Art. 143 codice civile - Diritti e doveri reciproci dei coniugi (1) Con il

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Art. 143 codice civile - Diritti e doveri reciproci dei coniugi (1) Con il
Art. 143 codice civile - Diritti e doveri reciproci dei coniugi (1)
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e
materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla
propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni
della famiglia.
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Articolo così sostituito dall'art. 24, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
Art. 144 codice civile - Indirizzo della vita familiare e residenza della
famiglia(1)
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la
residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti
della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
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Articolo così sostituito dall'art. 26, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
Art. 147 codice civile - Doveri verso i figli
(1)
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire,
educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.
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Articolo sostituito dall'art. 29, L. 19 maggio 1975, n. 151. Successivamente, il presente articolo è stato
così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai
sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013.
Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 154/2013 era il seguente: «Il
matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.». Di tale formulazione la Corte
costituzionale, con sentenza 12-21 ottobre 2005, n. 394 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2005, n. 43 - Prima serie
speciale), aveva dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità, in
riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.
Art. 315-bis codice civile - Diritti e doveri del figlio
(1)
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente
dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e
delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi
con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove
capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le
procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie
capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della
famiglia finché convive con essa.
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Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 8, L. 10 dicembre 2012, n. 219.