Una moderna forma di “dote matrimoniale”: il Fondo

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Una moderna forma di “dote matrimoniale”: il Fondo
Una moderna forma di “dote matrimoniale”: il Fondo patrimoniale.
a recente proposta di legge che ha per
patrimoniale però non costituisce un autonomo
oggetto la destinazione di beni per
centro d’imputazione di diritti, in quanto i
favorire il sostegno economico, il
beni, e i diritti sui beni che lo compongono,
mantenimento e l’istruzione dei discendenti e
l’autosufficienza dei soggetti portatori di
handicap e al tempo stesso la riforma del diritto societario, che ha introdotto i patrimoni
dedicati, hanno riacceso l’interesse per gli
strumenti che consentono di vincolare alcuni
spettano sempre ai coniugi.
Il Fondo patrimoniale non sostituisce, ma affianca, integrandolo, il regime patrimoniale
primario adottato dai coniugi che può essere
indifferentemente la comunione, la separazione
dei beni o un regime convenzionale.
beni del proprio patrimonio ad uno specifico
scopo.
L’art.170 del Codice civile prevede che
l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di
Fra gli strumenti giuridici dell’ordinamento
italiano che, in questo momento, consentono di
destinare determinati beni ad un certo obiettivo
essi non possa aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi
estranei ai bisogni della famiglia.
e, conseguentemente, di preservarli in modo
più o meno efficace dalle possibili “aggres-
Il Fondo patrimoniale, quindi, se correttamente
sioni” dei creditori, vi è quello del Fondo pa-
utilizzato, costituisce uno schermo per deter-
trimoniale.
minate pretese creditorie.
La disciplina di questo istituto è contenuta ne-
Si esaminano di seguito i vari aspetti che ca-
gli articoli da 167 a 171 del Codice civile.
ratterizzano l’istituto.
Con la costituzione del Fondo patrimoniale
Costituzione
uno o entrambi i coniugi o ancora un terzo non
l Fondo patrimoniale può essere costituito
appartenente al nucleo familiare possono vin-
da uno o entrambi i coniugi oppure da un
colare, tramite atto pubblico, determinati beni
terzo sia per atto fra vivi che per disposi-
immobili, mobili registrati o titoli di credito al
soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Pur mancando nel testo legislativo una definizione della figura in esame, si può ritenere
questo istituto un patrimonio di destinazione,
volto a garantire le obbligazioni contratte per il
zione testamentaria.
Costituzione da parte di uno o di entrambi i
coniugi
Il Codice civile all’art.167, comma 2, richiede
l’accettazione, da parte dei coniugi, anche fatta
soddisfacimento dei bisogni familiari; il Fondo
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a posteriori, solo nel caso della costituzione del
Costituzione da parte di un terzo per atto fra
fondo per opera di un terzo per atto tra vivi.
vivi.
Dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno
Una persona diversa dai coniugi, e per questo
però esteso la necessità dell’accettazione da
terza rispetto al nucleo familiare, può, me-
parte dei beneficiari anche ai casi di costitu-
diante atto pubblico, procedere alla costitu-
zione da parte dei coniugi; hanno riconosciuto,
zione del Fondo patrimoniale in favore di essi.
infatti, a questo istituto una natura contrattuale,
classificandolo fra le convenzioni matrimoniali, per la conclusione delle quali è sempre
necessario il consenso di entrambe i coniugi.
Fintanto che non è intervenuta l’accettazione
da parte dei coniugi beneficiari, i beni rimangono nella piena e libera disponibilità del
terzo. L’accettazione dei coniugi va fatta per
Potranno essere costituiti in Fondo patrimo-
atto pubblico e può avvenire contestualmente
niale beni appartenenti ad entrambi in comu-
alla costituzione del Fondo patrimoniale o suc-
nione ordinaria, oppure beni in proprietà esclu-
cessivamente.
siva di ciascuno dei coniugi.
L’atto può precedere la celebrazione di matri-
La proprietà dei beni costituiti in Fondo patri-
monio e, in tal caso, sarà soggetto alla condi-
moniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo sia
zione legale sospensiva della celebrazione del
diversamente stabilito nell’atto di costituzione.
matrimonio tra le persone specificamente indi-
È infatti consentito che entrambi i coniugi per i
cate nell’atto di costituzione.
beni di rispettiva proprietà, o uno solo di loro
Costituzione per testamento
si riservi la proprietà dei beni: in quest’ultimo
caso l’oggetto del conferimento è il diritto di
Il testatore dovrà indicare in modo espresso i
godimento del bene, in modo analogo alla co-
destinatari della disposizione, che potrà anche
stituzione di un usufrutto.
precedere il matrimonio.
La proprietà può anche essere conferita a sog-
Qualora alla data di apertura della successione
getti diversi dai coniugi, quali ad esempio i
il matrimonio debba essere ancora celebrato, la
loro figli.
disposizione sarà condizionata alla celebrazione del matrimonio; se il matrimonio sarà già
Uno dei coniugi potrà costituire il Fondo patrimoniale anche prima del matrimonio subor-
cessato per annullamento o per divorzio la disposizione sarà priva di efficacia.
dinandone l’efficacia alla celebrazione delle
nozze.
La dottrina prevalente ritiene che non possano
essere attribuite al Fondo patrimoniale quote di
eredità genericamente, ma debba prevedersi la
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puntuale determinazione dei beni soggetti al
L’oggetto del Fondo patrimoniale
vincolo.
ossono formare oggetto di costituzione in Fondo patrimoniale i beni
La pubblicità del Fondo patrimoniale
immobili, mobili iscritti in pubblici
a costituzione del Fondo patrimoniale deve essere fatta tramite atto
pubblico e così anche l’accettazione.
registri o titoli di credito, purché vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo in modo idoneo.
Non è sufficiente che la costituzione del Fondo
patrimoniale sia trascritta nei Registri Immobiliari a norma dell’art.2647 per essere opponibile ai terzi, ma, rappresentando una convenzione matrimoniale, a norma dell’art.l62 Codice civile, deve essere anche annotata a cura
del notaio rogante a margine dell’atto di matrimonio dei coniugi in favore dei quali il
fondo è costituito (Trib. Bergamo 16.11.81).
L’atto di costituzione non può essere opposto a
terzi, quando a margine dell’atto di matrimonio
non sono annotati la data del contratto e il no-
Si ritiene che possano essere conferiti in Fondo
patrimoniale il diritto d’usufrutto, di superficie,
d’enfiteusi, e anche il diritto di nuda proprietà,
anche se infruttifero; il diritto d’uso e
d’abitazione possono essere conferiti in Fondo
patrimoniale solo da parte del proprietario del
bene per la fisiologica indisponibilità di tali diritti.
La dottrina maggioritaria esclude, tassativamente, che i beni mobili non registrati possano
rientrare nel Fondo patrimoniale sul presupposto che la destinazione di tali beni ai bisogni
taio rogante e le generalità dei contraenti.
della famiglia non sia opponibile ai terzi.
La trascrizione ex art.2647 Codice civile non è
infatti ritenuta sufficiente in quanto costituisce
una mera pubblicità notizia (Cass. Civ.
27/11/87 n.8824 ) che non svolge alcun ruolo
dal punto di vista della opponibilità ai terzi.
Non si dovrebbe però attribuire, ad opinione di
tesi minoritarie, allo strumento pubblicitario ed
ai suoi effetti (opponibilità ai terzi) una funzione costitutiva che non gli appartiene. Si arriverebbe così ad affermare la validità, ma
Ne consegue che se all’annotazione ex art.162
l’inopponibilità, del conferimento dei beni mo-
Codice
dopo
bili in Fondo patrimoniale, ad esempio, di
giudiziale
un’opera d’arte di grande valore, di una colle-
sull’immobile, non è opponibile ai terzi la co-
zione di quadri di autore o, più in generale, di
stituzione del Fondo patrimoniale, ancorché
un’universalità di beni mobili; ma ancora di
antecedente (Trib. Latina, 17.03.1988).
azioni, di quote di fondi comuni di investi-
civile
l’iscrizione
si
di
sia
provveduto
un’ipoteca
mento, di quote di S.r.l.
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Si riconosce invece in dottrina la possibilità di
ma anche alle spese per assicurare il tenore di
conferire beni futuri a patto che siano suffi-
vita prescelto dai coniugi. Questa definizione
cientemente determinati (ad esempio un edifi-
“allargata” presenta però alcune incertezze: il
cio in corso di costruzione).
concetto
Il concetto di bisogni della famiglia
di
“tenore
di
vita”
ha
poco
d’oggettivo, costituisce, infatti, decisione dei
coniugi e così anche il suo rapporto più o meno
ndividuare che cosa s’intende per “biso-
elevato rispetto alle possibilità economiche
gni della famiglia” si presenta fonda-
della famiglia. Inoltre la scelta dello stile di
mentale
vita può mutare nel corso del rapporto matri-
per
la
determinazione
dell’operatività del Fondo patrimoniale.
moniale e non sempre è frutto di una decisione
La definizione del concetto di “soddisfaci-
espressa.
mento dei bisogni della famiglia” comporta
La giurisprudenza di merito ha inteso il riferi-
l’individuazione di un aspetto soggettivo ed
mento ai bisogni della famiglia come a quelle
uno oggettivo.
necessità connesse col ménage domestico-fa-
Da un lato occorre, infatti, individuare la fami-
miliare secondo le condizioni economiche e
glia a cui ci si riferisce e in seguito tracciare i
sociali della famiglia stessa (Trib. Parma
confini di ciò che si intende per “bisogni”.
7.1.97); la giurisprudenza di legittimità ha for-
Dal punto di vista soggettivo il riferimento
normativo è fatto alla famiglia legittima; restano quindi escluse dalla disciplina in esame
le convivenze di fatto. La dottrina ritiene che
siano compresi i figli legittimi, naturali ed
adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non
autonomi patrimonialmente, e anche gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo; in
nito un’interpretazione più estensiva della nozione, ricomprendendo in tali bisogni anche
quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed
all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al
potenziamento della sua capacità lavorativa,
restando escluse solo le esigenze voluttuarie o
caratterizzate da intenti meramente speculativi
(Cass. 134/84).
quest’ultimo caso in considerazione del fatto
Il limite posto dall’art.170 Codice civile
che i coniugi sono tenuti al mantenimento di
all’esecuzione sui beni e sui frutti.
tali soggetti.
’esecuzione sui beni del fondo e sui
Dal punto di vista oggettivo è ormai acquisita
frutti di essi non può aver luogo per
in dottrina una certa ampiezza del concetto di
debiti che il creditore conosceva es-
bisogni della famiglia: i “bisogni” sono riferiti
sere stati contratti per scopi estranei ai bisogni
non solo alle spese per le necessità primarie,
della famiglia.
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Il Fondo patrimoniale è concepito dal legisla-
L’interpretazione estensiva, poi, data alla no-
tore come strumento per porre al riparo i beni
zione di bisogni della famiglia ha ampliato il
familiari da determinate pretese creditorie. La
novero delle obbligazioni aventi diritto a sod-
norma non limita il divieto d’esecuzione ai soli
disfarsi in via prioritaria sui beni del fondo: ne
crediti sorti successivamente alla costituzione
è
del fondo, con la conseguenza che detto divieto
dell’operatività della limitazione di responsa-
estende la sua efficacia anche ai crediti sorti
bilità in esame.
prima di tale data (Cass. 96/3251).
conseguita
dunque
una
riduzione
È inoltre esercitabile sui beni conferiti in
L’art. 170 Codice civile, in parte a causa del
fondo, quando ne ricorrono i presupposti,
suo
per
l’azione revocatoria ordinaria ex art.2901 Co-
l’interpretazione che si è consolidata su ele-
dice civile e l’azione revocatoria fallimentare
menti essenziali per la sua applicabilità, pre-
sui crediti sorti prima della costituzione del
senta tuttavia alcuni punti di debolezza.
Fondo patrimoniale.
La segregazione patrimoniale non è piena: i
La giurisprudenza ha inserito l’atto di costitu-
creditori, infatti, sia pure nei limiti delle obbli-
zione del Fondo patrimoniale nell’ambito degli
gazioni assunte per i bisogni della famiglia,
atti
possono aggredire non solo i frutti, ma anche i
Cass.591/99, App. Roma 22.7.96, Trib. Napoli
beni del fondo.
16.1.97) e poiché la costituzione del fondo
tenore
letterale,
ed
in
parte
Inoltre la norma pone a carico dei coniugi, se
vogliono evitare l’esecuzione, l’onere probatorio dell’effettiva conoscenza, da parte del creditore
che
agisce,
dell’estraneità
dell’operazione ai bisogni familiari.
a
titolo
gratuito
(Cass.8379/00,
rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art.170 Coice civile), così
riducendo la garanzia generale spettante ai creditori
sul
patrimonio
dei
costituenti
(Cass.8013/96), il consilium fraudis può presumersi e non va provato (Trib. Napoli
I coniugi dunque, una volta costituito il fondo,
27.1.93).
per beneficiare dei vantaggi dell’istituto in
un’eventuale sede esecutiva, dovranno premurarsi, al momento di concludere operazioni
estranee ai bisogni della famiglia, di comunicarlo al creditore e, se si tratta di atto scritto, di
evidenziarlo nell’atto stesso, soprattutto se entrambi concludono l’accordo congiuntamente.
È revocabile anche l’atto di disposizione compiuto dal fideiussore che comporti maggiore
difficoltà o incertezza nell’esazione coattiva
del credito nei suoi confronti (Trib. Cagliari
26.2.97).
L’atto di costituzione in fondo non può nemmeno essere considerato come adempimento di
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un debito scaduto, per cui non rileva
Vale la pena ricordare che il Ministero delle
l’eventuale buona fede del beneficiario, in-
Finanze ritiene pignorabile la quota immobi-
fluente nel diverso caso di negozio a titolo one-
liare del debitore, considerando improponibile
roso (Trib. Terni 21.4.97). Se infatti i coniugi
l’eccezione ex.art.170 Codice civile con rife-
hanno l’obbligo di mantenere la famiglia, a ciò
rimento
non devono necessariamente provvedere con la
dall’Amministrazione finanziaria. In senso
costituzione del Fondo patrimoniale, la quale è
contrario il Tribunale di Mantova ha annullato
rimessa alla loro libera scelta (Trib. Nocera In-
il pignoramento immobiliare esattoriale, poi-
feriore 14.3.96).
ché il debito tributario non costituisce debito
È ritenuta ammissibile l’azione revocatoria
fallimentare nell’ipotesi di fallimento di uno
dei coniugi e, ove avvenuta mediante la destinazione di beni oggetto di comunione legale,
va dichiarata inefficace per la quota di proprietà del fallito (Cass. 6954/97). Tali beni
formeranno oggetto di una massa separata
(Cass. 8379/00) rispetto al restante dell’attivo,
ai
crediti
fatti
valere
contratto per il bisogno della famiglia. (Tribunale di Mantova, Sez. I Civile - Sent.28 maggio 2002)
Amministrazione del fondo
’amministrazione dei beni costituenti
il Fondo patrimoniale è regolata dalle
norme relative all’amministrazione
della comunione legale.
essendo destinati al soddisfacimento dei creditori che non conoscevano che i debiti con-
L’amministrazione dei beni conferiti in fondo
tratti dai coniugi erano stati contratti per scopi
spetta dunque ad entrambe i coniugi disgiun-
estranei ai bisogni della famiglia.
tamente per gli atti d’ordinaria amministrazione e congiuntamente per gli atti di straordi-
Per i creditori invece consapevoli della perti-
naria amministrazione.
nenza dell’obbligazione contratta ai bisogni
della famiglia la speciale disciplina dell’art.170
I frutti dei beni costituenti il Fondo patrimo-
Codice civile è assimilabile ad una causa di
niale devono essere reimpiegati per i bisogni
prelazione. La costituzione del Fondo patrimo-
della famiglia.
niale effettuata dall’imprenditore in seguito
Inoltre il costituente non coniuge non può li-
fallito può inoltre essere dichiarata inefficace
mitare l’impiego del fondo solo a determinate
nei
mezzo
categorie di bisogni della famiglia, escluden-
dell’azione revocatoria ordinaria proposta dal
done altre. Sono, infatti, i coniugi, non un
curatore a norma dell’art.2901 Codice civile,
terzo, che hanno il potere d’indirizzo della de-
espressamente richiamato dall’art.66 Legge
stinazione dei beni del fondo.
fall.
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confronti
della
massa
per
I singoli beni conferiti nel Fondo patrimoniale
Allorché il vincolo nuziale non sia stato an-
possono essere alienati, ipotecati o vincolati
nullato o posto nel nulla per divorzio, non può
secondo le seguenti regole:
essere consensualmente risolto dai coniugi il
- se nulla è previsto nell’atto costitutivo del
fondo, occorre il consenso d’entrambi i coniugi
e se vi sono figli minori è necessaria anche
l’autorizzazione del giudice tutelare;
regime del Fondo patrimoniale costituito, per
volontà dei coniugi, su di un’unità immobiliare
da loro acquistata dopo il matrimonio e di proprietà comune, in parti uguali. (Trib. Roma
14.6.99).
- invece, se è stata prevista la possibilità di
alienare, ipotecare o vincolare i beni conferiti
in fondo tutto è possibile purché si rispetti lo
scopo del fondo.(Trib. dei Minori di Roma,
Se vi sono figli minorenni, il vincolo di destinazione persiste fino a quando l’ultimo dei figli minori abbia compiuto la maggiore età.
Decreto 9 giugno 1998). Sarà, per esempio,
La regola si applica sia in caso di figli legit-
impossibile alienare tutti i beni conferiti nel
timi, sia in caso di figli adottivi, naturali e con-
fondo.
cepiti, subordinatamente, in questo caso,
Cause di cessazione del fondo
a destinazione del fondo termina a
seguito dell’annullamento o dello
scioglimento o della cessazione degli
effetti del matrimonio.[...]
all’evento della nascita.
Qualora lo ritenga opportuno, con valutazione
discrezionale, il giudice può dettare norme per
l’amministrazione
dei
beni
fintanto
che
l’ultimo dei figli minori abbia compiuto la
maggiore età. Il giudice, inoltre, tenuto conto
Se non vi sono figli si applicano le disposizioni
delle condizioni economiche dei figli e di ogni
sullo scioglimento della comunione legale.
ulteriore circostanza che ritenga rilevante può
Non genera la cessazione del fondo la separa-
attribuire ai figli in godimento o in proprietà
zione personale tra coniugi (Trib. Roma
una quota dei beni costituiti in Fondo patri-
14.6.99).
moniale.
Tra le cause di cessazione non è espressamente
In caso d’alienazione di un bene costituito in
prevista dalla legge quella dell’accordo tra i
Fondo patrimoniale, il vincolo non cessa, e il
coniugi. Alcuni studiosi ammettono le cosid-
giudice,
dette “convenzioni di cessazione di fondo” tra i
l’autorizzazione in caso vi siano figli minori,
coniugi che trovano un limite solo nella pre-
ha il potere ed il dovere di ordinare il reim-
senza di figli minori. La giurisprudenza si
piego del bene (Trib. Genova 26.1.98).
competente
a
concedere
esprime invece in senso negativo.
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Si ritiene in dottrina che l’esaurimento dei beni
donazione per il 50% dei beni oggetto di co-
che compongono il Fondo patrimoniale non ne
stituzione in fondo. Tale donazione è esclusa
costituisce causa di scioglimento dal momento
da imposizione in virtù delle disposizioni della
che è possibile effettuare successivi conferi-
legge n.383/2001 che ha escluso l’applicazione
menti.
dell’imposta di donazione per quegli atti fatti
Aspetti tributari
nei confronti del coniuge, dei parenti in linea
retta e altri familiari fino al quarto grado.
a non sottovalutare è il regime tri-
L’atto in esame non sarà dunque soggetto ai
butario applicabile a seconda delle
tributi sui trasferimenti salvi quelli ipotecari e
scelte che vengono effettuate in
catastali se ne ricorrono i presupposti. L’atto
sede di atto di costituzione del Fondo patrimo-
va comunque assoggettato ad imposta di regi-
niale
stro in misura fissa ex art.11, parte prima, della
Costituzione per opera dei coniugi.
tariffa.
Laddove l’atto di costituzione del Fondo pa-
Costituzione per opera di un terzo per atto fra
trimoniale non abbia voluto avere effetti tra-
vivi.
slativi della proprietà, (è il caso di costituzione
Quando il terzo non si riserva la proprietà dei
da parte di entrambi i coniugi di beni in comu-
beni conferiti nel Fondo patrimoniale, il trat-
nione) ai fini dell’imposta di registro l’atto sarà
tamento impositivo da applicarsi è quello pre-
tassato ai sensi dell’art.11, parte prima, della
visto per gli atti di trasferimento a titolo gra-
tariffa e quindi assoggettato all’imposta in mi-
tuito se vi è stata accettazione.
sura fissa. In tal senso il ministero delle Finanze, dipartimento delle entrate 30/11/2000
n.221/E.
In particolare se l’ammontare conferito in
fondo non è superiore ad Euro 180.759,91
(Euro 516.456,90 per i soggetti portatori di
La stessa disposizione va applicata, quando i
handicap) non si applica nessuna imposta sul
beni sono di proprietà di uno solo dei coniugi e
trasferimento.
il Fondo patrimoniale è costituito con la riserva
della proprietà: non si verifica, infatti, alcun effetto traslativo.
Per importi superiori occorre distinguere tenendo conto del grado di parentela che il terzo
ha con i coniugi:
Nel caso in cui i beni sono di proprietà di uno
solo dei coniugi, ed egli non si riservi la proprietà nell’atto di costituzione del fondo, se il
coniuge ricevente accetta, l’atto configura una
- se il terzo è parente fino al quarto grado di
uno dei coniugi, nessuna imposta sui trasferimenti è dovuta relativamente alla metà della
proprietà
8
trasferita
al
coniuge
parente;
sull’altra metà che non rientra nell’ipotesi
zione sul trasferimento di proprietà in quanto il
d’esclusione, si applica l’imposta di registro
tributo sulle successioni è stato soppresso dalla
all’eccedenza nella misura stabilita per le di-
Legge n.383/2001.
verse tipologie di beni per gli atti traslativi a
titolo oneroso;
Il confronto con altri istituti: il trust familiare.
- se il terzo non è parente fino al quarto grado
lcune caratteristiche accomunano i
di uno dei coniugi, si applica all’intero valore
di
riferimento
eccedente
la
due istituti: l’appartenere alla cate-
franchigia,
l’imposta di registro nella misura stabilita per
le diverse tipologie di beni per gli atti traslativi
a titolo oneroso;
- se il terzo si riserva la proprietà dei beni, i
coniugi ottengono in ogni caso un vantaggio
economico per l’utilizzazione dei frutti prodotti dai beni che sono destinati al Fondo patrimoniale: l’atto dunque costituirà un trasferimento a titolo gratuito assoggettato ad impo-
goria dei “patrimoni separati” con
conseguente realizzazione del tipico effetto segregativo e l’essere inoltre ravvisabile nella
struttura d’entrambe un negozio istitutivo e un
negozio di trasferimento.
Quando poi il Fondo patrimoniale sia costituito
da un terzo per atto fra vivi, le analogie con il
trust diventano ancora più marcate essendovi
un settlor (il terzo) dei beneficiaries (i coniugi)
un trustee (i coniugi stessi).
sta secondo i meccanismi sopra ricordati. Per
determinare la base imponibile si dovrà fare ri-
Tuttavia uno dei più immediati effetti che il
ferimento ai criteri di determinazione delle
trust produrrà, intervenendo nel nostro ordi-
rendite (Circ. Min. 30/11/2000 n.221).
namento, sarà quello di sostituire l’istituto civilistico del Fondo patrimoniale: infatti nono-
Ai fini della determinazione delle imposte
ipotecarie e catastali, se la costituzione del
fondo implica il trasferimento d’immobili, si
stante questi elementi in comune vi sono importanti differenze che rendono più utile uno
strumento piuttosto che l’altro .
applicheranno tali imposte nella misura proporzionale stabilita dall’art.1 della tariffa alle-
1.
La costituzione del Fondo patrimoniale
gata al D.Lgs.312 Ottobre 1990 n.347.
non comporta necessariamente lo spossessamento da parte del costituente dei beni costi-
Costituzione per opera di un terzo per testamento
L’atto di accettazione dei coniugi nella forma
dell’atto pubblico, va assoggettato a tributo di
tuiti in fondo, mentre nel trust il settlor perde
sempre la titolarità dei beni oggetto del trust.
2.
Il Fondo patrimoniale è caratterizzato da
un vincolo di destinazione (il soddisfacimento
registro in misura fissa. Non vi è invece tassa-
9
dei bisogni della famiglia) che giustifica la se-
presenza di figli minori il fondo dura fino al
parazione patrimoniale; tale vincolo è stabilito
compimento della maggiore età dell’ultimo fi-
dal legislatore e quindi non derogabile.
glio. Il trust è invece insensibile alla durata del
Nel trust invece la destinazione dei beni è de-
vincolo coniugale
cisa dal disponente nel relativo atto istitutivo e
7
da questo punto di vista dunque il trust è uno
fondo esiste a carico dei coniugi un contestuale
strumento più idoneo a soddisfare, anche sotto
obbligo di reimpiego, delle somme incassate,
il profilo pratico, esigenze che il Fondo patri-
per i bisogni della famiglia;
moniale non riesce a soddisfare.
3
Fondo
patrimoniale
ha
I beneficiari del fondo non hanno un po-
come
tere di controllo sulla gestione e i coniugi dun-
presupposto l’esistenza di una famiglia legit-
que hanno piena discrezionalità nelle decisioni
tima;
riguardanti l’amministrazione e la disposizione
4
Il
8
In caso di vendita dei beni costituiti in
Possono formare oggetto del Fondo pa-
trimoniale solo i diritti su beni immobili, mobili registrati e i titoli di credito rendendoli
nominativi. Non esistono invece limitazioni
dei beni costituenti il fondo; nel trust il trustee
è soggetto a responsabilità precise derivanti
dalle funzioni che esercita ed è sottoposto alla
supervisione del protector
oggettive ai beni che possono formare oggetto
9
del trust: beni mobili, denaro, categorie non
trustee come debitore in regresso, rispetto ai
azionarie, ed in genere strumenti finanziari non
creditori del disponente, con potere di vendere
riconducibili con certezza alla categoria dei ti-
i beni in trust se le liquidità non fossero suffi-
toli di credito suscettibili di essere vincolati
cienti ad assolvere i debiti contratti; da ciò de-
rendendoli nominativi.
riva che con il trust è possibile evitare qualsiasi
5
La regola per il Fondo patrimoniale è
quella dell’amministrazione disgiunta per gli
atti
di
ordinaria
amministrazione
e
dell’amministrazione congiunta da parte dei
coniugi per gli atti di straordinaria amministrazione e per i contratti con i quali si acquistano
o si concedono diritti personali di godimento.
Tali regole sono inderogabili.
6
La durata del Fondo patrimoniale è le-
gata alla durata del vincolo coniugale; solo in
10
Nel trust vi è la possibilità di indicare il
azione cautelare per assenza di periculum e
non c’è pericolo di distrazione dei beni in
quanto vincolati per tutta la durata del trust.
Opportunità di utilizzo dei due strumenti
Non potrà essere utilizzato lo strumento del
Fondo patrimoniale e, conseguentemente, sarà
utile strumento pratico il trust, ad esempio nei
seguenti casi:
-
qualora, fermi restando i beneficiari desi-
gnati dalla norma, si vogliano vincolare i beni
anche al soddisfacimento di bisogni diversi da
quelli della famiglia, includendovi per esempio
le
obbligazioni
contratte
dere alle esigenze del figlio stesso e della madre;
-
una persona nubile potrà istituire un trust a
favore dei suoi genitori e fratelli;
nell’esercizio
nell’esercizio
Il trust sarà lo strumento più opportuno per
dell’impresa svolta da uno dei coniugi o da un
sottrarre, quando necessario, i beni destinati ai
figlio;
bisogni familiari alla discrezionalità lasciata ai
dell’impresa
familiare
o
coniugi quali amministratori dei beni del
-
per i bisogni di una famiglia di fatto;
-
qualora si voglia escludere dal novero dei
trustee, per una migliore tutela dei benefi-
beneficiari alcuni dei soggetti che, se si adot-
ciari:è il caso di un genitore che voglia desti-
tasse lo strumento del Fondo patrimoniale, sa-
nare determinati beni a far fronte ai bisogni
rebbero per legge beneficiari delle utilità dei
della famiglia di un figlio, ma preferisca che ad
beni del fondo: è il caso in cui uno dei coniugi
amministrare i beni sia un altro figlio o un
sia passato a nuove nozze e un genitore del
estraneo.
precedente coniuge e nonno del figlio unilaterale, voglia nominare beneficiario solo questo
ultimo con esclusione dei membri dell’attuale
famiglia coniugale;
-
Fondo patrimoniale, facendoli gestire dal
È anche più utile ricorrere allo strumento del
trust quando uno dei coniugi è divenuto incapace, e quindi s’incontrerebbero difficoltà nella
fase costitutiva e amministrativa del Fondo pa-
quando chi voglia destinare i beni sia una
trimoniale. Non solo qualora la costituzione
persona vedova o nubile, o un terzo a favore di
avvenga da parte di un terzo, ma anche quando
una persona vedova o nubile apponendovi,
sia il coniuge capace a voler stabilire, che nel
eventualmente, condizioni risolutive (ad esem-
caso di sua premorienza, il coniuge incapace
pio per il caso che la persona in stato vedovile
abbia i mezzi necessari per i bisogni della fa-
passi a nuove nozze) o sospensive (ad esempio
miglia.
subordinando l’istituzione del trust ad un futuro matrimonio o ad una futura convivenza o
alla nascita di figli della persona nubile);
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quando chi voglia costituire il patrimonio
segregato sia un soggetto ora coniugato, ma
che avendo un figlio naturale, voglia provve-
Infatti il trust, è insensibile alle vicende familiari e nell’atto istitutivo si potranno dettare regole nel caso in cui venga meno la famiglia per
le cui esigenze è stato istituito, determinando
altri beneficiari finali.
Un trust potrà anche, rispetto al Fondo patrimoniale, prevedere cause di cessazione ulte-
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riori (come ad esempio la separazione perso-
direttamente ad un nipote), ma al tempo stesso,
nale), oppure ritenere ininfluenti le cause di
vista la destinazione ai bisogni della famiglia,
cessazione previste dalla legge per il Fondo
voglia che il bene venga gestito congiunta-
patrimoniale.
mente dai coniugi.
Nel caso in cui un genitore voglia che certi
Il Fondo patrimoniale ha anche lo scopo di tu-
beni di famiglia dopo la sua morte rimangano
telare un coniuge nei confronti dell’altro co-
destinati ai bisogni della famiglia dei suoi figli
niuge che si teme possa mal gestire i beni desi-
imprenditori coniugati, sottraendoli alla pretese
nati ai bisogni della famiglia. È il caso in cui il
dei loro creditori, può usare lo strumento te-
coniuge unico proprietario della casa di abita-
stamentario per la costituzione del Fondo pa-
zione principale la ipotechi a garanzia di un
trimoniale. Alla sua morte i beni passeranno
debito contratto per la propria attività impren-
dal patrimonio del testatore al patrimonio (po-
ditoriale .
tenzialmente a rischio) dei figli, già con il vin-
Conclusioni
colo di destinazione, e quindi con i limiti e le
n attesa che l’istituto del trust sia intro-
garanzie che questo vincolo comporta.
dotto a tutto campo nel nostro ordinaLa costituzione di un trust in questo ambito
permette di soddisfare maggiori esigenze: ritornano quelle della famiglia di fatto, quelle di
persone non coniugate o non più coniugate,
permette di tutelare i casi in cui all’apertura del
mento, il Fondo patrimoniale può costituire, se correttamente utilizzato, in alcune situazioni, un utile strumento per preservare il
proprio patrimonio, seppure con le limitazioni
sopra ricordate.
testamento uno od entrambi i coniugi siano deceduti e magari vi siano i loro figli, permette di
Tuttavia il fatto che il passaggio della titolarità
dettare
dei beni conferiti in Fondo patrimoniale non
in
maniera
più
libera
norme
sull’amministrazione dei beni, ecc.
sia necessario, ma solo eventuale, costituisce
un argomento a favore dell’istituto per
L’impiego del fondo si può invece ravvisare
utile ogni qualvolta vi sia l’interesse a limitare
la libera disponibilità del bene da parte di chi
ne è proprietario, almeno fino a quando esiste
la famiglia, e quindi il fondo stesso.
È il caso di un terzo il quale intende attribuire
la proprietà ad uno solo dei coniugi (ad esempio il proprio figlio) o ad un terzo (ad esempio
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l’imprenditore medio-piccolo italiano, ostile
all’istituto anglosassone che invece prevede
necessariamente la perdita della titolarità dei
beni conferiti.