il diritto d`abitazione del coniuge superstite previsto dall`art. 540 cc

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il diritto d`abitazione del coniuge superstite previsto dall`art. 540 cc
IL DIRITTO D'ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE
PREVISTO DALL'ART. 540 C.C
Il diritto d'abitazione del coniuge superstite, previsto dall'art. 540 c.c., così come modificato dalle
l. 19 maggio 1975 n. 151, rappresenta un prelegato (legato fatto a un erede o a uno dei coeredi
oltre alla porzione che gli spetta) ex lege (quindi il coniuge acquista tali diritti anche se rinunzia
all'eredità) per effetto del quale al coniuge superstite sono riservati "i diritti di abitazione sulla
casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto
o comuni.
Il diritto d’abitazione del coniuge superstite, applicabile anche in caso di successione legittima, si
costituisce al momento del decesso di uno dei coniugi, qualora in tale momento (decesso) la casa
adibita a residenza familiare risulti di proprietà del defunto o comuni.
Pertanto, come evidenziato dalla giurisprudenza prevalente, nel caso di comproprietà con terzi
della casa familiare al momento della costituzione del diritto reale di godimento (decesso di uno
dei coniugi), non risulta applicabile il diritto d'abitazione del coniuge superstite in quanto la
comproprietà con i terzi fa venir meno i presupposti per il diritto di abitazione ed uso, visto che
non può essere realizzato l'interesse del coniuge superstite al pieno godimento dei beni in
oggetto dei diritti stessi.
Si evidenzia infine che, con riferimento al sistema della trascrizione (c.d. pubblicità dichiarativa),
vige tra l’altro la regola fondamentale per effetto della quale, nel trasferimento di diritti di
proprietà o diritti reali di godimento, prevale quello che viene trascritto per primo, anche se
successivo nel tempo.
ottobre 2013
FABBRICATI ISCRITTI A CATASTO IN CATEGORIA“FITTIZIA–SENZA RENDITA”
F/2“UNITA’COLLABENTI”
F/2 Unita Collabenti – definizione catastale
“Si tratta delle unità che in parte o in toto sono inabitabili: unità parzialmente demolite, dirute.
Una circolare della Direzione Centrale non consente di dichiarare unità collabenti partendo da
unità già denunciate, quindi è possibile presentare un'u.i. in F/2 solo in nuova costruzione o unità
afferente, ma mai in variazione”
Le unita immobiliari accatastate in cat. F/2 sono soggette al pagamento dell’imposta in quanto
esprimono potenziale edificatorio “di fatto” che in assenza del fabbricato non ci sarebbe.
Quindi per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione
dell’ICI/IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio “di fatto”, ci si avvale del
principio di “ragguaglio” con l’area fabbricabile da intendersi quale valore di ricostruzione
dell’immobile.
Pertanto tutti i potenziali edificatori “di fatto”, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista
tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme
dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo cosi di fatto il loro valore
venale.
Quindi per le categorie catastali F/2, F/3, F/4 in zona agricola e rurale, F/4 in qualsiasi zona
omogenea del PRG, e fabbricati censiti al N.C.T. con qualità “Ente Urbano” per i quali e stato
effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, potrà essere stabilito un
valore medio di riferimento con deliberazione di giunta comunale da utilizzare ai fini
dell’applicazione ICI/IMU.
Tale valore unitario medio di riferimento dovrà quindi essere moltiplicato per la superficie lorda
complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” (area di ingombro del
fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani ;
- Risoluzioni Ministeriali sentenze Cassazione e Consiglio di Stato
‐ Ministero delle Finanze risoluzione 19 settembre 1992 protocollo 7/2090
‐ Ministero delle Finanze risoluzione 30 ottobre 1992 protocollo 7/2186
‐ Ministero delle Finanze risoluzione 12 dicembre 1992 protocollo 9/1178
‐ Corte di Cassazione Sentenza 4308/2010
‐ Consiglio di Stato Sentenza 1731/2010
‐ Corte di Cassazione Sentenza 5166/2013
b) interpretazioni di esperti
‐ IFEL Istituto per la finanza e le economie locali
‐ ILSOLE24ORE l'esperto risponde
‐ ANUTEL Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali
‐ COMUNEDIROMA Risposta Interpello 14 ‐2012 (IMU ‐Fabbricati collabenti)