Transfer Pricing - Confindustria Umbria

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Transfer Pricing - Confindustria Umbria
Direzione Regionale dell’Umbria
Transfer Pricing
Perugia
9 LUGLIO 2015
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI
Art. 110 comma 7 del T.U.I.R.;
Circ. Ministeriale 22 settembre 1980, n.32/9/2267;
Art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (oneri
documentali);
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 29 settembre 2010 (oneri documentali);
Circolare 58/E del 15 dicembre 2010;
Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Irap).
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI
Linee guida OCSE 2010;
Modello di convenzione OCSE contro le doppie
imposizioni;
Convenzione arbitrale (90/436/CEE);
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 23 luglio 2004 (Ruling);
Bollettino del Ruling di standard internazionale
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsili
b/Nsi/Documentazione/Ruling+internazionale/)
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
ART.110 C. 7 T.U.I.R. «I componenti del reddito derivanti da
operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato,
che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni
ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti,
determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del
reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una
diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi
conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito
delle speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi…»
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
La nozione di controllo non si limita alla definizione dell’art. 2359
del Codice Civile ma si estende a qualsiasi ipotesi di influenza
economica sia attuale che potenziale come ad esempio i
seguenti casi previsti dalla Circolare 32/1980:
a)vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa;
b)impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i
prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie
comprensiva delle joint ventures);
c)diritto di nomina dei membri del consiglio di amministrazione
o degli organi direttivi della società;
d)membri comuni del consiglio di amministrazione;
e)relazioni di famiglia tra le parti;
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TRANSFER PRICING
f)
concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza
finanziaria;
g) partecipazione da parte delle imprese a centrali di
approvvigionamento o vendita;
h) partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi, in
particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi;
i) controllo di approvvigionamento o di sbocchi;
j) serie di contratti che modellino una situazione
monopolistica;
k) in generale tutte le ipotesi in cui venga esercitata
potenzialmente o attualmente un'influenza sulle decisioni
imprenditoriali.
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
ART. 9: «per valore normale, …si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i
servizi della stessa specie o similari in condizioni di
libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione…».
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
In base all’art. 110 del T.U.I.R sono soggetti alla
disciplina del transfer pricing tutti i componenti
positivi e negativi che derivano dai rapporti
intrattenuti tra società appartenenti allo stesso
gruppo:
• Cessione di beni;
• Prestazioni di servizi;
• Royalties, canoni, etc;
• Rapporti di finanziamento (cfr. Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29
settembre 2010)
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TRANSFER PRICING
I FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO E CLAUSOLA DI
NON FRUTTUOSITA’
Art. 45 comma 2 del TUIR: «per i capitali dati a mutuo gli
interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti
alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto…»
La disciplina del TP costituisce norma speciale pertanto
prevale sulle norme afferenti la determinazione del reddito
da capitale.
Non sono valide le pattuizioni contrattuali
infruttuosità eventualmente stipulate tra le parti
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di
TRANSFER PRICING
I FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO E MERCATO DI
RIFERIMENTO
Ai fini della determinazione del giusto tasso di
interesse da applicare ai finanziamenti infragruppo
occorre stabilire il metodo da utilizzare ed il mercato
di riferimento.
Metodo preferenziale: CUP (si vedano anche alcuni
esempi presenti nelle Linee guide Ocse 2010 al
paragrafo 7)
Mercato di riferimento: mercato del mutuante poiché
è rilevante il mercato di reperimento dei fondi.
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TRANSFER PRICING
I FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO E TASSO DI
RIFERIMENTO
Tasso di riferimento:
Società italiana mutuante: Bollettino statistico
pubblicato dalla Banca d’Italia sezione E – Tassi
d’interesse attivi e passivi;
Società italiana mutuataria: bollettini statistici
emesse dalla Banca centrale del Paese di
riferimento, Statistiche dell’Eurosistema pubblicate
dalla BCE, etc…
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
TRANSFER PRICING E PROVA DELL’ELUSIONE
Nell’ambito di applicazione della normativa sul transfer pricing
rientrano pertanto tutte le operazioni con società non residenti
appartenenti allo stesso gruppo della società domestica.
Si deve notare come l’uso della locuzione società non residenti
fa sì che sia del tutto ininfluente la localizzazione della società
purché sia ad di fuori del territorio dello Stato.
E’ inoltre irrilevante l’eventuale risparmio d’imposta che
potrebbe derivare al gruppo dalle operazioni poste in essere.
L’amministrazione non è tenuta a provare il risparmio d’imposta
(cfr. Cassazione – sentenza 25 settembre 2013 n. 22010)
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TRANSFER PRICING
TRANSFER PRICING E PROVA DELL’ELUSIONE
IL CASO
SOCIETA’ ALFA: Controllante tedesca
SOCIETA’ BETA: Controllata italiana
Finanziamento
fruttifero
ALFA
BETA
Interessi
L’Amministrazione finanziaria recupera a tassazione gli interessi passivi
in quanto il tasso applicato è sproporzionato rispetto a quelli
mediamente praticati sul mercato tedesco
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
TRANSFER PRICING E PROVA DELL’ELUSIONE
SENTENZA 25 SETTEMBRE 2013 N.22010 (sintesi)
L’Amministrazione finanziaria non deve dimostrare la natura
elusiva dell’operazione, né l’eventuale risparmio d’imposta
conseguito per via del trattamento di favore in merito alla
tassazione degli interessi di cui usufruisce la controllante
tedesca. Deve soltanto provare che la transazione non è
avvenuta a valori di mercato.
La Cassazione ha inoltre ritenuto valido il metodo adottato (CUP
con tasso di interesse medio del mercato creditizio in Germania
ovvero paese di residenza del mutuante).
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
TRANSFER PRICING E IRAP
L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147 ART. 21 COMMI DA 281 A 284
C.281:«La disciplina prevista in materia di prezzi
di
trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui
all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve
intendersi applicabile alla determinazione del valore della
produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive anche per i periodi d'imposta successivi a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.»
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
TRANSFER PRICING E IRAP
C.282: «La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle
rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 281.
C.283: «La non applicazione delle sanzioni di cui al comma
282 è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso
alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il
quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano
decorsi i termini per la presentazione della relativa
dichiarazione.
C.283: «Le disposizioni dei commi 282 e 283 non si applicano
se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto
definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
TRANSFER PRICING E IRAP
Le norme in materia di Transfer Pricing, pertanto, sono
applicabili nella determinazione del valore della produzione
netta anche per i periodi successivi a quelli in corso al
31/12/2007.
NORMA RETROATTIVA?
NO, NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
E’ comunque esclusa l’applicazione delle sanzioni ai fini fino al
periodo d’imposta 2012 anche in assenza della documentazione
nazionale (tranne il caso in cui le sanzioni siano già state
irrogate prima dell’entrata in vigore della norma in esame).
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
Modello di convenzione OCSE contro le doppie
imposizioni
• Art. 9: ASSOCIATED ENTERPRISES
1. Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State,
or
b) the same persons participate directly or indirectly in the management,
control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of
the other Contracting State
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises
in their commercial or financial relations which differ from those which would
be made between independent enterprises, then any profits which would, but
for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that
enterprise and taxed accordingly.
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
Segue Modello di Convenzione OCSE
Principio dell’arms lenght
Se le condizioni imposte o accettate tra due imprese
associate nei loro rapporti commerciali o finanziari
differiscono da quelle che sarebbero state stabilite
tra entità indipendenti
Gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero
stati conseguiti da una delle imprese possono essere
inclusi tra gli utili di quest’ultima e di conseguenza
essere tassati
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
Principio dell’arms lenght
Nessuna rettifica della contabilità delle imprese
associate è ammessa se le operazioni tra le imprese
sono state effettuate in normali condizioni di libero
mercato (Commentario art. 9 par. 1)
Per stabilire il rispetto del principio dell’arm’s lenght
ANALISI DI COMPARABILITA’
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
1)
2)
3)
4)
5)
ANALISI DI COMPARABILITA’
I fattori determinanti ai fini dell’analisi di
comparabilità sono:
Caratteristiche dei beni/servizi oggetto
transazioni;
Analisi funzionale;
Condizioni contrattuali;
Contesto economico;
Strategie commerciali perseguite.
Dott. Antonio Telesca
delle
TRANSFER PRICING
SEGUE ANALISI DI COMPARABILITA’
1.CARATTERISTICHE BENI E SERVIZI
Le caratteristiche dei beni/servizi oggetto delle
transazioni devono essere simili o comunque
comparabili:
BENI: qualità, volumi di vendita, disponibilità, etc…
SERVIZI: qualità, natura del servizio, tipo di negozio
giuridico, durata, etc…
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
SEGUE ANALISI DI COMPARABILITA’
2.ANALISI FUNZIONALE
Per stabilire se le transazioni sono comparabili è
necessario stabilire le funzioni svolte, le risorse
impiegate, obblighi e rischi assunti dalle parti.
In particolare stabilire chi si assume i vari rischi
legati alle transazioni (insolvenza, di mercato, etc…) è
fondamentale per stabilire il grado di remunerazione
della prestazione effettuata.
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TRANSFER PRICING
SEGUE ANALISI DI COMPARABILITA’
3.CONDIZIONI CONTRATTUALI
Le condizioni contrattuali (causale, condizioni di
consegna, condizioni di trasporto, termini di
pagamento, etc…) possono influenzare in modo
significativo le transazioni.
Se non ci sono contratti scritti?
Comportamenti concludenti (analisi degli ordini,
transazioni passate, etc…)
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
SEGUE ANALISI DI COMPARABILITA’
4.CONTESTO ECONOMICO
Il mercato in cui operano le imprese oggetto di
comparazione può influenzare la determinazione del
risultato
E’ opportuno, pertanto, che i mercati siano similari o
comunque che le eventuali differenze siano poco
rilevanti nella determinazione del prezzo o che siano
«prezzabili» ovvero misurabili nella determinazione
dei prezzi praticati in modo da poter effettuare
opportune correzioni.
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TRANSFER PRICING
SEGUE ANALISI DI COMPARABILITA’
5.STRATEGIE COMMERCIALI PERSEGUITE
Anche le strategie commerciali possono influenzare
notevolmente la comparabilità delle transazioni
(dumping, grado di concorrenza ed innovazione dei
concorrenti, etc…) per cui occorre considerare
eventuali differenze nella comparazione delle
transazioni.
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
LE 9 FASI DELL’ANALISI DI COMPARABILITA’
1.Scelta degli anni da analizzare;
2.Broad-based analysis (analisi ad ampio raggio)
sulle caratteristiche dei soggetti;
3.Analisi funzionale (per scegliere la tested-party, il
metodo più appropriato per il caso in esame ed i
fattori di comparabilità più significativi;
4. Ricerca dei comparabili interni, se presenti;
5.Determinazione delle fonti di informazione
disponibile sui comparabili esterni e sul loro grado di
affidabilità;
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TRANSFER PRICING
6.
7.
8.
9.
LE 9 FASI DELL’ANALISI DI COMPARABILITA’
Scelta del metodo più appropriato al caso
concreto affrontato;
Identificazione dei potenziali comparabili;
Determinazione degli eventuali aggiustamenti,
qualora siano necessari;
Utilizzo dei dati raccolti e determinazione della
remunerazione in condizioni di libera concorrenza
(arm’s lenght remuneration).
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
I METODI DI PRICING
METODI TRADIZIONALI:
Comparable Uncontrolled Price (CUP) ovvero metodo del
confronto del prezzo;
Cost-Plus Method ovvero metodo del costo maggiorato;
Resale Price Method ovvero metodo del prezzo di rivendita
METODI REDDITUALI:
Transactional Net Margin Method (TNMM) ovvero metodo del
margine netto delle transazioni;
Profit Split ovvero metodo della ripartizione degli utili
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TRANSFER PRICING
METODO CUP
Confronto tra il prezzo applicato a beni e servizi in una
transazione tra imprese associate e prezzo che sarebbe
applicato in transazioni comparabili in circostanze comparabili.
Il confronto può essere
INTERNO
ESTERNO
Tra una delle due
imprese associate ed
una parte indipendente
Tra imprese indipendenti
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TRANSFER PRICING
METODO CUP
PUNTI DI FORZA:
E’ un metodo diretto in quanto confronta direttamente i prezzi
ed evidenzia immediatamente le eventuali divergenze;
E’ il metodo preferito sia dall’Amministrazione Finanziaria
(Circolare 32 del 1980) sia dall’OCSE;
Elimina in partenza il problema della scelta della tested party
in quanto il prezzo è frutto della contrattazione tra le parti (in
pratica è espressione delle caratteristiche di entrambe le
parti)
PUNTI DEBOLI:
Richiede una elevata comparabilità delle transazioni;
Nel caso del CUP esterno può essere difficile reperire le
informazioni necessarie.
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
METODO DEL COST PLUS
E’ il metodo che determina il prezzo di libera concorrenza
applicando una adeguata percentuale di ricarico (mark-up) sui
costi di produzione. Il mark-up (margine di utile lordo) viene
determinato attraverso il confronto con transazioni comparabili.
Anche in questo caso il confronto può essere:
INTERNO
ESTERNO
Mark up realizzato
dall’impresa associata con
operatori indipendenti
Mark up realizzato da
imprese indipendenti in
transazioni comparabili
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TRANSFER PRICING
METODO COST PLUS
PUNTI DI FORZA:
E’ il metodo più utilizzato dalle imprese indipendenti per la
determinazione dei prezzi da praticare;
Basandosi sui costi interni l’azienda ha tutte le informazioni
necessarie;
E’ un metodo tradizionale;
PUNTI DEBOLI:
Le informazioni sul mark up praticato da terzi indipendenti
potrebbero essere difficilmente reperibili;
Ci possono essere difficoltà nella determinazione dei costi;
Analizza soltanto una delle due parti in gioco (il produttore)
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
METODO DEL PREZZO DI RIVENDITA
Tale metodo determina il prezzo di libera concorrenza partendo
dal prezzo di rivendita del bene ad una impresa indipendente
riducendolo di un adeguato margine di utile lordo (gross
margin) che rappresenta la remunerazione dei costi sostenuti
dal rivenditore e dei rischi assunti.
Il confronto in questo caso è sul gross margin
produttore
distributore
terzo
Punto di partenza è il prezzo di vendita tra il distributore ed il
soggetto terzo a cui viene sottratta la percentuale di gross
margin considerata at arm’s lenght
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
METODO DEL PREZZO DI RIVENDITA
PUNTI DI FORZA:
Si basa sul prezzo di rivendita che è a tutti gli effetti un
prezzo di mercato;
E’ un metodo tradizionale;
PUNTI DEBOLI:
Difficoltà di confronto tra gross profit in presenza di
informazioni non dettagliate o di sistemi contabili difformi
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
METODO DEL TNMM
Tale metodo mette a confronto i margini netti delle transazioni
Il margine netto è inteso come EBIT o Risultato Operativo
GROSS PROFIT
–
COSTI COMMERCIALI
–
COSTI AMMINISTRATIVI
=
EBIT O RISULTATO OPERATIVO
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
METODO DEL TNMM
PUNTI DI FORZA:
Metodo applicabile quando non sono applicabili i metodi
tradizionali in quanto i margini netti sono meno influenzati da
differenze nelle funzioni svolte dalle parti e nelle condizioni
delle transazioni;
E’ sufficiente l’analisi di una sola impresa;
PUNTI DEBOLI:
Difficoltà di reperimento delle informazioni necessarie per la
sua applicazione;
L’analisi di una sola delle imprese di un gruppo potrebbe
portare ad una allocazione distorta degli utili.
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
METODO DEL PROFIT SPLIT
Consiste nella ripartizione del profitto globale di una o più
transazioni controllate tra le imprese associate che lo hanno
generato. La ripartizione può avvenire attraverso:
1. L’ANALISI DEL CONTRIBUTO: la ripartizione avviene
attraverso criteri che valorizzino l’apporto di ciascuna delle
imprese associate ala realizzazione del profitto. La
determinazione dell’apporto di ciascuna impresa al risultato
avviene sulla base dell’analisi funzionale che deve stabilire le
funzioni svolte dalle parti, i rischi assunti, i beni (soprattutto
immateriali) impiegati.
2. ANALISI DEL RESIDUO: ad ogni associata viene attribuito un
utile «routinario» per lo svolgimento delle funzioni ordinarie. La
parte residuale dell’utile globale viene attribuito in base a
funzioni straordinarie svolte ed ai beni immateriali posseduti.
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
METODO DEL PROFIT SPLIT
PUNTI DI FORZA:
Valutazione plurilaterale: è un metodo che analizza tutte le
imprese associate che partecipano alle transazioni
controllate;
Elasticità: è utilizzabile anche nel caso in cui non siano
disponibili transazioni strettamente comparabili.
PUNTI DEBOLI:
Rischio di una ripartizione non oggettiva dell’utile tra le
imprese associate;
Difficoltà nella rilevazione di ricavi e costi delle imprese
associate anche a causa di asimmetrie nei sistemi contabili
adottati.
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
Bollettino del Ruling di standard internazionale
II edizione
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
I SERVIZI INFRAGRUPPO
Linee guida OCSE Cap. VII «Special considerations
for Intra-Group Services»
Rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 110 c. 7
del T.U.I.R.;
Rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 109 del
TUIR;
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
I SERVIZI INFRAGRUPPO
Occorre innanzi tutto stabilire se hanno i requisiti per
la deducibilità previsti dall’art. 109:
Principio di competenza (art. 109 c. 1): concorrono
a formare il reddito nell’esercizio a condizione che
sia certa l’esistenza e determinabile in modo
obiettivo l’ammontare;
Principio di inerenza (art. 109 c. 5): presenza di una
stretta correlazione tra costi sostenuti ed attività
esercitata dall’impresa.
Se i costi per servizi infragruppo soddisfano i
requisiti di cui sopra
verifica TP
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
I SERVIZI INFRAGRUPPO
Servizi prestati da un membro del gruppo multinazinale:
Amministrativi, Tecnici, Finanziari, Commerciali, Management
e coordinamento, etc…;
Il punto fondamentale è stabilire se la società appartenente al
gruppo trae vantaggio dal servizio ricevuto : il vantaggio deve
essere diretto ed effettivo per il membro del gruppo che riceve il
servizio.
Il punto di riferimento è sempre il comportamento di imprese
indipendenti in condizioni similari: si è in presenza di un
servizio infragruppo (suscettibile di essere remunerato) se
un’impresa indipendente sarebbe disposta a pagare per lo
stesso servizio in condizioni comparabili.
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
I SERVIZI INFRAGRUPPO
Non sono servizi infragruppo:
Servizi duplicati: ovvero quei servizi prodotti da un membro
del gruppo e che sono una mera duplicazione di servizi che
un altro membro del gruppo ha prodotto per se stesso;
Servizi da cui un membro del gruppo ottiene solo benefici
incidentali e che sono dovuti al fatto di appartenere al gruppo
e che non derivano da una specifica attività effettuata (es.
vantaggio di usufruire del rating creditizio del gruppo in
assenza di garanzie a favore prestate da un altro membro);
Servizi «on call»» ovvero su richiesta qualora prevedano un
pagamento di canoni annuali;
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
I SERVIZI INFRAGRUPPO
Quando invece i servizi rispettano i requisiti per
essere considerati infragruppo:
Occorre verificare il rispetto del principio dell’arm’s
lenght e quindi se il quantum stabilito è in linea con
quello che sarebbe contrattato tra imprese
indipendenti.
Metodi raccomandati (Par. 7.31):
CUP;
COST-PLUS.
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
CASO PRATICO
Fattispecie 1: società italiana A produce tubi in acciaio e li cede
ad una società controllata B tedesca al prezzo unitario di 300 e
ad una società terza C al prezzo di 400
Analisi di comparabilità delle transazioni tra A e B e tra A e C
Se le transazioni sono comparabili il metodo preferibile è il CUP
INTERNO
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
CASO PRATICO
Fattispecie 2: società italiana A produce tubi in acciaio e li cede
ad una società controllata B tedesca al prezzo unitario di 300 e
tubi di alluminio ad una società terza C al prezzo di 400
Analisi di comparabilità delle transazioni tra A e B e tra A e C
I beni venduti hanno caratteristiche diverse per cui non è
applicabile il CUP.
Il processo produttivo però è lo stesso quindi c’è comparabilità
funzionale tra le transazioni
METODO DEL COST-PLUS
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
CASO PRATICO
TUBI ACCIAIO
TUBI ALLUMINIO
PREZZI VENDITA
300
400
COSTI PRODUZIONE DIRETTI
160
190
COSTI PRODUZIONE INDIRETTI
22
24
TOTALE COSTI PRODUZIONE
182
214
MARGINE LORDO
118
186
64,84%
86,92%
MARGINE LORDO RETTIFICATO
182*86,92%
= 158,19
PREZZO VENDITA RETTIFICATO
182+158,19
= 340,19
MARK UP
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TRANSFER PRICING
CASO PRATICO
Fattispecie 3: società italiana A produce tubi in acciaio e li cede
ad una società controllata B tedesca (GROSSISTA) al prezzo
unitario di 300 e ad altri indipendenti (dettaglianti)
Analisi funzionale: difficile il confronto tra prezzi perché è
diverso il segmento di mercato in cui sono ceduti i beni.
METODO DEL TNMM
Il confronto avviene sui margini netti delle transazioni che
tengono conto delle funzioni svolte dalle parti e sono meno
influenzati da differenze nelle transazioni.
Dott. Antonio Telesca
TRANSFER PRICING
CASO PRATICO
TUBI ACCIAIO
TUBI ALLUMINIO
VENDITE TOTALI
5000
8000
COSTI PRODUZIONE (DIR + IND)
3000
4800
SPESE OPERATIVE
600
650
TOTALE COSTI
3600
5450
RISULTATO OPERATIVO
1400
2550
38,89%
46,79%
RISULTATO OPERATIVO RETT.
3600*46,79%
= 1684,40
VENDITE TOTALI RETTIFICATE
3600+1684,40
= 5284,40
MARK UP
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