Lettera tipo
Transcript
Lettera tipo
Città di Avezzano (L’Aquila) Regolamento per saldi, vendite promozionali e di liquidazioni. Deliberazione di C.C. n° 69 del 03.12.2003 Saldi vendite promozionali e liquidazioni.doc 1) Di stabilire che: a) in merito alle vendite promozionali, fatte salve tutte le disposizioni di cui all'art. 32 della L.R. 62/99, tutte le vendite promozionali potranno essere effettuate per un peirodo massimo di 30 giorni; la promozione di articoli di calzature, abbigliamento e relativi accessori, potrà essere effettuata su un massimo di 4 articoli a cquistati nella stagione in corso, da indicare nella comunicazione inviata al Comune; non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna, intendendosi per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina in qualsiasi forma; b) in merito alle vendite di liquidazione, fatte salve tutte le disposizioni di cui all'art. 30 della L.R. 62/99, le comunicazioni dovranno contenere la documentazione comprovante il motivo per cui si effettua la vendita di liquidazione (a titolo di esempio le motivazioni possono essere le seguenti: il modello com. 1 per le cessazioni o per i trasferimenti; le domande di autorizzazioni al trasferimento nell'ambito del centro storico; concessioni edilizie e/o qualsiasi altro titolo abilitativo per rinnovo o trasformazione dei locali di vendita; preventivi per il rinnovo delle attrezzature che dovrà comunque consistere nel rinnovo di almeno il 50% quntificati in base al numero delle attrezzature preesistenti la cui costituzione comporti reale impedimento allo svolgimento dell'attività di vendita; c) i casi improrogabili ed urgenti previsti dall'art. 30 comma 6 della L.R. 62/99 devono intendersi esclusivamente lo sfratto esecutivo o altro procedimento esecutivo emesso dall'Autorità Pubblica; d) per violazioni in merito alle norme che disciplinano l'effettuazione delle vendite straordinarie, ritenendo di dover procedere ad una particolare proceduta sanzionatoria che, pur nel rispetto dei limiti edittali, minimo e massimo, sanciti dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/98, la sanzione sarà articolata in modo graduale crescente nell'arco di anni tre decorrenti dalla data del primo accertamento della violazione e più precisamente: alla prima violazione conseguirà la sanzione pecunaria ivi prevista, pari al doppio del minimo edittale come sancito dalla Legge 689/81 e precisamente di euro 1.032,90 (due milioni di lire); alla seconda violazione consegue la sanzione pecuniaria di cui al punto 1) aumentata del 30%; alla terza violazione consegue la sanzione pecuniaria di cui al punto 2) incrementata di un ulteriore 30%; alla quarta violazione e successiva corrisponde la sanzione pecuniaria pari al massimo edittale di Euro 3098, 75 (sei milioni di lire); alla quarta violazione e successive si applica inoltre la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo massimo di giorni 10 e non inferiore a giorni tre. Saldi vendite promozionali e liquidazioni.doc