Normativa sugli ammortizzatori sociali
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Normativa sugli ammortizzatori sociali
LAVORO JOB ACT – RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: DLGS N. 148/2015 Come noto, il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro», in attuazione della legge n. 183/2014 (c.d. Job Act). Le disposizioni contenute nel decreto legislativo possono essere suddivise nei seguenti gruppi fondamentali: - disposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS); - disposizioni in materia di CIGO; - disposizioni in materia di CIGS; - disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali; - disposizioni in materia di contratti di solidarietà espansiva. In attesa della circolare dell’Inps sulla materia, si fornisce un’ampia scheda che riporta le principali disposizioni previste nel provvedimento in esame, alla luce dei primi chiarimenti forniti dall’Istituto (indicati in rosso) e dal Ministero del Lavoro (indicati in azzurro). In corsivo sono stati inseriti alcuni commenti al testo. Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 – SO n. 53) Entrato in vigore il 24 settembre 2015 Messaggio Inps n. 5919 del 24/09/2015 Circolare Ministero del lavoro n. 24 del 05/10/2015 Causali d’intervento, durata del trattamento e procedimento amministrativo per la concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale Argomento Commento sintetico Titolo I Trattamento di integrazione salariale Capo I Disposizioni generali Articolo 1 Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i Decorrenza 24 settembre Lavoratori beneficiari lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai quali sono estesi i relativi obblighi contributivi. 2015 Sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. I lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale devono essere in possesso, presso l’unità produttiva per la quale si chiede il trattamento di una anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale requisito non è previsto per le domande di Cigo richieste per eventi oggettivamente non evitabili del settore industriale. Nei cambi di appalto con subentro di una nuova impresa appaltatrice, l’anzianità di effettivo lavoro è calcolata cumulando il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. Per giornate di “effettivo lavoro” s’intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria , ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità obbligatoria. La precedente disciplina prevedeva il requisito dell’anzianità solo per la CIGS e stabiliva che: «l’ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento dell’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni dalla data di richiesta del trattamento» (art. 8, comma 3, DL n. 88/86). Nella nuova disciplina le 90 giornate di anzianità non sono più di calendario ma di “effettivo lavoro” e si applica per tutte le tipologie di cassa integrazione. Tale requisito è adesso richiesto all’atto della presentazione della domanda e non più alla data di richiesta del trattamento. Il Ministero precisa che nel computo delle 90 giornate si includono i periodo di sospensione dal lavoro per ferie, festività, infortuni, e maternità obbligatoria. Non vengono citati alcuni eventi tutelati come ad esempio la malattia, i permessi e le Rol. Inoltre, sembrerebbero esclusi dal computo le eventuali assenze per cig a zero ore, mentre le giornate ad orario ridotto potrebbero far maturare una giornata di effettiva presenza al lavoro. In base alla formulazione della norma il requisito dell’anzianità è richiesto anche in caso di cig per eventi oggettivamente non evitabili del settore edilizia ( es. maltempo). Articolo 2 Apprendisti Gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante dalla data del 24 settembre 2015 possono beneficiare alternativamente: - della Cigo, se alle dipendenze di imprese che -2 - rientrano nel campo di applicazione sia della Cigo che della Cigs oppure della sola Cigo; della Cigs, limitatamente alla causale di crisi aziendale (art. 21 comma 1, lettera b) se alla dipendenze di imprese per le quali trova applicazione solo la Cigs. La contribuzione di finanziamento delle prestazioni di Cigo/Cigs si versa anche per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai quali sono estesi i medesimi obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali in funzione del settore di attività. Dalle prime indicazioni ufficiose fornite dall’Inps per l’apprendista sono dovute le medesime aliquote previste per gli operai anche nei settori, come ad esempio l’edilizia, in cui le aliquote Cigo sono differenziate. Nelle imprese soggette alla Cigs, l’aliquota è pari allo 0,90% di cui 0,30% a carico dell’apprendista. Restano fermi gli obblighi contributivi ai sensi della L. n. 296/2006 (1,5%, 3% e 10%) e, a decorrere da gennaio 2013, è sempre dovuto il contributo dell’1,61% a titolo di ASpI, ora NASpI. Alle contribuzioni dovute per gli apprendisti non si applica lo sgravio contributivo totale riconosciuto per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove dipendenti (l’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di un contratto di apprendista stipulato dal 1/1/2012 – 31/12/2016). Il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Articolo 3 Misura Si ricorda che gli apprendisti del settore dell’edilizia, in quanto soggetti esclusi, in base alla previgente normativa, dalla cassa integrazione, potevano fruire, in caso di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per maltempo o mancanza lavoro, di una prestazione integrativa erogata dalle Casse Edili. In merito al comportamento da tenere nei confronti delle Casse Edili di Modena e Bologna, alla luce delle novità introdotte dal presente decreto, si rimanda alla nostra circolare prot. N. 293/15 NORMATIVO293-15.docx Il trattamento di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore non prestate, comprese tra le ore zero ore e il limite dell’orario contrattuale. Il trattamento di integrazione salariale è soggetto alla riduzione nella misura del 5,84% e non può superare i massimali mensili di integrazione salariale (L. n. 427/1990). Gli importi dei massimali mensili sono aumentati del 20% per i trattamenti concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. L’integrazione salariale sostituisce l’indennità giornaliera 24 settembre 2015 -3 di malattia e l’eventuale integrazione contrattuale e non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino la retribuzione. Art. 4 Durata massima complessiva In ciascuna unità produttiva, i trattamento di integrazione salariale (ordinario e straordinario) non può superare i seguenti limiti: - - 24 settembre 2015 24 mesi in un quinquennio mobile; 30 mesi in un quinquennio mobile per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini e imprese industriali e artigianali che svolgono attività di escavazione e di lavorazione dei materiali lapidei; Eccezione CDS: entro il limite di 24 mesi la durata viene computata nella misura della metà. Oltre il limite dei 24 mesi la durata dei trattamenti viene computata per intero. Tale disposizione non si applica alle imprese edili e affini. Sono computabili nel limite della durata massima i trattamenti : - Richiesti a decorrere dal 24 settembre - Richiesti prima del 24 di settembre ma per la sola parte autorizzata dopo tale data . I periodi di integrazione salariale autorizzati per qualsiasi causale secondo la previgente normativa e conclusi prima del 24 settembre 2015 non sono computabili nel limite della durata massima nel quinquennio mobile. In altri termini, nel nuovo quinquennio mobile non si computano i periodi fruiti in passato: il conteggio riparte da zero ( quindi i nuovi limiti di durata incidono dalla fine del 2017 non prima). E’ abrogato alla data di entrata in vigore del DLgs. n. 148/2015, l’art. 1 comma 9 della legge n. 223/1991 che individuava un diverso limite massimo pari a 36 mesi nel quinquennio fisso (calcolato a decorrere dall’11 agosto 1990. Dalla data del 24 settembre 2015 ha inizio un nuovo quinquennio che diventa mobile e sostituisce il precedente quinquennio fisso terminato il 10 agosto 2015. Art. 5 Contribuzione addizionale Il contributo addizionale è dovuto dalle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, per tutti i periodi di integrazione (Cigo, Cigs e CdS). 24 settembre 2015 Il contributo addizionale è calcolato sulla retribuzione persa, ed è pari al: - 9% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate fino al limite di 52 settimane in un quinquennio mobile; - 12% oltre il limite delle 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile; -4 - 15% oltre il limite di quinquennio mobile. 104 settimane in un Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi di Cigo concessi per eventi oggettivamente non evitabili (dell’edilizia e dell’industria). Il nuovo contributo addizionale trova applicazione limitatamente ai trattamenti di Cigs per i quali viene presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015. Il contributo addizionale non è dovuto: - dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale - dalle imprese commissariate ai sensi dell’art. 7 comma 10-ter del D.L . 148/1993 - dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale che , sussistendone i presupposti accederanno , a decorrere dal 01/gennaio 2016 , al trattamento di cigs per le causali di crisi aziendale e riorganizzazione. Con la nuova disciplina le aliquote del contributo addizionale sono aumentate e sono unificate per la cigo e per la cigs. L’ ammontare dell’aliquota non è più connesso all’organico dell’impresa, come previsto dalla precedente disciplina, ma all’effettivo utilizzo del trattamento. Cambia inoltre al base di calcolo della contribuzione addizionale; infatti l’aliquota è applicata alle retribuzioni perse dal lavoratore per effetto di trattamenti di integrazione salariale e non più all’importo delle integrazioni salariali erogate al netto della riduzione del 5,84% come previsto dalla vecchia normativa. Art. 6 Contribuzione figurativa I periodi di integrazione salariali sono utili ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e la relativa misura. La contribuzione figurativa è calcolata sulla base della retribuzione globale, cui si riferisce l’integrazione salariale. 24 settembre 2015 Art. 7 Modalità di erogazione e termini per il rimborso delle prestazioni L’impresa paga le integrazioni salariali ai lavoratori aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L’importo delle integrazioni salariali è rimborsato dall’Inps all’impresa o conguagliato da questa mediante il sistema del conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni integrative corrisposte. 24 settembre 2015 L’art. 7 del DLgs n. 148/2015 rubricato “Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni” ricalca la precedente disposizione legislativa all’art. 12 del DLgs luogotenenziale n. 788/1945 (abrogata) «Il pagamento della integrazione sarà effettuato dal datore di lavoro agli operai aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. L'importo della integrazione sarà rimborsato dalla Cassa all'impresa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, in vigore per le gestioni speciali affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale». Dal confronto tra le due normative, -5 sostanzialmente simili, sembrerebbero invariate le modalità di pagamento e di recupero delle integrazioni salariali a cura del datore di lavoro. Il conguaglio o la richiesta a rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori devono essere effettuate entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso al termine della durata della concessione o se successivo alla data del provvedimento di concessione. Il conguaglio o la richiesta a rimborso, deve essere effettuata a pena di decadenza entro 6 mesi dalla fine del periodo paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo: - per i trattamenti richiesti dalla data del 24 settembre 2015; richiesti antecedentemente al 24 settembre 2015 e non ancora conclusi; Per i trattamenti conclusi prima del 24 settembre 2015 i 6 mesi decorrono dal 24 settembre 2015. Si ricorda che in base alla precedente normativa relativamente alla CIGO, se la data di notifica del provvedimento di concessione era successiva alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato, non operava il termine di decadenza semestrale, bensì l’ordinaria prescrizione decennale. Mentre per quanto riguarda la CIGS il termine di 6 mesi per la richiesta di rimborso veniva considerato un termine ordinatorio e non di decadenza. Il pagamento diretto delle prestazioni è ammesso in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa. Il pagamento diretto è autorizzato, su richiesta dell’impresa: - dall’Inps in caso di richiesta di Cigo; dal Ministero del Lavoro per l’intervento di Cigs, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario. Il pagamento della prestazione, con connesso ANF, è effettuato dall’Inps. Nel caso delle integrazioni straordinarie il servizio ispettivo competente deve dichiarare espressamente se l’impresa versa in una situazione di difficoltà di ordine finanziario che impedisce di anticipare il trattamento di cassa integrazione. l’attestazione deve essere basata sull’analisi dell’indice di liquidità dell’impresa istante come rilevabile dalla lettura dei bilanci pur provvisori dell’ultimo anno. Detto indice deve risultare manifestamente negativo -con valore inferiore all’unità- così come risultante dal rapporto tra liquidità immediate e passività -6 correnti. Art. 8 Condizionalità e politiche attive del lavoro Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate effettuate. Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione qualora non abbia dato comunicazione preventiva alle sede territoriale Inps dello svolgimento del lavoro. A tal fine sono considerate valide le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro (mediante il sistema di trasmissione obbligatorio Unilav). 24 settembre 2015 I lavoratori interessati da sospensione/riduzione superiore al 50% calcolato in un periodo di 12 mesi, sono convocati dal centro per l’impiego per stipulare un patto di servizio personalizzato. Per tali lavoratori trovano, dunque applicazione i meccanismi di condizionalità dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dal DLgs n. 150/2015. Capo 2 Integrazioni salariale ordinarie (Cigo) Art. 9 Gestione di appartenenza I trattamenti di integrazione salariale sono erogati dalla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l’Inps alla quale confluiscono i relativi contributi ordinari e addizionali (art. 24, legge n. 88/1989). Art. 10 Campo di applicazione Nel decreto vengono elencate le tipologie di imprese rientranti nell’ambito di applicazione della Cigo. Nel decreto viene riprodotto l’ambito di applicazione oggettivo della disciplina Cigo esistente (per il dettaglio si rinvia allo decreto legislativo). 24 settembre 2015 Nel campo di applicazione della Cassa integrazione ordinaria sono incluse le imprese industriali e artigiane edili e affini, escavazione e lavorazione materiale lapideo lapidei destinatarie della Cig ordinaria speciale prevista per il settore edile. Art. 11 Causali Art. 12 Durata La cassa integrazione ordinaria è corrisposta ai dipendenti delle imprese soggette alla disciplina al ricorrere dei seguenti casi: - situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; - situazioni temporanee di mercato. Sono confermate le precedenti causali di intervento per crisi di breve durata e di natura transitoria previste dalla precedente disciplina. Fermo restando il limite massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile, le integrazione salariale ordinarie hanno una durata massima di: 24 settembre 2015 1) 13 settimane continuative prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di 52 settimane; -7 2) 52 settimane in un biennio mobile per Cigo relativa a più periodi non consecutivi; 3) in caso di fruizione di 52 settimane consecutive di Cigo è ammessa una nuova domanda per la medesima unità produttiva solo dopo almeno 52 settimane di normale attività. I limiti di cui ai punti 2) e 3) non si applicano agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili del settore industriale. Nelle imprese del settore edile o esercenti attività di escavazione e/o lavorazione di materiali lapidei, anche gli eventi oggettivamente non evitabili (eventi metereologici) sono computati nei limiti di cui sopra. Ai fini del calcolo per il computo del trattamento di integrazione salariale ordinario si applica la circolare INPS n. 58 del 28 aprile 2009 che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni. Non è chiaro se il conteggio del limite, previsto per la cigo dall’art. 12 del decreto (52 settimane nel biennio mobile) riparta da zero alla data del 24 settembre 2015, oppure se debbano essere computati in tale limite anche i periodi precedenti tale data. Si ricorda che ai fini dei limiti di cui sopra si deve fare riferimento a ciascuna unità produttiva interessata all’evento di sospensione/riduzione. Nei limiti di durata di cui sopra non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il tetto massimo di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale. L’impresa comunica nella domanda di concessione dell’integrazione salariale (attuale modello IG15) il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. Art. 13 Contribuzione La contribuzione ordinaria, calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è pari a: - - 24 settembre 2015 1,70% per i dipendenti delle imprese industriali fino a 50 dipendenti; 2% per i dipendenti delle imprese industriali oltre 50 dipendenti; 4,70 % per gli operai delle imprese dell’industria e dell’artigianato edile; 3,30% per gli operai delle imprese dell’industria e dell’artigianato lapidei; 1,70% per gli impiegati e quadri delle imprese industriali e artigianato edile e lapidei fino a 50 dipendenti; 2% per gli impiegati e quadri delle imprese industriali e artigianato edile e lapidei oltre a 50 dipendenti. -8 Le nuove aliquote contributive, si applicherebbero già a partire dal mese di settembre 2015 (periodo di paga in corso al momento dell’entrata in vigore della norma). Al momento, però, l’Inps non ha ancora ufficializzato le nuove tabelle contributive. In attesa delle istruzioni operative dell’Inps si ritiene applicabile la delibera n. 5/1993, in base alla quale i periodi interessati dal nuovo regime contributivo potranno essere sistemati entro il terzo mese successivo all’emanazione delle indicazioni operative da parte dell’istituto. Il numero medio dei dipendenti (fino o oltre a 50 dipendenti) è determinato con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sulla base del numero medio dei dipendenti in forza nell’anno precedente. Per le imprese di nuova costituzione nel corso dell’anno solare si fa riferimento al numero dei dipendenti alla fine del primo mese di attività. Nel computo sono compresi tutti i lavoratori a domicilio e gli apprendisti che con rapporto di lavoro subordinato prestano la propria opera sia internamente che esternamente all’impresa. L’impresa comunica all’Inps con apposita dichiarazione il verificarsi degli eventi che modificano la forza lavoro in precedenza comunicata. Non è precisato, con quale decorrenza gli apprendisti incidono sul calcolo della media dei 50 dipendenti; riteniamo però che: - per i contributi di competenza 2016 la nuova media andrà determinata conteggiando gli apprendisti occupati dalla data del 24 settembre 2015; - non sia necessario, per gli ultimi mesi dell’anno 2015, rideterminare la media dell’anno 2014 includendo nel calcolo gli apprendisti non conteggiati al 1° gennaio 2015. Art. 14 Informazione e consultazione sindacale L’impresa che intende procedere alla sospensione o riduzione dell’attività ha l’obbligo di comunicare preventivamente le cause di sospensione o riduzione, l’entità e la durata prevedibile dell’intervento, il numero dei lavoratori interessati: - 24 settembre 2015 alle RSA O RSU se esistenti; alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in mancanza delle RSA O RSU. Alla richiesta di una delle due parti segue l’esame congiunto. L’intera procedura deve concludersi: - entro 25 giorni dalla comunicazione; entro 10 giorni dalla comunicazione per le imprese fino a 50 dipendenti. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili quando la sospensione/riduzione è superiore a 16 ore si procede a richiesta dell’impresa o dei sindacati all’esame congiunto. La procedura deve esaurirsi entro 5 giorni dalla richiesta -9 di esame congiunto. Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e lapidei, il procedimento di informazione e consultazione sindacale si applica limitatamente alle proroghe con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative. Art. 15 Procedimento amministrativo Per l’ammissione al trattamento di integrazione salariale l’impresa è tenuta a presentare all’INPS in via telematica entro il termine di 15 giorni decorrenti dall’inizio della sospensione e della riduzione. Cambiano le tempistiche di presentazione della domanda che non andrà più presentata a consuntivo (entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione) ma preventivamente entro 15 giorni. L’inps con messaggio 5919 del 24 settembre 2015 ha fornito le prime istruzioni: - Le domande per gli eventi di sospensione/riduzione precedenti al 24 settembre 2015 potranno continuare ad essere presentate dalle aziende con le consuete modalità (a consuntivo entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga). - Le domande per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi a partire dal 24 settembre 2015 dovranno seguire la nuova disciplina. Per come si esprime il messaggio dell’Inps e dato che nella domanda telematica di cigo occorre indicare le settimane di fruizione del trattamento, abbiamo ritenuto che la settimana in cui era ricompreso il 24 settembre (decorrente dal 21 di settembre) dovesse rientrare nella domanda presentata con le nuove modalità. I nuovi termini di presentazione della domanda si applicano anche agli eventi di sospensione per maltempo nel settore dell’edilizia, con la conseguenza che la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dal primo evento meteorologico. Dato che gli eventi per maltempo non sono stimabili in un arco temporale definito, potrebbe essere necessario presentare più di una domanda nello stesso mese, ricomprendendo in ciascuna tutti gli eventi che si sono verificati nell’arco temporale precedente. (vedi circolare prot. 266/2015 NORMATIVO266-15.docx ) Art. 16 Concessione In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di integrazione non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana dalla presentazione della stessa. Qualora dall’omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori (perdita totale o parziale del diritto all’integrazione salariale) l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di un importo equivalente all’integrazione percepita. - 10 Dal 1° gennaio 2016 la Cigo è concessa dalla sede Inps territorialmente competente. La concessione non è più sottoposta alla deliberazione della commissione provinciale. Entro 60 giorni decorrenti dal 24 settembre 2015 sono definiti i criteri di esame della domanda con apposito decreto del Ministero del lavoro. Dal 1° gennaio 2016 sono abrogati: a) art. 8, L. n. 164/1975 (commissione provinciale competente per la Cigo) b) art. 3, L n. 427/1975 (commissione provinciale per la Cigo edilizia). Art. 17 Ricorsi Art. 18 Imprese del settore agricolo E’ ammesso il ricorso avverso il rigetto delle domande di concessione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Inps. 24 settembre 2015 Restano in vigore le disposizioni per il settore agricolo per quanto compatibili con il presente decreto (L. n. 457/1972). Capo 3 Integrazioni salariali straordinarie (Cigs) Art. 19 Gestione di appartenenza I trattamenti di integrazione salariale sono erogati dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l’Inps alla quale confluiscono i relativi contributi ordinari e addizionali (art. 37, legge n. 88/1989). 24 settembre 2015 Art. 20 Campo di applicazione Sono soggette alla disciplina delle integrazioni salariali le tipologie di imprese elencate nel decreto legislativo con media occupazionale nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di più quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti. 24 settembre 2015 Nel decreto viene riprodotto l’ambito di applicazione oggettivo della disciplina Cigs esistente (per il dettaglio si rinvia al testo del decreto legislativo) Con riferimento all’elenco delle imprese soggette alla Cigs si evidenzia che è mantenuta ferma la distinzione per classi dimensionali di più di 15 dipendenti (es.: imprese industriali comprese quelle edili e affini, imprese artigiane che subiscono l’influsso gestionale prevalente, imprese di vigilanza) e più di 50 dipendenti (es.: imprese esercenti attività commerciali, agenzia di viaggio e turismo). In caso di trasferimento d’azienda il requisito dimensionale deve sussistere per l’impresa subentrante nel periodo decorrente alla data di trasferimento. Per espressa previsione, rimane invariata la specifica disciplina dettata per le imprese editrici (art. 35 e 37, L. n. 416/1981) e alle aziende in amministrazione straordinaria (art. 7, comma 10 ter, DL n. 148/1993). Ai partiti politici e alle rispettive articolazioni e sezioni - 11 territoriali è estesa, a prescindere dal numero dei dipendenti, la disciplina della Cigs nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e 11,25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Ai fini del requisito dimensionale di cui all’art. 20 occorre far riferimento al numero dei lavoratori occupati mediamente nell’azienda nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, secondo i criteri già applicati in materia . A questo riguardo il Ministero precisa che la disposizione dell’art. 20 , comma 1, prevale su quella dell’art. 27 del D.lgs 81/2015, relativa al computo dei lavoratori a tempo determinato, in quanto norma speciale per la materia della cassa integrazione straordinaria. Art. 21 Causali intervento Art. 22 Durata di In seguito alle precisazioni del Ministero, quindi, ai fini del requisito dimensionale, i lavoratori con contratto a termine sono conteggiati nella media dei lavoratori occupati nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro. I trattamenti di integrazione salariale sono ammessi per le seguenti causali: 24 settembre 2015 a) riorganizzazione aziendale consistente nella programmazione di un piano di interventi finalizzato a fronteggiare le inefficienze gestionali, produttive e al consistente recupero del personale interessato alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. La durata massima dell’intervento per riorganizzazione aziendale è di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile relativamente a ciascuna unità produttiva. La riorganizzazione aziendale riassorbe le attuali causali di ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale. b) crisi aziendale consistente nella programmazione di un piano di risanamento e di interventi finalizzato alla continuazione dell’attività e alla salvaguardia dei livelli occupazionali. A decorrere dal 1° gennaio 2016 non può più essere concessa la Cigs nei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. La durata massima dell’intervento per crisi aziendale è di 12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile relativamente a ciascuna unità produttiva. Condizione per la concessione di una nuova autorizzazione è il decorso un periodo pari a 2/3 rapportato al periodo precedentemente autorizzazione. E’ previsto un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che - 12 consente la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria della durata massima rispettivamente di 12 mesi nel 2016, 9 nel 2017 e 6 nel 2018 qualora al termine del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva ma sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. I periodo autorizzati di cui sopra non rientrano nel computo dei limiti massimi di durata di 24 mesi (art. 4 comma 1) e di 12 mesi (art. 22 comma 2). Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dal 24 settembre 2015 sono definiti i criteri di applicazione. Nell’ambito della fattispecie della crisi aziendale, sono ricomprese le fattispecie della crisi per andamento involutivo o negativo degli indicatori economico-finanziari, la crisi aziendale determinata da evento improvviso e imprevisto e soltanto fino al 31/12/2015 la crisi per cessazione attività. Per tale ultima ipotesi entro il 31/12/2015 deve essere stipulato l’accordo in sede istituzionale e deve essere presentata l’istanza di ammissione al trattamento. Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale le sospensioni sono autorizzate nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva, all’interno dell’arco temporale di attuazione del programma autorizzato. Il divieto si sospensione a zero ore di Cigs per tutti per l’intero periodo autorizzato non si applica per i primi 24 mesi decorrenti dal 24 settembre 2015 (art. 44, comma 4). Pertanto tale disposizione si applicherà a decorrere dal 25 settembre 2017 Per le stesse causali, inoltre, è stata abrogata la disposizione legislativa, che consentiva all’impresa di ottenere le quote di TFR versate in corrispondenza delle integrazioni salariali in caso di licenziamento del dipendente al termine del periodo di cassa integrazione. A seguito dell’abrogazione le quote del trattamento di fine rapporto sono a carico del datore di lavoro . c) CdS stipulato dall’impresa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale al fine di evitare, in tutto in parte, la dichiarazione di esubero del personale. La riduzione dell’orario di lavoro non può essere superiore al 60% dell’orario di lavoro dei lavoratori interessati al CdS. Per ciascun singolo lavoratore la percentuale di riduzione non può eccedere il limite del 70%, inteso come media di riduzione nell’arco dell’intero periodo di solidarietà per - 13 ciascun lavoratore. Per l’intervento con CdS è prevista una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile relativamente a ciascuna unità produttiva. Il CdS può raggiungere i 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile, in quanto entro il limite di 24 mesi la durata viene computata nella misura della metà. Oltre il limite dei 24 mesi la durata dei trattamenti di CDS viene computata per intero. Questa possibilità, non è applicabile alle imprese edili e affini. Le quote di TFR maturate nel corso del CdS rimangono a carico della solidarietà con eccezione: -dei lavoratori licenziati entro 90 giorni dal termine del periodo di integrazione salariale per giustificato motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, -dei lavoratori licenziati entro 90 giorni dal termine di un ulteriore periodo di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del precedente trattamento. I CdS di tipo “A” diventano una causale della Cigs e ne mutuano integralmente le regole in termini di misura della prestazione (80% della retribuzione globale nei limiti del massimale) e di contributo addizionale (Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 79 del 4 settembre 2015). Non è chiaro se i contratti di solidarietà stipulati prima del 24 settembre 2015 sono completamente esclusi dalla nuova normativa o se ai trattamenti decorrenti dal 24 settembre 2015 trovano applicazione le nuove regole (dalle prime indicazioni ufficiose dell’Inps sembra più probabile la prima ipotesi). d) Procedure concorsuali. La cigs per procedura concorsuale sarà possibile solo fino al 31/12/2015. Entro tale data deve essere stipulato l’accordo in sede istituzionale e deve essere presentata l’istanza di amissione al trattamento. Dal 01/01/2016 nel caso in cui l’impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa, ove sussistano i presupposti, sarà possibile rientrare nelle altre causali previsti dal d.lgs 14/2015 (crisi aziendale e riorganizzazione) Art. 23 Contribuzione Nelle more dell’adozione dei decreti attuativi della nuova normativa, recanti i nuovi criteri per l’approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti, continueranno ad essere applicati, ove compatibili, i criteri previsti nei decreti ministeriali fino ad oggi utilizzati per la concessione dei trattamenti. La contribuzione ordinaria calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori è fissata nella 24 settembre 2015 - 14 seguente misura: - 0,90% di cui 0,60% a carico dell’impresa o partito politico e 0,30% del lavoratore. Per la contribuzione addizionale si rinvia a quanto previsto per la Cigo all’art. 5. Art. 24 Consultazione sindacale L’impresa richiedente l’intervento di integrazione salariale straordinario per riorganizzazione o crisi aziendale (lettera A e B dell’art. 21 comma 1) deve darne comunicazione preventiva: - 24 settembre 2015 alle RSA O RSU se esistenti; alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in mancanza delle RSA O RSU. La comunicazione deve contenere l’indicazione delle cause di sospensione o di riduzione, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. Entro 3 giorni dalla comunicazione una delle due parti può proporre richiesta di esame congiunto della situazione aziendale. L’intera procedura deve concludersi: - entro 25 giorni dalla comunicazione; entro 10 giorni dalla comunicazione per le imprese fino a 50 dipendenti. Le parti sono convocate dinnanzi alla Regione (ufficio territoriale) per le imprese con unità produttive ubicate in unica Regione, al Ministero del Lavoro per le imprese “plurilocalizzate”. In sede di esame congiunto le parti devono dichiarare la non percorribilità della causale di CdS, tranne per le richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini. L’esame congiunto ha per oggetto: - il programma che l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione dell’orario di lavoro e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzione dell’orario di lavoro; - le misure previste per l’eventuale gestione delle eccedenze di personale; - i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l’intervento e le modalità della rotazione tra lavoratori o le ragioni tecniche-organizzative della mancata adozione dei meccanismi di rotazione. L’incremento della contribuzione addizionale conseguente alla mancata adozione dei criteri di rotazione è definito - 15 con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo. All’atto della comunicazione alle associazioni sindacali viene meno l’obbligo per l’impresa di comunicare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere. Per quanto riguarda i criteri di scelta e rotazione viene stabilito che la congruità dei criteri di scelta si valuta sulla coerenza con le ragioni per cui viene richiesto il trattamento. Art. 25 Procedimento La domanda di concessione corredata dell’elenco dei lavoratori va presentata entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale contestualmente al Ministero del Lavoro e alle DTL territorialmente competente. Il trattamento di integrazione salariale è concesso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda dell’impresa da parte del Ministero del Lavoro, fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendessero necessarie ai fini istruttori. La sospensione o riduzione dell’orario decorre non prima del 30° giorno successivo alla presentazione della domanda. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal 30° giorno successivo alla presentazione della domanda. Tale disposizione si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015. Qualora dall’omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori (perdita totale o parziale del diritto all’integrazione salariale) l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di un importo equivalente all’integrazione percepita. Per tutte le causali l’istanza dovrà essere corredata dell’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, e per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale, l’istanza dovrà essere integrata anche con l’indicazione del numero dei lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento nel semestre precedente , distinti per orario contrattuale Titolo II Art. 26 Fondi solidarietà Fondi di solidarietà di Rivista la disciplina dei Fondi di solidarietà, già introdotti dalla L. 92/2012, per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione 24 settembre 2015 - 16 bilaterali Art. 32 Prestazioni ulteriori ordinaria e straordinaria, allo scopo di tutelare il reddito dei lavoratori nei casi di riduzione o di sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di Cigo e di Cigs. Tali Fondi devono essere obbligatoriamente istituiti in tutti i settori che sono attualmente privi di cassa integrazione ordinaria e straordinaria per le imprese che occupano mediamente, compresi gli apprendisti, più di 5 dipendenti, a fronte dei 15 attuali. Gli obblighi contributivi e le relative prestazioni sono esclusi, se non espressamente previsto negli accordi e contratti istitutivi, per i dirigenti. I Fondi sono istituiti presso l’INPS con decreto ministeriale entro 90 giorni dagli accordi o contratti istitutivi. Il decreto, sulla base degli accordi e contratti collettivi, definisce l’ambito di applicazione dei Fondi con riferimento ai settori di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell’eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. I Fondi giù istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano alle nuove disposizioni entro il 31/12/2015. In mancanza i datori di lavoro del relativo settore confluiscono nel Fondo di Integrazione Salariale (art. 29) a decorrere dal 1/1/2016 e i contributi già versati o dovuti sono trasferiti al predetto fondo I Fondi di solidarietà, oltre ad assicurare le prestazioni di integrazione salariale nei casi di sospensione e riduzione per le cause previste dalle disposizioni in materia di Cigo e Cigs, possono assicurare altre finalità, prevedendo le relative prestazioni, quali: a) prestazione integrative, in termini di durate e importi rispetto alle prestazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro o prestazioni integrative, in termini di importi, in relazione alle integrazioni salariali ; b) prevedere assegni straordinari di sostegno al reddito per l’incentivo all’esodo per lavoratori che raggiungano i requisiti di pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni; c) contribuire al finanziamento di progetti formativi di riconversione e riqualificazione professionale. Per le finalità indicate alla lettera a) b) o c) i fondi di solidarietà bilaterali possono essere istituiti anche in relazione a settori, classi di ampiezza dei datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione della Cigo e Cigs. Per le imprese soggette alla Cigs/mobilità, gli accordi collettivi istitutivi dei fondi di solidarietà bilaterali possono prevedere che lo stesso venga finanziato dal 1/1/2017 con l’aliquota pari allo 0,30% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. Gli accordi collettivi possono prevedere che al fondo di solidarietà bilaterale confluisca il fondo interprofessionale e il relativo contributo integrativo (L. n. 388/2000, art. - 17 118; art. 25 comma 4 L. n. 845/1978). Art. 27 Fondi solidarietà bilaterale alternativi di Rivista anche la disciplina dei i fondi di solidarietà alternativi al modello di cui al precedente articolo. La modifica riguarda i fondi istituiti: - per i settori dell’artigianato e della somministrazione nei quali operano consolidati sistemi di bilateralità; - e che abbiano adeguato le proprie fonti istitutive alla data di entrata in vigore del presente decreto o dei fondi interprofessionali. 24 settembre 2015 Tali fondi devono assicurare almeno una delle seguenti prestazioni: - un assegno ordinario (art. 30) per la tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa; - un assegno di solidarietà (cfr. art. 31) prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile. I Fondi devono adeguarsi alle nuove norme entro il 31/12/2015. In mancanza i datori di lavoro, aderenti a questi fondi, che occupano mediamente più di 5 dipendenti confluiscono nel Fondo di Integrazione Salariale (cfr. art. 29) a decorrere dal 1/1/2016 e le prestazioni saranno richiedibili a partire dagli eventi verificatisi dal 1/7/2016. Gli accordi fra le parti sociali stabiliscono: - a partire dal 1/1/2016, un’aliquota ordinaria complessiva non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri stabiliti nell’accordo; - le tipologie di prestazione in funzione delle disponibilità: - l’eventuale adeguamento dell’aliquota o la rideterminazione delle prestazioni in funzione dell’andamento della gestione; - la possibilità di far confluire al Fondo quota parte del contributi previsti per i fondi interprofessionali; - la possibilità di prevedere le ulteriori prestazioni previste per il modello obbligatorio (vedi lettere A e B sezione precedente); i criteri e i requisiti di gestione dei fondi. Anche il Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) dovrà adeguare alle previsioni del DLgs n. 148/2015 gli Accordi interconfederali, Statuto e Regolamento. Art. 28 Fondo solidarietà residuale di Nei riguardi dei settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori a 15 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni e che non abbiano costituito Fondi di Solidarietà Bilaterali (art. 26) opera il Fondo di Solidarietà Residuale (FSR) istituito con DM 79141/2014. 24 settembre 2015 - 18 Qualora gli accordi per la costituzione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali avvengano in relazione a tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte da FSR, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina di FSR, ferma restando l’eventuale gestione a stralcio di prestazioni già deliberate. I fondi così costituiti devono prevedere un’aliquota di finanziamento almeno pari allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale e garantiscono almeno o l’assegno ordinario (art. 30) o l’assegno di solidarietà ( art. 31). I contributi versati o dovuti a FSR restano acquisiti al fondo residuale stesso. La disciplina del fondo di solidarietà residuale è adeguata a decorrere dal 1/1/2016 alle nuove disposizioni contenute nel DLgs n. 148/2015 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2015. Art. 29 Fondo di integrazione salariale Dal 1/1/2016 il Fondo di solidarietà residuale (FSR) assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale ed è soggetto alla disciplina dell’articolo 29 in commento. Sono soggetti al Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente, compresi gli apprendisti, più di 5 dipendenti: - - 1/1/2016 1/1/2016 appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO e CIGS e per i quali non siano stati stipulati accordi volti all’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale (art. 26) o di un Fondo di solidarietà alternativo ( art. 27). Il Fondo garantisce: - l’assegno di solidarietà (art. 31); - ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l’ulteriore prestazione denominata assegno ordinario (art, 30), in relazione alle causali di riduzione o sospensione di attività lavorativa previste dalla normativa in materia di: o integrazione ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali o integrazione straordinaria, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. Le prestazioni sono soggette alle disposizioni di cui all’art. 3 «Misura» del decreto legislativo in commento. Le prestazioni erogate per ciascuna singolo azienda sono erogate nel limite pari a: - 19 - 4 volte l’ammontare dei contributi dovuti per ciascuna singola azienda. In via transitoria, allo scopo di garantire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo, il predetto limite è così modificato: - nessun limite per le prestazioni erogate nell’anno 2016; 10 volte l’ammontare dei contributi dovuti per ciascuna singola azienda per l’anno 2017; 8 volte l’ammontare dei contributi dovuti per ciascuna singola azienda per l’anno 2018; 7 volte l’ammontare dei contributi dovuti per ciascuna singola azienda per l’anno 2019; 6 volte l’ammontare dei contributi dovuti per ciascuna singola azienda per l’anno 2020; 5 volte l’ammontare dei contributi dovuti per ciascuna singola azienda per l’anno 2021. In ogni caso, le prestazioni sono garantite nel limite delle risorse finanziarie acquisite dal fondo. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà (art. 31) solo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1/7/2016. Ne dovrebbe conseguire, salvo diverse indicazioni successive, che per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti potranno chiedere le prestazioni già a decorrere dal 1/1/2016. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono autorizzati dall’INPS competente in relazione all’unità produttiva. In caso di aziende “plurilocalizzate” è previsto che l’autorizzazione sia comunque unica. A decorrere dal 1/1/2016 (e quindi dal periodo di paga “gennaio 2016”) l’aliquota di finanziamento del Fondo, a carico per i 2/3 del datore di lavoro e 1/3 a carico lavoratore, è fissata allo: - 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti - 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. E’ anche stabilita una contribuzione addizionale, connessa all’utilizzo degli istituti previsti, pari al 4% della retribuzione persa e a carico dei datori di lavoro. 1/7/2016 Agli articoli 28 (FSR) e art. 29 (FIS) si fa riferimento ai “datori di lavoro” e non più “imprese” per identificare i soggetti obbligati nei confronti del Fondo di solidarietà residuale che dal 1° gennaio 2016 assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale. Occorrerà comprendere se l’allargamento della platea dei nuovi soggetti obbligati include anche le associazioni di categoria e gli altri soggetti attualmente escluse dall’ambio di applicazione di FSR. Art. 30 I Fondi di solidarietà bilaterale assicurano un assegno 24 settembre - 20 Assegno ordinario Art. 31 Assegno solidarietà di ordinario in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di Cigo e Cigs. L’importo della prestazione è di importo almeno pari all’integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione in misura non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalla normativa per la Cigo e per la CIGS e comunque nel rispetto della durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile (art. 4, co. 1). All’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale. 2015 A decorrere dal 1/1/2016 il Fondo di integrazione salariale dovrà garantire in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulino con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare o ridurre eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo (art. 24 L. 223/91) o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. L’assegno si solidarietà è corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Le prestazioni sono soggette alle disposizioni di cui all’art. 3 «Misura» del decreto legislativo in commento. Gli accordi collettivi individuano i lavoratori interessati. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Inoltre per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale è stipulato l’accordo di solidarietà. Per l’ammissione all’assegno di solidarietà si deve presentare in via telematica all’INPS apposita domanda, contenente l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, e con allegato l’accordo sindacale entro 7 giorni dalla stipula. La riduzione dell’attività lavorativa deve iniziare entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. INPS provvede a comunicare ai Centri per l’Impiego le informazioni relative ai lavoratori interessati. Al nuovo assegno si applicano in quanto compatibili le norme in materia di integrazione salariale ordinaria. Con decorrenza 1/1/2016 L’assegno di solidarietà va a sostituire il contratto di solidarietà cd. di tipo B, la cui normativa viene abrogata a partire dal 1/7/2016. Si evidenzia un restringimento del campo di applicazione considerato che sarà possibile accedere al nuovo assegno solo per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 5 lavoratori. Art. 33 Contributi di finanziamento I decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterale e del Fondo di integrazione salariale: - 24 settembre 2015 la contribuzione ordinaria, ripartita fra datore di lavoro (2/3) e lavoratore (1/3); - 21 - il contributo addizionale, in misura non inferiore a 1,5% in rapporto alle retribuzioni perse, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività con intervento dell’assegno ordinario o straordinario. Qualora sia prevista l’erogazione di un assegno straordinario di sostegno al reddito per l’incentivo all’esodo per lavoratori vicini alla pensione (art. 26 comma 9) a carico del datore di lavoro che vi ricorra è previsto un contributi straordinario di importo corrispondente alla copertura degli assegni straordinari erogabili e alla contribuzione correlata. Ai contributi di finanziamento, di cui sopra, si applicano le norme vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Art. 34 Contribuzione correlata Nel caso di erogazione dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà i Fondi di solidarietà provvedono a versare alla gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione. Nel caso delle prestazioni erogate dai Fondo di solidarietà alternativo (art. 27) la contribuzione correlata è versata all’INPS dal datore di lavoro il quale potrà poi rivalersi sui fondi stessi. La contribuzione correlata ammonta al 33% della retribuzione persa. 24 settembre 2015 Art. 35 Equilibrio finanziario dei fondi Art. 36, 37 e 38 Comitato amministratore I fondi hanno l’obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in mancanza di disponibilità. 24 settembre 2015 Questi articoli contengono le regole relative al comitato amministratore che provvede alla gestione dei fondi di solidarietà. 24 settembre 2015 Art. 39 Disposizioni generali Viene esteso il campo di applicazione soggettivo prevedendo che possono accedere alle prestazioni delle 3 tipologie di fondi (di solidarietà bilaterale, alternativi e di integrazione salariale) anche gli apprendisti assunti con contrato di apprendistato professionalizzante. Alla ripresa dell’attività lavorativa il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente alla durata della sospensione. Per i fondi di solidarietà bilaterale e di integrazione salariale viene stabilito che la durata massima complessiva delle prestazioni non può eccedere i 24 mesi nel quinquennio mobile, fatto salvo l’utilizzo dei contratti di solidarietà e che le modalità di erogazione della prestazione sono le medesime previste per l’integrazione salariale (art. 7). A decorrere dal 1/1/2016 al Fondo di integrazione salariale si applica, ai fini dell’accesso alla prestazione del Fondo, la norma di cui all’articolo 1 del decreto legislativo relativa all’anzianità aziendale pari a 90 giorni. Viene introdotto un termine iniziale per l’accesso alle 1/1/2016 - 22 prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali d’integrazione salariale pari a 30 giorni prima dall’inizio della sospensione o riduzione di attività e un termine finale non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione. Art. 40 Fondi territoriali intersettoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà Titolo III Art. 41 Contratti solidarietà espansiva Le province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l’istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni di applica la disciplina prevista peri fondi di solidarietà bilaterali. 24 settembre 2015 Modificato La disciplina del fondo di solidarietà del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale sarà adeguata alle nuove norme con apposito decreto direttoriale. Contratti di solidarietà espansiva di Si tratta di contratti collettivi aziendali (da depositare presso la DTL) stipulati ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. n. 81/ 2015, che prevedono una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale (al fine di incrementare gli organici). Sono previsti i seguenti incentivi alle assunzioni: 24 settembre 2015 Nuovo articolo a) per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione, spetta al datore di lavoro un contributo pari, per i primi 12 mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile (riduzione a 10 e 15% nei due anni successivi); b) in sostituzione del punto a): per lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi, per i primi 3 anni e comunque non oltre il compimento del 29° anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti (a carico del lavoratore invece la contribuzione è pari a quella prevista per la generalità dei lavoratori). Le agevolazioni dei punti a) e b) sono escluse in caso di riduzione del personale o sospensione in regime di cassa integrazione effettuate nei 12 mesi antecedenti alle assunzioni. Sono inoltre previste norme per agevolare il turnover (presso datori di lavoro con contratto di solidarietà in atto). Ai lavoratori in possesso di specifici requisiti anagrafici e contributivi, spetta, a domanda, la pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro ad - 23 orario ridotto. I contratti di solidarietà sono depositati alla DTL che accerta per l’attribuzione del contributo la corrispondenza tra riduzione concordata e assunzioni effettuate. I lavoratori assunti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge o dal CCNL ai soli fini dell’applicazione di norme o istituti che prevedano l’accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio. Titolo IV Disposizioni transitorie e finali Art. 42 Disposizione relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati Gli accordi sindacali conclusi prima del 24 settembre 2015 (anche se la cassa integrazione non è stata autorizzata) mantengono la loro validità e agli stessi si applicano i termini e i limiti massimi di utilizzo vigenti alla data conclusione della procedura sindacale. Tali accordi rimangono validi anche se prevedano durate maggiori. Art. 44 Disposizioni finali transitorie Alle domande di integrazione salariale presentate dal 24 settembre 2015 sono applicabili le disposizioni del presente decreto. Tuttavia i trattamenti richiesti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto si computano nella durata massima complessiva per la sola parte del periodo autorizzato dopo il 24 settembre 2015. e 24 settembre 2015 Ai periodi di integrazione salariale successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo, vengono applicati i termini massimi di durata di 24 mesi o 30 mesi (art. 4 comma 1, 2). I periodi fruiti dal 24 settembre 2015 si computano ai fini dei nuovi limiti. 24 settembre 2015 «Le nuove regole si applicano solo ai trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Ai trattamenti pregressi si applicano le norme previgenti, e le loro durate si computano ai fini del limite massimo di durata complessiva nel quinquennio mobile solo per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del decreto. In altri termini, nel nuovo quinquennio mobile non si computano i periodi fruiti in passato: si riparte da zero. Quindi i nuovi limiti di durata incidono dalla fine del 2017, non prima» (Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 79 del 4 settembre 2015). Art. 45 Accesso ai dati elementari Il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica e il Comitato scientifico per l’indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro hanno accesso diretto ai dati elementari detenuti da ISTAT, INPS, INAIL, Agenzia delle entrate, nonché altri enti/ amministrazioni determinati con emanando DPCM. 24 settembre 2015 Nuovo articolo Art. 46 Abrogazioni Sono abrogate le seguenti disposizioni: 24 settembre 2015 - 24 a) Decreto legislativo luogotenenziale n. 788/1945 «Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia»; b) Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 869/1947 «Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali»; c) Legge n. 77/1963 «Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni»; d) Legge n. 1115/1968 - Titolo II «Intervento straordinario della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria» (artt. 2 - 5); e) Legge n. 464/1972 «Modifiche ed integrazioni alla L. 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione»; f) Legge n. 164/1975 «Provvedimenti per la garanzia del salario» con eccezione: - Art. 8 «Commissione provinciale della Cassa - g) h) i) l) m) n) (Salvo le specifiche decorrenze evidenziate in grassetto) integrazione guadagni» abrogato dal 1/1/2016; Art. 18 «Disposizioni particolari per gli operai agricoli»; - Art. 19 «Disposizioni finali»; - Art. 20 «Regime transitorio»; Legge n. 427/1975 - Titolo I «Integrazione salariale per gli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei» con eccezione: - Art. 3, relativo alla commissione provinciale della cassa integrazione guadagni, abrogato dal 1/1/2016; Legge n. 427/1980 (nuovo inserimento) Art. 1 e 2, DL n. 726/1984 convertito con modificazioni dalla legge n. 863/1984 di conversione del «Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali» che contiene la regolamentazione del CdS di tipo “A”; Decreto legge n. 86/88 «Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale», limitatamente all’art. 8 comma 1 – 5 e 8; Legge n. 223/1991 art. 1 e 2 e da 12 a 14 «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro»; DL n. 148/1993 conv., con modificazioni in legge n. 236/1993 «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», - art. 5 «Contratti di solidarietà» da commi 1 – 4 e abrogati dal 1/7/2016 commi da - 25 5 – 8; o) DPR n. 218/2000 «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59»; p) art. 44, comma 6, DL n. 269/2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 (nuovo inserimento) q) Legge n. 92/2012 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», art. 3 « Tutele in costanza di rapporto di lavoro» commi 1, da 4-19ter, 22-45 e dal 1/1/2016 abrogati i commi da 20 e 20-bis e 21. Dal 1/1/2016 è abrogato il Decreto del Ministero del Lavoro n. 79141/2014 istitutivo del Fondo di solidarietà residuale. Art. 47 Entrata in vigore E’ abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile al decreto legislativo. Il DLgs n. 148/2015 entra in vigore 24 settembre 2015. Giorno successivo a quello della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale. - 26