Art. 143 codice civile - Diritti e doveri reciproci dei coniugi (1) Con il
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Art. 143 codice civile - Diritti e doveri reciproci dei coniugi (1) Con il
Art. 143 codice civile - Diritti e doveri reciproci dei coniugi (1) Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. ----------------------(1) Articolo così sostituito dall'art. 24, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Art. 144 codice civile - Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia(1) I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. ----------------------(1) Articolo così sostituito dall'art. 26, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Art. 147 codice civile - Doveri verso i figli (1) Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis. ----------------------(1) Articolo sostituito dall'art. 29, L. 19 maggio 1975, n. 151. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 154/2013 era il seguente: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 12-21 ottobre 2005, n. 394 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2005, n. 43 - Prima serie speciale), aveva dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost. Art. 315-bis codice civile - Diritti e doveri del figlio (1) Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. ----------------------(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 8, L. 10 dicembre 2012, n. 219.