quando e come ricorrere
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quando e come ricorrere
I tempi di notifica del verbale: quando e come ricorrere Nel caso in cui la violazione sia immediatamente contestata, la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale. A tale contestazione immediata, secondo l'art. 201 del CdS, deve seguire la notifica di copia del verbale, entro 100 giorni, ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'utilizzatore a titolo di noleggio o leasing, l'imprenditore per la violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente). Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (ad esempio impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità o che passa con il rosso, assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo nel caso di veicolo in sosta, rilevamento del superamento dei limiti di velocità tramite autovelox o transito in ZTL), il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione (in precedenza il termine era di 150 gg.). Il nuovo termine si applica per le violazioni accertate dal 13 agosto 2010, data in cui è entrata in vigore la Legge 120 del 29 luglio 2010. E’ bene precisare che il termine di 90 giorni va computato dal giorno successivo (a quello dell'accertamento), fino al 90esimo giorno incluso. Se il 90° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo. Per i residenti all’estero tale termine è esteso a 360 giorni. Dunque la notifica effettuata oltre i 90 giorni è da ritenersi inefficace. Per questo il destinatario del verbale di infrazione può proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace e chiederne l'annullamento. Ma come si calcolano i 90 giorni? Il giorno da cui partire col conteggio dei 90 giorni non è sempre il medesimo perché può variare a seconda dei casi specifici. L'ipotesi più frequente è quella secondo cui il termine decorre dalla data in cui è stata commessa l'infrazione. Ma non è sempre così. Può capitare, infatti, che l'organo accertatore non sia nelle condizioni di conoscere immediatamente i dati dell'effettivo trasgressore oppure dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, il locatore o il noleggiatore). Ciò accade ad esempio quando i dati anagrafici relativi all'effettivo proprietario del veicolo così come risultano al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o all'archivio nazionale dei veicoli immatricolati non sono aggiornati, perché non è stato annotato il cambio di proprietà o di residenza o perché sono stato trascritti in maniera errata la targa o le generalità del proprietario. In questi casi la notifica deve essere fatta entro 90 giorni dall'identificazione di tale soggetto, ossia da quando l’organo accertatore é "posto in grado di provvedere alla sua identificazione", così come dispone l'art.201 c. 1 del C.d.S. Così se il soggetto che riceve la notifica del verbale dichiara di non essere più il proprietario del veicolo incriminato (ad esempio perché il mezzo è stato nel frattempo venduto), l'organo accertatore può procedere a nuova notificazione. La stessa cosa accade quando il proprietario del veicolo è una società di leasing o di noleggio. In questi casi l'organo accertatore ha 90 giorni per notificare il verbale al proprietario del mezzo (società di leasing o di noleggio), che poi comunicherà le generalità del conducente. In tutti questi casi, dunque, il verbale viene notificato una seconda volta e il conteggio dei 90 giorni riparte nel momento in cui all’ufficio accertatore perviene la comunicazione sui dati dell’effettivo trasgressore. Come si può vedere il termine per la notifica non sempre decorre dalla data dell'infrazione, ma più spesso dalla data del suo accertamento. Ma ci sono altri casi in cui è ammessa una dilazione dei tempi di notifica. Ad esempio quando sia stato necessario ricostruire la dinamica dell'incidente stradale al fine di accertare l’infrazione ed identificare di conseguenza il trasgressore.. E il termine di scadenza dei 90 gg. qual è? A tal proposito va detto che per le multe notificate a mezzo posta, il termine coincide con il giorno in cui l'organo di polizia consegna materialmente il verbale all'ufficio postale (o agli uffici comunali preposti alla notifica) per effettuare la spedizione (o la consegna). Questo giorno viene riportato sul verbale di accertamento con la dicitura "si attesta che il presente verbale è stato spedito in data …….". Ciò significa che il destinatario della contravvenzione potrebbe ricevere la raccomandata ben oltre i 90 giorni e la notifica ritenersi comunque valida ai fini della legge. Ricordiamo che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. In conclusione, valutati tutti questi, qualora si abbia la certezza che il termine dei 90 gg. non è stato rispettato, allora si può presentare ricorso e chiedere l'annullamento del verbale, direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.). Il ricorso va inoltrato entro 60 giorni In alternativa è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace.