licenziamento e disoccupazione nei 9 mesi: cosa devi sapere

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Quali ammortizzatori sociali prevede il Jobs Act in caso di licenziamento? E come
si conciliano con le tutele alla maternità? Ne abbiamo parlato con Elena Cannone,
avvocato dello studio De Luca & Partners di Milano, specializzato in diritto del
lavoro.
Mobilità in gravidanza
Si tratta di un ammortizzatore sociale che riguarda le aziende con più di 15
dipendenti, un’indennità – in misura percentuale rispetto allo stipendio – a cui il
lavoratore ha diritto in seguito a licenziamento collettivo. Ha il doppio obiettivo di
sostenere il reddito e favorire il reinserimento lavorativo o la riqualificazione
professionale. Durante il periodo di mobilità, infatti, il lavoratore può essere
chiamato per un corso di formazione o per un colloquio in un’altra azienda che lo
potrebbe assumere: in questo caso, se rifiuta, perde il diritto all’indennità.
Come si applica questo regime nel caso di una donna in gravidanza? “Le regole”,
dice l’avvocato Cannone, “sono precedenti al Jobs Act. Quest’ultimo non intacca
né il principio di tutela della maternità, né il meccanismo della mobilità”. Vediamo
alcuni casi specifici.
Se l’azienda fa ricorso alla mobilità quando la donna è già in gravidanza.
Dall’inizio dell’attesa e sino a un anno di età del figlio la lavoratrice non può
essere licenziata o sospesa dal lavoro (ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del
D.Lgs. 151/2001 – Testo unico a tutela e sostegno della maternità e paternità), a
meno che l’azienda non chiuda o non sia sospesa l’attività del reparto dove la
donna è impiegata, se questo ha piena autonomia funzionale. “In questo caso
l’azienda deve dimostrare che la donna non può essere ricollocata”, dice Elena
Cannone.
Se l’azienda chiude. In questo caso, anche se la donna è già incinta, il
collocamento in mobilità è una strada obbligata. Dice Cannone: “Durante i mesi
che corrisponderebbero al congedo di maternità, l’indennità di mobilità già
concessa dovrà essere sospesa, sostituita con quella di maternità ed
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eventualmente ripristinata per la parte residua al termine del periodo di
astensione”. Se durante questo periodo, che coincide con l’astensione
obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice rifiuta un’offerta o la partecipazione a un
corso di formazione non sarà cancellata dalle liste di mobilità, ai sensi dell’articolo
22, comma 7, del D.Lgs. 151/2001.
Se la gravidanza inizia dopo l’entrata in mobilità. Anche in questo caso,
l’indennità di mobilità viene sostituita da quella di maternità per il periodo
corrispondente.
Domande e certificati vanno presentati all’Inps.
Disoccupazione: ora c’è la Naspi
La mobilità riguarda solo lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti che
perdano il posto per un licenziamento collettivo. Dal primo maggio 2015, per i
licenziamenti individuali (e in generale per i lavoratori che perdano
involontariamente il proprio impiego) è stata istituita la Naspi, che sostituisce la
cosiddetta Aspi introdotta dalla legge Fornero, che aveva a sua volta preso il
posto della vecchia indennità di disoccupazione. “Si applica a tutti i lavoratori
che abbiano perso il lavoro in maniera involontaria”, spiega Elena
Cannone. Per ottenerla è necessario aver versato almeno 13 settimane di
contributi negli ultimi quattro anni e avere lavorato regolarmente per
almeno 30 giornate effettive negli ultimi 12 mesi. L’importo della Naspi è
proporzionale allo stipendio, per un massimo di 1300 € al mese (per il 2015) e si
riduce del 3 per cento per ogni mese a partire dal quarto mese di fruizione.
L’indennità viene corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla
metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
La domanda va presentata all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto
di lavoro. Può anche essere chiesta la liquidazione anticipata delle somme, in
un’unica soluzione, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo.
E se nel frattempo la lavoratrice resta incinta? La circolare Inps 94/2015
prevede espressamente che la maternità sia sempre indennizzata quando la
gravidanza insorge entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
“Congedo di maternità e Naspi non si possono cumulare”, dice Cannone. “Così,
come per la mobilità, la prestazione di disoccupazione viene sospesa e
ripristinata, per la parte residua, al termine del periodo di maternità”.
Dal primo gennaio 2017 la Naspi sostituirà la mobilità.
di Francesca Capelli
disoccupazione, gravidanza, Jobs act, licenziamento, mobilità, Naspi
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