indennità di maternità

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indennità di maternità
Guida Tematica
INDENNITÀ DI MATERNITÀ
L’ENPAP, in applicazione della vigente normativa, tutela le Psicologhe libere professioniste nel momento della
maternità riconoscendo una prestazione economica che, convenzionalmente, viene calcolata sul periodo dei
due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto.
A chi spetta
Libere professioniste
Libero professioniste che
contestualmente svolgono
lavoro dipendente
con contratto a tempo parziale
Casi di esclusione
Il diritto all’indennità di maternità è escluso laddove l’iscritta goda di analoga prestazione erogata da altro Ente di
previdenza obbligatorio.
Gli eventi tutelati sono:
A. gravidanza e puerperio;
B. interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese (26
settimane + 3 giorni);
C. adozione o affidamento in pre-adozione del bambino di età non superiore ai sei anni (elevata a 18 anni in
caso di adozione internazionale) all´atto dell´ingresso nel nuovo nucleo familiare;
D. aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza (8 settimane + 6 giorni).
Calcolo importo
Reddito del secondo anno precedente l’evento
moltiplicato per 80%
diviso 12 moltiplicato per 5
=
importo lordo indennità di maternità
Tale calcolo è valido per gli eventi di cui alla lettera A, B, e C. Nel caso di eventi di cui alla lettera D l’indennità
è corrisposta per una sola mensilità.
La Legge fissa un tetto massimo per l´erogazione dell´indennità di maternità pari a cinque volte l’importo
minimale riconosciuto (pari per l’anno 2014 a euro 24.741,60).
Ove non vi sia stato reddito nel secondo anno precedente quello dell´evento (è il caso delle neo iscritte
all´ENPAP), ovvero quando tale reddito risulti negativo, pari a zero o non particolarmente elevato, l´indennità
viene erogata in misura corrispondente ad un minimale previsto dalla legge.
anno
2014
importo
euro 4.948,32
Se l´iscrizione all´ENPAP ricade nel corso dei cinque mesi indennizzabili, l´importo dell´indennità verrà
riconosciuto solo per la frazione di periodo posteriore alla data di iscrizione stessa.
Trattamento fiscale
L’indennità di maternità, avendo natura di provento erogato in sostituzione del reddito professionale, è
assoggettata a ritenuta d’acconto (20%) e costituisce base di calcolo del contributo soggettivo dovuto all’Ente.
I soggetti che si avvalgono dei regimi fiscali agevolati previsti dall’art. 13 della L. 388/2000 e dall’art. 27 del
D.L. 98/2011 (convertito dalla L. 111/2011), possono richiedere l’esenzione dalla ritenuta d’acconto
sull’importo liquidato a titolo di indennità di malattia infortunio.
La certificazione del compenso erogato, e utile per la compilazione del Modello Unico o 730, verrà inviata
dall’Ente nei termini di legge (attualmente fissati al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di erogazione).
Soggetti appartenenti a regimi agevolati
Coloro che appartengono ad un regime agevolato che prevede l'esenzione della ritenuta d'acconto devono autocertificare
l’appartenenza a tale regime.
In caso di presentazione della domanda in prossimità della fine dell’anno, per poter usufruire dell’esenzione, è necessario
che la richiedente sia in possesso dei requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato nell’annualità in cui il
trattamento in questione è liquidato e non all’anno di presentazione della richiesta.
Termini e modalità della richiesta
La domanda deve essere redatta su apposito modulo fornito dall’Ente.
La domanda deve essere inoltrata all´ENPAP mediante raccomandata con ricevuta di ritorno non prima del
completamento del sesto mese di gravidanza (26 settimane + 3 giorni) ed entro il termine perentorio di 180
giorni dall´evento.
Attenzione!
Ove la domanda non venga presentata entro i predetti termini, la stessa non potrà essere presa in considerazione ai fini
della liquidazione.
Al modulo di domanda debitamente compilato e firmato deve essere allegata:
- fotocopia (fronte e retro) di un valido documento di identità;
- copia della dichiarazione dei redditi presentata ai fini IRPEF (Modello Unico o 730) e relativa al
secondo anno antecedente la data dell’evento.
Inoltre, a seconda della tipologia di evento, dovrà essere allegata anche:
A. certificato medico (rilasciato da medico di famiglia o specialista ginecologo) comprovante la data presunta
di inizio della gravidanza e del parto ovvero il certificato di assistenza al parto ovvero autocertificazione
dello stato di famiglia;
B. certificato medico (rilasciato da medico di famiglia o specialista ginecologo) comprovante l’avvenuta
interruzione di gravidanza, spontanea o terapeutica, dopo il sesto mese di gravidanza;
C. copia autenticata del provvedimento di adozione o affidamento pre-adottivo e dichiarazione della data di
ingresso del bambino nel nucleo familiare (nel caso di adozione o affidamento pre-adottivo);
D. certificato medico comprovante l’avvenuta interruzione di gravidanza, spontanea o terapeutica, non
prima del terzo mese di gravidanza.
Attenzione!
Nel caso di evento A), il certificato medico dovrà essere rilasciato solo dopo il completamento del sesto mese (26
settimane + 3 giorni).
Normativa di riferimento
Art. 30 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza Enpap
Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001
Ufficio dell’Ente che istruisce le pratiche
Nucleo Assistenza
Contatti
Per ulteriori informazioni e notizie rivolgersi a
Ufficio Relazioni con gli Iscritti ENPAP
Numero Verde 800410444
(per le chiamate da rete mobile o dall’estero contattare il numero 06/97748666)
oppure consultare il sito www.enpap.it o inviare una e-mail all’indirizzo [email protected]
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