2016 comunicazione vendita straordinaria per vendita promozionale
Transcript
2016 comunicazione vendita straordinaria per vendita promozionale
COMUNICAZIONE PER VENDITA PROMOZIONALE AL SIGNOR SINDACO del COMUNE DI GROTTAMMARE - 63066 (AP) Al Servizio Attività Produttive e, per il CONTROLLO Al Comando Polizia Municipale Ai sensi dell’art. 32, L.R. n.27/2009 Il sottoscritto _________________________________________________ nato a __________________ il ____________________ codice fiscale ______________________________________ e residente a _____________________________ in via _______________________________ n. ______ recapito telefonico _______________ in qualità di ______________________1 della ditta ___________________________________ con sede a _________________________ in via __________________________________ n. _____ codice fiscale ________________________________ recapito telefonico __________________ PREMESSO che è titolare dell’esercizio commerciale sito a Grottammare (AP) in via 2 ______________________________ n. _________ di cui all’autorizzazione/comunicazione n. ____________ del ________________ per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico ______________________________________; COMUNICA che a partire dal ___________________ per la durata di ___________________, e precisamente fino al _______________________ effettuerà una vendita promozionale, riguardante i seguenti prodotti:______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza: • • • che i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale; che è vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione; della normativa regionale prevista e che la presente comunicazione deve essere inviata almeno 5 (cinque) giorni della data di inizio. Distinti saluti. Grottammare, ____________________ FIRMA 1 2 Legale Rappresentante, Amministratore Unico, Socio Accomandatario, ecc… Cancellare ciò che non interessa. da trattenere da parte dell’interessato Art. 32 Vendite promozionali. 1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina. 1-bis. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita promozionale almeno cinque giorni prima dell'inizio (22). 2. Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale. 3. La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita. 4. È vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento. 5. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1–bis e 2 non si applicano al settore alimentare (23). (22) Comma aggiunto dall’art. 24, comma 7, L.R. 15 novembre 2010, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48 della stessa legge). (23) Comma così sostituito dall’art. 24, comma 8, L.R. 15 novembre 2010, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. Il comma 2 non si applica al settore alimentare.».