7668/96 - Associazione Incontro

Transcript

7668/96 - Associazione Incontro
Circolare INPS del 6 maggio 1998 n. 98
Assegno per il nucleo familiare. Nucleo familiare composto dal solo coniuge superstite.
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei
rami professionali
Al Coordinatore generale medico legale e
Dirigenti medici
e.p.c. Al Commissario straordinario
Al Vice Commissario straordinario
Al Presidente e ai membri del Consiglio di
indirizzo e vigilanza
Al Presidente e ai membri del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di
fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per
l’accertamento e la riscossione dei contributi
agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
A seguito di pronuncia della Corte di Cassazione, l’assegno per il nucleo familiare su pensione ai
superstiti può essere erogato anche quando il nucleo e costituito unicamente dal coniuge superstite.
Con la sentenza n.7668 del 1996 la Corte di Cassazione ha precisato che l’assegno per il nucleo
familiare su pensione ai superstiti può essere erogato anche quando il nucleo e costituito unicamente
dal coniuge superstite.
Come noto, la disposizione contenuta nellart.2, c.8, della legge 13 maggio 1988, n. 153 prevede che
il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione
ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un’età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a
causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilita di dedicarsi ad
un proficuo lavoro.
La Corte ha sostenuto che l’espressione nucleo composto da una sola persona e astrattamente
riferibile a ciascuno dei componenti la famiglia: pertanto, la persona che, ai sensi del citato art.2,
c.8, può costituire nucleo da sola può essere non solo l’orfano, ma anche il coniuge superstite
(ovviamente se minore o maggiorenne inabile).
A seguito dei ricorsi presentati in materia e al fine di evitare eventuali soccombenze dell’Istituto in
giudizio, si ritiene di dover tenere conto del nuovo principio stabilito dalla Corte. E pertanto da
considerarsi superato il criterio sinora seguito - e riportato nella circolare 12.1.90, n.12, parte II,
p.2.1) - in base al quale, nel caso di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, il nucleo familiare
può essere composto da una sola persona unicamente quando si tratti di orfano minorenne o
maggiorenne inabile.
Le Sedi provvederanno a dare attuazione alla sentenza - che troverà applicazione nei limiti della
prescrizione quinquennale - e liquideranno la prestazione, su richiesta degli interessati, anche in
caso di nuclei costituiti dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti
fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilita).
A tali nuclei si applicheranno le tabelle in vigore per i nuclei orfanili.
Il direttore generale
Trizzino