La tutela dei consumatori e mediazione: leggi e provvedimenti

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La tutela dei consumatori e mediazione: leggi e provvedimenti
LA TUTELA DEI CONSUMATORI E LA MEDIAZIONE: LEGGI E PROVVEDIMENTI
La tutela dei consumatori e mediazione: leggi e provvedimenti
Premessa
Il consumatore è stato sempre oggetto di politiche di tutela espresse in vari disegni legge e
procedure atte a garantirlo. In relazione alla gestione extragiudiziale delle controversie in
ambito di consumo possiamo individuare diverse leggi e provvedimenti intrapresi dalla
Commissione Europea e dall’Italia fino all’ultimo aggiornamento della materia previsto nel
D. Lgs. 28/2010. L’ obiettivo prefissato è quello di vedere tutte le iniziative che sono state
prese in dai primi anni 90 in ambito europeo e in Italia fino all’attuale D. Lgs.n. 28/2010.
Fra le leggi e prassi a tutela dei consumatori si individuano:
 Libro Verde della Commissione di Bruxelles, 16 Novembre 1998
/Raccomandazioni delle Commissione
 Legge istitutiva n.481/95
 Legge istitutiva 249/97
 D. Lgs n. 28/2010
1 Libro Verde della Commissione di Bruxelles e le Raccomandazioni della
Commissione
La Commissione espone per ciascuno Stato membro:

Le procedure giudiziarie applicabili alle controversie in materia di consumo;

Le procedure extragiudiziali destinate a tali controversie (mediatori).

La protezione degli interessi collettivi tramite l’intervento di associazioni di
consumatori o di alcune istanze amministrative;

I progetti pilota nazionali.
Questo studio mostra che la maggior parte degli Stati membri ha effettuato una riforma
del codice di procedura civile e creato procedure extragiudiziali destinate alle controversie
in materia di consumo. La Commissione ha stabilito i principi guida per la gestione delle
controversie extragiudiziali, con l’intento di garantire una maggiore tutela ai consumatori
sul fronte consumo,adottando due raccomandazioni:
1. Raccomandazione del 30 marzo 1998,che prevede la figura di un terzo attivo nella
gestione di una controversia al fine di individuare un accordo per le parti interessate.
Questa prima raccomandazione pur individuando i principi guida per il funzionamento
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dei metodi ADR in realtà non riguarda le procedure intese come “mediazione”, ma
sollecita gli Stati membri ad individuare una lista di organi competenti, rispondenti ai
requisiti stabiliti dalla Commissione, responsabili di esperire le procedure
extragiudiziali delle controversie in materia di consumo.
2. La seconda raccomandazione,adottata il 4 aprile 2001,tratta le procedure volte al solo
tentativo di riavvicinamento delle parti con lo scopo di trovare una soluzione di
comune accordo,può prevedere anche la figura di un terzo che proponga delle
soluzioni.
La Commissione ha altresì il merito di aver creato due reti europee il cui obiettivo è
semplificare l’accesso alle procedure extragiudiziali per la risoluzione delle
controversie, laddove queste insorgano fra soggetti appartenenti ad uno stesso Stato
membro ma una delle due parti sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello di
residenza, ovvero le cd controversie transfrontaliere.
1. La prima rete è la "EEJ-Net" creata per avere una funzione di assistenza e
d’informazione per i consumatori e composta di due centri di compensazione
(clearing house), rispettivamente uno in Norvegia e uno in Islanda, che
fungono da centro di collegamento con gli altri paesi membri.
2. La seconda è la "FIN-Net" che collega in una rete europea gli organi, iscritti
nell’elenco creato dagli Stati membri, che hanno soddisfatto i requisiti previsti
dalla raccomandazione della Commissione
E’ interessante anche l’attenzione riposta dalla Commissione nel campo del commercio
elettronico, soprattutto sul "piano d'azione eEurope 2001", cd metodi ODR, ossia "Online
Dispute Resolution", che trovano applicazione, nella risoluzione extragiudiziale delle
controversie, anche in altri campi oltre a quello del commercio elettronico e che trovano
rilevanza nel più largo contesto della fiducia dei consumatori e della tutela degli stessi. Infatti,
la Commissione nel piano d’azione "eEurope
2002" ha creato su internet un forum di discussione e di scambio di informazioni denominato
“e-confidence”E’ evidente come a poco a poco la natura delle mediazione civile comincia a
prendere i propri profili grazie ad una serie di provvedimenti volti a garantire i consumatori
in materia di consumo e come la scelta di metodi alternativi di risoluzione delle controversie
rappresenti la strada migliore da proseguire e sviluppare.
2 Legge istitutiva n.481/95
Nell’ambito della risoluzione extragiudiziale delle controversie in relazione al settore
dell’energia elettrica e gas vi è un richiamo alla conciliazione attraverso la legge istitutiva
n.481/95 che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per l’esperimento di procedure di
conciliazione ed arbitrato presso la Autorità nel caso di controversie tra utenti e soggetti
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esercenti il servizio,includendo casi in cui i tentativi di risoluzione delle controversie possano
essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Elemento fondamentale: i termini
del ricorso in sede giurisdizionale vengono sospesi e il verbale di conciliazione assume valore
di titolo esecutivo.
3 Legge istitutiva 249/97
L’art 1 comma 11 della legge 349/97 prevede che l’Autorità, nel settore delle
Comunicazioni, deve disciplinare con propri provvedimenti la risoluzione extragiudiziale
delle controversie che possono nascere fra utenti/categorie di utenti e soggetti
autorizzati/destinatari di licenze o tra soggetti autorizzati /destinatari di licenze tra loro.
Vengono sospesi i termini di ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato
esperito il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione
dell'istanza all'Autorità. Quindi la procedura di conciliazione diventa obbligatoria in sede
pregiudiziale e di fatto l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni comincia ad
attenersi alla legge solo dopo la Deliberazione del Consiglio n. 53 del 28 aprile 1999
,delegando la materia ai Comitati Regionali per le Comunicazioni presso le singole
Regioni
4 D. Lgs n. 28/2010
Nel D. Lgs. N.28 l ’interesse della mediazione nell’ambito della tutela del
consumatore,oggetto dei servizi di conciliazione delle camere di commercio, emerge
nell’interpretazione del art 5,Capo II del procedimento di mediazione. In tale sezione si
riprende il decreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206 ,in cui il codice del consumo riordina e
semplifica la normativa sulla tutela dei consumatori. Verrà considerata l’azione inibitoria
prevista dall’art 37, la procedura prevista dall’art 140, e la tutela dei consumatori in materia
bancaria prevista dall’art 128 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
4.1 Azione inibitoria
Art 37 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 definisce l’azione inibitoria: le
associazioni rappresentative dei consumatori,di cui all’art 137, le associazioni rappresentative
dei professionisti e le camere di commercio,industria,artigianato e agricoltura possono
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convenire in giudizio il professionista o l’associazione dei professionisti che utilizzano o che
raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto, di cui sia accertata l’abusività del
presente titolo, e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni. l’azione
inibitoria può essere concessa quando ricorrono giusti motivi di urgenza ed il giudice può
ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno di diffusione
nazionale. Alle azioni inibitorie previste dalle associazioni dei consumatori si e per le
clausole vessatorie si applicano le disposizioni dell’art 140.
4.2 La procedura
Secondo l’art 140 del decreto i del decreto legislativo 6 settembre 2005 i soggetti,di cui
all’art 139, sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli
utenti richiedendo al tribunale
 Inibire atti e comportamenti lesivi degli interessi collettivi dei consumatori e degli
utenti
 Adottare provvedimenti idonei ad eliminare effetti dannosi delle violazioni accertate
 Pubblicare il provvedimenti in giornali di diffusione nazionale
Prima di rivolgersi al giudice,le associazioni rappresentative degli interessi collettivi dei
consumatori e degli utenti possono ricorrere alla procedura di mediazione presso la camera di
commercio,industria e artigianato competente per territorio ed il verbale di conciliazione è
depositato nella cancelleria del tribunale per l’omologazione. Il giudice, previo accertamento
della regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto e con
l’omologazione il verbale di conciliazione acquisisce titolo esecutivo Le associazioni prima di
proporre tale azione devono richiedere al soggetto responsabile, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento,di cessare il comportamento lesivo e devono trascorrere quindici giorni
dalla data della richiesta.
Il soggetto , cui viene richiesta la cessazione del comportamento lesivo, può attivare la
procedura di conciliazione senza alcun pregiudizio per l’azione giudiziale da avviarsi o già
avviata.
Il giudice fissa un termine entro cui bisogna adempiere agli obblighi stabiliti e dispone, in
caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro che va da 516-1.032 euro per
ogni giorno di ritardo in relazione alla gravità del fatto, inoltre laddove vi sia inadempimento
degli obblighi previsti dal verbale di conciliazione le parti possono ricorrere al tribunale, con
procedimento in camera di consiglio, affinché disponga il pagamento delle dette somme di
denaro. Tali somme di denaro sono destinate all’entrata del bilancio di Stato e verranno
riassegnate con decreto del Ministro delle economia e delle finanze al fondo da istituire
nell’ambito di un’apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico,per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.
In materia di servizi pubblici permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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4.3 Tutela del consumatore nel settore bancario
“ Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di
svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo
decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei
soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità
della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela, le disposizioni previste al comma
1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di
tutela previsto dall'ordinamento.
La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al
comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti ai sensi del presente
articolo.”
Bibliografia
Capo II del procedimento di mediazione, art 5
http://eur-lex.europa.eu
http://www.autorita.energia.it
D. Lgs. 28/2010
Ricerche sul web
Cv dell’autore:
Erica Ruta, laureata in Economia e Finanza, mediatore creditizio iscritta presso la Banca d’Italia,
workshop sulla selezione del personale e sull’autoimprenditorialità,gestione CAF e tirocinio prestato
presso uno studio commercialista,frequentato corsi intensivi e corso integrativo CESD patrocinati
dall'Università e-Campus in mediazione e civile. Socio AMCI.
[email protected]
Dott.ssa Erica Ruta
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