OGGETTO: 119/AS = Abolizione libretto sanitario
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OGGETTO: 119/AS = Abolizione libretto sanitario
OGGETTO: 119/AS = Abolizione libretto sanitario - Permanenza obbligo formativo degli operatori. Il 5 agosto u.s. le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato hanno approvato l'emendamento 42.2 (testo corretto) al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (DL "Fare"). L'emendamento in questione ha introdotto un comma 7-bis all'art. 42 del decreto Fare che dispone l'abrogazione dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. La legge di conversione n. 98, del 9 agosto 2013, è stata poi definitivamente approvata e pubblicata in G.U. n. 194 del 20 agosto u.s. Le norme abrogate riguardavano l'obbligo, per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di essere in possesso di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dalle autorità sanitarie competenti. In considerazione delle norme regionali che si sono succedete in questi anni, l'abrogazione espressa dell'obbligo di munirsi di libretto sanitario non sembra destinata ad avere un impatto sull'ordinamento vigente, configurandosi invece come un'abrogazione soltanto formale da inquadrare in un'ottica di semplificazione normativa. Infatti, fin da quando è entrato in vigore il D.Lgs. 155/1997 le Regioni hanno cominciato, ciascuna singolarmente e nell'arco di vari anni, a sospendere o abrogare l'obbligo per gli operatori di munirsi del libretto di idoneità sanitaria. Il nuovo decreto, attuando i principi espressi nelle Direttive comunitarie 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE, aveva introdotto, a carico del responsabile dell'industria alimentare, l'obbligo dell'autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari trattati (HACCP). Lo stesso decreto prevedeva, inoltre, che gli addetti fossero controllati e ricevessero "un addestramento o una formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività" (Allegato 1, cap. X). Il D.lgs. 155/1997 è stato poi abrogato dal D.Lgs. 193/2007 in seguito all'emanazione, a livello comunitario, del cd. "Pacchetto igiene" (in particolare del Reg. 852/2004) che attualmente disciplina la materia e che, in quanto fonte regolamentare, trova diretta applicazione nel nostro ordinamento. Il reg. 852/2004 prevede (All II., cap. XII) specifici obblighi formativi: Gli operatori del settore alimentare devono assicurare: • che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività; • che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento, o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP; 1 • che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari. Per quanto riguarda l'igiene personale degli addetti, invece, il regolamento stabilisce che (Allegato II, cap. VIII, par. 2): “Nessuna persona affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea deve essere autorizzata a qualsiasi titolo a manipolare alimenti e ad entrare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità di contaminazione diretta o indiretta degli alimenti. Qualsiasi persona affetta da una delle patologie sopra citate che lavori in un'impresa alimentare e che possa venire a contatto con gli alimenti deve denunciare immediatamente la propria malattia o i propri sintomi, precisando se possibile le cause, al responsabile dell'impresa alimentare.” Tale prescrizione soddisfa, nella sostanza, la ratio che aveva portato a introdurre l'obbligo di possesso del libretto sanitario, e cioè evitare che, mediante il contatto di addetti infetti con gli alimenti, si potessero propagare talune malattie, risolvendo al contempo criticità note già da tempo: già nel 1989, infatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva rilevato l'inefficacia dei controlli preventivi sugli operatori alimentari. I risultati dei controlli, affermava infatti l'OMS, erano validi soltanto per il momento in cui erano stati effettuati, per cui il sistema non era idoneo ad assicurare quell'igiene continua richiesta ai fini della tutela della salute pubblica (Technical series 785/1985, par. 3 e 4.1.7). Le disposizioni riguardanti l'obbligo di possesso del libretto sanitario, quindi, erano state già da tempo superate dall'evoluzione normativa. Tale trasformazione è avvenuta per impulso comunitario, mediante un'opera di armonizzazione sempre più pronunciata all'interno del mercato unico, utilizzando in una prima fase lo strumento della direttiva recepita tramite provvedimento nazionale, e poi il ben più vincolante strumento del regolamento, per essere infine completata dai provvedimenti regionali, che hanno provveduto a definire modalità, tempi e contenuti dei percorsi formativi ai quali deve sottoporsi il personale alimentarista. P.M. 2