Regolamento Assistenza Domiciliare Anziani - ADA
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Regolamento Assistenza Domiciliare Anziani - ADA
Piano Sociale di Zona 2005-2007 AMBITO TERRITORIALE DI LARINO Comuni di: Larino, Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Lupara, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi COMUNE CAPOFILA: LARINO REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA Approvato dal Comitato dei Sindaci con delibera n. 69 il 9 febbraio 2007 – aggiornato Premessa Il presente regolamento disciplina il servizio di assistenza domiciliare agli anziani in ottemperanza alla Legge 328/00, alla L.R. 21/90, al Piano Sociale Regionale 2004-2006 approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 251 del 12 novembre 2004 e al Piano Sociale di Zona 2005-2007 dell’Ambito Territoriale di Larino, approvato dal Comitato dei Sindaci con l’Accordo di Programma sottoscritto il 22 settembre 2005 e dalla Giunta Regionale con delibera n.12 del 9 gennaio 2006, alla rimodulazione del Piano Sociale di Zona 2007, approvata dal Comitato dei Sindaci con delibera n. 59 il 15 dicembre 2006 . Art. 1 Definizione Il servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale a favore della popolazione anziana, di seguito denominato ADA, si esplica in un complesso di prestazioni integrate di carattere socioassistenziale erogate al domicilio di ogni anziano che si trovi in condizioni di temporanea o permanente necessità di aiuto per la gestione della propria persona, per il governo della casa e per la conservazione della propria autonomia nel contesto sociale, familiare e abitativo in cui vive. Art. 2 Finalità L’ADA persegue le seguenti finalità: 1. evitare o contenere le ospedalizzazioni e i ricoveri impropri; 2. prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, assicurando all’utente di conservare l’ autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare nei casi in cui si trovi nell’impossibilità di provvedere a se stesso o di non poter contare sull’aiuto dei familiari; 3. promuovere la partecipazione e l’inserimento dell’utente nella vita sociale e comunitaria, garantendo all’utente che si trova in condizioni di disagio di mantenere le proprie abitudini di vita; 4. sostenere il nucleo familiare nella funzione di cura della persona svantaggiata; 5. favorire l’integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere all’autonomia della persona. Art. 3 Destinatari Possono usufruire dell’ADA tutti gli anziani residenti nei Comuni aderenti all’Ambito Territoriale di Larino e non, temporaneamente residenti, immigrati, apolidi, purché regolarizzati secondo le disposizioni di leggi vigenti in materia, che abbiano un’età non inferiore a 65 anni e in particolare chi: • si trova in condizioni di bisogno e di non autosufficienza tale da comportare la necessità di aiuto da parte di altre persone, per un periodo più o meno lungo; • non può fare affidamento sul supporto di una sufficiente assistenza familiare; • si trova in condizioni di bisogno temporaneo da richiedere altrimenti il ricovero presso case di riposo o strutture varie di tipo residenziale. Ravvisata la necessità di garantire a tutti i Comuni dell’ambito una congrua percentuale di ore, si conviene che il monte ore fruibile sarà ripartito agli Enti come quota spettante in base al rispettivo numero della popolazione anziana over 65 residente al 31.12.2004. Si specifica che un Comune potrà cedere in tutto o in parte la propria quota se non utilizzata al Comune la cui parte si riveli insufficiente. Le prestazioni di cui al successivo articolo saranno erogate tenendo presente le seguenti priorità: o o o anziano che si trova in uno stato di permanente o temporanea non autosufficienza, solo o in coppia, che non può fare affidamento su parenti obbligati residenti nell’ambito; anziano che si trova in uno stato di permanente o temporanea non autosufficienza, solo o in coppia, che non può fare affidamento per problemi oggettivi, permanenti o temporanei, sul proprio nucleo parentale obbligato residente nell’Ambito; anziano che si trova in uno stato di permanente o temporanea non autosufficienza che vive in un nucleo familiare con grave situazione di disagio sociale, a rischio di emarginazione. Art. 4 Prestazioni Il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale contempla le seguenti prestazioni: 1. assistenza alla persona ( pulizia personale, aiuto per il bagno, vestizione, nutrizione, accompagnamento dal medico, mobilizzazione); tale tipologia di prestazione si estende al periodo di degenza dell’utente in carico in ospedale; 2. aiuto domestico ( cura delle condizioni igieniche della casa, riordino del letto e delle stanze, cambio biancheria, aiuto per la preparazione dei pasti e eventuale pulizia delle stoviglie, spese e rifornimento); 3. prestazioni di segretariato sociale ( accompagnamento per la riscossione della pensione, disbrigo pratiche sanitarie); 4. prestazioni igienico-sanitarie complementari alle attività assistenziali: (rilevamento della temperatura, assistenza per la corretta somministrazione delle prescrizioni farmacologiche, segnalazione di sintomi di malattia al medico di base, ai familiari, al pronto soccorso); 5. interventi tesi a favorire l’integrazione e la socializzazione dell’utente in ambito familiare ed extrafamiliare. Si specifica che le attività sopra in elenco che si svolgono fuori dal domicilio dell’assistito dovranno, a maggior ragione, essere garantite in caso di avverse situazioni atmosferiche. Gli interventi sopra elencati dovranno essere erogati in forma integrata, prevedendo la complementarietà e la specificità in relazione alle reali esigenze dell’utente. Le prestazioni socio-assistenziali descritte nel presente articolo si integrano, nelle more dell’adozione del regolamento disciplinante l’interazione socio-sanitaria, con le prestazioni sociosanitarie previste dal Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) garantite dall’ASREM. Art. 5 Modalità di erogazione delle prestazioni Gli interventi di cui all’articolo precedente sono erogate al domicilio in prestazioni orarie, da un minino di 1 ora ad un massimo di 8 ore settimanali, in riferimento ai bisogni dell’utente. Le erogazioni superiori alle 8 ore settimanali potranno essere previste in casi eccezionali, previo parere favorevole dell’Ufficio di Piano. Le prestazioni di cui all’articolo 4 del presente regolamento dovranno essere erogate dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali, e in casi straordinari, anche nei giorni festivi. Art.6 Istanza di ammissione al servizio e Istruttoria della domanda In prima istanza la ricerca dell’utenza avverrà attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico senza termini di scadenza. Al servizio ADA si accede rivolgendosi ai Servizi Sociali e relativi Uffici o Segretariato Sociale, negli orari previsti, del proprio Comune con richiesta scritta su apposito modulo (domanda di accesso al servizio) sul quale dovranno essere indicate: • le esatte generalità del richiedente; • l’autodichiarazione di non ricevere aiuto alcuno; • l’autodichiarazione di trovarsi in uno stato di permanente o temporanea condizione di non autosufficienza tale da inficiare le normali abitudini di vita; • il numero delle ore richieste e la tipologia di prestazione richiesta. Alla domanda, sottoscritta dall’interessato o suo delegato, dovranno essere allegati: • il certificato dello stato di famiglia; • il valore ISEE del nucleo familiare al 31 dicembre dell’anno precedente; • il certificato medico attestante le condizioni di salute del richiedente, tali da comprometterne l’autosufficienza, ove necessario. La domanda di ammissione debitamente compilata sarà istruita dal Servizio/Ufficio Sociale o Segretariato Sociale del proprio Comune di residenza, che entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, la trasmette all’Ufficio di Piano con allegato il suo parere favorevole all’ammissione del richiedente all’ADA, attestato su una specifica scheda fornita dall’Ufficio di Piano nella fase immediatamente successiva alla pubblicazione dell’avviso pubblico, previa verifica dell’ammissibilità al servizio tramite una valutazione del caso, ovvero effettuando: • una visita al domicilio del richiedente al fine di verificare l’effettiva veridicità di quanto dichiarato, nonché la titolarità di accesso al servizio. Nel contempo sarà possibile attivare la procedura della presa in carico di utenti su segnalazione di altre Istituzioni Pubbliche competenti. Art.7 Gestione del servizio L’Ufficio di Piano, ricevuta la pratica, decide, entro 15 giorni, in merito all’ammissione o diniego al servizio dandone tempestiva comunicazione scritta all’utente e, in caso di ammissione, specificando il numero delle ore assegnate e la quota oraria di compartecipazione se dovuta, l’inizio delle attività e il nome dell’operatore socio-assistenziale. L’Ufficio di Piano si riserva, altresì, di chiedere documentazione aggiuntiva agli organi competenti ex lege 109/98, ovvero tramite le Conservatorie e agli Uffici tributari e finanziari. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno attivati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti. Prima della presa in carica dell’utente spetta all’èquipe (deputata a coordinare il servizio ADA nei Comuni dell’Ambito), formata dal servizio sociale professionale territoriale, dai responsabili dei servizi sociali e relativi uffici, dagli assistenti sociali dei Comuni ove presenti e dal referente del soggetto aggiudicatario del servizio ADA, elaborare, di concerto con l’Ufficio di Piano: o la pianificazione generale del lavoro; o la definizione degli interventi basati su progetti individualizzati; o la verifica degli interventi in funzione dei progetti individualizzati degli utenti effettuando visite periodiche a domicilio; o la relazione consuntiva da inviare semestralmente all’Ufficio di Piano concernente l’attività svolta ed una valutazione dei risultati ottenuti in base alla scheda di monitoraggio prodotta dall’Ufficio di Piano; inoltre la stessa equipe è tenuta ad intrattenere rapporti con il soggetto aggiudicatario, con il volontariato, con le strutture interessate e con tutti gli Enti interessati. In attesa che si realizzi un monitoraggio su scala d’ambito, si specifica che se le domande dovessero, nel corso dell’anno, superare la disponibilità dei posti sulla base delle risorse disponibili del Pdz, verrà stilata un graduatoria a scorrimento che verrà aggiornata trimestralmente sulla base delle priorità elencate nell’articolo 4 del presente regolamento. Si specifica che a parità di condizioni verrà data priorità all’anziano con condizioni economiche meno abbienti e da ultimo secondo l’ordine del protocollo della richiesta del servizio. Art. 8 Dimissioni dal servizio La cessazione o sospensione delle prestazioni del servizio ADA, previa comunicazione scritta dell’Ufficio di Piano all’utente, si possono verificare nei seguenti casi: • per richiesta scritta dell’utente o suo delegato; • • • • per mancato pagamento di almeno due mensilità; per decesso o ricoveri presso istituti; per il venir meno dei requisiti di ammissibilità al servizio; in caso di assenza prolungata dell’utente senza preavviso per almeno 3 volte consecutive. Art. 9 Monitoraggio e Valutazione Le attività di monitoraggio e valutazione saranno coordinate dall’Ufficio di Piano che si avvarrà dell’èquipe come decritta nell’articolo 8, la quale dovrà curare il costante monitoraggio dei casi seguiti, pronta a rilevare nuovi bisogni dell’utenza in carico, nonché le esigenze della popolazione anziana del territorio, in modo da poter ottimizzare le risposte con il miglioramento del servizio e la realizzazione di nuovi interventi. A supporto di tali attività saranno realizzate dall’Ufficio di Piano schede tese alla realizzazione del monitoraggio. Art. 10 Rapporti con il soggetto affidatario del servizio ADA Il soggetto aggiudicatario del presente servizio dovrà: 1. in riferimento all’utenza: • predisporre una scheda individuale, con l’indicazione dell’assistente, degli orari, del tipo di prestazioni erogate e di ogni successiva variazione; • impegnarsi ad assicurare di norma sempre l’intervento dello stesso operatore presso l’utente assistito, promuovendo, pertanto, i rapporti umani tra l’operatore e l’utente. E’ possibile, tuttavia, programmare articolazioni organizzative basate su più figure diverse per compiti differenziati e, quindi, integrati. Pertanto, sono possibili sostituzioni o supplenze dell’operatore domiciliare solo nel caso di assenza prolungata del personale e comunque limitatamente a situazioni particolarmente gravi; • garantire la più accurata riservatezza verso l’esterno sugli utenti; • vigilare sul personale addetto affinché non introducano al domicilio dell’assistito personale estraneo e che non prendano iniziative personali. 2. in riferimento all’organizzazione del servizio: • gestire e coordinare il personale di cui si avvarrà per l’erogazione delle prestazioni; • eseguire i programmi di lavoro individuali; • segnalare al referente del Comune di residenza dell’assistito l’insorgere di nuovi bisogni tali che necessitano di una variazione del programma individuale di assistenza; • garantire, per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 4 del presente regolamento, mezzi, strumenti necessari; • garantire tramite n.1 responsabile nominato all’uopo la reperibilità della fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Il personale addetto è tenuto a collaborare con ogni altro operatore chiamato ad intervenire sul caso; • predisporre per ogni operatore un scheda individuale che indichi le presenze, le ore di servizio effettuate controfirmata dall’utente e dal responsabile del soggetto aggiudicatario; • garantire che il profilo degli operatori sia coerente con le attività da espletare; • promuovere l’aggiornamento e lo sviluppo delle competenze e capacità del personale addetto attraverso corsi di formazione organizzati dall’ente erogatore. La documentazione relativa al personale e agli utenti deve essere trasmessa mensilmente all’Ufficio di Piano, che fatte le dovute verifiche, provvede a liquidare quanto dovuto. Art. 11 Rapporti con il volontariato Il soggetto affidatario del servizio potrà avvalersi di operatori volontari, le cui attività, non potranno in alcun caso, concorrere alla determinazione del costo del servizio. In ogni caso, il soggetto affidatario, qualora facesse utilizzo di volontari, deve informare l’Ufficio di Piano circa: o le generalità degli operatori volontari; o il ruolo e le modalità di utilizzo specifici del volontariato; o i criteri di copertura assicurativa. Art. 12 Costo del servizio ai Comuni Ciascun Comune dell’ambito territoriale di Larino partecipa alla spesa relativa alla gestione associata del servizio ADA versando mensilmente al Comune Capofila una quota del 55% per ogni anziano/ utente residente, così come previsto nel Piano di Zona 2005-2007 e confermato dalla sua rimodulazione approvata dal Comitato dei Sindaci il 15 dicembre 2006. La quota di compartecipazione dei Comuni al servizio così come definita nel presente articolo ha validità fino alla vigenza del suddetto piano di zona, ovvero al 31 dicembre 2007. Art. 13 Compartecipazione dell’utente al costo del servizio Gli utenti del servizio ADA saranno tenuti al pagamento di una quota di compartecipazione mensile rapportata al valore ISEE del nucleo familiare dichiarato nell’anno precedente a quello di ammissibilità al servizio. VALORI ISEE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE (calcolata sulla scorta del costo di aggiudicazione del servizio pari ad € 9,62 + IVA 4% ISEE fino ad € 6.000,00 0% Da 6.000,01 a 9.000,00 10% Da 9.000,01 a 14.000,00 25% Da 14.000,01 a 17.000,00 50% Da 17.000,01 a 19.000,00 75% Superiore a 19.000 100% Quando il richiedente sia in condizioni di disabilità di grado non inferiore al 74%, di ordine sensoriale, fisica e psichica, ovvero sia una persona ultrassesantacinquenne parzialmente non autosufficiente, la situazione economica è determinata con riferimento al reddito ed al patrimonio individuale e non del nucleo familiare. Il versamento di pagamento dovrà essere effettuato mensilmente mediante bollettino di conto corrente postale intestato al proprio Comune di residenza e/o direttamente ai Servizi Sociali e relativi Uffici dell’Ente. La copia della ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata all’operatore domiciliare che provvederà a consegnarlo al referente del Comune di residenza dell’ utente. In caso di mancato pagamento di almeno due mensilità, l’Ufficio di Piano può sospendere il servizio, così come già disposto dall’art. 8 del presente regolamento. Art. 14 Tutela dei dati Tutti i dati acquisiti in virtù del presente regolamento saranno trattati secondo il D.lgs 196/03 e successive modiche ed integrazioni. Art. 15 Vigilanza e controllo L’attività di vigilanza e controllo sul regolare svolgimento del servizio sarà effettuata dall’Ufficio di Piano che potrà adottare, all’occorrenza, le misure ritenute più idonee. Art. 16 Ricorsi Avverso il diniego di un intervento richiesto può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, un ricorso nelle forme previste per legge. Art. 17 Pubblicità Il presente regolamento dopo essere stato approvato dal Comitato dei Sindaci, sarà trasmesso all’A.S.ReM. – Distretto Basso Molise e alla Provincia di Campobasso per gli adempimenti di competenza. Lo stesso dovrà essere trasmesso ai Comuni per essere adottato e pubblicato all’Albo Pretorio ai fini della pubblicità e trasparenza. Copia dello stesso dovrà, altresì, essere tenuto a disposizione dei singoli cittadini affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento. Art. 18 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Comitato dei Sindaci.