85-136) parte di PATRIZIA
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85-136) parte di PATRIZIA
assistenza ai disabili Parte prima: le principale commissioni I riconoscimenti che danno diritto alle agevolazioni fiscali Il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali si verifica sempre in presenza del riconoscimento ai sensi dell’art. 3 della legge 104/1992; per alcune è necessario entrare maggiormente nel merito della tipologia di disabilità di cui il soggetto è affetto, analizzeremo nelle pagine successive quale grado di riconoscimento deve essere certificato per accedere alle singole agevolazioni fiscali. La nostra legislazione tributaria prevede che Il diritto a fruire delle agevolazioni in oggetto è esteso anche a coloro che sono riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche* incaricate ai fini del ricono- scimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra”, tuttavia l’assimilazione non è estesa a tutte le agevolazioni fiscali. * per altre commissioni mediche pubbliche si intendono in ogni caso solo i riconoscimenti ai sensi delle leggi indicate nella tabella a), sono escluse quelli della tabella b) in relazione all’INPS e all’INPDAP mentre in relazione ai riconoscimenti effettuati dall’INAIL si ritiene possano essere parificati a quelli della tabella a) vedi paragrafo dedicato Circolare 55/e-2001 L’Amministrazione Finanziaria non ha mai espressamente chiarito l’ambito delle “altre commissioni mediche pubbliche”, tuttavia nella risposta ad un quesito contenuto nella Circolare 55/e del 14 giugno 2001 si legge la seguente affermazione: “Il diritto alla deduzione è riconosciuto solo ai soggetti portatori di handicap, indicati dall'art. 3 della L..104/1992. Le istruzioni al modello 730 prevedono che l'esistenza delle condizioni personali richieste per usufruire dell'agevolazione deve essere accertata in base alle procedure previste dalla legge n. 104 ovvero da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di guerra ecc. Si deve, però, ritenere, che non sia sufficiente il solo riconoscimento dell'invalidità civile. L'accertamento della invalidità civile concerne, infatti la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre l'accertamento dell'handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l'accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali. Si tratta in definitiva di accertamenti concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse”. nota 4 Nonostante la risposta contenuta nella Circolare riportata, le istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione dei redditi (modelli 730 e UNICO) sia nel contesto delle detrazioni che delle deduzioni indicano tutt’ora il diritto alla fruizione in presenza di riconoscimenti effettuati dalle “altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra”. Si ritiene pertanto che anche l’Amministrazione Finanziaria si trovi in difficoltà a definire, in tema di agevolazioni fiscali ai disabili, gli esatti criteri da adottare, considerando che la materia è delicata e attraversa molteplici competenze (sanitarie, sociali, previdenziali, ecc.). A fronte di questa situazione si ritiene utile che i soggetti interessati, titolari di riconoscimenti effettuati ai sensi di altre leggi (tabelle a) e b)) richiedano sempre e comunque anche il riconoscimento ai sensi della Legge 104/1992. 90