Il Veterinario ufficiale nei macelli Responsabilitࠥ competenze a

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Il Veterinario ufficiale nei macelli Responsabilitࠥ competenze a
IL VETERINARIO UFFICALE NEI MACELLI
Responsabilità e competenze a tutela della salute del consumatore
INTRODUZIONE
Il Veterinario della ASL, definito Veterinario Ufficiale dalla normativa sanitaria vigente,
è il responsabile della vigilanza e dell’ispezione nei mattatoi. Egli deve essere presente
durante tutte le operazioni di macellazione che devono svolgersi in orari stabiliti dal Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale competente o dall’organo dallo stesso delegato.
Il Veterinario Ufficiale può avere libero accesso a tutti i reparti dello stabilimento ed
eseguire i controlli che ritiene opportuni per accertarsi dell’osservanza delle disposizioni che
regolano la produzione igienica delle carni, nonché dell’origine degli animali abbattuti e delle
carni introdotte, ricorrendo anche all’esame dei documenti commerciali.
Si hanno due tipologie di impianti di macellazione:
1. A timbro CEE, a cui il Ministero della Sanità attribuisce un numero di riconoscimento
e vengono inseriti in un apposito elenco che viene inviato agli altri stati membri e alla
Commissione delle Comunità Europee. Le carni prodotte in queste strutture possono
essere commercializzate in ambito europeo ed extra europeo.
2. A capacità limitata, a cui la Regione assegna un numero di identificazione e vengono
inseriti in un elenco regionale. In queste strutture si può macellare un massimo di 1000
UGB all’anno e comunque non oltre 20 UGB alla settimana. Un UGB corrisponde a:
!"un bovino adulto o un solipede,
!"due vitelli,
!"cinque suini,
!"dieci ovini o dieci caprini,
!"venti agnelli, venti capretti o venti suinetti, tutti di peso inferiore a 15 Kg.
Entro il limite di 1000 UGB all’anno, il veterinario Ufficiale può consentire di derogare al
limite settimanale per tener conto della necessità di macellare agnelli e capretti nel periodo
che precede le festività religiose. Le carni prodotte negli impianti a capacità limitata possono
essere commercializzate solo in ambito nazionale.
Le carni ottenute dagli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina e dei solipedi
domestici, destinate all’immissione sul mercato per il consumo umano, devono essere
prodotte negli stabilimenti di macellazione come sopra autorizzati e nel rispetto delle
condizioni sanitarie indicate nel decreto legislativo 18/4/1994, n° 286 e successive
modificazioni. Nei mattatoi le carcasse degli animali macellati possono essere suddivise in
mezzene, in quarti o al massimo in sei pezzi.
CONDIZIONI DI MACELLAZIONE
Prima di procedere all’attività di macellazione, è opportuno che il Veterinario Ufficiale
effettui un controllo igienico e funzionale delle condizioni di produzione nello stabilimento.
In particolare è bene verificare sistematicamente:
1. le condizioni igieniche delle stalle o recinti di sosta, delle piattaforme di scarico degli
animali da macellare, nonché la disponibilità di una stalla per animali sospetti di
malattie zoonosiche o zootecniche;
2. le condizioni igieniche dei locali di macellazione e delle attrezzature;
3. la regolare funzionalità delle attrezzature per lo stordimento;
4. la regolare erogazione d’acqua fredda e calda nei lavabi delle postazioni di lavoro;
5. la piena funzionalità degli sterilizzatori dei coltelli;
6. il regolare tracciato dei teletermometri annessi alle celle frigorifere;
7. la presenza di specifici contenitori per la sistemazione del materiale specifico a rischio
BSE: intestino dei bovini di qualsiasi età, midollo spinale di bovini di età superiore ai
dodici mesi e di ovicaprini adulti, teste di ovicaprini adulti, cranio, cervello, occhi e
amigdale di bovini di età superiore ai dodici mesi; milza di ovicaprini di qualsiasi età;
colonna vertebrale dei bovini di età superiore ai dodici mesi, con esclusione delle
vertebre coccigee e dei processi trasversi delle vertebre lombari.
AFFLUSSO DEGLI ANIMALI DA MACELLARE
Il Veterinario Ufficiale deve accertarsi che sugli animali consegnati al macello siano state
osservate le norme comunitarie in materia di benessere degli animali (D.L.vo 532/92). In
particolare, gli animali devono essere scaricati dai mezzi di trasporto in forma corretta e il più
presto possibile. In caso di ritardi inevitabili, gli animali devono essere protetti da eventuali e
forti variazioni climatiche e godere di una ventilazione adeguata.
Gli animali che hanno accusato sofferenze durante il trasporto o durante la permanenza al
macello e gli animali non svezzati devono essere macellati immediatamente. Qualora ciò non
sia possibile, essi devono essere separati dagli altri e macellati quanto prima e comunque
entro le due ore successive.
Gli animali che non sono in grado di camminare non devono essere trascinati ma
trasportati su un carrello o su una piattaforma mobile fino al locale dove viene praticata la
macellazione di emergenza.
Nel caso in cui l’animale sia incorso in un incidente o in tutte le situazioni di gravi
disturbi fisiologici e funzionali, è prevista la macellazione speciale di urgenza che può essere
effettuata in un luogo diverso dal macello allorché il Veterinario Ufficiale ritenga che il
trasporto dell’animale sia impossibile o accompagnato da inutili sofferenze. All’arrivo allo
stabilimento di macellazione detti animali devono essere scortati dall’attestazione del
Veterinario Ufficiale che ha autorizzato la macellazione speciale d’urgenza (Allegato I al
Decreto 13/6/1994). Le carni di questi animali possono essere ammesse al consumo umano
solo nel territorio dell’Unità Sanitaria Locale ove è avvenuta la macellazione.
Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono essere alimentati con
moderati quantitativi di foraggio somministrati ad intervalli appropriati. Le condizioni e lo
stato di salute degli animali presenti nelle stalle di sosta devono essere controllati almeno due
volte al giorno.
Gli animali che rischiano di ferirsi reciprocamente a causa della specie, del sesso, dell’età
o dell’origine devono essere tenuti separati.
Gli animali devono essere spostati con la debita cura verso il locale di macellazione
attraverso gli appositi corridoi costruiti in modo che non possano ferirsi ed essere disposti
secondo le loro tendenze gregarie. Gli strumenti che provocano scariche elettriche possono
essere usati soltanto per i bovini adulti e i suini che rifiutano di muoversi, a condizione che le
scariche non durino più di due secondi, siano adeguatamente intervallate e che gli animali
dispongano davanti a loro di spazio sufficiente per muoversi. Le scariche possono essere
applicate soltanto ai muscoli posteriori.
Gli animali non devono essere trasferiti nel luogo di macellazione se non possono essere
immediatamente macellati.
VISITA CLINICA
Il Veterinario Ufficiale deve effettuare l’ispezione ante mortem entro le ventiquattro ore
dall’arrivo degli animali al macello e comunque prima della macellazione. In sede di detta
visita sanitaria possono essere accertati o sospettati segni clinici di malattie trasmissibili
all’uomo o agli animali. In tal caso, se per effettuare una diagnosi completa sia necessario
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procedere ad una ispezione post mortem, detti animali vengono sottoposti a “macellazione
differita” in giornate separate oppure al termine delle normali macellazioni. Questo tipo di
macellazione si rende particolarmente utile nel caso in cui alla visita ante mortem venga
riscontrato un bovino di età superiore a venti mesi con sintomi neurologici o comportamentali
compatibili con la BSE.
IDENTIFICAZIONE
Prima della macellazione il Veterinario Ufficiale identifica gli animali al fine di:
1. risalire in modo inequivocabile all’azienda di origine o individuarne il percorso in
eventuali diverse aziende prima dell’arrivo al macello, nel caso in cui dalla visita
clinica premacellazione o dall’ispezione post mortem emergesse la necessità di attuare
provvedimenti di polizia veterinaria;
2. individuare il responsabile nel caso in cui da accertamenti di laboratorio emergessero
dei residui farmacologici nelle carni con livelli superiori a quelli consentiti dai
regolamenti comunitari oppure l’uso fraudolento di molecole non consentite;
3. programmare la macellazione dei lotti dei bovini di età superiore ai ventiquattro mesi
in momenti distinti dalle altre macellazioni, affinché si possano adottare efficacemente
tutte le norme del protocollo di prevenzione BSE;
4. programmare il numero dei prelievi delle matrici nervose da inviare all’Istituto
Zooprofilattico competente per territorio per il test rapido BSE;
5. programmare i lotti dei bovini di età superiore ai dodici mesi per l’asportazione del
materiale a rischio specifico e destinarlo in tempi ragionevoli allo smaltimento;
I bovini vengono identificati attraverso il passaporto, il Mod. 4 e i marchi auricolari
applicati ad entrambe le orecchie (i marchi vengono apposti entro 20 giorni dalla nascita e, in
ogni caso, prima che l’animale lasci l’azienda in cui è nato). Oltre alla verifica della
corrispondenza del codice individuale espresso nella marca auricolare e nel passaporto,
l’identificazione del bovino al macello deve essere integrata dalla verifica del sesso, della
razza e dal rilevamento dell’età anche attraverso le caratteristiche somatiche e l’analisi
zoognostica della tavola dentaria (nota n° 600.8/BSE/160 del 13/11/01 del Ministero della
Salute).
Il passaporto è il documento che accompagna il bovino in ogni suo spostamento e
contiene tutte le informazioni necessarie ad una sua univoca identificazione, quali il codice
dell’azienda di nascita, il codice individuale (riportato anche nella marca auricolare), la data
di nascita, il codice identificativo della madre.
Nel caso in cui un passaporto venga smarrito, la ASL territorialmente competente
sull’azienda nella quale il capo bovino al momento risiede, rilascia un duplicato entro 14
giorni dalla notifica. Su tale passaporto viene indicata la data di effettivo rilascio del duplicato
ed apposto un timbro con la dicitura “duplicato” e, ai sensi della nota n° 600.6/ID/2384 del
7/8/2001 – Ministero della Sanità – Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria,
degli Alimenti e della Nutrizione – Ufficio VI, vengono riportate correttamente tutte le
informazioni contenute nel passaporto originario, comprese le eventuali movimentazioni
dell’animale da un’azienda all’altra.
Dopo la macellazione del bovino, in un apposito spazio sul retro del passaporto, il
Veterinario Ufficiale trascrive la data di macellazione e il nome o il numero di riconoscimento
della struttura.
Con cadenza settimanale i passaporti degli animali macellati vengono infine inoltrati, a
cura del titolare dello stabilimento di macellazione, all’Istituto Zooprofilattico di Teramo,
incaricato dal Ministero della Sanità della custodia dei documenti.
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Il marchio di identificazione individuale del bovino contiene un codice costituito dalla
sigla IT e da 12 caratteri numerici. I primi 3 caratteri numerici esprimono il codice istat della
provincia mentre i successivi 9 caratteri esprimono le cifre univoche del capo nell’ambito
della stessa provincia.
Le marche auricolari sono di plastica flessibile, di colore giallo e con le scritte di colore nero
indelebile. Per gli animali iscritti ai libri genealogici è consentito l’utilizzo di marche
auricolari di colore rosso salmone. In caso di smarrimento, le marche da apporre come
duplicato devono riportare le stesse informazioni della marca originale.
I bovini provenienti da uno stato membro dell’Unione Europea, naturalmente scortati dal
passaporto, conservano il marchio auricolare originale. Gli animali importati dai paesi terzi
per macellazione, se vengono macellati entro i venti giorni successivi ai controlli frontalieri di
cui al D.L.vo 3/3/1993 n° 93, non vengono sottoposti alla applicazione di nuovi marchi
auricolari.
Il Veterinario Ufficiale, dopo aver registrato tutte le informazioni connesse alla
macellazione dei bovini, verbalizza l’avvenuta distruzione delle marche auricolari da parte del
responsabile dello stabilimento.
Il Mod. 4 contiene i dati relativi all’ azienda da cui l’animale proviene, i dati relativi al
trasporto con destinazione il macello, i dati relativi a eventuali trattamenti farmacologici e,
eventualmente, l’attestazione del Servizio Veterinario competente sull’azienda d’origine ogni
qual volta è richiesta l’autorizzazione alla movimentazione degli animali.
Gli ovicaprini adulti, oltre al Mod 4, vengono identificati mediante il tatuaggio applicato
ai padiglioni auricolari: in un orecchio viene impresso il codice alfanumerico dell’azienda di
nascita e nell’altro un numero progressivo.
In Sardegna gli agnelli e i capretti, ai sensi della nota n° 39504/4.5 del 5/12/1997 del
Coordinatore del Servizio della Prevenzione della Regione, possono essere macellati anche se
sprovvisti di tatuaggio di identificazione. Questa deroga è stata attuata in forza dell’ art. 6,
comma 2, lettera b, del DPR 317/96, laddove si fa riferimento alla possibilità di non
identificazione degli animali della specie ovina e caprina di età inferiore ai 60 giorni quando
questi animali siano inviati direttamente ad un impianto di macellazione.
In aggiunta al DPR 317/96 la nota regionale abolisce il tatuaggio auricolare degli agnelli e dei
capretti avviati alla macellazione perché, da un lato l’azienda di origine degli animali è
facilmente individuabile con il Mod. 4 di scorta, dall’altro si evitano gli insudiciamenti delle
pelli, ed eventualmente delle carni, causati dal colorante utilizzato nella marcatura; si evita
anche lo stress e l’inutile sofferenza a cui verrebbero sottoposti gli agnelli e i capretti, in
contrasto con la tutela del benessere animale. D’altra parte il marchio apposto in tempo
recente è di non facile lettura.
Nei suini l’identificazione viene effettuata attraverso il Mod 4 e il tatuaggio auricolare che
riporta il codice alfanumerico dell’azienda di origine.
Il titolare dello stabilimento di macellazione, con frequenza almeno settimanale e per via
informatica,comunica al Servizio Veterinario dell’ASL competente tutte le informazioni
relative ai bovini macellati: data di macellazione, codici identificativi individuali, codice
dell’ultima azienda in cui è stato tenuto l’animale, numero dello stabilimento di macellazione
e il peso della carcasse per i vitelli.
MACELLAZIONE
Gli animali devono essere introdotti nei locali di macellazione nel momento in cui la
struttura è pronta ad iniziare l’attività. Le operazioni di macellazione devono essere effettuate
da personale opportunamente addestrato ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.L.vo 286/94, in
modo da evitare qualsiasi contaminazione e produrre delle carni di qualità.
Lo stordimento degli animali deve essere effettuato con uno dei metodi previsti dal
Decreto legislativo 1° settembre 1998, n° 333, che recepisce la direttiva 93/119/CE e che fissa
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delle norme di protezione degli animali durante la macellazione. I metodi più frequentemente
adottati in uno stabilimento di macellazione sono:
1. Pistola a proiettile captivo, impiegato sugli animali di grossa taglia. Nello stordimento
dei bovini vanno impiegate pistole diverse a seconda che si tratti di bovini di età
inferiore o superiore ai 12 mesi al fine di evitare contaminazioni da materiale
potenzialmente pericoloso sul cervello che può essere destinato all’alimentazione
umana. In alternativa, la pistola deve essere accuratamente decontaminata.
2. Elettronarcosi, impiegato sugli ovicaprini e sui suini. L’apparecchio che provoca
l’elettronarcosi deve essere munito di un dispositivo che misuri l’impedenza del carico
ed impedisca il funzionamento se l’intensità della corrente elettrica prescritta scende al
di sotto di un valore soglia. Il suindicato apparecchio deve inoltre essere munito di un
dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata dell’ applicazione elettrica sull’
animale, nonché essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente
visibile all’operatore, che visualizzi il voltaggio e l’intensità di corrente utilizzata.
Lo stordimento e il dissanguamento devono costituire due operazioni consecutive sullo
stesso animale. Il dissanguamento deve essere ottenuto mediante recisione di almeno una
delle due carotidi o dei vasi sanguigni che da esse si dipartono. Esso deve essere rapido,
profuso e completo e deve seguire lo stordimento il più presto possibile e comunque prima
che l’animale riprenda coscienza. Finché non è concluso il dissanguamento, sugli animali non
possono essere effettuate altre operazioni né alcuna stimolazione elettrica. Il sangue destinato
al consumo umano deve essere raccolto in recipienti perfettamente puliti, non può essere
agitato a mano ma soltanto con strumenti rispondenti alle esigenze igieniche.
Immediatamente dopo il dissanguamento vengono praticati lo scuoiamento o la
depilazione. L’eviscerazione deve essere terminata al più tardi 45 minuti dopo lo stordimento.
Da qui la necessità di programmare i lotti di abbattimento rapportati alla velocità della catena
di macellazione.
Il polmone, il cuore, il fegato, i reni, la milza e i linfonodi mediastinici possono essere
asportati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche. Gli organi
asportati devono essere muniti di un numero o di altro mezzo di identificazione che consenta
di riconoscere la loro appartenenza alla carcassa. Ciò vale anche per la testa, la lingua, il tubo
digerente e ogni altra parte dell’animale soggetta ad ispezione o eventualmente necessaria per
gli eventuali esami di laboratorio. Le parti asportate e identificate come sopra devono restare
nelle vicinanze della carcassa fino alla fine dell’ispezione sanitaria.
Per tutte le specie degli animali macellati i reni devono essere privati della loro copertura
di grasso. Nei bovini, nei suini e nei solipedi deve essere inoltre asportata la capsula
perirenale.
La normativa sanitaria vieta l’utilizzo di panni o di altri materiali per la ripulitura delle
carcasse. Il divieto si estende anche all’ insuflazione delle carni. Il Veterinario Ufficiale, nel
rispetto delle norme igieniche, può comunque derogare a tale restrizione e autorizzare
l’insuflazione meccanica per la scuoiatura degli agnelli e dei capretti di peso vivo inferiore a
15 Kg (Decreto Ministeriale 23 novembre 1995).
Le carcasse dei bovini di oltre sei mesi, dei solipedi e dei suini di oltre quattro settimane
devono essere presentate in mezzene all’ispezione sanitaria. Il Veterinario Ufficiale può, per
particolari esigenze ispettive, richiedere la divisione longitudinale della testa e della carcassa
di qualsiasi animale. L’autorità sanitaria locale, per tener conto di esigenze tecniche o di
abitudini di consumo locali, può autorizzare la presentazione all’ispezione sanitaria di
carcasse di suini non divise in mezzene.
Prima della fine dell’ispezione, le carcasse e le frattaglie non ispezionate non devono
poter entrare in contatto con le carcasse e le frattaglie già ispezionate. Le carni trattenute in
osservazione o dichiarate non idonee al consumo umano, gli stomachi, gli intestini e i
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sottoprodotti non commestibili non devono poter entrare in contatto con carni dichiarate
idonee al consumo umano e devono essere deposte appena possibile in locali o recipienti
speciali situati e disposti in modo da evitare possibili contaminazioni alle altre carni. Se il
sangue o le frattaglie di un animale dichiarati non idonei al consumo umano vengono raccolti
nello stesso recipiente di quelli di altri animali, tutto il contenuto del recipiente deve essere
dichiarato non idoneo al consumo umano.
La macellazione degli animali di età superiore ai 24 mesi deve essere organizzata in lotti
con un numero di capi stabilito e con un intervento di decontaminazione tra la macellazione
di un lotto e l’altro. Le procedure di decontaminazione delle attrezzature che entrano in
contatto con il materiale specifico a rischio devono essere registrate nel piano di
autocontrollo.
Sulle carcasse degli animali sotto accertamento di laboratorio per la ricerca della BSE non
devono essere applicati i bolli sanitari se non dopo l’esito favorevole delle analisi. In attesa
del risultato delle prove diagnostiche le carcasse e le altre parti edibili, opportunamente
identificate, devono essere tenute sotto controllo ufficiale nella cella per i capi sospetti oppure
in celle o spazi appositamente individuati e chiudibili a chiave. Qualora non sia possibile lo
stoccaggio, qualunque parte dell’animale da cui è stato prelevato il campione per il test BSE,
può essere allontanata dal macello solamente per essere distrutta come materiale specifico a
rischio. In ogni caso nessuna carcassa tra quelle sottoposte a test può essere liberalizzata fino
a che non siano pervenuti gli esiti favorevoli di tutti i test effettuati sugli animali appartenenti
allo stesso lotto.
Qualora l’Istituto Zooprofilattico competente segnali l’esito positivo di una prova
diagnostica BSE, ancorché in attesa della conferma da parte del Centro di referenza sulle
EST, il Veterinario Ufficiale del macello dispone:
1. il sequestro cautelativo della carcassa positiva e di tutte le altre parti dell’animale,
nonché il sequestro cautelativo di tutte le carcasse e di tutte le altre parti ancora
presenti nella struttura e appartenenti al medesimo lotto di macellazione;
2. il lavaggio e la disinfezione straordinaria del locale di macellazione e delle
attrezzature.
Nel caso di conferma di positività per BSE da parte del centro di Referenza di Torino si
dovrà ricorrere a:
1. distruzione della carcassa risultata positiva e di tutte le altri parte dell’animale;
2. distruzione delle carcasse provenienti dallo stesso allevamento;
3. distruzione della carcassa precedente alla positiva lungo la catena della macellazione
qualora il Veterinario Ufficiale non possa escludere la possibilità di una eventuale
contaminazione da parte di attrezzature utilizzate sulla carcassa risultata positiva;
4. distruzione delle due carcasse successive alla positiva appartenenti allo stesso lotto;
5. asportazione dalle carcasse o mezzene, appartenenti allo stesso lotto e successive alla
positiva, della superficie del collo di disarticolazione della testa venuta a contatto con
il coltello per uno spessore corrispondente al corpo della prima vertebra cervicale; tale
parte viene eliminata come materiale specifico a rischio;
6. rimozione presso lo stesso impianto di macellazione della colonna vertebrale delle
carcasse appartenenti allo stesso lotto.
Sull’allevamento di origine del bovino risultato affetto da BSE scattano infine i
provvedimenti specificati nella circolare 600.6/BSE/3409 del Ministero della Salute che in
sintesi consistono nel:
1. rintraccio, abbattimento e distruzione di tutti i bovini appartenenti alla coorte di
nascita del bovino positivo;
2. rintraccio e distruzione di tutti gli ovuli, embrioni e progenie prodotti nei due anni
precedenti se il soggetto positivo è di sesso femminile;
3. abbattimento dell’intera mandria qualora non sussistano le condizioni di
rintracciabilità degli animali o su diretta richiesta dell’allevatore.
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ISPEZIONE SANITARIA POST MORTEM
Il Veterinario Ufficiale deve sottoporre ad ispezione tutte le parti dell’animale, compreso il
sangue, per verificarne la idoneità al consumo umano. L’ispezione sanitaria comprende:
1. l’esame visivo della carcassa;
2. la palpazione e l’incisione degli organi e dei linfonodi;
3. il rilievo sulla carne e sugli organi di eventuali alterazioni nella consistenza e nel
colore; con la prova della cottura, il rilievo di eventuali alterazioni nell’ odore e nel
sapore;
4. le eventuali analisi di laboratorio, se queste sono necessarie al Veterinario Ufficiale
per rendere più completo il giudizio sull’esitazione al consumo delle carni e dei
sottoprodotti.
Nell’allegato I, capitolo VIII, del D.L.vo 286/94, viene indicato un percorso ispettivo utile
al Veterinario Ufficiale per una efficace visita post mortem nelle diverse specie e categorie di
animali.
Nei bovini vengono praticate due incisioni sui masseteri esterni ed una incisione sui
masseteri interni alla ricerca della cisticercosi. Nei suini la ricerca di questa zoonosi
parassitaria viene invece praticata con l’esame delle masse muscolari degli adduttori, dei
psoas ed degli intercostali.
Nei bovini e nei solipedi vengono asportate le amigdale perché ricettacolo di germi
inquinanti. Nei giovani animali, in caso di dubbio, la regione ombelicale viene incisa e le
articolazioni aperte.
La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi vengono aperte mediante taglio
longitudinale. I polmoni vengono incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro
asse maggiore.
Il cuore viene inciso longitudinalmente con un taglio del setto interventricolare in modo
da esteriorizzare le cavità dei ventricoli.
Sul fegato dei bovini viene praticata una incisione sulla faccia gastrica e sulla base del
lobo caudato al fine di evidenziare i dotti biliari.
Nella vacca le mammelle vengono aperte con una lunga e profonda incisione fino ai seni
galattofori e i linfonodi mammari vengono incisi in senso longitudinale.
Su tutti i cavalli grigi o bianchi viene ricercata la melanosi e i melanomi in corrispondenza
dei muscoli e dei linfonodi delle spalle sotto la cartilagine scapolare previo distacco del
legamento di una spalla.
ESAMI DI LABORATORIO
Oltre agli esami di laboratori effettuati nel quadro del piano annuale dei residui e dei
contaminanti ambientali e a quelli praticati durante la verifica dell’applicazione corretta del
protocollo di autocontrollo da parte del responsabile del macello, sugli animali macellati il
Veterinario Ufficiale effettua dei prelievi per la ricerca delle sottoindicate malattie
zootecniche e zoonosiche:
TRICHINELLOSI
Le carni dei suini e degli equini, prima di essere esitate al consumo umano, vengono
sottoposte alla ricerca del parassita “trichinella spiralis”, seguendo uno dei metodi indicati
nell’allegato E al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n° 192, modificato
dal decreto ministeriale 19/12/1997. Tale esame viene effettuato dal Veterinario Ufficiale se
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lo stabilimento di macellazione è dotato di locale e di attrezzature apposite, oppure viene
affidato ad un laboratorio esterno.
L’esame trichinoscopico, con una delle metodiche previste dal sopraccitato allegato E del
DPR 192/88, richiede un non indifferente dispendio di risorse umane e strumentali. Per
sopperire a tali difficoltà il legislatore, con il D.L.vo 286/94, art. 10, ha previsto che le carni
suine ed equine possano non essere sottoposte alla ricerca delle trichine a condizione che
prima di essere destinate al consumo siano trattate con il freddo secondo il metodo indicato
dal più volte citato DPR 192/88.
Le condizioni epidemiologiche della trichinellosi umana nei paesi comunitari ed extra
comunitari e i forti flussi del commercio internazione delle due specie animali maggiormente
colpite da questa malattia parassitaria, hanno fatto sì che il Ministero della Sanità, con nota n°
600.8/80.83/AG/153 del 1/3/2001, richiamasse le autorità sanitarie competenti sulla necessità
di procedere sistematicamente e correttamente all’esecuzione della ricerca delle trichine sugli
equini macellati nella comunità europea e sulle carni equine importate da paesi terzi, in
considerazione dei recenti gravi episodi di trichinellosi umana registrati in Italia nel 1998 e
nel 2000.
BRUCELLOSI
Con Decreto Ministeriale 20 Aprile 1998 il territorio della Regione Sardegna è stato
dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi ovicaprina. Tale atto normativo formalizza il
raggiungimento del primo obiettivo posto dal Decreto Ministeriale 2 Luglio 1992, n° 453, in
virtù del quale la quasi totalità delle aziende ovicaprine dovevano acquisire la qualifica
sanitaria di ufficialmente indenne da brucellosi.
Il secondo obiettivo che i Servizi Veterinari della Sardegna stanno perseguendo è quello
della completa eliminazione dell’agente eziologico e conseguentemente della definitiva
eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovicaprini.
Nel quadro della suindicata strategia, tutti gli ovini e caprini destinati alla macellazione e
di età superiore ai sei mesi, vengono sottoposti a prelievo di sangue al fine di effettuare le
prove sierologiche ufficiali tramite siero agglutinazione rapida con antigene acido al rosa
bengala (SAR-Ag-RB). I risultati positivi delle analisi vengono tempestivamente comunicati
dal Veterinario Ufficiale del macello al Servizio Veterinario di Sanità animale competente
sull’allevamento di origine per i controlli sierologici (SAR-Ag: RB e FDC) su tutti i capi in
età diagnostica.
BSE (Encefalopatia spongiforme bovina)
Sui bovini macellati in età superiore ai ventiquattro mesi (Decreto-Legge 4/9/2001,
n°344, convertito dalla Legge 22/10/2001, n° 387) il Veterinario Ufficiale effettua il prelievo
del tronco encefalico per il test rapido BSE. Tale controllo diagnostico rientra nel sistema di
sorveglianza attiva nei confronti della BSE, sorveglianza attiva codificata dal Decreto
Ministeriale 7/1/2000, come modificato dal Decreto Ministeriale 19/1/2001 e da ultimo
modificato dal Decreto Dirigenziale 19/2/2001.
ll test rapido BSE adottato nella Comunità Europea è il Prionics, per la cui esecuzione è
necessario prelevare dal bovino l’obex, sito di elezione per il rilievo della PrP patologica.
Nell’obex, soprattutto a livello del nucleo motore dorsale del nervo vago, la proteina
patologica è rilevabile in maggiore quantità ed è possibile evidenziarla precocemente rispetto
ad altre aree del sistema nervoso centrale. Questo particolare è importante in quanto il test
rapido viene effettuato nei bovini che potrebbero essere in una fase preclinica dell’infezione
(animali regolarmente macellati) e quindi presentare una diffusione limitata della PrP
patologica nel sistema nervoso centrale. Per il Veterinario Ufficiale questo tipo di prelievo
richiede precisione e una certa responsabilità perché inviare al laboratorio un campione di
obex integro significa avere una diagnosi affidabile senza il rischio delle false negatività.
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Al momento dell’inoltro del campione nervoso in laboratorio il Veterinario Ufficiale compila
la scheda di accompagnamento dove, oltre ai dati identificativi del bovino e dell’azienda di
origine, l’animale viene inquadrato nelle diverse categorie a rischio BSE:
1. macellazione normale,
2. macellazione d’urgenza,
3. macellazione differita,
4. animale sospetto clinicamente,
5. animale morto in allevamento o durante il trasporto,
6. animale che ha avuto accesso a mangimi contenenti farine di carne,
7. animale presente nell’azienda infetta,
8. animale figlio dell’animale infetto,
9. animale esposto al medesimo rischio alimentare (coetaneo + 6 mesi).
Tutte queste informazioni risulteranno utili ai fini epidemiologici in caso di positività
dell’animale alla Encefalopatia Spongiforme Bovina.
SCRAPIE
La sorveglianza epidemiologica della scrapie di cui al Reg. 999/2001/Ce come da ultimo
modificato dal Reg. 1248/2001/CE, prevede che dal 1/1/02 devono essere sottoposti a
campionamento per la ricerca della malattia gli ovicaprini di età superiore ai diciotto mesi
destinati alla macellazione.
Dal singolo capo della partita di ovicaprini di età superiore ai diciotto mesi presentata per
la prima volta alla macellazione, viene prelevato il tronco encefalico e sulla carcassa viene
applicato il vincolo sanitario finché l’Istituto Zooprofilattico competente per territorio non
comunica la negatività al test.
PESTI SUINE
Ai sensi della determinazione n°1677/6 del 5/9/2001 del Direttore del Servizio della
Prevenzione – Regione Autonoma della Sardegna – “Attuazione del piano per la eradicazione
della peste suina africana e della peste suina classica dalla Sardegna”, all’atto della
macellazione i suini di età superiore ai tre mesi allevati in Sardegna vengono sottoposti a
prelievo di sangue secondo la tabella n° 1 che evidenzia il rapporto tra il numero dei suini
della partita e il numero dei capi da prelevare. Tale rapporto ha lo scopo di svelare una
sieroprevalenza maggiore o uguale al 5% con un livello di confidenza del 95%.
ESCLUSIONI DAL CONSUMO UMANO
Il D.L.vo 286/94, all’art. 9, non ammette alcuna discrezionalità per il Veterinario Ufficiale
ed impone una rigida esclusione delle carni dal consumo umano al verificarsi di alcune
situazioni quali ad esempio:
1. animali morti, animali non sottoposti a visita ante mortem e ispezione post mortem;
2. animali ai quali siano stati somministrati stilbenici, tireostatici e comunque sostanze
ad azione ormonale o antiormonale il cui impiego non è consentito;
3. carni contenenti residui di farmaci o di altre sostanze pericolose o nocive per la salute
umana oppure carni con residui farmacologici consentiti ma in concentrazioni
superiori ai limiti di tolleranza fissati dai regolamenti comunitari;
4. fegato e reni di animali di età superiore ai due anni allevati in regioni in cui è stata
rilevata nell’ambiente la presenza generalizzata di metalli pesanti.
9
Il D.L.vo 286/94 affida invece alla professionalità del Veterinario Ufficiale la diversa
destinazione delle carni nelle seguenti situazioni:
1. Carni provenienti da animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio alla prova
della tubercolina: se il Veterinario Ufficiale evidenzia lesioni tubercolari a
localizzazioni multiple nei linfonodi di vari organi o di varie parti della carcassa, il
giudizio ispettivo sarà sicuramente la distruzione totale. Se invece una lesione
tubercolare sia stata constatata nei linfonodi di uno stesso organo o di una stessa parte
di carcassa, a meno che l’animale non sia cachettico, vengono distrutti solamente
l’organo colpito o la parte di carcassa.
2. Carni provenienti da animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio al test
della brucellosi: in tutti i casi vengono distrutti il sangue, le mammelle e gli organi
genitali, mentre le carni vengono distrutte solamente se all’esame ispettivo da parte
del Veterinario Ufficiale siano evidenziate lesioni riferibili alla malattia nella fase
acuta.
3. Animali che presentino all’esame ispettivo post mortem lesioni acute di
broncopolmonite, pleurite, peritonite, metrite, mastite, artrite, pericardite, enterite o
menigoencefalite: se il Veterinario Ufficiale constata che la lesione infiammatoria a
carico dell’organo non è generalizzata e se l’ eventuale esame di laboratorio prescritto
a supporto della diagnosi rileva l’assenza di germi patogeni e di residui farmacologici,
le carni vengono esitate a libero consumo.
Il Veterinario Ufficiale comunque può decidere la distruzione parziale o totale della
carcassa o degli organi in tutte quelle situazioni patologiche non previste dal D.L.vo 286/94.
BOLLATURA SANITARIA
La bollatura sanitaria viene effettuata dopo che il Veterinario ha espresso il giudizio di
idoneità al consumo umano delle carcasse e degli organi. Nella formulazione di tale giudizio
il Veterinario Ufficiale tiene conto dei dati emersi durante la visita clinica premacellazione,
dell’esame ispettivo post mortem e degli ausili diagnostici.
La applicazione del bollo sanitario sulle carcasse e sugli organi deve essere effettuata da
personale opportunamente addestrato e sotto la sorveglianza del Veterinario Ufficiale.
Nei bovini di età superiore ai dodici mesi la bollatura sanitaria viene effettuata
immediatamente dopo l’ispezione da parte del Veterinario Ufficiale, ancorché sulle mezzene
non si sia proceduto alla eliminazione della colonna vertebrale (nota n° 600.3.8/BSE/132 del
19/6/2001 - Ministero della Sanità – Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria,
degli Alimenti e della Nutrizione – Uffici III e VIII).
I bolli sanitari devono avere i caratteri a stampa con un’altezza di almeno 0,8 cm. per le
lettere e di almeno 1 cm. per le cifre.
Nei macelli a riconoscimento comunitario la bollatura sanitaria deve essere praticata a
mezzo di un bollo di forma ovale, delle dimensioni di almeno 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm
di altezza. Su tale bollo devono figurare, in caratteri perfettamente leggibili, le seguenti
indicazioni:
1. nella parte superiore il nome del paese speditore a lettere maiuscole; per le carni
prodotte in Italia: “Repubblica Italiana”;
2. al centro, il numero di riconoscimento attribuito allo stabilimento seguito dalla lettera
M;
3. nella parte inferiore la sigla CEE.
Il bollo sanitario da utilizzarsi nei macelli a capacità ridotta deve essere di forma
rettangolare, misurare almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza e recare le seguenti
indicazioni:
10
1. nella parte superiore l’indicazione dell’Unità Sanitaria Locale nel cui territorio si trova
lo stabilimento;
2. al centro il numero di identificazione attribuito all’impianto dalla Regione seguito
dalla lettera M;
3. Nella parte inferiore il nome della Regione nel cui territorio si trova lo stabilimento.
Il bollo sanitario da utilizzarsi per le carni provenienti da macellazione speciale d’urgenza
deve avere la stessa forma e le stesse dimensioni di quello della capacità limitata e riportare le
seguenti indicazioni:
1. nella parte superiore l’indicazione dell’unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il
macello;
2. al centro la sigla MSU seguita dal numero di identificazione del Veterinario Ufficiale;
3. nella parte inferiore il nome della regione nel cui territorio si trova il macello.
Le carni dei suini maschi impiegati a fini riproduttivi, dei suini criptorchidi, dei suini
ermafroditi, dei suini maschi non castrati le cui carcasse abbiano un peso superiore ad 80 kg,
devono essere munite del bollo sanitario attraversato, nel senso dell’asse maggiore, da due
rette parallele distanti almeno un centimetro tra loro ed apposte in modo che le indicazioni
contenute nel bollo stesso restino leggibili e le due linee parallele siano evidenti come il
margine esterno del bollo.
Sulle carni dei solipedi vengono attualmente applicati i bolli sanitari impiegati negli altri
animali macellati, in attesa di un marchio speciale le cui caratteristiche verranno stabilite dalla
Comunità (Decreto Ministeriale 23/11/1995, Allegato A, Capitolo XI, p. 57).
Le carcasse possono essere bollate a fuoco oppure a inchiostro, utilizzando uno dei
coloranti previsti dall’art. 6, p. 7, del D.M. 27/2/1996, n° 209. I fegati dei bovini, dei suini e
dei solipedi vengono bollati esclusivamente con il marchio a fuoco.
Gli altri prodotti della macellazione idonei al consumo umano devono essere bollati
direttamente sulla superficie del prodotto oppure sull’imballaggio o sulla confezione.
Il numero dei bolli sanitari da applicare alle carcasse o alle mezzene può essere così
indicato:
1. Carcasse di peso superiore a 65 Kg. Su ciascuna mezzena vengono applicati almeno
cinque bolli nelle seguenti regioni:
!"Faccia esterna della coscia.
!"Lombata.
!"Groppa.
!"Costato.
!"Spalla.
2. Per le altre carcasse vengono applicati almeno quattro bolli e precisamene su ciascuna
spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia.
3. Le carcasse degli agnelli, dei capretti e dei suinetti devono essere contrassegnate con
almeno due bolli apposti sulla spalla o sul lato esterno delle cosce.
Per la bollatura sanitaria degli agnelli, dei capretti e dei suinetti possono essere ridotti i
caratteri a stampa e le dimensioni del bollo. In alternativa la bollatura può essere praticata
anche mediante apposizione di una etichetta o placchetta, purché queste vengano utilizzate
una sola volta (Decreto Ministeriale 23/11/1995, allegato A, capitolo XI, p.51).
Nei bolli sanitari può essere inserita un’indicazione che permetta di identificare il
Veterinario Ufficiale che ha effettuato l’ispezione sanitaria (Decreto Ministeriale 23/11/1995,
allegato A, capitolo XI, p 50).
Le carni che in sede di commercializzazione risultino sprovviste di bollo sanitario
vengono sequestrate, trattate come carni sospette ed assegnate alla distruzione (D.L.vo
286/94, art. 9, comma 5).
CONSERVAZIONE DELLE CARNI
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Le carni devono essere sottoposte a raffreddamento subito dopo l’ispezione post mortem
ed essere mantenute a una temperatura “a cuore” inferiore o pari a + 7°C per le carcasse e loro
parti e + 3°C per le frattaglie.
La temperatura delle celle di stoccaggio deve essere registrata mediante un termometro o
un teletermometro. Il “reporting” di tale registrazione dovrà essere inserito nella
documentazione dell’autocontrollo.
Dallo stabilimento di macellazione le carni possono partire anche subito dopo la
macellazione (a caldo) quando la durata del trasporto non superi due ore oppure quando
intervengono dei motivi connessi alla tecnica di maturazione delle carni.
SMALTIMENTO RIFIUTI ORIGINE ANIMALE
In uno stabilimento di macellazione i rifiuti di origine animale normalmente prodotti sono
rappresentati da animali morti nelle stalle di sosta, dalle carcasse e dagli organi che in sede di
ispezione post mortem non sono risultati idonei al consumo umano, dal materiale specifico a
rischio BSE, nonché tutti i ritagli derivanti dalla toelettatura delle carcasse e degli organi e
qualsiasi altra parte che non segua la commercializzazione verso il consumo umano.
I rifiuti di origine animale vengono distrutti nello stesso stabilimento di macellazione
allorquando questo è dotato di un impianto a norma per la termodistruzione, oppure vengono
conferiti ad un impianto riconosciuto dal Ministero della Sanità, ai sensi del Decreto
Legislativo 14/12/1992, n° 508.
Nello stabilimento di macellazione i rifiuti di origine animale vengono raccolti in appositi
contenitori, differenziati per il materiale specifico a rischio BSE, e trasportati verso l’impianto
con automezzi regolarmente autorizzati dal Servizio Veterinario competente. Gli automezzi
adibiti alla raccolta ed al trasporto devono essere sottoposti, dopo ogni scarico, ad accurato
lavaggio e a radicale disinfezione. Le operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione devono
risultare sul documento di trasporto mediante una dichiarazione del responsabile dello
stabilimento di trasformazione. I documenti di trasporto devono essere conservati per un
periodo di almeno due anni al fine di permettere alle competenti autorità gli opportuni
controlli. Tali documenti devono essere redatti in triplice copia di cui una viene tenuta dal
produttore dei rifiuti di origine animale, una dal trasportatore ed una dal gestore dello
stabilimento di trasformazione.
AUTOCONTROLLO NEL MACELLO
Il D.L.vo 286/94, all’art. 15, prevede che il responsabile della struttura di macellazione
effettui un regolare controllo igienico delle condizioni di produzione integrato da eventuali
ricerche microbiologiche. La natura, la periodicità e i risultati di detta attività di controllo,
nonché l’indicazione del laboratorio di analisi, devono essere annotati in un registro messo a
disposizione del Veterinario Ufficiale per i periodici controlli.
La Decisione 2001/471/CE, che verrà applicata in tutti gli stabilimenti entro l’ 8 giugno
2002, eccezion fatta per quelli a capacità limitata per i quali può essere concessa una proroga
di dodici mesi, riprende la disciplina dell’autocontrollo nei macelli in forma meglio articolata
e più completa rispetto al succitato art. 15 del D.L.vo 268/94. In particolare detta decisione
comunitaria sancisce che i controlli igienici effettuati dal produttore in tutta la filiera
produttiva devono essere effettuati secondo i principi dell’HACCP con una procedura
permanente e sviluppata attraverso le eseguenti fasi:
1. identificazione del pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli
accettabili;
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2. identificazione dei punti di controllo nelle fasi dove il controllo stesso è essenziale;
3. fissazione dei limiti critici che stabiliscono il valore soglia di accettabilità o di
inaccettabilità;
4. applicazione nei punti di controllo di efficienti ed efficaci procedure di monitoraggio;
5. definizione di azioni correttive nel caso in cui il monitoraggio rilevi un punto critico
fuori controllo;
6. definizione di procedure di verifica;
7. predisposizione di documenti e registrazioni commisurati alla natura e alle dimensioni
dell’impresa per dimostrare l’applicazione delle azioni di controllo del processo
produttivo.
L’allegato alla Decisione 2001/471/CE riporta la metodica per l’analisi batteriologica
delle superfici delle carcasse di bovini, suini, ovi-caprini ed equini durante la macellazione.
Individua anche i siti su cui effettuare il campionamento per l’esame batteriologico delle
carcasse:
1. il collo, la punta di petto, la pancia e lo scamone per bovini;
2. la pancia, il costato, la punta del petto e il petto per gli ovi-caprini;
3. il lombo, il guanciale, la faccia mediale della coscia (prosciutto) e la pancetta per i
suini;
4. la pancia, la punta di petto, il lombo e lo scamone per gli equini.
La Decisione 2001/471/CE fissa, per gli stabilimenti di macellazione a carattere
industriale e a ciclo continuo, un numero di prelievi settimanali compreso tra 5 e 10 carcasse
ed effettuati nel corso di una sola giornata di macellazione. Ogni settimana si dovrà cambiare
il giorno di campionamento per assicurare la completa copertura dell’arco settimanale.
Qualora si ottengano risultati soddisfacenti per 6 settimane consecutive, la suindicata
Decisione Comunitaria consente di effettuare i test batteriologici ogni quindici giorni.
I campioni devono essere prelevati da ogni singola carcassa a metà del giorno di
abbattimento e prima che inizi la proceduta di raffreddamento delle carni. Per ogni campione
si dovrà procedere all’identificazione della carcassa, alla registrazione della data e dell’ora del
prelievo. I campioni devono essere conservati alla temperatura di 4 °C fino all’esecuzione
dell’esame che deve essere effettuato entro 24 ore dal prelievo.
La frequenza dei test batteriologici sulle superfici delle carcasse negli stabilimenti a bassa
capacità e in quelli che non operano a tempo pieno, sarà determinata dal Veterinario Ufficiale
in base agli standard d’igiene di ciascun impianto di macellazione.
I risultati dei test devono essere riportati in grafici o registrati in tabelle contenenti almeno
gli ultimi tredici test settimanali in ordine cronologico. Le registrazioni devono inoltre
rilevare il tipo, l’origine e l’identificazione del campione, nonché la data, l’ora del
campionamento, il nome della persona che l’ha effettuato, il nome del laboratorio e le
specifiche sul metodo utilizzato nelle analisi. I documenti di registrazione connessi alla
suindicata attività devono essere conservati nello stabilimento per almeno diciotto mesi e
presentati, su richiesta, al Veterinario Ufficiale.
La Decisione 2001/471/CE prescrive infine un protocollo di campionamento
batteriologico per la verifica della pulizia e della disinfezione dei locali e delle attrezzature. A
tal riguardo la Decisione Comunitaria fissa un minimo di 10 e un massimo di 30
campionamenti nell’arco di due settimane. Tale frequenza può essere ridotta se sono
favorevoli le prove di laboratorio e il giudizio del Veterinario Ufficiale sulla base dei dati
microbiologici inseriti regolarmente nelle registrazioni e visualizzati in istogrammi temporali.
LA NUOVA FIGURA DEL VETERINARIO UFFICIALE
La direttiva 96/43/CE, recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo 19/11/1998, n° 432,
prescrive che i titolari dei mattatoi si facciano carico dell’intero costo delle ispezioni
13
< = 26
27 – 35
36 – 55
56 – 100
101 – 600
> 600
N° prelievi
sangue
Tutti
26
35
47
56
59
N° suini
veterinarie che viene calcolato in base al numero delle ore che il Veterinario Ufficiale dedica
alla struttura di macellazione.
Ciò comporta un sovraccarico economico per il titolare del macello che avrà convenienza
a velocizzare le attività di macellazione mediante un migliore utilizzo del personale e una più
efficace programmazione dei lotti animali.
Il Servizio Veterinario Ufficiale verrà così sollecitato a dare una risposta ispettiva in
tempi sempre più brevi e la ASL di competenza, assecondando gli indirizzi della
Commissione Europea, anziché potenziare la dotazione dei Veterinari Ufficiali, troverà più
conveniente istituire il “team ispettivo”, formato da personale non veterinario appositamente
addestrato al controllo dell’igiene complessiva e che affiancherà il Veterinario Ufficiale nelle
operazioni prettamente manuali dell’ ispezione sanitaria.
A questo punto si renderà necessaria una ridefinizione del ruolo e della formazione del
Veterinario Ufficiale incaricato dell’ispezione e controllo delle carni. Il Veterinario Ufficiale
dovrà acquisire una figura dirigenziale di più alta responsabilità e allo stesso tempo assumerà
un ruolo manageriale sulla gestione del personale ausiliario veterinario.
Per assolvere a questo nuovo compito il Veterinario Ufficiale dovrà inserirsi in un
percorso di formazione permanente capace di attribuirgli una centralità strategica, non
solamente sulla ispezione sanitaria, ma anche sulla efficienza del “team ispettivo” e su una
efficace supervisione dell’ autocontrollo praticato dal titolare dello stabilimento di
macellazione. A tal fine il Veterinario Ufficiale dovrà acquisire conoscenze e professionalità
sempre più marcate sulla garanzia igienica e di qualità della carne e sulla trasmissione delle
informazioni al consumatore. Il risultato finale sarà un servizio veterinario sempre più
efficiente a tutto vantaggio dell’igiene pubblica e della salute.
Tab. 1 – Rapporto tra il numero dei suini della partita e il numero dei prelievi
Francesco Cadeddu
ASL n° 3 – Nuoro
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