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Adempimenti fiscali per il conto corrente estero di Salvatore SANNA
Una persona fisica residente che detiene all’estero un conto corrente con un saldo
significativo è soggetta a numerosi adempimenti di carattere fiscale.
In primo luogo, occorre analizzare la fattispecie secondo la disciplina delle imposte sui
redditi, in quanto un conto corrente estero posseduto al di fuori dell’attività d’impresa è
passibile di produrre redditi di capitale. In particolare, gli interessi attivi sui conti correnti
esteri:
- se incassati tramite un intermediario residente, sono soggetti alla ritenuta a titolo di
imposta del 27% (a partire dagli interessi maturati dal 2012 pari al 20%) e non occorre
indicarli
all’interno
della
dichiarazione
dei
redditi;
- se incassati tramite un intermediario non residente (e quindi non vengono operate
ritenute), tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della
ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18
del TUIR). Occorre, quindi, liquidare l’imposta sostitutiva del 27% (20% a partire dagli
interessi maturati dal 2012) nel rigo RM12 del modello UNICO PF.
Riguardo alla disciplina sul monitoraggio fiscale, secondo le circ. Agenzia delle Entrate 30
gennaio 2002 n. 9 (§ 1.11) e 13 settembre 2010 n. 45, le attività finanziarie detenute
all’estero devono essere sempre indicate all’interno della sezione II del modulo RW se al
termine del periodo di imposta risultano di ammontare complessivamente superiore a
10.000 euro.
Sono considerate attività finanziarie quelle fattispecie in grado di produrre redditi di capitale
o redditi diversi: pertanto, rientra in questa nozione anche il semplice conto corrente estero.
Ciò premesso, occorre indicare nella sezione II del modulo RW la consistenza al 31
dicembre del conto corrente estero se viene superato il predetto limite di 10.000
euro. Inoltre, nella sezione III del modulo RW devono essere indicati i trasferimenti da,
verso e sull’estero che, “nel corso dell’anno, hanno interessato gli investimenti all’estero e
le attività estere di natura finanziaria”, anche effettuati mediante trasporto al seguito di
denaro. Nell’ammontare complessivo dei trasferimenti da, verso e sull’estero, compiuti nel
corso
dell’anno,
devono
essere
computati
anche
i
disinvestimenti.
Non deve essere, invece, compilata la sezione III nell’ipotesi di incremento del conto in
relazione alla percezione di interessi attivi. Tali importi saranno compresi nel saldo di fine
anno del conto corrente estero da riportare nella sezione II del modulo RW. Lo stesso
principio vale anche per i pagamenti delle spese correnti e di altri oneri.
Poi, è necessario considerare che, ai sensi dell’art. 6 del DL 167/90, i conti correnti esteri in
esame per cui non siano stati dichiarati i redditi effettivi si ritengono fruttiferi di un
importo pari al tasso di riferimento della BCE vigente nel relativo periodo d’imposta. La
presunzione (relativa) di redditività può essere superata specificando (nella dichiarazione
annuale) che i redditi oggetto di contestazione saranno percepiti in un successivo periodo
d’imposta. Tale adempimento è posto in essere barrando la casella presente nella colonna 4
della sezione II del modulo RW.
Qualora, sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi, le attività
finanziarie non siano produttive di reddito, occorre che i contribuenti acquisiscano dagli
intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza per giustificare, in
caso di successivo controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, la mancata
compilazione del relativo quadro reddituale.
In merito, infine, all’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero
da
parte
delle
persone
fisiche
residenti,
si
osserva
quanto
segue.
Riguardo alla nozione di detenzione all’estero dell’attività finanziaria, la dottrina ha
osservato che, per essere soggetti all’imposta, è sufficiente che l’attività finanziaria sia
detenuta presso un intermediario non residente; ne consegue che un conto estero rappresenta
necessariamente un’attività finanziaria estera. Diversamente, non dovrebbero rientrare nel
campo di applicazione della nuova patrimoniale i conti correnti esteri affidati in
amministrazione fiduciaria: tuttavia, sul punto è opportuno attendere chiarimenti di fonte
ufficiale.
Per il 2011 (UNICO 2012), l’aliquota d’imposta è dello 0,1% e la base imponibile è
costituita dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario
estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di
rimborso.
Pertanto, l’imposta patrimoniale sarà presumibilmente dovuta sulla base del saldo del conto
al 31 dicembre.