4B. Fiscalità differita nel bilancio Estratto libro Il bilancio
Transcript
4B. Fiscalità differita nel bilancio Estratto libro Il bilancio
LE RELAZIONI TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E VALUTAZIONI FISCALI 1 Il bilancio deve essere redatto sulla base di quanto previsto dalle norme civilistiche indipendentemente dalla compatibilità delle stesse con le norme fiscali 2. I fatti amministrativi, infatti, devono essere rilevati in bilancio nel periodo amministrativo in base all’applicazione del principio di competenza economica, mentre il riconoscimento fiscale di tali fatti amministrativi, al fine della determinazione del reddito imponibile, è stabilito dalle leggi fiscali che, talvolta, prescrivono un differente trattamento rispetto a quanto stabilito dalle norme civilistiche in materia di bilancio. Le differenze tra la normativa in tema bilancio e quella in tema di determinazione del reddito imponibile determinano il sorgere di numerosi disallineamenti di natura temporanea che sono riconciliati attraverso la rilevazione della fiscalità differita il cui obiettivo è quello di riconoscere gli effetti fiscali dei fatti amministrativi nell’esercizio di competenza economica secondo le norme civilistiche ed i principi contabili. Di seguito sono illustrate le problematiche inerenti la fiscalità differita nei seguenti aspetti 3: 1) principio della dipendenza dell’imponibile dal bilancio; 2) disallineamenti tra valutazioni civilistiche e fiscali; 3) riconciliazione attraverso l’iscrizione della fiscalità differita; 4) differenze che si originano dal conto economico; 5) differenze che non si originano dal conto economico; 6) requisiti per l’iscrizione della fiscalità differita; 7) aliquote da utilizzare; 8) adeguamenti della fiscalità differita; 9) informativa in bilancio sulla fiscalità differita; 10) caso operativo. 1. Il principio della dipendenza dell’imponibile dal bilancio È un legame molto stretto quello tra risultato d’esercizio e imponibile fiscale, in quanto, in applicazione del cosiddetto «principio della dipendenza», il reddito imponibile è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal Conto Economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa fiscale (art. 83 del TUIR). Inoltre, ai fini del riconoscimento fiscale, i componenti negativi di reddito devono essere stati rilevati nel Conto Economico, considerato che è previsto che «le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto Economico relativo all’esercizio di competenza […]» (art.109, comma 4 del TUIR) 4. 1 Estratto da: Pisoni P., Bava F., Busso D., Devalle A., Il bilancio d’esercizio, Euroconference editore, 2015. Il legislatore civilistico, con l’introduzione del cosiddetto «disinquinamento del bilancio» a seguito della riforma societaria, ha sottolineato la funzione propria del bilancio, volto ad offrire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio. La riforma ha infatti comportato l’abrogazione del secondo comma dell’art.2426 del Codice Civile, che consentiva di imputare al Conto Economico rettifiche di valore e accantonamenti per ragioni esclusivamente fiscali. 3 Nel presente contributo non viene approfondito il tema della fiscalità differita sulle perdite fiscali, sulle partecipazioni, sulle rivalutazioni, sulle operazioni straordinarie e sul consolidato e trasparenza fiscale. 4 L’indicata regola generale ha subito, fino al 2007, le seguenti eccezioni: a) disinquinamento o «doppio binario anomalo»: la deduzione dei componenti negativi di reddito prescindeva dalla preventiva iscrizione nel Conto Economico; b) valutazioni a «doppio binario»: la determinazione dell’imponibile era indipendente dal comportamento tenuto nel bilancio. A partire dall’esercizio 2008, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2008, l’eccezione sub a) è stata eliminata, mentre l’eccezione sub b) è stata mantenuta. 2 2. I disallineamenti tra valutazioni civilistiche e fiscali Nei casi in cui vige la regola generale della dipendenza, il legislatore fiscale, al fine di salvaguardare il gettito e limitare gli effetti di comportamenti non corretti da parte del redattore del bilancio, ha introdotto norme che stabiliscono: − valori minimi, per i componenti positivi del reddito imponibile; − valori massimi, per i componenti negativi del reddito imponibile. Qualora le valutazioni civilistiche si pongano al di fuori di tali limiti, l’imponibile fiscale viene determinato attraverso l’effettuazione di apposite variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi (es.: modello Unico Società di capitali). L’indicato meccanismo è rappresentato nella Tavola 1. Tavola 1 – I valori limite fiscali per i componenti di reddito. Valore massimo componenti negativi di reddito Variazioni in aumento LIMITI FISCALI Valore minimo componenti positivi di reddito Variazioni in aumento In alcuni casi vige invece il principio del doppio binario, ovvero il valore fiscale dell’attività o passività è determinato secondo regole differenti rispetto a quelle previste per la redazione del bilancio (ad esempio, si tratta delle poste in valuta estera). Pertanto, in tali casi, per trasformare le valutazioni civilistiche in valutazioni fiscali, devono essere effettuate variazioni in aumento ed in diminuzione in sede di redazione della dichiarazione dei redditi. Talvolta, inoltre, il riconoscimento fiscale dei valori civilistici è previsto dal legislatore fiscale in un esercizio differente rispetto a quello di competenza sotto il profilo civilistico. Si pensi, ad esempio, ai costi la cui deducibilità è prevista nell’esercizio di pagamento, come nel caso dei compensi agli amministratori. Tutte le sopra indicate situazioni originano il sorgere di disallineamenti tra la valutazione civilistica e la corrispondente valutazione fiscale delle attività e delle passività. 3. La riconciliazione attraverso l’iscrizione della fiscalità differita Nei casi in cui il disallineamento tra valutazione civilistica e fiscale è di tipo transitorio, ovvero determinato esclusivamente da fattori legati al tempo, è possibile eliminare l’interferenza prodotta dal legislatore fiscale attraverso la gestione della fiscalità differita. L’obiettivo della fiscalità differita è quello di riconoscere gli effetti fiscali dei fatti amministrativi nel medesimo esercizio in cui sono iscritti i fatti amministrativi stessi, cioè nell’esercizio di competenza economica secondo le norme civilistiche ed i principi contabili. Si consideri l’esempio di seguito riportato. Esempio: effetto dell’iscrizione della fiscalità differita in bilancio Nel bilancio d’esercizio N sono stati iscritti per competenza i compensi agli amministratori pari a 100, che saranno deducibili nell’esercizio n+1 in cui avverrà il pagamento. Il TUIR prevede infatti (art. 95, co. 6) che i compensi spettanti agli amministratori siano deducibili nell’esercizio del pagamento anziché in quello in cui sono maturati (cosiddetto criterio di cassa). La differente normativa fiscale rispetto a quella civilistica, in caso di mancato pagamento di tali compensi nell’esercizio di competenza, determina il sorgere di una differenza temporanea pari a 100. L’effetto dell’iscrizione della fiscalità differita è illustrato nella seguente tabella: Voci di bilancio Conto Economico N senza l’iscrizione della fiscalità differita Conto Economico N con l’iscrizione della fiscalità differita 100 100 (55) (55) Imposte anticipate 0 27,5 Totale imposte sul reddito (55) (27,5) 45 72,5 Risultato ante imposte Imposte correnti (IRES 27,5%) Risultato d’esercizio L’IRES al 27,5% è calcolata su una base imponibile pari a 200, poiché il costo di 100 relativo ai compensi agli amministratori non corrisposti nell’esercizio non è deducibile. Come si può notare, l’iscrizione della fiscalità differita consente di ottenere un peso complessivo delle imposte sul reddito pari a 27,5, ovvero corrispondente all’applicazione dell’aliquota IRES, pari al 27,5%, al risultato ante imposte. Le differenze temporanee concorrono nel loro complesso a determinare la base di calcolo delle attività per imposte anticipate e delle imposte differite passive ai fini IRES (aliquota 27,5%) 5. Ai fini IRAP (aliquota 3,9%), invece, a partire dal 2008 è previsto un principio di derivazione della base imponibile dai dati di bilancio, con la principale eccezione dell’ammortamento dell’avviamento e dei marchi (di conseguenza, la fiscalità differita deve essere determinata esclusivamente con riferimento alle suddette voci). Il principio contabile OIC 25 afferma che le imposte sul reddito hanno la natura di oneri sostenuti dall’impresa nella produzione del reddito, conseguentemente, per il principio della competenza, nel bilancio sono recepite le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite). Le differenze temporanee si distinguono in: − differenze temporanee imponibili; − differenze temporanee deducibili. Le differenze temporanee imponibili sono le differenze temporanee che si tradurranno in importi imponibili negli esercizi futuri, quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà realizzato o estinto. Le differenze temporanee deducibili sono le differenze temporanee che si tradurranno in importi 5 A partire dall’esercizio 2008, la legge Finanziaria ha previsto l’eliminazione del prospetto EC della dichiarazione dei redditi, che consentiva la deduzione extracontabile degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, delle altre rettifiche di valore, degli accantonamenti, delle spese relative a studi e ricerche di sviluppo e delle differenze tra i canoni di locazione finanziaria e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in leasing e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico. Tale novità riduce drasticamente il quadro dei possibili disallineamenti tra i valori civilistici ed i valori fiscali di molte poste di bilancio. A partire dall’esercizio 2008, gli indicati costi sono fiscalmente deducibili nell’ammontare iscritto nel bilancio dell’esercizio, senza la possibilità di ulteriore deduzione in apposito prospetto. deducibili negli esercizi futuri, quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà realizzato o estinto. In particolare, si originano disallineamenti principalmente nelle seguenti situazioni: − valutazioni per cui esiste un doppio binario tra aspetto civilistico ed aspetto fiscale (es.: poste in valuta): in questa situazione possono determinarsi sia attività per imposte anticipate sia imposte differite passive; − componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello in cui sono iscritti nel conto economico (es.: plusvalenze rateizzate); − componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico civilistico (es.: ammortamenti o accantonamenti eccedenti i limiti massimi di deducibilità fiscale nell’esercizio); − componenti positivi di reddito tassabili in esercizi precedenti a quello di imputazione al conto economico civilistico; − perdite fiscalmente riportabili, che possono determinare l’iscrizione di attività per imposte anticipate. Il quadro dei possibili disallineamenti che si possono determinare è rappresentato nella Tavola 2. Tavola 2 – Situazioni che originano le differenze temporanee. L’OIC 25 distingue tra: − differenze temporanee; − differenze permanenti. Le differenze temporanee emergono in presenza di differenze tra il valore di una attività o di una passività determinato secondo criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, in tutti i casi in cui tali differenze sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi. Le differenze permanenti rappresentano una differenza tra il risultato prima delle imposte che emerge dal Conto Economico civilistico ed il reddito imponibile non destinate ad annullarsi negli esercizi successivi. Pertanto, tali differenze non originano alcun differimento o anticipazione di imposte. Si tratta, ad esempio, di componenti negativi o positivi di reddito parzialmente o totalmente indeducibili o esenti ai fini fiscali. Le differenze temporanee possono essere distinte in: 1) operazioni che hanno effetto sul conto economico; 2) operazioni che non hanno effetto sul conto economico. 4. Differenze che si originano dal conto economico La fiscalità differita deve essere rilevata nel conto economico nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee. Le rilevazioni contabili sono le seguenti: a) imposte differite passive: Imposte differite (CE) a Fondo imposte differite …… a Imposte differite (CE) ……. b) attività per imposte anticipate: Attività per imposte anticipate L’iscrizione delle imposte differite passive sub a) consente di imputare al bilancio d’esercizio di competenza le imposte che per effetto di una differente disciplina fiscale, saranno dovute soltanto nei successivi esercizi, nonostante siano di competenza dell’esercizio, sotto il profilo civilistico. Nei successivi esercizi, tali imposte differite saranno stornate al fine di annullare le maggiori imposte dovute rispetto a quelle di competenza dell’esercizio sotto il profilo civilistico. In sostanza, attraverso l’iscrizione della fiscalità differita si viene a determinare, nei diversi esercizi, un ammontare delle imposte sul reddito corrispondente all’ammontare dovuto in applicazione del principio di competenza economica civilistico. La fiscalità differita consente cioè di eliminare le distorsioni che le differenti normative fiscali rispetto a quelle civilistiche produrrebbero sul risultato d’esercizio. Il risultato d’esercizio sarà cioè quello che si sarebbe determinato in presenza di norme fiscali coincidenti con quelle civilistiche. Il meccanismo di iscrizione e successivo riassorbimento della fiscalità differita passiva è illustrato attraverso l’esempio di seguito riportato. Esempio: tassazione rateizzata di una plusvalenza Nell’esercizio N, dalla cessione di un immobile viene ottenuta una plusvalenza pari a 1.000. L’aliquota fiscale è pari al 27,5%. La tassazione della plusvalenza, ricorrendone i requisiti, può essere frazionata in cinque esercizi nel modo seguente: Esercizio N N+1 N+2 N+3 N+4 Totale Valore civilistico della plusvalenza iscritta in bilancio 1.000 0 0 0 0 Valore fiscale della plusvalenza 200 200 200 200 200 1.000 Differenza temporanea Imposte Differite 800 600 400 200 0 0 220 (55) (55) (55) (55) 0 Come si può notare dalla tabella, nell’esercizio della cessione dell’immobile si origina una differenza temporanea pari a 800, a seguito della rilevanza fiscale di un solo quinto della plusvalenza ottenuta. Di conseguenza, vengono rilevate le passività fiscali differite (pari a 220, cioè il 27,5% di 800) con la seguente rilevazione contabile: Imposte differite a Fondo imposte differite 220 Nell’esercizio N+1 e nei successivi, fino all’esercizio N+4 in cui termina la tassazione della plusvalenza, l’impresa avrà un debito fiscale superiore a quello di competenza civilistica, in quanto saranno dovute le imposte sulle quote della plusvalenza iscritta nell’esercizio N (e tassata soltanto per un quinto del valore in tale esercizio). Di conseguenza, a partire dall’esercizio N+1 e fino all’esercizio N+4, si riduce la differenza temporanea originatasi nell’esercizio N e contestualmente vengono riassorbite le passività fiscali differite. La rilevazione contabile relativamente al riassorbimento delle passività fiscali differite è la seguente: Fondo imposte differite a Imposte differite 55 Nell’esercizio N+4 termina la tassazione delle quote della plusvalenza, così come il riassorbimento della fiscalità differita. Tale scrittura di riassorbimento del fondo imposte differite consente di neutralizzare – sotto il profilo della competenza economica – le maggiori imposte che vengono “pagate” (a seguito della tassazione delle quote della plusvalenza a tassazione rateizzata) negli esercizi successivi rispetto a quello in cui è stata ottenuta tale plusvalenza. La scrittura contabile relativa al pagamento delle imposte sulle quote di plusvalenza è la seguente: Imposte sul reddito (IRES) a Debiti tributari 55 Allo stesso modo, l’iscrizione delle attività per imposte anticipate sub b) consente di rispettare il principio di competenza economica civilistico riducendo nel Conto Economico del bilancio d’esercizio l’ammontare delle imposte sul reddito dovute per un importo superiore a quello di competenza dell’esercizio a causa della differente disciplina fiscale. Si tratta di una differenza temporanea in quanto le maggiori imposte dovute nell’esercizio si tradurranno in minori imposte nei successivi esercizi. Il meccanismo di iscrizione e successivo riassorbimento delle attività per imposte anticipate è illustrato attraverso l’’esempio di seguito riportato. Esempio Nel bilancio dell’esercizio N sono stati iscritti per competenza i compensi agli amministratori pari a 100, che saranno deducibili nell’esercizio in cui avverrà il pagamento (art. 95, comma 6 del TUIR). Nell’esercizio successivo avrà termine la tassazione rateizzata della plusvalenza realizzata nei precedenti esercizi per un importo pari a 100. In tale situazione, nell’esercizio N devono essere iscritte le attività per imposte anticipate sui compensi agli amministratori. La scrittura contabile nell’esercizio N è la seguente (27,5% di 100): Attività per imposte anticipate a Imposte anticipate 27,5 Nell’esercizio N+1 ipotizzando che tali compensi saranno corrisposti, si determinerà l’annullamento della differenza temporanea deducibile. Tale scrittura di riassorbimento delle attività per imposte anticipate consente di neutralizzare – sotto il profilo della competenza economica – le minori imposte che vengono “pagate” (a seguito della deduzione dei compensi agli amministratori di competenza del precedente esercizio) nell’esercizio N+1. La scrittura contabile relativa allo storno delle attività per imposte anticipate nell’esercizio N+1 la seguente: Imposte anticipate a Attività per imposte anticipate 27,5 La determinazione delle imposte differite si articola nelle seguenti fasi: 1) individuazione delle differenze temporanee alla fine dell’esercizio; 2) determinazione delle perdite fiscali riportabili a nuovo; 3) analisi dei tempi di rientro (o annullamento) delle differenze temporanee da cui si originano le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite; 4) calcolo della fiscalità differita alla data del bilancio; 5) analisi e valutazione delle attività per imposte anticipate e passività per imposte differite iscritte in bilancio. Le differenze sub 1) che si originano nel conto economico sono rappresentate nella seguente Tavola 3. Tavola 3 – Differenze che si originano dal conto economico. Risultato d’esercizio (utile o perdita d’esercizio) Risultato imponibile CONFRONTO VALORI UGUALI VALORI DIVERSI Differenze temporanee Non si originano differenze temporanee Differenze permanenti Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi NO Fiscalità differita Differenza temporanea imponibile IMPOSTE DIFFERITE Differenza temporanea deducibile NO Fiscalità differita IMPOSTE ANTICIPATE 5. Differenze che non si originano dal conto economico Le differenze temporanee possono sorgere anche quale conseguenza di operazioni che non transitano dal conto economico, quali: − operazioni straordinarie (ad esempio, fusioni, scissioni o conferimenti); − rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi; − riserve in sospensione di imposta. Le imposte differite relative a operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto non sono rilevate al conto economico ma contabilizzate inizialmente nella voce B. 2 Fondo imposte differite tramite riduzione della corrispondente posta di patrimonio netto. È ad esempio il caso della rivalutazione dei beni d’impresa ex L. 147/2013. La rilevazione contabile è la seguente: Riserva da rivalutazione a Fondo imposte differite …….. Dopo la rilevazione iniziale, le variazioni nelle imposte differite devono essere iscritte nel conto economico alla voce 22 coerentemente con l’annullamento negli esercizi successivi delle differenze temporanee alle quali si riferiscono. Le imposte differite relative a operazioni che non hanno interessato direttamente il patrimonio netto (ad esempio, la fusione per incorporazione in assenza di un avanzo da concambio), non transitano né dal conto economico né dal patrimonio netto. In tali fattispecie, le imposte differite devono essere calcolate sul plusvalore attribuito al valore contabile delle attività, in sede di allocazione della differenza di fusione, nei limiti del valore corrente della stessa attività (ed il plusvalore attribuito è pari alla differenza tra il valore corrente dell’attività e il suo valore contabile ante operazione). La passività per imposte differite deve essere iscritta nella voce B. 2 Fondo imposte differite del passivo. Differenze sulle quali non deve essere rilevata la fiscalità differita L’OIC 25 prevede che la fiscalità differita sia rilevata in bilancio nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee, salvo nei seguenti casi: − la rilevazione iniziale dell’avviamento; − la rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un’operazione straordinaria. Si tratta, ad esempio, dell’acquisto di attività che sono: a) non deducibili dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito; b) deducibili per un importo inferiore (o superiore) al costo complessivo. In questi casi, il valore fiscale dell’attività è pari a zero, o comunque assume un valore differente (inferiore o superiore), rispetto al valore contabile. Attualmente, nell’ordinamento tributario un esempio è rappresentato dalle autovetture aziendali non esclusivamente strumentali per l’esercizio dell’attività, deducibili per un ammontare inferiore al costo complessivo. Le differenze che non si originano nel conto economico sono rappresentate nella seguente Tavola 4. Tavola 4 – Differenze che non si originano nel conto economico. 6. Requisiti per l’iscrizione della fiscalità differita La rilevazione della fiscalità differita deve essere effettuata nel rispetto di alcune condizioni specifiche per quanto riguarda: a) le imposte differite passive; b) le attività per imposte anticipate. a) Imposte differite passive Le imposte differite passive devono essere rilevate su tutte le differenze temporanee tassabili. Non sono però rilevate nel caso in cui esistano scarse probabilità che il debito insorga. Tale situazione potrebbe verificarsi nel caso delle riserve in sospensione d’imposta per i quali sussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzati con modalità tali da far venir meno il presupposto di non tassabilità (ad esempio, in quanto non è probabile che sarà distribuita ai soci, considerato che la distribuzione è il presupposto che ne determina la tassazione in caso alla società). b) Requisiti per l’iscrizione delle attività per imposte anticipate Le attività per imposte anticipate devono essere rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero. La ragionevole certezza è comprovata quando: − esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l’esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno; e/o − negli esercizi in cui si prevede l’annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l’annullamento. Nel corso degli esercizi successivi è necessario monitorare l’ammontare delle imposte anticipate iscritto in bilancio, poiché occorre verificare ogni anno se continua a sussistere la ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi sufficienti a recuperare l’intero importo delle imposte anticipate. Qualora non fosse più presente la ragionevole certezza del loro futuro recupero, le attività per imposte anticipate dovranno essere stornate in tutto o in parte e successivamente ripristinate se nei successivi esercizi divenisse ragionevolmente certo il loro recupero. Inoltre, nei casi in cui sono state iscritte attività per imposte anticipate soltanto su di una quota parte delle differenze temporanee deducibili, in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, tali imposte anticipate dovranno essere iscritte nei successivi esercizi, in presenza dei requisiti per la contabilizzazione, nella voce C.II 4-ter dell’attivo, in contropartita alla voce 22 del conto economico. La sintesi delle indicate condizioni per l’iscrizione della fiscalità differita viene riportata nella Tavola 5. Tavola 5 – Le condizioni per l’iscrizione della fiscalità differita. DIFFERENZETEMPORANEE TEMPORANEE DIFFERENZE TASSABILI TASSABILI DEDUCIBILI DEDUCIBILI IMPOSTEDIFFERITE DIFFERITE IMPOSTE IMPOSTEANTICIPATE ANTICIPATE IMPOSTE Condizioni per la rilevazione Nondevono devonoessere essere Non contabilizzatese seesistono esistono contabilizzate “scarse”probabilità probabilitàche cheilil “scarse” debitoinsorga insorga debito Nondevono devonoessere esserecontabilizzate contabilizzatese senon non Non sussistelala“ragionevole “ragionevolecertezza” certezza”del delfuturo futuro sussiste conseguimentodidiimponibili imponibilisufficienti sufficientiaa conseguimento consentirneililriassorbimento riassorbimento consentirne 7. Aliquote da utilizzare Le imposte anticipate/differite devono essere calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell’esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio (OIC 25). Qualora la normativa fiscale non stabilisca le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, la società calcola le imposte/differite sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio. 8. Adeguamenti della fiscalità differita Gli adeguamenti in incremento ed in decremento del fondo imposte differite (voce B.II del passivo) e delle attività per imposte anticipate (voce C.II 4-ter dell’attivo) devono essere rilevati al conto economico nella voce 22. Imposte correnti, differite e anticipate. 9. Informativa in bilancio sulla fiscalità differita Il n.14 dell’art. 2427 prevede la redazione di un apposito prospetto contenente: a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; Esempio di prospetto sub a) NOTA INTEGRATIVA Prospetto di cui al punto 14) dell’art.2427: descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva (IRES). Non vi sono importi accreditati o addebitati a patrimonio netto. Descrizione delle differenze temporanee Differenze deducibili spese manutenzione eccedente 5% Imposte Anticipate Anno 1 Imponibile Aliquota Imposta (a) 200,0 27,5% 55,0 Riassorbimenti Anno 2 Imponibil e Aliquot a 40,0 27,5 % Incrementi Anno 2 Impost a (b) Imponibil e 11,0 100,0 Aliquota 27,5% Imposte Anticipate Anno 2 Impost a (c) Imponibile Aliquota Imposta (a-b+c) 27,5 260,0 27,5% 71,5 ………. Totale Differenze imponibili plusvalenze rateizzabili in 5 esercizi Imposte Differite Anno 1 Riassorbimenti Anno 2 Imponibile Aliquota Imposta Imponibil e Aliquot a Impost a Imponibil e 400,0 27,5% 110,0 100,0 27,5 % 27,5 280,0 Incrementi Anno 2 Aliquota 27,5% Imposte differite Anno 2 Impost a Imponibile Aliquota Imposta 77,0 580,0 27,5% 159,5 …………. Totale Non sono state escluse voci dal computo della fiscalità differita attiva e passiva. Il prospetto di riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico Il principio contabile n. 25 richiede la redazione di un prospetto, da riportare in Nota Integrativa, che consenta di «riconciliare» l’onere fiscale teorico da bilancio con l’imponibile fiscale. Nel principio contabile si prevede, infatti, che «La Nota Integrativa deve fornire, con riferimento alle imposte sul reddito, le seguenti informazioni: (omissis) e) la riconciliazione, con le relative spiegazioni, fra l’onere fiscale da bilancio e l’onere fiscale teorico qualora tali differenze siano significative». Esempio 1: Prospetto a valori assoluti. PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO Determinazione dell’imponibile IRES Risultato prima delle imposte Onere fiscale teorico (aliquota 27,5%) Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: • quota plusvalenze (4/5) Totale Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: • quota spese di manutenzione (1/5) • pagamento compensi amministratori Totale Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti: • compensi agli amministratori • manutenzioni non dedotte • plusvalenze rateizzate Totale Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi: • costi non deducibili: • plusvalenze esenti: Totale Imponibile fiscale Imposte correnti sul reddito dell’esercizio (onere effettivo: 16,73%) 200,75 1200 330 (480) (480) 100 150 250 (100) (40) 100 (40) 100 (300) (200) 730 Esempio 2: Prospetto a valori percentuali. RICONCILIAZIONE TRA ALIQUOTA ORDINARIA ED ALIQUOTA EFFETTIVA Aliquota ordinaria applicabile Esercizio precedente ...% Esercizio corrente ...% ...% ...% ...% ...% ...% ...% ...% ...% Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all’aliquota ordinaria: Redditi esenti Dividendi Costi indeducibili Altre differenza permanenti Aliquota effettiva 10. Caso operativo di determinazione della fiscalità differita e di informativa nella Nota Integrativa Di seguito è riportato un esempio di determinazione della fiscalità differita e di rappresentazione in bilancio secondo quanto previsto dal punto 14) dell’art. 2427 e dal principio contabile OIC n. 25. Si considerino i primi due esercizi della medesima società: − nell’esercizio 1 (primo esercizio) esistono solo eventi che hanno avuto origine nell’esercizio stesso; − nell’esercizio 2 (secondo esercizio), invece, sono considerati sia gli eventi che hanno origine nell’esercizio, sia gli eventi originati nell’esercizio precedente. I dati considerati nell’esempio sono di seguito riportati. Dati relativi all’esercizio 1 e all’esercizio 2 Esercizio 1 Risultato ante imposte risultante dal Conto Economico: 800 Differenze temporanee Deducibili: − spese di manutenzione eccedenti il 5%: 200 − compensi ad amministratori deliberati ma non corrisposti: 100 Imponibili: − plusvalenze rateizzabili in 5 esercizi: 500 Differenze permanenti: − costi non deducibili: 200 Esercizio 2 Risultato ante imposte risultante dal Conto Economico: 1.200 Differenze temporanee dell’esercizio Deducibili: − spese di manutenzione dell’esercizio 2 eccedenti il 5%: 100 − compensi ad amministratori deliberati ma non corrisposti nell’esercizio 2 : 150 Imponibili: − plusvalenze realizzate nell’esercizio 2 e rateizzate fiscalmente in 5 esercizi : 350 Rigiro differenze temporanee dell’esercizio 1 Deducibili: − quota (1/5) delle spese di manutenzione eccedenti dell’esercizio 1: 40 − pagamento ad amministratori dei compensi dell’esercizio 1 : 100 Imponibili: − quota (1/5) delle plusvalenze dell’esercizio 1 : 100 Differenze permanenti: − costi non deducibili: 100 − plusvalenze esenti: 300 Nei punti che seguono vengono evidenziati i seguenti aspetti: a) calcolo delle imposte, scritture contabili e rappresentazione in bilancio dell’esercizio 1; b) calcolo delle imposte, scritture contabili e rappresentazione in bilancio dell’esercizio 2. a) Calcolo delle imposte, scritture contabili e rappresentazione in bilancio dell’esercizio 1 Il conteggio delle imposte dell’esercizio 1 comprende: − le imposte correnti; − le imposte differite, sulla base dell’aliquota IRES pari al 27,5%. Tale conteggio viene di seguito evidenziato. Calcolo delle imposte esercizio 1 UTILE DA CONTO ECONOMICO 800 IRES più: Variazioni in aumento spese di manutenzione compensi ad amministratori FISCALITÀ DIFFERITA 200 100 55,0 27,5 300 82,5 (400) (110,0) più: Differenze permanenti costi non deducibili 200 0 REDDITO IMPONIBILE 900 meno: Variazioni in diminuzione: plusvalenze rateizzate IRES 27,5% Imposte anticipate (IRES) Imposte differite passive (IRES) (247,5) 82,5 (110,0) IMPOSTE TOTALI (275) Le scritture contabili relative alla fiscalità dell’esercizio 1 sono le seguenti: a) imposte correnti: Imposte correnti A Debiti tributari 247,5 b) attività per imposte anticipate: Attività per imposte anticipate A Imposte differite (CE) 82,5 A Fondo imposte differite 110,0 c) imposte differite passive: Imposte differite (CE) L’iscrizione in bilancio dell’IRES relativa all’esercizio 1 è la seguente: Stato Patrimoniale Esercizio 1 C.II.4-ter) Attività per imposte anticipate 82,5 B) Fondi per rischi e oneri 2) per imposte, anche differite D) 12) Debiti tributari 110 247,5 Conto Economico Esercizio 1 ………………………. ………… Risultato prima delle imposte 800 22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate: - imposte correnti (247,5) - imposte differite: * imposte anticipate 82,5 * imposte differite (110,0) (27,5) (275) 23) Utile (perdita) dell’esercizio 525 NOTA INTEGRATIVA Prospetto di cui al punto 14) dell’art.2427: descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva. Si tratta del primo esercizio pertanto non vi sono variazioni rispetto all’esercizio precedente. Non vi sono importi accreditati o addebitati a patrimonio netto. Non sono state escluse voci dal computo della fiscalità differita attiva e passiva. Descrizione delle differenze temporanee spese di manutenzione eccedenti il 5% compensi ad amministratori deliberati ma non corrisposti plusvalenze rateizzabili in 5 esercizi Totale Imposte anticipate Esercizio 1 Imponibile Aliquota Imposta Imposte differite Esercizio 1 Imponibile Aliquota Imposta 200 27,5% 55 - - - 100 27,5% 27,5 - - - - - - 400 27,5% 110 300 - 82,5 400 110 PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO ESERCIZIO 1 Determinazione dell’imponibile IRES Risultato prima delle imposte Onere fiscale teorico (aliquota 27,5%) 220 Differenze temporanee imponibili in esercizi successivi: • plusvalenze rateizzabili (4/5): Totale Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: • spese di manutenzione eccedenti il 5 %: • compensi ad amministratori deliberati ma non corrisposti: Totale Differenze permanenti: Imponibile fiscale Imposte correnti sul reddito dell’esercizio Onere fiscale effettivo: (aliquota 30,94%) 800 (400) (400) 200 100 300 200 900 247,5 …………………………………………………………………………………… b) Calcolo delle imposte, scritture contabili e rappresentazione in bilancio dell’esercizio 2. Il conteggio delle imposte dell’esercizio 2 riguarda i seguenti aspetti: − le imposte correnti; − l’utilizzo della fiscalità differita (imposte anticipate e fondo imposte differite) di precedenti esercizi; − le imposte differite dell’esercizio. Tale conteggio è di seguito illustrato. Calcolo delle imposte esercizio 2 UTILE DA CONTO ECONOMICO 1.200 IRES Più: Variazioni in aumento: quota plusvalenze (1/5) meno: Variazioni in diminuzione: quota spese di manutenzione (1/5) pagamento compensi amministratori 100 27,5 (40) (100) (140) (11,0) (27,5) (38,5) 100 27,50 150 250 41,25 68,75 (280) (280) (77,00) (77,00) VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO Variazioni in aumento: spese di manutenzione eccedenti compensi ad amministratori non corrisposti Variazioni in diminuzione: plusvalenze rateizzate (4/5) Differenze permanenti: costi non deducibili: plusvalenze esenti: FISCALITÀ DIFFERITA 100 (300) (200) REDDITO IMPONIBILE 930 IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 2 DA RILEVARE CONTABILMENTE: IRES corrente 27,5% di 930: (255,75) Imposte anticipate (IRES) 68,75 Imposte differite passive (IRES) (77,00) Utilizzo fondo imposte esercizio precedente 27,50 Diminuzione imposte anticipate esercizio precedente (38,50) Imposte totali (275) Le scritture contabili relative a tali imposte sono le seguenti: a) imposte correnti: Imposte correnti a Debiti tributari 255,75 a Imposte differite (CE) 68,75 a Fondo imposte 77,00 b) attività per imposte anticipate: Attività per imposte anticipate c) imposte differite passive: Imposte differite (CE) d) utilizzo fondo imposte differite esercizio precedente: Fondo imposte differite a Imposte differite (CE) e) diminuzione delle attività per imposte anticipate esercizio precedente: 27,50 Imposte differite (CE) a Attività per imposte anticipate 38,50 L’iscrizione in bilancio dell’IRES relativa all’esercizio 2, con riferimento all’esempio qui considerato, è la seguente: Stato Patrimoniale Esercizio 2 C.II.4-ter) Attività per imposte anticipate 112,75 B) Fondi per rischi e oneri 2) per imposte, anche differite 159,50 D) 12) Debiti tributari 255,75 Conto Economico Esercizio 2 …………………………… …………… Risultato prima delle imposte 1.200 22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate: - imposte correnti (255,75) - imposte differite: * imposte anticipate 68,75 * imposte differite (77,00) * utilizzo fondo imposte 27,50 * diminuzione imp. anticipate (38,50) (19,25) (275) 23) Utile (perdita) dell’esercizio 925 NOTA INTEGRATIVA Prospetto di cui al punto 14) dell’art.2427: descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva. Non vi sono importi accreditati o addebitati a patrimonio netto. Descrizione delle differenze temporanee Differenze deducibili spese manutenzione eccedente 5% compensi amministratori non corrisposti Totale Imposte Anticipate Esercizio 1 Totale Imponibile Aliquota Impost a (b) Imponibile Aliquota Imposta (a) 200 27,5% 55,00 40 27,5% 11,00 100 27,5% 27,50 100 27,5% 27,50 82,50 140 300 Imposte Differite Esercizio 1 Differenze imponibili plusvalenze rateizzabili in 5 esercizi Riassorbimenti Esercizio 2 Riassorbimenti Esercizio 2 Imponibile Aliquota Imposta Imponibile 400 27,5% 110,00 100 110,00 100 400 38,50 Aliq uota Impost a 27, 5% 27,5 0 27,5 0 Incrementi Esercizio 2 Imponi bile Aliqu ota Impo sta (c) 27, 50 41, 150 25 68, 250 75 Incrementi Esercizio 2 100 27,5 % 27,5 % Imponi bile Aliqu ota Impo sta 280 27,5 % 77, 00 77, 00 480 Non sono state escluse voci dal computo della fiscalità differita attiva e passiva. Imposte Anticipate Esercizio 2 Imponibi le 260 150 Aliquot a 27,5 % 27,5 % Impost a (a-b+c) 71,50 41,25 112,7 5 Imposte differite Esercizio 2 410 Imponibi le Aliquot a Impost a 580 27,5 % 159,5 0 159,5 0 780 PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO Determinazione dell’imponibile IRES Risultato prima delle imposte Onere fiscale teorico (aliquota 27,5%) Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: • quota plusvalenze (4/5) Totale Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: • quota spese di manutenzione (1/5) • pagamento compensi amministratori Totale Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti: • compensi agli amministratori • manutenzioni non dedotte • plusvalenze rateizzate Totale Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi: • costi non deducibili: • plusvalenze esenti: Totale 1200 330 Imponibile fiscale Imposte correnti sul reddito dell’esercizio (onere effettivo: 21,31%) 255,75 (280) (280) 100 150 250 (100) (40) 100 (40) 100 (300) (200) 930