COMUNE DI VERZINO ORDINAZA SINDACALE IL Sindaco
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COMUNE DI VERZINO ORDINAZA SINDACALE IL Sindaco
COMUNE DI VERZINO (Provincia di Crotone) Indirizzo: G. Rodari – C.A.P.88819 – Tel.0962/763044 – Fax. 0962/763749 C.F. 81004430799 – P.I. 01564880795 Sito web: www.comune.verzino.kr.it ORDINAZA SINDACALE ORDINANZA N. 30 DEL 24-09-2015 Oggetto: MACELLAZIONE DEI SUINI PRIVATI A DOMICILIO E DEI CINGHIALI ABBATTUTI DURANTE LA STAGIONE VENATORIA 2015-2016. IL Sindaco Visto il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20.12.1928, n. 3298; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 224 del 09 febbraio 1998, contenente disposizioni e norme di attuazione di piani sanitari per agevolare i cittadini utenti interessati alla macellazione a domicilio, di capi dibestiame, della specie suina, allevati per uso familiare; Vista la nota prot. n. 1000/SV-B del 07.09.2015, dell'ASP di Crotone, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Veterinario Area B "Igiene degli alimenti di origine animale" acquisita agli atti del Comune di Verzino con prot. n. 4290 del 08.09.2015 avente ad oggetto: "Macellazione dei suini privati a domicilio e dei cinghiali abbattuti durante la stagione venatoria - campagna 2015/2016"; Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 06.02.54, n. 320; Ritenuto necessario adottare adeguate misure per la tutela della salute della cittadinanza e dell'ambiente nonché per l'interesse dei consumatori e dell'economia agricola; ORDINA L'osservanza delle seguenti norme: - E' consentita, su richiesta degli interessati, la macellazione a domicilio dei suini, per esclusivo consumo familiare, previo parere dei servizi veterinari delle A.S.P.; - La macellazione dei suini a domicilio per consumo familiare è autorizzata eslusivamente nel periodo: 01 ottobre 2015 - 28 febbraio 2016, ai soggetti che abbiano allevato l'animale per almeno i 30 giorni precedenti la macellazione ed ai soggetti che acquistino un animale vivo presso un allevamento e che procedano alla macellazione dello stesso presso il locale annesso all'allevamento; - La macellazione è consentita, su richiesta dell'interessato al servizio veterinario competente per territorio, da inoltrare almeno 2 (due) giorni lavorativi prima della data prevista per la macellazione, nelle giornate dal lunedì al sabato, dalle ore 07,30 alle ore 13,30, sulla base di una programmazione da parte del servizio veterinario competente; Solamente in caso di necessità, la stessa potrà essere praticata nelle giornate di domenica o altri festivi, rispettando sempre i termini e le modalità d'inoltro della domanda; - I cinghiali abbattuti durante la stagione venatoria o piani selettivi autorizzati e destinati all'autoconsumo, dovranno essere sottoposti a visita sanitaria ed all'esame obbligatorio per la ricerca della trichina; Le ispezioni degli organi dei cinghiali abbattuti possono confluire sui macelli riconosciuti del territorio regionale. - Nella domanda di autorizzazione, il richiedente deve riportare i propri dati anagrafici e cod. fiscale, ora d'inizio delle operazioni di macellazione, impegno di rendere disponibili per la visita ispettiva, la carcassa ed i visceri, allegando copia del modello 4 di acquisto del suino; - La macellazione a domicilio, per uso famiglia, è ammessa per un numero non superiore ai 4 capi per nucleo familiare, fermo restando il divieto assoluto di macellare per conto terzi e porre in vendita le carni; - Le operazioni di macellazione devono comprendere il preventivo stordimento dell'animale, da effettuarsi secondo quanto previsto dal reg. (CE) n. 1099/2009; - Le carni ottenute, tali e quali o trasformate, potranno essere consumate solo dopo che l'esame trichinoscopico sia risultato negativo ed esclusivamente all'interno del nucleo familiare; Potranno comunque, essere lavorate o trasformate senza allontanarle dalla sede di macellazione; - Resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione o cessione a terzi delle carni o dei prodotti derivati (salumi); - La lavorazione delle carni deve essere praticata nel modo più igienico, con attrezzature ed utensili puliti, sanificati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie; - Il veterinario ispettore rilascerà al proprietario ricevuta di avvenuta visita sanitaria, con l'indicazione obbligatoria di consumare le carni solo dopo l'esito negativo dell'esame trichinoscopico; - Lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale deve necessariamente avvenire tramite ditta autorizzata; I TRASGRESSORI ALLA PRESENTE ORDINANZA INCORRERANNO NELLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE. Dalla Residenza Municipale, 24-09-2015 IL Sindaco F. to (FRANCO Ing. PARISE)