LE CAUSALI PER IL RICORSO ALLA NUOVA CIGO

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LE CAUSALI PER IL RICORSO ALLA NUOVA CIGO
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INFORMATIVA N. 336 – 05 AGOSTO 2016
Previdenziale
LE CAUSALI PER IL RICORSO ALLA NUOVA CIGO
• INPS, Circolare n. 139 del 1° agosto 2016
L’INPS, nella Circolare n. 139 del 1° agosto 2016, analizza in modo
organico il nuovo procedimento di concessione della CIGO e fornisce
precisazioni in merito all’attività istruttoria delle domande,
fornendo importanti chiarimenti in merito al contenuto della
relazione tecnica dettagliata.
L’Istituto ricorda che il procedimento amministrativo di concessione
della nuova CIGO si applica alle domande presentate dal 29 giugno
2016 e sarà a breve gestito unicamente con il sistema del Ticket.
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Come si ricorderà, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 148/2016 e del DM n.
95442/2016 che ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa
integrazione guadagni ordinaria, è cambiato il procedimento amministrativo di
gestione della CIG: il nuovo procedimento si applica alle domande presentate dal 29
giugno 2016 (cfr. Aggiornamento AP n. 227/2016) e prevede l’obbligo di
presentazione da parte dei datori di lavoro di una relazione tecnica dettagliata.
L’INPS, nel Messaggio n. 2908/2016 ha anticipato il contenuto che deve avere tale
relazione (cfr. Aggiornamento AP n. 303/2016) allegando al messaggio 9 fac-simile
relativi alle diverse causali di intervento della cassa integrazione ordinaria.
L’INPS, nella Circolare n. 139 del 1° agosto 2016, analizza in modo organico il
nuovo procedimento di concessione della CIGO e fornisce precisazioni in
merito all’attività istruttoria delle domande.
NUOVO PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA CIGO
L’INPS ricorda che la gestione delle prestazioni di integrazione salariali sarà a breve gestita
esclusivamente con il sistema del ticket; infatti, tale sistema, dal 23 maggio 2016, è
obbligatorio per tutte le domande di CIGO industria presentate mediante acquisizione online (cfr. Aggiornamento AP n. 197/2016) e sarà esteso, a partire dal 6 settembre 2016:
• alle domande di CIGO industria trasmesse off line tramite file.xml;
• alle domande di CIGO edilizia.
In particolare, il sistema del ticket prevede che ad ogni domanda di CIG venga
assegnato un codice (c.d. “Ticket”), identificativo dell’intero periodo di CIG richiesto
che sarà indicato nella domanda stessa e che sarà esposto nel flusso UNIEMENS in
modo da associare a ciascun evento la relativa richiesta inoltrata dal datore di lavoro.
Il ticket viene generato automaticamente:
• dall’applicazione UNICIGO disponibile sul sito www.inps.it qualora la domanda di
CIGO sia presentata prima dell’invio del flusso UNIEMENS del mese di inizio
dell’evento, ovvero
• dalla procedura UNIEMENS, nello specifico da un applicativo web dedicato, qualora
l’invio del flusso preceda la richiesta on-line.
Effettuato l’invio della domanda di integrazione salariale ordinaria e del flusso
UNIEMENS da parte dell’azienda con associazione del ticket segue (qualora ne
ricorrano i presupposti):
• la concessione della prestazione da parte delle Sedi territoriali INPS;
• l’abbinamento della prestazione con i flussi informativi inviati;
• il controllo dei dati sulle sospensioni inviati tramite UNIEMENS, il calcolo della
prestazione autorizzabile e il pagamento della stessa (direttamente dall’INPS o
anticipato dall’azienda e successivamente conguagliato).
La modalità di erogazione della prestazione può essere richiesta dall’azienda
anche al momento di presentazione della domanda di CIGO e concessa con lo
stesso provvedimento di accoglimento. Al riguardo l’INPS comunica che la
domanda di CIGO contiene un nuovo campo (quadro “X”) denominato
“modalità di erogazione delle prestazioni”.
Preme ribadire che il pagamento diretto può essere ammesso solamente in presenza di
provate difficolta finanziarie (alla sede INPS competente deve essere obbligatoriamente
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inviata la relativa documentazione di cui all’allegato 2 della circolare n. 197/2015, cfr.
Aggiornamento AP n. 412/2015).
L’INPS sintetizza il nuovo procedimento di concessione della CIGO nei seguenti punti:
• concessione della prestazione di competenza esclusiva delle sedi INPS (sono state
soppresse le Commissioni provinciali CIGO, cfr. Aggiornamento AP n. 45/2016);
• individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande
(fissati dal DM n. 95442/2016);
• obbligo a carico delle aziende richiedenti di invio di una relazione tecnica
dettagliata che contenga gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
• facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione
della documentazione ai fini procedimentali.
L’Istituto fornisce un’analisi di dettaglio dei contenuti della relazione tecnica,
ricordando che si tratta di un elemento obbligatorio necessario per l’istruttoria della
domanda, da allegare anche in caso di richiesta di proroga della CIGO. Tale relazione è
• resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.
47 del DPR n. 445/2000 (dichiarazioni fatte a pubblico ufficiale con ogni
conseguenza di legge n caso di dichiarazioni mendaci);
• inviata esclusivamente con modalità telematiche (allegata alla domanda di CIGO).
La relazione tecnica dettagliata deve contenere le ragioni che hanno determinato la
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata e
dimostrare, sulla base di elementi oggettivi e attendibili, la ripresa dell’attività, infatti,
la CIGO rimane un istituto a cui è possibile ricorrere solo in caso di crisi di breve durata
e di natura transitoria.
In pratica, ai fini della concessione della CIGO, la relazione deve vertere su tre
elementi fondamentali:
• la temporaneità e transitorietà della causale;
• la previsione fondata della ripresa dell’attività;
• la non imputabilità all’imprenditore o ai suoi dipendenti.
TRANSITORIETÀ DELL’EVENTO
La valutazione sulla transitorietà dell’evento viene svolta dall’INPS sotto il duplice
aspetto
• della temporaneità dell’evento stesso;
• della fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva.
Preme ribadire che i direttori di sede o i dirigenti da essi delegati effettuano una
valutazione discrezionale sull’ammissione o meno alle integrazioni salariali, tenendo
conto, in fase istruttoria:
• della natura della causale stessa,
• del ciclo di produzione interessato e della situazione complessiva del settore e
dell’azienda,
• della natura dei prodotti e dei servizi coinvolti.
Per definire nel dettaglio il concetto di temporaneità, rimangono validi i parametri,
stabiliti nel tempo dalla prassi, utili a rilevare la sussistenza dei predetti elementi,
indispensabili per la concessione della CIGO. Inoltre, deve essere considerata, oltre
alla durata temporale dell’evento, anche la sua eventuale ciclica riproposizione.
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In particolare, in caso di ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva
la causale è valutata come “non transitoria”, in quanto non può essere considerato
transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità
(INPS, Circolare n. 249/1990). Al riguardo, l’Istituto precisa che:
“Infatti, le aziende soggette a cicliche contrazioni dell’orario di lavoro in
periodi ricorrenti causate da particolari caratteristiche del processo produttivo
non possono accedere all’intervento di CIGO durante tali soste, siano o no le
stesse a carattere stagionale. Di solito, inoltre, la ciclicità della contrazione
produttiva può essere il sintomo o di una non ottimale organizzazione
aziendale, e quindi far venir meno anche il requisito della “non imputabilità”
dell’evento, o di un esubero di personale e come tale non integrabile.”
RIPRESA DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
L’INPS ricorda che la transitorietà dell’evento è condizione necessaria ma non
sufficiente ai fini della concessione della CIGO la cui autorizzazione è subordinata alla
valutazione della ripresa dell’attività lavorativa. Infatti, un evento di breve durata può
anche comportare una stasi durevole, o addirittura definitiva, dell’attività lavorativa.
Come anticipato, gli elementi oggettivi su cui si fonda la ripresa dell’attività lavorativa
devono essere descritti nella relazione tecnica e provati in relazione alla tipologia della
causale richiamata. In ogni caso, affinché la sede INPS competente possa valutare
positivamente il fondamento su cui l’azienda poggia la previsione di ripresa
dell’attività aziendale la stessa deve essere valutata (su elementi ed informazioni
esattamente rappresentati) preventivamente con riferimento al momento della
presentazione della domanda. In particolare, la previsione di ripresa deve essere
ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili al momento in cui ha avuto
inizio la contrazione dell’attività lavorativa.
In tal senso non rilevano le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo
per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la
continuazione dell’attività dell’impresa. Diversamente, assumono rilevanza le
eventuali circostanze impeditive della ripresa che, pur sopravvenute durante o al
termine del periodo, costituiscono in realtà una conferma di una congiuntura
aziendale preesistente alla richiesta dell’intervento previdenziale. Congiuntura che
può riguardare sia le singole imprese, sia il particolare contesto economico-produttivo
in cui le stesse si trovano ad operare.
Come per il passato la ripresa dell’attività lavorativa si intende
• riferibile all’azienda o all’unità produttiva nel suo complesso
• non dipenda necessariamente dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi
singolarmente considerati.
Questi ultimi infatti, come già definito dall’Istituto in conformità agli indirizzi espressi
dalla giurisprudenza, hanno diritto a beneficiare della prestazione sino alla data
dell’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento,
sempre che tali eventi non nascondano in realtà un esubero di personale che, come
tale, non legittima l’intervento della CIGO.
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Gestione degli esuberi
Al riguardo l’INPS afferma che l’autorizzazione alle integrazioni salariali attribuisce ai
lavoratori interessati un diritto soggettivo perfetto, che non viene meno nel caso in
cui, nel corso del periodo autorizzato, venga risolto il rapporto di lavoro (o venga a
cessare per dimissioni). Tuttavia:
“… resta l'importante valore sintomatico che i licenziamenti o le dimissioni
hanno nei riguardi della evoluzione della situazione aziendale, in quanto
potenziali indici di una gestione di fatto degli esuberi.”
In pratica i licenziamenti e le dimissioni devono essere valutati nel loro complesso per
verificare anche se sussiste una gestione di eventuale esubero di personale,
soprattutto in occasione delle successive richieste d'intervento di CIGO (la causale per
la quale viene avanzata la nuova richiesta viene valutata in funzione dell’effettiva
riconducibilità ad una situazione temporanea di mercato, ovvero ad una situazione
transitoria e non funzionale ad un ridimensionamento degli organici).
Valutazione della ripresa lavorativa nella CIGO seguita da CIGS
Nella valutazione della transitorietà dell’evento che ha dato origine alla richiesta di CIG
ordinaria, non deve tenersi conto della circostanza che ad un periodo di CIGO segua un
periodo di CIGS in quanto l'intervento ordinario di integrazione salariale e quello
straordinario si basano su presupposti differenti, ed è possibile che la situazione su cui
era fondata l'autorizzazione alla CIGO possa essersi aggravata nel corso della sospensione.
Pertanto i presupposti (ai fini del provvedimento di autorizzazione) devono essere valutati
nel momento dell’inizio della relativa sospensione, senza che sia possibile desumere, in
sede di richiesta successiva dell’intervento di CIGS, elementi per una eventuale
valutazione retroattiva di non sussistenza del requisito di temporaneità (a meno che non
vi sia conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell’intervento).
In pratica, come per il passato, nei predetti casi (richiesta di CIGO seguita da un
periodo di CIGS) è possibile autorizzare l’intervento di integrazione ordinario (o
ritenere legittima l’autorizzazione già concessa) anche se l’azienda non ha
ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali
straordinarie, e indipendentemente dalla causale CIGS.
CIGO seguita da CIGS per solidarietà
L’INPS ritiene che nel caso di azienda che abbia usufruito di 52 settimane consecutive
di CIGO, seguite da 52 settimane di integrazioni salariali per contratto di solidarietà, ai
fini della richiesta di un ulteriore periodo di CIGO (in presenza dei requisiti richiesti), le
52 settimane di contratto di solidarietà possano essere considerate al pari di una
ripresa di attività lavorativa (in quanto l’attività non è stata sospesa ma è proseguita,
seppur a orario ridotto).
Situazioni aziendali preesistenti alla domanda di CIGO
Ai fini della decisione in merito alla domanda di CIGO (o di un eventuale provvedimento di
autotutela in caso di autorizzazione già concessa) continuano ad essere rilevanti le
situazioni aziendali preesistenti, contemporanee o comunque prossime alla domanda (ad
esempio l’apertura di una procedura di mobilità, la richiesta di concordato preventivo,
l’istanza di fallimento ecc.) anche se successivamente emergenti, rispetto all’istruttoria.
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NON IMPUTABILITÀ DELLA CAUSALE
La non imputabilità all’imprenditore o ai suoi dipendenti della causale che determina
il ricorso alla CIGO consiste, non solo nella involontarietà, mancanza di imperizia e
negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità della sospensione/riduzione
dell’attività all’organizzazione o programmazione aziendale.
Su questo punto l’Istituto ripropone il tema della ciclicità delle contrazioni dell’orario
di lavoro ribadendo che se le soste intervengono in periodi ricorrenti, causate da
particolari caratteristiche del processo produttivo, non consentono il ricorso alla
CIGO, indipendentemente dal carattere stagionale (rischio d’impresa a cui far fronte
con scelte imprenditoriali). Diversamente, il ricorso alla CIGO è ammesso in presenza
di eventi eccezionali, imprevisti e quindi non imputabili all’impresa.
Mono-committenza
L’Istituto chiarisce che l’organizzazione aziendale che lega in maniera esclusiva la
produzione di un’azienda ad un‘altra non può costituire elemento di valutazione ai fini
della concessione o meno della CIGO (a seguito di uno specifico indirizzo del Ministero
viene chiarito che la mono-committenza non è di per se causa di rigetto della domanda).
Contratto di appalto
Le richieste di CIGO per sospensioni di lavoro in presenza di contratti di appalto (a seguito
dell’esercizio del committente della facoltà contrattualmente prevista di far sospendere i
lavori) devono essere oggetto di un’attenta valutazione, in linea di massima la causale:
• non è integrabile in presenza di specifiche clausole contrattuali (in tal caso le
sospensioni dell’attività sono prevedibili e pertanto connesse al rischio d’impresa);
• è integrabile in presenza di circostanze del tutto imprevedibili, casi fortuiti o di
forza maggiore.
In ogni caso sono riconducibili al datore di lavoro o committente e pertanto non
integrabili i seguenti eventi:
• mancanza di fondi;
• chiusura per ferie;
• preparazione campionario;
• infortunio o morte del titolare;
• sosta stagionale, inventario;
• mancanza di fondi impresa committente.
CAUSALI DI RICORSO ALLA CIGO
Fattispecie
Caratteristiche
Contrazione dell’attività lavorativa
Mancanza di lavoro o di
derivante da significativa riduzione
commesse (*)
di ordini e commesse.
Mancanza di lavoro o di commesse
derivante
dall'andamento
del
mercato o del settore merceologico
Crisi di mercato (*)
a cui appartiene l'impresa.
Contenuto relazione tecnica
Provare l’andamento involutivo degli
ordini e delle commesse perdurante nel
tempo, tale da pregiudicare il regolare
svolgimento dell’attività lavorativa.
Ad es., sono indici di accoglimento il
significativo calo di ordini e commesse, la
diminuzione dei consumi energetici,
l’andamento involutivo e/o negativo del
fatturato, o del risultato operativo, o del
risultato di impresa o dell'indebitamento
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rispetto alle 2 annualità precedenti l’anno
in cui il periodo di integrazione è richiesto
o al minor periodo in caso di azienda
costituita da meno di 2 anni.
(*) Tali fattispecie non sono integrabili nei casi in cui le imprese richiedenti abbiano avviato l’attività produttiva da
meno di un trimestre alla data di presentazione della domanda (ad esclusione degli eventi oggettivamente non
evitabili, compresi gli eventi metereologici in edilizia).
L’azienda può integrare gli elementi probatori indicati nella relazione tecnica
anche con ulteriore documentazione relativa a particolari situazioni finanziarie
in cui versa l’unità produttiva coinvolta o l’azienda nel suo complesso.
Per le soprarichiamate causali è utile allegare il bilancio, il fatturato o la situazione di
esposizione finanziaria, i report sulle crisi del settore produttivo inerente alle attività
dell’azienda, ecc.
Fattispecie (tipiche
del settore edilizio)
Caratteristiche
Brevi periodi di sospensione
dell'attività lavorativa tra la fine di
un lavoro e l'inizio di un altro, non
superiori a 3 mesi.
Fine cantiere, fine lavoro,
Sospensione dell'attività dei lavoratori
fine fase lavorativa (*)
specializzati addetti ad una particolare
lavorazione che, al termine della fase
lavorativa, rimangono inattivi in attesa
di reimpiego
Perizia di variante e Situazioni di accertata imprevedibilità
suppletiva al progetto ed eccezionalità non imputabile alle
parti o al committente
(**)
Contenuto relazione tecnica
L’azienda deve documentare le ragioni che
hanno determinato la contrazione dell’attività
lavorativa descrivendo per la causale:
• “fine cantiere o fine lavoro”: la
prevista durata dei lavori nonché la
fine degli stessi;
• “fine fase lavorativa”: la descrizione
della stessa;
• “perizia di variante e suppletiva”:
l’imprevedibilità della variante al
progetto e la sua non imputabilità alle
parti o al committente
(*)
La fattispecie “Fine fase lavorativa” è integrabile qualora la sospensione non interessi l’intera maestranza ma
esclusivamente lavoratori specializzati in una particolare lavorazione (es: carpentieri, imbianchini..), che terminata
la fase di lavoro cui sono addetti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego. Le domande relative ad
intere maestranza non sono accoglibili.
(**) Tale fattispecie è integrabile quando è dimostrato che la sospensione non derivi da necessità di variare i progetti
originari o di ampliare gli stessi per esigenze della committenza sopraggiunte in corso d’opera, ma da situazioni di
accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente. Non sono pertanto
integrabili sospensioni dovute ad esigenze della committenza di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi
sopraggiunte in corso d’opera (ampliamento dei lavori per l’utilizzo dei ribassi delle basi d’asta, modifiche
progettuali, necessità di provvedere a nuovi calcoli ecc.).
Per le predette causali possono essere presentati (o richiesti) i seguenti ulteriori elementi:
• copia del contratto con il committente;
• verbale del direttore dei lavori attestante la fine fase lavorativa;
• documentazione probante o dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità
della variante per le richieste motivate da perizia di variante e suppletiva.
Fattispecie
Caratteristiche
Sospensioni dell’attività lavorativa
dovute
a
mancanza,
non
Mancanza di materie
imputabile all’azienda, di materie
prime o componenti (*)
prime o di componenti necessari
alla produzione.
Contenuto relazione tecnica
Modalità di stoccaggio e data dell'ordine
delle materie prime o dei componenti.
Descrizione delle ricerche di mercato
effettuate per il reperimento delle stesse
(e-mail, contatti epistolari ecc.) rimaste
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senza esito a fronte di oggettive e
sopravvenute impossibilità di reperimento
delle materie stesse.
(*)
Tale fattispecie non è integrabile in caso di inadempienze contrattuali o di inerzia del datore di lavoro.
Fattispecie
Eventi meteo
(*)
Relazione tecnica
Descrizione dell'evento meteorologico, dell'attività e della fase lavorativa in
atto al verificarsi dell'evento e delle relative conseguenze. Allegare alla
relazione tecnica dettagliata i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati (*)
Si tratta degli enti abilitati alle registrazioni dei dati metereologici, sia a livello comunale, sia provinciale o
regionale: le Direzioni regionali dell’INPS possono fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati
dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo.
Nel caso in cui le domande di CIGO per eventi meteo siano presentate da imprese
industriali svolgenti attività di impiantistica non al coperto, le stesse sono tenute a
provare che nel caso concreto l’attività non può proseguire senza un aumento dei
costi, un prolungamento dei tempi di lavoro, e/o un pregiudizio per la qualità dei
prodotti o dei servizi resi.
Anche in tali casi (individuati dagli orientamenti in materia della Corte di Cassazione)
gli eventi meteo sono considerati come oggettivamente non evitabili.
In generale gli eventi meteo che rilevano ai fini della concessione delle integrazioni
salariali sono, in linea di massima, i seguenti (INPS, Messaggio n. 28336/1998).
Intemperie
Precipitazioni (pioggia/neve) attestate tra i mm. 2 e i mm. 3 per i lavori di costruzione
veri e propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di
carpenteria e di prefabbricati, l'impianto e il disarmo dei cantieri.
Livelli minimi di pioggia/neve, comunque non inferiori ai mm. 1,5 in caso di
interruzione di attività per lavori di escavazione, fondazioni, movimento terra, lavori
stradali, arginamento fiumi. In questo caso deve essere valutata anche la quantità di
pioggia/neve caduta nei giorni precedenti.
Livelli non inferiori a mm. 1 per lavori esterni di intonacatura, verniciatura,
pavimentazione e impermeabilizzazione. Anche in questi casi deve essere presa in
considerazione la pioggia/neve dei giorni precedenti.
Per determinati tipi di lavoro (es. lavori stradali, scavi, ecc. ) va tenuto conto anche
della eventuale presenza di neve al suolo.
Oscurità, nebbia e foschia
Di norma l'oscurità non è considerata causa integrabile quando sia collegata al
fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi dell'anno.
La nebbia e la foschia sono ritenute atte a determinare una contrazione del lavoro
qualora presentino un carattere di eccezionalità ovvero di particolare intensità e
eccezionalità, in relazione alle specifiche caratteristiche della località ove l'unità
produttiva è ubicata, nonché alla tipologia delle lavorazioni (ad esempio, lavori di
manutenzione e segnaletica orizzontale stradale).
Vento
Il vento può dar luogo a intervento integrativo qualora la sua intensità, in rapporto al
tipo di lavoro svolto ed all'ubicazione dell'unità produttiva, sia particolarmente
incidente sulla prosecuzione dell'attività.
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Di norma viene presa in considerazione la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i
50 Km/h). Può essere valutata positivamente anche una velocità inferiore per
lavorazioni particolari, quali quelle svolte ad una altezza elevata, sulle gru e quelle che
richiedono l'uso della fiamma ossidrica.
Temperature elevate
Le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi,
costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e
della fase lavorativa in atto.
Fattispecie
Caratteristiche
Relazione tecnica
Sospensioni dell’attività lavorativa
dovute a sciopero e picchettaggio
di maestranze non sospese
dall’attività lavorativa all’interno
della medesima impresa o di
Sciopero di un reparto o
sciopero di altra impresa la cui
di altra impresa (*)
attività è strettamente collegata
all’impresa richiedente la cassa
integrazione.
(*)
L’INPS ritiene possibile estendere l’integrabilità anche ai casi di picchettaggio di lavoratori estranei all’impresa
richiedente, purché dipendenti da imprese strettamente collegate a quest’ultima, sempreché motivato da
rivendicazioni che non coinvolgono le maestranze per le quali è stata chiesta l’integrazione salariale.
Fattispecie
Caratteristiche
Incendi, alluvioni, sisma, Cause di forza maggiore
crolli, mancanza di
energia elettrica
Cause di forza maggiore o
Impraticabilità dei locali
ordine della pubblica
anche per ordine di
autorità
pubblica
autorità;
sospensione o riduzione
dell'attività per ordine
di pubblica autorità per
cause non imputabili
all'impresa
e/o
ai
lavoratori (*)
(*)
Dimostrare che lo sciopero non ha
riguardato il reparto per il quale è stata
richiesta la CIGO e che dallo stesso è
derivata la mancata evasione di ordini
ovvero, in caso di sciopero di altra
impresa, il collegamento dell’attività con
quest’ultima. In caso di picchettaggio
l’azienda deve allegare alla relazione
tecnica, dichiarazione di pubblica autorità
attestante l’impossibilità per i lavoratori
di accedere in azienda.
Contenuto relazione tecnica
Relazione descrittiva dell’evento e degli effetti
sull’attività dell’azienda istante. In alcune ipotesi
può essere necessario produrre anche verbali ed
attestazioni delle competenti autorità comprovanti
la natura dell'evento (Vigili del Fuoco, Enti
erogatori, etc.). In presenza di ordine della
pubblica autorità produrre la dichiarazione (es.
ordinanze) della pubblica autorità circa
l'impraticabilità dei locali e le cause che ne hanno
determinato la decisione.
In caso di mancata fornitura dell’energia elettrica
deve inoltre risultare che la stessa sia stata
imprevista ed imprevedibile.
I provvedimenti giudiziali e amministrativi d’urgenza ancorché provvisori escludono l’integrabilità della causale.
Fattispecie
Guasti ai macchinari
Manutenzione
straordinaria
Caratteristiche
Contenuto relazione tecnica
Guasto ai macchinari
causato da un evento
improvviso
e
non
prevedibile
Revisione e sostituzione
di impianti con carattere
di eccezionalità e urgenza
che non rientra nella
normale manutenzione
Deve risultare la non imputabilità degli eventi
all’azienda e/o ai lavoratori, e pertanto
documentata la puntuale effettuazione della
manutenzione, secondo la normativa vigente.
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In caso di guasto ai macchinari l’azienda deve produrre l’attestazione rilasciata
dall'azienda che ha svolto l’intervento, specificando la tipologia di intervento
effettuato e la non prevedibilità del guasto. In caso di manutenzione straordinaria
nella predetta attestazione deve risultare l’eccezionalità dell’intervento, non riferibile
ad attività di manutenzione ordinarie e programmabili.
INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE
Importante, ai fini della valutazione da parte delle sedi INPS in merito alle domande di
CIGO, è l’esito della consultazione sindacale. Al riguardo, l’art. 14 del D.Lgs n.
148/2015 (cfr Aggiornamento AP n. 329/2015), conferma:
• la sussistenza dell’obbligo di informazione delle organizzazioni sindacali e,
• in caso di richiesta di esame congiunto, l’ulteriore obbligo di trattativa (che può
anche concludersi con un mancato accordo).
La procedura di informazione e consultazione sindacale deve essere seguita anche
dalle imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato
lapidei limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione
dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Il mancato espletamento della procedura di informazione e consultazione
sindacale determina la declaratoria di inammissibilità della richiesta.
Le informazioni relative all’espletamento della procedura sindacale vanno esposte nel
modello telematico di domanda (quadro N del mod. IG 15/IND - COD. SR21), al quale
va allegata (pena l’inammissibilità della domanda stessa),
• copia della comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali (PEC, raccomandata);
• eventuale copia del verbale di consultazione nel caso di esperimento della stessa
(anche in caso di mancato accordo).
EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI
Nel rinviare ad una successiva circolare le istruzioni operative in relazione al
contributo addizionale, in questa sede l’INPS ricorda che le aziende sono esonerate
dal versamento dello stesso quando gli eventi che determinano il ricorso alla CIGO
sono determinati da eventi oggettivamente non evitabili (causali determinate da casi
fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali
risulti evidente la forza maggiore).
Rientrano in tali fattispecie:
• gli eventi meteo, indipendentemente dal settore di appartenenza dell’impresa
richiedente (è superato il vecchio orientamento amministrativo di cui alla Circolare
n. 55041 G.S. del 13 novembre 1978, secondo il quale nel settore industriale non
edile gli eventi meteorologici non erano considerati eventi oggettivamente non
evitabili);
• incendi, alluvioni, sisma, crolli;
• mancanza di energia elettrica;
• impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità;
• sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili
all’azienda e/o ai lavoratori.
RIPRODUZIONE VIETATA
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I periodi di CIGO richiesti per gli eventi oggettivamente non evitabili non sono presi in
considerazione ai fini della durata complessiva delle 52 settimane nel biennio mobile,
ad eccezione delle ipotesi in cui tali trattamenti sono stati richiesti da imprese
industriali ed artigiane dell’edilizia ed affini, imprese industriali ed artigiane esercenti
l’attività di escavazione e/o di lavorazione di materiale lapideo.
Diversamente, tali eventi devono essere computati ai fini:
• della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
• del calcolo del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile
(trattandosi non di un limite di durata ma di un limite di carattere quantitativo
relativo alle ore di integrazione salariale autorizzabili).
CUMULO TRA CIGO E CIGS E TRA CIGO E CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
L’articolo 10 del Decreto n. 95442/2016 contempla la possibilità di concessione di periodi
di cassa integrazione ordinaria nelle unità produttive in cui sono in corso riduzioni di
orario per contratto di solidarietà. La possibilità di coesistenza dei due eventi è ammessa
nel caso in cui la CIGO si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a
tre mesi (fatte salve le ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili).
In merito al cumulo di trattamenti CIGS e CIGO, l’art. 9 del Decreto n. 94033/2016 (cfr.
Aggiornamento AP n. 84/2016) stabilisce che, nell’unità produttiva interessata sia da
interventi di CIGO sia da interventi di CIGS, il cumulo dei due distinti benefici è
consentito alle seguenti condizioni:
a) gli interventi di CIGS siano esclusivamente quelli approvati ai sensi dell’art. 21,
comma 1, lettere a) (riorganizzazione aziendale), b) (crisi aziendale, ad esclusione, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva
dell'azienda o di un ramo di essa) e c) (contratto di solidarietà) del D.Lgs n. 148/2015;
b) i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano diversi e precisamente individuati,
tramite specifici elenchi nominativi; tale diversità deve sussistere sin dall’inizio e per
l’intero periodo in cui coesistono le due distinte forme di intervento.
Tali regole differiscono dalla precedente disciplina che consentiva la
coesistenza tra eventi di CIGO e contratti di solidarietà in capo allo stesso
lavoratore nello stesso periodo (par. 6 della Circolare INPS n. 2719/1986).
Come noto la durata massima complessiva, per ciascuna unità produttiva, dei
trattamenti di CIGO e CIGS (di cui la solidarietà è una delle causali) è fissata in 24 mesi
in un quinquennio mobile. A tali fini le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e
contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.
PRECISAZIONE SULL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CIGO
L’INPS ricorda le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità al D.Lgs n. 148/2016 (cfr.
Aggiornamento AP n. 1/2016), evidenziando che tali modifiche hanno un impatto
diretto anche sulla Circolare n. 197/2015 che risulta implementata dai seguenti punti:
• il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di
presentazione dell’istanza di integrazione salariale ordinaria è escluso per eventi
oggettivamente non evitabili in tutti i settori (non più nel solo settore industriale);
tale disposizione ha effetto sulle domande presentate dal 1° gennaio 2016;
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• rimangono definitivamente escluse dalle norme sulla cassa integrazione guadagni
le imprese elencate dall’art. 3 del D.Lgs C.P.S. n. 869/1947 (imprese armatoriali di
navigazione o ausiliarie dell’armamento, imprese ferroviarie, tranviarie e di
navigazione interna, imprese di spettacoli, esercenti la piccola pesca e le imprese
per la pesca industriale ecc..).
•
Sempre in tema di anzianità aziendale l’Istituto precisa che il computo dei 90 giorni
di effettivo lavoro va effettuato contando sia il sabato, in caso di articolazione
dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o
altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale
corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.
In caso di cambio di qualifica del lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro presso
l’unità produttiva è calcolata unitariamente, tenendo conto anche del periodo
anteriore la variazione (indipendentemente dalla qualifica precedentemente
posseduta dal lavoratore).
Unità produttiva
Nel nuovo impianto normativo l’identificazione dell’unità produttiva è fondamentale
ai fini dell’istruttoria della domanda di CIGO. L’Istituto riepiloga gli indicatori che ogni
unità produttiva deve possedere ricordando che gli stessi devono essere oggetto di
autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende.
In particolare l’INPS ricorda che:
“Con l’autocertificazione dell’autonomia organizzativa l’azienda dichiara sotto
la propria responsabilità che l’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura
finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di
autonomia finanziaria e tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il
plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta, ed abbia, in
condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da
permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle
caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.
Con l’autocertificazione dell’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase
completa di esso, l’azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso
organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi
dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non
limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini
dell’impresa sia rispetto ad una fase completa dell’attività produttiva della stessa.
Infine, l’unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.”
L’autocertificazione dell’unità produttiva deve avvenire anche nel caso di cantieri
edilizi e affini (compresa l’impiantistica industriale) aperti a seguito di attività
lavorative disposte con un contratto verbale (non essendo possibile, in sede di
iscrizione dell’unità produttiva cantiere, allegare il contratto di appalto).
In merito alle aziende di impiantistica industriale, per l’individuazione delle unità
produttive si applicano le medesime disposizioni previste per le aziende del settore
edilizia ed affini già disciplinate.
L’INPS fissa il limite minimo di durata dei cantieri edilizi e affini, compresi quelli
relativi all’impiantistica industriale, a in 1 mese, anziché 6 (come precedentemente
indicato nel Messaggio n. 7336/2015) ai fini della qualificazione come unità
produttiva.
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In merito ai controlli sulle unità produttive l’Istituto porrà in essere delle verifiche
automatizzate e di natura amministrativa (Controlli on Desk) e controlli tramite
verifica ispettiva.
Ferie
L’INPS precisa che nelle ipotesi di sospensione totale dell’attività lavorativa (CIGO a
zero ore) è possibile utilizzare periodi di integrazione salariale ordinaria, posticipando
per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue (già maturate
alla data di richiesta della CIGO stessa). Inoltre, il datore di lavoro che ha ottenuto
l’autorizzazione ad un periodo di CIGO può comunque concedere ai lavoratori le due
settimane di ferie contemplate dall’art. 10, D.Lgs n. 66/2003, nel corso dell’anno di
maturazione (Interpello n. 19/2011, INPS Messaggio n. 9268/2012).
In tali casi l’esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie
già maturate sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione, può essere
posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la
ripresa dell’attività produttiva.
Diversamente, nelle ipotesi di CIGO parziale, il datore di lavoro non può differire la
concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, in quanto, in tali circostanze, deve
comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività
svolta, anche in misura ridotta. 
INPS
Guida completa su contributi, prestazioni e agevolazioni
Il testo analizza ed illustra la logica e le modalità di versamento dei contributi all’INPS, la
gestione degli incentivi spettanti per le assunzioni agevolate e degli strumenti di sostegno
al reddito. La pubblicazione contiene, inoltre, per tutti gli argomenti inerenti la gestione
del rapporto con l’INPS, le istruzioni operative per il corretto assolvimento degli obblighi
contributivi, aggiornate con il flusso UniEmens.
Tra gli argomenti trattati si segnalano:
• gli ammortizzatori sociali: CIG ordinaria, CIGS, Contratti di solidarietà, Mobilità, Nuova
Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASpI;
• i fondi di solidarietà bilaterali;
• il lavoro all’estero con sintesi delle convenzioni bilaterali ed elenco dei formulari;
• i ricorsi amministrativi.
Sono infine proposte le tabelle vigenti e storiche dei codici tipo contribuzione, codici di
autorizzazione, minimali giornalieri di retribuzione, retribuzioni convenzionali per i
lavoratori all’estero e aliquote contributive.
Cod. 06LX242 – € 32,00 (Iva inclusa)
Disponibile su SHOP.SEAC.IT
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