Obbligo d`affiliazione a un istituto di previdenza secondo la

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Obbligo d`affiliazione a un istituto di previdenza secondo la
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6.06 Stato al 1° gennaio 2010
Obbligo d’affiliazione
a un istituto di previdenza
secondo la LPP
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I datori di lavoro che impiegano salariati da assicurare
obbligatoriamente devono essere affiliati a un istituto di previdenza iscritto
nel registro della previdenza professionale (Legge federale sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, LPP; art. 11, cpv. 1).
Assicurazione obbligatoria
2
In linea di principio, il regime obbligatorio della previdenza
professionale si applica a tutti i salariati soggetti all’obbligo di contribuzione AVS.
Esenzione dall’assicurazione obbligatoria
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Sono esentati dalla previdenza professionale obbligatoria
i salariati:
• che non hanno ancora compiuto 17 anni (l’esenzione dura fino al 31 dicembre
successivo al 17° compleanno);
• che hanno raggiunto l’età di pensionamento;
• che non percepiscono uno stipendio annuo superiore a 20 520 franchi o
uno stipendio mensile superiore a 1710 franchi;
• il cui datore di lavoro non è soggetto all’obbligo di contribuzione AVS;
• che sono assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi;
• che esercitano attività accessorie, ma sono già soggetti all’assicurazione
obbligatoria attraverso l’impiego principale o esercitano, quale attività
principale, un’attività indipendente;
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• che ai sensi dell’AI sono considerati invalidi almeno al 70%;
• membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi lavorano, ossia:
1. i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente, nonché
i loro congiunti o partner registrati;
2. i generi o le nuore del conduttore che con ogni probabilità
rileveranno l’azienda per gestirla personalmente.
Assicurazione facoltativa
4 Possono aderire all’assicurazione facoltativa:
• gli indipendenti (v. promemoria 2.09);
• i salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all’obbligo di versare
contributi all’AVS;
• i membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi lavorano;
• i salariati al servizio di più datori di lavoro che percepiscono un salario
annuo complessivo superiore a 20 520 franchi, se non sono già obbligatoriamente assicurati. Sono equiparati ai salariati al servizio di più datori di
lavoro i salariati con uno o più contratti di lavoro di durata determinata
non superiore a tre mesi e quelli che esercitano un’attività accessoria ma
sono già obbligatoriamente assicurati per l’attività lucrativa principale o
svolgono un’attività lucrativa indipendente a titolo principale.
Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne
richiesta all’istituto collettore o a un altro istituto di previdenza competente.
I datori di lavoro di salariati assicurati a titolo facoltativo sono tenuti a partecipare, su richiesta del salariato, al versamento dei contributi, a condizione
di essere stati informati dell’esistenza di un’assicurazione facoltativa.
Scelta dell’istituto di previdenza
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I datori di lavoro non ancora affiliati a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale sono tenuti a
sceglierne uno d’intesa con il personale e hanno la possibilità di:
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• affiliarsi a un istituto di previdenza esistente (p. es. l’istituto collettivo
o comune dell’associazione professionale, di una società d’assicurazione
o di una banca), oppure
• costituire un istituto di previdenza proprio, oppure
• affiliarsi all’istituto collettore.
Controllo dell’affiliazione
da parte delle casse di compensazione
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Le casse di compensazione controllano se tutti i datori di
lavoro che impiegano salariati soggetti alla previdenza professionale sono
affiliati a un istituto di previdenza iscritto nel registro.
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Le casse di compensazione invitano i datori di lavoro non affiliati a un istituto di previdenza registrato ad affiliarsi entro due mesi. Se un
datore di lavoro non adempie l’obbligo, la cassa di compensazione ne informa
l’istituto collettore affinché si possa provvedere all’affiliazione retroattiva.
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Se un datore di lavoro rescinde un contratto di affiliazione
presso un istituto di previdenza pur continuando ad impiegare salariati soggetti alla previdenza professionale, è tenuto ad affiliarsi immediatamente a
un altro istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. L’istituto di previdenza precedente comunica all’istituto collettore la
rescissione del contratto affinché si possa procedere al controllo della
nuova affiliazione. I datori di lavoro che si sottraggono a quest’obbligo verranno affiliati d’ufficio e con effetto retroattivo all’istituto collettore.
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Su richiesta delle casse di compensazione, i datori di lavoro
sono tenuti a presentare i seguenti documenti:
• un certificato dell’istituto di previdenza attestante che l’affiliazione è stata
eseguita conformemente alle disposizioni della LPP, oppure
• una copia della decisione dell’autorità di vigilanza sull’iscrizione nel registro nel caso in cui sia stato costituito un istituto di previdenza proprio.
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Disposizioni penali
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Chiunque si sottrae all’obbligo di assicurazione o al controllo
dell’affiliazione è passibile di pena.
Chiarimenti ed altre informazioni
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Informazioni possono essere richieste agli istituti di previdenza e all’istituto collettore. Anche le autorità cantonali di vigilanza LPP
sono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti (vedi allegato).
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Questo promemoria presenta solo una panoramica
riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente
le disposizioni di legge in vigore.
Indirizzi delle autorità di vigilanza LPP
Autorità federali di vigilanza
Vigilanza sugli istituti di previdenza
con carattere nazionale e internazionale
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Effingerstrasse 20
3003 Berna
Questioni giuridiche e alta vigilanza PP
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Effingerstrasse 20
3003 Berna
Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari FINMA
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
4
Tel. 031 324 06 77
Fax 031 324 02 29
E-mail [email protected]
Internet www.bsv.admin.ch
Tel. 031 324 06 11
Fax 031 324 15 88
E-mail Segreteria [email protected]
Internet www.bsv.admin.ch
Tel. 031 327 91 00
Fax 031 327 91 01
E-mail [email protected]
Internet www.finma.ch
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Autorità cantonali di vigilanza
Zurigo
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich
Neumühlequai 10/Postfach
8090 Zürich
Berna
Office des assurances sociales et de la surveillance
des fondations du canton de Berne
Forelstrasse 1
3072 Ostermundigen
Per i cantoni
Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Zugo
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht ZBSA
Bundesplatz 14
6002 Luzern
Tel. 043 259 25 91
Fax 044 363 83 16
E-mail [email protected]
Internet www.bvs.zh.ch
Tel. 031 633 76 55
Fax 031 633 76 71
E-mail [email protected]
Internet www.be.ch/asvs
Tel. 041 228 65 23
Fax 041 228 65 25
E-mail [email protected]
Internet www.zbsa.ch
Per i cantoni
Glarona, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, S. Gallo, Grigioni e Turgovia
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht
Tel. 071 226 00 60
Poststrasse 28/Postfach 1542
Fax 071 226 00 69
9001 St. Gallen
E-mail [email protected]
Internet www.ostschweizeraufsicht.ch
Friborgo
Service de la surveillance des fondations
Tel. 026 305 29 70
et de la prévoyance professionnelle
Fax 026 305 29 71
Grand-Rue 27/Case postale
E-mail [email protected]
1701 Fribourg
Internet www.fr.ch
Soletta
Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht
Rötistrasse 4/Postfach 548
4501 Solothurn
Basilea-Città
Justiz- und Sicherheitsdepartement
Aufsichtsbehörde BVG
Rheinsprung 16
4001 Basel
Basilea-Campagna
Amt für Stiftungen und berufliche Vorsorge
Rathausstrasse 24/Postfach
4410 Liestal
Tel. 032 627 27 08
Fax 032 627 27 21
E-mail [email protected]
Internet www.stiftungsaufsicht.so.ch
Tel. 061 267 80 58/40/42/43
Fax 061 267 44 16
E-mail [email protected]
Internet www.stiftungsaufsicht.bs.ch
Tel. 061 552 57 32
Fax 061 552 69 17
E-mail [email protected]
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Internet www.bl.ch
Sciaffusa
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich
Tel. 043 259 25 18
Neumühlequai 10/Postfach
Fax 044 363 83 16
8090 Zürich
E-mail [email protected]
Internet www.bvs.zh.ch
Argovia
Departement Volkswirtschaft und Inneres, Justizabteilung
Tel. 062 835 15 40
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht
Fax 062 835 15 49
Bleichemattstrasse 7
E-mail [email protected]
5001 Aarau
Internet www.ag.ch
Ticino
Dipartimento delle Istituzioni
Divisione della giustizia
Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP
Residenza governativa
6501 Bellinzona
Vaud
Département de l’intérieur
Autorité de surveillance des fondations
Rue du Valentin 10
1014 Lausanne
Vallese
Département de la sécurité, des affaires sociales
et de l’intégration
Service administratif et juridique
Autorité de surveillance LPP
Avenue de la Gare 39
1951 Sion
Neuchâtel
Département de l’économie
Autorité de surveillance
des institutions de prévoyance et des fondations
Rue du Parc 119/Case postale 1164
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 091 814 32 35/55
Fax 091 814 44 79
E-mail [email protected]
Internet www.ti.ch/fondazioni
Tel. 021 316 40 82
Fax 021 316 34 99
E-mail [email protected]
Internet www.vd.ch/asf
Tel. 027 606 50 86/69
Fax 027 606 50 54
E-mail [email protected]
Internet www.vs.ch
Tel. 032 889 68 10
Fax 032 889 60 19
E-mail [email protected]
Internet www.ne.ch/osis
Ginevra
Service de surveillance des fondations
et des institutions de prévoyance
Case postale 3937
1211 Genève 3
Tel. 022 327 55 23
Fax 022 327 49 88
E-mail –
Internet www.geneve.ch/fondations
Giura
Département de la justice
Autorité de surveillance des fondations
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont
Tel. 032 420 56 30
Fax 032 420 56 31
E-mail [email protected]
Internet www.jura.ch
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Indirizzi della Fondazione istituto collettore LPP
Fondazione istituto collettore LPP
Direzione
Birmensdorferstrasse 83/Casella postale
8036 Zurigo.
Competente nei rapporti con l’autorità, ecc.
Tel. 091 610 24 24 (italiano)
Tel. 021 340 63 33 (francese)
Tel. 041 799 75 75 (tedesco)
Fax –
E-mail [email protected]
Internet www.aeis.ch
Previdenza professionale obbligatoria
e assicurazione rischio per disoccupati
Agenzia di Losanna
Fondation institution supplétive LPP
Agence régionale de la Suisse romande
Passage Saint-François 12/Case postale 6183
1002 Losanna
Regioni attribuite: GE, JU, NE, VD
BE (distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville)
FR (senza i distretti See e Sense)
VS (senza l’Alto Vallese)
Agenzia di Lugano
Fondazione istituto collettore LPP
Agenzia regionale della Svizzera italiana
Stabile Gerre, Via Pobiette 11
6928 Manno
Regioni attribuite: TI, GR (circoli Bregaglia, Mesocco e Poschiavo)
Tel. 021 340 63 33
Fax 021 340 63 34
E-mail –
Internet www.aeis.ch
Tel. 091 610 24 24
Fax –
E-mail –
Internet www.aeis.ch
Agenzia di Rotkreuz
Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Tel. 041 799 75 75
Zweigstelle Deutschschweiz
Fax –
Erlenring 2/Postfach 664
E-mail –
6343 Rotkreuz
Internet www.aeis.ch
Regioni attribuite: AG, AI, AR, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH
BE (senza i distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville)
GR (senza i circoli Bregaglia, Mesocco e Poschiavo)
FR (distretti See e Sense)
VS (Alto Vallese)
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Amministrazione dei conti di libero passaggio
Fondazione istituto collettore LPP
Conti di libero passaggio
Casella postale
8036 Zurigo
Tel. 091 610 24 24 (italiano)
Tel. 021 340 63 33 (francese)
Tel. 041 799 75 75 (tedesco)
Fax 043 284 53 55
E-mail [email protected]
Internet www.aeis.ch
Competente per tutta la Confederazione nella gestione dei conti di libero passaggio
al senso dell’art. 4, cpv. 2 della Legge federale sul libero passaggio
Indirizzo dell’Ufficio centrale del 2° pilastro
Ufficio centrale del 2° pilastro
Casella postale 1023
3000 Berna 14
Tel. 031 380 79 75
Fax 031 380 79 76
E-mail [email protected]
Internet www.sfbvg.ch
Indirizzo del Fondo di garanzia LPP
Fondo di garanzia LPP
Ufficio di direzione
Casella postale 1023
3000 Berna 14
Tel. 031 380 79 71
Fax 031 380 79 76
E-mail [email protected]
Internet www.sfbvg.ch
Pubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Edizione dicembre 2009. Riproduzione parziale autorizzata dall’editore,
a condizione di citarne la fonte.
Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione
AVS, alle loro agenzie ed agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.06/i.
È anche disponibile su Internet all’indirizzo www.avs-ai.info.
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