Obbligo d`affiliazione a un istituto di previdenza secondo
Transcript
Obbligo d`affiliazione a un istituto di previdenza secondo
6.06 Stato al 1° gennaio 2011 Obbligo d’affiliazione a un istituto di previdenza secondo la LPP 1 I datori di lavoro che impiegano salariati da assicurare obbligatoriamente devono essere affiliati a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale (Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LPP; art. 11, cpv. 1). Assicurazione obbligatoria 2 In linea di principio, il regime obbligatorio della previdenza professionale si applica a tutti i salariati soggetti all’obbligo di contribuzione AVS. Esenzione dall’assicurazione obbligatoria 3 Sono esentati dalla previdenza professionale obbligatoria i salariati: • che non hanno ancora compiuto 17 anni (l’esenzione dura fino al 31 dicembre successivo al 17° compleanno); • che hanno raggiunto l’età di pensionamento; • che non percepiscono uno stipendio annuo superiore a 20 880 franchi o uno stipendio mensile superiore a 1 740 franchi; 1 • il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di contribuzione AVS; • che sono assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; • che esercitano attività accessorie, ma sono già soggetti all’assicurazione obbligatoria attraverso l’impiego principale o esercitano, quale attività principale, un’attività indipendente; • che ai sensi dell’AI sono considerati invalidi almeno al 70 %; • membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi lavorano, ossia: 1. i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente, nonché i loro congiunti o partner registrati; 2. i generi o le nuore del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l’azienda per gestirla personalmente. Assicurazione facoltativa 4 Possono aderire all’assicurazione facoltativa: • gli indipendenti (v. promemoria 2.09); • i salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all’obbligo di versare contributi all’AVS; • i membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi lavorano; • i salariati al servizio di più datori di lavoro che percepiscono un salario annuo complessivo superiore a 20 880 franchi, se non sono già obbligatoriamente assicurati. Sono equiparati ai salariati al servizio di più datori di lavoro i salariati con uno o più contratti di lavoro di durata determinata non superiore a tre mesi e quelli che esercitano un’attività accessoria ma sono già obbligatoriamente assicurati per l’attività lucrativa principale o svolgono un’attività lucrativa indipendente a titolo principale. Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne richiesta all’istituto collettore o a un altro istituto di previdenza competente. I datori di lavoro di salariati assicurati a titolo facoltativo sono tenuti a partecipare, su richiesta del salariato, al versamento dei contributi, a condizione di essere stati informati dell’esistenza di un’assicurazione facoltativa. 2 Scelta dell’istituto di previdenza 5 In linea di principio, il regime obbligatorio della previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale sono tenuti a sceglierne uno d’intesa con il personale e hanno la possibilità di: • affiliarsi a un istituto di previdenza esistente (p. es. l’istituto collettivo o comune dell’associazione professionale, di una società d’assicurazione o di una banca), oppure • costituire un istituto di previdenza proprio, oppure • affiliarsi all’istituto collettore. Controllo dell’affiliazione da parte delle casse di compensazione 6 Le casse di compensazione controllano se tutti i datori di lavoro che impiegano salariati soggetti alla previdenza professionale sono affiliati a un istituto di previdenza iscritto nel registro. 7 Le casse di compensazione invitano i datori di lavoro non affiliati a un istituto di previdenza registrato ad affiliarsi entro due mesi. Se un datore di lavoro non adempie l’obbligo, la cassa di compensazione ne informa l’istituto collettore affinché si possa provvedere all’affiliazione retroattiva. 8 Se un datore di lavoro rescinde un contratto di affiliazione presso un istituto di previdenza pur continuando ad impiegare salariati soggetti alla previdenza professionale, è tenuto ad affiliarsi immediatamente a un altro istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. L’istituto di previdenza precedente comunica all’istituto collettore la rescissione del contratto affinché si possa procedere al controllo della nuova affiliazione. I datori di lavoro che si sottraggono a quest’obbligo verranno affiliati d’ufficio e con effetto retroattivo all’istituto collettore. 3 9 Su richiesta delle casse di compensazione, i datori di lavoro sono tenuti a presentare i seguenti documenti: • un certificato dell’istituto di previdenza attestante che l’affiliazione è stata eseguita conformemente alle disposizioni della LPP, oppure • una copia della decisione dell’autorità di vigilanza sull’iscrizione nel registro nel caso in cui sia stato costituito un istituto di previdenza proprio. Disposizioni penali 10 Chiunque si sottrae all’obbligo di assicurazione o al controllo dell’affiliazione è passibile di pena. Chiarimenti ed altre informazioni 11 Informazioni possono essere richieste agli istituti di previdenza e all’istituto collettore. Anche le autorità cantonali di vigilanza LPP sono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti (vedi allegato). 12 Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. 4 Indirizzi delle autorità di vigilanza LPP Autorità federali di vigilanza Vigilanza sugli istituti di previdenza con carattere nazionale e internazionale Ufficio federale delle assicurazioni sociali Effingerstrasse 20 3003 Berna Tel. 031 324 06 77 Fax 031 324 02 29 E-Mail [email protected] Internet www.bsv.admin.ch Questioni giuridiche e alta vigilanza PP Bundesamt für Sozialversicherungen Effingerstrasse 20 3003 Berna Tel. 031 324 06 11 Fax. 031 324 15 88 E-Mail segreteria [email protected] Internet www.bsv.admin.ch Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA Einsteinstrasse 2 3003 Berna Tel. 031 327 91 00 Fax 031 327 91 01 E-Mail [email protected] Internet www.finma.ch Autorità cantonali di vigilanza Zurigo Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich Neumühlequai 10/Postfach 8090 Zürich Tel. 043 259 25 91 Fax 044 363 83 16 E-Mail [email protected] Internet www.bvs.zh.ch Berna Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern Forelstrasse 1 3072 Ostermundigen Tel. 031 633 76 55 Fax 031 633 76 71 E-Mail [email protected] Internet www.be.ch/asvs Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Zugo Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht ZBSA Bundesplatz 14 6002 Luzern Tel. 041 228 65 23 Fax 041 228 65 25 E-Mail [email protected] Internet www.zbsa.ch 5 Glarona, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, S. Gallo, Grigioni e Turgovia Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht Poststrasse 28/Postfach 1542 9001 St. Gallen Tel. 071 226 00 60 Fax 071 226 00 69 E-Mail [email protected] Internet www.ostschweizeraufsicht.ch Friborgo Amt für die Aufsicht über die Stiftungen und die berufliche Vorsorge Grand-Rue 27/Postfach 1701 Freiburg Tel. 026 305 29 70 Fax 026 305 29 71 E-Mail [email protected] Internet www.fr.ch Soletta Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht Rötistrasse 4/Postfach 548 4501 Solothurn Tel. 032 627 27 08 Fax 032 627 27 21 E-Mail [email protected] Internet www.stiftungsaufsicht.so.ch Basilea-Cittàt Justiz- und Sicherheitsdepartement Aufsichtsbehörde BVG Spiegelgasse 6 Postfach 4001 Basel Tel. 061 267 80 42/58/40/43 Fax 061 267 44 16 E-Mail [email protected] Internet www.stiftungsaufsicht.bs.ch Basilea-Campagna Amt für Stiftungen und berufliche Vorsorge Rathausstrasse 24/Postfach 4410 Liestal Tel. 061 552 57 32 Fax 061 552 69 17 E-Mail [email protected] Internet www.bl.ch Sciaffusa Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich Neumühlequai 10/Postfach 8090 Zürich Tel. 043 259 25 18 Fax 044 363 83 16 E-Mail [email protected] Internet www.bvs.zh.ch Argovia Departement Volkswirtschaft und Inneres, Justizabteilung Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht Bleichemattstrasse 7 5001 Aarau 6 Tel. 062 835 15 40 Fax 062 835 15 49 E-Mail [email protected] Internet www.ag.ch Ticino Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP Residenza governativa 6501 Bellinzona Tel. 091 814 32 35/55 Fax 091 814 44 79 E-mail [email protected] Internet www.ti.ch/fondazioni Vaud Département de l’intérieur Autorité de surveillance des fondations Rue du Valentin 10 1014 Lausanne Tel. 021 316 40 82 Fax 021 316 34 99 E-Mail [email protected] Internet www.vd.ch/asf Vallese Departement für Sicherheit, Sozialwesen und Integration; Verwaltungs- und Rechtsdienst BVG-Aufsichtsbehörde Bahnhofstrasse 39 1951 Sitten Tel. 027 606 50 86/69 Fax 027 606 50 54 E-Mail [email protected] Internet www.vs.ch Neuchâtel Département de l’économie, Autorité de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations Rue du Parc 119/Case postale 1164 2301 La Chaux-de-Fonds Tel. 032 889 68 10 Fax 032 889 60 19 E-Mail [email protected] Internet www.ne.ch/ojsu Ginevra Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance Case postale 3937 1211 Genève 3 Tel. 022 546 05 00 Fax 022 546 05 13 E-Mail – Internet www.ge.ch/fondations Giura Département de la justice Autorité de surveillance des fondations Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont Tel. 032 420 56 30 Fax 032 420 56 31 E-Mail [email protected] Internet www.jura.ch 7 Indirizzi della Fondazione istituto collettore LPP Fondazione istituto collettore LPP Direzione Birmensdorferstrasse 83/Casella postale 8036 Zurigo Tel. 091 610 24 24 (italiano) Tel. 021 340 63 33 (francese) Tel. 041 799 75 75 (tedesco) Fax – E-Mail [email protected] Internet www.aeis.ch Competente nei rapporti con l’autorità, ecc. Previdenza professionale obbligatoria e assicurazione rischio per disoccupati Agenzia di Losanna Fondation institution supplétive LPP Agence régionale de la Suisse romande Passage Saint-François 12 / Case postale 6183 1002 Losanna Tel. 021 340 63 33 Fax 021 340 63 34 E-Mail – Internet www.aeis.ch Regioni attribuite: GE, JU, NE, VD BE (distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville) FR (senza i distretti See e Sense) VS (senza l’Alto Vallese) Agenzia di Lugano Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana Stabile Gerre, Casella postale 224 6928 Manno Tel. 091 610 24 24 Fax – E-Mail – Internet www.aeis.ch Regioni attribuite: TI, GR (circoli Bregaglia, Mesocco e Poschiavo) Agenzia di Rotkreuz Stiftung Auffangeinrichtung BVG Zweigstelle Deutschschweiz Erlenring 2 / Postfach 664 6343 Rotkreuz Tel. 041 799 75 75 Fax – E-Mail – Internet www.aeis.ch Regioni attribuite: AG, AI, AR, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH BE (senza i distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville) GR (senza i circoli Bregaglia, Mesocco e Poschiavo) FR (distretti See e Sense) VS (Alto Vallese) 8 Amministrazione dei conti di libero passaggio Fondazione istituto collettore LPP Conti di libero passaggio Birmensdorferstr. 83 8036 Zurigo Tel. 091 610 24 24 (italiano) Tel. 021 340 63 33 (francese) Tel. 041 799 75 75 (tedesco) Fax 044 468 22 98 E-Mail [email protected] Internet www.aeis.ch Competente per tutta la Confederazione nella gestione dei conti di libero passaggio al senso dell’art. 4, cpv. 2 della Legge federale sul libero passaggio. Indirizzo dell’Ufficio centrale del 2° pilastro Ufficio centrale del 2° pilastro Casella postale 1023 3000 Berna 14 Tel. 031 380 79 75 Fax 031 380 79 76 E-Mail [email protected] Internet www.sfbvg.ch Indirizzo del Fondo di garanzia LPP Fondo di garanzia LPP Ufficio di direzione Casella postale 1023 3000 Berna 14 Tel. 031 380 79 71 Fax 031 380 79 76 E-Mail [email protected] Internet www.sfbvg.ch 9 Pubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Edizione novembre 2010. Riproduzione parziale autorizzata a condizione di citarne la fonte. Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie ed agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.06/i. È anche disponibile su Internet all’indirizzo www.avs-ai.info. 10 11