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Pdl AC. 1964 – Roberta Oliaro (SCpI) – Trasporto ferroviario merci.
Titolo
Stampati
Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci (AC. 1964).
Pdl n. 1964 - Prima lettura
Iniziativa
Parlamentare, a prima firma dell’On. Roberta Oliaro (SCpI).
Assegnazione
Assegnata, in sede referente, per la prima lettura alla Commissione IX (Trasporti) della Camera il 28 gennaio
2014.Previo il parere delle Commissioni: I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari Esteri, V Bilancio, VII Cultura, VIII
Ambiente, X Attività Produttive, XIV Politiche dell’Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Relatore
On. Roberta Oliaro (ScpI).
Iter
In corso d’esame in Commissione. (Ultima seduta 20 gennaio 2016)
Referente
C. 1964 - IX - Sede referente esame e rinvio del 9 aprile 2014C. 1964 - IX - Sede referente seguito esame e rinvio dell'8
maggio 2014
C. 1964 - IX - Sede referente - Seguito esame e rinvio (nomina comitato ristretto) del 20 gennaio 2016
Commissione Trasporti (IX) - Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base, del 28 febbraio 2017.
Commissione Trasporti (IX) - Nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla
Commissione.
Pareri
Note
Schede di
lettura integrale
con
monitoraggio e
illustrazione
articolato
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Legge GU
Doc audizione Fercargo 18 giugno 2014
Doc. audizione IX UIR 11 giugno 2014 ddl 1964
Doc. audizione IX Assoporti 11 giugno 2014 ddl 1964
C. 1964 - Memoria Trenitalia, del 21 ottobre 2014
Nato con il fine di contrastare lo stato di crisi, che perdura ormai da anni, del trasporto ferroviario delle merci, il provvedimento in
titolo si compone di 12 articoli, di cui l’ultimo reca la copertura finanziaria.
A supporto della necessità di intervento, la relazione illustrativa del provvedimento riporta una tabella secondo cui nel 2010 in Italia si
sono sopportati maggiori costi esterni per oltre 400 milioni di euro per effetto della perdita di traffico ferroviario delle merci
presumibilmente trasferito alla strada.
COSTI ESTERNI MEDI MARGINALI DEI TRASPORTI, PER MODO, IN ITALIA NELL'ANNO 2010
(in euro per 1.000 tonnellate al chilometro)
Elemento di costo
Trasporto stradale
Trasporto ferroviario
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Incidenti
5,1
0,29
Rumore
2,0
2,30
Agenti inquinanti
5,8
0,31
Costi climatici
2,3
1,24
Congestione
2,8
0,24
Totale
17,9
4,38
Differenza di costo rispetto al trasporto stradale 13,52 euro per 1.000 tonnellate al chilometro
Fonte: JRC della Commissione europea.
Di seguito l’illustrazione dell’articolato.
L’articolo 1 (Obiettivo strategico) individua lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci come obiettivo strategico per il
sistema logistico e per la politica economica del Paese.
L’articolo 2 (Comitato permanente per il trasporto ferroviario delle merci) istituisce presso la Direzione generale per il
trasporto ferroviario del Ministero delle Infrastrutture, il Comitato permanente per il trasporto ferroviario delle merci,
presieduto dal Ministro delle Infrastrutture, o dal Sottosegretario competente, con il compito di definire le politiche di intervento nel
settore del trasporto ferroviario delle merci e di esprimere pareri sui progetti di legge e sull'attuazione delle disposizioni nazionali e
dell'Unione europea in materia (comma 1). Lo stesso articolo regola quindi la nomina dei componenti del Comitato (comma 2)
nonché il suo funzionamento, cui provvede il Ministero delle Infrastrutture (comma 3).
L’articolo 3 (Disciplina sui rapporti tra gli operatori) introduce il principio secondo cui i rapporti commerciali intercorrenti tra le
imprese ferroviarie, i detentori di carri ferroviari e i soggetti responsabili della manutenzione, vengono regolati da clausole uniformi,
generali e di dettaglio, approvate dal Ministero delle Infrastrutture (comma 1), cui il Comitato può sempre proporre modifiche
(comma 2).
L’articolo 4 (Piano per gli impianti terminali) prevede che la Direzione generale per il trasporto ferroviario accerti e renda
consultabile nel proprio sito internet la rete degli scali pubblici delle merci e dei raccordi esistenti (comma 1).
Il Ministero, inoltre, su proposta del Comitato, dovrà redigere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il Piano
pluriennale dei terminal e degli scali pubblici delle merci, sulla base dell'inventario degli impianti terminali e dei raccordi
ferroviari trasmesso dalla società RFI Spa e previa mappatura satellitare.
Il Piano dovrà:
individuare gli scali esistenti da mantenere in esercizio;
individuare quelli disattivati ma che possono essere riattivati;
proporre la costruzione e l'apertura al traffico di nuovi scali (comma 2).
Infine, lo stesso articolo dispone che i terminal e gli scali esistenti mantengano la loro destinazione d'uso al servizio del trasporto
ferroviario delle merci, fino al recepimento del Piano nel contratto di programma (comma 3).
L’articolo 5 (Raccordi) disciplina la materia dei raccordi ferroviari, prevedendo che i rapporti tra i gestori dei raccordi ferroviari
privati e la società concessionaria siano regolati da un contratto di esercizio di raccordo, le cui clausole sono approvate dal Comitato
(comma 1).
La società concessionaria è comunque obbligata, fino alla ripresa del traffico, a servire i raccordi, anche non economicamente in
equilibrio, fino al 31 dicembre 2020 (comma 2).
Inoltre, se la concessione del raccordo alla rete non compromette lo svolgimento e la sicurezza dell’esercizio ferroviario, la società
concessionaria è obbligata a concederlo (comma 3).
L’articolo 6 (Investimenti sulla rete) prevede che il contratto di programma tra Stato e concessionario della Rete ferroviaria (cioè
la società RFI Spa) debba indicare gli investimenti che il concessionario deve effettuare sulla rete sia per l'eliminazione delle
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disomogeneità esistenti sia per la sicurezza della circolazione con particolare riferimento a:
sistemi di protezione della marcia del treno;
portali diagnostici;
merci pericolose;
elettrificazione della rete;
adeguamento portate assiali delle merci agli standard più evoluti;
pese dinamiche;
rilevatori di temperatura delle boccole.
L’articolo 7 (Manutenzione dei carri ferroviari) istituisce il consorzio nazionale TRACI, con la funzione di svolgere il soccorso e
il rimorchio dei carri ferroviari da e per le officine nazionali o europee. Le tariffe applicate dal consorzio sono approvate annualmente
dal Ministero delle Infrastrutture, sentito il Comitato istituito dall'articolo 2 (comma 1); l'iscrizione al consorzio è obbligatoria per i
detentori di carri ferroviari circolanti sulla rete ferroviaria nazionale (comma 2) e il finanziamento del consorzio avviene attraverso
rideterminazione da parte del Ministero delle Infrastrutture del canone per l'utilizzo dell'infrastrutture ferroviaria (comma 3); infine,
le modalità di funzionamento del TRACI sono stabilite entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge con decreto del Ministro delle
Infrastrutture (comma 4).
L’articolo 8 (Adeguamento tecnologico dei carri ferroviari) autorizza il Ministero delle Infrastrutture ad utilizzare le risorse
individuate dalla clausola di copertura del provvedimento di cui all'articolo 12 (150 milioni di euro stimati per il triennio
2014-2016 a valere sul fondo per l'attuazione del protocollo di Kyoto) per favorire lo sviluppo tecnologico necessario per il
raggiungimento dell'interoperabilità tra i mezzi ferroviari circolanti nell'Unione europea (comma 1).
I carri ferroviari dovranno però essere iscritti , per poter beneficiare delle suddette risorse:
nel registro di immatricolazione nazionale (RIN) oppure
nel registro di immatricolazione tenuto dalla società Trenitalia Spa, oppure
in un registro nazionale di un altro Stato membro dell'Unione europea purché i carri ferroviari circolino prevalentemente sulla
rete ferroviaria italiana da almeno tre anni a decorrere dalla data di iscrizione(comma 2).
Si prevede infine che il contributo sia comunque pari al 30% dell'investimento per l'intervento di adeguamento fonico previsto in
attuazione della decisione TSI Noise (decisione n. 2011/229/UE) che ha individuato la specifica tecnica di interoperabilità del
sottosistema «Materiale rotabile – rumore» (comma 3).
L’articolo 9 (Incentivi per la riduzione dell’inquinamento) prevede la fissazione da parte del Comitato tecnico emissioni gas
serra delle misure limite di CO 2 producibile per trasportare per un chilometro venti tonnellate di merce con un veicolo
autoarticolato EURO 5 e con un treno completo (comma 1);
il riconoscimento di un contributo massimo di quindici centesimi per ogni chilogrammo di anidride carbonica risparmiato
rispetto a tali valori limite dalle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario merci che nel 2014 e nel biennio successivo
mantengono un volume di traffico sulla rete nazionale almeno pari all'80% di quello effettuato nell'anno precedente (comma 2);
la previsione che, in caso di concorrenza con altri interventi dell'Unione europea, la contribuzione complessiva non può comunque
superare il 30% del costo sostenuto (comma 3);
l'attribuzione della definizione delle disposizioni attuative per l'erogazione dei contributi a un decreto del Ministro delle Infrastrutture,
da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, nel rispetto delle risorse stanziate dall'articolo 12 (150 milioni di euro
stimati per il triennio 2014-2016 a valere sul fondo per l'attuazione del protocollo di Kyoto) (comma 3);
la previsione che il Governo possa prevedere, sulla base dei risultati e su proposta del comitato permanente per il trasporto
ferroviario delle merci, analoghe misure di incentivazione per il triennio 2017-2019 (comma 4).
L’articolo 10 (Predeterminazione modale), composto dal solo comma 1, introduce l'obbligo dell'utilizzo della modalità ferroviaria
per il trasporto delle materie pericolose su distanze superiori a 200 km, con esclusione del trasporto per il consumo al dettaglio.
L’articolo 11 (Formazione) prevede, al suo unico comma, che nei percorsi degli istituti tecnici afferenti all'indirizzo «Trasporti e
logistica» debba essere inserito l'insegnamento obbligatorio dei contenuti delle convenzioni internazionali che disciplinano il trasporto
ferroviario.
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