2016 comunicazione vendita straordinaria per vendita promozionale

Transcript

2016 comunicazione vendita straordinaria per vendita promozionale
COMUNICAZIONE PER VENDITA PROMOZIONALE
AL SIGNOR SINDACO del COMUNE DI GROTTAMMARE - 63066 (AP)
Al Servizio Attività Produttive
e, per il CONTROLLO
Al Comando Polizia Municipale
Ai sensi dell’art. 32, L.R. n.27/2009
Il sottoscritto _________________________________________________ nato a __________________ il
____________________
codice
fiscale
______________________________________
e
residente
a
_____________________________ in via _______________________________ n. ______ recapito telefonico
_______________
in qualità di ______________________1 della ditta ___________________________________ con sede
a _________________________ in via __________________________________ n. _____ codice fiscale
________________________________ recapito telefonico __________________
PREMESSO
che
è
titolare
dell’esercizio
commerciale
sito
a
Grottammare
(AP)
in
via
2
______________________________ n. _________ di cui all’autorizzazione/comunicazione
n.
____________ del ________________ per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico
______________________________________;
COMUNICA
che a partire dal ___________________ per la durata di ___________________, e precisamente fino al
_______________________
effettuerà
una
vendita
promozionale,
riguardante
i
seguenti
prodotti:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza:
•
•
•
che i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale;
che è vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione;
della normativa regionale prevista e che la presente comunicazione deve essere inviata almeno 5 (cinque) giorni della
data di inizio.
Distinti saluti.
Grottammare, ____________________
FIRMA
1
2
Legale Rappresentante, Amministratore Unico, Socio Accomandatario, ecc…
Cancellare ciò che non interessa.
da trattenere da parte dell’interessato
Art. 32 Vendite promozionali.
1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed
effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi
mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.
1-bis. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita promozionale almeno cinque
giorni prima dell'inizio (22).
2. Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti
in vendita a prezzo normale.
3. La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il
consumatore e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita.
4. È vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione,
limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori
di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e
cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento.
5. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno
dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche
quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo
apposti sulla singola merce esposta.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1–bis e 2 non si applicano al settore alimentare (23).
(22) Comma aggiunto dall’art. 24, comma 7, L.R. 15 novembre 2010, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48 della stessa legge).
(23) Comma così sostituito dall’art. 24, comma 8, L.R. 15 novembre 2010, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. Il comma 2 non si applica
al settore alimentare.».