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VLT, autorizzazioni e contingentamento In Leggi&Diritto lunedì 30 gennaio 2012 - 11:05:54 (Jamma) "Che cosa significa ambienti dedicati, ovvero dove possono essere installati gli apparecchi con vincita in denaro previsti dal comma 6 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. ma autorizzati dalla Questura? Gira e rigira i problemi sono sempre gli stessi, ma la qestione assume una certa importanza nel momento in cui il Comune può introdurre, per le sale giochi, particolari vincoli, ovvero prescrizioni, che devono essere rispettati", scrive la dottoressa Marilisa Bombi. A prima vista può apparire strano che in un momento così cruciale, ovvero a cavallo tra due provvedimenti del Governo, il D.L. 1/2012 pubblicato in G.U. martedì 24 gennaio ed il prossimo decreto legge il cui schema sta circolando sotto il titolo “Semplificazione e sviluppo” che dovrebbe essere presentato nella prossima riunione della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevista per venerdì 27 gennaio, si parli d’altro. Invece, è proprio per lo sconcerto di tanti provvedimenti che, purtroppo, sembrano buttai lì a casaccio, che risulta opportuno affrontare, pragmaticamente, una questione delicata e complessa, cercando di stringere il cerchio, ovvero di sistematizzare il complesso quadro di riferimento normativo. Il problema nasce dal fatto che diversi soggetti, dopo aver ottenuto dal Comune l’autorizzazione all’apertura della sala giochi e dalla questura l’autorizzazione prevista dall’articolo 88 T.U.L.P.S. per installare le VLT, restituiscono al Comune l’autorizzazione prevista per la sala giochi, ritenendo di non averne più bisogno. Le disposizioni di riferimento sono le seguenti. L’articolo 86 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”) dispone che: Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione; b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. A sua volta, l’articolo 88 del medesimo testo unico dispone che: La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione. Tuttavia, prima di entrare nel dettaglio dell’analisi del quadro di riferimento normativo, va tenuto conto anche di quanto dispone l’articolo 2, comma 2 quater del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2010), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73 2-ter. L’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni. Tale disposizione si era resa necessaria in forza del fatto che la norma contenuta in un decreto del Ministero delle finanze non poteva essere considerata esaustiva per l’introduzione dell’obbligo riconducibile al rispetto dell’articolo 88 T.U.L.P.S. A seguito del dl 40/2010 è intervenuto il Ministero dell’Interno con una circolare che lascia poco spazio ad ulteriori dubbi tanta è la sua chiarezza. Comunque, prima di prendere in considerazione la circolare del Ministero dell’interno, risulta utile esaminare quanto dispone l’articolo 9 (Ambienti dedicati del decreto direttoriale 22 gennaio 2010 “Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.") 1. Gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in: a. sale bingo di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo; b. agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006; c. agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale 2006/16109 del 12 maggio 2006; d. negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori; f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. 2. Il rapporto tra la superficie della sala ed il numero di apparecchi videoterminali dovrà rispettare i seguenti requisiti: Classe di mq Valori Da 50 a 100 mq sino a 30 VLT Tra 101 e 300 mq sino a 70 VLT Oltre 300 mq sino a 150 VLT Il suddetto rapporto è stato successivamente modificato dal decreto del 27 luglio 2011. La circolare del Ministero degli Interni relativa alle VLT è datata 23 giugno 2010 e, quindi, successiva al decreto legge che stabilisce l’obbligo dell’autorizzazione ex articolo 88 per l’installazione delle VLT. La circolare ricorda, innanzitutto, che la norma relativa alla autorizzazione per l'installazione di VLT è contenuta nel comma 5 dell’art. 9 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010 in cui si stabilisce che “Ai fini dell’esercizio della raccolta del gioco, nelle sale di cui al comma 1, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all’articolo 88 del T.U.L.P.S.”. Diversamente da quanto previsto per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6 lett. a), l’installazione degli congegni tipo VLT necessita del rilascio da parte dell’autorità questorile di un nuovo titolo di polizia riconducibile, quanto a validità, all’art. 88 del T.U.L.P.S. Infatti, il riferimento esplicito della novella legislativa all’art. 88 del T.U.L.P.S. induce a prendere atto che deve trovare applicazione l’art. 194 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. approvato con R.D. 635/1940 in cui si prevede testualmente che “Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione”. Non c'è dubbio che l’installazione degli apparecchi in discussione necessita di un nuovo titolo autorizzatorio, anche in considerazione del fatto che l'art. 88 del T.U.L.P.S., come noto, disciplina l’accettazione di scommesse; la L. 73/2010, non incidendo sul tenore letterale della disposizione di pubblica sicurezza, stabilisce unicamente che l’installazione degli apparecchi automatici da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. sia consentita in forza dell’art. 88 del T.U.L.P.S. Tanto considerato, si osserva che, se dovesse ritenersi sufficiente la licenza relativa all’accettazione scommesse per esercitare entrambe le attività, è ipotizzabile, ad esempio, che una persona autorizzata a raccogliere scommesse, richiamando il disposto della legge 73/2010, potrebbe ritenersi surrettiziamente legittimata ad installare apparecchi da gioco. Viceversa, non può escludersi che la persona espressamente autorizzata ad installare apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S., (art. 2, comma 2-quater, L. 73/2010, rectius art. 88 del T.U.L.P.S.), potrebbe considerarsi implicitamente autorizzata ad esercitare seppur illegittimamente - l’accettazione di scommesse, in virtù della titolarità dell’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S.. La disponibilità di una distinta licenza di pubblica sicurezza, per ogni attività esercitata nello stesso locale, consente di modulare con maggiore adeguatezza i poteri di vigilanza e sanzionatori adottabili dal personale, precisa il Ministero nella nota, preposto ai controlli affinché se, ad esempio, si dovesse sospendere o revocare la licenza relativa agli apparecchi videoterminali, oggetto del provvedimento sanzionatorio, sarebbe l’attività condotta in difformità delle prescrizioni di legge con l’esclusione, ove possibile, di riflessi negativi sull’attività principale esercitata nello stesso locale e separatamente autorizzata. Sul punto, preme chiarire che relativamente agli esercizi pubblici di cui all’art. 9 lettere a), b), c), d), e) del decreto Direttoriale 22 febbraio 2010, l’autorizzazione posseduta per l’attività principale è propedeutica all’acquisizione della ulteriore licenza per l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 b) del T.U.L.P.S. Pertanto, qualora dovesse venire meno la licenza di polizia rilasciata per l’attività principale, rispettivamente art. 88 T.U.L.P.S. per gli esercizi elencati dalla lettera a) alla lettera d), ed 86 per gli esercizi di cui alla lettera e), automaticamente dovrà essere revocato il connesso titolo autorizzatorio che legittima l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S. Si rappresenta, altresì, che ulteriore titolo propedeutico al rilascio della licenza di polizia di cui all’art. 2, comma 2-quater, L. 73/2010, sarà costituito dal rapporto contrattuale concluso tra il titolare dell’esercizio pubblico ove si installano gli apparecchi videoterminali e uno dei dieci concessionari della rete telematica per la gestione delle VLT, comprovato dalla presentazione da parte dell’interessato di copia dello stesso. Nella considerazione che i parametri di funzionamento degli apparecchi da gioco in argomento consentono il trattamento di somme di danaro di ragguardevole consistenza, si rammenta che, in presenza di peculiari condizioni territoriali e/o ambientali, l’autorità questorile ha facoltà di imporre, ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., ogni prescrizione ritenuta opportuna, (come ad esempio l’adozione di protezioni passive quali telecamere predisposte per la videosorveglianza dei locali, grate alle finestre, ecc.) idonea a limitare o quantomeno scoraggiare la commissione di reati quali rapina, furto, danneggiamento, ecc. In ordine a tale ultimo aspetto, non è superfluo ricordare che, l’art. 153 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., stabilisce che “La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”. Da ultimo, al fine di scongiurare l’instaurazione di controversie di natura amministrativa connesse alla regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, (cfr. T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, sent. n. 1426/2010) si ritiene opportuno rammentare che, con riferimento alle modalità di conduzione delle attività economiche, l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dispone che "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti." Pochi giorni prima della circolare del Ministero dell’interno, ovvero il 16 giugno del 2010, il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato Direzione generale Direzione per i giochi - Ufficio 12° - Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, diramava la seguente circolare: La L. n. 73 del 22 maggio 2010 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 conosciuto come decreto incentivi prevede, tra l’altro, l’inserimento all’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, dopo il comma 2, dei commi 2-ter e 2-quater: "Omissis in quanto già sopraindicati Dalla lettura congiunta del nuovo comma 2-ter e 2-quater della norma citata, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010, con quanto disposto dall’articolo 88 del T.U.L.P.S., che prevede il rilascio della licenza esclusivamente a: “…soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione…”, e sulla base di quanto emerso da specifici incontri con il Ministero dell’Interno, deriva che dal giorno successivo alla pubblicazione della norma citata, i soggetti interessati all’apertura di una sala nella quale installare apparecchi di all’articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., potranno presentare, presso i competenti uffici, la richiesta dell’autorizzazione di polizia di cui all’articolo 88 del T.U.L.P.S. sulla base dell’esistenza di un rapporto contrattuale con uno dei dieci concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110 del T.U.L.P.S.. Tale presupposto potrà essere asseverato documentalmente presentando, in allegato alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione di polizia, copia del relativo contratto con il concessionario di rete. Resta chiaro, alla luce di quanto detto, che la licenza di cui all’articolo 88 del T.U.L.P.S., ove rilasciata, acquista efficacia esclusivamente quando si verifichi l’ugualmente necessaria autorizzazione all’installazione di cui si riporta una bozza in allegato 1. Con riferimento alle tipologie di sala il D.Dirett. 22 gennaio 2010 , prot. n. 124/CGV, relativo alla disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S., stabilisce all’articolo 9 che: “Gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in: a. sale bingo di cui D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 del Ministro dell’economia e delle finanze, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo; b. agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al D.M. 1° marzo 2006, n. 111 del Ministro dell’economia e delle finanze, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006; c. agenzie per l’esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale 2006/16109 del 12 maggio 2006; d. negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un’area separata per i giochi riservati ai minori; f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.”. Per quanto concerne le sale bingo (art. 9 lettera a), nonché, le sale deputate alla raccolta delle scommesse (lettere b, c e d), tali tipologie, per l’esercizio della propria attività, devono essere già munite di un’autorizzazione ex articolo 88 del T.U.L.P.S.. Come da intese intercorse tali tipologie di sala potranno beneficiare del rilascio dell’autorizzazione stessa subordinatamente all’effettuazione dei sopralluoghi ad opera delle questure di competenza. L’autorizzazione di cui all’articolo 88 del T.U.L.P.S. potrà essere ottenuta con riferimento alle sale giochi di cui alla lettera e), cui sia stata rilasciata, previo accertamento dei prescritti requisiti di natura soggettiva, l’autorizzazione di cui all’articolo 86 del T.U.L.P.S., analogamente a quanto già detto per le sale di cui alle prime quattro lettere, subordinatamente all’effettuazione dei sopralluoghi ad opera delle questure di competenza. Diversamente per le sale che esercitino la propria attività in virtù di dichiarazione iniziale cui non ha fatto seguito il rilascio formale della licenza in parola, per le quali si ritiene che le procedure relative all’acquisizione della licenza ex articolo 88 debba essere attivata nella sua completezza. Infine le sale di cui alla lettera f) seguiranno il normale iter per l’ottenimento dell’autorizzazione con i tempi necessari all’asseveramento dei requisiti. In relazione a tanto visti i tempi necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione, si ravvisa la necessità che i concessionari di rete si adoperino per l’avvio delle attività necessarie all’istruzione delle richieste di autorizzazione presso gli Uffici competenti, indipendentemente dallo stato di avanzamento del collaudo dei propri sistemi di gioco e quindi dall’effettiva possibilità di raccogliere gioco presso le sale. Il Direttore Antonio Tagliaferri Sembrerebbe, quindi, che la licenza prevista dall’articolo 88 del T.U.L.P.S. per l’installazione delle VLT (articolo 110, comma 6 lettera b) non possa prescindere dal previo possesso dell’autorizzazione ex articolo 86 T.U.L.P.S. che consentirà, alternativamente: a) l’apertura di una sala giochi tradizionale, ovvero con l’installazione anche di apparecchi comma o altre tipologie ed il cui accesso è consentito anche ai minori; b) l’apertura di una sala giochi destinata esclusivamente ai giochi comma 6 in cui i minori non avranno la possibilità di entrare. Marilisa Bombi ha approfondito la problematica per PL.COM e il contributo è pubblicato sul sito di EDK Editore.