Regolamento Assistenza Domiciliare Anziani - ADA

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Regolamento Assistenza Domiciliare Anziani - ADA
Piano Sociale di Zona 2005-2007
AMBITO TERRITORIALE DI LARINO
Comuni di:
Larino, Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Lupara, Montelongo,
Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni,
Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis,
Santa Croce di Magliano, Ururi
COMUNE CAPOFILA:
LARINO
REGOLAMENTO
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA
POPOLAZIONE ANZIANA
Approvato dal Comitato dei Sindaci con delibera n. 69 il 9 febbraio 2007 – aggiornato
Premessa
Il presente regolamento disciplina il servizio di assistenza domiciliare agli anziani in ottemperanza
alla Legge 328/00, alla L.R. 21/90, al Piano Sociale Regionale 2004-2006 approvato con delibera
del Consiglio Regionale n. 251 del 12 novembre 2004 e al Piano Sociale di Zona 2005-2007
dell’Ambito Territoriale di Larino, approvato dal Comitato dei Sindaci con l’Accordo di Programma
sottoscritto il 22 settembre 2005 e dalla Giunta Regionale con delibera n.12 del 9 gennaio 2006,
alla rimodulazione del Piano Sociale di Zona 2007, approvata dal Comitato dei Sindaci con
delibera n. 59 il 15 dicembre 2006 .
Art. 1
Definizione
Il servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale a favore della popolazione anziana, di
seguito denominato ADA, si esplica in un complesso di prestazioni integrate di carattere socioassistenziale erogate al domicilio di ogni anziano che si trovi in condizioni di temporanea o
permanente necessità di aiuto per la gestione della propria persona, per il governo della casa e per
la conservazione della propria autonomia nel contesto sociale, familiare e abitativo in cui vive.
Art. 2
Finalità
L’ADA persegue le seguenti finalità:
1. evitare o contenere le ospedalizzazioni e i ricoveri impropri;
2. prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, assicurando all’utente di conservare l’
autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare nei casi in cui si
trovi nell’impossibilità di provvedere a se stesso o di non poter contare sull’aiuto dei
familiari;
3. promuovere la partecipazione e l’inserimento dell’utente nella vita sociale e comunitaria,
garantendo all’utente che si trova in condizioni di disagio di mantenere le proprie abitudini
di vita;
4. sostenere il nucleo familiare nella funzione di cura della persona svantaggiata;
5. favorire l’integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere
all’autonomia della persona.
Art. 3
Destinatari
Possono usufruire dell’ADA tutti gli anziani residenti nei Comuni aderenti all’Ambito Territoriale di
Larino e non, temporaneamente residenti, immigrati, apolidi, purché regolarizzati secondo le
disposizioni di leggi vigenti in materia, che abbiano un’età non inferiore a 65 anni e in particolare
chi:
• si trova in condizioni di bisogno e di non autosufficienza tale da comportare la necessità di
aiuto da parte di altre persone, per un periodo più o meno lungo;
• non può fare affidamento sul supporto di una sufficiente assistenza familiare;
• si trova in condizioni di bisogno temporaneo da richiedere altrimenti il ricovero presso case
di riposo o strutture varie di tipo residenziale.
Ravvisata la necessità di garantire a tutti i Comuni dell’ambito una congrua percentuale di
ore, si conviene che il monte ore fruibile sarà ripartito agli Enti come quota spettante in
base al rispettivo numero della popolazione anziana over 65 residente al 31.12.2004. Si
specifica che un Comune potrà cedere in tutto o in parte la propria quota se non utilizzata al
Comune la cui parte si riveli insufficiente.
Le prestazioni di cui al successivo articolo saranno erogate tenendo presente le seguenti priorità:
o
o
o
anziano che si trova in uno stato di permanente o temporanea non autosufficienza, solo o in
coppia, che non può fare affidamento su parenti obbligati residenti nell’ambito;
anziano che si trova in uno stato di permanente o temporanea non autosufficienza, solo o in
coppia, che non può fare affidamento per problemi oggettivi, permanenti o temporanei, sul
proprio nucleo parentale obbligato residente nell’Ambito;
anziano che si trova in uno stato di permanente o temporanea non autosufficienza che vive
in un nucleo familiare con grave situazione di disagio sociale, a rischio di emarginazione.
Art. 4
Prestazioni
Il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale contempla le seguenti prestazioni:
1. assistenza alla persona ( pulizia personale, aiuto per il bagno, vestizione, nutrizione,
accompagnamento dal medico, mobilizzazione); tale tipologia di prestazione si estende al
periodo di degenza dell’utente in carico in ospedale;
2. aiuto domestico ( cura delle condizioni igieniche della casa, riordino del letto e delle stanze,
cambio biancheria, aiuto per la preparazione dei pasti e eventuale pulizia delle stoviglie,
spese e rifornimento);
3. prestazioni di segretariato sociale ( accompagnamento per la riscossione della pensione,
disbrigo pratiche sanitarie);
4. prestazioni igienico-sanitarie complementari alle attività assistenziali: (rilevamento della
temperatura, assistenza per la corretta somministrazione delle prescrizioni farmacologiche,
segnalazione di sintomi di malattia al medico di base, ai familiari, al pronto soccorso);
5. interventi tesi a favorire l’integrazione e la socializzazione dell’utente in ambito familiare ed
extrafamiliare.
Si specifica che le attività sopra in elenco che si svolgono fuori dal domicilio dell’assistito dovranno,
a maggior ragione, essere garantite in caso di avverse situazioni atmosferiche.
Gli interventi sopra elencati dovranno essere erogati in forma integrata, prevedendo la
complementarietà e la specificità in relazione alle reali esigenze dell’utente.
Le prestazioni socio-assistenziali descritte nel presente articolo si integrano, nelle more
dell’adozione del regolamento disciplinante l’interazione socio-sanitaria, con le prestazioni sociosanitarie previste dal Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) garantite dall’ASREM.
Art. 5
Modalità di erogazione delle prestazioni
Gli interventi di cui all’articolo precedente sono erogate al domicilio in prestazioni orarie, da un
minino di 1 ora ad un massimo di 8 ore settimanali, in riferimento ai bisogni dell’utente. Le
erogazioni superiori alle 8 ore settimanali potranno essere previste in casi eccezionali, previo
parere favorevole dell’Ufficio di Piano. Le prestazioni di cui all’articolo 4 del presente regolamento
dovranno essere erogate dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali, e in casi straordinari, anche
nei giorni festivi.
Art.6
Istanza di ammissione al servizio e Istruttoria della domanda
In prima istanza la ricerca dell’utenza avverrà attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico
senza termini di scadenza.
Al servizio ADA si accede rivolgendosi ai Servizi Sociali e relativi Uffici o Segretariato Sociale,
negli orari previsti, del proprio Comune con richiesta scritta su apposito modulo (domanda di
accesso al servizio) sul quale dovranno essere indicate:
• le esatte generalità del richiedente;
• l’autodichiarazione di non ricevere aiuto alcuno;
• l’autodichiarazione di trovarsi in uno stato di permanente o temporanea condizione di non
autosufficienza tale da inficiare le normali abitudini di vita;
• il numero delle ore richieste e la tipologia di prestazione richiesta.
Alla domanda, sottoscritta dall’interessato o suo delegato, dovranno essere allegati:
• il certificato dello stato di famiglia;
• il valore ISEE del nucleo familiare al 31 dicembre dell’anno precedente;
• il certificato medico attestante le condizioni di salute del richiedente, tali da comprometterne
l’autosufficienza, ove necessario.
La domanda di ammissione debitamente compilata sarà istruita dal Servizio/Ufficio Sociale o
Segretariato Sociale del proprio Comune di residenza, che entro 30 giorni dalla presentazione
della richiesta, la trasmette all’Ufficio di Piano con allegato il suo parere favorevole all’ammissione
del richiedente all’ADA, attestato su una specifica scheda fornita dall’Ufficio di Piano nella fase
immediatamente successiva alla pubblicazione dell’avviso pubblico, previa verifica
dell’ammissibilità al servizio tramite una valutazione del caso, ovvero effettuando:
• una visita al domicilio del richiedente al fine di verificare l’effettiva veridicità di quanto
dichiarato, nonché la titolarità di accesso al servizio.
Nel contempo sarà possibile attivare la procedura della presa in carico di utenti su segnalazione di
altre Istituzioni Pubbliche competenti.
Art.7
Gestione del servizio
L’Ufficio di Piano, ricevuta la pratica, decide, entro 15 giorni, in merito all’ammissione o diniego al
servizio dandone tempestiva comunicazione scritta all’utente e, in caso di ammissione,
specificando il numero delle ore assegnate e la quota oraria di compartecipazione se dovuta,
l’inizio delle attività e il nome dell’operatore socio-assistenziale.
L’Ufficio di Piano si riserva, altresì, di chiedere documentazione aggiuntiva agli organi competenti
ex lege 109/98, ovvero tramite le Conservatorie e agli Uffici tributari e finanziari. Nel caso di
documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno attivati procedimenti amministrativi e penali nei
confronti dei dichiaranti.
Prima della presa in carica dell’utente spetta all’èquipe (deputata a coordinare il servizio ADA nei
Comuni dell’Ambito), formata dal servizio sociale professionale territoriale, dai responsabili dei
servizi sociali e relativi uffici, dagli assistenti sociali dei Comuni ove presenti e dal referente del
soggetto aggiudicatario del servizio ADA, elaborare, di concerto con l’Ufficio di Piano:
o la pianificazione generale del lavoro;
o la definizione degli interventi basati su progetti individualizzati;
o la verifica degli interventi in funzione dei progetti individualizzati degli utenti
effettuando visite periodiche a domicilio;
o la relazione consuntiva da inviare semestralmente all’Ufficio di Piano concernente
l’attività svolta ed una valutazione dei risultati ottenuti in base alla scheda di
monitoraggio prodotta dall’Ufficio di Piano;
inoltre la stessa equipe è tenuta ad intrattenere rapporti con il soggetto aggiudicatario, con il
volontariato, con le strutture interessate e con tutti gli Enti interessati.
In attesa che si realizzi un monitoraggio su scala d’ambito, si specifica che se le domande
dovessero, nel corso dell’anno, superare la disponibilità dei posti sulla base delle risorse disponibili
del Pdz, verrà stilata un graduatoria a scorrimento che verrà aggiornata trimestralmente sulla base
delle priorità elencate nell’articolo 4 del presente regolamento.
Si specifica che a parità di condizioni verrà data priorità all’anziano con condizioni economiche
meno abbienti e da ultimo secondo l’ordine del protocollo della richiesta del servizio.
Art. 8
Dimissioni dal servizio
La cessazione o sospensione delle prestazioni del servizio ADA, previa comunicazione scritta
dell’Ufficio di Piano all’utente, si possono verificare nei seguenti casi:
• per richiesta scritta dell’utente o suo delegato;
•
•
•
•
per mancato pagamento di almeno due mensilità;
per decesso o ricoveri presso istituti;
per il venir meno dei requisiti di ammissibilità al servizio;
in caso di assenza prolungata dell’utente senza preavviso per almeno 3 volte consecutive.
Art. 9
Monitoraggio e Valutazione
Le attività di monitoraggio e valutazione saranno coordinate dall’Ufficio di Piano che si avvarrà
dell’èquipe come decritta nell’articolo 8, la quale dovrà curare il costante monitoraggio dei casi
seguiti, pronta a rilevare nuovi bisogni dell’utenza in carico, nonché le esigenze della popolazione
anziana del territorio, in modo da poter ottimizzare le risposte con il miglioramento del servizio e la
realizzazione di nuovi interventi. A supporto di tali attività saranno realizzate dall’Ufficio di Piano
schede tese alla realizzazione del monitoraggio.
Art. 10
Rapporti con il soggetto affidatario del servizio ADA
Il soggetto aggiudicatario del presente servizio dovrà:
1. in riferimento all’utenza:
• predisporre una scheda individuale, con l’indicazione dell’assistente, degli orari,
del tipo di prestazioni erogate e di ogni successiva variazione;
• impegnarsi ad assicurare di norma sempre l’intervento dello stesso operatore
presso l’utente assistito, promuovendo, pertanto, i rapporti umani tra l’operatore
e l’utente. E’ possibile, tuttavia, programmare articolazioni organizzative basate
su più figure diverse per compiti differenziati e, quindi, integrati. Pertanto, sono
possibili sostituzioni o supplenze dell’operatore domiciliare solo nel caso di
assenza prolungata del personale e comunque limitatamente a situazioni
particolarmente gravi;
• garantire la più accurata riservatezza verso l’esterno sugli utenti;
• vigilare sul personale addetto affinché non introducano al domicilio dell’assistito
personale estraneo e che non prendano iniziative personali.
2. in riferimento all’organizzazione del servizio:
• gestire e coordinare il personale di cui si avvarrà per l’erogazione delle
prestazioni;
• eseguire i programmi di lavoro individuali;
• segnalare al referente del Comune di residenza dell’assistito l’insorgere di nuovi
bisogni tali che necessitano di una variazione del programma individuale di
assistenza;
• garantire, per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 4 del presente
regolamento, mezzi, strumenti necessari;
• garantire tramite n.1 responsabile nominato all’uopo la reperibilità della fascia
oraria dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Il personale addetto è tenuto a collaborare
con ogni altro operatore chiamato ad intervenire sul caso;
• predisporre per ogni operatore un scheda individuale che indichi le presenze, le
ore di servizio effettuate controfirmata dall’utente e dal responsabile del
soggetto aggiudicatario;
• garantire che il profilo degli operatori sia coerente con le attività da espletare;
• promuovere l’aggiornamento e lo sviluppo delle competenze e capacità del
personale addetto attraverso corsi di formazione organizzati dall’ente erogatore.
La documentazione relativa al personale e agli utenti deve essere trasmessa mensilmente
all’Ufficio di Piano, che fatte le dovute verifiche, provvede a liquidare quanto dovuto.
Art. 11
Rapporti con il volontariato
Il soggetto affidatario del servizio potrà avvalersi di operatori volontari, le cui attività, non potranno
in alcun caso, concorrere alla determinazione del costo del servizio. In ogni caso, il soggetto
affidatario, qualora facesse utilizzo di volontari, deve informare l’Ufficio di Piano circa:
o le generalità degli operatori volontari;
o il ruolo e le modalità di utilizzo specifici del volontariato;
o i criteri di copertura assicurativa.
Art. 12
Costo del servizio ai Comuni
Ciascun Comune dell’ambito territoriale di Larino partecipa alla spesa relativa alla gestione
associata del servizio ADA versando mensilmente al Comune Capofila una quota del 55% per ogni
anziano/ utente residente, così come previsto nel Piano di Zona 2005-2007 e confermato dalla sua
rimodulazione approvata dal Comitato dei Sindaci il 15 dicembre 2006. La quota di
compartecipazione dei Comuni al servizio così come definita nel presente articolo ha validità fino
alla vigenza del suddetto piano di zona, ovvero al 31 dicembre 2007.
Art. 13
Compartecipazione dell’utente al costo del servizio
Gli utenti del servizio ADA saranno tenuti al pagamento di una quota di compartecipazione
mensile rapportata al valore ISEE del nucleo familiare dichiarato nell’anno precedente a quello di
ammissibilità al servizio.
VALORI ISEE
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
(calcolata sulla scorta del costo di
aggiudicazione del servizio pari ad
€ 9,62 + IVA 4%
ISEE fino ad € 6.000,00
0%
Da 6.000,01 a 9.000,00
10%
Da 9.000,01 a 14.000,00
25%
Da 14.000,01 a 17.000,00
50%
Da 17.000,01 a 19.000,00
75%
Superiore a 19.000
100%
Quando il richiedente sia in condizioni di disabilità di grado non inferiore al 74%, di ordine
sensoriale, fisica e psichica, ovvero sia una persona ultrassesantacinquenne parzialmente non
autosufficiente, la situazione economica è determinata con riferimento al reddito ed al patrimonio
individuale e non del nucleo familiare.
Il versamento di pagamento dovrà essere effettuato mensilmente mediante bollettino di conto
corrente postale intestato al proprio Comune di residenza e/o direttamente ai Servizi Sociali e
relativi Uffici dell’Ente. La copia della ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata all’operatore
domiciliare che provvederà a consegnarlo al referente del Comune di residenza dell’ utente.
In caso di mancato pagamento di almeno due mensilità, l’Ufficio di Piano può sospendere il
servizio, così come già disposto dall’art. 8 del presente regolamento.
Art. 14
Tutela dei dati
Tutti i dati acquisiti in virtù del presente regolamento saranno trattati secondo il D.lgs 196/03 e
successive modiche ed integrazioni.
Art. 15
Vigilanza e controllo
L’attività di vigilanza e controllo sul regolare svolgimento del servizio sarà effettuata dall’Ufficio di
Piano che potrà adottare, all’occorrenza, le misure ritenute più idonee.
Art. 16
Ricorsi
Avverso il diniego di un intervento richiesto può essere presentato, da chiunque ne abbia
interesse, un ricorso nelle forme previste per legge.
Art. 17
Pubblicità
Il presente regolamento dopo essere stato approvato dal Comitato dei Sindaci, sarà trasmesso
all’A.S.ReM. – Distretto Basso Molise e alla Provincia di Campobasso per gli adempimenti di
competenza. Lo stesso dovrà essere trasmesso ai Comuni per essere adottato e pubblicato
all’Albo Pretorio ai fini della pubblicità e trasparenza. Copia dello stesso dovrà, altresì, essere
tenuto a disposizione dei singoli cittadini affinché ne possano prendere visione in qualsiasi
momento.
Art. 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del
Comitato dei Sindaci.