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SCIENZE E RICERCHE | PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E ACCORDO DI CONCILIAZIONE ODR tra passato e futuro: le incertezze del presente ANGELA BUSACCA * Sommario. 1. Sviluppo degli ODR nell’ambiente Internet come paradigma della società globalizzata. -- 2. Ruolo e funzione dei sistemi ODR negli Stati Uniti. – 3. Tutela dei consumatori e prime esperienze ODR in Europa ed in Italia. – 4. Gli strumenti telematici per la mediazione nelle controversie civili e commerciali ex d.lgs.28/2010 – 5. Le ODR per i consumatori nel Regolamento 524/2013/UE. 1. SVILUPPO DEGLI ODR NELL’AMBIENTE INTERNET L’ COME PARADIGMA DELLA SOCIETÀ GLOBALIZZATA iniziale indirizzo della mediazione in rapporto alle controversie transfrontaliere ha posto sin da subito la necessità di una considerazione dell’utilizzo di strumenti telematici e di comunicazione a distanza per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle liti1; sul portato dell’esperienza statunitense, che, come vedremo, conosce una lunga tradizione ed articolazione del sistema delle on-line dispute resolution2, sia per le controversie scaturenti da rapporti com* Ricercatore di diritto privato, professore aggregato di diritto dell’informatica nel Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 1 Sul punto cfr. Minervini (a cura di) Le Online Dispute Resolution, Napoli, 2016; Fachechi, La giustizia alternativa nel commercio elettronico. Profili civilistici delle ODR, Napoli, 2016; Carota, La procedura di conciliazione, in Finocchiaro-Delfini (a cura di) Diritto dell’informatica, Torino, 2014, p.1143; Vigoriti, Superabili ambiguità. le proposte europee in tema di ADR ed ODR, in NGCC, 2012, p.319; Lomabrdi, La mediazione e lo spazio cibernetico: uno sguardo alle proposte europee su ADR ed ODR, in Giustizia Civile, 2012, p.457; Cassano, Le nuove forme di ADR nell’era di Internet, in Giur.it, 2005. 2 Con l’acronimo ODR si indicano comunemente l’insieme delle “on line dispute resolution”, cioè quel complesso di sistemi e procedure che, attraverso l’impiego di canali di comunicazione web e di strumenti telematici, permettono la gestione di un procedimento di risoluzione alternativa delle controversie tra parti che si trovano in luoghi diversi ed attraverso modalità di comunicazione che possono essere sincrone od asincrone. Il fenomeno ODR si presenta variegato e complesso ed in continuo sviluppo (come lo merciali e transazione on line, sia per quelle in materia di attribuzione e rassegnazione dei nomi di dominio3, la scelta europea è apparsa, per molti versi, obbligata, nel segno della realizzazione e della attivazione di piattaforme telematiche per la gestione delle ADR. Tuttavia, è bene sottolineare sin da subito, che, se già per la più generale considerazione delle ADR e, tra di esse, in particolare, per le forme di mediazione, conciliazione e (forme varie di) negoziazioni assistita, si è registrato in alcuni Stati dell’Unione Europea una certa diffidenza da parte degli stessi operatori del diritto, per le ODR il clima appare decisamente “difficile”, perché alla diffidenza verso le modalità, si affianca quella verso il mezzo utilizzato4; peraltro, una tale ultima considerazione non deve stupire, è la tecnologia che è alla base delle modalità di interazione): occorre sottolineare subito, infatti, che non si è in presenza di un semplice surrogato delle ADR tradizionali o di una declinazione telematica delle stesse; una tale definizione, infatti, potrebbe essere sufficiente per le ipotesi di videoconferenza, ma non per altre modalità quali ad esempio le negoziazioni automatiche oppure le chat od i forum nei quali lo scambio di messaggi avviene tramite post senza che ci sia un contestuale collegamento alla rete delle parti. 3 Pierani, Marchi e nomi a dominio: un “doppio binario” per la risoluzione delle controversie, in Rivista di diritto industriale, 2001, p.495 ss; Turini, Domini internet e risoluzione dei conflitti, Milano, 2000. 4 In relazione alle transazioni on line, analisi sui comportamenti dei consumatori hanno evidenziato come le principali ragioni della diffidenza manifestata da larga parte degli utenti si indirizzano principalmente sui sistemi di protezione delle informazioni personali, sulle modalità di pagamento e sulla gestione del rapporto di assistenza nella fase successiva alla vendita, comprendendo nella categoria anche la possibilità di risoluzione delle (eventuali) controversie; il riferimento, occorre sottolineare, è ai cd. utenti attivi, cioè tutti quei soggetti che utilizzavano il web per la ricerca e lo scambio di informazioni, e non solo per operazioni di acquisto on line; molto spesso si verifica, infatti, una situazione di ricerca di informazioni on line che determina poi l’acquisto in dimensione off line, presso un punto vendita tradizionale, che viene indicato come “più rassicurante” proprio in forza del contatto diretto; diversamente, per coloro che non hanno mai utilizzato Internet viene in considerazione anche la difficoltà di approccio al mezzo tecnico e la impossibilità di poter vedere e valutare direttamente i beni (eventualmente) oggetto dell’acquisto e le possibilità di fruire di un contatto/assistenza diretta. Sembra sottintendere una tale considerazione Vigoriti (Superabili ambi17 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E ACCORDO DI CONCILIAZIONE | SCIENZE E RICERCHE soprattutto se letta in combinato con i dati sulla presenza e sulla “visibilità” delle imprese italiane on line e con quelli sulla diffusione dell’e-commerce nel nostro paese5. In un periodo connotato dalla crisi economica, infatti, il commercio elettronico costituisce una sorta di remota “isola felice” che, in una considerazione globale sul volume delle transazioni concluse attraverso strumenti elettronici (considerando, quindi anche le nuove frontiere del mobilcommerce e del cd. facebook-commerce)6, ha registrato perguità: le proposte europee in tema di ADR ed ODR, cit.), nel definire le ODR “un’implicazione necessaria e non evitabile dell’e-commerce”. 5 Il dato relativo alla presenza attuale di operatori italiani sul mercato virtuale internazionale e del volume di affari da essi realizzato evidenzia la grande carenza degli operatori nazionali in termini di internazionalizzazione: la percentuale di imprese italiane che effettua vendite transfrontaliere è, infatti, decisamente inferiore alla media europea; in particolare, per le PMI il divario risulta ancora più evidente (i dati della Commissione Europea indicano una percentuale che si attesta intorno al 3%, a fronte di una media europea del 6%, calcolata su base di tutti e 27 i paesi aderenti all’Unione; www.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/ countries/it/index_en.htm). Scorrendo i risultati del Report e.Commerce Italia 2015 (consultabile on line ) si riscontra come il principale limite dei siti italiani sia la mancata predisposizione di un sito in lingua: tra gli operatori intervistati, infatti, solo il 54% effettua vendite transfrontaliere on line e, di questi, il 24% attraverso un sito in lingua italiana, il 25% attraverso un sito in lingua ed il 5%attraverso sedi dislocate direttamente all’estero. Gli stessi operatori, peraltro, sono molto più presenti nel mercato europeo (principalmente in Germania, Francia e Svizzera), rispetto al mercato statunitense ed a quello asiatico (si consideri, a titolo esemplificativo, come anche molti siti di promozione turistica presenti sul mercato asiatico siano in italiano, senza traduzione). Nell’ottica di un incremento della presenza italiana sui mercati esteri, le imprese stanno adottando opportune strategie di marketing per migliore la propria visibilità sui motori di ricerca e sui social network, nonché per ottimizzare i sistemi di pagamento, la distribuzione per i beni che necessitano di consegna e le procedure di gestione dei resi; accanto a questi aspetti, tuttavia, non può mancare una attenta politica di customer service, realizzata anche attraverso il rispetto delle normative che determinano un elevato ed uniforme grado di assistenza e tutela per gli acquirenti da paese estero e la garanzia di modalità di risoluzione delle eventuali controversie insorte che presentino i caratteri della celerità, economicità ed efficacia. 6 I dati emergenti dalle analisi del mercato on line testimoniano come, a fronte di una generale crisi del settore commerciale, le transazioni concluse tramite web registrino costantemente un incremento che oscilla tra il 15% ed il 18%; le motivazioni di tale diversa tendenza sono da rintracciarsi non soltanto nella rinnovata fiducia che i consumatori ripongono nell’e-commerce, avendo ormai superato le diffidenze legate alle modalità di vendita a distanza ed ai pagamenti mediante strumenti elettronici, ma anche nelle strategie degli operatori commerciali on line, indirizzati a sviluppare politiche dei prezzi sempre più vantaggiose e comunicazioni basate sul forme di direct marketing che permettono di individualizzare le offerte e rispondere, in modo quanto più personalizzato, alle esigenze dei consumatori. Nel più generale ambito dell’e-commerce, si sta affermando con percentuali di incremento da vera e propria “golden share” (+54% per il 2012), il mobile-commerce, rappresentato dall’insieme delle transazioni poste in essere tramite smartphone, i-Phone, iPad e tablet. La diffusione e lo sviluppo dei software e delle app espressamente dedicate al mobile commerce, nonché gli stessi numeri del mercato, determinano la necessità di una considerazione autonoma, che non si limiti ad interpretare la categoria come una semplice declinazione del tradizionale e-commerce: la conclusione del contratto richiede infatti una opportuna regolamentazione che tenga conto delle peculiarità del device utilizzato (anche in relazione alle caratteristiche dello schermo ed alle possibilità di visualizzazione del prodotto, delle informazioni e del contenuto contrattuale), nonché della velocità di connessione e degli strumenti di ausilio al consumatore nella navigazione e nella scelta dei prodotti (moduli di ricerca interna con completamento automatico delle parole- chiave). In relazione a tali esigenze devono leggersi, come sarà evidenziato nel testo, le norme della direttiva 18 centuali di incremento del volume di affari costanti, spesso anche superiori al 10% annuo; gli stessi report sulla situazione dell’e-commerce italiano, tuttavia, testimoniano spesso come gli stessi utenti (e qui il riferimento è principalmente ai consumatori ed ai contraenti individuali per transazioni a causa non professionale) non abbiano una piena conoscenza del mezzo utilizzato. Anche sul portato dei dati emergenti dai report europei sulle transazioni on line e sulla presenza dei consumatori in rete7, gli ultimi interventi normativi dell’Unione, nell’ambito di una politica tesa a rafforzare la fiducia nel mercato e le garanzie offerte ai consumatori, si sono mossi nel senso di una regolamentazione del fenomeno delle ODR, attraverso non soltanto lo strumento delle direttive (principalmente la Direttiva 2011/83/UE sui nuovi diritti dei consumatori e la Direttiva 2013/11/UE sulle ADR nei contratti di consumo8), ma soprattutto attraverso il Regolamento 524/2013, dedicato proprio al tema delle ODR ed all’attivazione della piattaforma europea9; la stessa scelta del Regolamento, peraltro, appare funzionale proprio alla predisposizione di un apparato di regole immediatamente applicabili ed in grado di assicurare una reale tutela ai consumatori. Se, pertanto, fino ad alcuni anni fa, il quadro normativo di riferimento in tema di ODR si presentava estremamente scarno e doveva necessariamente richiamarsi alla prasi di alcune esperienze europee (peraltro indirizzate principalmente al mercato dei prodotti finanziari solo marginalmente alle transazioni di consumo), dopo gli ultimi provvedimenti europei, peraltro non ancora recepiti in tutti gli Stati dell’U- 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (recepita in Italia con d.lgs. 21 febbraio 2014, n.14, entrato in vigore il 26.03.2014) che, per la prima volta contemplano non soltanto il contenuto digitale dei contratti, ma altresì una serie di disposizioni espressamente indirizzate all’e-commerce ed al mobile-commerce. 7 Sul punto osserva Fachechi (La giustizia alternativa nel commercio elettronico, cit., p. 8) come i dati relativi agli acquisti transfrontalieri evidenzino una carenza di fiducia da parted ei consumatori: “il 56% dei consumatori europei dichiara di avvertire una minaccia rispetto all’effettiva tutela dei diritti connessi all’acquisto di beni e servizi da imprese aventi sedi in altri Paesi ed il 71% di reputare inadeguati gli strumenti a supporto della giustizia”. 8 In argomento cfr. Scannicchio, Accesso alla giustizia e attuazione dei diritti. La mediazione nelle controversie di consumo nella direttiva europea 2013/11, Torino, 2015; Luiso, La direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori, in Riv. Trim. Dir Proc. Civ., 2014, p.1299 ss.; Rossi, Effettività della tutela nella recente regolamentazione europea di ADR ed ODR, in Rass. Dir. Civile, 2014, p. 831 ss; Appiano, ADR ed ODR per le liti consumeristiche nel diritto UE, in Contratto e Impresa/Europa, 2013, p. 965; Bottino, La nuova normativa europea in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, ivi, p. 396 ss; Ansaldi, Mercato europeo, e-commere, mediazione e consumatori: le novità in arrivo, in I Contratti, 2013, p.641 ss; Goia, Il nuovo “pacchetto della Commissione europea sull’ADR”, in Corriere giuridico, 2012, p. 697 ss. 9 Bugiolacchi Commercio elettronico e ODR dopo il Regolamento n.524/2013 dell’Unione Europea. Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie dei consumatori, in Resp. civ. prev., 2013, p.1403 ss; più critico Vigoriti, Superabili ambiguità. Le proposte europee in tema di ADR e ODR, cit., In riferimento alla situazione antecedente il Regolamento, cfr. Camardi, Metodi alternativi di risoluzione delle controversie : diritto, spazio e tempo nell’ambiente delle tecnologie informatiche, in Europa e Diritto Privato, 2004, p. 594. SCIENZE E RICERCHE | PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E ACCORDO DI CONCILIAZIONE nione10, si rende necessaria una opera di coordinamento tra le varie disposizioni, che tenga altresì in considerazione anche il quadro tecnico di riferimento e la dimensione a-temporale e de-localizzata del web. Lo sviluppo della telematica e la diffusione capillare delle reti, che trova nella pervasività del fenomeno Internet il tratto caratterizzante, hanno segnato l’evoluzione degli ultimi decenni, scandendo, con inusitata velocità, il passaggio alla terza rivoluzione industriale11, che culmina nella consacrazione della cd. società dell’informazione; tuttavia la stessa locuzione “società dell’informazione”, pur entrata nel lessico comune, appare ancora incompleta se non connotata dell’ulteriore aggettivo “globalizzata”, in considerazione del rapporto biunivoco tra diffusione di Internet e realizzazione del cd. villaggio globale. Sul portato delle modifiche che la globalizzazione e la connessione delle reti hanno determinato nella stessa concezione della comunicazione e delle infinite nuove possibilità di declinazione del fenomeno, il dubbio posto agli operatori del diritto è apparso, sin da subito, quello relativo alla possibilità di adeguare le strutture e gli istituti giuridici tradizionali alla nuova realtà virtuale o non , piuttosto, dover ricorrere ad una nuova regolamentazione che tenesse in considerazione le peculiarità del medium utilizzato e dei codici di comunicazione12. La vexata quaestio su i rapporti tra diritti e tecnica, oggetto di studi e riflessioni non soltanto in campo giuridico, ma altresì in ambito filosofico e socio- logico13 appare tanto più significativa se applicata al fertile terreno del diritto contrattuale e degli scambi commerciali nonché, necessario corollario, alle possibilità di risoluzione delle controversie che da essi possono avere origine. La dimensione del mercato globale virtuale, che rilegge le tradizionali connotazioni spazio-temporali del contratto, infatti, non può non porre in crisi la tradizionale idea di risoluzione giudiziale delle controversie, connotata dai tempi e della ritualità delle forme processuali e dalle “barriere” geografiche determinate dalle norme in materia di competenza territoriale, per favorire il ricorso a modalità più dinamiche ed informali, tese a valorizzare il ruolo dell’autonomia dei privati, quali appunto le modalità ODR, indicando con tale acronimo proprio una declinazione telematica di quell’insieme di strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie che sostanziano iniziative di privatizzazione del contenzioso. Peraltro occorre sottolineare subito che il riferimento ad una sorta di “declinazione telematica” delle ADR, non deve essere inteso a sminuire la portata innovativa del fenomeno ODR, che, proprio in considerazione delle peculiarità delle modalità di comunicazione on line, si caratterizza, invece, per una serie di elementi assolutamente originali, tra i quali assume particolare rilevanza la possibilità di dialogare in tempi asincronici rileggendo così, anche in questo ambito, i tradizionali paradigmi di tempo e luogo ed indicando nuove modalità operative per le parti interessate. 2. RUOLO E FUNZIONE DEI SISTEMI ODR NEGLI 10 Sul punto, deve considerarsi, anticipando brevemente alcune considerazioni che troveranno più ampia esposizione nel successivo §5, che il mancato recepimento della Direttiva 2013/11/UE si riflette sull’operatività del Regolamento 524/2013/UE in tema di ODR a causa dell’espresso rinvio alle disposizioni della direttiva su requisiti e qualificazione degli organismi deputati all’amministrazione delle procedure on line; la diversa operatività (temporale) dei due provvedimenti del “pacchetto ADR” potrebbe, pertanto, costituire un imprevisto ostacolo alla piena realizzazione ed al funzionamento efficiente e tempestivo della piattaforma europea ODR. 11 L’espressione è di Rifkin, L’età dell’accesso, Roma, 2001; sul punto, sintetizza efficacemente Pieroni (Marchi e nomi a dominio: un “doppio binario” per la risoluzione delle controversie, cit.) come “nel nuovo modello economico legato allo sviluppo del commercio elettronico si nota una discontinuità rispetto al passato – autorevoli autori non hanno mancato di parlare in tal senso di una nuova rivoluzione industriale – le caratteristiche di rilievo sono, oltre alla delocalizzazione, le bassissime barriere all’entrata, le disintermediazioni o comunque la reintermediazione attraverso nuovi centri di organizzazione e diffusione delle informazioni (…) la rete pone allora una serie di problemi irrisolti perché a differenza degli altri mezzi di comunicazione precedentemente noti, è un medium che, proprio in virtù della sua caratteristica di interattività, potrebbe assurgere a spazio giuridico autonomo e terzo” 12 Ferarrese (Il diritto al presente, Bologna, p.65) evidenzia come “per intendere pienamente il senso delle trasformazioni giuridiche in atto, occorre partire da un’osservazione relativa al modo di procedere della globalizzazione. La globalizzazione ha carattere inclusivo, piuttosto che esclusivo e selettivo: essa procede come addizione di entità preesistenti, piuttosto che come sostituzione delle stesse con un realtà nuova (…) la globalizzazione ci presenta uno scenario affollato e convulso, in cui è difficile censire tutto l’esistente o organizzarlo in un chiaro elenco o in un rigido ordine gerarchico (…) la ristrutturazione giuridica ed istituzionale che oggi sta avvenendo cerca innanzitutto di rispondere ad una nuova geografia economica e politica, ossia alla sfide della trans nazionalità”; sul punto cfr. altresì Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2008; Pascuzzi, Il diritto nell’era digitale, Bologna, 2002; Sen, Globalizzazione e libertà, Milano, 2002. STATI UNITI Una breve analisi dello origini e dello sviluppo del fenomeno ODR non può che prendere le mosse dall’esperienza dei sistemi di common law e, specificamente, dall’esperienza statunitense, non soltanto per la radicata tradizione dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie maturata oltreoceano, ma anche in considerazione dello sviluppo dell’e-commerce, maturato già nei primi anni ’90, e della considerazione degli strumenti ODR come veicoli di sviluppo per la cd. new economy14. I primi protocolli per sperimentare strumenti alternativi di risoluzione delle controversi 13 L’inarrestabilità dell’evoluzione tecnologica pone al giurista l’interrogativo sull’individuazione di un punto di equilibrio nel rapporto tra tecnica e norma, nel dubbio di una stagione orientata ad un irreversibile giustecnicismo (“Le forme della normatività tradizionale, forti o deboli che siano, saranno sempre più costrette, per sopravvivere e impedire di essere annientate dalle forme antagoniste, a non intralciare il funzionamento ottimale della tecnica di cui esse si servono come mezzo per prevalere; e la loro struttura normativa sarà sempre più costretto a conformarsi a questa “esigenza”: così Irti-Severino, Le domande del giurista e le risposte del filosofo (un dialogo su diritto e tecnica), in Contratto e Impresa, 2000, p. 678); in argomento cfr. altresì Rodotà, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995 (spec. p.41). 14 In argomento cfr. Marangon, I sistemi on line di risoluzione delle controversie, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2006, p.375; Camardi, Metodi alternativi di risoluzione delle controversie nelle reti telematiche. Una riflessione su diritto, spazio e tempo nell’ambiente delle tecnologie informatiche, in Camardi (a cura di) Metodi on line di risoluzione delle controversie. Arbitrato telematico e ODR. Atti del Convegno di Venezia (10 ottobre 2003), Padova, 2006. 19 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E ACCORDO DI CONCILIAZIONE | SCIENZE E RICERCHE che utilizzassero strumenti telematici, peraltro, furono frutto di progetti di studio e di ricerca di Istituti Universitari e Centri di Ricerca e si svilupparono in una dimensione non imprenditoriale; si trattava delle prime esperienze di sistemi di arbitrato in modalità asincronica che si indirizzavano alla risoluzione di controversie legate non soltanto alle transazioni, alle comunicazioni ed agli illeciti commessi on line (ad es. illeciti anticoncorrenziali), ma altresì alla risoluzione di controversie in tema di copyright ed ancora a controversie relative a rapporti familiari ed a forme di tutela dei diritti della persona in particolare in ipotesi di responsabilità medica e danni alla salute. Il passaggio dalle esperienze legate alla dimensione di ricerca a quella imprenditoriale, con lo sviluppo di provider specializzati nell’offerta di servizi ODR con diverse modalità di gestione della procedura, evidenzia lo sviluppo del fenomeno, soprattutto in considerazione della maggiore attrattività per gli utenti della rete: come evidenziato dalla dottrina, infatti, “ADR ed e-commerce parlano la stessa lingua, sono caratterizzati – ognuno nel proprio ambito – dalla velocità, dalla facile accessibilità, dalla semplicità e dalla flessibilità”. Tali considerazioni, peraltro, hanno valore sia parametrati alle ipotesi di e-commerce tra imprese (cd. B2B) dal momento che il ricorso agli strumenti ODR risolve ogni problema di individuazione di legge applicabile o foro competente e, in ogni caso, permette di ridurre i costi degli eventuali giudizi transfrontalieri, sia parametrati alle ipotesi di e-commerce tra professionisti e consumatori (cd. B2C) offrendo a questi ultimi la garanzia di uno strumento agile e sicuramente meno oneroso della tutela giudiziaria, ma ugualmente affidabile, soprattutto in considerazione dei seal offerti dagli operatori commerciali on line15. Tali garanzie connotano anche il ricorso alle ODR nell’ambito dei cd. contratti di vendita a prezzo dinamico, comunemente indicati come “aste on line” pur nella consapevolezza della atecnicità del termine; sul punto appare paradigmatica l’esperienza delle piattaforme di e-marketplace (quali ad es. e.bay che include nei modelli contrattuali di adesione la clausola di ricorso ODR su squaretrade)16. L’esperienza statunitense registra un progressivo incremento del ricorso agli strumenti ODR, con lo sviluppo di nuove modalità che permettono anche uno svolgimento sincronico della procedura, attraverso strumenti di videoconferenza, determinando così una maggiore interazione tra le parti ed il terzo/mediatore; in relazione a strumenti quali l’Arbitration on line e la Mediation on line, dunque, può effettivamente parlarsi di declinazione telematica di strumenti sviluppatisi nella dimensione off line, mentre decisamente diversa appare la qualificazione di nuovi strumenti, quali la Peer Pressure o la Blind Negotiation. Ad una prima e veloce analisi delle caratteristiche degli 15 Benyekhlef – Gelinas, On line dispute Resolution, in Lex Electronica, Vol. 10, No. 2, 2005, Wilehlmsonn – Touminen – Toumola, Consumer Law in the Information Society, Springer Netherlands, 2000. 16 Katsh - Rifkin - Gaitenby, E-Commerce, E-Disputes and E-Dispute Resolution: In the Shadow of “eBay Law”, the Ohio State Journal of Dispute Resolution, 2000 20 strumenti ODR indicati possono individuarsi alcune caratteristiche peculiari dei due gruppi: da un lato, infatti, Arbitration e Mediation si caratterizzano per la sincronicità delle comunicazioni e per il ruolo svolto dal mediatore/arbitro; dall’altro lato, Peer Pressure e Blind Negotiation presentano invece connotati peculiari derivati dall’unicità di afferenza alla dimensione on line, quali la asincronicità delle comunicazioni e la automaticità della gestione della procedura, sovente rimessa ad un software in grado di comparare le diverse proposte fatte individualmente dalle parti e segnalare il raggiungimento dell’accordo sulla base di indicazioni o soglie di riconoscimento debito/credito predeterminate17. In particolare, il ricorso agli strumenti ODR nell’ambito della contrattazione a causa di consumo, ha determinato l’emergere di nuovi modelli e sistemi sempre più vicini alle strutture di customer care, indirizzati a garantire fiducia e soddisfazione dei consumatori. 3. TUTELA DEI CONSUMATORI E PRIME ESPERIENZE ODR IN EUROPA ED IN ITALIA Proprio l’ambito della tutela consumeristica ha costituito il terreno di sviluppo dei sistemi ODR in Europa18, principalmente attraverso il progetto EEJ-NET e la rete EURO-FIN (in tema di servizi finanziari); tuttavia occorre subito sottolineare che, mentre negli Stati Uniti la diffusione e la fidelizzazione verso gli strumenti ODR sia maturata sull’onda della prassi e della circolazione dei seal, nell’ambito dell’Unione Europea, e particolarmente dei paesi improntati ad una tradizione giuridica di civil law, l’indirizzo e gli incentivi verso gli strumenti ODR derivano da una serie di norme (di produzione sia nazionale che sovranazionale) che, tuttavia, non offrono un esaustivo quadro regolamentare della materia. In particolare, nell’ambito delle politiche di garanzia dell’accesso dei consumatori alla giustizia e di rafforzamento delle tutele, anche attraverso l’offerta di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie improntati ai principi di indipendenza, trasparenza, contraddittorio, legalità e rappresentanza, devono ricordarsi la Raccomandazione 98/257/CE e la Raccomandazione 2001/310/CE che, al considerando n.6, espressamente evidenzia “le nuove tecnologie possono contribuire allo sviluppo di sistemi elettronici delle controversie costituendo un organismo volto a risolvere efficacemente le controversie che interessano diverse giurisdizioni senza il bisogno di una comparizione fisica delle parti ed andrebbero quindi incoraggiati mediante principi volti ad assicurare 17 Sull’utilizzo di agenti software cd. intelligenti, cfr. Lodder- Thiessen, The Role of Artificial Intelligence in Online Dispute Resolution, Workshop on Online Dispute Resolution at the International Conference on Artificial Intelligence and Law, Edinburgh, UK, 2003. 18 Sul tema, nell’ambito di una vasta bibliografia, cfr. Galletto, Arbitrato e conciliazione nei contratti dei consumatori, in Alpa (a cura di) I contratti del consumatore, Milano, 2014; Reich- Micklit- RottTonner, European Consumer Law, Ed. Intersentia, 2014; Hodges-Behoer-Creutzfeld Banda, Consumer ADR in Europe, Bloomsbury Publishing, 2012; Cortes, On Line Dispute Resoluton for consumers in European Union, ed. Routledge, 2010. SCIENZE E RICERCHE | PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E ACCORDO DI CONCILIAZIONE standard coerenti e affidabili atti a suscitare la fiducia degli utenti”. Successivamente, la direttiva 2000/31/CE, ha previsto, all’art.17 un vero e proprio riconoscimento formale e sostanziale degli strumenti ODR nell’ambito delle controversie relative ai servizi della società dell’informazione; la stessa formulazione della norma che contempla i casi di “dissenso tra prestatore e destinatario del servizio della società dell’informazione”, evidenzia l’ampio respiro dell’ambito di operatività degli ODR, ben oltre il ristretto ambito della tutela consumeristica, stante la più ampia portata della nozione di “destinatario del servizio” rispetto a quella di consumatore; peraltro, con il recepimento della direttiva comunitaria, il contenuto dell’art.17 è stato trasfuso nell’art.19 del d.lgs.70/2003. Anche nel panorama italiano, il ricorso agli strumenti ODR veniva incentivato particolarmente nelle normative consumeristiche, come espressione del favor manifestato dal legislatore per le procedure alternative; in particolare, l’art.141 del codice del consumo, nella sua originale formulazione, prevede al comma I che “nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica”. L’espressa previsione della modalità telematica, indicata dai primi commentatori del codice del consumo come species nel più ampio genus delle ADR, ha costituito indubbiamente il volano per un più generalizzato ricorso alle modalità di composizione extragiudiziali, in un panorama che già conosceva alcune isolate ipotesi di (tentativo di) conciliazione on line, ma di certo non poteva vantare numeri rilevanti. In questo senso, sia la Direttiva 2011/83/UE che la Direttiva 2013/11/UE e naturalmente il Regolamento 524/2013 non devono considerarsi più solo come un incentivo allo sviluppo, ma come una vera e propria “svolta” nell’ottica di diffusione di uno strumento che anche se per le specifiche tecniche (l’ambiente digitale) e le caratteristiche ontiche (la tutela “negoziata” per il consumatore/ parte debole) appare lontano dalla nostra tradizione19, tuttavia costituisce un passaggio fondamentale nell’ottica dell’armonizzazione e dello sviluppo del mercato20. 19 Sul punto cfr., per uno sguardo d’insieme, Gioia, L’esperienza della risoluzione alternativa delle controversie consumeristiche ( Cadr ) nell’Unione europea. A proposito di un volume collettaneo, in Giust. civ., 2013, pag. 841 ss. 20 Con riferimento al panorama europeo ed alle diverse esigenze manifestate negli ordinamenti dei singoli paesi, cfr. Suquet, Mediación de consumo y tecnologías. in Revista Democracia Digital e Governo Eletrônico, 2014 (10), p. 265 ss. ; Conforti, Mediación electrónica de conflictos en España, ivi, p. 285 ss.; analizzano la situazione spagnola antecedente al Regolamento 524/2013, cfr. Luna Serrano – Villalta, Dispute Resolution in Consumer Matters: Consumer Arbitration in Spain, in Revista de Internet, Derecho y Política, 2010; Braun – Oppelt, Die Bedeutung von ODR für die Verbraucherschlichtung, in Verbracher und Recht, 2016, p.33; analizzano la situazione dei principali ordinamenti europei (tra i quali la Germania) antecedentemente al Regolamento 524/2013, BenigniFranzini, Composizione delle controversie commerciali con le procedure “ADR”: opportunitè per le imprese : tutte le più importanti novità italiane, straniere e sovranazionali, Milano, 2004. 4. GLI STRUMENTI TELEMATICI PER LA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI EX D.LGS.28/2010 Se è pur vero che, in considerazione dello sviluppo dell’ecommerce, le ODR hanno trovato il proprio terreno d’elezione nelle controversie in tema di contratti dei consumatori, deve tuttavia sottolinearsi come, nel panorama europeo, la direttiva 2008/52/CE abbia dettato una disciplina di carattere più generale, indicando la possibilità di esperire procedure di mediazione per la risoluzione di controversie civili e commerciali per tutte le questioni che abbiano ad oggetto diritti disponibili ed indipendentemente dalla qualità e dallo status dei contraenti o dall’ambiente (digitale o meno) della contrattazione. Peraltro, proprio nel marzo del 2010, a pochi giorni dall’entrata in vigore del d.lgs.28/201021, la Corte di Giustizia, con la sentenza n.317, aveva reso una importante decisione in tema di obbligatorietà della procedura di mediazione22, con particolari riferimenti alle modalità di gestione telematiche della stessa, che sarebbero poi stati raccolti dal legislatore nazionale con il D.M.180/201023. 21 Nell’ambito della vasta bibliografia sul d.lgs. 28/2010, possono indicarsi, tra i primi commenti, senza alcuna pretesa di esaustività: Covata- Di Rocco – Marucci – Minelli – Santi – Tarricone, La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali, Padova, 2011; Cenni – Fabiani – Leo (a cura di) Manuale della mediazione civile e commerciale. Il contributo del Notariato alla luce del d.lgs.28/2010, Napoli, 2012; Banditi – Soldati (a cura di) La nuova disciplina della mediazione nelle controversie civili e commerciali, Milano, 2010; Galletto, Il modello italiano di conciliazione stragiudiziale in materia civile, Milano, 2010; Tiscini (a cura di) Corso di mediazione civile e commerciale, Milano, 2012; Amerio – Appiano – Boggio – Comba – Saffirio, La mediazione nelle liti civili e commerciali, Milano, 2012. 22 In particolare, sulla configurabilità di un tentativo obbligatorio di mediazione esperibile on line, afferma Minervini (ODR e tentativo obbligatorio di mediazione in On line dispute resolution a cura di Minervini, cit., p.50): “ci si può chiedere se le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Giustizia possano essere trasposte nell’ordinamento italiano (…) sul punto raccomanderei cautela, ed eviterei soluzioni generalizzanti, non soltanto perché non tutti i mezzi di comunicazione elettronica sono egualmente diffusi, disponibili e costosi, ma anche perché ciascuna fattispecie di giurisdizione condizionata presenta tratti caratterizzanti che la distinguono dalle altre (…ma…) non può nascondersi che il sempre più diffuso ed agevole accesso ad internet consente di minimizzare il rischio paventato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in punto di difficoltà, o addirittura di impossibilità, di accedere elettronicamente alle procedure di mediazione” 23 Le continue integrazioni e specificazioni che il legislatore ha dovuto apportare al testo originario del d.lgs.28/2010 evidenziano il carattere di “work in progress” (l’espressione è di Renna, Appendice: il decreto 6 luglio 2011, n.145, in Corradino-Damiani (a cura di) ADR e mediazione, Padova, 2012) del-l’istituto, soprattutto in considerazione del composito quadro emergente anche dalle circolari interpretative (circolari del ministero della giustizia 04.04.2011 Regolamento di procedura e requisiti per i mediatori. Chiarimenti; 13.06.2011 “Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull’applicabilità della disciplina del silenzio assenso” ; 20.12.2011 “Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011”). Ricompone il quadro emergente dalle varie integrazioni fino al 2012 (cioè fino all’intervento della Corte Costituzionale) Gorla, La mediazione dei conflitti dopo il marzo 2011. Prospettive e problemi, in Dir. Economia Assicur., 2012, p.71 (spec. par.13 e 13.1, Gli ultimi interventi correttivi: il decreto 6 luglio 2011 n.145). 21 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E ACCORDO DI CONCILIAZIONE | SCIENZE E RICERCHE Come già anticipato, la considerazione degli strumenti telematici, nel d.lgs.28/2010, appare piuttosto marginale, limitandosi il legislatore ad indicare la possibilità di svolgere la mediazione on line tra previsioni rimesse all’autonomia dei singoli organismi nella determinazione dei propri regolamenti. In particolare l’art. 3 (rubricato “forma degli atti”), al comma IV, recita “la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo”: da una prima lettura possono trarsi due indicazioni in ordine alla già evidenziata autonomia degli organismi nel determinare modalità e strumenti on line e, parallelamente, in ordine alla non obbligatorietà della presenza di strumenti telematici nell’offerta che l’organismo propone all’utenza. Come precisazione di quanto enunciato all’art.3 comma IV, il successivo art.16 (rubricato “Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori”), al comma III, recita: “L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità’ spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità del regolamento”. A parte ogni considerazione sulla formulazione della norma, che raccoglie una serie di indicazioni sugli atti da presentare che probabilmente avrebbero richiesto alcune precisazioni in più (resesi poi necessarie con successivi decreti e circolari ministeriali), viene ribadito ulteriormente il carattere di eventualità dell’offerta di strumenti telematici per la gestione della procedura di mediazione, ma viene espressamente indicato l’obbligo di attivarsi per la garanzie della sicurezza delle comunicazioni e della riservatezza dei dati, in applicazione di quanto previsto agli artt.9 e 10 dello stesso d.lgs.28/2010 in tema di riservatezza e confidenzialità della procedura24. 24 La procedura di mediazione presenta, tra le caratteristiche fondamentali, un inedito valore di riservatezza e confidenzialità che, sancito nell’attuale sistema ex lege dalle disposizioni degli artt. 9 e 10 del d.lgs 28/2010, concorre a determinare la portata “rivoluzionaria” dell’istituto nei confronti della tradizionale modalità di composizione delle liti. A fronte del principio di pubblicità del processo (nelle più diverse declinazioni: dalla celebrazione pubblica delle udienze civili alla eventuale ammissione delle telecamere in aula per la ripresa del dibattimento nei procedimenti penali) e delle implicazioni che esso determina in ordine alla definizione dei rapporti con i mezzi di informazione, la procedura di mediazione vincola tutti i partecipanti al rispetto della più assoluta riservatezza (art. 9) ed alla inutilizzabilità, in sede di eventuale successivo giudizio vertente sul medesimo oggetto, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese nel corso della mediazione stessa (art.10 del d.lgs.28/2010). Le norme in questione, già ad una prima lettura, offrono un articolato sistema di garanzia in ordine alla procedura di mediazione ed agli elementi che, nel corso di essa, possono emergere, sia nell’ambito delle sedute comuni che in quelle individuali, ed anzi, in relazione a queste ultime, rafforzano ulteriormente il carattere di confidenzialità, nell’ottica della instaurazione di un rapporto “fiduciario” tra mediatore e parti; la riservatezza, del resto, 22 La possibilità di avvalersi delle modalità telematiche per la gestione della procedura deve, chiaramente, interpretarsi nel rispetto delle altre norme del d.lgs.28/2010, in particolare di quelle sul ruolo del mediatore e sulla contestuale presenza delle parti; ne deriva che, in riferimento al catalogo di modalità ODR considerato in precedenza, la mediazione on line ex d.lgs.28/2010 non può che avvicinarsi allo strumento della mediation on line, risultando difficilmente applicabili le procedure di gestione automatizzate. Sul punto, peraltro, sia consentita un piccola digressione in ordine ai riflessi che l’adozione di modalità telematiche può determinare in ordine alla gestione della procedura ed, in particolare, sul comportamento delle parti e del mediatore; in considerazione del ruolo del mediatore25, come artefice di un progressivo avvicinamento tra le parti per focalizzare i problemi, evidenziare gli interessi comuni (anche quelli latenti) e guidare verso una soluzione vantaggiosa, efficiente e condivisa, parte della dottrina, attenta soprattutto ai profili di abilità e tecniche comunicative, ha avanzato più di un dubbio sulla reale possibilità di instaurare un dialogo empatico e costruttivo “oltre” la barriera determinata dallo schermo e dallo strumento telematico. Tuttavia, proprio la considerazione della rimodulazione delle coordinate spazio-temporali può invece leggersi come una possibilità in più per adottare comportamenti e tecniche comunicative in grado di diminuire il grado di conflittualità tra le parti: capovolgendo l’ottica visuale delle critiche avanzate, infatti, può sostenersi che proprio la distanza potrebbe “giocare” a vantaggio del mediatore, che, in presenza di un alto tasso di conflittualità potrebbe sfruttare la distanza per indurre le parti a riconsiderare la propria posizione, evitando che la presenza contestuale possa ingenerare il rafforzarsi di situazioni di stallo, basati appare, nell’ambito del procedimento, funzionale anche alla realizzazione della cooperazione tra le parti e viene “ritenuta cruciale” per il buon esito della mediazione, proprio perché può fungere da incentivo alle parti ad aprirsi e manifestare interessi ed aspettative. Il ruolo della riservatezza nella procedura di mediazione deve, pertanto, essere analizzato secondo una duplice direttrice: da un lato la considerazione della funzione della riservatezza in una procedura tendenzialmente informale e destrutturata, quale quella descritta dall’art.8 del d.lgs.28/2010, e dall’altro la garanzia offerta all’interno ed all’esterno della procedura e le possibili conseguenze in caso di violazione degli obblighi previsti; in argomento cfr. Silvestri, Conciliazione e mediazione, in Enciclopedia del diritto. Annali. I. Milano, 2010, p. 283; Galletto Il modello italiano di conciliazione stragiudiziale in materia civile, cit., p.19; Nicosia – Susanna - Ceccacci, Mediazione e conciliazione civile e commerciale, cit., p.161. 25 Con particolare attenzione alle modalità tecniche a disposizione del mediatore per la gestione della procedura, Lombardi (La mediazione e lo spezio cibernetico: uno sguardo alle proposte della commissione europea su ADR ed ODR, cit.,) individua principalmente quattro sistemi-base a disposizione del mediatore online : e-mail, instant messaging, videoconferenze, tele-immersion, sottolineando poi come “un mediatore che sia chiamato a scegliere, per una videoconferenza, tra i diversi strumenti di comunicazione via web cui ricorrere deve, dunque, valutare anche la potenziale efficacia dei rimedi da impiegare per ridurre i profili di interferenza che lo stato attuale della tecnologia non riesce ad annullare. Questi, infatti, sarà chiamato a considerare se sia meglio avere un segnale qualitativamente inferiore ma più definibile, o un segnale qualitativamente superiore e una maggior sensazione di comunicabilità che possono non essere, però, accompagnati alla consapevolezza dei potenziali rischi di incomprensione che una tale realtà virtuale, di necessità, può ingenerare” SCIENZE E RICERCHE | PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E ACCORDO DI CONCILIAZIONE su questioni “di principio” piuttosto che sul reale valore della pretesa avanzata26. Come già evidenziato, nelle disposizioni del d.lgs.28/2010 è duplice il riferimento alla eventualità della presenza delle modalità telematiche nell’offerta dell’organismo: tale riferimento, tuttavia, non scioglieva l’ulteriore dubbio sulla possibilità di configurare una eventuale operatività dell’organismo unicamente su base telematica; sebbene tale possibilità, particolarmente nel panorama italiano, potesse apparire difficilmente realizzabile, stante la non particolare diffusione delle ODR, tuttavia nel successivo D.M.180 il legislatore ha inteso specificare che la eventualità del ricorso alle modalità on line debba intendersi come integrativa e non sostitutiva della offerta di gestione della procedura con modalità tradizionali (cioè fisiche), recitando, all’art.7 (rubricato “Regolamento di procedura”), comma IV, che “il regolamento non può prevedere che l’accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche”. Tale norma, che pure alcuni hanno inizialmente interpretato come divieto di uno svolgimento interamente telematico della procedura, deve leggersi, ad avviso di chi scrive, come traduzione, in termini di diritto positivo di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con la sentenza n.317 del 18.03.201027, cioè come previsione di una modalità si svolgimento della procedura ulteriore ed aggiuntiva, ma in ogni caso non esclusiva, per non determinare situazioni di eccessiva onerosità nell’accesso alla procedura per quanti non dispongano di una connessione internet o possano risentire del cd. digital divide28. 26 Sul punto, di particolare interesse le considerazioni di Fachechi (La giustizia alternativa nel commercio elettronico, cit., p. 116) che, muovendo dalla considerazione dei potenziali benefici della cd. “giustizia telematica”. sottolinea come “il sistema è tanto semplificato da permettere una facile attivazione ed un pieno controllo sia degli sviluppi che degli esiti della procedura (…) la mancanza di coinvolgimento fisico nella discussione dovrebbe spiegare il duplice vantaggio di superare gli eventuali impedimenti dovuti alla distanza geografica tra le parti e dalla sede della disputa e quelli dovuti alla mobilità personale (…) la mediazione dell’interfaccia telematica contiene il pericolo di minacce fisiche e disagi talora procurati dal contatto diretto (…) la maggiore collaborazione ed una gestione della lite meno traumatica, fondata sul dialogo e l’ascolto (…) limitano il tasso di litigiosità”; la stessa possibilità di utilizzare il collegamento asincrono o, comunque, di gestire la dinamica temporale dei collegamenti può interpretarsi come una possibilità in più: “sul piano tecnico, il carattere asincrono delle comunicazioni lascia il tempo di meditare sulla portata di offerta e risposta, con ciò guadagnando in termini di libertà di espressione: nella conversazione screen to screen, ciascuna delle parti può riflettere senza pressioni e in tempi più dilatati rispetto a quella verbale”; in argomento cfr. altresì Cona, Focus on CyberLaw: application of Online System in ADR in Buffalo law review, 1997, 45, p.984 ss. 27 Sulla sentenza della Corte di Giustizia n.317 del 18.03.2010, cause riunite da C-317/08 a C-320/08, cfr. Armone-Porreca, La mediazione civile nel sistema costituzionale-comunitario, in Foro italiano, 2010, IV, c.361; Besso, Obbligatorietà del tentativo di conciliazione e diritto all’effettività della tutela giurisdizionale, in Giurisprudenza italiana, 2010, p. 2585; Finocchiaro, Un’interpretazione dei giudici di Lussemburgo in linea anche con i parametri costituzionali, in Guida al diritto, 2010, fasc.14 p. 18 ss. 28 Il fenomeno del digital divide (cioè diseguaglianze digitali) è stato analizzato dalla dottrina sociologica come portato della diffusione delle nuove tecnologie; una analisi delle implicazioni delle disugualianze basate sulle competenze informatiche nella sfera sociale ed economica Bentivegna, (Disuguaglianze digitali. Le nuove forme di esclusione nella società dell’informazione, Roma-Bari, 2009) proponendo un parallelismo tra il Sul punto, peraltro, anche i commentatori appaiono concordi nel ritenere che il carattere di eventualità debba leggersi come, almeno per le ipotesi di mediazione cd. obbligatoria, informato al rispetto del principio di uguaglianza sostanziale, per garantire indistintamente l’accesso alle procedure di mediazione e rimuovere gli ostacoli determinati, in questo caso, dalla difficoltà di utilizzo della modalità telematica. Sul diverso problema della configurabilità di una gestione interamente on line della procedura, deve sottolinearsi che non si rinvengono particolari ostacoli nel regolamentare lo svolgimento delle sedute (siano esse congiunte od individuali) in videoconferenza o con strumenti che permettano anche comunicazioni asincrone tra le parti ed il mediatore (strumenti di videoscrittura o chat rooms riservate con codici di accesso; fermo restando, in ogni caso, il divieto di comunicazioni al di fuori della procedura stabilito dal D.M. 180/2010). In ogni caso, ad una prima analisi dei regolamenti di alcuni organismi che si sono dotati di strumenti telematici per la gestione delle procedure, emerge come, accanto alle previsioni di gestione interamente on line ed interamente off line, siano contemplate anche ipotesi di gestione ibrida, che affianca a singole parti della procedura svolte off line, l’utilizzo, in chiave facilitativa, degli strumenti telematici (si pensi, ad esempio, ad una mediazione in tema di successioni ereditarie con pluralità di coeredi, alcuni dei quali residenti a grande distanza dalla sede dell’organismo presso il quale è incardinata la procedura: in questo caso, per la riuscita della stessa, potrà immaginarsi, appunto, una modalità di gestione ibrida, affiancando conference call per le sedute comuni, con intervento mediante tecniche di comunicazione a distanza per i alcuni dei partecipanti, e sedute individuali in modalità prettamente off line per i residenti nel luogo dove a sede l’organismo). L’autonomia organizzativa e regolamentare degli organismi di mediazione si evidenzia anche con riguardo alla previsione delle modalità telematiche: accanto ad organismi che si limitano a previsioni di carattere molto generale, possono infatti riscontrarsi regolamentazioni molto dettagliate che disciplinano i diversi momenti e le diverse possibilità offerte dagli strumenti on line. Volendo tracciare un breve quadro dei principi che regolano lo svolgimento della mediazione on line, evidenziando soprattutto i punti di differenza con la modalità off line di gestione, può proporsi il seguente schema: 1) Presentazione della domanda con modalità telematica (compilazione dell’apposito form e sottoscrizione con firma digitale) 2) Comunicazioni realizzate attraverso strumenti di posta processo di alfabetizzazione in senso tradizionale e l’accesso alla rete: “è bene chiarire subito che le competenze delle quali si deve disporre per massimizzare i benefici prodotti da Internet non si riducono alla sola capacità di uso, ma investono invece la stessa capacità di effettuare ricerche ed elaborare le informazioni selezionate (…) le “competenze operazionali” coincidono con la cosiddetta “computer literacy”: esse si riferiscono alla capacità di uso del computer e delle reti, nonché dell’hardware e del software” (pp.86-87) 23 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E ACCORDO DI CONCILIAZIONE | SCIENZE E RICERCHE elettronica certificata (PEC) al fine di garantire la sicurezza, integrità ed imputabilità delle dichiarazioni 3) Possibilità di svolgimento della procedura con l’utilizzazione (esclusiva o cumulativa) di tecniche di comunicazione a distanza, secondo tempi e modalità rimesse, in ogni caso, al mediatore (dal momento che, come già evidenziato, la modalità non influisce né modifica la normativa in materia di doveri ed obblighi del mediatore, né modifica sostanzialmente le previsioni in tema di svolgimento della procedura) 4) Possibilità di utilizzare le modalità telematiche attraverso propri strumenti informatici (pc, netbook, ipad) o attraverso attrezzature messe a disposizione dall’organismo ed utilizzate con l’eventuale l’ausilio di personale qualificato ed addetto all’assistenza (e, naturalmente, vincolato al rispetto delle previsioni in ordine a riservatezza e confidenzialità della procedura). 5) Scambio di comunicazioni relative alla eventuale proposta formulata dal mediatore (ex art.11 d.lgs.28/2010) attraverso posta elettronica certificata. 6) Sottoscrizione dell’accordo e del verbale con firma digitale e trasmissione dei documenti attraverso sistemi di posta elettronica certificata. Sull’ultimo dei punti evidenziati, cioè la sottoscrizione con firma digitale, qualche perplessità sorge in relazione alla indicazione che appare piuttosto generica (soprattutto in considerazione del complesso sistema delle firme elettroniche e digitali delineato dal Codice dell’Amministrazione Digitale), nonché alla diversa interpretazione offerta da alcuni operatori. Difatti deve evidenziarsi che, in tema di sottoscrizione del verbale e dell’accordo che di esso può costituire parte integrante del testo od allegato, si registrano pareri nettamente favorevoli alla utilizzazione degli strumenti telematici (in particolare la firma digitale), e, di contro, pareri nettamente contrari e fedeli alla utilizzazione di procedure off line per la trasmissione dei documenti, che sarebbero sottoscritti e trasmessi con modalità tradizionali. In relazione ad entrambe le ipotesi, pur evidenziando come la prima appaia più coerente alle esigenze di speditezza e funzionalità dello strumento telematico, deve sottolinearsi come, in attesa di un auspicabile intervento chiarificatore, anche per evitare possibili discordanti esiti interpretativi in fase di (eventuale) contenzioso, gli organismi più accorti hanno optato per una salomonica soluzione che preveda entrambe le modalità, con l’aggravio, in caso di sottoscrizione off line della necessità di una autenticazione della firma prima della trasmissione (anche questa con modalità off line) della documentazione al mediatore. 5. LE ODR PER I CONSUMATORI NEL REGOLAMENTO 524/2013/UE Nell’ambito della più generale politica europea di enforcement della tutela del consumatore, il Regolamento n.524/2013/UE si indirizza a garantire una tutela “efficace” 24 ed “accessibile”, nella duplice declinazione di uno strumento che non aggravi i costi a carico del consumatore29 e che non imponga una approfondita conoscenza dell’ambiente digitale (tale, cioè, da non creare discriminazioni basate sul cd. “digital divide”). Nell’ambito delle tutele consumeristiche, infatti, l’accesso alla giustizia come predisposizione di un corredo di strumenti alternativi (sempre nel rispetto del principio di centralità della tutela giurisdizionale) rappresenta anche una possibilità di sviluppo per le imprese, nella finalità di facilitare gli scambi commerciali e rafforzare “la fiducia dei consumatori nel mercato digitale ed accrescere l’accesso e gli scambi che attraverso esso si realizzano”30. Una veloce analisi delle disposizioni del Regolamento permette di individuare il modello di riferimento scelto dal legislatore europeo: si tratta infatti di un modello di ODR amministrata, che richiama la mediazione della direttiva 2008/52/ CE e prevede l’intervento di un soggetto terzo, professionalmente qualificato, per lo svolgimento della procedura su piattaforma31. La scelta, quindi, è per una procedura amministrata piuttosto che automatica (realizzata attraverso l’intervento di un agente software): peraltro, se è pur vero che l’intervento di agenti software può risultare più vantaggioso per la gestione di controversie aventi ad oggetto unicamente la determinazione della somma di denaro da corrispondere a titolo di indennità/risarcimento, probabilmente la scelta di una procedura amministrata non soltanto risponde meglio alle esigenze delle controversie che hanno diverso oggetto, ma, soprattutto, può risultare più congeniale sia per far emergere gli eventuali “interessi latenti”, che per avvicinare alla procedura quanti manifestano (ancora) diffidenza in relazione allo strumento web. 29 In argomento, particolarmente, il considerando n. 8: “l’ODR offre una soluzione extragiudiziale facile, efficace, rapida e a basso costo per le controversie derivanti da operazioni online. Tuttavia, mancano meccanismi che consentano ai consumatori e ai professionisti di risolvere tali controversie con mezzi elettronici; tale mancanza comporta svantaggi per i consumatori, ostacola in particolare le operazioni transfrontaliere online, crea una situazione di squilibrio per i professionisti e, di conseguenza, frena lo sviluppo generale del commercio online” 30 Così Procaccini, La risoluzione delle controversie on line per i consumatori in Maietta, La nuova procedura di mediazione nelle controversie civili e commerciali, Torino, 2015, p.242; sul punto sintetizza efficacemente Bottino (La nuova normativa in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, cit., p.397) : “politiche dei consumatori di dimensione europea ben concepite ed attuate possono, tenendo conto dei loro bisogni, porre i consumatori in grado di compiere scelte informate che favoriscono la concorrenza e contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo di una crescita sostenibile (…) ciò dà ragione dei numerosi provvedimenti che il legislatore dell’Unione ha adottato a tutela del consumatore, volti sia a riconoscere loro la titolarità di diritti, sia a consentir loro di farli valere via il ricorso a strumenti di tutela semplici, rapidi, efficienti e poco dispendiosi” 31 Espressamente viene indicato che né la direttiva 2013/11/UE né il Regolamento 524/2013/UE pregiudicano in alcun modo la direttiva 52/2008/ Ce in tema di mediazione; in relazione alle qualifiche dei mediatori e degli organismi, il rapporto deve intendersi come genus e species, proprio in considerazione della specifica qualificazione che la materia consumeristica richiede (e, che, peraltro, costituiva materia di separato apposito elenco già secondo le previsioni del DM 180/2010); in argomento cfr. Appiano, ADR e ODR per le liti conusmeristiche nel diritto UE, cit., 967. SCIENZE E RICERCHE | PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E ACCORDO DI CONCILIAZIONE Il Regolamento prevede la attivazione di una piattaforma digitale europea che, non soltanto costituisce l’unico canale di accesso alle ODR (come disciplinate dal Regolamento), ma altresì svolge funzione di coordinamento e controllo anche in merito alla presentazione dell’atto introduttivo, alla scelta dell’organismo ed allo svolgimento della procedura32. 32 “Pensato ed elaborato quale strumento legislativo interconnesso e complementare alla nuova direttiva, il regolamento istituisce una piattaforma europea di risoluzione delle controversie online (la cd. piattaforma ODR), un sito web interattivo ad ingresso unico, gratuito, direttamente accessibile ai consumatori ed ai professionisti, attraversi organismi ADR collegati alla piattaforma, per risolvere interamente online le controversie contrattuali, nazionali e transfrontaliere, aventi ad oggetto contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore ed un professionista (..) se correttamente implementata, la piattaforma ODR istituita dal nuovo regolamento consentirà di individuare gli organismi ADR per dirimere la controversia trasmettendo loro il reclamo compilato dalle parti interessate attraverso uno specifico modulo online. La piattaforma, accessibile, in tutte le lingue ufficiali, sarà sviluppata e gestita dalla Commissione, responsabile di tutte le sue funzioni, ivi incluse quelle di traduzione e di garanzia di accessibilità, anche alle persone più vulnerabili, tramite il portale “la tua Europa”, creato conformemente alla decisione 2004/387/CE” (Bottino, La nuova normativa in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, cit., p.413). L’art.5 del Regolamento, rubricato “Istituzione della piattaforma”, disciplina i diversi passaggi e le funzioni della Commissione, di particolare interesse appare il comma 4 che prevede una sorta di “contenuto informativo” obbligatorio della piattaforma. Art. 5 -- Istituzione della piattaforma ODR 1. La Commissione sviluppa la piattaforma ODR ed è responsabile per quanto riguarda il suo funzionamento, comprese tutte le funzioni di traduzione necessarie ai fini del presente regolamento, la sua manutenzione, il suo finanziamento e la sicurezza dei dati. La piattaforma ODR è di facile impiego. Lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma ODR assicurano, nei limiti del possibile, la tutela della vita privata fin dalla fase di progettazione («privacy by design») e l’accessibilità e l’utilizzabilità della piattaforma stessa da parte di tutti, comprese le persone vulnerabili («design for all» — progettazione universale). -- 2. La piattaforma ODR costituisce l’unico punto di accesso per i consumatori e i professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie oggetto del presente regolamento. Essa consiste in un sito web interattivo che offre un accesso elettronico e gratuito in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. -- 3. La Commissione rende accessibile la piattaforma ODR, se del caso, tramite i suoi siti web che forniscono informazioni ai cittadini e alle imprese dell’Unione e, in particolare, tramite il portale «La tua Europa» creato conformemente alla decisione 2004/387/CE. -- 4. La piattaforma ODR ha le funzioni seguenti: a) mettere a disposizione un modulo di reclamo elettronico che può essere compilato dalla parte ricorrente conformemente all’articolo 8; b) informare del reclamo la parte convenuta; c) individuare l’organismo o gli organismi ADR competenti e trasmettere il reclamo all’organismo ADR cui le parti hanno concordato di rivolgersi, a norma dell’articolo 9; d) proporre uno strumento elettronico di gestione dei casi che consenta alle parti e all’organismo ADR di condurre online la procedura di risoluzione della controversia mediante la piattaforma ODR; e) fornire alle parti e all’organismo ADR la traduzione delle informazioni che sono necessarie per la risoluzione della controversia e che sono scambiate tramite la piattaforma ODR; f) mettere a disposizione un modulo elettronico tramite il quale gli organismi ADR trasmettono le informazioni di cui all’articolo 10, lettera c; g) mettere a disposizione un sistema di commenti (feedback) che consenta alle parti di esprimere il proprio punto di vista sul funzionamento della piattaforma ODR e sull’organismo ADR che ha trattato la loro controversia; h) rendere pubblico quanto segue: informazioni generali sull’ADR quale mezzo extragiudiziale di risoluzione delle controversie // informazioni sugli organismi ADR inseriti in elenco conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE che sono competenti a trattare le controversie oggetto del presente regolamento // una guida online sulle modalità di presentazione dei reclami tramite la piattaforma ODR // informazioni, incluse le modalità di contatto, sui punti di contatto ODR designati dagli Stati membri conformemente Sull’atto introduttivo può dirsi che esso ha la forma di reclamo presentato secondo il form presente on line e con l’indicazione di alcune informazioni che costituiscono contenuto necessario: non soltanto oggetto e valore della controversia, ma altresì status del reclamante (poiché, come già evidenziato, la procedura può essere avviata da un professionista nei confronti del consumatore) ed indicazioni in merito all’indirizzo geografico e telematico (con la precisazione che non è necessario indicare un indirizzo pec per e comunicazioni, ma è sufficiente indicare il proprio domicilio telematico), la lingua o le lingue scelte per la procedura nonché gli organismi scelti per la gestione della stessa. Su questo ultimo punto deve essere ben chiaro che la scelta dell’organismo (abilitato allo svolgimento ed inscritto nell’elenco previsto all’art.20 della direttiva 2013/11/UE) ha carattere fortemente pattizio, dal momento che il Regolamento non prevede alcuna ripartizione di competenza su base territoriale, se non in caso estremo di mancata individuazione. Il consumatore reclamante indica in piena autonomia l’organismo scelto ed il professionista “convenuto” dovrà a sua volta manifestare adesione alla scelta o, se vincolato ad altro organismo, comunicarlo al consumatore e, conseguentemente, raggiungere con quest’ultimo un accordo per la gestione della procedura. Il mancato accordo tra le parti può, in alcuni casi, determinare la mancata trattazione della procedura: non deve dimenticarsi, infatti, il carattere estremamente volontario delle ODR consumeristiche, tale che in mancanza di accordi o di chiarezza sulla determinazione della controversia, non si potrà avere tentare la composizione con modalità alternativa e si dovrà, invece, fare riferimento alla ordinaria composizione in sede giudiziale, con tutti gli aggravi, in termini di spese e tempi, del caso. Diversa è invece, l’ipotesi, della mancanza ab origine, di una scelta da parte del soggetto che presenta il reclamo: in questo caso, infatti, si potrà fare riferimento a criteri suppletivi e sarà la Commissione ad individuare l’organismo, secondo criteri di competenza e di vicinanza territoriale al consumatore. Nell’ipotesi (fisiologica) di raggiungimento dell’accordo, la piattaforma, una volta individuato l’organismo, trasmetterà il reclamo e tutti gli atti e documenti ad esso allegati; l’organismo, a sua volta, dovrà comunicare la volontà di accettare l’incarico e, quindi, amministrare la procedura, oppure il diniego, indicandone altresì le motivazioni. L’art.7 del Regolamento 524/2013 presenta una serie di all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento // dati statistici sui risultati delle controversie trasmesse agli organismi ADR tramite la piattaforma ODR. -- 5 La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera h), siano accurate, aggiornate e fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile. – 6. Gli organismi ADR inseriti in elenco conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/ UE che sono competenti a trattare le controversie oggetto del presente regolamento sono registrati elettronicamente sulla piattaforma ODR – 7. La Commissione adotta misure riguardanti le modalità di esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del presente regolamento. 25 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E ACCORDO DI CONCILIAZIONE | SCIENZE E RICERCHE ipotesi che giustificano il rifiuto dell’organismo: in particolare, possono ricordarsi il carattere futile o temerario della controversia, il valore (superiore o inferiore) alle soglie di valore stabilite dall’organismo stesso nel proprio regolamento di procedura, la mancanza di consenso alla proposta di risoluzione bilaterale della controversia, la presentazione tardiva del reclamo e, da ultimo, la contemporanea trattazione della controversia da parte di altro organismo con procedura ADR o l’instaurazione di una procedura per la risoluzione giudiziaria. Sul punto, appare opportuno chiedersi se tale elenco possa avere carattere di tassatività o meno, posto che dal Regolamento nulla sembra potersi desumere: da una lettura congiunta con l’art.11 della Direttiva 2013/11/UE potrebbe ipotizzarsi un carattere aperto dell’elenco, posto che gli organismi avrebbero la facoltà di inserire nel proprio regolamento di procedure anche cause di rifiuto ulteriori che, tuttavia, sono sorrette, nell’ottica di evitare una frustrazione delle pretese di tutela del consumatore, dall’obbligo di motivazione del rifiuto. Qualora l’organismo decida di trattare la controversia, la procedura si svolgerà secondo le regole ordinarie di conduzione della mediazione on line, con la previsione di una durata massima di 90 giorni e le ordinarie garanzie in ordine alla riservatezza dei dati e delle comunicazioni. La necessaria brevità delle presenti considerazioni non permettono una dettagliata analisi delle disposizioni del Regolamento ODR, tuttavia appaiono opportune, anche in considerazione della sede di svolgimento delle stesse, alcune precisazioni in ordine ai soggetti legittimati alla conduzione e gestione delle procedure ODR, genericamente indicati come “organismi ADR”. Sul punto, il Regolamento, nel sottolineare come non sia necessario procedere alla costituzione di nuovi organismi, potendo demandare la gestione delle procedure ODR agli organismi già esistenti, rinvia espressamente alla direttiva 2013/11/UE per la determinazione delle caratteristiche e dei requisiti di tali organismi; in particolare viene richiesto il rispetto di alcuni requisiti di qualità e professionalità degli organismi (indicati al capo II, art.5), nonché quelli di competenza, indipendenza ed imparzialità dei soggetti deputati a svolgere la procedura (art.6). La valutazione relativa al possesso dei requisiti è rimessa all’autorità competente in sede nazionale ed avviene sulla base di una serie di informazioni che l’organismo è tenuto ad inviare ed aggiornare con costante periodicità; tali informazioni riguardano: la denominazione, le informazioni di contatto e l’indirizzo web, i dati relativi all’organizzazione ed al funzionamento dell’organismo, nonché al numero dei professionisti deputati alla conduzione delle procedure, ai regolamenti delle stesse, ai costi ed alle tariffe, alle lingue utilizzate per le comunicazioni, alle tipologie di controversie per le quali l’organismo di dichiara competente, nonché ai motivi per l’eventuale diniego alla trattazione della controversia. A completamento della documentazione, l’organismo deve altresì inviare una “dichiarazione motivata di possedere o 26 non i requisiti di un organismo ADR che rientra nell’ambito d’applicazione della presente direttiva e di rispettare o no i requisiti di qualità di cui al capo II” (art.19, comma I, lett.i). Appare dunque manifesto come, se fino a questo momento gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie nella materia del consumo e specificatamente la mediazione consumeristica, hanno avuto una considerazione marginale ed una diffusione limitata, il cd. “pacchetto ADR” dell’Unione Europea propone invece un ruolo di primo piano, soprattutto nell’ottica del potenziamento del mercato digitale e della competitività delle imprese33; gli organismi di mediazione ed i mediatori professionisti in Italia dovranno necessariamente tenere conto delle nuove procedure e delle modalità ODR, per diventare punto di riferimento sicuro per imprese e consumatori; d’altra parte le imprese non possono continuare a sottovalutare l’importanza delle ADR, anche in considerazione dei tempi e dei costi della risoluzione giudiziale, soprattutto in un ambito, quale quello dell’e-commerce, nel quale la dimensione temporale ha un valore fondamentale e costituisce uno degli indici di valutazione dell’efficienza e dell’affidabilità del professionista/operatore commerciale; il rischio, legato ad una mancata percezione dell’importanza e della valenza di una efficace strategia ODR, è quello di acuire il divario, già esistente nel mercato digitale, tra imprese italiane e concorrenti europee. 33 Sul tema cfr. Minervini (I sistemi di ODR in Online Dispute Resolution, a cura di Minervini, cit., p. 13) pur muovendo critiche alla frammentarietà dell’intervento legislativo, sottolinea come la normativa non possa che orientarsi alla tutela del consumatore considerato non soltanto nell’ottica economica, ma altresì personalistica: “l’incentivazione delle ODR accresce e rinsalda la fiducia degli utenti nel commercio elettronico, in quanto la presenza di ODR snelle, veloci e poco costose per la gestione della fase patologica del rapporto rappresenta un elemento fondamentale per la costituzione del rapporto e per il buon esito dello stesso: del resto, non avrebbe senso garantire la fulmineità delle transazioni commerciali, se si dovessero necessariamente seguire le regole processuali, tradizionalmente piuttosto lente, per la risoluzione delle controversie (…) in quest’ottica il legislatore dovrebbe tutelare adeguatamente non soltanto gli interessi dell’homo oeconomicus, cioè del consumatore, quale contraente debole, garantendo la qualità delle procedure o l’equità delle stesse, ma anche e soprattutto i valori della persona”