indennità di maternità
Transcript
indennità di maternità
Guida Tematica INDENNITÀ DI MATERNITÀ L’ENPAP, in applicazione della vigente normativa, tutela le Psicologhe libere professioniste nel momento della maternità riconoscendo una prestazione economica che, convenzionalmente, viene calcolata sul periodo dei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto. A chi spetta Libere professioniste Libero professioniste che contestualmente svolgono lavoro dipendente con contratto a tempo parziale Casi di esclusione Il diritto all’indennità di maternità è escluso laddove l’iscritta goda di analoga prestazione erogata da altro Ente di previdenza obbligatorio. Gli eventi tutelati sono: A. gravidanza e puerperio; B. interruzione della gravidanza per motivi spontanei o terapeutici dopo il compimento del sesto mese (26 settimane + 3 giorni); C. adozione o affidamento in pre-adozione del bambino di età non superiore ai sei anni (elevata a 18 anni in caso di adozione internazionale) all´atto dell´ingresso nel nuovo nucleo familiare; D. aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza (8 settimane + 6 giorni). Calcolo importo Reddito del secondo anno precedente l’evento moltiplicato per 80% diviso 12 moltiplicato per 5 = importo lordo indennità di maternità Tale calcolo è valido per gli eventi di cui alla lettera A, B, e C. Nel caso di eventi di cui alla lettera D l’indennità è corrisposta per una sola mensilità. La Legge fissa un tetto massimo per l´erogazione dell´indennità di maternità pari a cinque volte l’importo minimale riconosciuto (pari per l’anno 2014 a euro 24.741,60). Ove non vi sia stato reddito nel secondo anno precedente quello dell´evento (è il caso delle neo iscritte all´ENPAP), ovvero quando tale reddito risulti negativo, pari a zero o non particolarmente elevato, l´indennità viene erogata in misura corrispondente ad un minimale previsto dalla legge. anno 2014 importo euro 4.948,32 Se l´iscrizione all´ENPAP ricade nel corso dei cinque mesi indennizzabili, l´importo dell´indennità verrà riconosciuto solo per la frazione di periodo posteriore alla data di iscrizione stessa. Trattamento fiscale L’indennità di maternità, avendo natura di provento erogato in sostituzione del reddito professionale, è assoggettata a ritenuta d’acconto (20%) e costituisce base di calcolo del contributo soggettivo dovuto all’Ente. I soggetti che si avvalgono dei regimi fiscali agevolati previsti dall’art. 13 della L. 388/2000 e dall’art. 27 del D.L. 98/2011 (convertito dalla L. 111/2011), possono richiedere l’esenzione dalla ritenuta d’acconto sull’importo liquidato a titolo di indennità di malattia infortunio. La certificazione del compenso erogato, e utile per la compilazione del Modello Unico o 730, verrà inviata dall’Ente nei termini di legge (attualmente fissati al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di erogazione). Soggetti appartenenti a regimi agevolati Coloro che appartengono ad un regime agevolato che prevede l'esenzione della ritenuta d'acconto devono autocertificare l’appartenenza a tale regime. In caso di presentazione della domanda in prossimità della fine dell’anno, per poter usufruire dell’esenzione, è necessario che la richiedente sia in possesso dei requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato nell’annualità in cui il trattamento in questione è liquidato e non all’anno di presentazione della richiesta. Termini e modalità della richiesta La domanda deve essere redatta su apposito modulo fornito dall’Ente. La domanda deve essere inoltrata all´ENPAP mediante raccomandata con ricevuta di ritorno non prima del completamento del sesto mese di gravidanza (26 settimane + 3 giorni) ed entro il termine perentorio di 180 giorni dall´evento. Attenzione! Ove la domanda non venga presentata entro i predetti termini, la stessa non potrà essere presa in considerazione ai fini della liquidazione. Al modulo di domanda debitamente compilato e firmato deve essere allegata: - fotocopia (fronte e retro) di un valido documento di identità; - copia della dichiarazione dei redditi presentata ai fini IRPEF (Modello Unico o 730) e relativa al secondo anno antecedente la data dell’evento. Inoltre, a seconda della tipologia di evento, dovrà essere allegata anche: A. certificato medico (rilasciato da medico di famiglia o specialista ginecologo) comprovante la data presunta di inizio della gravidanza e del parto ovvero il certificato di assistenza al parto ovvero autocertificazione dello stato di famiglia; B. certificato medico (rilasciato da medico di famiglia o specialista ginecologo) comprovante l’avvenuta interruzione di gravidanza, spontanea o terapeutica, dopo il sesto mese di gravidanza; C. copia autenticata del provvedimento di adozione o affidamento pre-adottivo e dichiarazione della data di ingresso del bambino nel nucleo familiare (nel caso di adozione o affidamento pre-adottivo); D. certificato medico comprovante l’avvenuta interruzione di gravidanza, spontanea o terapeutica, non prima del terzo mese di gravidanza. Attenzione! Nel caso di evento A), il certificato medico dovrà essere rilasciato solo dopo il completamento del sesto mese (26 settimane + 3 giorni). Normativa di riferimento Art. 30 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza Enpap Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 Ufficio dell’Ente che istruisce le pratiche Nucleo Assistenza Contatti Per ulteriori informazioni e notizie rivolgersi a Ufficio Relazioni con gli Iscritti ENPAP Numero Verde 800410444 (per le chiamate da rete mobile o dall’estero contattare il numero 06/97748666) oppure consultare il sito www.enpap.it o inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] Scarica questa scheda (formato pdf) Modulo domanda Indennità di maternità (formato pdf)