Adempimenti fiscali per il conto corrente estero - Home Page
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Adempimenti fiscali per il conto corrente estero di Salvatore SANNA Una persona fisica residente che detiene all’estero un conto corrente con un saldo significativo è soggetta a numerosi adempimenti di carattere fiscale. In primo luogo, occorre analizzare la fattispecie secondo la disciplina delle imposte sui redditi, in quanto un conto corrente estero posseduto al di fuori dell’attività d’impresa è passibile di produrre redditi di capitale. In particolare, gli interessi attivi sui conti correnti esteri: - se incassati tramite un intermediario residente, sono soggetti alla ritenuta a titolo di imposta del 27% (a partire dagli interessi maturati dal 2012 pari al 20%) e non occorre indicarli all’interno della dichiarazione dei redditi; - se incassati tramite un intermediario non residente (e quindi non vengono operate ritenute), tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR). Occorre, quindi, liquidare l’imposta sostitutiva del 27% (20% a partire dagli interessi maturati dal 2012) nel rigo RM12 del modello UNICO PF. Riguardo alla disciplina sul monitoraggio fiscale, secondo le circ. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2002 n. 9 (§ 1.11) e 13 settembre 2010 n. 45, le attività finanziarie detenute all’estero devono essere sempre indicate all’interno della sezione II del modulo RW se al termine del periodo di imposta risultano di ammontare complessivamente superiore a 10.000 euro. Sono considerate attività finanziarie quelle fattispecie in grado di produrre redditi di capitale o redditi diversi: pertanto, rientra in questa nozione anche il semplice conto corrente estero. Ciò premesso, occorre indicare nella sezione II del modulo RW la consistenza al 31 dicembre del conto corrente estero se viene superato il predetto limite di 10.000 euro. Inoltre, nella sezione III del modulo RW devono essere indicati i trasferimenti da, verso e sull’estero che, “nel corso dell’anno, hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria”, anche effettuati mediante trasporto al seguito di denaro. Nell’ammontare complessivo dei trasferimenti da, verso e sull’estero, compiuti nel corso dell’anno, devono essere computati anche i disinvestimenti. Non deve essere, invece, compilata la sezione III nell’ipotesi di incremento del conto in relazione alla percezione di interessi attivi. Tali importi saranno compresi nel saldo di fine anno del conto corrente estero da riportare nella sezione II del modulo RW. Lo stesso principio vale anche per i pagamenti delle spese correnti e di altri oneri. Poi, è necessario considerare che, ai sensi dell’art. 6 del DL 167/90, i conti correnti esteri in esame per cui non siano stati dichiarati i redditi effettivi si ritengono fruttiferi di un importo pari al tasso di riferimento della BCE vigente nel relativo periodo d’imposta. La presunzione (relativa) di redditività può essere superata specificando (nella dichiarazione annuale) che i redditi oggetto di contestazione saranno percepiti in un successivo periodo d’imposta. Tale adempimento è posto in essere barrando la casella presente nella colonna 4 della sezione II del modulo RW. Qualora, sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi, le attività finanziarie non siano produttive di reddito, occorre che i contribuenti acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza per giustificare, in caso di successivo controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, la mancata compilazione del relativo quadro reddituale. In merito, infine, all’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero da parte delle persone fisiche residenti, si osserva quanto segue. Riguardo alla nozione di detenzione all’estero dell’attività finanziaria, la dottrina ha osservato che, per essere soggetti all’imposta, è sufficiente che l’attività finanziaria sia detenuta presso un intermediario non residente; ne consegue che un conto estero rappresenta necessariamente un’attività finanziaria estera. Diversamente, non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della nuova patrimoniale i conti correnti esteri affidati in amministrazione fiduciaria: tuttavia, sul punto è opportuno attendere chiarimenti di fonte ufficiale. Per il 2011 (UNICO 2012), l’aliquota d’imposta è dello 0,1% e la base imponibile è costituita dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Pertanto, l’imposta patrimoniale sarà presumibilmente dovuta sulla base del saldo del conto al 31 dicembre.