Una moderna forma di “dote matrimoniale”: il Fondo
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Una moderna forma di “dote matrimoniale”: il Fondo
Una moderna forma di “dote matrimoniale”: il Fondo patrimoniale. a recente proposta di legge che ha per patrimoniale però non costituisce un autonomo oggetto la destinazione di beni per centro d’imputazione di diritti, in quanto i favorire il sostegno economico, il beni, e i diritti sui beni che lo compongono, mantenimento e l’istruzione dei discendenti e l’autosufficienza dei soggetti portatori di handicap e al tempo stesso la riforma del diritto societario, che ha introdotto i patrimoni dedicati, hanno riacceso l’interesse per gli strumenti che consentono di vincolare alcuni spettano sempre ai coniugi. Il Fondo patrimoniale non sostituisce, ma affianca, integrandolo, il regime patrimoniale primario adottato dai coniugi che può essere indifferentemente la comunione, la separazione dei beni o un regime convenzionale. beni del proprio patrimonio ad uno specifico scopo. L’art.170 del Codice civile prevede che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di Fra gli strumenti giuridici dell’ordinamento italiano che, in questo momento, consentono di destinare determinati beni ad un certo obiettivo essi non possa aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. e, conseguentemente, di preservarli in modo più o meno efficace dalle possibili “aggres- Il Fondo patrimoniale, quindi, se correttamente sioni” dei creditori, vi è quello del Fondo pa- utilizzato, costituisce uno schermo per deter- trimoniale. minate pretese creditorie. La disciplina di questo istituto è contenuta ne- Si esaminano di seguito i vari aspetti che ca- gli articoli da 167 a 171 del Codice civile. ratterizzano l’istituto. Con la costituzione del Fondo patrimoniale Costituzione uno o entrambi i coniugi o ancora un terzo non l Fondo patrimoniale può essere costituito appartenente al nucleo familiare possono vin- da uno o entrambi i coniugi oppure da un colare, tramite atto pubblico, determinati beni terzo sia per atto fra vivi che per disposi- immobili, mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Pur mancando nel testo legislativo una definizione della figura in esame, si può ritenere questo istituto un patrimonio di destinazione, volto a garantire le obbligazioni contratte per il zione testamentaria. Costituzione da parte di uno o di entrambi i coniugi Il Codice civile all’art.167, comma 2, richiede l’accettazione, da parte dei coniugi, anche fatta soddisfacimento dei bisogni familiari; il Fondo 1 a posteriori, solo nel caso della costituzione del Costituzione da parte di un terzo per atto fra fondo per opera di un terzo per atto tra vivi. vivi. Dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno Una persona diversa dai coniugi, e per questo però esteso la necessità dell’accettazione da terza rispetto al nucleo familiare, può, me- parte dei beneficiari anche ai casi di costitu- diante atto pubblico, procedere alla costitu- zione da parte dei coniugi; hanno riconosciuto, zione del Fondo patrimoniale in favore di essi. infatti, a questo istituto una natura contrattuale, classificandolo fra le convenzioni matrimoniali, per la conclusione delle quali è sempre necessario il consenso di entrambe i coniugi. Fintanto che non è intervenuta l’accettazione da parte dei coniugi beneficiari, i beni rimangono nella piena e libera disponibilità del terzo. L’accettazione dei coniugi va fatta per Potranno essere costituiti in Fondo patrimo- atto pubblico e può avvenire contestualmente niale beni appartenenti ad entrambi in comu- alla costituzione del Fondo patrimoniale o suc- nione ordinaria, oppure beni in proprietà esclu- cessivamente. siva di ciascuno dei coniugi. L’atto può precedere la celebrazione di matri- La proprietà dei beni costituiti in Fondo patri- monio e, in tal caso, sarà soggetto alla condi- moniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo sia zione legale sospensiva della celebrazione del diversamente stabilito nell’atto di costituzione. matrimonio tra le persone specificamente indi- È infatti consentito che entrambi i coniugi per i cate nell’atto di costituzione. beni di rispettiva proprietà, o uno solo di loro Costituzione per testamento si riservi la proprietà dei beni: in quest’ultimo caso l’oggetto del conferimento è il diritto di Il testatore dovrà indicare in modo espresso i godimento del bene, in modo analogo alla co- destinatari della disposizione, che potrà anche stituzione di un usufrutto. precedere il matrimonio. La proprietà può anche essere conferita a sog- Qualora alla data di apertura della successione getti diversi dai coniugi, quali ad esempio i il matrimonio debba essere ancora celebrato, la loro figli. disposizione sarà condizionata alla celebrazione del matrimonio; se il matrimonio sarà già Uno dei coniugi potrà costituire il Fondo patrimoniale anche prima del matrimonio subor- cessato per annullamento o per divorzio la disposizione sarà priva di efficacia. dinandone l’efficacia alla celebrazione delle nozze. La dottrina prevalente ritiene che non possano essere attribuite al Fondo patrimoniale quote di eredità genericamente, ma debba prevedersi la 2 puntuale determinazione dei beni soggetti al L’oggetto del Fondo patrimoniale vincolo. ossono formare oggetto di costituzione in Fondo patrimoniale i beni La pubblicità del Fondo patrimoniale immobili, mobili iscritti in pubblici a costituzione del Fondo patrimoniale deve essere fatta tramite atto pubblico e così anche l’accettazione. registri o titoli di credito, purché vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo in modo idoneo. Non è sufficiente che la costituzione del Fondo patrimoniale sia trascritta nei Registri Immobiliari a norma dell’art.2647 per essere opponibile ai terzi, ma, rappresentando una convenzione matrimoniale, a norma dell’art.l62 Codice civile, deve essere anche annotata a cura del notaio rogante a margine dell’atto di matrimonio dei coniugi in favore dei quali il fondo è costituito (Trib. Bergamo 16.11.81). L’atto di costituzione non può essere opposto a terzi, quando a margine dell’atto di matrimonio non sono annotati la data del contratto e il no- Si ritiene che possano essere conferiti in Fondo patrimoniale il diritto d’usufrutto, di superficie, d’enfiteusi, e anche il diritto di nuda proprietà, anche se infruttifero; il diritto d’uso e d’abitazione possono essere conferiti in Fondo patrimoniale solo da parte del proprietario del bene per la fisiologica indisponibilità di tali diritti. La dottrina maggioritaria esclude, tassativamente, che i beni mobili non registrati possano rientrare nel Fondo patrimoniale sul presupposto che la destinazione di tali beni ai bisogni taio rogante e le generalità dei contraenti. della famiglia non sia opponibile ai terzi. La trascrizione ex art.2647 Codice civile non è infatti ritenuta sufficiente in quanto costituisce una mera pubblicità notizia (Cass. Civ. 27/11/87 n.8824 ) che non svolge alcun ruolo dal punto di vista della opponibilità ai terzi. Non si dovrebbe però attribuire, ad opinione di tesi minoritarie, allo strumento pubblicitario ed ai suoi effetti (opponibilità ai terzi) una funzione costitutiva che non gli appartiene. Si arriverebbe così ad affermare la validità, ma Ne consegue che se all’annotazione ex art.162 l’inopponibilità, del conferimento dei beni mo- Codice dopo bili in Fondo patrimoniale, ad esempio, di giudiziale un’opera d’arte di grande valore, di una colle- sull’immobile, non è opponibile ai terzi la co- zione di quadri di autore o, più in generale, di stituzione del Fondo patrimoniale, ancorché un’universalità di beni mobili; ma ancora di antecedente (Trib. Latina, 17.03.1988). azioni, di quote di fondi comuni di investi- civile l’iscrizione si di sia provveduto un’ipoteca mento, di quote di S.r.l. 3 Si riconosce invece in dottrina la possibilità di ma anche alle spese per assicurare il tenore di conferire beni futuri a patto che siano suffi- vita prescelto dai coniugi. Questa definizione cientemente determinati (ad esempio un edifi- “allargata” presenta però alcune incertezze: il cio in corso di costruzione). concetto Il concetto di bisogni della famiglia di “tenore di vita” ha poco d’oggettivo, costituisce, infatti, decisione dei coniugi e così anche il suo rapporto più o meno ndividuare che cosa s’intende per “biso- elevato rispetto alle possibilità economiche gni della famiglia” si presenta fonda- della famiglia. Inoltre la scelta dello stile di mentale vita può mutare nel corso del rapporto matri- per la determinazione dell’operatività del Fondo patrimoniale. moniale e non sempre è frutto di una decisione La definizione del concetto di “soddisfaci- espressa. mento dei bisogni della famiglia” comporta La giurisprudenza di merito ha inteso il riferi- l’individuazione di un aspetto soggettivo ed mento ai bisogni della famiglia come a quelle uno oggettivo. necessità connesse col ménage domestico-fa- Da un lato occorre, infatti, individuare la fami- miliare secondo le condizioni economiche e glia a cui ci si riferisce e in seguito tracciare i sociali della famiglia stessa (Trib. Parma confini di ciò che si intende per “bisogni”. 7.1.97); la giurisprudenza di legittimità ha for- Dal punto di vista soggettivo il riferimento normativo è fatto alla famiglia legittima; restano quindi escluse dalla disciplina in esame le convivenze di fatto. La dottrina ritiene che siano compresi i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente, e anche gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo; in nito un’interpretazione più estensiva della nozione, ricomprendendo in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. 134/84). quest’ultimo caso in considerazione del fatto Il limite posto dall’art.170 Codice civile che i coniugi sono tenuti al mantenimento di all’esecuzione sui beni e sui frutti. tali soggetti. ’esecuzione sui beni del fondo e sui Dal punto di vista oggettivo è ormai acquisita frutti di essi non può aver luogo per in dottrina una certa ampiezza del concetto di debiti che il creditore conosceva es- bisogni della famiglia: i “bisogni” sono riferiti sere stati contratti per scopi estranei ai bisogni non solo alle spese per le necessità primarie, della famiglia. 4 Il Fondo patrimoniale è concepito dal legisla- L’interpretazione estensiva, poi, data alla no- tore come strumento per porre al riparo i beni zione di bisogni della famiglia ha ampliato il familiari da determinate pretese creditorie. La novero delle obbligazioni aventi diritto a sod- norma non limita il divieto d’esecuzione ai soli disfarsi in via prioritaria sui beni del fondo: ne crediti sorti successivamente alla costituzione è del fondo, con la conseguenza che detto divieto dell’operatività della limitazione di responsa- estende la sua efficacia anche ai crediti sorti bilità in esame. prima di tale data (Cass. 96/3251). conseguita dunque una riduzione È inoltre esercitabile sui beni conferiti in L’art. 170 Codice civile, in parte a causa del fondo, quando ne ricorrono i presupposti, suo per l’azione revocatoria ordinaria ex art.2901 Co- l’interpretazione che si è consolidata su ele- dice civile e l’azione revocatoria fallimentare menti essenziali per la sua applicabilità, pre- sui crediti sorti prima della costituzione del senta tuttavia alcuni punti di debolezza. Fondo patrimoniale. La segregazione patrimoniale non è piena: i La giurisprudenza ha inserito l’atto di costitu- creditori, infatti, sia pure nei limiti delle obbli- zione del Fondo patrimoniale nell’ambito degli gazioni assunte per i bisogni della famiglia, atti possono aggredire non solo i frutti, ma anche i Cass.591/99, App. Roma 22.7.96, Trib. Napoli beni del fondo. 16.1.97) e poiché la costituzione del fondo tenore letterale, ed in parte Inoltre la norma pone a carico dei coniugi, se vogliono evitare l’esecuzione, l’onere probatorio dell’effettiva conoscenza, da parte del creditore che agisce, dell’estraneità dell’operazione ai bisogni familiari. a titolo gratuito (Cass.8379/00, rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art.170 Coice civile), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (Cass.8013/96), il consilium fraudis può presumersi e non va provato (Trib. Napoli I coniugi dunque, una volta costituito il fondo, 27.1.93). per beneficiare dei vantaggi dell’istituto in un’eventuale sede esecutiva, dovranno premurarsi, al momento di concludere operazioni estranee ai bisogni della famiglia, di comunicarlo al creditore e, se si tratta di atto scritto, di evidenziarlo nell’atto stesso, soprattutto se entrambi concludono l’accordo congiuntamente. È revocabile anche l’atto di disposizione compiuto dal fideiussore che comporti maggiore difficoltà o incertezza nell’esazione coattiva del credito nei suoi confronti (Trib. Cagliari 26.2.97). L’atto di costituzione in fondo non può nemmeno essere considerato come adempimento di 5 un debito scaduto, per cui non rileva Vale la pena ricordare che il Ministero delle l’eventuale buona fede del beneficiario, in- Finanze ritiene pignorabile la quota immobi- fluente nel diverso caso di negozio a titolo one- liare del debitore, considerando improponibile roso (Trib. Terni 21.4.97). Se infatti i coniugi l’eccezione ex.art.170 Codice civile con rife- hanno l’obbligo di mantenere la famiglia, a ciò rimento non devono necessariamente provvedere con la dall’Amministrazione finanziaria. In senso costituzione del Fondo patrimoniale, la quale è contrario il Tribunale di Mantova ha annullato rimessa alla loro libera scelta (Trib. Nocera In- il pignoramento immobiliare esattoriale, poi- feriore 14.3.96). ché il debito tributario non costituisce debito È ritenuta ammissibile l’azione revocatoria fallimentare nell’ipotesi di fallimento di uno dei coniugi e, ove avvenuta mediante la destinazione di beni oggetto di comunione legale, va dichiarata inefficace per la quota di proprietà del fallito (Cass. 6954/97). Tali beni formeranno oggetto di una massa separata (Cass. 8379/00) rispetto al restante dell’attivo, ai crediti fatti valere contratto per il bisogno della famiglia. (Tribunale di Mantova, Sez. I Civile - Sent.28 maggio 2002) Amministrazione del fondo ’amministrazione dei beni costituenti il Fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale. essendo destinati al soddisfacimento dei creditori che non conoscevano che i debiti con- L’amministrazione dei beni conferiti in fondo tratti dai coniugi erano stati contratti per scopi spetta dunque ad entrambe i coniugi disgiun- estranei ai bisogni della famiglia. tamente per gli atti d’ordinaria amministrazione e congiuntamente per gli atti di straordi- Per i creditori invece consapevoli della perti- naria amministrazione. nenza dell’obbligazione contratta ai bisogni della famiglia la speciale disciplina dell’art.170 I frutti dei beni costituenti il Fondo patrimo- Codice civile è assimilabile ad una causa di niale devono essere reimpiegati per i bisogni prelazione. La costituzione del Fondo patrimo- della famiglia. niale effettuata dall’imprenditore in seguito Inoltre il costituente non coniuge non può li- fallito può inoltre essere dichiarata inefficace mitare l’impiego del fondo solo a determinate nei mezzo categorie di bisogni della famiglia, escluden- dell’azione revocatoria ordinaria proposta dal done altre. Sono, infatti, i coniugi, non un curatore a norma dell’art.2901 Codice civile, terzo, che hanno il potere d’indirizzo della de- espressamente richiamato dall’art.66 Legge stinazione dei beni del fondo. fall. 6 confronti della massa per I singoli beni conferiti nel Fondo patrimoniale Allorché il vincolo nuziale non sia stato an- possono essere alienati, ipotecati o vincolati nullato o posto nel nulla per divorzio, non può secondo le seguenti regole: essere consensualmente risolto dai coniugi il - se nulla è previsto nell’atto costitutivo del fondo, occorre il consenso d’entrambi i coniugi e se vi sono figli minori è necessaria anche l’autorizzazione del giudice tutelare; regime del Fondo patrimoniale costituito, per volontà dei coniugi, su di un’unità immobiliare da loro acquistata dopo il matrimonio e di proprietà comune, in parti uguali. (Trib. Roma 14.6.99). - invece, se è stata prevista la possibilità di alienare, ipotecare o vincolare i beni conferiti in fondo tutto è possibile purché si rispetti lo scopo del fondo.(Trib. dei Minori di Roma, Se vi sono figli minorenni, il vincolo di destinazione persiste fino a quando l’ultimo dei figli minori abbia compiuto la maggiore età. Decreto 9 giugno 1998). Sarà, per esempio, La regola si applica sia in caso di figli legit- impossibile alienare tutti i beni conferiti nel timi, sia in caso di figli adottivi, naturali e con- fondo. cepiti, subordinatamente, in questo caso, Cause di cessazione del fondo a destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti del matrimonio.[...] all’evento della nascita. Qualora lo ritenga opportuno, con valutazione discrezionale, il giudice può dettare norme per l’amministrazione dei beni fintanto che l’ultimo dei figli minori abbia compiuto la maggiore età. Il giudice, inoltre, tenuto conto Se non vi sono figli si applicano le disposizioni delle condizioni economiche dei figli e di ogni sullo scioglimento della comunione legale. ulteriore circostanza che ritenga rilevante può Non genera la cessazione del fondo la separa- attribuire ai figli in godimento o in proprietà zione personale tra coniugi (Trib. Roma una quota dei beni costituiti in Fondo patri- 14.6.99). moniale. Tra le cause di cessazione non è espressamente In caso d’alienazione di un bene costituito in prevista dalla legge quella dell’accordo tra i Fondo patrimoniale, il vincolo non cessa, e il coniugi. Alcuni studiosi ammettono le cosid- giudice, dette “convenzioni di cessazione di fondo” tra i l’autorizzazione in caso vi siano figli minori, coniugi che trovano un limite solo nella pre- ha il potere ed il dovere di ordinare il reim- senza di figli minori. La giurisprudenza si piego del bene (Trib. Genova 26.1.98). competente a concedere esprime invece in senso negativo. 7 Si ritiene in dottrina che l’esaurimento dei beni donazione per il 50% dei beni oggetto di co- che compongono il Fondo patrimoniale non ne stituzione in fondo. Tale donazione è esclusa costituisce causa di scioglimento dal momento da imposizione in virtù delle disposizioni della che è possibile effettuare successivi conferi- legge n.383/2001 che ha escluso l’applicazione menti. dell’imposta di donazione per quegli atti fatti Aspetti tributari nei confronti del coniuge, dei parenti in linea retta e altri familiari fino al quarto grado. a non sottovalutare è il regime tri- L’atto in esame non sarà dunque soggetto ai butario applicabile a seconda delle tributi sui trasferimenti salvi quelli ipotecari e scelte che vengono effettuate in catastali se ne ricorrono i presupposti. L’atto sede di atto di costituzione del Fondo patrimo- va comunque assoggettato ad imposta di regi- niale stro in misura fissa ex art.11, parte prima, della Costituzione per opera dei coniugi. tariffa. Laddove l’atto di costituzione del Fondo pa- Costituzione per opera di un terzo per atto fra trimoniale non abbia voluto avere effetti tra- vivi. slativi della proprietà, (è il caso di costituzione Quando il terzo non si riserva la proprietà dei da parte di entrambi i coniugi di beni in comu- beni conferiti nel Fondo patrimoniale, il trat- nione) ai fini dell’imposta di registro l’atto sarà tamento impositivo da applicarsi è quello pre- tassato ai sensi dell’art.11, parte prima, della visto per gli atti di trasferimento a titolo gra- tariffa e quindi assoggettato all’imposta in mi- tuito se vi è stata accettazione. sura fissa. In tal senso il ministero delle Finanze, dipartimento delle entrate 30/11/2000 n.221/E. In particolare se l’ammontare conferito in fondo non è superiore ad Euro 180.759,91 (Euro 516.456,90 per i soggetti portatori di La stessa disposizione va applicata, quando i handicap) non si applica nessuna imposta sul beni sono di proprietà di uno solo dei coniugi e trasferimento. il Fondo patrimoniale è costituito con la riserva della proprietà: non si verifica, infatti, alcun effetto traslativo. Per importi superiori occorre distinguere tenendo conto del grado di parentela che il terzo ha con i coniugi: Nel caso in cui i beni sono di proprietà di uno solo dei coniugi, ed egli non si riservi la proprietà nell’atto di costituzione del fondo, se il coniuge ricevente accetta, l’atto configura una - se il terzo è parente fino al quarto grado di uno dei coniugi, nessuna imposta sui trasferimenti è dovuta relativamente alla metà della proprietà 8 trasferita al coniuge parente; sull’altra metà che non rientra nell’ipotesi zione sul trasferimento di proprietà in quanto il d’esclusione, si applica l’imposta di registro tributo sulle successioni è stato soppresso dalla all’eccedenza nella misura stabilita per le di- Legge n.383/2001. verse tipologie di beni per gli atti traslativi a titolo oneroso; Il confronto con altri istituti: il trust familiare. - se il terzo non è parente fino al quarto grado lcune caratteristiche accomunano i di uno dei coniugi, si applica all’intero valore di riferimento eccedente la due istituti: l’appartenere alla cate- franchigia, l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni per gli atti traslativi a titolo oneroso; - se il terzo si riserva la proprietà dei beni, i coniugi ottengono in ogni caso un vantaggio economico per l’utilizzazione dei frutti prodotti dai beni che sono destinati al Fondo patrimoniale: l’atto dunque costituirà un trasferimento a titolo gratuito assoggettato ad impo- goria dei “patrimoni separati” con conseguente realizzazione del tipico effetto segregativo e l’essere inoltre ravvisabile nella struttura d’entrambe un negozio istitutivo e un negozio di trasferimento. Quando poi il Fondo patrimoniale sia costituito da un terzo per atto fra vivi, le analogie con il trust diventano ancora più marcate essendovi un settlor (il terzo) dei beneficiaries (i coniugi) un trustee (i coniugi stessi). sta secondo i meccanismi sopra ricordati. Per determinare la base imponibile si dovrà fare ri- Tuttavia uno dei più immediati effetti che il ferimento ai criteri di determinazione delle trust produrrà, intervenendo nel nostro ordi- rendite (Circ. Min. 30/11/2000 n.221). namento, sarà quello di sostituire l’istituto civilistico del Fondo patrimoniale: infatti nono- Ai fini della determinazione delle imposte ipotecarie e catastali, se la costituzione del fondo implica il trasferimento d’immobili, si stante questi elementi in comune vi sono importanti differenze che rendono più utile uno strumento piuttosto che l’altro . applicheranno tali imposte nella misura proporzionale stabilita dall’art.1 della tariffa alle- 1. La costituzione del Fondo patrimoniale gata al D.Lgs.312 Ottobre 1990 n.347. non comporta necessariamente lo spossessamento da parte del costituente dei beni costi- Costituzione per opera di un terzo per testamento L’atto di accettazione dei coniugi nella forma dell’atto pubblico, va assoggettato a tributo di tuiti in fondo, mentre nel trust il settlor perde sempre la titolarità dei beni oggetto del trust. 2. Il Fondo patrimoniale è caratterizzato da un vincolo di destinazione (il soddisfacimento registro in misura fissa. Non vi è invece tassa- 9 dei bisogni della famiglia) che giustifica la se- presenza di figli minori il fondo dura fino al parazione patrimoniale; tale vincolo è stabilito compimento della maggiore età dell’ultimo fi- dal legislatore e quindi non derogabile. glio. Il trust è invece insensibile alla durata del Nel trust invece la destinazione dei beni è de- vincolo coniugale cisa dal disponente nel relativo atto istitutivo e 7 da questo punto di vista dunque il trust è uno fondo esiste a carico dei coniugi un contestuale strumento più idoneo a soddisfare, anche sotto obbligo di reimpiego, delle somme incassate, il profilo pratico, esigenze che il Fondo patri- per i bisogni della famiglia; moniale non riesce a soddisfare. 3 Fondo patrimoniale ha I beneficiari del fondo non hanno un po- come tere di controllo sulla gestione e i coniugi dun- presupposto l’esistenza di una famiglia legit- que hanno piena discrezionalità nelle decisioni tima; riguardanti l’amministrazione e la disposizione 4 Il 8 In caso di vendita dei beni costituiti in Possono formare oggetto del Fondo pa- trimoniale solo i diritti su beni immobili, mobili registrati e i titoli di credito rendendoli nominativi. Non esistono invece limitazioni dei beni costituenti il fondo; nel trust il trustee è soggetto a responsabilità precise derivanti dalle funzioni che esercita ed è sottoposto alla supervisione del protector oggettive ai beni che possono formare oggetto 9 del trust: beni mobili, denaro, categorie non trustee come debitore in regresso, rispetto ai azionarie, ed in genere strumenti finanziari non creditori del disponente, con potere di vendere riconducibili con certezza alla categoria dei ti- i beni in trust se le liquidità non fossero suffi- toli di credito suscettibili di essere vincolati cienti ad assolvere i debiti contratti; da ciò de- rendendoli nominativi. riva che con il trust è possibile evitare qualsiasi 5 La regola per il Fondo patrimoniale è quella dell’amministrazione disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e dell’amministrazione congiunta da parte dei coniugi per gli atti di straordinaria amministrazione e per i contratti con i quali si acquistano o si concedono diritti personali di godimento. Tali regole sono inderogabili. 6 La durata del Fondo patrimoniale è le- gata alla durata del vincolo coniugale; solo in 10 Nel trust vi è la possibilità di indicare il azione cautelare per assenza di periculum e non c’è pericolo di distrazione dei beni in quanto vincolati per tutta la durata del trust. Opportunità di utilizzo dei due strumenti Non potrà essere utilizzato lo strumento del Fondo patrimoniale e, conseguentemente, sarà utile strumento pratico il trust, ad esempio nei seguenti casi: - qualora, fermi restando i beneficiari desi- gnati dalla norma, si vogliano vincolare i beni anche al soddisfacimento di bisogni diversi da quelli della famiglia, includendovi per esempio le obbligazioni contratte dere alle esigenze del figlio stesso e della madre; - una persona nubile potrà istituire un trust a favore dei suoi genitori e fratelli; nell’esercizio nell’esercizio Il trust sarà lo strumento più opportuno per dell’impresa svolta da uno dei coniugi o da un sottrarre, quando necessario, i beni destinati ai figlio; bisogni familiari alla discrezionalità lasciata ai dell’impresa familiare o coniugi quali amministratori dei beni del - per i bisogni di una famiglia di fatto; - qualora si voglia escludere dal novero dei trustee, per una migliore tutela dei benefi- beneficiari alcuni dei soggetti che, se si adot- ciari:è il caso di un genitore che voglia desti- tasse lo strumento del Fondo patrimoniale, sa- nare determinati beni a far fronte ai bisogni rebbero per legge beneficiari delle utilità dei della famiglia di un figlio, ma preferisca che ad beni del fondo: è il caso in cui uno dei coniugi amministrare i beni sia un altro figlio o un sia passato a nuove nozze e un genitore del estraneo. precedente coniuge e nonno del figlio unilaterale, voglia nominare beneficiario solo questo ultimo con esclusione dei membri dell’attuale famiglia coniugale; - Fondo patrimoniale, facendoli gestire dal È anche più utile ricorrere allo strumento del trust quando uno dei coniugi è divenuto incapace, e quindi s’incontrerebbero difficoltà nella fase costitutiva e amministrativa del Fondo pa- quando chi voglia destinare i beni sia una trimoniale. Non solo qualora la costituzione persona vedova o nubile, o un terzo a favore di avvenga da parte di un terzo, ma anche quando una persona vedova o nubile apponendovi, sia il coniuge capace a voler stabilire, che nel eventualmente, condizioni risolutive (ad esem- caso di sua premorienza, il coniuge incapace pio per il caso che la persona in stato vedovile abbia i mezzi necessari per i bisogni della fa- passi a nuove nozze) o sospensive (ad esempio miglia. subordinando l’istituzione del trust ad un futuro matrimonio o ad una futura convivenza o alla nascita di figli della persona nubile); - quando chi voglia costituire il patrimonio segregato sia un soggetto ora coniugato, ma che avendo un figlio naturale, voglia provve- Infatti il trust, è insensibile alle vicende familiari e nell’atto istitutivo si potranno dettare regole nel caso in cui venga meno la famiglia per le cui esigenze è stato istituito, determinando altri beneficiari finali. Un trust potrà anche, rispetto al Fondo patrimoniale, prevedere cause di cessazione ulte- 11 riori (come ad esempio la separazione perso- direttamente ad un nipote), ma al tempo stesso, nale), oppure ritenere ininfluenti le cause di vista la destinazione ai bisogni della famiglia, cessazione previste dalla legge per il Fondo voglia che il bene venga gestito congiunta- patrimoniale. mente dai coniugi. Nel caso in cui un genitore voglia che certi Il Fondo patrimoniale ha anche lo scopo di tu- beni di famiglia dopo la sua morte rimangano telare un coniuge nei confronti dell’altro co- destinati ai bisogni della famiglia dei suoi figli niuge che si teme possa mal gestire i beni desi- imprenditori coniugati, sottraendoli alla pretese nati ai bisogni della famiglia. È il caso in cui il dei loro creditori, può usare lo strumento te- coniuge unico proprietario della casa di abita- stamentario per la costituzione del Fondo pa- zione principale la ipotechi a garanzia di un trimoniale. Alla sua morte i beni passeranno debito contratto per la propria attività impren- dal patrimonio del testatore al patrimonio (po- ditoriale . tenzialmente a rischio) dei figli, già con il vin- Conclusioni colo di destinazione, e quindi con i limiti e le n attesa che l’istituto del trust sia intro- garanzie che questo vincolo comporta. dotto a tutto campo nel nostro ordinaLa costituzione di un trust in questo ambito permette di soddisfare maggiori esigenze: ritornano quelle della famiglia di fatto, quelle di persone non coniugate o non più coniugate, permette di tutelare i casi in cui all’apertura del mento, il Fondo patrimoniale può costituire, se correttamente utilizzato, in alcune situazioni, un utile strumento per preservare il proprio patrimonio, seppure con le limitazioni sopra ricordate. testamento uno od entrambi i coniugi siano deceduti e magari vi siano i loro figli, permette di Tuttavia il fatto che il passaggio della titolarità dettare dei beni conferiti in Fondo patrimoniale non in maniera più libera norme sull’amministrazione dei beni, ecc. sia necessario, ma solo eventuale, costituisce un argomento a favore dell’istituto per L’impiego del fondo si può invece ravvisare utile ogni qualvolta vi sia l’interesse a limitare la libera disponibilità del bene da parte di chi ne è proprietario, almeno fino a quando esiste la famiglia, e quindi il fondo stesso. È il caso di un terzo il quale intende attribuire la proprietà ad uno solo dei coniugi (ad esempio il proprio figlio) o ad un terzo (ad esempio 12 l’imprenditore medio-piccolo italiano, ostile all’istituto anglosassone che invece prevede necessariamente la perdita della titolarità dei beni conferiti.