Obbligo d`affiliazione a un istituto di previdenza secondo

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Obbligo d`affiliazione a un istituto di previdenza secondo
6.06
Stato al 1° gennaio 2013
Obbligo d’affiliazione
a un istituto di previdenza
secondo la LPP
1 I datori di lavoro che impiegano salariati da assicurare
obbligatoriamente devono essere affiliati a un istituto di previdenza iscritto
nel registro della previdenza professionale (Legge federale sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LPP; art. 11, cpv. 1).
Assicurazione obbligatoria
2 In linea di principio, il regime obbligatorio della previdenza
professionale si applica a tutti i salariati soggetti all’obbligo di contribuzione AVS.
Esenzione dall’assicurazione obbligatoria
3 Sono esentati dalla previdenza professionale obbligatoria
i salariati:
 che non hanno ancora compiuto 17 anni (l’esenzione dura fino al 31
dicembre successivo al 17° compleanno);
 che hanno raggiunto l’età di pensionamento;
 che non percepiscono uno stipendio annuo superiore a 21 060 franchi o
uno stipendio mensile superiore a 1 755 franchi;
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 il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di contribuzione AVS;
 che sono assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi;
 che esercitano attività accessorie, ma sono già soggetti all’assicurazione
obbligatoria attraverso l’impiego principale o esercitano, quale attività
principale, un’attività indipendente;
 che ai sensi dell’AI sono considerati invalidi almeno al 70 %;
 membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi
lavorano, ossia:
1. i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente, nonché i
loro congiunti o partner registrati;
2. i generi o le nuore del conduttore che con ogni probabilità rileveranno
l’azienda per gestirla personalmente.
Assicurazione facoltativa
4 Possono aderire all’assicurazione facoltativa:
 gli indipendenti (v. promemoria 2.09 Statuto dei lavoratori indipendenti nelle
assicurazioni sociali svizzere );
 i salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all’obbligo di versare
contributi all’AVS;
 i membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi
lavorano;
 i salariati al servizio di più datori di lavoro che percepiscono un salario
annuo complessivo superiore a 21 060 franchi, se non sono già
obbligatoriamente assicurati. Sono equiparati ai salariati al servizio di più
datori di lavoro i salariati con uno o più contratti di lavoro di durata
determinata non superiore a tre mesi e quelli che esercitano un’attività
accessoria ma sono già obbligatoriamente assicurati per l’attività lucrativa
principale o svolgono un’attività lucrativa indipendente a titolo principale.
Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne
richiesta all’istituto collettore o a un altro istituto di previdenza competente. I
datori di lavoro di salariati assicurati a titolo facoltativo sono tenuti a
partecipare, su richiesta del salariato, al versamento dei contributi, a
condizione di essere stati informati dell’esistenza di un’assicurazione
facoltativa.
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Scelta dell’istituto di previdenza
5 I datori di lavoro che non sono ancora affiliati ad un istituto di
previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale sono tenuti a
sceglierne uno d’intesa con il personale e hanno la possibilità di:
 affiliarsi a un istituto di previdenza esistente (p. es. l’istituto collettivo o
comune dell’associazione professionale, di una società d’assicurazione o di
una banca), oppure
 costituire un istituto di previdenza proprio, oppure
 affiliarsi all’istituto collettore.
Controllo dell’affiliazione
da parte delle casse di compensazione
6 Le casse di compensazione controllano se tutti i datori di
lavoro che impiegano salariati soggetti alla previdenza professionale sono
affiliati a un istituto di previdenza iscritto nel registro.
7 Le casse di compensazione invitano i datori di lavoro non
affiliati a un istituto di previdenza registrato ad affiliarsi entro due mesi. Se un
datore di lavoro non adempie l’obbligo, la cassa di compensazione ne informa
l’istituto collettore affinché si possa provvedere all’affiliazione retroattiva.
8 Se un datore di lavoro rescinde un contratto di affiliazione
presso un istituto di previdenza pur continuando ad impiegare salariati
soggetti alla previdenza professionale, è tenuto ad affiliarsi immediatamente
a un altro istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza
professionale. L’istituto di previdenza precedente comunica all’istituto
collettore la rescissione del contratto affinché si possa procedere al controllo
della nuova affiliazione. I datori di lavoro che si sottraggono a quest’obbligo
verranno affiliati d’ufficio e con effetto retroattivo all’istituto collettore.
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9 Su richiesta delle casse di compensazione, i datori di lavoro
sono tenuti a presentare i seguenti documenti:
 un certificato dell’istituto di previdenza attestante che l’affiliazione è stata
eseguita conformemente alle disposizioni della LPP, oppure
 una copia della decisione dell’autorità di vigilanza sull’iscrizione nel registro
nel caso in cui sia stato costituito un istituto di previdenza proprio.
Disposizioni penali
10 Chiunque si sottrae all’obbligo di assicurazione o al controllo
dell’affiliazione è passibile di pena.
Chiarimenti ed altre informazioni
11 Informazioni possono essere richieste agli istituti di previdenza
e all’istituto collettore. Anche le autorità cantonali di vigilanza LPP sono a
disposizione per fornire ulteriori chiarimenti (vedi allegato).
12 Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le
disposizioni di legge in vigore.
4
Indirizzi delle autorità di vigilanza LPP
Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
Seilerstrasse 8
Casella postale 7461
3001 Berna
Tel. 031 322 48 25, fax 031 322 26 96
E-Mail :[email protected]
Vigilanza sugli istituti di previdenza con carattere nazionale e internazionale
(fino a inizio 2013)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Effingerstrasse 20
3003 Berna
Tel. 031 324 86 93
Fax 031 324 02 29
E-Mail
[email protected]
Internet www.bsv.admin.ch
Previdenza professionale Settore diritto
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Effingerstrasse 20
3003 Berna
Tel. 031 324 06 11
Fax. 031 324 15 88
E-Mail
[email protected]
Internet www.bsv.admin.ch
Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari FINMA
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
Tel. 031 327 91 00
Fax 031 327 91 01
E-Mail [email protected]
Internet www.finma.ch
Autorità cantonali di vigilanza
Zurigo
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich
(BVS)
Neumühlequai 10/Postfach
8090 Zürich
Tel. 043 259 25 91
Fax 044 363 83 16
E-Mail [email protected]
Internet www.bvs.zh.ch
5
Berna
Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA)
Forelstrasse 1
3072 Ostermundigen
Tel. 031 633 76 55
Fax 031 633 76 71
E-Mail [email protected]
Internet www.aufsichtbern.ch
Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Zugo
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht
ZBSA
Bundesplatz 14
6003 Luzern
Tel. 041 228 65 23
Fax 041 228 65 25
E-Mail [email protected]
Internet www.zbsa.ch
Glarona, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, S. Gallo, Grigioni e Turgovia
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht
Poststrasse 28/Postfach 1542
9001 St. Gallen
Friborgo- Vedere Berna:
Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA)
Forelstrasse 1
3072 Ostermundigen
Tel. 071 226 00 60
Fax 071 226 00 69
E-Mail [email protected]
Internet www.ostschweizeraufsicht.ch
Tel. 031 633 76 55
Fax 031 633 76 71
E-Mail [email protected]
Internet www.aufsichtbern.ch
Soletta
Amt für Berufliche Vorsorge und
Stiftungsaufsicht
Rötistrasse 4/Postfach 548
4501 Solothurn
Tel. 032 627 27 08
Fax 032 627 27 21
E-Mail [email protected]
Internet www.stiftungsaufsicht.so.ch
Basilea
BSABB
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel
Eisengasse 8
Postfach
4001 Basel
Tél. 061 205 49 50/52
Fax 061 205 49 70
E-Mail: [email protected]
Internet: www.bsabb.ch
6
Sciaffusa
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich
(BVS)
Neumühlequai 10/Postfach
8090 Zürich
Argovia
BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA)
Bleichemattstrasse 7
5001 Aarau
Ticino
Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera
orientale
Piazza Stazione 4a
Casella postale 630
6602 Muralto
Tel. 043 259 25 18
Fax 044 363 83 16
E-Mail [email protected]
Internet www.bvs.zh.ch
Tel. 062 835 15 40
Fax 062 835 15 49
E-Mail [email protected]
Internet www.ag.ch
Tél. 091 743 68 42 - 091 743 68 43
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Internet: www.ostschweizeraufsicht.ch
Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura
Autorité de surveillance LPP et des fondations
de Suisse occidentale (AS-SO)
Avenue de Tivoli 2
Case postale 5047
1002 Lausanne
Tél. 021 348 10 30
Fax 021 348 10 50
E-Mail [email protected]
Internet www.as-so.ch
Ginevra
Autorité cantonale de surveillance des fondations
et des institutions de prévoyance (ASFIP
Genève)
Rue de Lausanne 63
Case postale 1123
1211 Genève 1
Tel. 022 907 78 78
Fax 022 900 00 800
E-mail [email protected]
Internet www.asfip-ge.ch-ge.ch
7
Indirizzi della Fondazione istituto collettore LPP
Fondazione istituto collettore LPP
Direzione
Birmensdorferstrasse 83/Casella postale
8036 Zurigo
Tel. 091 610 24 24 (italiano)
Tel. 021 340 63 33 (francese)
Tel. 041 799 75 75 (tedesco)
Fax –
E-Mail [email protected]
Internet www.chaeis.net
Competente nei rapporti con l’autorità, ecc.
Previdenza professionale obbligatoria
e assicurazione rischio per disoccupati
Agenzia di Losanna
Fondation institution supplétive LPP
Agence régionale de la Suisse romande
Passage Saint-François 12 / Case postale 6183
1002 Losanna
Tel. 021 340 63 33
Fax 021 340 63 34
E-Mail [email protected]
Internet www.chaeis.net
Regioni attribuite: GE, JU, NE, VD
BE (distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville)
FR (senza i distretti See e Sense)
VS (senza l’Alto Vallese)
Agenzia di Lugano
Fondazione istituto collettore LPP
Agenzia regionale della Svizzera italiana
Stabile “Gerre 2000”, Casella postale 224
6928 Manno
Tel. 091 610 24 24
Fax 091 619 24 29
E-Mail [email protected]
Internet www.chaeis.net
Regioni attribuite: TI, GR (circoli Bregaglia, Mesocco e Poschiavo)
Agenzia di Rotkreuz
Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Zweigstelle Deutschschweiz
Erlenring 2 / Postfach 664
6343 Rotkreuz
Tel. 041 799 75 75
Fax 041 799 75 76
E-Mail [email protected]
Internet www.chaeis.net
Regioni attribuite: AG, AI, AR, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH
BE (senza i distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville)
GR (senza i circoli Bregaglia, Mesocco e Poschiavo)
FR (distretti See e Sense)
VS (Alto Vallese)
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Amministrazione dei conti di libero passaggio
Fondazione istituto collettore LPP
Conti di libero passaggio
Casella postale
8036 Zurigo
Tel. 091 610 24 24 (italiano)
Tel. 021 340 63 33 (francese)
Tel. 041 799 75 75 (tedesco)
Fax 044 468 22 98
E-Mail [email protected]
Internet www.chaeis.net
Competente per tutta la Confederazione nella gestione dei conti di libero passaggio
al senso dell’art. 4, cpv. 2 della Legge federale sul libero passaggio.
Indirizzo dell’Ufficio centrale del 2° pilastro
Ufficio centrale del 2° pilastro
Casella postale 1023
3000 Berna 14
Tel. 031 380 79 75
Fax 031 380 79 76
E-Mail [email protected]
Internet www.sfbvg.ch
Indirizzo del Fondo di garanzia LPP
Fondo di garanzia LPP
Ufficio di direzione
Casella postale 1023
3000 Berna 14
Tel. 031 380 79 71
Fax 031 380 79 76
E-Mail [email protected]
Internet www.sfbvg.ch
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Pubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con l’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Edizione novembre 2012. Riproduzione parziale autorizzata a condizione di
citarne la fonte.
Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS,
alle loro agenzie ed agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.06/i.
È anche disponibile su www.avs-ai.info.
6.06-13/01-I
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