Obbligo d`affiliazione a un istituto di previdenza secondo

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Obbligo d`affiliazione a un istituto di previdenza secondo
6.06
Stato al 1° gennaio 2011
Obbligo d’affiliazione
a un istituto di previdenza
secondo la LPP
1 I datori di lavoro che impiegano salariati da assicurare
obbligatoriamente devono essere affiliati a un istituto di previdenza iscritto
nel registro della previdenza professionale (Legge federale sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LPP; art. 11, cpv. 1).
Assicurazione obbligatoria
2 In linea di principio, il regime obbligatorio della previdenza
professionale si applica a tutti i salariati soggetti all’obbligo di contribuzione AVS.
Esenzione dall’assicurazione obbligatoria
3 Sono esentati dalla previdenza professionale obbligatoria
i salariati:
• che non hanno ancora compiuto 17 anni (l’esenzione dura fino al 31 dicembre successivo al 17° compleanno);
• che hanno raggiunto l’età di pensionamento;
• che non percepiscono uno stipendio annuo superiore a 20 880 franchi o
uno stipendio mensile superiore a 1 740 franchi;
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• il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di contribuzione AVS;
• che sono assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi;
• che esercitano attività accessorie, ma sono già soggetti all’assicurazione
obbligatoria attraverso l’impiego principale o esercitano, quale attività principale, un’attività indipendente;
• che ai sensi dell’AI sono considerati invalidi almeno al 70 %;
• membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi lavorano, ossia:
1. i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente, nonché i
loro congiunti o partner registrati;
2. i generi o le nuore del conduttore che con ogni probabilità rileveranno
l’azienda per gestirla personalmente.
Assicurazione facoltativa
4 Possono aderire all’assicurazione facoltativa:
• gli indipendenti (v. promemoria 2.09);
• i salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all’obbligo di versare contributi all’AVS;
• i membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi lavorano;
• i salariati al servizio di più datori di lavoro che percepiscono un salario annuo complessivo superiore a 20 880 franchi, se non sono già obbligatoriamente assicurati. Sono equiparati ai salariati al servizio di più datori di lavoro i salariati con uno o più contratti di lavoro di durata determinata non
superiore a tre mesi e quelli che esercitano un’attività accessoria ma sono
già obbligatoriamente assicurati per l’attività lucrativa principale o svolgono
un’attività lucrativa indipendente a titolo principale.
Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne
richiesta all’istituto collettore o a un altro istituto di previdenza competente. I
datori di lavoro di salariati assicurati a titolo facoltativo sono tenuti a partecipare, su richiesta del salariato, al versamento dei contributi, a condizione di
essere stati informati dell’esistenza di un’assicurazione facoltativa.
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Scelta dell’istituto di previdenza
5 In linea di principio, il regime obbligatorio della previdenza
iscritto nel registro della previdenza professionale sono tenuti a sceglierne
uno d’intesa con il personale e hanno la possibilità di:
• affiliarsi a un istituto di previdenza esistente (p. es. l’istituto collettivo o comune dell’associazione professionale, di una società d’assicurazione o di
una banca), oppure
• costituire un istituto di previdenza proprio, oppure
• affiliarsi all’istituto collettore.
Controllo dell’affiliazione
da parte delle casse di compensazione
6 Le casse di compensazione controllano se tutti i datori di
lavoro che impiegano salariati soggetti alla previdenza professionale sono
affiliati a un istituto di previdenza iscritto nel registro.
7 Le casse di compensazione invitano i datori di lavoro non
affiliati a un istituto di previdenza registrato ad affiliarsi entro due mesi. Se un
datore di lavoro non adempie l’obbligo, la cassa di compensazione ne informa
l’istituto collettore affinché si possa provvedere all’affiliazione retroattiva.
8 Se un datore di lavoro rescinde un contratto di affiliazione
presso un istituto di previdenza pur continuando ad impiegare salariati soggetti alla previdenza professionale, è tenuto ad affiliarsi immediatamente a un
altro istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale.
L’istituto di previdenza precedente comunica all’istituto collettore la
rescissione del contratto affinché si possa procedere al controllo della nuova
affiliazione. I datori di lavoro che si sottraggono a quest’obbligo verranno
affiliati d’ufficio e con effetto retroattivo all’istituto collettore.
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9 Su richiesta delle casse di compensazione, i datori di lavoro
sono tenuti a presentare i seguenti documenti:
• un certificato dell’istituto di previdenza attestante che l’affiliazione è stata
eseguita conformemente alle disposizioni della LPP, oppure
• una copia della decisione dell’autorità di vigilanza sull’iscrizione nel registro
nel caso in cui sia stato costituito un istituto di previdenza proprio.
Disposizioni penali
10 Chiunque si sottrae all’obbligo di assicurazione o al controllo
dell’affiliazione è passibile di pena.
Chiarimenti ed altre informazioni
11 Informazioni possono essere richieste agli istituti di previdenza
e all’istituto collettore. Anche le autorità cantonali di vigilanza LPP sono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti (vedi allegato).
12 Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore.
4
Indirizzi delle autorità di vigilanza LPP
Autorità federali di vigilanza
Vigilanza sugli istituti di previdenza con carattere nazionale e internazionale
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Effingerstrasse 20
3003 Berna
Tel. 031 324 06 77
Fax 031 324 02 29
E-Mail [email protected]
Internet www.bsv.admin.ch
Questioni giuridiche e alta vigilanza PP
Bundesamt für Sozialversicherungen
Effingerstrasse 20
3003 Berna
Tel. 031 324 06 11
Fax. 031 324 15 88
E-Mail segreteria [email protected]
Internet www.bsv.admin.ch
Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari FINMA
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
Tel. 031 327 91 00
Fax 031 327 91 01
E-Mail [email protected]
Internet www.finma.ch
Autorità cantonali di vigilanza
Zurigo
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen
des Kantons Zürich
Neumühlequai 10/Postfach
8090 Zürich
Tel. 043 259 25 91
Fax 044 363 83 16
E-Mail [email protected]
Internet www.bvs.zh.ch
Berna
Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht
des Kantons Bern
Forelstrasse 1
3072 Ostermundigen
Tel. 031 633 76 55
Fax 031 633 76 71
E-Mail [email protected]
Internet www.be.ch/asvs
Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Zugo
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht
ZBSA
Bundesplatz 14
6002 Luzern
Tel. 041 228 65 23
Fax 041 228 65 25
E-Mail [email protected]
Internet www.zbsa.ch
5
Glarona, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, S. Gallo, Grigioni e Turgovia
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht
Poststrasse 28/Postfach 1542
9001 St. Gallen
Tel. 071 226 00 60
Fax 071 226 00 69
E-Mail [email protected]
Internet www.ostschweizeraufsicht.ch
Friborgo
Amt für die Aufsicht über die Stiftungen und die
berufliche Vorsorge
Grand-Rue 27/Postfach
1701 Freiburg
Tel. 026 305 29 70
Fax 026 305 29 71
E-Mail [email protected]
Internet www.fr.ch
Soletta
Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht
Rötistrasse 4/Postfach 548
4501 Solothurn
Tel. 032 627 27 08
Fax 032 627 27 21
E-Mail [email protected]
Internet www.stiftungsaufsicht.so.ch
Basilea-Cittàt
Justiz- und Sicherheitsdepartement
Aufsichtsbehörde BVG
Spiegelgasse 6
Postfach
4001 Basel
Tel. 061 267 80 42/58/40/43
Fax 061 267 44 16
E-Mail [email protected]
Internet www.stiftungsaufsicht.bs.ch
Basilea-Campagna
Amt für Stiftungen und berufliche Vorsorge
Rathausstrasse 24/Postfach
4410 Liestal
Tel. 061 552 57 32
Fax 061 552 69 17
E-Mail [email protected]
Internet www.bl.ch
Sciaffusa
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen
des Kantons Zürich
Neumühlequai 10/Postfach
8090 Zürich
Tel. 043 259 25 18
Fax 044 363 83 16
E-Mail [email protected]
Internet www.bvs.zh.ch
Argovia
Departement Volkswirtschaft und Inneres, Justizabteilung
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht
Bleichemattstrasse 7
5001 Aarau
6
Tel. 062 835 15 40
Fax 062 835 15 49
E-Mail [email protected]
Internet www.ag.ch
Ticino
Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia
Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP
Residenza governativa
6501 Bellinzona
Tel. 091 814 32 35/55
Fax 091 814 44 79
E-mail [email protected]
Internet www.ti.ch/fondazioni
Vaud
Département de l’intérieur
Autorité de surveillance des fondations
Rue du Valentin 10
1014 Lausanne
Tel. 021 316 40 82
Fax 021 316 34 99
E-Mail [email protected]
Internet www.vd.ch/asf
Vallese
Departement für Sicherheit, Sozialwesen und
Integration; Verwaltungs- und Rechtsdienst
BVG-Aufsichtsbehörde
Bahnhofstrasse 39
1951 Sitten
Tel. 027 606 50 86/69
Fax 027 606 50 54
E-Mail [email protected]
Internet www.vs.ch
Neuchâtel
Département de l’économie, Autorité de surveillance
des institutions de prévoyance et des fondations
Rue du Parc 119/Case postale 1164
2301 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 889 68 10
Fax 032 889 60 19
E-Mail [email protected]
Internet www.ne.ch/ojsu
Ginevra
Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance
Case postale 3937
1211 Genève 3
Tel. 022 546 05 00
Fax 022 546 05 13
E-Mail –
Internet www.ge.ch/fondations
Giura
Département de la justice
Autorité de surveillance des fondations
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont
Tel. 032 420 56 30
Fax 032 420 56 31
E-Mail [email protected]
Internet www.jura.ch
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Indirizzi della Fondazione istituto collettore LPP
Fondazione istituto collettore LPP
Direzione
Birmensdorferstrasse 83/Casella postale
8036 Zurigo
Tel. 091 610 24 24 (italiano)
Tel. 021 340 63 33 (francese)
Tel. 041 799 75 75 (tedesco)
Fax –
E-Mail [email protected]
Internet www.aeis.ch
Competente nei rapporti con l’autorità, ecc.
Previdenza professionale obbligatoria
e assicurazione rischio per disoccupati
Agenzia di Losanna
Fondation institution supplétive LPP
Agence régionale de la Suisse romande
Passage Saint-François 12 / Case postale 6183
1002 Losanna
Tel. 021 340 63 33
Fax 021 340 63 34
E-Mail –
Internet www.aeis.ch
Regioni attribuite: GE, JU, NE, VD
BE (distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville)
FR (senza i distretti See e Sense)
VS (senza l’Alto Vallese)
Agenzia di Lugano
Fondazione istituto collettore LPP
Agenzia regionale della Svizzera italiana
Stabile Gerre, Casella postale 224
6928 Manno
Tel. 091 610 24 24
Fax –
E-Mail –
Internet www.aeis.ch
Regioni attribuite: TI, GR (circoli Bregaglia, Mesocco e Poschiavo)
Agenzia di Rotkreuz
Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Zweigstelle Deutschschweiz
Erlenring 2 / Postfach 664
6343 Rotkreuz
Tel. 041 799 75 75
Fax –
E-Mail –
Internet www.aeis.ch
Regioni attribuite: AG, AI, AR, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG,
ZH
BE (senza i distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville)
GR (senza i circoli Bregaglia, Mesocco e Poschiavo)
FR (distretti See e Sense)
VS (Alto Vallese)
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Amministrazione dei conti di libero passaggio
Fondazione istituto collettore LPP
Conti di libero passaggio
Birmensdorferstr. 83
8036 Zurigo
Tel. 091 610 24 24 (italiano)
Tel. 021 340 63 33 (francese)
Tel. 041 799 75 75 (tedesco)
Fax 044 468 22 98
E-Mail [email protected]
Internet www.aeis.ch
Competente per tutta la Confederazione nella gestione dei conti di libero passaggio
al senso dell’art. 4, cpv. 2 della Legge federale sul libero passaggio.
Indirizzo dell’Ufficio centrale del 2° pilastro
Ufficio centrale del 2° pilastro
Casella postale 1023
3000 Berna 14
Tel. 031 380 79 75
Fax 031 380 79 76
E-Mail [email protected]
Internet www.sfbvg.ch
Indirizzo del Fondo di garanzia LPP
Fondo di garanzia LPP
Ufficio di direzione
Casella postale 1023
3000 Berna 14
Tel. 031 380 79 71
Fax 031 380 79 76
E-Mail [email protected]
Internet www.sfbvg.ch
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Pubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con l’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Edizione novembre 2010. Riproduzione parziale autorizzata a condizione di
citarne la fonte.
Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS,
alle loro agenzie ed agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.06/i.
È anche disponibile su Internet all’indirizzo www.avs-ai.info.
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