Obbligo d`affiliazione a un istituto di previdenza secondo
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Obbligo d`affiliazione a un istituto di previdenza secondo
6.06 Stato al 1° gennaio 2013 Obbligo d’affiliazione a un istituto di previdenza secondo la LPP 1 I datori di lavoro che impiegano salariati da assicurare obbligatoriamente devono essere affiliati a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale (Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LPP; art. 11, cpv. 1). Assicurazione obbligatoria 2 In linea di principio, il regime obbligatorio della previdenza professionale si applica a tutti i salariati soggetti all’obbligo di contribuzione AVS. Esenzione dall’assicurazione obbligatoria 3 Sono esentati dalla previdenza professionale obbligatoria i salariati: che non hanno ancora compiuto 17 anni (l’esenzione dura fino al 31 dicembre successivo al 17° compleanno); che hanno raggiunto l’età di pensionamento; che non percepiscono uno stipendio annuo superiore a 21 060 franchi o uno stipendio mensile superiore a 1 755 franchi; 1 il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di contribuzione AVS; che sono assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; che esercitano attività accessorie, ma sono già soggetti all’assicurazione obbligatoria attraverso l’impiego principale o esercitano, quale attività principale, un’attività indipendente; che ai sensi dell’AI sono considerati invalidi almeno al 70 %; membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi lavorano, ossia: 1. i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente, nonché i loro congiunti o partner registrati; 2. i generi o le nuore del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l’azienda per gestirla personalmente. Assicurazione facoltativa 4 Possono aderire all’assicurazione facoltativa: gli indipendenti (v. promemoria 2.09 Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere ); i salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all’obbligo di versare contributi all’AVS; i membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi lavorano; i salariati al servizio di più datori di lavoro che percepiscono un salario annuo complessivo superiore a 21 060 franchi, se non sono già obbligatoriamente assicurati. Sono equiparati ai salariati al servizio di più datori di lavoro i salariati con uno o più contratti di lavoro di durata determinata non superiore a tre mesi e quelli che esercitano un’attività accessoria ma sono già obbligatoriamente assicurati per l’attività lucrativa principale o svolgono un’attività lucrativa indipendente a titolo principale. Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne richiesta all’istituto collettore o a un altro istituto di previdenza competente. I datori di lavoro di salariati assicurati a titolo facoltativo sono tenuti a partecipare, su richiesta del salariato, al versamento dei contributi, a condizione di essere stati informati dell’esistenza di un’assicurazione facoltativa. 2 Scelta dell’istituto di previdenza 5 I datori di lavoro che non sono ancora affiliati ad un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale sono tenuti a sceglierne uno d’intesa con il personale e hanno la possibilità di: affiliarsi a un istituto di previdenza esistente (p. es. l’istituto collettivo o comune dell’associazione professionale, di una società d’assicurazione o di una banca), oppure costituire un istituto di previdenza proprio, oppure affiliarsi all’istituto collettore. Controllo dell’affiliazione da parte delle casse di compensazione 6 Le casse di compensazione controllano se tutti i datori di lavoro che impiegano salariati soggetti alla previdenza professionale sono affiliati a un istituto di previdenza iscritto nel registro. 7 Le casse di compensazione invitano i datori di lavoro non affiliati a un istituto di previdenza registrato ad affiliarsi entro due mesi. Se un datore di lavoro non adempie l’obbligo, la cassa di compensazione ne informa l’istituto collettore affinché si possa provvedere all’affiliazione retroattiva. 8 Se un datore di lavoro rescinde un contratto di affiliazione presso un istituto di previdenza pur continuando ad impiegare salariati soggetti alla previdenza professionale, è tenuto ad affiliarsi immediatamente a un altro istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. L’istituto di previdenza precedente comunica all’istituto collettore la rescissione del contratto affinché si possa procedere al controllo della nuova affiliazione. I datori di lavoro che si sottraggono a quest’obbligo verranno affiliati d’ufficio e con effetto retroattivo all’istituto collettore. 3 9 Su richiesta delle casse di compensazione, i datori di lavoro sono tenuti a presentare i seguenti documenti: un certificato dell’istituto di previdenza attestante che l’affiliazione è stata eseguita conformemente alle disposizioni della LPP, oppure una copia della decisione dell’autorità di vigilanza sull’iscrizione nel registro nel caso in cui sia stato costituito un istituto di previdenza proprio. Disposizioni penali 10 Chiunque si sottrae all’obbligo di assicurazione o al controllo dell’affiliazione è passibile di pena. Chiarimenti ed altre informazioni 11 Informazioni possono essere richieste agli istituti di previdenza e all’istituto collettore. Anche le autorità cantonali di vigilanza LPP sono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti (vedi allegato). 12 Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. 4 Indirizzi delle autorità di vigilanza LPP Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale Seilerstrasse 8 Casella postale 7461 3001 Berna Tel. 031 322 48 25, fax 031 322 26 96 E-Mail :[email protected] Vigilanza sugli istituti di previdenza con carattere nazionale e internazionale (fino a inizio 2013) Ufficio federale delle assicurazioni sociali Effingerstrasse 20 3003 Berna Tel. 031 324 86 93 Fax 031 324 02 29 E-Mail [email protected] Internet www.bsv.admin.ch Previdenza professionale Settore diritto Ufficio federale delle assicurazioni sociali Effingerstrasse 20 3003 Berna Tel. 031 324 06 11 Fax. 031 324 15 88 E-Mail [email protected] Internet www.bsv.admin.ch Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA Einsteinstrasse 2 3003 Berna Tel. 031 327 91 00 Fax 031 327 91 01 E-Mail [email protected] Internet www.finma.ch Autorità cantonali di vigilanza Zurigo BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) Neumühlequai 10/Postfach 8090 Zürich Tel. 043 259 25 91 Fax 044 363 83 16 E-Mail [email protected] Internet www.bvs.zh.ch 5 Berna Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) Forelstrasse 1 3072 Ostermundigen Tel. 031 633 76 55 Fax 031 633 76 71 E-Mail [email protected] Internet www.aufsichtbern.ch Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Zugo Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht ZBSA Bundesplatz 14 6003 Luzern Tel. 041 228 65 23 Fax 041 228 65 25 E-Mail [email protected] Internet www.zbsa.ch Glarona, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, S. Gallo, Grigioni e Turgovia Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht Poststrasse 28/Postfach 1542 9001 St. Gallen Friborgo- Vedere Berna: Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) Forelstrasse 1 3072 Ostermundigen Tel. 071 226 00 60 Fax 071 226 00 69 E-Mail [email protected] Internet www.ostschweizeraufsicht.ch Tel. 031 633 76 55 Fax 031 633 76 71 E-Mail [email protected] Internet www.aufsichtbern.ch Soletta Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht Rötistrasse 4/Postfach 548 4501 Solothurn Tel. 032 627 27 08 Fax 032 627 27 21 E-Mail [email protected] Internet www.stiftungsaufsicht.so.ch Basilea BSABB BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel Eisengasse 8 Postfach 4001 Basel Tél. 061 205 49 50/52 Fax 061 205 49 70 E-Mail: [email protected] Internet: www.bsabb.ch 6 Sciaffusa BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) Neumühlequai 10/Postfach 8090 Zürich Argovia BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA) Bleichemattstrasse 7 5001 Aarau Ticino Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale Piazza Stazione 4a Casella postale 630 6602 Muralto Tel. 043 259 25 18 Fax 044 363 83 16 E-Mail [email protected] Internet www.bvs.zh.ch Tel. 062 835 15 40 Fax 062 835 15 49 E-Mail [email protected] Internet www.ag.ch Tél. 091 743 68 42 - 091 743 68 43 E-mail: [email protected] [email protected] Internet: www.ostschweizeraufsicht.ch Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (AS-SO) Avenue de Tivoli 2 Case postale 5047 1002 Lausanne Tél. 021 348 10 30 Fax 021 348 10 50 E-Mail [email protected] Internet www.as-so.ch Ginevra Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ASFIP Genève) Rue de Lausanne 63 Case postale 1123 1211 Genève 1 Tel. 022 907 78 78 Fax 022 900 00 800 E-mail [email protected] Internet www.asfip-ge.ch-ge.ch 7 Indirizzi della Fondazione istituto collettore LPP Fondazione istituto collettore LPP Direzione Birmensdorferstrasse 83/Casella postale 8036 Zurigo Tel. 091 610 24 24 (italiano) Tel. 021 340 63 33 (francese) Tel. 041 799 75 75 (tedesco) Fax – E-Mail [email protected] Internet www.chaeis.net Competente nei rapporti con l’autorità, ecc. Previdenza professionale obbligatoria e assicurazione rischio per disoccupati Agenzia di Losanna Fondation institution supplétive LPP Agence régionale de la Suisse romande Passage Saint-François 12 / Case postale 6183 1002 Losanna Tel. 021 340 63 33 Fax 021 340 63 34 E-Mail [email protected] Internet www.chaeis.net Regioni attribuite: GE, JU, NE, VD BE (distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville) FR (senza i distretti See e Sense) VS (senza l’Alto Vallese) Agenzia di Lugano Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana Stabile “Gerre 2000”, Casella postale 224 6928 Manno Tel. 091 610 24 24 Fax 091 619 24 29 E-Mail [email protected] Internet www.chaeis.net Regioni attribuite: TI, GR (circoli Bregaglia, Mesocco e Poschiavo) Agenzia di Rotkreuz Stiftung Auffangeinrichtung BVG Zweigstelle Deutschschweiz Erlenring 2 / Postfach 664 6343 Rotkreuz Tel. 041 799 75 75 Fax 041 799 75 76 E-Mail [email protected] Internet www.chaeis.net Regioni attribuite: AG, AI, AR, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH BE (senza i distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville) GR (senza i circoli Bregaglia, Mesocco e Poschiavo) FR (distretti See e Sense) VS (Alto Vallese) 8 Amministrazione dei conti di libero passaggio Fondazione istituto collettore LPP Conti di libero passaggio Casella postale 8036 Zurigo Tel. 091 610 24 24 (italiano) Tel. 021 340 63 33 (francese) Tel. 041 799 75 75 (tedesco) Fax 044 468 22 98 E-Mail [email protected] Internet www.chaeis.net Competente per tutta la Confederazione nella gestione dei conti di libero passaggio al senso dell’art. 4, cpv. 2 della Legge federale sul libero passaggio. Indirizzo dell’Ufficio centrale del 2° pilastro Ufficio centrale del 2° pilastro Casella postale 1023 3000 Berna 14 Tel. 031 380 79 75 Fax 031 380 79 76 E-Mail [email protected] Internet www.sfbvg.ch Indirizzo del Fondo di garanzia LPP Fondo di garanzia LPP Ufficio di direzione Casella postale 1023 3000 Berna 14 Tel. 031 380 79 71 Fax 031 380 79 76 E-Mail [email protected] Internet www.sfbvg.ch 9 Pubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Edizione novembre 2012. Riproduzione parziale autorizzata a condizione di citarne la fonte. Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie ed agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.06/i. È anche disponibile su www.avs-ai.info. 6.06-13/01-I 10