L`attuazione dell`art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo

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L`attuazione dell`art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
UNICEF
Office of Research Innocenti
Dare forma a un diritto difficile:
L’attuazione dell’art. 12 della Convenzione
ONU sui diritti del fanciullo
Vanessa Sedletzki, 4 Ottobre 2011
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children
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Convenzione sui diritti del fanciullo
• Già 20 anni
•
•
•
Adottata dall’ONU nel 1989
Ratificata dall’Italia nel 1991
Obbligo per Stati Parti di rispettare la Convenzione e promuoverne l’applicazione
• Specificità
•
•
•
•
Il fanciullo come persona
Soggetto di diritto, non oggetto di carità
Persona in in sviluppo e con autonomia in crescita
Giusto equilibrio tra protezione e autodeterminazione
Provisione, Protezione, Partecipazione
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Articolo 12
1.
2.
Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di
discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua
opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni
del fanciullo essendo debitamente prese in
considerazione tenendo conto della sua età e del suo
grado di maturità.
A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità
di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o
amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia
tramite un rappresentante o un organo appropriato, in
maniera compatibile con le regole di procedura della
legislazione nazionale.
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Chi?
• Tutti i bambini senza discriminazione
•
Ogni bambino
•
Ogni gruppo di bambini
• “Capace di discernimento”
• Interesse superiore del bambino
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Cosa? Come?
• “Esprimere liberamente la sua opinione….
•
•
•
Diritto di espressione (art. 13)
Diritto all’informazione (art. 17)
Diritto di associazione (art. 15)
Mezzi adeguati per esprimersi
• … su ogni questione che lo interessa”
• Caso individuale
• Questione collettiva: scuola, famiglia, società, comunità, ospedale etc.
• Ampio margine di giudizio
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Cosa? Come?
• “debitamente prese in considerazione…”
•
•
Non solo ascoltate
Non necessariamente seguite, ma dovere di spiegare perché al bambino
• “… tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”
•
•
Età non unico criterio
Concetto di “capacità evolutive del fanciullo”
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Procedure giudiziarie e amministrative
• Bambino attore, testimone, vittima, coinvolto in qualsiasi
modo
• Mezzi adeguati, informazione adeguata
• Importanza di scegliere bene il rappresentante del
bambino
• Procedure giuste previste per legge
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Conclusioni
• Art. 12: Non ricetta unica, ogni caso è diverso
• Un cerchio virtuoso
• Bambini esperti della loro condizione
Come vediamo noi i bambini?
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GRAZIE!
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