Regolamento (CEE) N. 1836/93 - Acs

Transcript

Regolamento (CEE) N. 1836/93 - Acs
Gazzetta ufficiale delle Comunitˆ europee 10-7-93 N. L 168
(Atti per i quali la pubblicazione • una condizione di applicabilitˆ
REGOLAMENTO (CEE) N. 1836/93 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 1993
sullÕadesione volontaria delle imprese del settore industriale a un
sistema
comunitario di ecogestione e audit
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITË EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunitˆ economica europea, in particolare lÕarticolo 130 S,
vista la proposta della Commissione ( 1 ),
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),
considerando che gli obiettivi e i principi della politica ambientale della Comunitˆ, quali stabiliti nel
trattato ed esposti in modo particolareggiato nella risoluzione del Consiglio delle Comunitˆ europee e
dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993,
concernente un programma comunitario di politica e di azione in relazione allÕambiente e allo
sviluppo sostenibile ( 4 ), nonchŽ nelle precedenti risoluzioni del 1973 ( 5 ), 1997 ( 6 ), 1983 ( 7 ) e
1987 ( 8 ) riguardanti un programma comunitario di politica e di azione in materia di protezione
dellÕambiente consistono, in particolare, nel prevenire, ridurre e, nella misura del possibile, eliminare
lÕinquinamento segnatamente alla fonte, in base al principio Ò chi inquina paga Ò, nel garantire una
buona gestione delle risorse e nel promuovere lÕuso di una tecnologia pulita o pi• pulitaÊ;
considerando che lÕarticolo 2 del trattato quale sarˆ formulato conformemente al trattato
sullÕUnione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, stabilisce che uno dei compiti della
Comunitˆ consiste nel promuovere in tutta la Comunitˆ una crescita sostenibile e che la risoluzione
del Consiglio del 1° febbraio 1993 sottolinea lÕimportanza di tale crescita sostenibileÊ;
considerando che il programma Ò Per uno sviluppo durevole e sostenibile Ò, presentato dalla
Commissione e la cui impostazione generale • stata approvata con la risoluzione del Consiglio delÊ!°
febbraio 1993, pone in rilievo il ruolo e le responsabilitˆ delle imprese per il rafforzamento
dellÕeconomia e per la protezione dellÕambiente in tutta la ComunitˆÊ;
__________________
( 1 ) GU n. C 120 del 30. 4. 1993, pag. 3.
( 2 ) GU n. C 42 del 15. 2. 1993, pag. 44.
( 3 ) GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 44.
( 4 ) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
( 5 ) GU n. C 112 del 20. 12.1973, pag. 1.
( 6 ) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.
( 7 ) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.
( 8 ) GU n. C 70 del 18. 3. 1987, pag. 1.
Considerando che lÕindustria ha una sua responsabilitˆ per quanto riguarda la gestione dellÕimpatto
ambientale delle sue attivitˆ e dovrebbe quindi adottare un approccio attivo in questo campoÊ;
considerando che questa responsabilitˆ richiede che le imprese introducano ed attuino politiche,
obiettivi, programmi in materia ambientale nonchŽ sistemi efficaci di gestione ambientaleÊ; che le
imprese dovrebbero adottare una politica ambientale che, oltre ad assicurare la conformitˆ con tutte
le pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale, includa impegni finalizzati al costante
e ragionevole miglioramento dellÕefficienza ambientaleÊ;
considerando che i sistemi di gestione ambientale dovrebbero comprendere procedure di audit
ambientale per aiutare la direzione dellÕimpresa a valutare la conformitˆ con il sistema a lÕefficacia
con cui il sistema stesso consente di attuare la politica ambientale dellÕimpresaÊ;
considerando che la comunicazione di informazioni al pubblico da parte delle imprese sugli aspetti
ambientali delle loro attivitˆ costituisce un elemento essenziale per la buona gestione dellÕambiente
ed una risposta allÕinteresse crescente del pubblico per lÕinformazione in questo settoreÊ;
considerando che le imprese dovrebbero pertanto essere incoraggiante ad elaborare e a divulgare
periodicamente dichiarazioni ambientali contenenti informazioni destinate al pubblico sullÕeffettiva
situazione dellÕambiente nei loro siti industriali e sulle loro politiche e i loro programmi, obiettivi e
dispositivi di gestione in materia ambientaleÊ;
considerando che la trasparenza e la credibilitˆ delle attivitˆ delle imprese in questo settore si
accrescono allorchŽ le politiche ambientali delle imprese, i loro programmi, i sistemi di gestione, le
procedure di audit e le dichiarazioni ambientali vengono esaminati per verificare se siano conformi ai
pertinenti requisiti del presente regolamento e allorchŽ le dichiarazioni ambientali sono convalidate
da verificatori ambientali accreditatiÊ;
considerando che • necessario prevedere un riconoscimento ed una supervisione indipendenti e
neutrali dellÕattivitˆ dei verificatori ambientali onde assicurare la credibilitˆ del sistemaÊ;
considerando che le imprese dovrebbero essere incoraggiate a partecipare a tale sistema su base
volontariaÊ; che per assicurare unÕattuazione equivalente del sistema in tutta la Comunitˆ, le
procedure e i requisiti essenziali devono essere gli stessi in tutti gli Stati membriÊ;
considerando che un sistema comunitario di ecogestione e audit dovrebbe nella prima fase essere
focalizzato sul settore industriale in cui sono giˆ in uso i dispositivi di gestione e di audit ambientaliÊ;
che • auspicabile applicare, in via sperimentale, disposizioni analoghe a settori che esulano
dallÕindustria, quali la distribuzione commerciale e il servizio pubblicoÊ;
considerando che per evitare aggravi ingiustificati alle imprese e garantire la coerenza tra il sistema
comunitario e le norme nazionali, europee e internazionali applicabili ai dispositivi di gestione
ambientale e agli audit, dette norme riconosciute dalla Commissione con una apposita procedura si
considerano conformi ai corrispondenti requisiti del presente regolamento cosicchŽ le imprese non
debbano raddoppiare le relative procedureÊ;
considerando che • importante che le piccole e medie imprese partecipano al sistema comunitario di
ecogestione e audit e che si dovrebbe incoraggiare la loro partecipazione introducendo o
promuovendo misure e strutture di assistenza tecnica intese a mettere a disposizione di queste
imprese la competenza e il sostegno necessariÊ;
considerando che la Commissione dovrebbe, conformemente ad una procedura comunitaria, adattare
gli allegati del regolamento, riconoscere le norme nazionali, europee ed internazionali applicabili ai
dispositivi di gestione ambientale, fissare orientamenti per stabilire la frequenza degli audit
ambientali e promuovere la collaborazione fra Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento e la
supervisione dei verificatori ambientaliÊ;
considerando che il presente regolamento, dovrebbe essere riveduto dopo un determinato periodo di
tempo alla luce dellÕesperienza acquisita,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTOÊ:
Articolo 1
Il sistema di
1.
ecogestione e audit
e i suoi
obiettivi
EÕ istituito un sistema di ecogestione comunitario, in seguito denominato Ò sistema
comunitario di ecogestione e audit Ò o Ò sistema Ò al quale possono aderire volontariamente le
imprese che svolgono attivitˆ industriali, per la valutazione e il miglioramento dellÕefficienza
ambientale delle attivitˆ industriali e per la presentazione al pubblico dellÕinformazione
pertinente .
2.
LÕobiettivo del sistema consiste nel promuovere costanti miglioramenti dellÕefficienza
ambientale delle attivitˆ industriali medianteÊ:
a)
lÕintroduzione e attuazione, da parte delle imprese, di politiche, programmi e sistemi di
gestione dellÕambiente in relazione ai loro sitiÊ;
b)
la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dellÕefficienza di tali elementiÊ;
c)
lÕinformazione del pubblico sullÕefficienza ambientale.
3.
Questo sistema non pregiudica le vigenti disposizioni di legge comunitarie o nazionali o le
norme tecniche, relative ai controlli ambientali, nŽ pregiudica i doveri delle imprese derivanti da
tali disposizioni di legge e norme.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento sÕintende perÊ:
a) politica ambientale : gli obiettivi ed i principi dÕazione dellÕimpresa riguardo allÕambiente ivi
compresa la conformitˆ alle pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale ;
b) analisi ambientale : unÕesauriente analisi iniziale dei problemi ambientali, degli effetti e
dellÕefficienza ambientali, relativi alle attivitˆ svolte in un sitoÊ;
c) programma ambientale : una descrizione degli obiettivi e delle attivitˆ specifici dellÕimpresa,
concernenti una migliore protezione dellÕambiente in un determinato sito, ivi compresa una
descrizione delle misure adottate o previste per raggiungere questi obiettivi e, se del caso, la
scadenza stabilisce per lÕapplicazione di tali misure ;
d) obiettivi ambientali : gli obiettivi particolari che lÕimpresa si prefigge in ordine allÕefficienza
ambientale :
e) sistema di gestione ambientale : la parte del sistema di gestione complessivo comprendente la
struttura organizzativa, la responsabilitˆ, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per
definire e attuare la politica ambientale;
f) audit ambientale : uno strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica,
documentata, periodica e obiettiva dellÕefficienza dellÕorganizzazione, del sistema di
gestione e dei processi destinati alla protezione dellÕambiente, al fine di :
i) facilitare il controllo di gestione delle prassi che possono avere un impatto sullÕambiente ;
ii) valutare la conformitˆ alle politiche ambientali aziendali ;
g) ciclo di audit : periodo in cui tutte le attivitˆ di un dato stabilimento sono sottoposte ad
audit, conformemente alle esigenze dellÕarticolo 4 e dellÕallegato II, relativamente a tutti gli
aspetti ambientali pertinenti citati nellÕallegato I, punto C;
h) dichiarazione ambientale : dichiarazione elaborata dallÕimpresa in conformitˆ delle disposizioni
del presente regolamento e in particolare dellÕarticolo 5 ;
i) attivitˆ industriale : qualsiasi attivitˆ elencata nelle sezioni C e D della classificazione delle
attivitˆ economiche nella Comunitˆ europea (NACE Rev. 1), stabilita dal regolamento
(CEE) n. 3037/90 del Consiglio (1), nonchŽ la produzione di elettricitˆ, gas, vapore e acqua
calda, ed il riciclaggio, il trattamento, la distruzione o lo smaltimento di rifiuti solidi o liquidi ;
_____________________________
(1) GU n. L 293 del 24. 10. 1990,pag. 1.
j) impresa : lÕorganizzazione che esercita un controllo gestionale complessivo sulle attivitˆ svolte
in un determinato sito ;
k) sito : lÕintera area in cui sono svolte, in un determinato luogo, le attivitˆ industriali sotto il
controllo di unÕimpresa, nonchŽ qualsiasi magazzino contiguo o collegato di materie prime,
sottoprodotti, prodotti intermedi, prodotti finali e materiale di rifiuto, e qualsiasi
infrastruttura e qualsiasi impianto, fissi o meno, utilizzati nellÕesercizio di queste attivitˆ ;
revisore : individuo o gruppo di lavoro, appartenente al personale dellÕimpresa o esterno ad
essa, che opera per conto della direzione generale dellÕimpresa, in possesso,
individualmente o collettivamente, delle competenze di cui allÕallegato II, punto C e
sufficientemente indipendente dalle attivitˆ che controlla per esprimere un giudizio
obiettivo ;
m) verificatore ambientale accreditato : qualsiasi persona o organismo indipendente
dallÕimpresa oggetto di verifica che abbia ottenuto un accreditamento in conformitˆ delle
condizioni e procedure dellÕarticolo 6Ê;
n) sistema di accreditamentoÊ: sistema per lÕaccreditamento e il controllo dei verificatori
ambientali, gestito da una istituzione o organizzazione imparziale designata o creata dallo
Stato membro, dotato di competenze e risorse sufficienti e con procedura appropriate per
svolgere le funzioni definite dal presente regolamento per tale sistemaÊ;
o) organismi competentiÊ: gli organismi designati dagli Stati membri in conformitˆ dellÕarticolo
18 per svolgere i compiti indicati nel presente regolamento .
Articolo 3
Partecipazione
al
sistema
Il sistema • aperto alle imprese che gestiscono uno o pi• siti in cui si svolge unÕattivitˆ industriale.
AffinchŽ il sito sia registrato nel sistema, lÕimpresa deveÊ:
a) adottare una politica ambientale aziendale conformemente ai pertinenti requisiti dellÕallegato I
che, oltre a provvedere affinchŽ tutte le pertinenti disposizioni regolamentari in materia
ambientale siano rispettate, includa impegni finalizzati ad un ragionevole costante
miglioramento dellÕefficienza ambientale, in vista della riduzione delle incidenze
ambientali a livelli che non oltrepassino quelli che corrispondono allÕapplicazione
economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibileÊ;
b) effettuare unÕanalisi ambientale del sito per quanto concerne agli aspetti indicati nellÕallegato I,
punto CÊ;
c) introdurre, alla luce dei risultati di tali analisi, un programma ambientale per il sito e un
sistema di gestione ambientale applicabile a tutte le attivitˆ svolte nel sito. Il programma
ambientale deve essere volto alla realizzazione degli impegni contenuti nella politica
ambientale dellÕimpresa indirizzati al costante incremento dellÕefficienza ambientaleÊ; il
sistema di gestione ambientale deve essere conforme alle esigenze dellÕallegato IÊ;
d) effettuare o far effettuare, conformemente al disposto dellÕarticolo 4, audit ambientali nei siti
in questioneÊ;
e) fissare, alla luce dei risultati dellÕaudit, al pi• elevato livello appropriato di direzione, obiettivi
volti al costante miglioramento dellÕefficienza ambientale, e rivedere adeguatamente il
programma ambientale per consentire il conseguimento di tali obiettivi nel sitoÊ;
f) elaborare, conformemente allÕarticolo 5, una dichiarazione ambientale specifica per ciascun sito
sottoposto ad auditÊ; la prima dichiarazione deve anche includere le informazioni di cui allÕallegato
VÊ;
g) far esaminare la politica, il programma , il sistema di gestione, la procedura di analisi o di audit
e la dichiarazione o le dichiarazioni ambientali al fine di accertarne la conformitˆ alle
pertinenti esigenze del presente regolamento e far convalidare le dichiarazioni ambientali, ai
sensi dellÕarticolo 4 e dellÕallegato IIIÊ;
h) comunicare le dichiarazioni ambientali convalidate allÕorganismo competente dello Stato
membro in cui • situato lo stabilimento e portarle alla conoscenza del pubblico in modo
appropriato nello Stato membro interessato previa registrazione del sito in questione ai sensi
dellÕarticolo 8Ê.
Articolo 4
Audit
e
convalida
1.
LÕaudit ambientale interno di un sito pu˜ essere effettuato da revisori dellÕimpresa, oppure
da persone od organismi esterni che operano per conto dellÕimpresa. In entrambi i casi lÕaudit si
effettua secondo i criteri indicati nellÕallegato I, punto C e nellÕallegato II.
2.
La frequenza degli audit • fissata secondo i criteri indicati nellÕallegato II, punto H, sulla
base di linee direttrici stabilite dalla Commissione ai sensi della procedura di cui allÕarticolo 19.
3.
Le politiche, i programmi e i sistemi di gestione, le procedure di analisi o di audit e le
dichiarazioni ambientali sono esaminati al fine di accertarne la conformitˆ alle esigenze del
presente regolamento, e le dichiarazioni ambientali sono convalidate, sulla base dellÕallegato III,
da un verificatore ambientale accreditato indipendente.
4.
5.
Il verificatore ambientale accreditato deve essere indipendente dal revisore del sito.
Ai fini del paragrafo 3 e fatta salva la competenza delle autoritˆ nazionali in materia di
controllo per quanto riguarda le disposizioni regolamentari, i verificatori ambientali accreditati
verificanoÊ:
a) se • stata fissata la politica ambientale e se essa soddisfa le esigenze dellÕarticolo 3 e le
pertinenti esigenze indicate nellÕallegato IÊ;
b) se il programma e il sistema di gestione ambientali sono stati stabiliti e sono operativi
nel sito e se essi sono conformi alle pertinenti esigenze dellÕallegato IÊ;
c) se lÕanalisi e lÕaudit ambientali sono svolti in conformitˆ delle pertinenti esigenze degli
allegati I e IIÊ;
d) se i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale sono attendibili e
se la dichiarazione include in modo adeguato tutte le rilevanti questioni
ambientali
relative al sito.
6.
La dichiarazione ambientale • convalidata dal verificatore ambientale accreditato solo se
sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.
7.
I revisori esterni e i verificatori ambientali accreditati hanno lÕobbligo di non divulgare,
senza lÕautorizzazione della direzione dellÕimpresa, le informazioni e i dati raccolti nello
svolgimento delle attivitˆ di audit o di verifica.
Articolo 5
Dichiarazione
ambientale
1.
Per ciascun sito che partecipa al sistema viene redatta una dichiarazione ambientale in
seguito allÕanalisi ambientale iniziale e al completamento di ogni audit o ciclo di audit successivo.
2.
La dichiarazione ambientale • concepita per il pubblico ed • redatta in forma concisa e
comprensibile. Possono esservi allegati documenti tecnici.
3.
La dichiarazione ambientale comprende in particolare i seguenti elementiÊ:
a) una descrizione delle attivitˆ dellÕimpresa nel sito in questioneÊ;
b) una valutazione di tutti i problemi ambientali rilevanti connessi con le attivitˆ in
questioneÊ;
c) un compendio dei dati quantitativi concernenti le emissioni inquinanti, la produzione di
rifiuti, il consumo di materie prime, di energia e acqua, il rumore e, se del caso, altri
aspetti ambientali rilevanti ;
d) altri fattori relativi allÕefficienza ambientaleÊ;
e) una presentazione della politica, del programma e del sistema di gestione dellÕambiente
applicati dallÕimpresa nel sito in questioneÊ;
f) la scadenza per la presentazione della dichiarazione successivaÊ;
g) il nome del verificatore ambientale accreditato.
4.
La dichiarazione ambientale deve porre in evidenza le variazioni di rilievo rispetto alla
dichiarazione precedente.
5.
Inoltre si richiede che venga elaborata annualmente, negli anni intermedi, una dichiarazione
ambientale semplificata, che comprenda come minimo i dati previsti dal paragrafo 3, lettera c)
e, se del caso, ponga in evidenza le variazioni rilevanti rispetto alla dichiarazione precedente. Tali
dichiarazioni semplificate saranno convalidate solo alla fine dellÕaudit o ciclo di audit.
6.
Non si richiede tuttavia la redazione annuale delle dichiarazioni ambientali per i sitiÊ:
− in cui il verificatore ambientale accreditato ritiene che, in particolare nei casi di piccole e medie
imprese, la natura e la dimensione delle attivitˆ siano tali da non richiedere unÕulteriore
dichiarazione ambientale fino al termine dellÕaudit successivo, e
− in cui si sono verificate poche variazioni di rilievo rispetto alla dichiarazione ambientale
precedente.
Articolo 6
Accreditamento e controllo dei verificatori ambientali
1.
Ciascuno Stato membro istituisce un sistema volto ad accreditare i verificatori ambientali
indipendenti e a controllare le attivitˆ. A tal fine gli Stati membri possono ricorrere alle
istituzioni esistenti in materia di accreditamento o agli organismi competenti di cui allÕarticolo
18, oppure designare o creare altri organismi con statuto appropriato. Gli Stati membri
provvedono affinchŽ la struttura di questi organismi sia tale da garantire la loro indipendenza e
imparzialitˆ nellÕesecuzione dei loro compiti.
2.
Gli Stati membri provvedono affinchŽ questi organismi siano pienamente operativi entro i
ventun mesi successivi alla data dellÕentrata in vigore del presente regolamento.
3.
Gli Stati
membri provvedono allÕopportuna consultazione delle parti interessate,
nellÕistituzione e nella direzione degli organismi di accreditamento.
4.
LÕaccreditamento dei verificatori ambientali e il controllo delle loro attivitˆ si effettuano in
conformitˆ delle esigenze dellÕallegato III.
5.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in conformitˆ del presente
articolo.
6.
La Commissione conformemente alla procedura stabilita nellÕarticolo 19, promuove la
collaborazione tra gli Stati membri al fine in particolare diÊ:
− evitare lÕincongruenza tra i criteri, le condizioni
lÕaccreditamento dei verificatori ambientaliÊ;
e
le procedure da essi applicati per
− favorire il controllo delle attivitˆ dei verificatori ambientali negli Stati membri diversi da quelli in
cui hanno ottenuto lÕaccreditamento.
7. I verificatori ambientali accreditati in uno Stato membro possono esercitare attivitˆ di verifica in
qualsiasi altro Stato membro, previa notifica e sotto il controllo dellÕorganismo di accreditamento
dello Stato membro in cui ha luogo la verifica.
Articolo 7
Albo dei verificatori ambientali accreditati
Gli organismi di accreditamento stabiliscono, rivedono e aggiornano lÕalbo dei verificatori ambientali
accreditati in ciascuno Stato membro e ogni sei mesi comunicano tale albo alla Commissione.
La Commissione pubblica un albo complessivo per la Comunitˆ sulla Gazzetta ufficiale delle
Comunitˆ europee.
Articolo 8
Registrazione
1.
dei
siti
LÕorganismo competente registra un sito e gli conferisce un numero di registrazione non
appena gli sia pervenuta una dichiarazione ambientale convalidata e lÕeventuale quota di
registrazione pagabile a norma dellÕarticolo 11 ed accerti che il sito soddisfa tutte le
condizioni imposte dal presente regolamento. Esso informa la direzione del sito della
registrazione dello stesso.
2.
LÕorganismo competente aggiorna annualmente lÕelenco dei siti di cui al paragrafo 1.
3.
Se unÕimpresa omette di presentare allÕorganismo competente una dichiarazione ambientale
convalida e di versare la quota di registrazione entro tre mesi dalla data in cui ci˜ le • stato
richiesto ovvero ogniqualvolta lÕorganismo competente concluda che il sito non soddisfa pi•
tutte le condizioni del presente regolamento, il sito • cancellato dal registro e la direzione del
sito ne • informata.
4.
Se un organismo competente • informato dallÕautoritˆ competente in materia di controllo
di una violazione delle pertinenti disposizioni regolamentari in materia di ambiente verificatasi
nel sito, esso rifiuta la registrazione di detto sito o lo sospende dal registro a seconda del caso e
informa di ci˜ la direzione dello stesso.
Il rifiuto o la sospensione sono annullati se lÕorganismo competente riceve dallÕautoritˆ
competente in materia di controllo assicurazioni adeguate del fatto che • stato posto rimedio alla
violazione e che esistono accordi soddisfacenti atti a garantire che non si ripeterˆ.
Articolo 9
Pubblicazione dellÕelenco dei siti registrati
Entro la fine di ogni anno, gli organismi competenti comunicano alla Commissione direttamente o
tramite le autoritˆ nazionali, a seconda di quanto • stato deciso dallo Stato membro interessato, gli
elenchi di cui allÕarticolo 8 con i relativi aggiornamenti.
LÕelenco di tutti i siti registrati nella Comunitˆ • pubblicato ogni anno dalla Commissione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunitˆ europee.
Articolo 10
Dichiarazione di partecipazione al sistema
1.
Per i siti registrati le imprese possono servirsi di una delle dichiarazioni di partecipazione
elencate nellÕallegato IV, destinate a presentare con chiarezza la natura del sistema.
Il grafico non pu˜ essere utilizzato senza una delle dichiarazioni di partecipazione ad esso
allegate.
2. La menzione dei siti deve figurare, ove del caso, con la dichiarazione di partecipazione.
3.
La dichiarazione di partecipazione non pu˜ essere utilizzata per la pubblicitˆ di prodotti o
sui prodotti o suoi relativi imballaggi.
Articolo 11
Spese
e
quote
Un sistema di quote secondo modalitˆ stabilite dagli Stati membri pu˜ essere predisposto
per le spese amministrative sostenute in relazione alle procedure di registrazione di siti e
allÕautorizzazione di verificatori ambientali, come pure per le spese per la promozione del
sistema.
Articolo 12
Relazione con norme nazionali, europee e internazionali
1.
Si considerano conformi alle corrispondenti esigenze del presente regolamento le imprese che
applicano norme nazionali, europee o internazionali per i sistemi di gestione dellÕambiente e gli
audit e che sono certificate, secondo appropriate procedure di certificazione, conformi a tali
norme a condizione cheÊ:
a) le norme e le procedure siano riconosciute dalla Commissione conformemente alla
procedura fissata nellÕarticolo 19Ê;
b) effettui la certificazione un organismo il cui accreditamento • riconosciuto nello Stato
membro in cui • situato il sito.
Le menzioni delle norme e dei criteri riconosciuti sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale
delle Comunitˆ europee
.
2. Per permettere la registrazione di tali siti nellÕambito del presente sistema, le imprese
interessate devono comunque soddisfare le esigenze relative alla dichiarazione ambientale di cui
agli articoli 3 e 5, compresa la convalida, nonchŽ le esigenze di cui allÕarticolo 8.
Articolo 13
Promozione della partecipazione delle imprese in particolare delle piccole e medie
imprese
1.
Gli Stati membri possono promuovere la partecipazione delle imprese al sistema di
ecogestione e audit , in particolare delle piccole e medie imprese, organizzando o
promuovendo azioni e strutture di assistenza tecnica intese a mettere a disposizione di
queste imprese la competenza e il sostegno necessari per lÕosservanza delle regole, delle
condizioni e delle procedure definite nel presente regolamento, in particolare per lÕintroduzione
di politiche, programmi e sistemi di gestione dellÕambiente e la relativa convalida.
2.
La Commissione presenta al Consiglio adeguate proposte volte a rafforzare la partecipazione
delle piccole e medie imprese al sistema, in particolare mediante lÕinformazione, la formazione e
lÕassistenza strutturale e tecnica, e concernenti lÕaudit e la verifica.
Articolo 14
Inclusione
di
altri
settori
A titolo di esperimento, gli Stati membri possono applicare a settori diversi da quello
industriale, ad esempio al commercio e ai servizi pubblici, disposizioni analoghe a quelle previste
dal sistema di ecogestione e audit.
Articolo 15
Informazione
Ogni Stato membro provvede con mezzi adeguati affinchŽÊ:
− le imprese siano informate del contenuto del presente regolamentoÊ;
− il pubblico sia informato degli obiettivi e delle modalitˆ principali del sistema.
Articolo 16
Infrazioni
Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi per il caso di
inosservanza del disposto del presente regolamento.
Articolo 17
Allegati
Gli allegati del presente regolamento sono adattati dalla Commissione, conformemente
procedura dellÕarticolo 19, in base allÕesperienza acquisita con lÕapplicazione del sistema.
alla
Articolo 18
Organismi
competenti
1.
Ogni Stato membro designa, entro i dodici mesi successivi allÕentrata in vigore del presente
regolamento, lÕorganismo competente cui spetta lÕesecuzione dei compiti previsti dal presente
regolamento, in particolare degli articoli 8 e 9, e ne informa la Commissione.
2.
Gli Stati membri provvedono affinchŽ la composizione degli organismi competenti sia tale da
garantire che detti organismi siano indipendenti e imparziali e applichino in modo coerente le
disposizioni del presente regolamento. Gli organismi competenti dispongono in particolare di
procedure per prendere in considerazione le osservazioni delle parti interessate, relative ai siti
registrati o allÕeliminazione o alla sospensione di siti dalla registrazione.
Articolo 19
Comitato
1. La Commissione • assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati
membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da
adottare. Il comitato formula il suo parere entro un termine che il presidente pu˜ fissare in
funzione dellÕurgenza della questione in esame. Il parere • formulato alla maggioranza
prevista dallÕarticolo 148, paragrafo 2 del trattato per lÕadozione delle decisioni che il
Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato viene
attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita allÕarticolo
precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
4. b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere,
la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure
da prendere, Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli • stata sottoposta la
proposta, la Commissione adotta le misure proposte.
Articolo 20
Revisione
Al pi• tardi cinque anni dopo lÕentrata in vigore del presente regolamento, la Commissione
riesamina il sistema alla luce dellÕesperienza acquisita durante il suo funzionamento e, se necessario,
propone al Consiglio opportune modifiche concernenti in particolare il campo dÕapplicazione del
sistema e lÕeventuale introduzione di un logo.
Articolo 21
Entrata in
vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunitˆ europee.
Esso • applicabile ventun mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunitˆ
europee.
Il presente regolamento • obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascun degli stati membri .
Fatto a Lussemburgo, add“ 29 giugno 1993.
Per il Consiglio
Il Presidente
S. AUKEN
ALLEGATO I
ESIGENZE CONCERNENTI LE POLITICHE, I PROGRAMMI E I
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALI
A. Politiche, obiettivi e programmi ambientali
1. La politica ambientale aziendale e il programma ambientale aziendale per il sito devono essere
stabiliti per iscritto. Documenti connessi devono indicare come il programma ambientale e il
sistema di gestione del sito siano connessi alla politica e ai sistemi dellÕimpresa nel suo insieme.
2. La politica ambientale dellÕimpresa deve essere adottata e periodicamente riesaminata, in
particolare alla luce degli audit ambientali, e corretta se del caso, al pi• alto livello di direzione.
Essa deve essere comunicata al personale dellÕimpresa e resa disponibile al pubblico.
3. La politica ambientale dellÕimpresa deve basarsi sui principi di azione esposti al punto D.
Oltre a provvedere affinchŽ tutte le pertinenti disposizioni regolamentari in materia di
ambiente siano rispettate, la politica deve mirare a migliorare costantemente efficienza ambientale.
La politica in materia di ambiente e il programma relativo al sito devono concretare
aspetti indicati al punto C.
gli
4. Obiettivi in materia di ambiente
LÕimpresa deve specificare i suoi obiettivi in materia di ambiente a tutti i livelli pertinenti al suo
interno.
Gli obiettivi devono essere coerenti con la politica in materia di ambiente e, ogniqualvolta sia
praticabile, devono quantificare lÕimpegno volto al costante miglioramento dellÕefficienza
ambientale secondo scadenzari precisi.
5. Programma ambientale per il sito
LÕimpresa deve mettere e mantenere in atto un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi riguardanti il sito. Detto programma deve comprendereÊ:
a) lÕassegnazione delle responsabilitˆ per quanto attiene agli obiettivi per ogni funzione ed ogni
livellodellÕimpresaÊ;
b) gli strumenti con cui tali obiettivi vanno conseguiti .
Devono essere fissati programmi separati in merito alla gestione ambientale dei progetti relativi ai
nuovi sviluppi o a prodotti, servizi o procedimenti nuovi o modificati, destinati a definireÊ:
1) gli obiettivi di carattere ambientale che occorre raggiungereÊ;
2) i meccanismi volti al loro raggiungimentoÊ;
3) le procedure volte a gestire i cambiamenti e le modifiche man mano che i progetti procedonoÊ;
4) i meccanismi correttivi che devono essere utilizzati, qualora se ne presenti la necessitˆ, il modo
in cui devono essere attivati e quello in cui va misurata la loro adeguatezza nelle particolari
situazioni in cui vengono applicati.
.
B. Sistemi di gestione ambientale
IL sistema di gestione ambientale deve essere concepito, attuato e mantenuto in modo da
garantire lÕadempimento delle esigenze definite pi• avanti.
1. Politica , obiettivi e programmi ambientali
LÕintroduzione e il periodico riesame e, se del caso correzione della politica, degli obiettivi e
dei programmi in materia di ambiente dellÕimpresa per quanto riguarda il sito, al massimo
livello appropriato di direzione.
2. Organizzazione e poteri
Responsabilitˆ
e poteri
Definizione corredata di documenti della responsabilitˆ, dei poteri e delle interrelazioni del
personale chiave che gestisce, esegue e sorveglia le attivitˆ che influiscono sullÕambiente.
Rappresentante della direzione
EÕ nominato un rappresentante della direzione, con potere e responsabilitˆ per assicurare
lÕattuazione e il mantenimento del sistema di gestione.
P e r s o n a l e, c o m u n i c a z i o n e e f o r m a z i o n e
Provvedere affinchŽ il personale a tutti i livelli sia consapevoleÊ:
a) dellÕimportanza di rispettare la politica e gli obiettivi ambientali e le esigenze applicabili
nellÕambito del sistema di gestione introdotto;
b) delle possibili ripercussioni ambientali delle proprie attivitˆ lavorative e dei vantaggi per
lÕambiente legati a una migliore efficienzaÊ;
c) del proprio ruolo e delle proprie responsabilitˆ nel conformarsi alle politiche e agli obiettivi
ambientali e alle esigenze del sistema di gestioneÊ;
d) delle possibili conseguenze della deviazione dalle procedure operative approvate.
Individuazione delle necessitˆ di formazione, e adeguata formazione di tutto il personale la cui
attivitˆ pu˜ avere unÕincidenza rilevante sullÕambiente.
LÕimpresa deve mettere e mantenere in atto procedure intese a ricevere, registrare e rispondere
a comunicazioni (interne ed esterne) delle pertinenti parti interessate riguardo ai propri effetti
e alla propria gestione ambientale.
3. Effetti ambientali
V a l u t a z i o n e e r e g i s t r a z i o n e degli e f f e t t i a m b i e n t a l i
Esame e valutazione degli effetti ambientali delle attivitˆ dellÕimpresa nel sito e compilazione
di un registro di quelli individuati come importanti. Ci˜ comporta, se del caso, la presa in
conto diÊ:
a) emissioni controllate e incontrollate nellÕatmosferaÊ;
b) scarichi controllati e incontrollati nellÕacqua o nella rete fognariaÊ;
c) rifiuti solidi e di altro tipo, in particolare rifiuti pericolosiÊ;
d) contaminazione del terrenoÊ;
e) utilizzazione del terreno, di acqua, di combustibili e di energia e di altre risorse naturaliÊ;
f) scarico di energia termica, rumore, odori, polveri, vibrazione e impatto visivoÊ;
g) incidenza su settori specifici dellÕambiente e degli ecosistemi.
Ci˜ comporta gli effetti derivanti, o che possono derivare, in conseguenza diÊ:
1) condizioni operative normaliÊ;
2) condizioni operative anormaliÊ;
3) incidenti, imprevisti e possibili situazioni di emergenzaÊ;
4) attivitˆ passate, presenti e previste.
Registro delle disposizioni legislative e regolamentari e di altre esigenze della politica aziendale.
LÕimpresa deve mettere e mantenere in atto procedure intese a registrare tutte le disposizioni
di carattere legislativo e regolamentare, nonchŽ le altre esigenze della politica aziendale attinenti
agli aspetti ambientali delle sue attivitˆ, dei suoi prodotti e dei suoi servizi.
4. Controllo operativo
I n t r o d u z i o n e di p r o c e d u r e o p e r a t i v e
Individuazione delle funzioni, attivitˆ e processi che incidono o possono incidere
sullÕambiente e che sono significativi per la politica e gli obiettivi dellÕimpresa.
Pianificazione e controllo di tali funzioni, attivitˆ e processi, prestando particolare attenzione
aÊ:
a) istruzioni operative documentate che definiscano le modalitˆ di esecuzione dellÕattivitˆ sia
da parte degli addetti dellÕimpresa che da parte di terze persone che agiscono per suo conto.
Tali istruzioni devono essere approntate per situazioni in cui la loro mancanza potrebbe
portare a violazioni della politica ambientaleÊ;
b) procedure relative agli acquisti e agli appalti per garantire che i fornitori e coloro che
agiscono per conto dellÕimpresa si conformino alla politica ambientale dellÕimpresa, per
quanto di questa politica li riguardaÊ;
c) sorveglianza e controllo delle caratteristiche pertinenti del processo (ad esempio flussi di
effluenti ed eliminazione dei rifiuti)Ê;
d) approvazione di processi e apparecchiature previstiÊ;
e) criteri relativi allÕefficienza, da specificare nella forma di norme scritte.
Sorveglianza
Sorveglianza da parte dellÕimpresa della conformitˆ alle esigenze stabilite dalla sua politica
ambientale e dal suo programma e dal suo sistema di gestione ambientali relativi al sitoÊ;
registrazione e archiviazione dei risultati.
Per ogni attivitˆ o settore, ci˜ significaÊ:
a) individuare e documentare lÕinformazione da ottenere relativa alla sorveglianzaÊ;
b) specificare e documentare le procedure di sorveglianza da applicareÊ;
c) determinare e documentare i criteri di accettabilitˆ e gli interventi da compiere se i risultati
non sono soddisfacentiÊ;
d) valutare e documentare la validitˆ delle informazioni relative alla sorveglianza
precedentemente ottenute se si constata che i sistemi di sorveglianza sono deficitari.
Inosservanza e azioni correttive
In caso di inosservanza della politica, degli obiettivi o delle norme dellÕimpresa in materia di
ambiente, inchiesta e interventi correttivi perÊ:
a) accertare la causaÊ;
b) stabilire un piano di azioneÊ;
c) avviare azioni preventive ad un livello corrispondente ai rischi constatatiÊ;
d) effettuare controlli per garantire lÕefficacia delle azioni preventiveÊ;
e) registrare qualsiasi cambiamento nelle procedure a seguito di azioni correttive.
5. Documentazione relativa alla gestione ambientale
Elaborazione di documenti perÊ:
a) presentare in modo esauriente la politica, gli obiettivi e i programmi in materia ambientaleÊ;
b) documentare i ruoli principali e le responsabilitˆÊ;
c) descrivere le interazioni tra gli elementi del sistema.
Elaborazione di documenti per dimostrare la conformitˆ alle esigenze del sistema di gestione
ambientale e registrare il livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti.
6. Audit ambientali
Gestione, situazione e riesame di un programma sistematico e periodico concernenteÊ:
a) la conformitˆ o meno delle attivitˆ di gestione ambientali al programma ambientale e relativa
efficacia di applicazioneÊ;
b) validitˆ del sistema di gestione ambientale nellÕapplicazione della politica ambientale
dellÕimpresa.
C. Aspetti da trattare
Nel quadro della politica e dei programmi ambientali, nonchŽ degli audit ambientali, devono
essere trattati i seguenti aspettiÊ:
1. Valutazione, controllo e riduzione delle incidenze dellÕattivitˆ in questione sulle varie
componenti dellÕambiente.
2. Gestione, risparmio e scelte energetiche.
3. Gestione, risparmio,
dellÕacqua.
scelta e trasporto delle materie primeÊ; gestione e risparmio
4. Riduzione, riciclaggio, riutilizzazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
5. Valutazione, controllo
stabilimento.
e
riduzione del rumore allÕinterno
e
allÕesterno
dello
6. Scelta dei nuovi processi di produzione e modifiche dei processi di produzione.
7. Gestione dei prodotti (progettazione, imballaggio, trasporto, uso e smaltimento).
8. Efficienza e prassi ambientali di appaltatori, subappaltatori e fornitori.
9. Prevenzione e riduzione degli incidenti ambientali.
10. Definizione di apposite procedure di emergenza qualora si verifichino incidenti
ambientali.
11. Informazione e formazione del personale riguardo ai problemi ambientali.
12. Informazione esterna riguardo ai problemi ambientali.
A. Prassi di buona gestione
La politica ambientale dellÕimpresa deve essere basata sui principi di azione definiti in
appressoÊ; le attivitˆ dellÕimpresa vanno controllate regolarmente per verificare se siano coerenti
con detti principi e con quelli del costante miglioramento dellÕefficienza ambientale.
1. Viene promosso tra i dipendenti di ogni livello un senso di responsabilitˆ verso lÕambiente.
2. Sono valutati in anticipo gli effetti ambientali di tutte le nuove attivitˆ e di tutti i prodotti e
processi nuovi.
.
3. Sono valutati e controllati gli effetti delle attivitˆ in corso sullÕambiente locale ed esaminate
tutte le incidenze rilevanti di tali attivitˆ sullÕambiente in generale.
4. Sono adottate disposizioni necessarie per prevenire o eliminare lÕinquinamento e, qualora
ci˜ si riveli impossibile, per ridurre al minimo la produzione di emissioni inquinanti e di
rifiuti e preservare le risorse, tenendo conto di possibili tecnologie pulite.
5. Sono adottate le misure necessarie per prevenire le emissioni accidentali di materie o energia.
6. Sono introdotte e applicate procedure di sorveglianza al fine di controllare la conformitˆ
alla politica ambientale e, qualora queste procedure richiedano misurazioni e prove, al fine
di effettuare e aggiornare le registrazioni dei risultati.
7. Sono introdotte e aggiornate procedure e interventi da effettuare nel caso in cui sia stata
rilevata una situazione non conforme alla politica, agli obiettivi e agli scopi in materia
ambientale.
8. Viene assicurata la cooperazione con le autoritˆ pubbliche per stabilire e aggiornare
procedure di emergenza, al fine di ridurre al minimo gli effetti di qualsiasi scarico accidentale
nellÕambiente che nonostante tutto si verificasse.
9. Sono comunicate al pubblico le informazioni necessarie per comprendere gli effetti
sullÕambiente delle attivitˆ dellÕimpresa, e viene perseguito un dialogo aperto con il
pubblico.
10. Sono indicate ai clienti le opportune avvertenze da osservare, ai fini del rispetto
ambientale, nella manipolazione e nellÕeliminazione dei prodotti dellÕimpresa.
11. Sono predisposte misure per garantire che gli appaltatori che lavorano nel sito per conto
dellÕimpresa applichino norme ambientali equivalenti a quelle dellÕimpresa.
_______________
ALLEGATO
II
ESIGENZE CONCERNENTI LÕAUDIT AMBIENTALE
LÕaudit • programmato ed eseguito in base alle linee direttrici della norma internazionale ISO
10011 (1990 parte 1, in particolare i paragrafi 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1 e 5.4.2) e a quelle delle altre
pertinenti norme internazionali, e nel quadro dei principi e delle disposizioni specifiche del presente
regolamento (*).
In particolareÊ:
A. Obiettivi
I programmi di audit ambientale del sito devono definire per iscritto gli obiettivi di ciascun audit
o ciclo di audit, compresa la frequenza dellÕaudit per ciascuna attivitˆ.
Gli obiettivi devono comprendere in particolareÊ: la valutazione dei sistemi di gestione
impiegati e lÕaccertamento della conformitˆ alle politiche dellÕimpresa e al programma relativo
al sito, compresa lÕosservanza delle pertinenti disposizioni regolamentari in materia di
ambiente.
B. Campo di applicazione
Il campo complessivo di applicazione dei singoli audit o di ogni fase di un ciclo di audit deve
essere chiaramente definito e comprende esplicitamente .
1) gli aspetti presi in considerazione,
2) le attivitˆ da sottoporre ad audit,
3) le norme ambientali da prendere in conto,
4) il periodo cui si riferisce lÕaudit.
LÕaudit ambientale comprende la rilevazione dei dati di fatto necessari per valutare lÕefficienza
ambientale.
____________________
(*) Ai fini del presente regolamento, i termini della norma vanno intesi come segueÊ:
− Ò sistemi di qualitˆ ÒÊ: leggasi Ò sistema di gestione ambientale Ò,
− Ò norma di qualitˆ ÒÊ: leggasi Ò norma ambientale Ò,
− Ò manuale di qualitˆ ÒÊ: leggasi Ò manuale di gestione ambientale Ò,
− Ò audit di qualitˆ ÒÊ: leggasi Ò audit ambientale Ò,
− Ò cliente ÒÊ: leggasi Ò la direzione generale dellÕimpresa Ò,
− Ò oggetto di audit ÒÊ: leggasi Ò il sito Ò.
C. Organizzazione e risorse
Gli audit ambientali devono essere eseguiti da persone o gruppi di persone che abbiano
unÕadeguata conoscenza dei settori e dei campi sottoposti allÕaudit, comprese conoscenza ed
esperienza dei pertinenti aspetti di gestione ambientale, tecnici, ambientali e regolamentari,
nonchŽ una sufficiente formazione e competenza nelle mansioni specifiche di audit per
raggiungere gli obiettivi stabiliti. Le risorse e il tempo impiegati devono essere adeguati rispetto
alla portata e agli obiettivi del controllo.
La direzione generale dellÕimpresa presta il suo appoggio allÕaudit.
I revisori devono essere sufficientemente indipendenti rispetto alle attivitˆ che valutano da
poter esprimere un giudizio obiettivo e imparziale.
D. Pianificazione e preparazione dellÕaudit di un sito
Ciascun audit deve essere pianificato e preparato, in particolare al fine diÊ:
− far s“ che siano messe a disposizione risorse adeguate,
− far s“ che ciascun individuo che partecipa al processo di audit (ivi compresi i revisori, la
direzione del sito e il personale) comprenda il proprio ruolo e le proprie responsabilitˆ.
La preparazione deve comprendere la familiarizzazione con le attivitˆ del sito e con il sistema
ivi esistente di gestione ambientale e lÕesame delle constatazioni e delle conclusioni dei
precedenti audit.
E. Attivitˆ di audit
1. Le attivitˆ di audit nel sito comprendono le discussioni con il personale, lÕesame delle
condizioni di funzionamento e degli impianti, lÕesame dei registri, delle procedure scritte e di
ogni altra documentazione pertinente, al fine di valutare lÕefficienza ambientale del sito
accertando se le norme applicabili sono rispettate e se il sistema esistente per gestire le
responsabilitˆ ambientali sia efficace e adeguato.
2. Il processo di audit deve comprendere in particolare le seguenti fasiÊ:
b) comprensione dei sistemi di gestioneÊ;
c) valutazione dei lati forti e deboli dei sistemi di gestioneÊ;
d) raccolta di risultanze pertinentiÊ;
e) valutazione delle constatazioni dellÕauditÊ;
f) preparazione delle conclusioni dellÕauditÊ;
g) relazione sulle constatazioni e sulle conclusioni dellÕaudit .
F. Relazione sulle constatazioni e sulle conclusioni dellÕaudit
6. Al termine di ogni audit o ciclo di audit, i revisori devono preparare una relazione scritta
sullÕaudit in debita forma e con contenuto adeguato, per garantire una comunicazione
completa e formale delle constatazioni e delle conclusioni dellÕaudit.
Le constatazioni e le conclusioni dellÕaudit devono essere formalmente comunicate alla
direzione generale dellÕimpresa.
2. Gli obiettivi fondamentali della relazione scritta sullÕaudit sonoÊ:
b) documentare la portata dellÕauditÊ;
c) fornire alla direzione informazioni sullo stato di conformitˆ con la politica ambientale
dellÕimpresa e con i progressi di carattere ambientale compiuti nel sitoÊ;
d) fornire alla direzione informazioni sullÕefficacia e lÕaffidabilitˆ delle misure di
sorveglianza dellÕimpatto ambientale nel sitoÊ;
e) dimostrare, se del caso, la necessitˆ di azioni correttive.
A. Seguito dellÕaudit
Il processo di audit deve essere completato con la preparazione e lÕapplicazione di un piano
relativo ad unÕadeguata azione correttiva.
Devono essere in funzione ed essere applicati adeguati meccanismi per garantire il seguito da
dare ai risultati dellÕaudit.
H.. Periodicitˆ degli audit
LÕaudit deve essere eseguito o il ciclo di audit completato, secondo il caso, ad intervalli non
superiori a tre anni. La periodicitˆ per ogni attivitˆ dello stabilimento • stabilita dalla direzione
generale dellÕimpresa, tenendo conto dellÕincidenza potenziale globale sullÕambiente delle
attivitˆ svolte nel sito e in particolare in funzione dei seguenti elementiÊ:
a) natura, dimensioni e complessitˆ delle attivitˆÊ;
b) natura, volume di emissioni, rifiuti, materie prime e consumo di energia nonchŽ, in generale,
delle interazioni con lÕambienteÊ;
c) grado di importanza e di urgenza dei problemi constatati, a seguito dellÕanalisi ambientale
iniziale o dellÕaudit precedenteÊ;
d) precedenti in materia di problemi ambientali.
__________________
ALLEGATO
III
ESIGENZECONCERNENTILÕACCREDITAMENTODEIVERIFICATORI
AMBIENTALIELEFUNZIONIDELVERIFICATORE
A. Esigenze per lÕaccreditamento dei verificatori ambientali
1. I criteri di accreditamento relativi ai verificatori ambientali comprendono gli elementi di
seguito espostiÊ:
Personale.
Il personale del verificatore ambientale deve essere competente per le funzioni nellÕambito
della portata dellÕaccreditamento e deve esibire e conservare documenti relativi alle
qualifiche, formazione ed esperienza del suo personale almeno nei seguenti campiÊ:
− metodi di audit ambientaleÊ;
− informazioni e processi di gestioneÊ;
− problemi ambientaliÊ;
− legislazione e norme in materia, compresi gli orientamenti specifici elaborati ai fini del
presente regolamentoÊ;
− conoscenze tecniche attinenti alle attivitˆ da esaminare.
Indipendenza e obiettivitˆ
Un verificatore deve essere indipendente e imparziale.
Il verificatore ambientale deve dimostrare che la sua organizzazione e il suo personale non
sono soggetti ad alcuna pressione commerciale, finanziaria o di altro tipo, che potrebbe
influenzare il giudizio o far dubitare dellÕimparzialitˆ di giudizio o integritˆ in rapporto alle
attivitˆ svolte, e che essi ottemperano a tutte le regole applicabili in materia.
I verificatori i cui requisiti siano conformi a EN 45012, articoli 4 e 5, sono considerati in
regola con tali requisiti.
Procedure
Il verificatore ambientale deve avere metodologie e procedure di verifica documentate,
compresi sistemi per il controllo di qualitˆ e disposizioni sulla riservatezza, in relazione alle
esigenze del presente regolamento concernenti la verifica.
Organizzazione
Trattandosi di organizzazioni, il verificatore ambientale deve avere e mettere a
disposizione su richiesta un organigramma da cui risultino le responsabilitˆ e la struttura di
funzionamento dellÕorganizzazione e una dichiarazione concernente lo status giuridico, la
proprietˆ e le fonti di finanziamento.
2. Accreditamento di singoli
LÕaccreditamento pu˜ essere concesso a singoli, con portata limitata ad attivitˆ del tipo e
dellÕentitˆ per le quali lÕinteressato possieda tutte le competenze e lÕesperienza necessarie
onde espletare le mansioni di cui alla parte B in appresso.
In relazione ai siti nei quali vengono svolte siffatte attivitˆ, il richiedente deve dimostrare
in particolare di possedere una competenza e unÕesperienza sufficienti nelle materie
tecniche, ambientali e regolamentari pertinenti allÕoggetto dellÕaccreditamento, nonchŽ in
materia di metodi e procedure di verifica. Il richiedente deve ottemperare ai criteri
enumerati nel paragrafo 1 con riguardo allÕindipendenza, allÕobiettivitˆ e alle procedure.
3. Domanda di accreditamento
Il verificatore ambientale richiedente completa e firma un modulo ufficiale di domanda, in
cui dichiara di conoscere il funzionamento del sistema di accreditamento, accetta di attenersi
alla procedura di accreditamento e di pagare il canone necessario, di conformarsi ai criteri di
accreditamento nonchŽ segnala domande o accreditamenti precedenti.
Al verificatore ambientale richiedente, deve essere fornita una descrizione scritta della
procedura di accreditamento e dei diritti e degli obblighi dei verificatori ambientali
accreditati, ivi compreso il canone da pagare per la domanda. Al richiedente sono fornite
informazioni supplementari dietro richiesta.
4. Processo di accreditamento
Il processo di accreditamento comprendeÊ:
a) la raccolta delle informazioni, necessarie per valutare il verificatore ambientale che chiede
lÕaccreditamento, comprendenti informazioni generali quali nome, indirizzo, status
giuridico, risorse umane, rapporto nellÕambito di unÕentitˆ maggiore, ecc.Ê; informazioni
per valutare la conformitˆ ai criteri di cui al punto 1 e fissare eventuali limitazioni alla
portata dellÕaccreditamentoÊ;
b) la valutazione del richiedente da parte del personale dellÕente preposto
allÕaccreditamento o dai loro rappresentanti designati per appurare se il richiedente
soddisfa ai criteri di accreditamento, tramite lÕesame delle informazioni presentate e dei
lavori pertinenti nonchŽ indagini supplementari, ove necessario, compresi eventualmente
colloqui con il personale. Il richiedente deve essere informato dellÕesame e poter
esprimere osservazioni sui suoi contenutiÊ;
c) un riesame da parte dellÕente di accreditamento di tutto il materiale di valutazione
necessario per stabilire un accreditamentoÊ;
d) la decisione di concedere o rifiutare lÕaccreditamento, unitamente a qualsiasi termine e
condizione o qualsiasi limitazione della portata dellÕaccreditamento • presa in base
allÕesame di cui alla lettera b) dallÕente di accreditamento ed • documentata. Gli enti di
accreditamento devono disporre di procedure scritte per esaminare lÕestensione della
portata dellÕaccreditamento dei verificatori ambientali accreditati.
5. Sorveglianza dei verificatori ambientali accreditati
Si devono disporre controlli ad intervalli regolari, non superiori a trentasei mesi, per
accertare che il verificatore ambientale accreditato continui ad ottemperare alle esigenze
relative allÕaccreditamento e controllare la qualitˆ delle verifiche effettuate.
Il verificatore ambientale accreditato ha lÕobbligo di comunicare immediatamente allÕente di
accreditamento qualsiasi cambiamento che influisca sullÕaccreditamento o sulla sua portata.
Qualsiasi decisione da parte dellÕente di accreditamento di porre fine o sospendere
lÕaccreditamento o di ridurre la portata, deve essere presa soltanto dopo che il verificatore
ambientale interessato abbia avuto la possibilitˆ di un colloquio.
Nello svolgere le attivitˆ di verifica in uno Stato membro, un verificatore accreditato in un
altro Stato membro notifica le sue attivitˆ allÕorganizzazione di accreditamento dello Stato
membro in cui viene effettuata la verifica.
6. Estensione della portata dellÕaccreditamento
LÕente di accreditamento deve stabilire per iscritto norme di procedure per la valutazione
dei verificatori ambientali che chiedono lÕestensione della portata dellÕaccreditamento.
B. La funzione dei verificatori
1. LÕesame delle politiche ambientali, dei programmi, dei sistemi di gestione, delle procedure di
analisi e di audit e delle dichiarazioni ambientali nonchŽ la convalida di queste ultime •
effettuato dai verificatori ambientali accreditati.
L a funzione del verificatore consiste nellÕaccertare, fatte salve le competenze degli Stati
membri in materia di supervisione relativa alle disposizioni regolamentariÊ:
− lÕottemperanza a tutte le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle
concernenti la politica e il programma ambientale, lÕanalisi ambientale, il funzionamento
del sistema di gestione ambientale, i processi di audit ambientale e le dichiarazioni
ambientaliÊ;
− lÕattendibilitˆ dei dati e delle informazioni inclusi nella dichiarazione ambientale e
lÕadeguata trattazione nella medesima di tutti i problemi ambientali rilevanti, inerenti al
sito.
In particolare, il verificatore esamina con tutto il professionalismo necessario la validitˆ
tecnica dellÕanalisi ambientale, dellÕaudit o delle procedure seguite dallÕimpresa evitando
ripetizioni non necessarie rispetto a queste ultime.
2. Il verificatore opera sulla base di un accordo scritto stipulato con lÕimpresa, che definisce la
portata del lavoro, mette il verificatore in grado di operare in modo professionale e
indipendente e impegna lÕimpresa a fornire la cooperazione necessaria.
La verifica comporta lÕesame della documentazione, un sopralluogo nel sito, ivi compresi,
in particolare, colloqui con il personale, la preparazione di una relazione per la direzione
dellÕimpresa e la soluzione dei problemi esposti in tale relazione.
La documentazione da esaminare prima della visita al sito comprende le informazioni
basilari riguardo al sito e alle attivitˆ svolte, la politica e il programma ambientale, la
descrizione del sistema di gestione ambientale applicato nel sito, i dettagli dellÕanalisi o
dellÕaudit ambientale eseguiti, la relazione di detta analisi o audit, nonchŽ di qualsiasi azione
correttiva adottata successivamente e il progetto di dichiarazione ambientale.
3. La relazione del verificatore per la direzione generale dellÕimpresa deve comprendereÊ:
c) in generale le infrazioni constatate delle disposizioni del presente regolamento e in
particolareÊ:
d) i difetti tecnici riscontrati nel metodo di analisi ambientale o di audit ambientale, o nel
sistema di gestione ambientale o in qualsiasi altro processo pertinenteÊ;
e) i punti di disaccordo riguardo alla proposta di dichiarazione ambientale nonchŽ i
particolari delle modifiche o delle aggiunte che sarebbe necessario includere nella
relazione ambientale.
4. Possono presentarsi i seguenti casiÊ:
d) se
− la politica ambientale • stabilita conformemente alle pertinenti esigenze del presente
regolamento,
− lÕanalisi ambientale o lÕaudit risulta soddisfacente dal punto di vista tecnico,
− il programma ambientale affronta tutti i problemi importanti sollevati,
− il sistema di gestione ambientale risponde alle esigenze di cui allÕallegato I,
− la dichiarazione risulta esatta, sufficientemente dettagliata e conforme alle esigenze del
sistema di ecogestione e audit
il verificatore convalida la dichiarazioneÊ;
b) se
− la politica ambientale • stabilita conformemente alle pertinenti esigenze del presente
regolamento,
− lÕanalisi ambientale o lÕaudit risulta soddisfacente dal punto di vista tecnico,
− il programma ambientale affronta tutti i problemi importanti sollevati,
− il sistema di gestione ambientale risponde alle esigenze di cui allÕallegato I,
ma
− la dichiarazione deve essere modificata e/o completata, oppure se la dichiarazione
relativa ad un anno intermedio in cui non • stata effettuata una convalida • risultata
scorretta o ingannevole, o se non cÕ• stata una dichiarazione per un anno intermedio
in cui ci sarebbe dovuta essere,
il verificatore esamina le modifiche necessarie con la direzione dellÕimpresa e convalida la
dichiarazione soltanto dopo che lÕimpresa vi ha apportato le opportune
modifiche/aggiunte, compreso, se del caso, un riferimento alle modifiche che devono
essere apportate a dichiarazioni anteriori non convalidate o a informazioni supplementari
che avrebbero dovuto essere pubblicate negli anni intermediÊ;
c) se
− la politica ambientale non • stata stabilita conformemente alle pertinenti esigenze del
presente regolamento, o
− lÕanalisi ambientale o lÕaudit non • soddisfacente dal punto di vista tecnico, o
− il programma ambientale non affronta tutti i problemi importanti sollevati, o
− il sistema di gestione ambientale non soddisfa le esigenze di cui allÕallegato I,
il verificatore rivolge alla direzione dellÕimpresa le opportune raccomandazioni
concernenti i miglioramenti necessari e convalida la dichiarazione soltanto dopo che sono
state corrette le insufficienze constatate relative alla politica e/o ai programmi e/o ai
processi, sono stati nuovamente applicati i metodi, per quanto necessario, e la relazione
• stata riveduta di conseguenza.
___________________
Questo sito • dotato di un sistema di gestione
ambientale e i risultati raggiunti in questo settore sono
comunicati al pubblico conformemente al sistema
comunitario di ecogestione e audit. (Numero di
registrazione ... )
Tutti i siti nella CEE in cui svolgiamo le nostre attivitˆ
industriali sono dotati di un sistema di gestione ambientale
e i risultati raggiunti in questo settore sono comunicati al
pubblico conformemente al sistema comunitaio di
ecogestione e audit. (Pi• dichiarazione facoltativa per la
prassi nei paesi terzi)
Tutti i siti in (indicazione dello Stato o degli Stati
membri della CE) in cui svolgiamo le nostre attiviyˆ
industriali sono dotati di un sistema
di gestione
ambientale e i risultati raggiunti in questo settore sono
comunicati al pubblico conformemente al sistema
comunitario di ecogestione e audit.
I seguenti siti in cui svolgiamo le nostre attivitˆ
industriali sono dotati di un sistema di gestione ambientale
e i risultati raggiunti in questo settore sono comunicati al
pubblico conformemente al sistema comunitario di
ecogestione e auditÊ:
− nome dello stabilimento, numero di registrazione
−
− ....
ALLEGATO
V
INFORMAZIONI DA COMUNICARE AGLI ORGANISMI COMPETENTI AL
MOMENTO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE O DELLA PRESENTAZIONE
DI UNA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE AMBIENTALE CONVALIDATA
1. Denominazione dellÕimpresa.
2.
Denominazione e localizzazione del sito.
3.
Descrizione sintetica delle attivitˆ svolte nel sito (riferimenti ai documenti allegati, se del
caso).
4.
Nome e indirizzo del verificatore
dichiarazione allegata.
5.
Termine par la presentazione della successiva dichiarazione ambientale convalidata.
ambientale accreditato che ha
Alla domanda devono essere allegateÊ:
a) una descrizione sintetica del sistema di gestione ambientaleÊ;
b) una descrizione del programma di audit stabilito per il sitoÊ;
c)la dichiarazione ambientale convalidata.
________________
convalidato
la