85-136) parte di PATRIZIA

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85-136) parte di PATRIZIA
assistenza ai disabili
Parte prima:
le principale commissioni
I riconoscimenti che danno diritto alle
agevolazioni fiscali
Il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali si verifica
sempre in presenza del riconoscimento ai sensi dell’art.
3 della legge 104/1992; per alcune è necessario entrare
maggiormente nel merito della tipologia di disabilità di
cui il soggetto è affetto, analizzeremo nelle pagine successive quale grado di riconoscimento deve essere certificato per accedere alle singole agevolazioni fiscali.
La nostra legislazione tributaria prevede che Il diritto
a fruire delle agevolazioni in oggetto è esteso anche a
coloro che sono riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche* incaricate ai fini del ricono-
scimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra”, tuttavia l’assimilazione non è estesa a tutte le agevolazioni
fiscali.
* per altre commissioni mediche pubbliche si intendono in ogni caso solo i riconoscimenti ai sensi delle
leggi indicate nella tabella a), sono escluse quelli della
tabella b) in relazione all’INPS e all’INPDAP mentre in
relazione ai riconoscimenti effettuati dall’INAIL si ritiene possano essere parificati a quelli della tabella a)
vedi paragrafo dedicato
Circolare 55/e-2001
L’Amministrazione Finanziaria non ha mai espressamente chiarito l’ambito delle “altre
commissioni mediche pubbliche”, tuttavia nella risposta ad un quesito contenuto nella
Circolare 55/e del 14 giugno 2001 si legge la seguente affermazione:
“Il diritto alla deduzione è riconosciuto solo ai soggetti portatori di handicap, indicati dall'art. 3 della
L..104/1992. Le istruzioni al modello 730 prevedono che l'esistenza delle condizioni personali
richieste per usufruire dell'agevolazione deve essere accertata in base alle procedure previste dalla
legge n. 104 ovvero da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
dell'invalidità civile, di guerra ecc. Si deve, però, ritenere, che non sia sufficiente il solo
riconoscimento dell'invalidità civile.
L'accertamento della invalidità civile concerne, infatti la valutazione del grado di capacità lavorativa,
mentre l'accertamento dell'handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali
di un soggetto che, se accertato, consente l'accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a
particolari trattamenti fiscali. Si tratta in definitiva di accertamenti concettualmente distinti in
quanto perseguono finalità diverse”.
nota 4
Nonostante la risposta contenuta nella Circolare riportata, le istruzioni ministeriali alla compilazione della
dichiarazione dei redditi (modelli 730 e UNICO) sia nel contesto delle detrazioni che delle deduzioni
indicano tutt’ora il diritto alla fruizione in presenza di riconoscimenti effettuati dalle “altre commissioni
mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra”. Si ritiene
pertanto che anche l’Amministrazione Finanziaria si trovi in difficoltà a definire, in tema di agevolazioni
fiscali ai disabili, gli esatti criteri da adottare, considerando che la materia è delicata e attraversa molteplici
competenze (sanitarie, sociali, previdenziali, ecc.).
A fronte di questa situazione si ritiene utile che i soggetti interessati, titolari di riconoscimenti
effettuati ai sensi di altre leggi (tabelle a) e b)) richiedano sempre e comunque anche il
riconoscimento ai sensi della Legge 104/1992.
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