Normativa sugli ammortizzatori sociali

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Normativa sugli ammortizzatori sociali
LAVORO
JOB ACT – RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: DLGS N. 148/2015
Come noto, il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo recante «Disposizioni per
il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro», in attuazione della legge n. 183/2014 (c.d. Job Act).
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo possono essere suddivise nei seguenti gruppi
fondamentali:
- disposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS);
- disposizioni in materia di CIGO;
- disposizioni in materia di CIGS;
- disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali;
- disposizioni in materia di contratti di solidarietà espansiva.
In attesa della circolare dell’Inps sulla materia, si fornisce un’ampia scheda che riporta le principali
disposizioni previste nel provvedimento in esame, alla luce dei primi chiarimenti forniti dall’Istituto
(indicati in rosso) e dal Ministero del Lavoro (indicati in azzurro). In corsivo sono stati inseriti
alcuni commenti al testo.
Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 – SO n. 53)
Entrato in vigore il 24 settembre 2015
Messaggio Inps n. 5919 del 24/09/2015
Circolare Ministero del lavoro n. 24 del 05/10/2015
Causali d’intervento, durata del trattamento e procedimento amministrativo
per la concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale
Argomento
Commento sintetico
Titolo I
Trattamento di integrazione salariale
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i
Decorrenza
24
settembre
Lavoratori
beneficiari
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, inclusi gli
apprendisti assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante ai quali sono estesi i relativi obblighi
contributivi.
2015
Sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.
I lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione
salariale devono essere in possesso, presso l’unità
produttiva per la quale si chiede il trattamento di una
anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni dalla data
di presentazione della domanda.
Tale requisito non è previsto per le domande di Cigo
richieste per eventi oggettivamente non evitabili del
settore industriale.
Nei cambi di appalto con subentro di una nuova impresa
appaltatrice, l’anzianità di effettivo lavoro è calcolata
cumulando il periodo durante il quale il lavoratore è stato
impiegato nell’attività appaltata.
Per giornate di “effettivo lavoro” s’intendono le giornate di
effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro
durata oraria , ivi compresi i periodi di sospensione del
lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità
obbligatoria.
La
precedente
disciplina
prevedeva
il
requisito
dell’anzianità solo per la CIGS e stabiliva che:
«l’ammissione
del
lavoratore
ai
trattamenti
di
integrazione salariale straordinaria è subordinata al
conseguimento dell’anzianità lavorativa presso l’impresa
di almeno 90 giorni dalla data di richiesta del
trattamento» (art. 8, comma 3, DL n. 88/86).
Nella nuova disciplina le 90 giornate di anzianità non sono
più di calendario ma di “effettivo lavoro” e si applica per
tutte le tipologie di cassa integrazione.
Tale requisito è adesso richiesto all’atto della
presentazione della domanda e non più alla data di
richiesta del trattamento.
Il Ministero precisa che nel computo delle 90 giornate si
includono i periodo di sospensione dal lavoro per ferie,
festività, infortuni, e maternità obbligatoria. Non vengono
citati alcuni eventi tutelati come ad esempio la malattia, i
permessi e le Rol. Inoltre, sembrerebbero esclusi dal
computo le eventuali assenze per cig a zero ore, mentre
le giornate ad orario ridotto potrebbero far maturare una
giornata di effettiva presenza al lavoro.
In base alla formulazione della norma il requisito
dell’anzianità è richiesto anche in caso di cig per eventi
oggettivamente non evitabili del settore edilizia ( es.
maltempo).
Articolo 2
Apprendisti
Gli
apprendisti
con
contratto
di
apprendistato
professionalizzante dalla data del 24 settembre 2015
possono beneficiare alternativamente:
-
della Cigo, se alle dipendenze di imprese che
-2
-
rientrano nel campo di applicazione sia della Cigo
che della Cigs oppure della sola Cigo;
della Cigs, limitatamente alla causale di crisi
aziendale (art. 21 comma 1, lettera b) se alla
dipendenze di imprese per le quali trova
applicazione solo la Cigs.
La contribuzione di finanziamento delle prestazioni di
Cigo/Cigs si versa anche per gli apprendisti assunti con
contratto di apprendistato professionalizzante ai quali
sono estesi i medesimi obblighi contributivi previsti per le
integrazioni salariali in funzione del settore di attività.
Dalle prime indicazioni ufficiose fornite dall’Inps per
l’apprendista sono dovute le medesime aliquote previste
per gli operai anche nei settori, come ad esempio
l’edilizia, in cui le aliquote Cigo sono differenziate.
Nelle imprese soggette alla Cigs, l’aliquota è pari allo
0,90% di cui 0,30% a carico dell’apprendista.
Restano fermi gli obblighi contributivi ai sensi della L. n.
296/2006 (1,5%, 3% e 10%) e, a decorrere da gennaio
2013, è sempre dovuto il contributo dell’1,61% a titolo di
ASpI, ora NASpI.
Alle contribuzioni dovute per gli apprendisti non si applica
lo sgravio contributivo totale riconosciuto per i datori di
lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore
a nove dipendenti (l’incentivo consiste nell’esonero totale
dei contributi a carico del datore di lavoro per i periodi
contributivi maturati nei primi tre anni di un contratto di
apprendista stipulato dal 1/1/2012 – 31/12/2016).
Il periodo di apprendistato è prorogato in misura
equivalente all’ammontare delle ore di integrazione
salariale fruite.
Articolo 3
Misura
Si ricorda che gli apprendisti del settore dell’edilizia, in
quanto soggetti
esclusi, in base alla previgente
normativa, dalla cassa integrazione, potevano fruire, in
caso di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per
maltempo o mancanza lavoro,
di una prestazione
integrativa erogata dalle Casse Edili.
In merito al comportamento da tenere nei confronti delle
Casse Edili di Modena e Bologna, alla luce delle novità
introdotte dal presente decreto, si rimanda alla nostra
circolare prot. N. 293/15 NORMATIVO293-15.docx
Il trattamento di integrazione salariale è pari all’80%
della retribuzione globale spettante al lavoratore per le
ore non prestate, comprese tra le ore zero ore e il limite
dell’orario contrattuale.
Il trattamento di integrazione salariale è soggetto alla
riduzione nella misura del 5,84% e non può superare i
massimali mensili di integrazione salariale (L. n.
427/1990). Gli importi dei massimali mensili sono
aumentati del 20% per i trattamenti concessi in favore
delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie
stagionali.
L’integrazione salariale sostituisce l’indennità giornaliera
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settembre
2015
-3
di malattia e l’eventuale integrazione contrattuale e non è
dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che
non comportino la retribuzione.
Art. 4
Durata
massima
complessiva
In ciascuna unità produttiva, i trattamento di integrazione
salariale (ordinario e straordinario) non può superare i
seguenti limiti:
-
-
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24 mesi in un quinquennio mobile;
30 mesi in un quinquennio mobile per le imprese
industriali e artigiane dell’edilizia e affini e imprese
industriali e artigianali che svolgono attività di
escavazione e di lavorazione dei materiali lapidei;
Eccezione CDS: entro il limite di 24 mesi la
durata viene computata nella misura della metà.
Oltre il limite dei 24 mesi la durata dei trattamenti
viene computata per intero. Tale disposizione non
si applica alle imprese edili e affini.
Sono computabili nel limite della durata massima i
trattamenti :
- Richiesti a decorrere dal 24 settembre
- Richiesti prima del 24 di settembre ma per la sola
parte autorizzata dopo tale data .
I periodi di integrazione salariale autorizzati per qualsiasi
causale secondo la previgente normativa e conclusi prima
del 24 settembre 2015 non sono computabili nel limite
della durata massima nel quinquennio mobile.
In altri termini, nel nuovo quinquennio mobile non si
computano i periodi fruiti in passato: il conteggio
riparte da zero ( quindi i nuovi limiti di durata incidono
dalla fine del 2017 non prima).
E’ abrogato alla data di entrata in vigore del DLgs. n.
148/2015, l’art. 1 comma 9 della legge n. 223/1991 che
individuava un diverso limite massimo pari a 36 mesi nel
quinquennio fisso (calcolato a decorrere dall’11 agosto
1990.
Dalla data del 24 settembre 2015 ha inizio un nuovo
quinquennio che diventa mobile e sostituisce il
precedente quinquennio fisso terminato il 10 agosto
2015.
Art. 5
Contribuzione
addizionale
Il contributo addizionale è dovuto dalle imprese che
presentano domanda di integrazione salariale, per tutti i
periodi di integrazione (Cigo, Cigs e CdS).
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settembre
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Il contributo addizionale è calcolato sulla retribuzione
persa, ed è pari al:
-
9% della retribuzione globale di fatto che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate fino al limite di 52 settimane in un
quinquennio mobile;
-
12% oltre il limite delle 52 settimane e fino a 104
settimane in un quinquennio mobile;
-4
-
15% oltre il limite di
quinquennio mobile.
104 settimane in un
Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi di
Cigo concessi per eventi oggettivamente non evitabili
(dell’edilizia e dell’industria).
Il nuovo contributo addizionale trova applicazione
limitatamente ai trattamenti di Cigs per i quali viene
presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015.
Il contributo addizionale non è dovuto:
- dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale
- dalle imprese commissariate ai sensi dell’art. 7
comma 10-ter del D.L . 148/1993
- dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale
che , sussistendone i presupposti accederanno , a
decorrere dal 01/gennaio 2016 , al trattamento di
cigs per le causali di crisi aziendale e
riorganizzazione.
Con la nuova disciplina le aliquote del contributo
addizionale sono aumentate e sono unificate per la cigo e
per la cigs.
L’ ammontare dell’aliquota non
è più
connesso all’organico dell’impresa, come previsto dalla
precedente disciplina, ma all’effettivo utilizzo del
trattamento.
Cambia inoltre al base di calcolo della contribuzione
addizionale; infatti l’aliquota è applicata alle retribuzioni
perse dal lavoratore per effetto di trattamenti di
integrazione salariale e non più all’importo delle
integrazioni salariali erogate al netto della riduzione del
5,84% come previsto dalla vecchia normativa.
Art. 6
Contribuzione
figurativa
I periodi di integrazione salariali sono utili ai fini del
riconoscimento del diritto alla pensione anticipata o di
vecchiaia e la relativa misura. La contribuzione figurativa
è calcolata sulla base della retribuzione globale, cui si
riferisce l’integrazione salariale.
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Art. 7
Modalità
di
erogazione e
termini per il
rimborso delle
prestazioni
L’impresa paga le integrazioni salariali ai lavoratori aventi
diritto alla fine di ogni periodo di paga.
L’importo delle integrazioni salariali è rimborsato dall’Inps
all’impresa o conguagliato da questa mediante il sistema
del conguaglio tra contributi dovuti e
prestazioni
integrative corrisposte.
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L’art. 7 del DLgs n. 148/2015 rubricato “Modalità di
erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni”
ricalca la precedente disposizione legislativa all’art. 12 del
DLgs luogotenenziale n. 788/1945 (abrogata) «Il
pagamento della integrazione sarà effettuato dal datore di
lavoro agli operai aventi diritto, alla fine di ogni periodo di
paga. L'importo della integrazione sarà rimborsato dalla
Cassa all'impresa secondo le norme per il conguaglio fra
contributi dovuti e prestazioni corrisposte, in vigore per le
gestioni speciali affidate all'Istituto nazionale della
previdenza sociale». Dal confronto tra le due normative,
-5
sostanzialmente simili, sembrerebbero invariate le
modalità di pagamento e di recupero delle integrazioni
salariali a cura del datore di lavoro.
Il conguaglio o la richiesta a rimborso delle integrazioni
salariali corrisposte ai lavoratori devono essere effettuate
entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso al
termine della durata della concessione o se successivo
alla data del provvedimento di concessione.
Il conguaglio o la richiesta a rimborso, deve essere
effettuata a pena di decadenza entro 6 mesi dalla fine
del periodo paga in corso alla scadenza del termine di
durata della concessione o dalla data del provvedimento
di concessione se successivo:
-
per i trattamenti richiesti dalla data del 24
settembre 2015;
richiesti antecedentemente al 24 settembre 2015 e
non ancora conclusi;
Per i trattamenti conclusi prima del 24 settembre 2015 i 6
mesi decorrono dal 24 settembre 2015.
Si ricorda che in base alla precedente normativa
relativamente alla CIGO, se la data di notifica del
provvedimento di concessione era successiva alla fine del
periodo di paga in corso alla scadenza del periodo
autorizzato, non operava il termine di decadenza
semestrale, bensì l’ordinaria prescrizione decennale.
Mentre per quanto riguarda la CIGS il termine di 6 mesi
per la richiesta di rimborso veniva
considerato un
termine ordinatorio e non di decadenza.
Il pagamento diretto delle prestazioni è ammesso in
presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie
dell’impresa.
Il pagamento diretto è autorizzato, su richiesta
dell’impresa:
-
dall’Inps in caso di richiesta di Cigo;
dal Ministero del Lavoro per l’intervento di Cigs,
fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il
servizio competente accerti l’assenza di difficoltà di
ordine finanziario.
Il pagamento della prestazione, con connesso ANF, è
effettuato dall’Inps.
Nel caso delle integrazioni straordinarie il servizio
ispettivo competente deve dichiarare espressamente se
l’impresa versa in una situazione di difficoltà di ordine
finanziario che impedisce di anticipare il trattamento di
cassa integrazione. l’attestazione deve essere basata
sull’analisi dell’indice di liquidità dell’impresa istante come
rilevabile dalla lettura dei bilanci pur provvisori dell’ultimo
anno. Detto indice deve risultare manifestamente
negativo -con valore inferiore all’unità- così come
risultante dal rapporto tra liquidità immediate e passività
-6
correnti.
Art. 8
Condizionalità
e
politiche
attive
del
lavoro
Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o
subordinato durante il periodo di integrazione salariale
non ha diritto al trattamento per le giornate effettuate. Il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione qualora non
abbia dato comunicazione preventiva alle sede territoriale
Inps dello svolgimento del lavoro. A tal fine sono
considerate valide le comunicazioni obbligatorie rilasciate
direttamente dal datore di lavoro (mediante il sistema di
trasmissione obbligatorio Unilav).
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settembre
2015
I lavoratori interessati da sospensione/riduzione superiore
al 50% calcolato in un periodo di 12 mesi, sono convocati
dal centro per l’impiego per stipulare un patto di servizio
personalizzato. Per
tali lavoratori trovano, dunque
applicazione i meccanismi di condizionalità dei livelli
essenziali delle prestazioni previsti dal DLgs n. 150/2015.
Capo 2
Integrazioni salariale ordinarie (Cigo)
Art. 9
Gestione
di
appartenenza
I trattamenti di integrazione salariale sono erogati dalla
Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti
istituita presso l’Inps alla quale confluiscono i relativi
contributi ordinari e addizionali (art. 24, legge n.
88/1989).
Art. 10
Campo
di
applicazione
Nel decreto vengono elencate le tipologie di imprese
rientranti nell’ambito di applicazione della Cigo. Nel
decreto viene riprodotto l’ambito di applicazione oggettivo
della disciplina Cigo esistente (per il dettaglio si rinvia allo
decreto legislativo).
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settembre
2015
Nel campo di applicazione della Cassa integrazione
ordinaria sono incluse le imprese industriali e artigiane
edili e affini, escavazione e lavorazione materiale lapideo
lapidei destinatarie della Cig ordinaria speciale prevista
per il settore edile.
Art. 11
Causali
Art. 12
Durata
La cassa integrazione ordinaria è corrisposta ai dipendenti
delle imprese soggette alla disciplina al ricorrere dei
seguenti casi:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e
non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse
le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato.
Sono confermate le precedenti causali di intervento per
crisi di breve durata e di natura transitoria previste dalla
precedente disciplina.
Fermo restando il limite massimo di 24 mesi nel
quinquennio mobile, le integrazione salariale ordinarie
hanno una durata massima di:
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1) 13
settimane
continuative
prorogabili
trimestralmente fino ad un massimo di 52
settimane;
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2) 52 settimane in un biennio mobile per Cigo
relativa a più periodi non consecutivi;
3) in caso di fruizione di 52 settimane consecutive di
Cigo è ammessa una nuova domanda per la
medesima unità produttiva solo dopo almeno 52
settimane di normale attività.
I limiti di cui ai punti 2) e 3) non si applicano agli
interventi determinati da eventi oggettivamente non
evitabili del settore industriale.
Nelle imprese del settore edile o esercenti attività di
escavazione e/o lavorazione di materiali lapidei, anche gli
eventi oggettivamente non evitabili (eventi metereologici)
sono computati nei limiti di cui sopra.
Ai fini del calcolo per il computo del trattamento di
integrazione salariale ordinario si applica la circolare INPS
n. 58 del 28 aprile 2009 che stabilisce il criterio di calcolo
della settimana integrabile computata a giorni.
Non è chiaro se il conteggio del limite, previsto per la cigo
dall’art. 12 del decreto (52 settimane nel biennio mobile)
riparta da zero alla data del 24 settembre 2015, oppure
se debbano essere computati in tale limite anche i periodi
precedenti tale data.
Si ricorda che ai fini dei limiti di cui sopra si deve fare
riferimento a ciascuna unità produttiva interessata
all’evento di sospensione/riduzione.
Nei limiti di durata di cui sopra non possono essere
autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il tetto
massimo di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio
mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità
produttiva mediamente occupati nel semestre precedente
la domanda di concessione dell’integrazione salariale.
L’impresa comunica nella domanda di concessione
dell’integrazione salariale (attuale modello IG15) il
numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre
precedente, distinti per orario contrattuale.
Art. 13
Contribuzione
La contribuzione ordinaria, calcolata sulla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali, è pari a:
-
-
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settembre
2015
1,70% per i dipendenti delle imprese industriali
fino a 50 dipendenti;
2% per i dipendenti delle imprese industriali oltre
50 dipendenti;
4,70 % per gli operai delle imprese dell’industria e
dell’artigianato edile;
3,30% per gli operai delle imprese dell’industria e
dell’artigianato lapidei;
1,70% per gli impiegati e quadri delle imprese
industriali e artigianato edile e lapidei fino a 50
dipendenti;
2% per gli impiegati e quadri delle imprese
industriali e artigianato edile e lapidei oltre a 50
dipendenti.
-8
Le nuove aliquote contributive, si applicherebbero già a
partire dal mese di settembre 2015 (periodo di paga in
corso al momento dell’entrata in vigore della norma). Al
momento, però, l’Inps non ha ancora ufficializzato le
nuove tabelle contributive. In attesa delle istruzioni
operative dell’Inps si ritiene applicabile la delibera n.
5/1993, in base alla quale i periodi interessati dal nuovo
regime contributivo potranno essere sistemati entro il
terzo mese successivo all’emanazione delle indicazioni
operative da parte dell’istituto.
Il numero medio dei dipendenti (fino o oltre a 50
dipendenti) è determinato con effetto dal 1° gennaio di
ciascun anno sulla base del numero medio dei dipendenti
in forza nell’anno precedente. Per le imprese di nuova
costituzione nel corso dell’anno solare si fa riferimento al
numero dei dipendenti alla fine del primo mese di attività.
Nel computo sono compresi tutti i lavoratori a domicilio e
gli apprendisti che con rapporto di lavoro subordinato
prestano la propria opera sia internamente che
esternamente all’impresa.
L’impresa comunica all’Inps con apposita dichiarazione il
verificarsi degli eventi che modificano la forza lavoro in
precedenza comunicata.
Non è precisato, con quale decorrenza gli apprendisti
incidono sul calcolo della media dei 50 dipendenti;
riteniamo però che:
- per i contributi di competenza 2016 la nuova
media andrà determinata conteggiando gli
apprendisti occupati dalla data del 24 settembre
2015;
- non sia necessario, per gli ultimi mesi dell’anno
2015, rideterminare la media dell’anno 2014
includendo nel calcolo gli apprendisti non
conteggiati al 1° gennaio 2015.
Art. 14
Informazione e
consultazione
sindacale
L’impresa che intende procedere alla sospensione o
riduzione dell’attività ha l’obbligo di comunicare
preventivamente le cause di sospensione o riduzione,
l’entità e la durata prevedibile dell’intervento, il numero
dei lavoratori interessati:
-
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settembre
2015
alle RSA O RSU se esistenti;
alle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale in mancanza
delle RSA O RSU.
Alla richiesta di una delle due parti segue l’esame
congiunto. L’intera procedura deve concludersi:
-
entro 25 giorni dalla comunicazione;
entro 10 giorni dalla comunicazione per le imprese
fino a 50 dipendenti.
Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili quando la
sospensione/riduzione è superiore a 16 ore si procede a
richiesta dell’impresa o dei sindacati all’esame congiunto.
La procedura deve esaurirsi entro 5 giorni dalla richiesta
-9
di esame congiunto.
Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e
lapidei, il procedimento di informazione e consultazione
sindacale si applica limitatamente alle proroghe con
sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane
continuative.
Art. 15
Procedimento
amministrativo
Per l’ammissione al trattamento di integrazione salariale
l’impresa è tenuta a presentare all’INPS in via telematica
entro il termine di 15 giorni decorrenti dall’inizio della
sospensione e della riduzione.
Cambiano le tempistiche di presentazione della domanda
che non andrà più presentata a consuntivo (entro 25
giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine
della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o
riduzione) ma preventivamente entro 15 giorni.
L’inps con messaggio 5919 del 24 settembre 2015 ha
fornito le prime istruzioni:
- Le
domande
per
gli
eventi
di
sospensione/riduzione precedenti al 24 settembre
2015 potranno continuare ad essere presentate
dalle aziende con le consuete modalità (a
consuntivo entro 25 giorni dalla fine del periodo di
paga).
- Le domande per gli eventi di sospensione o
riduzione verificatisi a partire dal 24 settembre
2015 dovranno seguire la nuova disciplina.
Per come si esprime il messaggio dell’Inps e dato che
nella domanda telematica di cigo occorre indicare le
settimane di fruizione del trattamento, abbiamo ritenuto
che la settimana in cui era ricompreso il 24 settembre
(decorrente dal 21 di settembre) dovesse rientrare nella
domanda presentata con le nuove modalità.
I nuovi termini di presentazione della domanda si
applicano anche agli eventi di sospensione per maltempo
nel settore dell’edilizia, con la conseguenza che la
domanda deve essere presentata entro 15 giorni dal
primo evento meteorologico. Dato che gli eventi per
maltempo non sono stimabili in un arco temporale
definito, potrebbe essere necessario presentare più di
una domanda nello stesso mese, ricomprendendo in
ciascuna tutti gli eventi che si sono verificati nell’arco
temporale precedente. (vedi circolare prot. 266/2015
NORMATIVO266-15.docx )
Art. 16
Concessione
In caso di presentazione tardiva della domanda, il
trattamento di integrazione non potrà aver luogo per
periodi anteriori di una settimana dalla presentazione
della stessa. Qualora dall’omessa o tardiva presentazione
della domanda derivi a danno dei lavoratori (perdita
totale o parziale del diritto all’integrazione salariale)
l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una
somma di un importo equivalente all’integrazione
percepita.
- 10
Dal 1° gennaio 2016 la Cigo è concessa dalla sede Inps
territorialmente competente. La concessione non è più
sottoposta
alla
deliberazione
della
commissione
provinciale. Entro 60 giorni decorrenti dal 24 settembre
2015 sono definiti i criteri di esame della domanda con
apposito decreto del Ministero del lavoro.
Dal 1° gennaio 2016 sono abrogati:
a) art. 8, L. n. 164/1975 (commissione provinciale
competente per la Cigo)
b) art. 3, L n. 427/1975 (commissione provinciale per
la Cigo edilizia).
Art. 17
Ricorsi
Art. 18
Imprese
del
settore agricolo
E’ ammesso il ricorso avverso il rigetto delle domande di
concessione, entro 30 giorni dalla comunicazione
dell’Inps.
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settembre
2015
Restano in vigore le disposizioni per il settore agricolo per
quanto compatibili con il presente decreto (L. n.
457/1972).
Capo 3
Integrazioni salariali straordinarie (Cigs)
Art. 19
Gestione
di
appartenenza
I trattamenti di integrazione salariale sono erogati dalla
Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali istituita presso l’Inps alla quale
confluiscono i relativi contributi ordinari e addizionali (art.
37, legge n. 88/1989).
24
settembre
2015
Art. 20
Campo
di
applicazione
Sono soggette alla disciplina delle integrazioni salariali le
tipologie di imprese elencate nel decreto legislativo con
media occupazionale nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda di più quindici dipendenti,
inclusi gli apprendisti e i dirigenti.
24
settembre
2015
Nel decreto viene riprodotto l’ambito di applicazione
oggettivo della disciplina Cigs esistente (per il dettaglio si
rinvia al testo del decreto legislativo)
Con riferimento all’elenco delle imprese soggette alla Cigs
si evidenzia che è mantenuta ferma la distinzione per
classi dimensionali di più di 15 dipendenti (es.: imprese
industriali comprese quelle edili e affini, imprese artigiane
che subiscono l’influsso gestionale prevalente, imprese di
vigilanza) e più di 50 dipendenti (es.: imprese esercenti
attività commerciali, agenzia di viaggio e turismo).
In caso di trasferimento d’azienda il requisito
dimensionale deve sussistere per l’impresa subentrante
nel periodo decorrente alla data di trasferimento.
Per espressa previsione, rimane invariata la specifica
disciplina dettata per le imprese editrici (art. 35 e 37, L.
n. 416/1981) e alle aziende in amministrazione
straordinaria (art. 7, comma 10 ter, DL n. 148/1993).
Ai partiti politici e alle rispettive articolazioni e sezioni
- 11
territoriali è estesa, a prescindere dal numero dei
dipendenti, la disciplina della Cigs nei limiti di spesa di 8,5
milioni di euro per l’anno 2015 e 11,25 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2016.
Ai fini del requisito dimensionale di cui all’art. 20 occorre
far riferimento al numero dei lavoratori occupati
mediamente nell’azienda nel semestre precedente la data
di presentazione della domanda, secondo i criteri già
applicati in materia . A questo riguardo il Ministero
precisa che la disposizione dell’art. 20 , comma 1,
prevale su quella dell’art. 27 del D.lgs 81/2015, relativa
al computo dei lavoratori a tempo determinato, in quanto
norma speciale per la materia della cassa integrazione
straordinaria.
Art. 21
Causali
intervento
Art. 22
Durata
di
In seguito alle precisazioni del Ministero, quindi, ai fini del
requisito dimensionale,
i lavoratori con contratto a
termine sono conteggiati nella media dei lavoratori
occupati nei 6 mesi precedenti la data di presentazione
della domanda, indipendentemente dalla durata del
contratto di lavoro.
I trattamenti di integrazione salariale sono ammessi per
le seguenti causali:
24
settembre
2015
a) riorganizzazione aziendale consistente nella
programmazione di un piano di interventi
finalizzato a fronteggiare le inefficienze gestionali,
produttive e al consistente recupero del personale
interessato alla sospensione o riduzione dell’orario
di lavoro.
La
durata
massima
dell’intervento
per
riorganizzazione aziendale è di 24 mesi, anche
continuativi,
in
un
quinquennio
mobile
relativamente a ciascuna unità produttiva.
La riorganizzazione aziendale riassorbe le attuali
causali di ristrutturazione riorganizzazione o
conversione aziendale.
b) crisi aziendale consistente nella programmazione
di un piano di risanamento e di interventi
finalizzato alla continuazione dell’attività e alla
salvaguardia dei livelli occupazionali.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 non può più
essere concessa la Cigs nei casi di cessazione
dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di
essa.
La durata massima dell’intervento per crisi
aziendale è di 12 mesi, anche continuativi, in un
quinquennio mobile relativamente a ciascuna unità
produttiva. Condizione per la concessione di una
nuova autorizzazione è il decorso un periodo pari a
2/3 rapportato al periodo precedentemente
autorizzazione.
E’ previsto un fondo di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che
- 12
consente la possibilità di autorizzare, previo
accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
della durata massima rispettivamente di 12 mesi
nel 2016, 9 nel 2017 e 6 nel 2018 qualora al
termine del programma di crisi aziendale l’impresa
cessi l’attività produttiva ma sussistano concrete
prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un
conseguente riassorbimento occupazionale. I
periodo autorizzati di cui sopra non rientrano nel
computo dei limiti massimi di durata di 24 mesi
(art. 4 comma 1) e di 12 mesi (art. 22 comma 2).
Con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze da adottare entro 60
giorni dal 24 settembre 2015 sono definiti i criteri
di applicazione.
Nell’ambito della fattispecie della crisi aziendale,
sono ricomprese le fattispecie della crisi per
andamento involutivo o negativo degli indicatori
economico-finanziari,
la
crisi
aziendale
determinata da evento improvviso e imprevisto e
soltanto fino al 31/12/2015 la crisi per cessazione
attività.
Per tale ultima ipotesi entro il 31/12/2015 deve
essere stipulato l’accordo in sede istituzionale e
deve essere presentata l’istanza di ammissione al
trattamento.
Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale le
sospensioni sono autorizzate nel limite dell’80% delle ore
lavorabili nell’unità produttiva, all’interno
dell’arco
temporale di attuazione del programma autorizzato. Il
divieto si sospensione a zero ore di Cigs per tutti per
l’intero periodo autorizzato non si applica per i primi
24 mesi decorrenti dal 24 settembre 2015 (art. 44,
comma 4). Pertanto tale disposizione si applicherà a
decorrere dal 25 settembre 2017
Per le stesse causali, inoltre,
è stata abrogata la
disposizione legislativa, che consentiva all’impresa di
ottenere le quote di TFR versate in corrispondenza delle
integrazioni salariali in caso di licenziamento del
dipendente al termine del periodo di cassa integrazione. A
seguito dell’abrogazione le quote del trattamento di fine
rapporto sono a carico del datore di lavoro .
c) CdS stipulato dall’impresa con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale al fine di evitare, in tutto in parte, la
dichiarazione di esubero del personale. La
riduzione dell’orario di lavoro non può essere
superiore al 60% dell’orario di lavoro dei lavoratori
interessati al CdS. Per ciascun singolo lavoratore
la percentuale di riduzione non può eccedere il
limite del 70%, inteso come media di riduzione
nell’arco dell’intero periodo di solidarietà per
- 13
ciascun lavoratore.
Per l’intervento con CdS è prevista una durata
massima di 24 mesi in un quinquennio mobile
relativamente a ciascuna unità produttiva. Il CdS
può raggiungere i 36 mesi, anche continuativi, nel
quinquennio mobile, in quanto entro il limite di 24
mesi la durata viene computata nella misura della
metà. Oltre il limite dei 24 mesi la durata dei
trattamenti di CDS viene computata per intero.
Questa possibilità, non è applicabile alle imprese
edili e affini.
Le quote di TFR maturate nel corso del CdS
rimangono a carico della solidarietà con eccezione:
-dei lavoratori licenziati entro 90 giorni dal termine
del periodo di integrazione salariale per giustificato
motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di
licenziamento collettivo,
-dei lavoratori licenziati entro 90 giorni dal termine
di un ulteriore periodo di integrazione salariale
concesso entro 120 giorni dal termine del
precedente trattamento.
I CdS di tipo “A” diventano una causale della Cigs
e ne mutuano integralmente le regole in termini di
misura della prestazione (80% della retribuzione
globale nei limiti del massimale) e di contributo
addizionale (Comunicato stampa del Consiglio dei
ministri n. 79 del 4 settembre 2015).
Non è chiaro se i contratti di solidarietà stipulati
prima del 24 settembre 2015 sono completamente
esclusi dalla nuova normativa o se ai trattamenti
decorrenti dal 24 settembre 2015 trovano
applicazione le nuove regole (dalle prime
indicazioni ufficiose dell’Inps sembra più probabile
la prima ipotesi).
d) Procedure concorsuali. La cigs per procedura
concorsuale sarà possibile solo fino al 31/12/2015.
Entro tale data deve essere stipulato l’accordo in
sede istituzionale e deve essere presentata
l’istanza di amissione al trattamento.
Dal 01/01/2016 nel caso in cui l’impresa sia
sottoposta
a
procedura
concorsuale
con
continuazione
dell’esercizio
d’impresa,
ove
sussistano i presupposti, sarà possibile rientrare
nelle altre causali previsti dal d.lgs 14/2015 (crisi
aziendale e riorganizzazione)
Art. 23
Contribuzione
Nelle more dell’adozione dei decreti attuativi della nuova
normativa, recanti i nuovi criteri per l’approvazione dei
programmi
e
la
concessione
dei
trattamenti,
continueranno ad essere applicati, ove compatibili, i
criteri previsti nei decreti ministeriali fino ad oggi utilizzati
per la concessione dei trattamenti.
La contribuzione ordinaria calcolata sulla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori è fissata nella
24
settembre
2015
- 14
seguente misura:
-
0,90% di cui 0,60% a carico dell’impresa o partito
politico e 0,30% del lavoratore.
Per la contribuzione addizionale si rinvia a quanto
previsto per la Cigo all’art. 5.
Art. 24
Consultazione
sindacale
L’impresa richiedente l’intervento di integrazione salariale
straordinario per riorganizzazione o crisi aziendale
(lettera A e B dell’art. 21 comma 1) deve darne
comunicazione preventiva:
-
24
settembre
2015
alle RSA O RSU se esistenti;
alle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale in mancanza
delle RSA O RSU.
La comunicazione deve contenere l’indicazione delle
cause di sospensione o di riduzione, l’entità e la durata
prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
Entro 3 giorni dalla comunicazione una delle due parti può
proporre richiesta di esame congiunto della situazione
aziendale.
L’intera procedura deve concludersi:
-
entro 25 giorni dalla comunicazione;
entro 10 giorni dalla comunicazione per le imprese
fino a 50 dipendenti.
Le parti sono convocate dinnanzi alla Regione (ufficio
territoriale) per le imprese con unità produttive ubicate in
unica Regione, al Ministero del Lavoro per le imprese
“plurilocalizzate”.
In sede di esame congiunto le parti devono dichiarare
la non percorribilità della causale di CdS, tranne per
le richieste di trattamento presentate da imprese edili e
affini.
L’esame congiunto ha per oggetto:
- il programma che l’impresa intende attuare,
comprensivo della durata e del numero dei
lavoratori interessati alla sospensione dell’orario di
lavoro e delle ragioni che rendono non praticabili
forme alternative di riduzione dell’orario di lavoro;
- le misure previste per l’eventuale gestione delle
eccedenze di personale;
- i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere che
devono essere coerenti con le ragioni per le quali è
richiesto l’intervento e le modalità della rotazione
tra lavoratori o le ragioni tecniche-organizzative
della mancata adozione dei meccanismi di
rotazione.
L’incremento della contribuzione addizionale conseguente
alla mancata adozione dei criteri di rotazione è definito
- 15
con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
All’atto della comunicazione alle associazioni sindacali
viene meno l’obbligo per l’impresa di comunicare i criteri
di individuazione dei lavoratori da sospendere. Per quanto
riguarda i criteri di scelta e rotazione viene stabilito che la
congruità dei criteri di scelta si valuta sulla coerenza con
le ragioni per cui viene richiesto il trattamento.
Art. 25
Procedimento
La domanda di concessione corredata dell’elenco dei
lavoratori va presentata entro 7 giorni dalla data di
conclusione della procedura di consultazione sindacale o
dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale
contestualmente al Ministero del Lavoro e alle DTL
territorialmente competente.
Il trattamento di integrazione salariale è concesso entro
90 giorni dalla presentazione della domanda dell’impresa
da parte del Ministero del Lavoro, fatte salve eventuali
sospensioni del procedimento amministrativo che si
rendessero necessarie ai fini istruttori.
La sospensione o riduzione dell’orario decorre non prima
del 30° giorno successivo alla presentazione della
domanda. In caso di presentazione tardiva della
domanda, il trattamento decorre dal 30° giorno
successivo alla presentazione della domanda.
Tale disposizione si applica ai trattamenti di
integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1°
novembre 2015.
Qualora dall’omessa o tardiva presentazione della
domanda derivi a danno dei lavoratori (perdita totale o
parziale del diritto all’integrazione salariale) l’impresa è
tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di
un importo equivalente all’integrazione percepita.
Per tutte le causali l’istanza dovrà essere corredata
dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle
sospensioni o riduzioni di orario, e per le causali di crisi e
riorganizzazione aziendale, l’istanza dovrà essere
integrata anche con l’indicazione del numero dei
lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva
oggetto dell’intervento nel semestre precedente , distinti
per orario contrattuale
Titolo II
Art. 26
Fondi
solidarietà
Fondi di solidarietà
di
Rivista la disciplina dei Fondi di solidarietà, già introdotti
dalla L. 92/2012, per i settori che non rientrano
nell’ambito di applicazione della cassa integrazione
24
settembre
2015
- 16
bilaterali
Art. 32
Prestazioni
ulteriori
ordinaria e straordinaria, allo scopo di tutelare il reddito
dei lavoratori nei casi di riduzione o di sospensione
dell’attività lavorativa per le cause previste dalle
disposizioni in materia di Cigo e di Cigs.
Tali Fondi devono essere obbligatoriamente istituiti in
tutti i settori che sono attualmente privi di cassa
integrazione ordinaria e straordinaria per le imprese che
occupano mediamente, compresi gli apprendisti, più di 5
dipendenti, a fronte dei 15 attuali. Gli obblighi contributivi
e le relative prestazioni sono esclusi, se non
espressamente previsto negli accordi e contratti istitutivi,
per i dirigenti.
I Fondi sono istituiti presso l’INPS con decreto
ministeriale entro 90 giorni dagli accordi o contratti
istitutivi. Il decreto, sulla base degli accordi e contratti
collettivi, definisce l’ambito di applicazione dei Fondi con
riferimento ai settori di attività, alla natura giuridica dei
datori di lavoro e alla classe di ampiezza dei datori di
lavoro. Il superamento dell’eventuale soglia dimensionale
fissata per la partecipazione al fondo si verifica
mensilmente con riferimento alla media del semestre
precedente.
I Fondi giù istituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto si adeguano alle nuove disposizioni
entro il 31/12/2015. In mancanza i datori di lavoro del
relativo settore confluiscono nel Fondo di Integrazione
Salariale (art. 29) a decorrere dal 1/1/2016 e i contributi
già versati o dovuti sono trasferiti al predetto fondo
I Fondi di solidarietà, oltre ad assicurare le prestazioni di
integrazione salariale nei casi di sospensione e riduzione
per le cause previste dalle disposizioni in materia di Cigo
e Cigs, possono assicurare altre finalità, prevedendo le
relative prestazioni, quali:
a) prestazione integrative, in termini di durate e importi
rispetto alle prestazioni connesse alla cessazione del
rapporto di lavoro o prestazioni integrative, in termini
di importi, in relazione alle integrazioni salariali ;
b) prevedere assegni straordinari di sostegno al reddito
per
l’incentivo
all’esodo
per
lavoratori
che
raggiungano i requisiti di pensionamento di vecchiaia
o anticipato nei successivi 5 anni;
c) contribuire al finanziamento di progetti formativi di
riconversione e riqualificazione professionale.
Per le finalità indicate alla lettera a) b) o c) i fondi di
solidarietà bilaterali possono essere istituiti anche in
relazione a settori, classi di ampiezza dei datori di lavoro
che rientrano nell’ambito di applicazione della Cigo e Cigs.
Per le imprese soggette alla Cigs/mobilità, gli accordi
collettivi istitutivi dei fondi di solidarietà bilaterali possono
prevedere che lo stesso venga finanziato dal 1/1/2017
con l’aliquota pari allo 0,30% calcolato sulle retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali.
Gli accordi collettivi possono prevedere che al fondo di
solidarietà bilaterale confluisca il fondo interprofessionale
e il relativo contributo integrativo (L. n. 388/2000, art.
- 17
118; art. 25 comma 4 L. n. 845/1978).
Art. 27
Fondi
solidarietà
bilaterale
alternativi
di
Rivista anche la disciplina dei i fondi di solidarietà
alternativi al modello di cui al precedente articolo. La
modifica riguarda i fondi istituiti:
- per i settori dell’artigianato e della somministrazione nei
quali operano consolidati sistemi di bilateralità;
- e che abbiano adeguato le proprie fonti istitutive alla
data di entrata in vigore del presente decreto o dei fondi
interprofessionali.
24
settembre
2015
Tali fondi devono assicurare almeno una delle seguenti
prestazioni:
- un assegno ordinario (art. 30) per la
tutela
reddituale in costanza di rapporto di lavoro in caso
di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa;
- un assegno di solidarietà (cfr. art. 31) prevedendo
in ogni caso un periodo massimo non inferiore a
26 settimane in un biennio mobile.
I Fondi devono adeguarsi alle nuove norme entro il
31/12/2015. In mancanza i datori di lavoro, aderenti a
questi fondi, che occupano mediamente più di 5
dipendenti confluiscono nel Fondo di Integrazione
Salariale (cfr. art. 29) a decorrere dal 1/1/2016 e le
prestazioni saranno richiedibili a partire dagli eventi
verificatisi dal 1/7/2016.
Gli accordi fra le parti sociali stabiliscono:
- a partire dal 1/1/2016, un’aliquota ordinaria
complessiva non inferiore allo 0,45% della
retribuzione imponibile previdenziale, ripartita fra
datore di lavoro e lavoratore secondo criteri
stabiliti nell’accordo;
- le tipologie di prestazione in funzione delle
disponibilità:
- l’eventuale adeguamento dell’aliquota o la
rideterminazione delle prestazioni in funzione
dell’andamento della gestione;
- la possibilità di far confluire al Fondo quota parte
del contributi previsti per i fondi interprofessionali;
- la possibilità di prevedere le ulteriori prestazioni
previste per il modello obbligatorio (vedi lettere A
e B sezione precedente);
i criteri e i requisiti di gestione dei fondi.
Anche il Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato
(FSBA) dovrà adeguare alle previsioni del DLgs n.
148/2015 gli Accordi interconfederali, Statuto e
Regolamento.
Art. 28
Fondo
solidarietà
residuale
di
Nei riguardi dei settori, tipologie di datori di lavoro e
classi dimensionali comunque superiori a 15 dipendenti,
che non rientrano nel campo di applicazione della
normativa in materia di cassa integrazione guadagni e
che non abbiano costituito Fondi di Solidarietà Bilaterali
(art. 26) opera il Fondo di Solidarietà Residuale (FSR)
istituito con DM 79141/2014.
24
settembre
2015
- 18
Qualora gli accordi per la costituzione dei Fondi di
Solidarietà Bilaterali avvengano in relazione a tipologie di
datori di lavoro e classi dimensionali già coperte da FSR,
dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro
del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina di
FSR, ferma restando l’eventuale gestione a stralcio di
prestazioni già deliberate.
I fondi così costituiti devono prevedere un’aliquota di
finanziamento almeno pari allo 0,45% della retribuzione
imponibile previdenziale e garantiscono almeno o
l’assegno ordinario (art. 30) o l’assegno di solidarietà (
art. 31).
I contributi versati o dovuti a FSR restano acquisiti al
fondo residuale stesso.
La disciplina del fondo di solidarietà residuale è adeguata
a decorrere dal 1/1/2016 alle nuove disposizioni
contenute nel DLgs n. 148/2015 con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2015.
Art. 29
Fondo
di
integrazione
salariale
Dal 1/1/2016 il Fondo di solidarietà residuale (FSR)
assume la denominazione di Fondo di integrazione
salariale ed è soggetto alla disciplina dell’articolo 29 in
commento.
Sono soggetti al Fondo di integrazione salariale i datori di
lavoro che occupano mediamente, compresi
gli
apprendisti, più di 5 dipendenti:
-
-
1/1/2016
1/1/2016
appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro
e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito
di applicazione della CIGO e CIGS
e per i quali non siano stati stipulati accordi volti
all’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale
(art. 26) o di un Fondo di solidarietà alternativo (
art. 27).
Il Fondo garantisce:
- l’assegno di solidarietà (art. 31);
- ai datori di lavoro che occupano mediamente più di
15 dipendenti garantisce per una durata massima
di 26 settimane in un biennio mobile l’ulteriore
prestazione denominata assegno ordinario (art,
30), in relazione alle causali di riduzione o
sospensione di attività lavorativa previste dalla
normativa in materia di:
o integrazione ordinaria, ad esclusione delle
intemperie stagionali
o integrazione straordinaria, limitatamente
alle causali per riorganizzazione e crisi
aziendale.
Le prestazioni sono soggette alle disposizioni di cui all’art.
3 «Misura» del decreto legislativo in commento.
Le prestazioni erogate per ciascuna singolo azienda sono
erogate nel limite pari a:
- 19
-
4 volte l’ammontare dei contributi dovuti per
ciascuna singola azienda.
In via transitoria, allo scopo di garantire l’erogazione delle
prestazioni per i primi anni di operatività del fondo, il
predetto limite è così modificato:
-
nessun limite per le prestazioni erogate nell’anno
2016;
10 volte l’ammontare dei contributi dovuti per
ciascuna singola azienda per l’anno 2017;
8 volte l’ammontare dei contributi dovuti per
ciascuna singola azienda per l’anno 2018;
7 volte l’ammontare dei contributi dovuti per
ciascuna singola azienda per l’anno 2019;
6 volte l’ammontare dei contributi dovuti per
ciascuna singola azienda per l’anno 2020;
5 volte l’ammontare dei contributi dovuti per
ciascuna singola azienda per l’anno 2021.
In ogni caso, le prestazioni sono garantite nel limite delle
risorse finanziarie acquisite dal fondo.
I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15
dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà
(art. 31) solo per gli eventi di sospensione o riduzione del
lavoro verificatisi a decorrere dal 1/7/2016. Ne dovrebbe
conseguire, salvo diverse indicazioni successive, che per i
datori di lavoro che occupano mediamente più di 15
dipendenti potranno chiedere le prestazioni già a
decorrere dal 1/1/2016.
I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo
sono autorizzati dall’INPS competente in relazione
all’unità produttiva. In caso di aziende “plurilocalizzate” è
previsto che l’autorizzazione sia comunque unica.
A decorrere dal 1/1/2016 (e quindi dal periodo di paga
“gennaio 2016”) l’aliquota di finanziamento del Fondo, a
carico per i 2/3 del datore di lavoro e 1/3 a carico
lavoratore, è fissata allo:
- 0,65% per i datori di lavoro che occupano
mediamente più di 15 dipendenti
- 0,45% per i datori di lavoro che occupano
mediamente più di 5 dipendenti.
E’ anche stabilita una contribuzione addizionale, connessa
all’utilizzo degli istituti previsti, pari al 4% della
retribuzione persa e a carico dei datori di lavoro.
1/7/2016
Agli articoli 28 (FSR) e art. 29 (FIS) si fa riferimento ai
“datori di lavoro” e non più “imprese” per identificare i
soggetti obbligati nei confronti del Fondo di solidarietà
residuale che dal 1° gennaio 2016 assume la
denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Occorrerà comprendere se l’allargamento della platea dei
nuovi soggetti obbligati include anche le associazioni di
categoria e gli altri soggetti attualmente escluse
dall’ambio di applicazione di FSR.
Art. 30
I Fondi di solidarietà bilaterale assicurano un assegno
24
settembre
- 20
Assegno
ordinario
Art. 31
Assegno
solidarietà
di
ordinario in relazione alle causali previste dalla normativa
in materia di Cigo e Cigs.
L’importo della prestazione è di importo almeno pari
all’integrazione salariale.
I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione in
misura non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile
e non superiore, a seconda della causale invocata, alle
durate massime previste dalla normativa per la Cigo e per
la CIGS e comunque nel rispetto della durata massima di
24 mesi in un quinquennio mobile (art. 4, co. 1).
All’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la
normativa in materia di integrazione salariale.
2015
A decorrere dal 1/1/2016 il Fondo di integrazione salariale
dovrà garantire in favore dei dipendenti di datori di lavoro
che
stipulino
con
le
organizzazioni
sindacali
comparativamente più rappresentative accordi collettivi
aziendali che stabiliscano una riduzione dell’orario di
lavoro al fine di evitare o ridurre eccedenze di personale
nel corso della procedura di licenziamento collettivo (art.
24 L. 223/91) o al fine di evitare licenziamenti plurimi
individuali per giustificato motivo oggettivo.
L’assegno si solidarietà è corrisposto per un periodo
massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Le prestazioni
sono soggette alle disposizioni di cui all’art. 3 «Misura»
del decreto legislativo in commento.
Gli accordi collettivi individuano i lavoratori interessati.
La riduzione media oraria non può essere superiore al
60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei
lavoratori interessati. Inoltre per ciascun lavoratore la
percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro
non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero
periodo per il quale è stipulato l’accordo di solidarietà.
Per l’ammissione all’assegno di solidarietà si deve
presentare in via telematica all’INPS apposita domanda,
contenente l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione
di orario, e con allegato l’accordo sindacale entro 7 giorni
dalla stipula. La riduzione dell’attività lavorativa deve
iniziare entro il trentesimo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
INPS provvede a comunicare ai Centri per l’Impiego le
informazioni relative ai lavoratori interessati.
Al nuovo assegno si applicano in quanto compatibili le
norme in materia di integrazione salariale ordinaria.
Con decorrenza
1/1/2016
L’assegno di solidarietà va a sostituire il contratto di
solidarietà cd. di tipo B, la cui normativa viene abrogata a
partire dal 1/7/2016.
Si evidenzia un restringimento del campo di applicazione
considerato che sarà possibile accedere al nuovo assegno
solo per i datori di lavoro che impiegano mediamente più
di 5 lavoratori.
Art. 33
Contributi
di
finanziamento
I decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterale e del
Fondo
di
integrazione
salariale:
-
24
settembre
2015
la contribuzione ordinaria, ripartita fra datore di
lavoro (2/3) e lavoratore (1/3);
- 21
-
il contributo addizionale, in misura non inferiore a
1,5% in rapporto alle retribuzioni perse, a carico
del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o
riduzione dell’attività con intervento dell’assegno
ordinario o straordinario.
Qualora sia prevista l’erogazione di un assegno
straordinario di sostegno al reddito per l’incentivo
all’esodo per lavoratori vicini alla pensione (art. 26
comma 9) a carico del datore di lavoro che vi ricorra è
previsto
un
contributi
straordinario
di
importo
corrispondente alla copertura degli assegni straordinari
erogabili e alla contribuzione correlata.
Ai contributi di finanziamento, di cui sopra, si applicano le
norme vigenti in materia di contribuzione previdenziale
obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi
contributivi.
Art. 34
Contribuzione
correlata
Nel caso di erogazione dell’assegno ordinario e
dell’assegno di solidarietà i Fondi di solidarietà
provvedono a versare alla gestione pensionistica di
iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alla
prestazione.
Nel caso delle prestazioni erogate dai Fondo di solidarietà
alternativo (art. 27) la contribuzione correlata è versata
all’INPS dal datore di lavoro il quale potrà poi rivalersi sui
fondi stessi. La contribuzione correlata ammonta al 33%
della retribuzione persa.
24
settembre
2015
Art. 35
Equilibrio
finanziario dei
fondi
Art. 36, 37 e 38
Comitato
amministratore
I fondi hanno l’obbligo di bilancio in pareggio e non
possono erogare prestazioni in mancanza di disponibilità.
24
settembre
2015
Questi articoli contengono le regole relative al comitato
amministratore che provvede alla gestione dei fondi di
solidarietà.
24
settembre
2015
Art. 39
Disposizioni
generali
Viene esteso il campo di applicazione soggettivo
prevedendo che possono accedere alle prestazioni delle 3
tipologie di fondi (di solidarietà bilaterale, alternativi e di
integrazione salariale) anche gli apprendisti assunti con
contrato di apprendistato professionalizzante. Alla ripresa
dell’attività lavorativa il periodo di apprendistato è
prolungato in misura equivalente alla durata della
sospensione.
Per i fondi di solidarietà bilaterale e di integrazione
salariale viene stabilito che la durata massima
complessiva delle prestazioni non può eccedere i 24 mesi
nel quinquennio mobile, fatto salvo l’utilizzo dei contratti
di solidarietà e che le modalità di erogazione della
prestazione sono le medesime previste per l’integrazione
salariale (art. 7).
A decorrere dal 1/1/2016 al Fondo di integrazione
salariale si applica, ai fini dell’accesso alla prestazione del
Fondo, la norma di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
relativa all’anzianità aziendale pari a 90 giorni.
Viene introdotto un termine iniziale per l’accesso alle
1/1/2016
- 22
prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali
d’integrazione salariale pari a 30 giorni prima dall’inizio
della sospensione o riduzione di attività e un termine
finale non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione.
Art. 40
Fondi
territoriali
intersettoriali
delle province
autonome
di
Trento
e
di
Bolzano e altri
fondi
di
solidarietà
Titolo III
Art. 41
Contratti
solidarietà
espansiva
Le province autonome di Trento e di Bolzano
possono sostenere l’istituzione
di un fondo di
solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo
diverse disposizioni di applica la disciplina prevista
peri fondi di solidarietà bilaterali.
24
settembre
2015
Modificato
La disciplina del fondo di solidarietà del settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale sarà adeguata
alle nuove norme con apposito decreto direttoriale.
Contratti di solidarietà espansiva
di
Si tratta di contratti collettivi aziendali (da
depositare presso la DTL) stipulati ai sensi
dell’articolo 51 del D.lgs. n. 81/ 2015, che
prevedono una riduzione stabile dell'orario di
lavoro, con riduzione della retribuzione, e la
contestuale assunzione a tempo indeterminato di
nuovo personale (al fine di incrementare gli
organici).
Sono previsti i seguenti incentivi alle assunzioni:
24
settembre
2015
Nuovo articolo
a) per ogni lavoratore assunto e per ogni
mensilità di retribuzione, spetta al datore di
lavoro un contributo pari, per i primi 12 mesi,
al 15% della retribuzione lorda prevista dal
contratto collettivo applicabile (riduzione a
10 e 15% nei due anni successivi);
b) in sostituzione del punto a): per lavoratori di
età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in
forza dei contratti collettivi, per i primi 3 anni
e comunque non oltre il compimento del 29°
anno di età del lavoratore assunto, la quota
di contribuzione a carico del datore di lavoro
è dovuta in misura corrispondente a quella
prevista per gli apprendisti (a carico del
lavoratore invece la contribuzione è pari a
quella prevista per
la generalità
dei
lavoratori).
Le agevolazioni dei punti a) e b) sono escluse in
caso di riduzione del personale o sospensione in
regime di cassa integrazione effettuate nei 12 mesi
antecedenti alle assunzioni.
Sono inoltre previste norme per agevolare il turnover (presso datori di lavoro con contratto di
solidarietà in atto). Ai lavoratori in possesso di
specifici requisiti anagrafici e contributivi, spetta, a
domanda, la pensione nel caso in cui essi abbiano
accettato di svolgere una prestazione di lavoro ad
- 23
orario ridotto.
I contratti di solidarietà sono depositati alla DTL
che accerta per l’attribuzione del contributo la
corrispondenza
tra
riduzione
concordata
e
assunzioni effettuate.
I lavoratori assunti sono esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti dalla legge o dal CCNL ai soli
fini dell’applicazione di norme o istituti che
prevedano l’accesso ad agevolazioni di carattere
finanziario e creditizio.
Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 42
Disposizione
relative
a
trattamenti
straordinari di
integrazione
salariale
a
seguito
di
accordi
già
stipulati
Gli accordi sindacali conclusi prima del 24 settembre 2015
(anche se la cassa integrazione non è stata autorizzata)
mantengono la loro validità e agli stessi si applicano i
termini e i limiti massimi di utilizzo vigenti alla data
conclusione della procedura sindacale. Tali accordi
rimangono validi anche se prevedano durate maggiori.
Art. 44
Disposizioni
finali
transitorie
Alle domande di integrazione salariale presentate dal 24
settembre 2015 sono applicabili le disposizioni del
presente decreto.
Tuttavia i trattamenti richiesti antecedentemente alla
data di entrata in vigore del decreto si computano nella
durata massima complessiva per la sola parte del periodo
autorizzato dopo il 24 settembre 2015.
e
24
settembre
2015
Ai periodi di integrazione salariale successivi all’entrata in
vigore del decreto legislativo, vengono applicati i termini
massimi di durata di 24 mesi o 30 mesi (art. 4 comma 1,
2). I periodi fruiti dal 24 settembre 2015 si computano ai
fini dei nuovi limiti.
24
settembre
2015
«Le nuove regole si applicano solo ai trattamenti richiesti
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Ai
trattamenti pregressi si applicano le norme previgenti, e
le loro durate si computano ai fini del limite massimo di
durata complessiva nel quinquennio mobile solo per il
periodo successivo alla data di entrata in vigore del
decreto. In altri termini, nel nuovo quinquennio mobile
non si computano i periodi fruiti in passato: si riparte da
zero. Quindi i nuovi limiti di durata incidono dalla fine del
2017, non prima» (Comunicato stampa del Consiglio dei
Ministri n. 79 del 4 settembre 2015).
Art. 45
Accesso ai dati
elementari
Il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica
economica e il Comitato scientifico per l’indirizzo dei
metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma
del mercato del lavoro hanno accesso diretto ai dati
elementari detenuti da ISTAT, INPS, INAIL, Agenzia delle
entrate, nonché altri enti/ amministrazioni determinati
con emanando DPCM.
24
settembre
2015
Nuovo articolo
Art. 46
Abrogazioni
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
24
settembre
2015
- 24
a) Decreto legislativo luogotenenziale n. 788/1945
«Istituzione della Cassa per l'integrazione dei
guadagni degli operai dell'industria e disposizioni
transitorie a favore dei lavoratori dell'industria
dell'Alta Italia»;
b) Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato
n. 869/1947 «Nuove disposizioni sulle integrazioni
salariali»;
c) Legge n. 77/1963 «Disposizioni in favore degli
operai
dipendenti
dalle
aziende
industriali
dell'edilizia e affini in materia di integrazione
guadagni»;
d) Legge n. 1115/1968 - Titolo II «Intervento
straordinario della Cassa per l'integrazione
guadagni degli operai dell'industria» (artt. 2 - 5);
e) Legge n. 464/1972 «Modifiche ed integrazioni alla
L. 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di
integrazione salariale e di trattamento speciale di
disoccupazione»;
f) Legge n. 164/1975 «Provvedimenti per la garanzia
del salario» con eccezione:
- Art. 8 «Commissione provinciale della Cassa
-
g)
h)
i)
l)
m)
n)
(Salvo
le
specifiche
decorrenze
evidenziate in
grassetto)
integrazione guadagni» abrogato dal 1/1/2016;
Art. 18 «Disposizioni particolari per gli operai
agricoli»;
- Art. 19 «Disposizioni finali»;
- Art. 20 «Regime transitorio»;
Legge n. 427/1975 - Titolo I «Integrazione
salariale per gli operai dipendenti da aziende
industriali e artigiane dell'edilizia e affini e di
escavazione e lavorazione di materiali lapidei» con
eccezione:
- Art. 3, relativo alla commissione provinciale
della
cassa
integrazione
guadagni,
abrogato dal 1/1/2016;
Legge n. 427/1980 (nuovo inserimento)
Art. 1 e 2, DL n. 726/1984 convertito con
modificazioni
dalla legge n. 863/1984 di
conversione del «Misure urgenti a sostegno e ad
incremento dei livelli occupazionali» che contiene
la regolamentazione del CdS di tipo “A”;
Decreto legge n. 86/88 «Norme in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di
mercato del lavoro, nonché per il potenziamento
del sistema informatico del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale», limitatamente all’art. 8
comma 1 – 5 e 8;
Legge n. 223/1991 art. 1 e 2 e da 12 a 14
«Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al
lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato
del lavoro»;
DL n. 148/1993 conv., con modificazioni in legge
n. 236/1993 «Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione»,
- art. 5 «Contratti di solidarietà» da commi 1
– 4 e abrogati dal 1/7/2016 commi da
- 25
5 – 8;
o) DPR n. 218/2000 «Regolamento recante norme
per la semplificazione del procedimento per la
concessione del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di integrazione salariale a
seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai
sensi dell'articolo 20 della L. 15 marzo 1997, n.
59»;
p) art. 44, comma 6, DL n. 269/2003 convertito
con modificazioni dalla legge n. 326/2003
(nuovo inserimento)
q) Legge n. 92/2012 «Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita», art. 3 « Tutele in costanza di rapporto
di lavoro» commi 1, da 4-19ter, 22-45 e dal
1/1/2016 abrogati i commi da 20 e 20-bis e 21.
Dal 1/1/2016 è abrogato il Decreto del Ministero del
Lavoro n. 79141/2014 istitutivo del Fondo di solidarietà
residuale.
Art. 47
Entrata in
vigore
E’ abrogata ogni altra disposizione contraria o
incompatibile al decreto legislativo.
Il DLgs n. 148/2015 entra in vigore 24 settembre 2015.
Giorno successivo a quello della sua pubblicazione in
gazzetta ufficiale.
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