Regolamento (CEE) N. 1836/93 - Acs
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Regolamento (CEE) N. 1836/93 - Acs
Gazzetta ufficiale delle Comunitˆ europee 10-7-93 N. L 168 (Atti per i quali la pubblicazione • una condizione di applicabilitˆ REGOLAMENTO (CEE) N. 1836/93 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1993 sullÕadesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit IL CONSIGLIO DELLE COMUNITË EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunitˆ economica europea, in particolare lÕarticolo 130 S, vista la proposta della Commissione ( 1 ), visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ), visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ), considerando che gli obiettivi e i principi della politica ambientale della Comunitˆ, quali stabiliti nel trattato ed esposti in modo particolareggiato nella risoluzione del Consiglio delle Comunitˆ europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, concernente un programma comunitario di politica e di azione in relazione allÕambiente e allo sviluppo sostenibile ( 4 ), nonchŽ nelle precedenti risoluzioni del 1973 ( 5 ), 1997 ( 6 ), 1983 ( 7 ) e 1987 ( 8 ) riguardanti un programma comunitario di politica e di azione in materia di protezione dellÕambiente consistono, in particolare, nel prevenire, ridurre e, nella misura del possibile, eliminare lÕinquinamento segnatamente alla fonte, in base al principio Ò chi inquina paga Ò, nel garantire una buona gestione delle risorse e nel promuovere lÕuso di una tecnologia pulita o pi• pulitaÊ; considerando che lÕarticolo 2 del trattato quale sarˆ formulato conformemente al trattato sullÕUnione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, stabilisce che uno dei compiti della Comunitˆ consiste nel promuovere in tutta la Comunitˆ una crescita sostenibile e che la risoluzione del Consiglio del 1° febbraio 1993 sottolinea lÕimportanza di tale crescita sostenibileÊ; considerando che il programma Ò Per uno sviluppo durevole e sostenibile Ò, presentato dalla Commissione e la cui impostazione generale • stata approvata con la risoluzione del Consiglio delÊ!° febbraio 1993, pone in rilievo il ruolo e le responsabilitˆ delle imprese per il rafforzamento dellÕeconomia e per la protezione dellÕambiente in tutta la ComunitˆÊ; __________________ ( 1 ) GU n. C 120 del 30. 4. 1993, pag. 3. ( 2 ) GU n. C 42 del 15. 2. 1993, pag. 44. ( 3 ) GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 44. ( 4 ) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale. ( 5 ) GU n. C 112 del 20. 12.1973, pag. 1. ( 6 ) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1. ( 7 ) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1. ( 8 ) GU n. C 70 del 18. 3. 1987, pag. 1. Considerando che lÕindustria ha una sua responsabilitˆ per quanto riguarda la gestione dellÕimpatto ambientale delle sue attivitˆ e dovrebbe quindi adottare un approccio attivo in questo campoÊ; considerando che questa responsabilitˆ richiede che le imprese introducano ed attuino politiche, obiettivi, programmi in materia ambientale nonchŽ sistemi efficaci di gestione ambientaleÊ; che le imprese dovrebbero adottare una politica ambientale che, oltre ad assicurare la conformitˆ con tutte le pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale, includa impegni finalizzati al costante e ragionevole miglioramento dellÕefficienza ambientaleÊ; considerando che i sistemi di gestione ambientale dovrebbero comprendere procedure di audit ambientale per aiutare la direzione dellÕimpresa a valutare la conformitˆ con il sistema a lÕefficacia con cui il sistema stesso consente di attuare la politica ambientale dellÕimpresaÊ; considerando che la comunicazione di informazioni al pubblico da parte delle imprese sugli aspetti ambientali delle loro attivitˆ costituisce un elemento essenziale per la buona gestione dellÕambiente ed una risposta allÕinteresse crescente del pubblico per lÕinformazione in questo settoreÊ; considerando che le imprese dovrebbero pertanto essere incoraggiante ad elaborare e a divulgare periodicamente dichiarazioni ambientali contenenti informazioni destinate al pubblico sullÕeffettiva situazione dellÕambiente nei loro siti industriali e sulle loro politiche e i loro programmi, obiettivi e dispositivi di gestione in materia ambientaleÊ; considerando che la trasparenza e la credibilitˆ delle attivitˆ delle imprese in questo settore si accrescono allorchŽ le politiche ambientali delle imprese, i loro programmi, i sistemi di gestione, le procedure di audit e le dichiarazioni ambientali vengono esaminati per verificare se siano conformi ai pertinenti requisiti del presente regolamento e allorchŽ le dichiarazioni ambientali sono convalidate da verificatori ambientali accreditatiÊ; considerando che • necessario prevedere un riconoscimento ed una supervisione indipendenti e neutrali dellÕattivitˆ dei verificatori ambientali onde assicurare la credibilitˆ del sistemaÊ; considerando che le imprese dovrebbero essere incoraggiate a partecipare a tale sistema su base volontariaÊ; che per assicurare unÕattuazione equivalente del sistema in tutta la Comunitˆ, le procedure e i requisiti essenziali devono essere gli stessi in tutti gli Stati membriÊ; considerando che un sistema comunitario di ecogestione e audit dovrebbe nella prima fase essere focalizzato sul settore industriale in cui sono giˆ in uso i dispositivi di gestione e di audit ambientaliÊ; che • auspicabile applicare, in via sperimentale, disposizioni analoghe a settori che esulano dallÕindustria, quali la distribuzione commerciale e il servizio pubblicoÊ; considerando che per evitare aggravi ingiustificati alle imprese e garantire la coerenza tra il sistema comunitario e le norme nazionali, europee e internazionali applicabili ai dispositivi di gestione ambientale e agli audit, dette norme riconosciute dalla Commissione con una apposita procedura si considerano conformi ai corrispondenti requisiti del presente regolamento cosicchŽ le imprese non debbano raddoppiare le relative procedureÊ; considerando che • importante che le piccole e medie imprese partecipano al sistema comunitario di ecogestione e audit e che si dovrebbe incoraggiare la loro partecipazione introducendo o promuovendo misure e strutture di assistenza tecnica intese a mettere a disposizione di queste imprese la competenza e il sostegno necessariÊ; considerando che la Commissione dovrebbe, conformemente ad una procedura comunitaria, adattare gli allegati del regolamento, riconoscere le norme nazionali, europee ed internazionali applicabili ai dispositivi di gestione ambientale, fissare orientamenti per stabilire la frequenza degli audit ambientali e promuovere la collaborazione fra Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento e la supervisione dei verificatori ambientaliÊ; considerando che il presente regolamento, dovrebbe essere riveduto dopo un determinato periodo di tempo alla luce dellÕesperienza acquisita, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTOÊ: Articolo 1 Il sistema di 1. ecogestione e audit e i suoi obiettivi EÕ istituito un sistema di ecogestione comunitario, in seguito denominato Ò sistema comunitario di ecogestione e audit Ò o Ò sistema Ò al quale possono aderire volontariamente le imprese che svolgono attivitˆ industriali, per la valutazione e il miglioramento dellÕefficienza ambientale delle attivitˆ industriali e per la presentazione al pubblico dellÕinformazione pertinente . 2. LÕobiettivo del sistema consiste nel promuovere costanti miglioramenti dellÕefficienza ambientale delle attivitˆ industriali medianteÊ: a) lÕintroduzione e attuazione, da parte delle imprese, di politiche, programmi e sistemi di gestione dellÕambiente in relazione ai loro sitiÊ; b) la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dellÕefficienza di tali elementiÊ; c) lÕinformazione del pubblico sullÕefficienza ambientale. 3. Questo sistema non pregiudica le vigenti disposizioni di legge comunitarie o nazionali o le norme tecniche, relative ai controlli ambientali, nŽ pregiudica i doveri delle imprese derivanti da tali disposizioni di legge e norme. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento sÕintende perÊ: a) politica ambientale : gli obiettivi ed i principi dÕazione dellÕimpresa riguardo allÕambiente ivi compresa la conformitˆ alle pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale ; b) analisi ambientale : unÕesauriente analisi iniziale dei problemi ambientali, degli effetti e dellÕefficienza ambientali, relativi alle attivitˆ svolte in un sitoÊ; c) programma ambientale : una descrizione degli obiettivi e delle attivitˆ specifici dellÕimpresa, concernenti una migliore protezione dellÕambiente in un determinato sito, ivi compresa una descrizione delle misure adottate o previste per raggiungere questi obiettivi e, se del caso, la scadenza stabilisce per lÕapplicazione di tali misure ; d) obiettivi ambientali : gli obiettivi particolari che lÕimpresa si prefigge in ordine allÕefficienza ambientale : e) sistema di gestione ambientale : la parte del sistema di gestione complessivo comprendente la struttura organizzativa, la responsabilitˆ, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire e attuare la politica ambientale; f) audit ambientale : uno strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva dellÕefficienza dellÕorganizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati alla protezione dellÕambiente, al fine di : i) facilitare il controllo di gestione delle prassi che possono avere un impatto sullÕambiente ; ii) valutare la conformitˆ alle politiche ambientali aziendali ; g) ciclo di audit : periodo in cui tutte le attivitˆ di un dato stabilimento sono sottoposte ad audit, conformemente alle esigenze dellÕarticolo 4 e dellÕallegato II, relativamente a tutti gli aspetti ambientali pertinenti citati nellÕallegato I, punto C; h) dichiarazione ambientale : dichiarazione elaborata dallÕimpresa in conformitˆ delle disposizioni del presente regolamento e in particolare dellÕarticolo 5 ; i) attivitˆ industriale : qualsiasi attivitˆ elencata nelle sezioni C e D della classificazione delle attivitˆ economiche nella Comunitˆ europea (NACE Rev. 1), stabilita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio (1), nonchŽ la produzione di elettricitˆ, gas, vapore e acqua calda, ed il riciclaggio, il trattamento, la distruzione o lo smaltimento di rifiuti solidi o liquidi ; _____________________________ (1) GU n. L 293 del 24. 10. 1990,pag. 1. j) impresa : lÕorganizzazione che esercita un controllo gestionale complessivo sulle attivitˆ svolte in un determinato sito ; k) sito : lÕintera area in cui sono svolte, in un determinato luogo, le attivitˆ industriali sotto il controllo di unÕimpresa, nonchŽ qualsiasi magazzino contiguo o collegato di materie prime, sottoprodotti, prodotti intermedi, prodotti finali e materiale di rifiuto, e qualsiasi infrastruttura e qualsiasi impianto, fissi o meno, utilizzati nellÕesercizio di queste attivitˆ ; revisore : individuo o gruppo di lavoro, appartenente al personale dellÕimpresa o esterno ad essa, che opera per conto della direzione generale dellÕimpresa, in possesso, individualmente o collettivamente, delle competenze di cui allÕallegato II, punto C e sufficientemente indipendente dalle attivitˆ che controlla per esprimere un giudizio obiettivo ; m) verificatore ambientale accreditato : qualsiasi persona o organismo indipendente dallÕimpresa oggetto di verifica che abbia ottenuto un accreditamento in conformitˆ delle condizioni e procedure dellÕarticolo 6Ê; n) sistema di accreditamentoÊ: sistema per lÕaccreditamento e il controllo dei verificatori ambientali, gestito da una istituzione o organizzazione imparziale designata o creata dallo Stato membro, dotato di competenze e risorse sufficienti e con procedura appropriate per svolgere le funzioni definite dal presente regolamento per tale sistemaÊ; o) organismi competentiÊ: gli organismi designati dagli Stati membri in conformitˆ dellÕarticolo 18 per svolgere i compiti indicati nel presente regolamento . Articolo 3 Partecipazione al sistema Il sistema • aperto alle imprese che gestiscono uno o pi• siti in cui si svolge unÕattivitˆ industriale. AffinchŽ il sito sia registrato nel sistema, lÕimpresa deveÊ: a) adottare una politica ambientale aziendale conformemente ai pertinenti requisiti dellÕallegato I che, oltre a provvedere affinchŽ tutte le pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale siano rispettate, includa impegni finalizzati ad un ragionevole costante miglioramento dellÕefficienza ambientale, in vista della riduzione delle incidenze ambientali a livelli che non oltrepassino quelli che corrispondono allÕapplicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibileÊ; b) effettuare unÕanalisi ambientale del sito per quanto concerne agli aspetti indicati nellÕallegato I, punto CÊ; c) introdurre, alla luce dei risultati di tali analisi, un programma ambientale per il sito e un sistema di gestione ambientale applicabile a tutte le attivitˆ svolte nel sito. Il programma ambientale deve essere volto alla realizzazione degli impegni contenuti nella politica ambientale dellÕimpresa indirizzati al costante incremento dellÕefficienza ambientaleÊ; il sistema di gestione ambientale deve essere conforme alle esigenze dellÕallegato IÊ; d) effettuare o far effettuare, conformemente al disposto dellÕarticolo 4, audit ambientali nei siti in questioneÊ; e) fissare, alla luce dei risultati dellÕaudit, al pi• elevato livello appropriato di direzione, obiettivi volti al costante miglioramento dellÕefficienza ambientale, e rivedere adeguatamente il programma ambientale per consentire il conseguimento di tali obiettivi nel sitoÊ; f) elaborare, conformemente allÕarticolo 5, una dichiarazione ambientale specifica per ciascun sito sottoposto ad auditÊ; la prima dichiarazione deve anche includere le informazioni di cui allÕallegato VÊ; g) far esaminare la politica, il programma , il sistema di gestione, la procedura di analisi o di audit e la dichiarazione o le dichiarazioni ambientali al fine di accertarne la conformitˆ alle pertinenti esigenze del presente regolamento e far convalidare le dichiarazioni ambientali, ai sensi dellÕarticolo 4 e dellÕallegato IIIÊ; h) comunicare le dichiarazioni ambientali convalidate allÕorganismo competente dello Stato membro in cui • situato lo stabilimento e portarle alla conoscenza del pubblico in modo appropriato nello Stato membro interessato previa registrazione del sito in questione ai sensi dellÕarticolo 8Ê. Articolo 4 Audit e convalida 1. LÕaudit ambientale interno di un sito pu˜ essere effettuato da revisori dellÕimpresa, oppure da persone od organismi esterni che operano per conto dellÕimpresa. In entrambi i casi lÕaudit si effettua secondo i criteri indicati nellÕallegato I, punto C e nellÕallegato II. 2. La frequenza degli audit • fissata secondo i criteri indicati nellÕallegato II, punto H, sulla base di linee direttrici stabilite dalla Commissione ai sensi della procedura di cui allÕarticolo 19. 3. Le politiche, i programmi e i sistemi di gestione, le procedure di analisi o di audit e le dichiarazioni ambientali sono esaminati al fine di accertarne la conformitˆ alle esigenze del presente regolamento, e le dichiarazioni ambientali sono convalidate, sulla base dellÕallegato III, da un verificatore ambientale accreditato indipendente. 4. 5. Il verificatore ambientale accreditato deve essere indipendente dal revisore del sito. Ai fini del paragrafo 3 e fatta salva la competenza delle autoritˆ nazionali in materia di controllo per quanto riguarda le disposizioni regolamentari, i verificatori ambientali accreditati verificanoÊ: a) se • stata fissata la politica ambientale e se essa soddisfa le esigenze dellÕarticolo 3 e le pertinenti esigenze indicate nellÕallegato IÊ; b) se il programma e il sistema di gestione ambientali sono stati stabiliti e sono operativi nel sito e se essi sono conformi alle pertinenti esigenze dellÕallegato IÊ; c) se lÕanalisi e lÕaudit ambientali sono svolti in conformitˆ delle pertinenti esigenze degli allegati I e IIÊ; d) se i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale sono attendibili e se la dichiarazione include in modo adeguato tutte le rilevanti questioni ambientali relative al sito. 6. La dichiarazione ambientale • convalidata dal verificatore ambientale accreditato solo se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5. 7. I revisori esterni e i verificatori ambientali accreditati hanno lÕobbligo di non divulgare, senza lÕautorizzazione della direzione dellÕimpresa, le informazioni e i dati raccolti nello svolgimento delle attivitˆ di audit o di verifica. Articolo 5 Dichiarazione ambientale 1. Per ciascun sito che partecipa al sistema viene redatta una dichiarazione ambientale in seguito allÕanalisi ambientale iniziale e al completamento di ogni audit o ciclo di audit successivo. 2. La dichiarazione ambientale • concepita per il pubblico ed • redatta in forma concisa e comprensibile. Possono esservi allegati documenti tecnici. 3. La dichiarazione ambientale comprende in particolare i seguenti elementiÊ: a) una descrizione delle attivitˆ dellÕimpresa nel sito in questioneÊ; b) una valutazione di tutti i problemi ambientali rilevanti connessi con le attivitˆ in questioneÊ; c) un compendio dei dati quantitativi concernenti le emissioni inquinanti, la produzione di rifiuti, il consumo di materie prime, di energia e acqua, il rumore e, se del caso, altri aspetti ambientali rilevanti ; d) altri fattori relativi allÕefficienza ambientaleÊ; e) una presentazione della politica, del programma e del sistema di gestione dellÕambiente applicati dallÕimpresa nel sito in questioneÊ; f) la scadenza per la presentazione della dichiarazione successivaÊ; g) il nome del verificatore ambientale accreditato. 4. La dichiarazione ambientale deve porre in evidenza le variazioni di rilievo rispetto alla dichiarazione precedente. 5. Inoltre si richiede che venga elaborata annualmente, negli anni intermedi, una dichiarazione ambientale semplificata, che comprenda come minimo i dati previsti dal paragrafo 3, lettera c) e, se del caso, ponga in evidenza le variazioni rilevanti rispetto alla dichiarazione precedente. Tali dichiarazioni semplificate saranno convalidate solo alla fine dellÕaudit o ciclo di audit. 6. Non si richiede tuttavia la redazione annuale delle dichiarazioni ambientali per i sitiÊ: − in cui il verificatore ambientale accreditato ritiene che, in particolare nei casi di piccole e medie imprese, la natura e la dimensione delle attivitˆ siano tali da non richiedere unÕulteriore dichiarazione ambientale fino al termine dellÕaudit successivo, e − in cui si sono verificate poche variazioni di rilievo rispetto alla dichiarazione ambientale precedente. Articolo 6 Accreditamento e controllo dei verificatori ambientali 1. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema volto ad accreditare i verificatori ambientali indipendenti e a controllare le attivitˆ. A tal fine gli Stati membri possono ricorrere alle istituzioni esistenti in materia di accreditamento o agli organismi competenti di cui allÕarticolo 18, oppure designare o creare altri organismi con statuto appropriato. Gli Stati membri provvedono affinchŽ la struttura di questi organismi sia tale da garantire la loro indipendenza e imparzialitˆ nellÕesecuzione dei loro compiti. 2. Gli Stati membri provvedono affinchŽ questi organismi siano pienamente operativi entro i ventun mesi successivi alla data dellÕentrata in vigore del presente regolamento. 3. Gli Stati membri provvedono allÕopportuna consultazione delle parti interessate, nellÕistituzione e nella direzione degli organismi di accreditamento. 4. LÕaccreditamento dei verificatori ambientali e il controllo delle loro attivitˆ si effettuano in conformitˆ delle esigenze dellÕallegato III. 5. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in conformitˆ del presente articolo. 6. La Commissione conformemente alla procedura stabilita nellÕarticolo 19, promuove la collaborazione tra gli Stati membri al fine in particolare diÊ: − evitare lÕincongruenza tra i criteri, le condizioni lÕaccreditamento dei verificatori ambientaliÊ; e le procedure da essi applicati per − favorire il controllo delle attivitˆ dei verificatori ambientali negli Stati membri diversi da quelli in cui hanno ottenuto lÕaccreditamento. 7. I verificatori ambientali accreditati in uno Stato membro possono esercitare attivitˆ di verifica in qualsiasi altro Stato membro, previa notifica e sotto il controllo dellÕorganismo di accreditamento dello Stato membro in cui ha luogo la verifica. Articolo 7 Albo dei verificatori ambientali accreditati Gli organismi di accreditamento stabiliscono, rivedono e aggiornano lÕalbo dei verificatori ambientali accreditati in ciascuno Stato membro e ogni sei mesi comunicano tale albo alla Commissione. La Commissione pubblica un albo complessivo per la Comunitˆ sulla Gazzetta ufficiale delle Comunitˆ europee. Articolo 8 Registrazione 1. dei siti LÕorganismo competente registra un sito e gli conferisce un numero di registrazione non appena gli sia pervenuta una dichiarazione ambientale convalidata e lÕeventuale quota di registrazione pagabile a norma dellÕarticolo 11 ed accerti che il sito soddisfa tutte le condizioni imposte dal presente regolamento. Esso informa la direzione del sito della registrazione dello stesso. 2. LÕorganismo competente aggiorna annualmente lÕelenco dei siti di cui al paragrafo 1. 3. Se unÕimpresa omette di presentare allÕorganismo competente una dichiarazione ambientale convalida e di versare la quota di registrazione entro tre mesi dalla data in cui ci˜ le • stato richiesto ovvero ogniqualvolta lÕorganismo competente concluda che il sito non soddisfa pi• tutte le condizioni del presente regolamento, il sito • cancellato dal registro e la direzione del sito ne • informata. 4. Se un organismo competente • informato dallÕautoritˆ competente in materia di controllo di una violazione delle pertinenti disposizioni regolamentari in materia di ambiente verificatasi nel sito, esso rifiuta la registrazione di detto sito o lo sospende dal registro a seconda del caso e informa di ci˜ la direzione dello stesso. Il rifiuto o la sospensione sono annullati se lÕorganismo competente riceve dallÕautoritˆ competente in materia di controllo assicurazioni adeguate del fatto che • stato posto rimedio alla violazione e che esistono accordi soddisfacenti atti a garantire che non si ripeterˆ. Articolo 9 Pubblicazione dellÕelenco dei siti registrati Entro la fine di ogni anno, gli organismi competenti comunicano alla Commissione direttamente o tramite le autoritˆ nazionali, a seconda di quanto • stato deciso dallo Stato membro interessato, gli elenchi di cui allÕarticolo 8 con i relativi aggiornamenti. LÕelenco di tutti i siti registrati nella Comunitˆ • pubblicato ogni anno dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunitˆ europee. Articolo 10 Dichiarazione di partecipazione al sistema 1. Per i siti registrati le imprese possono servirsi di una delle dichiarazioni di partecipazione elencate nellÕallegato IV, destinate a presentare con chiarezza la natura del sistema. Il grafico non pu˜ essere utilizzato senza una delle dichiarazioni di partecipazione ad esso allegate. 2. La menzione dei siti deve figurare, ove del caso, con la dichiarazione di partecipazione. 3. La dichiarazione di partecipazione non pu˜ essere utilizzata per la pubblicitˆ di prodotti o sui prodotti o suoi relativi imballaggi. Articolo 11 Spese e quote Un sistema di quote secondo modalitˆ stabilite dagli Stati membri pu˜ essere predisposto per le spese amministrative sostenute in relazione alle procedure di registrazione di siti e allÕautorizzazione di verificatori ambientali, come pure per le spese per la promozione del sistema. Articolo 12 Relazione con norme nazionali, europee e internazionali 1. Si considerano conformi alle corrispondenti esigenze del presente regolamento le imprese che applicano norme nazionali, europee o internazionali per i sistemi di gestione dellÕambiente e gli audit e che sono certificate, secondo appropriate procedure di certificazione, conformi a tali norme a condizione cheÊ: a) le norme e le procedure siano riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura fissata nellÕarticolo 19Ê; b) effettui la certificazione un organismo il cui accreditamento • riconosciuto nello Stato membro in cui • situato il sito. Le menzioni delle norme e dei criteri riconosciuti sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunitˆ europee . 2. Per permettere la registrazione di tali siti nellÕambito del presente sistema, le imprese interessate devono comunque soddisfare le esigenze relative alla dichiarazione ambientale di cui agli articoli 3 e 5, compresa la convalida, nonchŽ le esigenze di cui allÕarticolo 8. Articolo 13 Promozione della partecipazione delle imprese in particolare delle piccole e medie imprese 1. Gli Stati membri possono promuovere la partecipazione delle imprese al sistema di ecogestione e audit , in particolare delle piccole e medie imprese, organizzando o promuovendo azioni e strutture di assistenza tecnica intese a mettere a disposizione di queste imprese la competenza e il sostegno necessari per lÕosservanza delle regole, delle condizioni e delle procedure definite nel presente regolamento, in particolare per lÕintroduzione di politiche, programmi e sistemi di gestione dellÕambiente e la relativa convalida. 2. La Commissione presenta al Consiglio adeguate proposte volte a rafforzare la partecipazione delle piccole e medie imprese al sistema, in particolare mediante lÕinformazione, la formazione e lÕassistenza strutturale e tecnica, e concernenti lÕaudit e la verifica. Articolo 14 Inclusione di altri settori A titolo di esperimento, gli Stati membri possono applicare a settori diversi da quello industriale, ad esempio al commercio e ai servizi pubblici, disposizioni analoghe a quelle previste dal sistema di ecogestione e audit. Articolo 15 Informazione Ogni Stato membro provvede con mezzi adeguati affinchŽÊ: − le imprese siano informate del contenuto del presente regolamentoÊ; − il pubblico sia informato degli obiettivi e delle modalitˆ principali del sistema. Articolo 16 Infrazioni Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi per il caso di inosservanza del disposto del presente regolamento. Articolo 17 Allegati Gli allegati del presente regolamento sono adattati dalla Commissione, conformemente procedura dellÕarticolo 19, in base allÕesperienza acquisita con lÕapplicazione del sistema. alla Articolo 18 Organismi competenti 1. Ogni Stato membro designa, entro i dodici mesi successivi allÕentrata in vigore del presente regolamento, lÕorganismo competente cui spetta lÕesecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento, in particolare degli articoli 8 e 9, e ne informa la Commissione. 2. Gli Stati membri provvedono affinchŽ la composizione degli organismi competenti sia tale da garantire che detti organismi siano indipendenti e imparziali e applichino in modo coerente le disposizioni del presente regolamento. Gli organismi competenti dispongono in particolare di procedure per prendere in considerazione le osservazioni delle parti interessate, relative ai siti registrati o allÕeliminazione o alla sospensione di siti dalla registrazione. Articolo 19 Comitato 1. La Commissione • assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere entro un termine che il presidente pu˜ fissare in funzione dellÕurgenza della questione in esame. Il parere • formulato alla maggioranza prevista dallÕarticolo 148, paragrafo 2 del trattato per lÕadozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita allÕarticolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 4. b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere, Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli • stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 20 Revisione Al pi• tardi cinque anni dopo lÕentrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina il sistema alla luce dellÕesperienza acquisita durante il suo funzionamento e, se necessario, propone al Consiglio opportune modifiche concernenti in particolare il campo dÕapplicazione del sistema e lÕeventuale introduzione di un logo. Articolo 21 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunitˆ europee. Esso • applicabile ventun mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunitˆ europee. Il presente regolamento • obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascun degli stati membri . Fatto a Lussemburgo, add“ 29 giugno 1993. Per il Consiglio Il Presidente S. AUKEN ALLEGATO I ESIGENZE CONCERNENTI LE POLITICHE, I PROGRAMMI E I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALI A. Politiche, obiettivi e programmi ambientali 1. La politica ambientale aziendale e il programma ambientale aziendale per il sito devono essere stabiliti per iscritto. Documenti connessi devono indicare come il programma ambientale e il sistema di gestione del sito siano connessi alla politica e ai sistemi dellÕimpresa nel suo insieme. 2. La politica ambientale dellÕimpresa deve essere adottata e periodicamente riesaminata, in particolare alla luce degli audit ambientali, e corretta se del caso, al pi• alto livello di direzione. Essa deve essere comunicata al personale dellÕimpresa e resa disponibile al pubblico. 3. La politica ambientale dellÕimpresa deve basarsi sui principi di azione esposti al punto D. Oltre a provvedere affinchŽ tutte le pertinenti disposizioni regolamentari in materia di ambiente siano rispettate, la politica deve mirare a migliorare costantemente efficienza ambientale. La politica in materia di ambiente e il programma relativo al sito devono concretare aspetti indicati al punto C. gli 4. Obiettivi in materia di ambiente LÕimpresa deve specificare i suoi obiettivi in materia di ambiente a tutti i livelli pertinenti al suo interno. Gli obiettivi devono essere coerenti con la politica in materia di ambiente e, ogniqualvolta sia praticabile, devono quantificare lÕimpegno volto al costante miglioramento dellÕefficienza ambientale secondo scadenzari precisi. 5. Programma ambientale per il sito LÕimpresa deve mettere e mantenere in atto un programma mirante al conseguimento degli obiettivi riguardanti il sito. Detto programma deve comprendereÊ: a) lÕassegnazione delle responsabilitˆ per quanto attiene agli obiettivi per ogni funzione ed ogni livellodellÕimpresaÊ; b) gli strumenti con cui tali obiettivi vanno conseguiti . Devono essere fissati programmi separati in merito alla gestione ambientale dei progetti relativi ai nuovi sviluppi o a prodotti, servizi o procedimenti nuovi o modificati, destinati a definireÊ: 1) gli obiettivi di carattere ambientale che occorre raggiungereÊ; 2) i meccanismi volti al loro raggiungimentoÊ; 3) le procedure volte a gestire i cambiamenti e le modifiche man mano che i progetti procedonoÊ; 4) i meccanismi correttivi che devono essere utilizzati, qualora se ne presenti la necessitˆ, il modo in cui devono essere attivati e quello in cui va misurata la loro adeguatezza nelle particolari situazioni in cui vengono applicati. . B. Sistemi di gestione ambientale IL sistema di gestione ambientale deve essere concepito, attuato e mantenuto in modo da garantire lÕadempimento delle esigenze definite pi• avanti. 1. Politica , obiettivi e programmi ambientali LÕintroduzione e il periodico riesame e, se del caso correzione della politica, degli obiettivi e dei programmi in materia di ambiente dellÕimpresa per quanto riguarda il sito, al massimo livello appropriato di direzione. 2. Organizzazione e poteri Responsabilitˆ e poteri Definizione corredata di documenti della responsabilitˆ, dei poteri e delle interrelazioni del personale chiave che gestisce, esegue e sorveglia le attivitˆ che influiscono sullÕambiente. Rappresentante della direzione EÕ nominato un rappresentante della direzione, con potere e responsabilitˆ per assicurare lÕattuazione e il mantenimento del sistema di gestione. P e r s o n a l e, c o m u n i c a z i o n e e f o r m a z i o n e Provvedere affinchŽ il personale a tutti i livelli sia consapevoleÊ: a) dellÕimportanza di rispettare la politica e gli obiettivi ambientali e le esigenze applicabili nellÕambito del sistema di gestione introdotto; b) delle possibili ripercussioni ambientali delle proprie attivitˆ lavorative e dei vantaggi per lÕambiente legati a una migliore efficienzaÊ; c) del proprio ruolo e delle proprie responsabilitˆ nel conformarsi alle politiche e agli obiettivi ambientali e alle esigenze del sistema di gestioneÊ; d) delle possibili conseguenze della deviazione dalle procedure operative approvate. Individuazione delle necessitˆ di formazione, e adeguata formazione di tutto il personale la cui attivitˆ pu˜ avere unÕincidenza rilevante sullÕambiente. LÕimpresa deve mettere e mantenere in atto procedure intese a ricevere, registrare e rispondere a comunicazioni (interne ed esterne) delle pertinenti parti interessate riguardo ai propri effetti e alla propria gestione ambientale. 3. Effetti ambientali V a l u t a z i o n e e r e g i s t r a z i o n e degli e f f e t t i a m b i e n t a l i Esame e valutazione degli effetti ambientali delle attivitˆ dellÕimpresa nel sito e compilazione di un registro di quelli individuati come importanti. Ci˜ comporta, se del caso, la presa in conto diÊ: a) emissioni controllate e incontrollate nellÕatmosferaÊ; b) scarichi controllati e incontrollati nellÕacqua o nella rete fognariaÊ; c) rifiuti solidi e di altro tipo, in particolare rifiuti pericolosiÊ; d) contaminazione del terrenoÊ; e) utilizzazione del terreno, di acqua, di combustibili e di energia e di altre risorse naturaliÊ; f) scarico di energia termica, rumore, odori, polveri, vibrazione e impatto visivoÊ; g) incidenza su settori specifici dellÕambiente e degli ecosistemi. Ci˜ comporta gli effetti derivanti, o che possono derivare, in conseguenza diÊ: 1) condizioni operative normaliÊ; 2) condizioni operative anormaliÊ; 3) incidenti, imprevisti e possibili situazioni di emergenzaÊ; 4) attivitˆ passate, presenti e previste. Registro delle disposizioni legislative e regolamentari e di altre esigenze della politica aziendale. LÕimpresa deve mettere e mantenere in atto procedure intese a registrare tutte le disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, nonchŽ le altre esigenze della politica aziendale attinenti agli aspetti ambientali delle sue attivitˆ, dei suoi prodotti e dei suoi servizi. 4. Controllo operativo I n t r o d u z i o n e di p r o c e d u r e o p e r a t i v e Individuazione delle funzioni, attivitˆ e processi che incidono o possono incidere sullÕambiente e che sono significativi per la politica e gli obiettivi dellÕimpresa. Pianificazione e controllo di tali funzioni, attivitˆ e processi, prestando particolare attenzione aÊ: a) istruzioni operative documentate che definiscano le modalitˆ di esecuzione dellÕattivitˆ sia da parte degli addetti dellÕimpresa che da parte di terze persone che agiscono per suo conto. Tali istruzioni devono essere approntate per situazioni in cui la loro mancanza potrebbe portare a violazioni della politica ambientaleÊ; b) procedure relative agli acquisti e agli appalti per garantire che i fornitori e coloro che agiscono per conto dellÕimpresa si conformino alla politica ambientale dellÕimpresa, per quanto di questa politica li riguardaÊ; c) sorveglianza e controllo delle caratteristiche pertinenti del processo (ad esempio flussi di effluenti ed eliminazione dei rifiuti)Ê; d) approvazione di processi e apparecchiature previstiÊ; e) criteri relativi allÕefficienza, da specificare nella forma di norme scritte. Sorveglianza Sorveglianza da parte dellÕimpresa della conformitˆ alle esigenze stabilite dalla sua politica ambientale e dal suo programma e dal suo sistema di gestione ambientali relativi al sitoÊ; registrazione e archiviazione dei risultati. Per ogni attivitˆ o settore, ci˜ significaÊ: a) individuare e documentare lÕinformazione da ottenere relativa alla sorveglianzaÊ; b) specificare e documentare le procedure di sorveglianza da applicareÊ; c) determinare e documentare i criteri di accettabilitˆ e gli interventi da compiere se i risultati non sono soddisfacentiÊ; d) valutare e documentare la validitˆ delle informazioni relative alla sorveglianza precedentemente ottenute se si constata che i sistemi di sorveglianza sono deficitari. Inosservanza e azioni correttive In caso di inosservanza della politica, degli obiettivi o delle norme dellÕimpresa in materia di ambiente, inchiesta e interventi correttivi perÊ: a) accertare la causaÊ; b) stabilire un piano di azioneÊ; c) avviare azioni preventive ad un livello corrispondente ai rischi constatatiÊ; d) effettuare controlli per garantire lÕefficacia delle azioni preventiveÊ; e) registrare qualsiasi cambiamento nelle procedure a seguito di azioni correttive. 5. Documentazione relativa alla gestione ambientale Elaborazione di documenti perÊ: a) presentare in modo esauriente la politica, gli obiettivi e i programmi in materia ambientaleÊ; b) documentare i ruoli principali e le responsabilitˆÊ; c) descrivere le interazioni tra gli elementi del sistema. Elaborazione di documenti per dimostrare la conformitˆ alle esigenze del sistema di gestione ambientale e registrare il livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti. 6. Audit ambientali Gestione, situazione e riesame di un programma sistematico e periodico concernenteÊ: a) la conformitˆ o meno delle attivitˆ di gestione ambientali al programma ambientale e relativa efficacia di applicazioneÊ; b) validitˆ del sistema di gestione ambientale nellÕapplicazione della politica ambientale dellÕimpresa. C. Aspetti da trattare Nel quadro della politica e dei programmi ambientali, nonchŽ degli audit ambientali, devono essere trattati i seguenti aspettiÊ: 1. Valutazione, controllo e riduzione delle incidenze dellÕattivitˆ in questione sulle varie componenti dellÕambiente. 2. Gestione, risparmio e scelte energetiche. 3. Gestione, risparmio, dellÕacqua. scelta e trasporto delle materie primeÊ; gestione e risparmio 4. Riduzione, riciclaggio, riutilizzazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti. 5. Valutazione, controllo stabilimento. e riduzione del rumore allÕinterno e allÕesterno dello 6. Scelta dei nuovi processi di produzione e modifiche dei processi di produzione. 7. Gestione dei prodotti (progettazione, imballaggio, trasporto, uso e smaltimento). 8. Efficienza e prassi ambientali di appaltatori, subappaltatori e fornitori. 9. Prevenzione e riduzione degli incidenti ambientali. 10. Definizione di apposite procedure di emergenza qualora si verifichino incidenti ambientali. 11. Informazione e formazione del personale riguardo ai problemi ambientali. 12. Informazione esterna riguardo ai problemi ambientali. A. Prassi di buona gestione La politica ambientale dellÕimpresa deve essere basata sui principi di azione definiti in appressoÊ; le attivitˆ dellÕimpresa vanno controllate regolarmente per verificare se siano coerenti con detti principi e con quelli del costante miglioramento dellÕefficienza ambientale. 1. Viene promosso tra i dipendenti di ogni livello un senso di responsabilitˆ verso lÕambiente. 2. Sono valutati in anticipo gli effetti ambientali di tutte le nuove attivitˆ e di tutti i prodotti e processi nuovi. . 3. Sono valutati e controllati gli effetti delle attivitˆ in corso sullÕambiente locale ed esaminate tutte le incidenze rilevanti di tali attivitˆ sullÕambiente in generale. 4. Sono adottate disposizioni necessarie per prevenire o eliminare lÕinquinamento e, qualora ci˜ si riveli impossibile, per ridurre al minimo la produzione di emissioni inquinanti e di rifiuti e preservare le risorse, tenendo conto di possibili tecnologie pulite. 5. Sono adottate le misure necessarie per prevenire le emissioni accidentali di materie o energia. 6. Sono introdotte e applicate procedure di sorveglianza al fine di controllare la conformitˆ alla politica ambientale e, qualora queste procedure richiedano misurazioni e prove, al fine di effettuare e aggiornare le registrazioni dei risultati. 7. Sono introdotte e aggiornate procedure e interventi da effettuare nel caso in cui sia stata rilevata una situazione non conforme alla politica, agli obiettivi e agli scopi in materia ambientale. 8. Viene assicurata la cooperazione con le autoritˆ pubbliche per stabilire e aggiornare procedure di emergenza, al fine di ridurre al minimo gli effetti di qualsiasi scarico accidentale nellÕambiente che nonostante tutto si verificasse. 9. Sono comunicate al pubblico le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sullÕambiente delle attivitˆ dellÕimpresa, e viene perseguito un dialogo aperto con il pubblico. 10. Sono indicate ai clienti le opportune avvertenze da osservare, ai fini del rispetto ambientale, nella manipolazione e nellÕeliminazione dei prodotti dellÕimpresa. 11. Sono predisposte misure per garantire che gli appaltatori che lavorano nel sito per conto dellÕimpresa applichino norme ambientali equivalenti a quelle dellÕimpresa. _______________ ALLEGATO II ESIGENZE CONCERNENTI LÕAUDIT AMBIENTALE LÕaudit • programmato ed eseguito in base alle linee direttrici della norma internazionale ISO 10011 (1990 parte 1, in particolare i paragrafi 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1 e 5.4.2) e a quelle delle altre pertinenti norme internazionali, e nel quadro dei principi e delle disposizioni specifiche del presente regolamento (*). In particolareÊ: A. Obiettivi I programmi di audit ambientale del sito devono definire per iscritto gli obiettivi di ciascun audit o ciclo di audit, compresa la frequenza dellÕaudit per ciascuna attivitˆ. Gli obiettivi devono comprendere in particolareÊ: la valutazione dei sistemi di gestione impiegati e lÕaccertamento della conformitˆ alle politiche dellÕimpresa e al programma relativo al sito, compresa lÕosservanza delle pertinenti disposizioni regolamentari in materia di ambiente. B. Campo di applicazione Il campo complessivo di applicazione dei singoli audit o di ogni fase di un ciclo di audit deve essere chiaramente definito e comprende esplicitamente . 1) gli aspetti presi in considerazione, 2) le attivitˆ da sottoporre ad audit, 3) le norme ambientali da prendere in conto, 4) il periodo cui si riferisce lÕaudit. LÕaudit ambientale comprende la rilevazione dei dati di fatto necessari per valutare lÕefficienza ambientale. ____________________ (*) Ai fini del presente regolamento, i termini della norma vanno intesi come segueÊ: − Ò sistemi di qualitˆ ÒÊ: leggasi Ò sistema di gestione ambientale Ò, − Ò norma di qualitˆ ÒÊ: leggasi Ò norma ambientale Ò, − Ò manuale di qualitˆ ÒÊ: leggasi Ò manuale di gestione ambientale Ò, − Ò audit di qualitˆ ÒÊ: leggasi Ò audit ambientale Ò, − Ò cliente ÒÊ: leggasi Ò la direzione generale dellÕimpresa Ò, − Ò oggetto di audit ÒÊ: leggasi Ò il sito Ò. C. Organizzazione e risorse Gli audit ambientali devono essere eseguiti da persone o gruppi di persone che abbiano unÕadeguata conoscenza dei settori e dei campi sottoposti allÕaudit, comprese conoscenza ed esperienza dei pertinenti aspetti di gestione ambientale, tecnici, ambientali e regolamentari, nonchŽ una sufficiente formazione e competenza nelle mansioni specifiche di audit per raggiungere gli obiettivi stabiliti. Le risorse e il tempo impiegati devono essere adeguati rispetto alla portata e agli obiettivi del controllo. La direzione generale dellÕimpresa presta il suo appoggio allÕaudit. I revisori devono essere sufficientemente indipendenti rispetto alle attivitˆ che valutano da poter esprimere un giudizio obiettivo e imparziale. D. Pianificazione e preparazione dellÕaudit di un sito Ciascun audit deve essere pianificato e preparato, in particolare al fine diÊ: − far s“ che siano messe a disposizione risorse adeguate, − far s“ che ciascun individuo che partecipa al processo di audit (ivi compresi i revisori, la direzione del sito e il personale) comprenda il proprio ruolo e le proprie responsabilitˆ. La preparazione deve comprendere la familiarizzazione con le attivitˆ del sito e con il sistema ivi esistente di gestione ambientale e lÕesame delle constatazioni e delle conclusioni dei precedenti audit. E. Attivitˆ di audit 1. Le attivitˆ di audit nel sito comprendono le discussioni con il personale, lÕesame delle condizioni di funzionamento e degli impianti, lÕesame dei registri, delle procedure scritte e di ogni altra documentazione pertinente, al fine di valutare lÕefficienza ambientale del sito accertando se le norme applicabili sono rispettate e se il sistema esistente per gestire le responsabilitˆ ambientali sia efficace e adeguato. 2. Il processo di audit deve comprendere in particolare le seguenti fasiÊ: b) comprensione dei sistemi di gestioneÊ; c) valutazione dei lati forti e deboli dei sistemi di gestioneÊ; d) raccolta di risultanze pertinentiÊ; e) valutazione delle constatazioni dellÕauditÊ; f) preparazione delle conclusioni dellÕauditÊ; g) relazione sulle constatazioni e sulle conclusioni dellÕaudit . F. Relazione sulle constatazioni e sulle conclusioni dellÕaudit 6. Al termine di ogni audit o ciclo di audit, i revisori devono preparare una relazione scritta sullÕaudit in debita forma e con contenuto adeguato, per garantire una comunicazione completa e formale delle constatazioni e delle conclusioni dellÕaudit. Le constatazioni e le conclusioni dellÕaudit devono essere formalmente comunicate alla direzione generale dellÕimpresa. 2. Gli obiettivi fondamentali della relazione scritta sullÕaudit sonoÊ: b) documentare la portata dellÕauditÊ; c) fornire alla direzione informazioni sullo stato di conformitˆ con la politica ambientale dellÕimpresa e con i progressi di carattere ambientale compiuti nel sitoÊ; d) fornire alla direzione informazioni sullÕefficacia e lÕaffidabilitˆ delle misure di sorveglianza dellÕimpatto ambientale nel sitoÊ; e) dimostrare, se del caso, la necessitˆ di azioni correttive. A. Seguito dellÕaudit Il processo di audit deve essere completato con la preparazione e lÕapplicazione di un piano relativo ad unÕadeguata azione correttiva. Devono essere in funzione ed essere applicati adeguati meccanismi per garantire il seguito da dare ai risultati dellÕaudit. H.. Periodicitˆ degli audit LÕaudit deve essere eseguito o il ciclo di audit completato, secondo il caso, ad intervalli non superiori a tre anni. La periodicitˆ per ogni attivitˆ dello stabilimento • stabilita dalla direzione generale dellÕimpresa, tenendo conto dellÕincidenza potenziale globale sullÕambiente delle attivitˆ svolte nel sito e in particolare in funzione dei seguenti elementiÊ: a) natura, dimensioni e complessitˆ delle attivitˆÊ; b) natura, volume di emissioni, rifiuti, materie prime e consumo di energia nonchŽ, in generale, delle interazioni con lÕambienteÊ; c) grado di importanza e di urgenza dei problemi constatati, a seguito dellÕanalisi ambientale iniziale o dellÕaudit precedenteÊ; d) precedenti in materia di problemi ambientali. __________________ ALLEGATO III ESIGENZECONCERNENTILÕACCREDITAMENTODEIVERIFICATORI AMBIENTALIELEFUNZIONIDELVERIFICATORE A. Esigenze per lÕaccreditamento dei verificatori ambientali 1. I criteri di accreditamento relativi ai verificatori ambientali comprendono gli elementi di seguito espostiÊ: Personale. Il personale del verificatore ambientale deve essere competente per le funzioni nellÕambito della portata dellÕaccreditamento e deve esibire e conservare documenti relativi alle qualifiche, formazione ed esperienza del suo personale almeno nei seguenti campiÊ: − metodi di audit ambientaleÊ; − informazioni e processi di gestioneÊ; − problemi ambientaliÊ; − legislazione e norme in materia, compresi gli orientamenti specifici elaborati ai fini del presente regolamentoÊ; − conoscenze tecniche attinenti alle attivitˆ da esaminare. Indipendenza e obiettivitˆ Un verificatore deve essere indipendente e imparziale. Il verificatore ambientale deve dimostrare che la sua organizzazione e il suo personale non sono soggetti ad alcuna pressione commerciale, finanziaria o di altro tipo, che potrebbe influenzare il giudizio o far dubitare dellÕimparzialitˆ di giudizio o integritˆ in rapporto alle attivitˆ svolte, e che essi ottemperano a tutte le regole applicabili in materia. I verificatori i cui requisiti siano conformi a EN 45012, articoli 4 e 5, sono considerati in regola con tali requisiti. Procedure Il verificatore ambientale deve avere metodologie e procedure di verifica documentate, compresi sistemi per il controllo di qualitˆ e disposizioni sulla riservatezza, in relazione alle esigenze del presente regolamento concernenti la verifica. Organizzazione Trattandosi di organizzazioni, il verificatore ambientale deve avere e mettere a disposizione su richiesta un organigramma da cui risultino le responsabilitˆ e la struttura di funzionamento dellÕorganizzazione e una dichiarazione concernente lo status giuridico, la proprietˆ e le fonti di finanziamento. 2. Accreditamento di singoli LÕaccreditamento pu˜ essere concesso a singoli, con portata limitata ad attivitˆ del tipo e dellÕentitˆ per le quali lÕinteressato possieda tutte le competenze e lÕesperienza necessarie onde espletare le mansioni di cui alla parte B in appresso. In relazione ai siti nei quali vengono svolte siffatte attivitˆ, il richiedente deve dimostrare in particolare di possedere una competenza e unÕesperienza sufficienti nelle materie tecniche, ambientali e regolamentari pertinenti allÕoggetto dellÕaccreditamento, nonchŽ in materia di metodi e procedure di verifica. Il richiedente deve ottemperare ai criteri enumerati nel paragrafo 1 con riguardo allÕindipendenza, allÕobiettivitˆ e alle procedure. 3. Domanda di accreditamento Il verificatore ambientale richiedente completa e firma un modulo ufficiale di domanda, in cui dichiara di conoscere il funzionamento del sistema di accreditamento, accetta di attenersi alla procedura di accreditamento e di pagare il canone necessario, di conformarsi ai criteri di accreditamento nonchŽ segnala domande o accreditamenti precedenti. Al verificatore ambientale richiedente, deve essere fornita una descrizione scritta della procedura di accreditamento e dei diritti e degli obblighi dei verificatori ambientali accreditati, ivi compreso il canone da pagare per la domanda. Al richiedente sono fornite informazioni supplementari dietro richiesta. 4. Processo di accreditamento Il processo di accreditamento comprendeÊ: a) la raccolta delle informazioni, necessarie per valutare il verificatore ambientale che chiede lÕaccreditamento, comprendenti informazioni generali quali nome, indirizzo, status giuridico, risorse umane, rapporto nellÕambito di unÕentitˆ maggiore, ecc.Ê; informazioni per valutare la conformitˆ ai criteri di cui al punto 1 e fissare eventuali limitazioni alla portata dellÕaccreditamentoÊ; b) la valutazione del richiedente da parte del personale dellÕente preposto allÕaccreditamento o dai loro rappresentanti designati per appurare se il richiedente soddisfa ai criteri di accreditamento, tramite lÕesame delle informazioni presentate e dei lavori pertinenti nonchŽ indagini supplementari, ove necessario, compresi eventualmente colloqui con il personale. Il richiedente deve essere informato dellÕesame e poter esprimere osservazioni sui suoi contenutiÊ; c) un riesame da parte dellÕente di accreditamento di tutto il materiale di valutazione necessario per stabilire un accreditamentoÊ; d) la decisione di concedere o rifiutare lÕaccreditamento, unitamente a qualsiasi termine e condizione o qualsiasi limitazione della portata dellÕaccreditamento • presa in base allÕesame di cui alla lettera b) dallÕente di accreditamento ed • documentata. Gli enti di accreditamento devono disporre di procedure scritte per esaminare lÕestensione della portata dellÕaccreditamento dei verificatori ambientali accreditati. 5. Sorveglianza dei verificatori ambientali accreditati Si devono disporre controlli ad intervalli regolari, non superiori a trentasei mesi, per accertare che il verificatore ambientale accreditato continui ad ottemperare alle esigenze relative allÕaccreditamento e controllare la qualitˆ delle verifiche effettuate. Il verificatore ambientale accreditato ha lÕobbligo di comunicare immediatamente allÕente di accreditamento qualsiasi cambiamento che influisca sullÕaccreditamento o sulla sua portata. Qualsiasi decisione da parte dellÕente di accreditamento di porre fine o sospendere lÕaccreditamento o di ridurre la portata, deve essere presa soltanto dopo che il verificatore ambientale interessato abbia avuto la possibilitˆ di un colloquio. Nello svolgere le attivitˆ di verifica in uno Stato membro, un verificatore accreditato in un altro Stato membro notifica le sue attivitˆ allÕorganizzazione di accreditamento dello Stato membro in cui viene effettuata la verifica. 6. Estensione della portata dellÕaccreditamento LÕente di accreditamento deve stabilire per iscritto norme di procedure per la valutazione dei verificatori ambientali che chiedono lÕestensione della portata dellÕaccreditamento. B. La funzione dei verificatori 1. LÕesame delle politiche ambientali, dei programmi, dei sistemi di gestione, delle procedure di analisi e di audit e delle dichiarazioni ambientali nonchŽ la convalida di queste ultime • effettuato dai verificatori ambientali accreditati. L a funzione del verificatore consiste nellÕaccertare, fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di supervisione relativa alle disposizioni regolamentariÊ: − lÕottemperanza a tutte le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle concernenti la politica e il programma ambientale, lÕanalisi ambientale, il funzionamento del sistema di gestione ambientale, i processi di audit ambientale e le dichiarazioni ambientaliÊ; − lÕattendibilitˆ dei dati e delle informazioni inclusi nella dichiarazione ambientale e lÕadeguata trattazione nella medesima di tutti i problemi ambientali rilevanti, inerenti al sito. In particolare, il verificatore esamina con tutto il professionalismo necessario la validitˆ tecnica dellÕanalisi ambientale, dellÕaudit o delle procedure seguite dallÕimpresa evitando ripetizioni non necessarie rispetto a queste ultime. 2. Il verificatore opera sulla base di un accordo scritto stipulato con lÕimpresa, che definisce la portata del lavoro, mette il verificatore in grado di operare in modo professionale e indipendente e impegna lÕimpresa a fornire la cooperazione necessaria. La verifica comporta lÕesame della documentazione, un sopralluogo nel sito, ivi compresi, in particolare, colloqui con il personale, la preparazione di una relazione per la direzione dellÕimpresa e la soluzione dei problemi esposti in tale relazione. La documentazione da esaminare prima della visita al sito comprende le informazioni basilari riguardo al sito e alle attivitˆ svolte, la politica e il programma ambientale, la descrizione del sistema di gestione ambientale applicato nel sito, i dettagli dellÕanalisi o dellÕaudit ambientale eseguiti, la relazione di detta analisi o audit, nonchŽ di qualsiasi azione correttiva adottata successivamente e il progetto di dichiarazione ambientale. 3. La relazione del verificatore per la direzione generale dellÕimpresa deve comprendereÊ: c) in generale le infrazioni constatate delle disposizioni del presente regolamento e in particolareÊ: d) i difetti tecnici riscontrati nel metodo di analisi ambientale o di audit ambientale, o nel sistema di gestione ambientale o in qualsiasi altro processo pertinenteÊ; e) i punti di disaccordo riguardo alla proposta di dichiarazione ambientale nonchŽ i particolari delle modifiche o delle aggiunte che sarebbe necessario includere nella relazione ambientale. 4. Possono presentarsi i seguenti casiÊ: d) se − la politica ambientale • stabilita conformemente alle pertinenti esigenze del presente regolamento, − lÕanalisi ambientale o lÕaudit risulta soddisfacente dal punto di vista tecnico, − il programma ambientale affronta tutti i problemi importanti sollevati, − il sistema di gestione ambientale risponde alle esigenze di cui allÕallegato I, − la dichiarazione risulta esatta, sufficientemente dettagliata e conforme alle esigenze del sistema di ecogestione e audit il verificatore convalida la dichiarazioneÊ; b) se − la politica ambientale • stabilita conformemente alle pertinenti esigenze del presente regolamento, − lÕanalisi ambientale o lÕaudit risulta soddisfacente dal punto di vista tecnico, − il programma ambientale affronta tutti i problemi importanti sollevati, − il sistema di gestione ambientale risponde alle esigenze di cui allÕallegato I, ma − la dichiarazione deve essere modificata e/o completata, oppure se la dichiarazione relativa ad un anno intermedio in cui non • stata effettuata una convalida • risultata scorretta o ingannevole, o se non cÕ• stata una dichiarazione per un anno intermedio in cui ci sarebbe dovuta essere, il verificatore esamina le modifiche necessarie con la direzione dellÕimpresa e convalida la dichiarazione soltanto dopo che lÕimpresa vi ha apportato le opportune modifiche/aggiunte, compreso, se del caso, un riferimento alle modifiche che devono essere apportate a dichiarazioni anteriori non convalidate o a informazioni supplementari che avrebbero dovuto essere pubblicate negli anni intermediÊ; c) se − la politica ambientale non • stata stabilita conformemente alle pertinenti esigenze del presente regolamento, o − lÕanalisi ambientale o lÕaudit non • soddisfacente dal punto di vista tecnico, o − il programma ambientale non affronta tutti i problemi importanti sollevati, o − il sistema di gestione ambientale non soddisfa le esigenze di cui allÕallegato I, il verificatore rivolge alla direzione dellÕimpresa le opportune raccomandazioni concernenti i miglioramenti necessari e convalida la dichiarazione soltanto dopo che sono state corrette le insufficienze constatate relative alla politica e/o ai programmi e/o ai processi, sono stati nuovamente applicati i metodi, per quanto necessario, e la relazione • stata riveduta di conseguenza. ___________________ Questo sito • dotato di un sistema di gestione ambientale e i risultati raggiunti in questo settore sono comunicati al pubblico conformemente al sistema comunitario di ecogestione e audit. (Numero di registrazione ... ) Tutti i siti nella CEE in cui svolgiamo le nostre attivitˆ industriali sono dotati di un sistema di gestione ambientale e i risultati raggiunti in questo settore sono comunicati al pubblico conformemente al sistema comunitaio di ecogestione e audit. (Pi• dichiarazione facoltativa per la prassi nei paesi terzi) Tutti i siti in (indicazione dello Stato o degli Stati membri della CE) in cui svolgiamo le nostre attiviyˆ industriali sono dotati di un sistema di gestione ambientale e i risultati raggiunti in questo settore sono comunicati al pubblico conformemente al sistema comunitario di ecogestione e audit. I seguenti siti in cui svolgiamo le nostre attivitˆ industriali sono dotati di un sistema di gestione ambientale e i risultati raggiunti in questo settore sono comunicati al pubblico conformemente al sistema comunitario di ecogestione e auditÊ: − nome dello stabilimento, numero di registrazione − − .... ALLEGATO V INFORMAZIONI DA COMUNICARE AGLI ORGANISMI COMPETENTI AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE O DELLA PRESENTAZIONE DI UNA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE AMBIENTALE CONVALIDATA 1. Denominazione dellÕimpresa. 2. Denominazione e localizzazione del sito. 3. Descrizione sintetica delle attivitˆ svolte nel sito (riferimenti ai documenti allegati, se del caso). 4. Nome e indirizzo del verificatore dichiarazione allegata. 5. Termine par la presentazione della successiva dichiarazione ambientale convalidata. ambientale accreditato che ha Alla domanda devono essere allegateÊ: a) una descrizione sintetica del sistema di gestione ambientaleÊ; b) una descrizione del programma di audit stabilito per il sitoÊ; c)la dichiarazione ambientale convalidata. ________________ convalidato la