.
NORMATIVA PER I DISTACCHI ALL’ESTERO
Nell’ambito della richiesta e della concessione delle autorizzazioni al lavoro dei lavoratori stranieri
distaccati (Circolare Min. Lav. n.78/1990) l’attuale normativa (art.1, comma 3, D.lgs.72/2000)
prevede le ipotesi in cui le imprese stabilite in uno Stato non membro della UE, in occasione di
prestazione di servizi transnazionali, distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro
direzione, in territorio nazionale italiano, nell'ambito di un contratto concluso con il destinatario
della prestazione di servizi che opera in territorio italiano.
Il distacco del lavoratore sarà consentito qualora sussista la permanenza di un rapporto di lavoro fra
il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante (casa madre), durante l’intero periodo di distacco
(Circolare Min. Lav. 82/2000 e Messaggio Inps del 4 marzo 2002, n. 102).
In particolare si fa riferimento (all’art.27, comma 1, lett. i), D.lgs. 286/98) ai lavoratori dipendenti,
regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero
presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel
territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le suddette
parti.
DPL RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI PER PROCEDERE
La Direzione provinciale del lavoro rilascerà le autorizzazioni al lavoro nel rispetto di particolari
modalità operative:
- verificare che le richieste di autorizzazione al lavoro siano relative a lavoratori stranieri con
qualifiche specializzate, a meno che non sia prevista una diversa regolamentazione dagli accordi
bilaterali;
- esaminare la documentazione prodotta dall’azienda italiana richiedente, onde verificare l’esistenza
della ditta estera e la dipendenza dalla medesima dei lavoratori stranieri per i quali è richiesta
l’autorizzazione al lavoro;
- verificare la corrispondenza tra le qualifiche possedute dagli stranieri e l’attività oggetto del
contratto di appalto;
- acquisire anche il parere della rappresentanza sindacale dell’azienda richiedente e delle OO.SS. di
categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale nel settore
interessato.
Si dovrà utilizzare la seguente modulistica:
- M - per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato (comma 1 lettera i) per i lavoratori
dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi
sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero
presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel
territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette
persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede
all'estero;
- M 2 - per la presentazione della comunicazione di ingresso di lavoratori stranieri (comma 1 bis) da
utilizzare nel caso in cui i lavoratori siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro,
persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea.
MINISTERO DELL’INTERNO DEFINISCE LE PROCEDURE
Il Ministero dell’Interno ha definito le nuove procedure necessarie per l’applicazione della
discipline sull’ingresso nel territorio nazionale dei lavoratori stranieri altamente qualificati
(Circolare n. 4848 del 27 luglio 2010) e segnatamente per quelle previste alle lettere a), c) e g):
- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali ovvero uffici di
rappresentanza di società estere che svolgano la principale attività sul territorio di uno Stato
membro dell’organizzazione mondiale del commercio o dirigenti di sedi principali in Italia di
società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- professori Universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti sul territorio italiano che siano
richiesti dal datore di lavoro per adempiere funzioni o compiti specifici per un periodo limitato o
determinato.
Va messa in evidenza la differenza tra i lavoratori della lettera a) e quelli della lettera g):
Nel caso della lettera a) il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di
conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda
distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi
nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli
impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre
1994, n. 747.
Nel caso della g) il nullaosta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o impresa,
italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può
riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite
all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto
complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori.
L’ impresa interessata potrà avvalersi della procedura informatica semplificata che non comporta
più la richiesta on line del nulla osta al lavoro, ma consente di richiedere l’ingresso di un numero
illimitato di lavoratori non comunitari, che rientrino nelle suddette fattispecie, con il solo invio della
proposta di contratto di soggiorno; la precondizione che si è posta è quella di sottoscrivere un
apposito protocollo con il Ministero dell’Interno, che contiene l’assunzione dell’obbligo a garantire
l’osservanza dei contratti collettivi di categoria e l’autocertificazione in ordine alla sussistenza del
requisito della capacità economica.
SEMPLIFICAZIONI ATTUATE CON PROTOCOLLO D’INTESA
In particolare la procedura semplificata, si applica esclusivamente ai datori di lavoro che hanno
sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità
economica richiesta e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria
(art. 27 T.U. commi 1-ter e 1-quater aggiunti dal comma 22 lettera r) art.1 Legge 94/2009).
A tal proposito i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita istanza al Ministero
dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.
Di conseguenza la procedura semplificata sarà utilizzabile solo dai datori di lavoro che abbiano
sottoscritto il citato protocollo, mentre, la procedura già in uso continuerà ad essere utilizzata in tutti
gli altri casi (Circolare Ministero interno del 27 agosto 2009, n. 4820).
Tuttavia, al fine di facilitare l'attività delle singole imprese, anche le aziende associate a
Confindustria potranno utilizzare la procedura semplificata, aderendo all’apposito protocollo
sottoscritto fra Ministero dell’interno e Confindustria (Circolare Ministero interno del 27 luglio
2010, n. 4848).
L’adesione al protocollo implica, per l’impresa interessata, l’assunzione dell’obbligo a garantire
l’osservanza dei contratti collettivi di categoria e l’autocertificazione in ordine alla sussistenza del
requisito della capacità economica.
Come previsto dalla circolare “per la nuova procedura, per la quale sono stati predisposti 3 specifici
moduli telematici,
- mod. CD ( articolo 27, comma 1 lettera a) per i dirigenti o personale altamente specializzato;
- mod. CF ( articolo 27, comma 1 lettera c) per i professori universitari;
- mod. CL ( articolo 27, comma 1 lettera g) per i lavoratori ammessi temporaneamente nel territorio
italiano per adempiere funzioni specifiche per un periodo determinato.
Non è previsto alcun parere da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro mentre le Questure
continueranno ad effettuare le consuete verifiche.
Lo stato di avanzamento dell’istanza potrà essere controllato dal datore di lavoro sull’apposita
pagina del sito del Ministero dell’Interno e quando la domanda sarà nello step “attesa visto
dall’Autorità Consolare”, il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza
diplomatica per richiedere il visto di ingresso.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore e il datore di lavoro dovranno recarsi presso lo
Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e per richiedere il permesso di soggiorno
esibendo la necessaria documentazione.
Pertanto se l’azienda è aderente a Confindustria potrà accedere alla procedura semplificata
sottoscrivendo gli allegati alla Circolare del Ministero degli interni del 27 luglio 2010, n. 4848,
presentarli agli uffici delle Prefetture – UTG, le quali rilasceranno. la password specificamente
dedicata.
Gli altri datori di lavoro dovranno presentare apposita istanza al Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione (modello D).
TUTELE PREVIDENZIALI
I lavoratori dovranno essere assicurati ai fini previdenziali nel Paese in cui svolgono l’attività
lavorativa (Circolare INPS n.122 dell’8 luglio 2003).
Ai lavoratori stranieri distaccati dovranno essere garantite le medesime condizioni di lavoro previste
dalle leggi, dai regolamenti, dagli atti amministrativi e dalle norme contrattuali applicabili al
lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori
distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco (art. 3 del Decreto Legislativo
72/2000), qualora non esistano convenzioni di reciprocità in materia di sicurezza sociale fra l’Italia
ed il paese estero, i lavoratori dovranno essere assicurati dall’azienda italiana secondo la vigente
normativa in materia previdenziale ed assicurativa.
Qualora non esistano convenzioni in materia di sicurezza sociale con il Paese straniero da cui
proviene il lavoratore interessato, oppure esistono solo convenzioni parziali, l’obbligo assicurativo
deve essere assolto dal distaccante in Italia con le ordinarie modalità in vigore per la generalità dei
dipendenti D.lgs 286/98).
Pertanto l’azienda straniera distaccante dovrà provvedere all’apertura di una posizione assicurativa,
all’elaborazione del libro unico e al versamento della contribuzione nominando a tal fine un
procuratore.
IMPOSTE SUI REDDITI
Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati "non residenti" coloro che non sono iscritti nelle
anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno
183 giorni (184 per gli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello
Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale).
Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti.
I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le
imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie
imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza.
Pietro Manzari
(esperto Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro)