Delibera di C.C. n. 27 del 05/03/2012

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Delibera di C.C. n. 27 del 05/03/2012
Comune
di Pesaro
N. di Documento 1355932
N. della deliberazione 27
Data della deliberazione 05/03/2012
Classifica VI.03
Allegati n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 41
Convocazione
OGGETTO:
1^
Seduta pubblica
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCIDENZA DEGLI ONERI
DI URBANIZZAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 E DELLA L.R. 34/92.
L’anno duemiladodici, addì cinque del mese di Marzo alle ore 16:10, in Pesaro e nella sala delle
adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data 29/02/2012
notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori:
P
Andreolli Dario
Balducci Domenico
Ballerini Mirko
Barbanti Ilaro
Bettini Alessandro
Biagiotti Roberto
Camboni Lorenzo
Camilli Sandrina
Cascino Piergiorgio
Cassiani Giovanna
Ceriscioli Luca
Cerisoli Callisto
Cesarini Massimo
Ciancamerla Silvano
Cipolletta Giovanni
Della Dora Mila
Di Bella Niccolo'
Di Domenico Alessandro
Eusebi Valter
Fiumani Alessandro
Presenti n. 31
A
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
P
Fraternali Francesca
Ippaso Davide
Manenti Monica
Mariani Stefano
Marinucci Mauro
Mascioni Giuseppe
Mengucci Sara
Mosconi Mauro
Nardelli Massimiliano
Nobili Andrea
Olmeda Claudio
Pagnini Alessandro
Panzieri Stefano
Pedinotti Federico
Perugini Marco
Roscini Dante
Rossi Carlo
Signorotti Milena
Tartaglione Caterina Emirene Lilla
Trebbi Luciano
Vimini Daniele
A
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Assenti n. 10
Presiede il Presidente Dott. Barbanti Ilaro
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Giraldi Deborah
Scrutatori: Camilli – Nobili – Biagiotti
Sono presenti gli Assessori: Belloni – Biancani – Briglia – Catalano – Coraducci – Delle Noci –
Gambini – Parasecoli – Pascucci – Pieri
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In continuazione di seduta
Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 4 dell'O.d.G. ed indicato in oggetto come da
proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive:
“”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente relazione del Dirigente del Servizio Edilizia Privata, Arch. Guglielmo Carnaroli:
“”
Premesso che:
L’art. 5. “Determinazione degli oneri di urbanizzazione” della L. 28 gennaio 1977, n. 10 stabiliva che:
“
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, …, è stabilita, …, con deliberazione del
consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce, entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in relazione:
a)
b)
c)
d)
all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
alle caratteristiche geografiche dei comuni;
alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e
ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché
delle leggi regionali.
Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma i comuni continuano ad applicare le
disposizioni adottate in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione entro il termine stabilito nel
primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con
deliberazione del consiglio comunale.
“
L’art. 10 “Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza” della L. 28 gennaio 1977,
n. 10 stabiliva che:
“
La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla
trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla
incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi,
liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La
incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione
definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 5, nonché in relazione ai tipi di attività
produttiva.
La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali
comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai
sensi del precedente articolo 5, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di
costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole
previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei
lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.
“
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In base alle sopra citate disposizioni la Regione Marche aveva approvato il Regolamento 6/1977
(Attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernente: “Determinazione dell'incidenza degli oneri di
urbanizzazione”) che appunto stabiliva l'incidenza delle opere di urbanizzazione sulla base di tabelle
parametriche.
Il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia” ha abrogato i sopra citati articoli della L. 10/77 e con l’art. 16 ha disciplinato le nuove modalità per il
calcolo del contributo per il rilascio del permesso di costruire ed in particolare disponendo che:
“
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo
di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
…..
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a)
b)
c)
d)
all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
alle caratteristiche geografiche dei comuni;
alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e
ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché
delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione
delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale. …
“
L’art. 27 della legge regionale di assestamento di bilancio n. 16 del 15.11.2010, ha modificato l’articolo 72
della L.R. 05.08.1992 n. 34 che quindi oggi così recita:
“
1. Ai fini della determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione, l’Assemblea legislativa regionale,
su proposta della Giunta regionale, definisce ed aggiorna almeno ogni cinque anni le tabelle
parametriche sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
2. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche ai sensi del comma 1 e fino alla definizione
delle tabelle stesse, i Comuni provvedono in via provvisoria, con propria deliberazione.
“
Il terzo comma del citato art. 27 della L.R. 16/2010, nella sua prima stesura, stabiliva che in sede di
prima applicazione della disposizione di cui sopra, ove la Regione non avesse provveduto all’aggiornamento
delle tabelle parametriche entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, i comuni lo avrebbero
fatto in via provvisoria ai sensi del comma 2 dell’articolo 72 della l.r. 34/1992.
Successivamente l’art. 35 della legge di bilancio n. 20 del 28.12.2010 ha prorogato i termini per
l’aggiornamento delle tabelle parametriche al 30 giugno 2011.
Sempre con il citato art. 27 della L.R. 16/2010 la Regione contestualmente ha abrogato il Regolamento
6/1977 (Attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernente: “Determinazione dell'incidenza degli
oneri di urbanizzazione”) con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge
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medesima.
L’ANCI, con il supporto dell’apposita commissione tecnico-urbanistica, consapevole della necessità di
provvedere nei tempi previsti dalla legge di bilancio alla stesura del nuovo Regolamento, ha elaborato una
proposta di nuovo Regolamento per la Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione,
contenente anche un aggiornamento delle tabelle parametriche, che si fonda sulle seguenti motivazioni.
Tale proposta è stata approvata dal direttivo dell'ANCI nella seduta del 11.05.2011.
Tra il 1977 e il 1992 gli oneri di urbanizzazione sono stati adeguati al tasso d’inflazione programmato una
sola volta e in maniera irrisoria (+25%) rispetto all’effettivo andamento dei costi dell’edilizia residenziale
rilevati dall’ISTAT;
Dal 1992 ad oggi il Consiglio Regionale non ha mai deliberato l’aggiornamento della misura del
contributo per le opere di urbanizzazione stabilita dal Regolamento Regionale n. 6 del 23 luglio 1977 e
pertanto si è proceduto con l’adeguamento automatico previsto dall’art. 72, comma 2 della L.R. 34/92, che
nella sua versione originaria così recitava: “Ove il consiglio regionale non provveda entro il 31 dicembre
dell'anno di riferimento, il contributo si intende adeguato automaticamente nella misura dell'80% della
variazione del costo di costruzione per i nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica convenzionata,
determinato per l'anno di riferimento con decreto del ministro dei lavori pubblici, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 7 del regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6”.
In tutti questi anni si sono quindi verificati degli scostamenti sempre più consistenti tra oneri tabellari ed
effettivo costo delle opere di urbanizzazione, i cui importi, tra l’altro, sono aumentati a dismisura, sia per
l’aumento dei materiali, sia per ulteriori costi che né nel 1977, né nel 1992 potevano essere previsti, quali ad
esempio gli oneri relativi alla sicurezza o l’introduzione tra le opere di urbanizzazione da realizzare delle piste
ciclabili o delle fibre ottiche.
Si tratta, quindi, di recuperare un ritardo notevole che ha portato ad evidenti ripercussioni negative per i
bilanci comunali.
L’aggiornamento degli oneri è ancora più giustificato se si considera che il tabellare previsto nel
Regolamento del 1977 corrispondeva effettivamente ai costi delle opere di urbanizzazione, mentre oggi
un’analisi a campione svolta dall’ANCI su comuni marchigiani appartenenti a varie classi demografiche e
fasce geografiche in relazione agli importi delle opere di urbanizzazione primaria, ha confermato che i costi
effettivi delle stesse sono da 2,5 fino ad 8 volte maggiori dei valori tabellari, dal che se ne deduce che
l’adeguamento effettuato sulla base dell’aggiornamento ISTAT si colloca attorno agli incrementi più bassi
riscontrabili nell’attività reale.
L’aggiornamento degli oneri permette inoltre di superare la disparità di trattamento tra chi edifica
all'interno di piani attuativi e chi invece realizza interventi diretti, eliminando la sperequazione esistente per il
privato fra i vari tipi d’intervento. Infatti coloro che operano all’interno di piani attuativi sono comunque
chiamati a realizzare le opere di urbanizzazione primaria necessarie per la loro funzionalità, anche se il loro
importo supera il valore tabellare, mentre non è possibile fare altrettanto nei confronti di chi costruisce al di
fuori di interventi convenzionati.
Il riequilibrio risponde all’esigenza di conformarsi a quanto disposto dall’art. 16, comma 1 del D.P.R.
380/2001 il quale, tra l’altro, prevede che “…il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione
di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione …”, intendendosi con ciò la necessità
di riferirsi agli effettivi costi ed incidenza delle opere e non a valori del tutto slegati dalla realtà.
Il Regolamento 6/1977 aveva inoltre uniformato oltre al costo degli oneri di urbanizzazione anche i criteri
e le modalità per calcolarli e i Comuni si sono dotati di propri regolamenti attuativi.
Dall’analisi a campione svolta dall’ANCI è risultato che in realtà le modalità operative sono talora diverse
fra i vari Comuni a causa di alcune indicazioni generiche e di conseguenti problemi interpretativi.
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Evidenziato che:
La proposta dell’ANCI modifica sostanzialmente il Regolamento 6/1977, per altro, come detto, già
abrogato dal mese di febbraio dalla legge di assestamento di bilancio ed in estrema sintesi i criteri informatori
che la caratterizzano sono i seguenti:




determinazione di criteri omogenei nella valutazione delle opere da assoggettare al pagamento degli
oneri;
riallineamento della misura del contributo per le opere di urbanizzazione all’incremento dell’indice
ISTAT delle costruzioni residenziali e quindi all’effettivo andamento dei costi di costruzione per il
periodo 1977 – 2010;
differenziazione dell’applicabilità della norma in base al Comune di appartenenza; in particolare, è
stato mantenuto il criterio contenuto nel Regolamento 6/1977 sulla classificazione dei Comuni fra
Comuni costieri, collinari e montani, mantenendo le suddivisioni in esso stabilite;
più precisa rispondenza degli aggiornamenti alle singole realtà comunali (già in parte garantito dalle
tabelle E) è stata modificata la Tabella L del Regolamento Regionale n. 6 del 23 luglio 1977,
aumentando i limiti percentuali massimi in diminuzione al 60% per tutte le classi di comuni, in modo
tale da consentire di conformarsi alle specificità dei vari contesti socio economici, lasciando, quindi,
ampia facoltà ai Comuni di incrementare o diminuire gli oneri di urbanizzazione secondo le tabelle
sotto riportate.
Preso atto che:
la Regione non ha provveduto all’aggiornamento delle tabelle parametriche sulla base dei criteri stabiliti
dall’articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 entro il termine del 30 giugno 2011 secondo quanto stabilito
dal terzo comma dell’art. 27 della L.R. 16/2010 così come modificato dall’art. 35 della L.R. 28.12.2010 n. 20.
Rilevato che:
In considerazione di quanto sopra sussistono i presupposti perché il comune provveda in via provvisoria
ai sensi del comma 2 dell’art. 72 della L.R. 34/1992 all’aggiornamento delle tabelle parametri sulla base dei
criteri stabiliti dall’articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Ulteriori ritardi nell’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione comporterebbero un reiterato e a questo
punto ingiustificato mancato introito per il Comune.
Non sussistono motivi né per procedere ad una riduzione degli oneri rispetto ai valori ottenuti applicando
l’incremento Istat, in quanto nel Comune si riscontrano costi delle opere di urbanizzazione primaria
comunque superiori, né per incrementarli ulteriormente, alla luce della particolare congiuntura economica.
Tuttavia proprio in considerazione di quest'ultimo aspetto è ragionevole distribuire l'incremento su due anni.
La proposta formulata dall’ANCI pur configurandosi come ipotesi di Regolamento Regionale con piccoli
aggiustamenti può essere recepita come Regolamento Comunale ed ha la caratteristica che risolve non solo
il problema dell’aggiornamento degli oneri, ma anche la necessità di avere regole più chiare per
l’applicazione degli stessi alle varie fattispecie di trasformazioni edilizie.
Dato atto che:
La proposta è stata oggetto di un confronto interno alla Commissione tecnica territorio ambiente
dell’ANCI.
Per l’acquisizione del relativo parere, la presente proposta sarà trasmessa alla competente Commissione
Consiliare.
Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Moretti, Dirigente del Servizio Tecnico Amministrativo
Urbanistico.
Visti e richiamati:
l'art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
l'art. 72 della L.R. 05.08.1992 n. 34;
l’art. 27 della L.R. 15.11.2010 n. 16;
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l’art. 35 della L.R. 28.12.2010 n. 20.
Tutto ciò premesso e considerato, alla luce delle motivazioni sopra esposte, si propone di adottare
un atto deliberativo il cui dispositivo è così articolato:
1. di approvare l’allegato Regolamento per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di stabilire che le disposizioni di cui all’allegato regolamento si applicano a partire dal giorno successivo a
quello in cui la presente delibera diventa esecutiva.
Inoltre, poiché gli introiti derivanti dall'applicazione del Regolamento sono essenziali ai fini dell'attuazione
dell'adottato programma delle opere pubbliche, si chiede di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
““
Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione consiliare Urbanistica nella
seduta del 28/02/2012;
Visti i seguenti pareri espressi a termine dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. emanato D.Lgs 18.08.2000
n. 267 dal:
 Responsabile del Servizio Edilizia Privata: “Si esprime parere di regolarità tecnica”;
 Responsabile del Servizio Finanziario: “Atto non comportante impegno di spesa”;
DELIBERA
1) DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la determinazione dell'incidenza degli oneri di
urbanizzazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) DI STABILIRE che le disposizioni di cui all’allegato regolamento si applicano a partire dal giorno
successivo a quello in cui la presente deliberazione diventa esecutiva.
“”
Il Presidente comunica che sulla proposta di deliberazione in oggetto è pervenuto un emendamento a
firma dei consiglieri Ciancamerla, Trebbi, Cassiani, Olmeda e Perugini riguardante una modifica all'art. 20 del
Regolamento allegato e parte integrante della presente proposta.
Ha la parola l’assessore Pieri che illustra la proposta ed esprime anche il parere positivo della Giunta
sull'emendamento presentato.
Terminata la relazione, il Presidente dichiara aperta la discussione.
Intervengono i consiglieri Cesarini, Bettini, l'arch. Goffi (risponde ad una domanda di Cesarini), Cesarini,
Eusebi e l'assessore Pieri per l’intervento conclusivo.
Il Presidente, dichiarata chiusa la discussione, dà lettura dell'emendamento presentato dai consiglieri
Ciancamerla, Trebbi, Cassiani, Olmeda e Perugini che apporta modifiche all'art. 20 “Norme transitorie” del
“Regolamento per la determinazione dell'incidenza degli oneri d'urbanizzazione” che di seguito si trascrive e
lo pone in votazione:
“
MODIFICA ART. 20 “NORME TRANSITORIE”
In sede di prima applicazione l'incremento degli oneri previsti dalle tabelle A, B, D ed F, rispetto agli importi
previgenti all'approvazione del presente regolamento è ridotto al 25% fino al 30 giugno e al 50% dal 1° luglio
fino al 31 dicembre 2012.
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A partire dal 1° gennaio 2013 si applicano gli importi stabiliti dalle tabelle A, B, D ed F.
Per gli interventi effettuati ai sensi degli articoli 1 e 1 bis della Legge Regionale 22/2009, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 6 della citata Legge e dall'articolo 13, comma 8 della Legge Regionale 22/2011, si
applicano gli importi previgenti all'approvazione del presente regolamento.
“
La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:
- Presenti
- Votanti
- Voti favorevoli
n. 31
n. 31
n. 31
Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'emendamento è approvato all'unanimità.
Quindi il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione sopratrascritta con le modifiche
apportate all'art. 20 dell'allegato “Regolamento per la determinazione dell'incidenza degli oneri di
urbanizzazione”, parte integrante e sostanziale del presente atto.
La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:
- Presenti
- Astenuti
- Votanti
- Voti favorevoli
- Voti contrari
n. 31
n. 1 (Cesarini)
n. 30
n. 23
n. 7 (Andreolli, Bettini, Biagiotti, Cascino,
Di Domenico, Eusebi, Roscini)
Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l’atto, così come modificato nell’allegato
Regolamento, è approvato.
Esce il consigliere Olmeda ed entra il consigliere Balducci; i presenti sono n. 31.
Dopodichè il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:
- Presenti
- Astenuti
- Votanti
- Voti favorevoli
- Voti contrari
n. 31
n. 1 (Cesarini)
n. 30
n. 23
n. 7 (Andreolli, Bettini, Biagiotti, Cascino,
Di Domenico, Eusebi, Roscini)
Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l’atto è reso immediatamente eseguibile.
Esce il consigliere Cesarini; i presenti sono ora n. 30.
/ld
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ALLEGATO
Regolamento
Attuazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 concernente: «Determinazione dell'incidenza
degli oneri di urbanizzazione».
Art. 1
Incidenza degli oneri di urbanizzazione: tabelle parametriche
Il comune di Pesaro, ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce l'incidenza delle
opere di urbanizzazione sulla base dei costi di riferimento delle tabelle parametriche allegate al presente
regolamento che determinano:

tabella A - l'incidenza per ogni metro cubo edificato, degli oneri di urbanizzazione primaria riferita ad
un insediamento tipo con un indice di fabbricabilità fondiaria di circa 2 mc/mq;

tabella B - l'incidenza media per ogni metro cubo edificato degli oneri di urbanizzazione secondaria;

tabella C- articolazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per zone omogenee e per
tipi di intervento;

tabella D- incidenza delle opere di urbanizzazione per ogni metro quadrato di superficie utile
edificabile destinata ad insediamenti industriali e artigianali;

tabella E- incidenza degli oneri di urbanizzazione parametrata in relazione alle previsioni di zona e tipi
d'intervento;

tabella F- incidenza degli oneri di urbanizzazione relativa ai complessi turistici ricettivi complementari;
Per la determinazione di detta incidenza debbono essere osservate le norme contenute nei successivi
articoli.
Art. 2
Adempimenti del Comune
Il comune di Pesaro determina, per effetto della applicazione dei parametri di cui al presente regolamento, il
contributo per le opere di urbanizzazione dovuto rispettivamente:
a) per le costruzioni residenziali, turistiche, commerciali e direzionali;
b) per gli insediamenti industriali e artigianali.
Per tutti i casi non contemplati dal presente regolamento si applicano in via analogica le tariffe delle allegate
tabelle, facendo riferimento alle destinazioni d’uso, al livello di urbanizzazione e agli indici fondiari.
Art. 3
Determinazione del costo base di urbanizzazione
Il comune di Pesaro determina il costo base di urbanizzazione primaria e secondaria desumendolo dalle
tabelle A e B per l'edilizia residenziale, turistica, commerciale e direzionale e dalla tabella D per le zone
industriali e artigianali.
Art. 4
Incidenza degli oneri di urbanizzazione in relazione alle zone omogenee
L'incidenza degli oneri per le spese di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli insediamenti
residenziali, turistici commerciali e direzionali viene determinata moltiplicando il costo base previsto dalle
tabelle A e B per i coefficienti riportati nella tabella C in relazione alle zone omogenee previste dal D.M. 2
aprile 1968, n. 1444 ed ai tipi di intervento.
Per le zone prive di strumentazione urbanistica, disciplinate dall’art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il
comune di Pesaro applica, per le costruzioni residenziali ricadenti nel perimetro del centro abitato il costo
base determinato dalle tabelle A e B; per le costruzioni fuori di detto perimetro il predetto costo base è
maggiorato del 50 per cento.
Art. 5
Individuazione delle zone omogenee
Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella C, si fa riferimento alle zone omogenee di cui all'art. 2
del D.M. 2 aprile 1968 individuate in sede di formazione del Piano Regolatore Generale.
Art. 6
Incidenza degli oneri per gli edifici produttivi
L'incidenza degli oneri per le opere di urbanizzazione relative agli edifici produttivi industriali e artigianali viene
determinata moltiplicando il costo base previsto dalla tabella D, riferita al metro quadrato di superficie delle
costruzioni per i coefficienti riportati nella tabella E in relazione alle previsioni di zona e ai tipi di attività
produttive.
Sono sottoposti alla normativa di cui al precedente comma tutti gli insediamenti produttivi di qualsiasi tipo che
sorgano sul territorio.
L'onere relativo alle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e a
quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche è a totale carico
dell’intestatario del titolo abilitativo. Per gli oneri di urbanizzazione secondaria relativi ad attrezzature collettive
e servizi gli stessi sono commisurati al valore contenuto nella Delibera di Consiglio Comunale n° 216 del
22.06.1978 relativi alle zone industriali e artigianali (£ 2.391,50) adeguati alla data di entrata in vigore della
delibera di approvazione del presente Regolamento nella misura della variazione ISTAT del costo di
costruzione di un fabbricato residenziale; tali oneri sono inoltre modulati sulla base dei coefficienti di cui alla
tabella E.
Per le zone prive di strumentazione urbanistica, disciplinate dall’art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il
comune applica per gli edifici e complessi industriali ed artigianali, il costo base determinato dalla tabella D
maggiorato del 50 per cento.
Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale , gli strumenti urbanistici ammettano la
localizzazione di attività commerciali al dettaglio, direzionali o turistiche il calcolo degli oneri di urbanizzazione
è effettuato applicando la tabella C del presente Regolamento relativa alle voci Direzionale e commerciale,
Turistica alberghiera, Turistica residenziale per le zone omogenee B o C, a seconda che le zone territoriali a
destinazione industriale e/o artigianale siano di completamento o di espansione.
Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano la
localizzazione di attività commerciali all’ingrosso (ivi compresi i magazzini di attività commerciali all’ingrosso
altrimenti localizzate), il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella E del presente
Regolamento. Nel caso di cambio d’uso, anche senza opere, da commercio all’ingrosso a commercio al
dettaglio è dovuta la differenza degli oneri di urbanizzazione previsti dalle relative tabelle calcolati alla data
del cambio stesso. Nel caso di attività commerciali all’ingrosso che sono esercitate congiuntamente al
dettaglio, in quanto consentito dalla legislazione di settore, il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato
applicando la tabella C del presente Regolamento, limitatamente alla porzione di unità immobiliare destinata
alla superficie di vendita, mentre per la restante il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando
la tabella E.
Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano, in
connessione alle attività produttive insediate, anche aree espositive non aperte al pubblico, per dette aree il
calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella E del presente Regolamento.
Gli alloggi per il proprietario o il custode realizzati nell’ambito di edifici produttivi industriali o artigianali e legati
agli stessi da vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto sono soggetti al pagamento degli oneri stabiliti
dalla tabella E.
Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale , gli strumenti urbanistici ammettano la
localizzazione di residenze il calcolo degli oneri di urbanizzazione è effettuato applicando la tabella C del
presente Regolamento relativa alle residenze per le zone omogenee B o C, a seconda che le zone territoriali
a destinazione industriale e/o artigianale siano di completamento o di espansione.
Gli spazi espositivi fieristici sono assimilati alle attività produttive artigianali e industriali.
Art. 7
Edifici a destinazione mista
Quando in una medesima costruzione coesistano unità immobiliari con diversa destinazione d'uso soggetta
al pagamento di differenti oneri di urbanizzazione, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente
alla sua propria destinazione.
Art. 8
Incidenza degli oneri per i complessi turistici ricettivi complementari
L'incidenza delle opere di urbanizzazione relative alla predisposizione ed attrezzatura di complessi turistici
ricettivi complementari, quali campeggi, asili per mobili destinati ad alloggi temporanei itineranti e simili, viene
determinato dal comune sulla base del costo contenuto nella tabella F in relazione alle superfici delle unità di
soggiorno temporaneo.
Per unità di soggiorno temporaneo si considera lo spazio attrezzato avente la superficie utile per la
sistemazione di una tenda roulotte o altro mobile itinerante o simili.
Il contributo di cui al precedente articolo è dovuto in aggiunta a quello concernente il titolo abilitativo per le
costruzioni edilizie effettuate nel complesso turistico, per le quali il contributo stesso è determinato secondo
le norme generali.
Le opere interne al complesso turistico al servizio delle unità di soggiorno temporaneo, quali la rete di
distribuzione elettrica, le opere per lo smaltimento dei rifiuti, le strade interne, i parcheggi, le attrezzature di
uso riservate agli utenti sono a totale carico dell’intestatario del titolo abilitativo e non sono compensabili con
il contributo previsto nel presente articolato.
Le strutture balneari sono soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dalla tabella C per il
Direzionale e commerciale in zona B, salvo quelle in area demaniale che lo sono limitatamente agli esercizi di
somministrazione e ai chioschi gestore.
Art. 9
Scomputo totale o parziale del contributo
Agli effetti dello scomputo totale o parziale del contributo, previsto dall’art. 16, secondo comma del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, il comune, nell’effettuare la valutazione delle opere che il privato si obbliga a realizzare
direttamente, tiene distinte le opere di urbanizzazione primaria da quelle di urbanizzazione secondaria.
Le opere di urbanizzazione e le infrastrutture possono anche essere situate all’esterno dell’area dove si
realizzano gli interventi edificatori, purché svolgano una funzione servente rispetto a questi.
Non è ammessa compensazione tra il contributo per opere di urbanizzazione e quello sul costo di
costruzione.
Art. 10
Definizione e modalità di calcolo di superfici e volumi
La superficie dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro quadrato determinato ai sensi dei
precedenti articoli, viene calcolato sommando la superficie di ciascun piano delimitata dal filo esterno della
muratura e/o pilastratura perimetrale.
Il volume dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro cubo determinato ai sensi dei precedenti
articoli, viene calcolato sommando i prodotti della superficie di ciascun piano delimitata dal filo esterno della
muratura e/o della pilastratura perimetrale, per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di
calpestio dei pavimenti.
Per la parte di edificio interrato il volume destinato a residenza viene assimilato al volume realizzabile fuori
terra nella misura del cinquanta per cento di quello effettivo; fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il
volume interrato destinato ad autorimesse private, a cantine, deposito-ripostiglio e locali accessori della
residenza nonché a locali per impianti tecnici viene valutato nella misura del venticinque per cento di quello
effettivo.
Per la parte di edificio interrato il volume destinato ad uffici, ad attività direzionali, commerciali, turistiche e
relative pertinenze viene assimilato al volume realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di
quello effettivo.
Per gli edifici destinati ad attività produttive industriali ed artigianali la superficie del piano interrato viene
assimilato alla superficie realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quella effettiva; per la
parte di edificio parzialmente interrato la superficie destinata ad attività produttive industriali ed artigianali
viene computata per intero.
Le autorimesse di cui all’art. 41 sexies della L. 1150/42 non sono computate ai fini del volume dell'edificio al
quale va applicato il contributo a condizione che siano rese pertinenziali delle nuove costruzioni realizzate,
anche qualora superino i minimi stabiliti dal citato articolo stesso.
I volumi entro terra debbono misurarsi rispetto alla superficie del terreno circostante definita secondo la
sistemazione prevista dal progetto approvato.
La porzione interrata è calcolata con la seguente formula:
V int.= (Sl/P) * S
Ove
Sl – superficie delle facciate entro terra
P – perimetro esterno del piano di riferimento
S – Sul del piano di riferimento
Sono esclusi dal calcolo del volume i «volumi tecnici» strettamente necessari a contenere e consentire
l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio ed emergenti dalla linea di gronda dello stesso, quali
extracorsa degli ascensori e del vano scala, serbatoi idrici, vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento,
canne fumarie e di ventilazione
Sono inoltre esclusi dal calcolo del volume i sottotetti non utilizzabili, le logge se di uso pubblico, i porticati e
le porzioni di porticato se di uso pubblico, i balconi, le pensiline e gli elementi a carattere ornamentale.
Art. 11
Riferimento temporale per la determinazione del contributo
Gli oneri di urbanizzazione sono determinati con riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire,
anche nei casi di rilascio del permesso in sanatoria; in caso di intervento soggetto a SCIA o DIA gli oneri di
urbanizzazione sono determinati con riferimento alla data di presentazione della segnalazione o denuncia.
Art. 12
Ristrutturazione e ampliamento di edifici unifamiliari
Agli effetti del presente regolamento, si intendono per edifici unifamiliari sia gli edifici singoli, con tutti i fronti
perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare, sia
quelli, che pur costruiti in aderenza ad altri fabbricati, costituiscono una struttura edilizia funzionalmente
autonoma. Il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l’intervento.
Gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento “una tantum”
quando gli stessi non superino la misura del 20% di edifici unifamiliari in tutte le zone urbanistiche incluse la
zone agricole.
Nel caso di ristrutturazione di un edificio unifamiliare, accompagnata da un aumento del volume superiore del
20% rispetto a quello esistente, si applicano gli oneri di urbanizzazione previsti per la ristrutturazione (tabella
C, riga quattro) estesi a tutto il volume dell’edificio di progetto (esistente ed in ampliamento). Nel caso di solo
ampliamento volumetrico senza ristrutturazione dell'esistente si applicano gli oneri di urbanizzazione previsti
dalla tabella C per gli interventi di nuova costruzione, secondo l’indice di fabbricabilità fondiaria (IF), estesi al
solo volume dell’ampliamento.
Art. 13
Suddivisione di unità immobiliari
Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità, effettuata con interventi non riconducibili
alla ristrutturazione edilizia, la parte sulla quale applicare gli oneri di urbanizzazione di cui alla prima riga della
tabella C o in caso di edifici produttivi artigianali e industriali quelli di cui alla prima riga della tabella E, è
quella relativa alle nuove unità immobiliari derivate di minore superficie.
Art. 14
Fusione di unità immobiliari
La fusione di più unità immobiliari effettuata senza interventi di ristrutturazione edilizia e senza mutamento
della destinazione d’uso non è soggetta al versamento degli oneri di urbanizzazione.
Art. 15
Mutamento della destinazione d'uso
Il mutamento della destinazione d'uso effettuato senza opere o comunque con opere non riconducibili ad
interventi di ristrutturazione edilizia è oneroso e la corresponsione degli oneri di urbanizzazione è pari alla
differenza tra le somme dovute per la nuova destinazione d'uso e quelle dovute per la legittima destinazione
in atto riferite alle nuove costruzioni. Eventuali differenze negative non danno luogo a rimborsi da parte del
Comune.
Il mutamento della destinazione d'uso effettuato nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia è oneroso e
la corresponsione degli oneri di urbanizzazione è pari a quella della riga tre della tabella C.
Il mutamento della destinazione d'uso contestuale al frazionamento o all'accorpamento di unità immobiliari è
oneroso e la corresponsione degli oneri di urbanizzazione è pari a quella della riga tre della tabella C.
Art. 16
Cumulo di più interventi
Qualora nei cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori sullo stesso immobile vengano effettuati più
interventi non onerosi tali da configurarsi nel loro insieme come interventi di ristrutturazione edilizia, gli oneri
di urbanizzazione sono comunque dovuti e sono calcolati con tariffe riferite al momento dell’ultimo intervento.
Art. 17
Varianti ai titoli abilitativi
Le varianti al titolo abilitativo edilizio che hanno rilevanza ai fini della corresponsione degli oneri di
urbanizzazione comportano la corrispondente rideterminazione di questi ultimi con le tariffe vigenti alla data
di rilascio del permesso di costruire o in caso di intervento soggetto a SCIA o DIA con riferimento alla data di
presentazione della segnalazione.
Art. 18
Riduzione o esonero dagli oneri di urbanizzazione
Per la riduzione o esonero dagli oneri di urbanizzazione valgono le disposizioni stabilite dall'art. 17, comma 3
del D.P.R. 380/2001.
Nel caso di edifici sportivi non convenzionati si applicano gli oneri di urbanizzazione previsti dalla tabella E,
righe da uno a quattro.
Art. 19
Adeguamento degli oneri di urbanizzazione
In assenza di provvedimenti regionali gli oneri di urbanizzazione sono adeguati annualmente nella misura
della variazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.
Art. 20
Norme transitorie
In sede di prima applicazione l'incremento degli oneri previsti dalle tabelle A, B, D ed F, rispetto agli importi
previgenti all'approvazione del presente regolamento, è ridotto al 25% fino al 30 giugno e al 50% dal 1° luglio
fino al 31 dicembre 2012.
A partire dal 1° gennaio 2013 si applicano gli importi stabiliti dalle tabelle A, B, D ed F.
Per gli interventi effettuati ai sensi degli articoli 1 e 1 bis della Legge Regionale 22/2009, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 6 della citata Legge e dall'articolo 13, comma 8 della Legge Regionale 22/2011, si
applicano gli importi previgenti all'approvazione del presente regolamento.
ALLEGATI AL REGOLAMENTO
Tabella A
COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Importo (6.123 £/mc) di cui alla tabella A del Regolamento 6/1977 (Attuazione della legge 28 gennaio 1977,
n. 10 concernente: “Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione”) adeguati alla data di entrata
in vigore della delibera di approvazione del presente Regolamento nella misura della variazione ISTAT del
costo di costruzione di un fabbricato residenziale e quindi pari a 21,99 €/mc.
Tabella B
COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Importo (6.157 £/mc) di cui alla tabella B del Regolamento 6/1977 (Attuazione della legge 28 gennaio 1977,
n. 10 concernente: “Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione”) adeguati alla data di entrata
in vigore della delibera di approvazione del presente Regolamento nella misura della variazione ISTAT del
costo di costruzione di un fabbricato residenziale e quindi pari a 22.11 €/mc.
Tabella C
ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER ZONE
OMOGENEE
Zone omogenee
Interventi
A
B
C
E
I
II
I
II
I
II
I
II
Suddivisione unità immobiliari e interventi previsti art. 17,
0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
comma 1 del D.P.R. 380/2001
Interventi di ristrutturazione edilizia
0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6
Interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento di
0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1
1
destinaz. o aumento delle sup. utili di calpestio
Ristrutturazione di edifici unifamiliari con ampliamento >
0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 1
1
20%
Nuove costruzioni mediante demolizioni e ricostruzioni
0.7 0.8 0.8 0.9 1
1
1.5 1.5
senza aumento di volume
Nuove costruzioni con indice fabbricabilità fondiaria If ≤ 1
1
1
1.2 1.2 1.4 1.4 2
2
mc/mq
Nuove costruzioni con indice fabbricabilità fondiaria 1 < If
0.9 0.9 1
1
1.2 1.2 2
2
≤2
Nuove costruzioni con indice fabbricabilità fondiaria If > 2 0.8 0.8 0.9 0.9 1
1
2
2
Interv. Cooper. a proprietà indivisa in zone PEEP
0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 2
2
Direzionale e commerciale
0,9 0,9 1
1
1,1 1,1 2
2
Turistica alberghiera
0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 2
2
Turistica Resid. If ≤ 1
1
0.9 1.2 1
1.5 1.3 2
2
Turistica Resid. 1 < If ≤ 2
0.9 0.8 1.1 0.9 1.4 1.2 2
2
Turistica Resid. If > 2
0.8 0.7 1
0.8 1.3 1.1 2
2
LEGENDA: A - centri storici; B - zone di completamento; C - zone di espansione; E - zone agricole.
Tabella D
COSTO DI RIFERIMENTO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONE INDUSTRIALI - ARTIGIANALI
Importo (6.146 £/mq) di cui alla tabella G del Regolamento 6/1977 (Attuazione della legge 28 gennaio 1977,
n. 10 concernente: “Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione”) adeguati alla data di entrata
in vigore della delibera di approvazione del presente Regolamento nella misura della variazione ISTAT del
costo di costruzione di un fabbricato residenziale e quindi pari a 22,07 €/mq.
Tabella E
PARAMETRI ZONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI/INDUSTRIALI
Interventi
Zone
Completamento
Suddivisione unità immobiliari edifici artigianali/industriali
0.1
Ristrutturazione edifici artigianali/industriali
0.2
Ampliamento edifici artigianali/industriali
0.6
Nuovi edifici artigianali/industriali
0.8
Suddivisione unità immobiliari edifici artigianali/industriali nell’ambito degli 0.1
insediamenti di cui all'art. 27 Legge 865/71
Ristrutturazione edifici artigianali/industriali nell’ambito degli insediamenti0.2
di cui all'art. 27 Legge 865/71
Ampliamento edifici artigianali/industriali nell’ambito degli insediamenti di0.4
cui all'art. 27 Legge 865/71
Nuovi edifici produttivi artigianali/industriali nell’ambito degli insediamenti 0.6
di cui all'art. 27 Legge 865/71
Suddivisione unità immobiliari edifici artig./ind. in zona agricola
0.2
Ristrutturazione edifici artigianali/industriali in zona agricola
0.3
Ampliamento edifici artigianali/industriali in zona agricola
0.7
Nuovi edifici produttivi artigianali/industriali in zona agricola
1
Suddivisione unità immobiliari edifici commerciali all’ingrosso
0.3
Ristrutturazione edifici commerciali all’ingrosso
0.5
Ampliamento edifici commerciali all’ingrosso
1.2
Nuovi edifici per attività commerciali all’ingrosso
1.6
Espansione
0.2
0.3
0.8
1
0.2
0.3
0.5
0.8
0.2
0.3
0.7
1
0.4
0.6
1.6
2
Tabella F
COSTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER METRO QUADRATO DI AREA D'INSEDIAMENTO PER I
COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI COMPLEMENTARI
Superficie per unità di sogg. temporaneo
< 80 mq.
da 80 mq. a 100 mq.
oltre 100 mq.
Costo opere di urbanizzazione €/mq Importi (Rispettivamente 2.400, 2.200 e 2.000 £/mq) di cui alla tabella
I del Regolamento 6/1977 (Attuazione della legge 28 gennaio 1977, n.
10 concernente: “Determinazione dell'incidenza degli oneri di
urbanizzazione”) adeguati alla data di entrata in vigore della delibera di
approvazione del presente Regolamento nella misura della variazione
ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e quindi
pari rispettivamente a 8,58, 7,86 e 7,15 €/mq.
Comune
di Pesaro
Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 05/03/2012
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
____________________
Dott. Barbanti Ilaro
Il Segretario Generale
________________________
Dott.ssa Giraldi Deborah
Pag. 18