Il decalogo del buon amministratore
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Il decalogo del buon amministratore
Il Diritto della Regione Il Diritto della Regione http://diritto.regione.veneto.it Il decalogo del buon amministratore Florilegio della giurisprudenza della Cassazione Penale sui pubblici amministratori[1] Ventitreesimo aggiornamento Di Luigi Delpino [*] Abstract: In questo saggio, il Procuratore della Repubblica di Venezia Luigi Delpino presenta un nuovo aggiornamento delle decisioni della Cassazione Penale in materia di Pubblica Amministrazione. Sommario: Premessa: le modifiche al codice penale apportate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. «legge anticorruzione») – A) Abuso d’ufficio (art. 323 codice penale) – B) Omissione o rifiuto di atti d’ufficio (Art. 328 codice penale) – C) Responsabilità per omesso impedimento di eventi (art. 40, 2° comma codice penale) – D) Altre responsabilità penali di consiglieri e assessori comunali – E) Altre responsabilità penali del sindaco – F) Responsabilità penali di altri amministratori pubblici – 1 / 13 Il Diritto della Regione Il Diritto della Regione http://diritto.regione.veneto.it Premessa: le modifiche al codice penale apportate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. «legge anticorruzione») La legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», dando finalmente (sia pur non completamente) esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa contro la corruzione (firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, poi ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110) e alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (firmata a Merida il 31 ottobre 2003, poi ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116), ha nuovamente modificato parte degli articoli in materia di corruzione, ridisegnando alcune figure di reato, aumentando le pene di altre ed introducendone di nuove.[2] In particolare, e attenendoci in questa sede a un preliminare esame degli aspetti più rilevanti delle modifiche apportate al codice penale: a) sono stati aumentati i minimi edittali - del reato di peculato (art. 314 c.p.), che era di tre anni di reclusione ed è stato portato a quattro anni di reclusione; - del reato di concussione (art. 317 c.p. che, come diremo, è stato modificato anche come fattispecie), che era di quattro anni di reclusione ed è stato portato a sei anni di reclusione. b) - sono state aumentate le pene del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria: art. 319 2 / 13 Il Diritto della Regione Il Diritto della Regione http://diritto.regione.veneto.it c.p.), la cui pena è passata da quella della reclusione da due a cinque anni a quella della reclusione da quattro ad otto anni; - del reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), la cui pena per il fatto previsto dal primo comma è passata dalla originaria reclusione da tre ad otto anni alla reclusione da quattro a dieci anni, mentre per l’ipotesi aggravata prevista nel secondo comma la pena, prima della reclusione da quattro a dodici anni, è ora quella reclusione da cinque a dodici anni; è rimasta, invece, invariata la pena prevista qualora dal fatto corruttivo derivi l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni, che è quella della reclusione da sei a venti anni; - del reato di abuso di ufficio (art. 323, comma 1, c.p.) la cui pena, prima prevista tra un minimo di sei mesi e un massimo di tre anni di reclusione, va ora da uno e quattro anni di reclusione. c) sono state ridisegnate alcune fattispecie di reato, in particolare - il reato di «concussione», previsto dall’art. 317 c.p., oltre alla già ricordata modifica della pena edittale, è stato ristretto al solo pubblico ufficiale ed è stato limitato alla sola condotta di costrizione; - il reato di «corruzione per un atto d’ufficio» (c.d. corruzione impropria), previsto dall’art. 318 c.p., è stato riformulato e ha assunto la nuova denominazione di «corruzione per l’esercizio della funzione»; - d) - il reato di «istigazione alla corruzione», previsto dall’art. 322 c.p., che è stato modificato nel primo e nel terzo comma per adeguarlo al nuovo testo dell’art. 318. sono stati introdotti due nuovi reati: il primo, previsto dall’art. 319-quater, è la «induzione a dare o promettere utilità», che ha la funzione di colmare il vuoto creato dalla modifica dell’art. 317, il quale, come si è prima 3 / 13 Il Diritto della Regione Il Diritto della Regione http://diritto.regione.veneto.it ricordato, non prevede più, come condotta del delitto di concussione, l’induzione. Alla modifica dell’art. 317 e alla conseguente introduzione dell’art. 319-quater è conseguita, anche, la modifica di tutte quelle norme (artt. 32-quater, 32-quinquies, 317-bis, 322-bis, 323-bis del codice penale) che facevano riferimento al vecchio art. 317; - il secondo, previsto dall’art. 346-bis, è il «traffico di influenze illecite»: «chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio». Tale nuova fattispecie costituisce attuazione delle già ricordate Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 28 giugno 2010, n. 110) e Convenzione ONU di Merida del 21 ottobre 2003 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116). Convenzioni che imponevano entrambe di punire, a titolo di reato, «il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione a chiunque dichiari o confermi di essere in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni delle persone indicate agli articoli 2, 4 a 6 e 9 ad 11, a prescindere che l'indebito vantaggio sia per se stesso o per altra persona, come pure il fatto di sollecitare, di ricevere, o di accettarne l'offerta o la promessa di rimunerazione per tale influenza, a prescindere che quest’ultima sia o meno esercitata o che produca o meno il risultato auspicato» ed introduce nel nostro ordinamento, come nuova figura di delitto, il c.d. «trading in influence», e cioè il commercio a fini privati delle proprie conoscenze. e) La legge 6 novembre 2012, n. 190 ha anche modificato – adeguandolo ai principi di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, soprattutto, dando piena attuazione alla Decisione quadro UE 2003/568/GAI del 22 luglio 2003, alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, firmata a Merida il 31 ottobre 2003 e ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116, e alla Convenzione del Consiglio d’Europa contro la corruzione, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110 – l’art. 2635 del codice civile. Tale articolo, prima sostituito dall’art. 1 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 per ottemperare alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta contro la corruzione e poi modificato prima dall’art. 15, comma 1, e dall’art. 39, comma 2, della L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi dall’art. 37 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevedeva, come delitto, la «infedeltà a seguito 4 / 13 Il Diritto della Regione Il Diritto della Regione http://diritto.regione.veneto.it di dazione o promessa di utilità», punendo, con la reclusione fino a tre anni e a querela della persona offesa, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società; con la stessa pena era altresì punito, sempre a querela della persona offesa, chi dava o prometteva l'utilità. La L. 190/2012 ha innanzitutto modificato la rubrica dell’articolo, che oggi risulta intitolato «Corruzione tra privati», in attuazione delle ricordate Convenzioni internazionali, le quali prevedono, appunto, l'incriminazione della corruzione tra privati. Essa ha altresì rimodellato la norma incriminatrice, che oggi al primo comma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Ai sensi del secondo comma il reato sussiste (ma è punito con pena dimezzata nel massimo e, quindi, configura un’ipotesi attenuata) anche se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Ai sensi del terzo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Ai sensi del quarto comma, poi, il reato è aggravato (e la pena è raddoppiata) se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Ai sensi dell’ultimo comma, infine, si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. f) Importante è stato, infine, anche l’intervento in materia di procedura: con l’introduzione del comma 2bis all’art. 308 del codice di procedura penale disciplinante i «termini di durata 5 / 13 Il Diritto della Regione Il Diritto della Regione http://diritto.regione.veneto.it massima delle misure diverse dalla custodia cautelare» si è infatti previsto che «nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall’inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall’inizio dell’esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall’inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall’articolo 303». Nei futuri aggiornamenti di questo Decalogo illustreremo più ampiamente le nuove fattispecie criminose introdotte dalla legge ed esamineremo gli effetti che tali modifiche avranno sulla giurisprudenza della Suprema Corte. A) Abuso d’ufficio (art. 323 codice penale) 132. In tema di abuso d’ufficio, l’intenzionalità del dolo non è esclusa dalla compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, dovendosi ritenere necessario, per escludere la configurabilità dell’elemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l’obiettivo principale dell’agente, con conseguente degradazione del dolo di danno o di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto od eventuale. (Fattispecie relativa all’affidamento di incarichi di progettazione preliminare a professionisti esterni all’amministrazione comunale, per l’avvio degli appalti per la realizzazione di opere di riqualificazione urbana finanziate con fondi comunitari). (Cass. 24.2.2012, n. 7384). 133. Integra il delitto di abuso di ufficio il pre-accreditamento da parte del dirigente di una ASL (pur essendo tale potere di competenza della Regione, come previsto dall'art. 8 quater DLgs n. 502 del 1992) di una struttura sanitaria privata per l'effettuazione di prestazioni di alta specializzazione (nella specie, diagnostica per immagini e radioterapia oncologica), non subordinato alla espressa accettazione della remunerazione secondo le tariffe regionali (come stabilito dagli artt. 6, comma sesto legge n. 724 del 1994 e 8 quater d. lgs n. 502 cit.), con 6 / 13 Il Diritto della Regione Il Diritto della Regione http://diritto.regione.veneto.it riconoscimento alla struttura privata dei corrispettivi richiesti, al di fuori di qualsiasi verifica di loro congruità. (Cass. 4.4.2012, n. 12802). 134. La violazione degli strumenti urbanistici integra, nei congrui casi, il reato di abuso di ufficio, in quanto rappresenta il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica, alla quale deve farsi riferimento quale dato strutturale della fattispecie delittuosa prevista dall’art. 323 cod. pen. Integra il delitto di abuso d’ufficio la condotta con cui il funzionario dell’ufficio tecnico comunale esprime parere favorevole al rilascio di una concessione edilizia in violazione delle disposizioni di un piano di bacino, le cui norme integrano quelle contenute negli strumenti urbanistici, eventualmente derogandole qualora incompatibili. (Cass. 9-5-2012, n. 17431). 135. Integra il reato di abuso di ufficio l'utilizzo dell'autovettura di servizio, assegnata per l'esercizio della funzione, al di fuori di tali ambiti. (Cass. 23-5-2012, n. 19547). 136. In tema di abuso di ufficio, per gli amministratori degli enti locali il dovere di imparzialità trae fondamento oltre che, in via generale, dall'art. 97 Cost., anche dall'art. 78 D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per cui la sua inosservanza integra il requisito della violazione di legge rilevante ai fini della configurabilità del reato. (Cass. 25.6.2912, n. 25160).[3] 137. Per l'oggettiva configurabilità del reato di abuso di ufficio è necessario che l'ingiusto vantaggio patrimoniale sia conseguenza diretta della condotta abusiva. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato a carico di un assessore comunale al bilancio cui era stato contestato di aver occultato il disavanzo di un comune per impedire la declaratoria del dissesto, con conseguente vantaggio patrimoniale consistito nel permanere nella funzione ricoperta, non prevedendo l'art. 248, comma quinto, TUEL alcuna automatica decadenza a seguito del dissesto, ma solo una possibile declaratoria di incompatibilità, conseguente, però, ad eventuale giudizio contabile). (Cass. 11.7.2012, n. 27604). B) Omissione o rifiuto di atti d’ufficio (Art. 328 codice penale) 7 / 13 Il Diritto della Regione Il Diritto della Regione http://diritto.regione.veneto.it 72. Il rifiuto di un atto d'ufficio si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell'atto, in modo tale che l'inerzia del pubblico ufficiale assuma, per l'appunto, la valenza del consapevole rifiuto dell'atto medesimo. (Fattispecie relativa all'omesso impedimento della viabilità, da parte del capo del Genio civile di un comune, su percorsi costituenti alveo naturale di due fiumi, omissione da cui derivava, a seguito di un forte piovasco, un'onda di piena che travolgeva le automobili in transito con il conseguente decesso dei passeggeri). (Cass. 8.5.2012, n. 17069). 73. Non è integrato il delitto previsto dall'art. 328, comma primo, cod. pen. quando l'atto il cui compimento si richiede al pubblico ufficiale venga a ledere suoi diritti costituzionalmente garantiti non potendosi, in tale ipotesi, considerare indebito il rifiuto. (Nella specie la Corte ha escluso la sussistenza del reato con riferimento al rifiuto da parte del sindaco di un comune di consegnare alla polizia giudiziaria un regolamento comunale che avrebbe dovuto provare la sua responsabilità penale in un diverso procedimento). (Cass. 12.6.2012, n. 23107). C) Responsabilità per omesso impedimento di eventi (art. 40, 2° comma codice penale) Non si segnalano pronunce di particolare rilievo. D) Altre responsabilità penali di consiglieri e assessori comunali Non si segnalano pronunce di particolare rilievo. 8 / 13 Il Diritto della Regione Il Diritto della Regione http://diritto.regione.veneto.it E) Altre responsabilità penali del sindaco 41. L’art. 318, comma secondo, cod. pen. prende in considerazione, attribuendole rilevanza penale, la condotta del pubblico ufficiale che «riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto». La «raccomandazione», invece, è condotta che esula dalla nozione di atto d’ufficio; trattasi, in sostanza, di condotta commessa in occasione dell’ufficio e non concreta, pertanto, l’uso dei poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell’agente. (Cass. 4.10.2012, n. 38762).[4] F) Responsabilità penali di altri amministratori pubblici 162. Integra il reato di truffa ai danni dello Stato (art. 640, commi primo e secondo, n. 1 cod. pen.), la condotta di colui che in qualità di Presidente del Consiglio comunale richieda e ottenga, inducendo in errore il funzionario responsabile del settore preposto agli affari generali dell'Ente, rimborsi non dovuti, in quanto concernenti spese di carattere strettamente personale, attraverso la manipolazione delle ricevute rilasciate dall'ente alberghiero; né al riguardo rileva l'art. 84 del d. lgs.vo n. 267 del 2000, il quale – prevedendo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute da amministratori pubblici per trasferte imposte dalla funzione o dall'ufficio – indica con chiarezza che le sole spese rimborsabili sono quelle che abbiano un nesso con le finalità dell'Ente nonché con gli scopi della missione demandata al funzionario in trasferta (nella specie i rimborsi richiesti e ottenuti concernevano pranzi offerti per fini non istituzionali nonché spese per massaggi, acquisto di costumi da bagno, manicure ecc.). (Cass. 2.3.2012, n. 8094). 163. Integra il delitto di tentata concussione la condotta del veterinario di una ASL che, procedendo ad una ispezione di una mensa scolastica, tenti di indurre, anche paventando la possibilità di ulteriori futuri controlli, i dipendenti dell'istituto scolastico ad acquistare prodotti igienico-sanitari, da usarsi nella mensa medesima, da una ditta intestata al figlio, con ciò integrandosi l'indebito uso dei propri poteri, rappresentato dalla sovrapposizione di una privata 9 / 13 Il Diritto della Regione Il Diritto della Regione http://diritto.regione.veneto.it utilità nell'esercizio di pubbliche funzioni. (Cass. 26.4.2012, n. 15946). 164. Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, dopo aver riscosso danaro per conto di un ente pubblico ed averlo versato su dei libretti bancari, se ne appropri temporaneamente, prelevando delle somme dai suddetti libretti e provvedendo in seguito a ripristinare la provvista, atteso che tale danaro, attraverso la consegna al suo rappresentante, entra immediatamente a far parte del patrimonio della P.A. e non già di quello del funzionario che lo ha riscosso, il quale pertanto non ne acquista in nessun modo la proprietà con contestuale insorgenza di un debito pecuniario nei confronti del predetto ente pubblico. (Fattispecie in tema di riscossione per la vendita di grattini a titolo di canone del servizio comunale di parcheggio a pagamento). (Cass. 14.5.2012, n. 18161).[5] 165. Non è configurabile il delitto di peculato quando l'utilizzo dell'autovettura assegnato per motivi di servizio per coprire il tragitto casa-ufficio e viceversa sia funzionale a specifiche esigenze del servizio stesso. (Cass. 23.5.2012). 166. In tema di corruzione propria, l'atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto dell'accordo illecito, non deve essere individuato nei suoi connotati specifici, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti al "genus" previsto. (Principio applicato in riferimento all'art. 322 bis cod. pen.). (Cass. 17-8-2012, n. 32779). Chi è Luigi Delpino: Nato a Napoli nel 1946, Luigi Delpino è Procuratore della Repubblica di Venezia dal dicembre del 2010. Laureatosi in giurisprudenza nel 1968, è entrato in magistratura nel 1971. Dal 1972 al 1992 è stato pretore presso la Pretura di S. Donà di Piave. Poi, dal 1992 al 1999, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso la Procura Circondariale di Venezia. Dal gennaio del 1999, è diventato Sostituto Procuratore presso la Corte di Appello di Venezia. Infine, dal 2005 al dicembre del 2010, prima di tornare a Venezia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone. È autore di importanti pubblicazioni, soprattutto in materia di diritto penale e amministrativo tra i quali si segnalano i manuali Diritto Penale – Parte generale e Parte speciale 10 / 13 Il Diritto della Regione Il Diritto della Regione http://diritto.regione.veneto.it (Napoli 2011), e Il Diritto Amministrativo – Corso completo (Napoli 2010), realizzato insieme a Federico Del Giudice. Fa parte del Comitato scientifico della Rivista ‘Il Diritto della Regione’ [1]La giurisprudenza è ricavata dal CED della Cassazione. [2] Le nuove norme penali sono contenute nel comma 75 dell’art. 1 della L. 190/2012. [3] Si legge nella motivazione: «2. Il primo motivo del ricorso è infondato. 2.1. Va premesso che tale motivo, proposto con un richiamo all'intera formula dell'art. 606 c.p.p., lett. b), comma 1, è invero incentrato su un'asserita inosservanza, più che su una erronea applicazione, dell'art. 323 c.p., in quanto la questione che è stata sollevata è come debba essere interpretata tale norma incriminatrice nella parte in cui indica, quale elemento costitutivo oggettivo - in alternativa all'ipotesi dell'omessa astensione - la violazione di legge. È vero che, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 1, la disposizione de qua è stata formulata in termini di maggiore tassatività, sì da limitare i rischi di letture esegetiche arbitrane. Ma è anche vero che, per un verso, il legislatore della novella non ha inteso limitare la portata applicativa dell'art. 323 c.p. ai casi di violazione di legge in senso stretto, avendo voluto far rientrare anche le altre situazioni che integrano un vizio dell'atto amministrativo: dunque, anche le ipotesi di eccesso di potere, configurabili laddove vi sia stata oggettiva distorsione dell'atto dal fine di interesse pubblico che avrebbe dovuto soddisfare; e quelle di sviamento di potere, riconoscibili se il potere pubblico è stato esercitato al di fuori dello schema che ne legittima l'attribuzione (in questo senso Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251498). E che, per altro verso, il legislatore della riforma ha voluto, comunque, garantire un'adeguata tutela dell'interesse giuridico protetto in relazione a tutte quelle condotte che si pongono in contrasto con disposizioni di legge o di regolamento a contenuto precettivo, con esclusione, perciò, delle sole disposizioni che si limitano ad enunciare principi o valori. In tale ottica, secondo l'orientamento oramai maggioritario di questa Corte il requisito della violazione di norme di legge ben può essere integrato anche solo dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione, per la parte in cui esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi ed impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione. Anche nell'art. 97 Cost. "che pur detta principi di natura programmatica, è individuabile un residuale significato precettivo relativo all'imparzialità dell'azione amministrativa e, quindi, un parametro di riferimento per il reato di abuso d'ufficio. L'imparzialità a cui fa riferimento l'art. 97 Cost. consiste, infatti, nel divieto di favoritismi, nell'obbligo cioè per la Pubblica Amministrazione di trattare tutti i soggetti portatori di interessi tutelati alla stessa maniera, conformando logicamente i criteri oggettivi di valutazione alle differenziate posizioni soggettive. In sostanza, il principio d'imparzialità, se riferito all'aspetto organizzativo della Pubblica Amministrazione, ha certamente una portata programmatica e non rileva ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, in quanto detto principio generale deve necessariamente essere mediato dalla legge di attuazione; lo stesso principio, invece, se riferito all'attività concreta della Pubblica Amministrazione, che ha l'obbligo di non porre in essere favoritismi e di non privilegiare situazioni personali che confliggono con l'interesse generale della collettività, assume i caratteri e i contenuti precettivi richiesti dall'art. 323 c.p., in quanto impone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di immediata applicazione" (così Sez. 6, n. 27453 del 17/02/2011, Acquistucci, Rv. 250422; conf. Sez. 2, n. 35048 del 10/06/2008, Masucci, Rv. 243183; Sez. 6, n. 25162 del 12/2/2008, Sassara, Rv. 239892)». 11 / 13 Il Diritto della Regione Il Diritto della Regione http://diritto.regione.veneto.it [4] Si legge, in particolare, nella motivazione: «L’art. 318, comma secondo, cod. pen. prende in considerazione, attribuendole rilevanza penale, la condotta del pubblico ufficiale che “riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto”. Nel caso in esame, non è dato apprezzare l’atto d’ufficio, sia pure inteso nell’accezione più ampia del termine, vale a dire come comportamento che costituisce comunque concreta esplicazione dei poteri inerenti all’ufficio di sindaco ricoperto dal D. Costui, sia pure avvalendosi della qualità rivestita, si limitò a segnalare al direttore generale della ASL di C. l’aspirazione, caldeggiandola, della dr.ssa D. di essere trasferita da P., dove prestava servizio, a C.. Tale segnalazione o, se si vuole, “raccomandazione” integra un atto compiuto in occasione dell’ufficio ed è, quindi, estranea alla previsione normativa richiamata dal ricorrente. Il delitto di corruzione, rientrando nella categoria dei reati propri funzionali, richiede che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri nella competenza o nella sfera d’influenza dell’ufficio al quale appartiene l’ipotetico soggetto corrotto, nel senso che occorre che sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal medesimo, requisito non ravvisabile nell’intervento del pubblico ufficiale che non implichi l’esercizio di poteri istituzionali propri del suo ufficio e non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, ma sia diretto ad incidere nella sfera di attribuzione di un pubblico ufficiale terzo, rispetto al quale il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale (Sez. 6, 04/05/2006, Battistella). La raccomandazione, in sostanza, è condotta che esula dalla nozione di atto d’ufficio; trattasi di condotta commessa in occasione dell’ufficio e non concreta, pertanto, l’uso dei poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell’agente». [5] Si legge nella motivazione: «Con un terzo motivo si prospetta vizio di motivazione e violazione di legge in merito alla imputazione al capo I) di concorso in peculato continuato, per mancato versamento al Comune della percentuale fissata contrattualmente sugli incassi, essendo nella specie provato l'avvenuto occultamento di parte degli introiti riscossi dal servizio parcheggi ad opera degli imputati. La tesi della corte distrettuale (pagg.19-20) è che "il denaro incassato dai dipendenti della Cooperativa non era ancora dell'Ente pubblico ma rientrava nella piena ed esclusiva disponibilità patrimoniale della Cooperativa Falcone, ragion per cui l'eventuale mancato versamento al Comune della percentuale fissata contrattualmente sugli incassi integrava solo un inadempimento contrattuale". La conclusione del giudice dell'assoluzione è scorretta. Il ricorrente, allegando gli atti relativi (nel rispetto della regola della autosufficienza del ricorso), sostiene l'erroneità dell'asserzione della Corte di appello, avuto riguardo alla disciplina del servizio parcheggi appaltato dal comune di Cerignola. Il motivo è fondato. Dalla lettura del "capitolato speciale d'appalto", allegato insieme al bando di gara alla copia di determinazione dirigenziale atto n. 968, prot. n. 34525 in data 16.12.2002 del Dirigente del Settore Polizia Municipale (allegato n. 2) risulta che l'appalto ha avuto ad oggetto, sia la fornitura, ad intero carico della ditta aggiudicataria, di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità e per il controllo semaforico c.d. "rosso stop", sia il servizio in concessione "parcheggio a pagamento" sulle principali vie e piazze della città. Di contro, alla ditta aggiudicataria sono stati riconosciuti canoni mensili di locazione nella misura percentuale risultante, all'esito della gara, quale massimo ribasso sulla base d'asta fissata nel 30% e nel 40% delle somme effettivamente incassate dal Comune a seguito delle infrazioni rilevate rispettivamente dalle predette apparecchiature di controllo della velocità e di controllo semaforico. Altrettanto, alla ditta aggiudicataria è riconosciuto un canone di locazione per il servizio in concessione "parcheggio a pagamento" o "sosta tariffata" nella misura percentuale corrispondente al massimo ribasso offerto sulla base d'asta, fissata nel 90% degli introiti dei servizio. Inoltre, come espressamente precisato nel detto "capitolato speciale d'appalto", tutti i nascenti rapporti dovranno avere la natura giuridica della locazione di apparecchiature e strumenti e locazione d'opera e di servizio. Su tali premesse, correttamente, il Procuratore generale sostiene che se alla ditta aggiudicataria è riconosciuta, a titolo di canone del servizio "parcheggio a pagamento", una percentuale degli introiti, è logico dedurre che "gli introiti" in questione sono somme che appartengono all'Amministrazione comunale, la quale, con esse, corrisponde il canone di locazione alla ditta per l'opera e il servizio prestati: da ciò ragionevolmente consegue che le somme derivate dal servizio parcheggi sono riscosse dalla ditta aggiudicataria in nome e per conto del Comune, il quale è l'ente che fissa la tariffa oraria e che ha disposto che i "grattini" ossia i titoli che abilitano, dietro pagamento al parcheggio, abbiano impressi il logo e la scritta "Città di Cerignola". In conclusione: le somme riscosse dalla vendita dei grattini sono somme di proprietà del Comune che ha emesso i titoli stessi e dal cui ricavato l'ente pubblico provvede all'adempimento delle obbligazioni civili nei confronti della Ditta che ha assicurato il servizio di interesse pubblico. La natura pubblicistica del servizio – come prospettato dal Procuratore generale ed in relazione agli atti allegati al ricorso – si desume dall'essere stato il servizio stesso istituito, nell'ambito dell'azione amministrativa, con deliberazione n. 57 del 25.11.2002 del Consiglio Comunale di Cerignola e disciplinato con atti autoritativi del Comune, regolanti la fissazione della tariffa, la fascia oraria in cui avrà vigore il parcheggio a pagamento e la individuazione delle vie e delle piazze cittadine ove richiedere il pagamento per la sosta, nonché la nomina, con apposito decreto sindacale, di dipendenti della Cooperativa in possesso dei necessari requisiti quali ausiliari del traffico con attribuzione del potere-dovere di elevare contestazioni per infrazioni connesse alla sosta e al pagamento della relativa tariffa». 12 / 13 Il Diritto della Regione Il Diritto della Regione http://diritto.regione.veneto.it 13 / 13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)