Diritto di uso e abitazione del coniuge superstite
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Diritto di uso e abitazione del coniuge superstite
08/06/12 Diritto di uso e abitazione del coniuge superstite - Articolo dell'Avv. Giovanni Alessi Diritto di uso e abitazione del coniuge superstite Diritto di uso e di abitazione del coniuge superstite (Articolo dell'Avv. Giovanni Alessi) L'art. 540 c.c., così come modificato dalle l. 19 maggio 1975 n. 151, afferma tra l'altro, che al coniuge superstite sono riservati "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni". La migliore dottrina considera tale attribuzione un legato ex lege (1), quindi il coniuge acquista tali diritti anche se rinunzia all'eredità. I diritti in esame configurano una successione legale a titolo particolare ed è discusso se si tratti di legato o prelegato; è preferibile la seconda opinione, perché la disposizione non grava su tutti gli eredi, ma grava prima sulla disponibile e, solo eventualmente, in caso di in capienza, sulla quota del coniuge stesso e in subordine su quella dei figli (2). Si è voluto, così, tutelare da parte dell'ordinamento giuridico non tanto un interesse economico del coniuge ad avere un alloggio, quanto un interesse morale, legato alla conservazione dei rapporti affettivi con la casa familiare, oltre al mantenimento dei rapporti sociali goduti durante il matrimonio. Presupposto affinché vengano assegnati tali diritti è l'appartenenza della casa al testatore o ad entrambi i coniugi. Ci si chiede se tale norma trovi applicazione anche in caso di comproprietà con i terzi della casa familiare. Parte della dottrina (3) propende per una soluzione positiva, sia per impedire facili elusioni delle aspettative del coniuge, quali potrebbero verificarsi attraverso l'alienazione in vita di una piccola parte della proprietà dell'immobile a terzi, sia per evitare limitazioni del diritto del coniuge non rispondenti allo spirito della legge. Preferibile sembra la tesi negativa (4), secondo cui in caso di comproprietà con i terzi della casa familiare non ci sono i presupposti per il diritto di abitazione ed uso, visto che non può essere realizzato l'interesse del coniuge superstite al pieno godimento dei beni in oggetto dei diritti stessi. Si ricorda poi che dottrina e giurisprudenza dominanti ritengono applicabile l'art. 540 c.c. anche in caso di successine legittima. www.plentedamaggiulli.it/Articoli/uso_abitazione_coniuge_superstite_giovanni_alessi.html 1/2 08/06/12 Diritto di uso e abitazione del coniuge superstite - Articolo dell'Avv. Giovanni Alessi Per quanto riguarda l'oggetto di tale norma, non si dubita che tali diritti siano gli stessi di quelli disciplinati negli articoli 1021 e ss. c.c., quindi diritti reali di godimento su cosa altrui. Anche se bisogna precisare che la ratio ispiratrice delle norme successorie, che si esprime nella protezione di interessi etici e affettivi, impedisce l'applicazione degli articoli 1021 e 1022 c.c. nella parte in cui limitano la misura dei predetti diritti ai bisogni dei titolari e della sua famiglia. Si applica regolarmente, invece, l'articolo 1024 c.c secondo cui "i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione". A tal proposito, si deve dar atto che la Cassazione (5) ha più volte sostenuto che il divieto di alienazione o cessione non ha natura pubblicistica, quindi non è inderogabile da parte del nudo proprietario. Considerandolo un diritto disponibile, si ha come conseguenza che il nudo proprietario e l'usuario possono derogare al divieto, e il successivo negozio di alienazione o locazione si considera valido in quanto riflette un diritto di cui i titolari possono liberamente disporre. Infine è pacifico in dottrina che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei numeri 4 e 5 dell'articolo 2643 c.c, tali diritti di uso e abitazione possano essere oggetto di rinunzia (ovviamente rinunzia abdicativa e non traslativa (6)). www.plentedamaggiulli.it/Articoli/uso_abitazione_coniuge_superstite_giovanni_alessi.html 2/2