Diritto di uso e abitazione del coniuge superstite

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Diritto di uso e abitazione del coniuge superstite
08/06/12
Diritto di uso e abitazione del coniuge superstite - Articolo dell'Avv. Giovanni Alessi
Diritto di uso e abitazione del coniuge
superstite
Diritto di uso e di abitazione del coniuge superstite (Articolo dell'Avv. Giovanni
Alessi)
L'art. 540 c.c., così come modificato dalle l. 19 maggio 1975 n. 151, afferma tra
l'altro, che al coniuge superstite sono riservati "i diritti di abitazione sulla casa
adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà
del defunto o comuni".
La migliore dottrina considera tale attribuzione un legato ex lege (1), quindi il
coniuge acquista tali diritti anche se rinunzia all'eredità.
I diritti in esame configurano una successione legale a titolo particolare ed è
discusso se si tratti di legato o prelegato; è preferibile la seconda opinione,
perché la disposizione non grava su tutti gli eredi, ma grava prima sulla
disponibile e, solo eventualmente, in caso di in capienza, sulla quota del
coniuge stesso e in subordine su quella dei figli (2).
Si è voluto, così, tutelare da parte dell'ordinamento giuridico non tanto un
interesse economico del coniuge ad avere un alloggio, quanto un interesse
morale, legato alla conservazione dei rapporti affettivi con la casa familiare,
oltre al mantenimento dei rapporti sociali goduti durante il matrimonio.
Presupposto affinché vengano assegnati tali diritti è l'appartenenza della casa al
testatore o ad entrambi i coniugi. Ci si chiede se tale norma trovi applicazione
anche in caso di comproprietà con i terzi della casa familiare.
Parte della dottrina (3) propende per una soluzione positiva, sia per impedire
facili elusioni delle aspettative del coniuge, quali potrebbero verificarsi
attraverso l'alienazione in vita di una piccola parte della proprietà dell'immobile
a terzi, sia per evitare limitazioni del diritto del coniuge non rispondenti allo
spirito della legge.
Preferibile sembra la tesi negativa (4), secondo cui in caso di comproprietà con i
terzi della casa familiare non ci sono i presupposti per il diritto di abitazione ed
uso, visto che non può essere realizzato l'interesse del coniuge superstite al
pieno godimento dei beni in oggetto dei diritti stessi.
Si ricorda poi che dottrina e giurisprudenza dominanti ritengono applicabile
l'art. 540 c.c. anche in caso di successine legittima.
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Diritto di uso e abitazione del coniuge superstite - Articolo dell'Avv. Giovanni Alessi
Per quanto riguarda l'oggetto di tale norma, non si dubita che tali diritti siano
gli stessi di quelli disciplinati negli articoli 1021 e ss. c.c., quindi diritti reali di
godimento su cosa altrui.
Anche se bisogna precisare che la ratio ispiratrice delle norme successorie, che
si esprime nella protezione di interessi etici e affettivi, impedisce l'applicazione
degli articoli 1021 e 1022 c.c. nella parte in cui limitano la misura dei predetti
diritti ai bisogni dei titolari e della sua famiglia.
Si applica regolarmente, invece, l'articolo 1024 c.c secondo cui "i diritti di uso e
di abitazione non si possono cedere o dare in locazione".
A tal proposito, si deve dar atto che la Cassazione (5) ha più volte sostenuto che
il divieto di alienazione o cessione non ha natura pubblicistica, quindi non è
inderogabile da parte del nudo proprietario.
Considerandolo un diritto disponibile, si ha come conseguenza che il nudo
proprietario e l'usuario possono derogare al divieto, e il successivo negozio di
alienazione o locazione si considera valido in quanto riflette un diritto di cui i
titolari possono liberamente disporre.
Infine è pacifico in dottrina che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dei numeri 4 e 5 dell'articolo 2643 c.c, tali diritti di uso e abitazione possano
essere oggetto di rinunzia (ovviamente rinunzia abdicativa e non traslativa (6)).
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