Regolamento comunale per la tutela dall`inquinamento acustico

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Regolamento comunale per la tutela dall`inquinamento acustico
Città di Tortona
Provincia di Alessandria
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
TUTELA DALL'INQUINAMENTO
ACUSTICO DERIVANTE DALLE
ATTIVITÀ RUMOROSE
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25/03/2014.
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
Sommario
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLE ATTIVITÀ
RUMOROSE ....................................................................................................................................................................... 1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................................................................... 4
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE ..................................................................................................................................... 4
ART. 2 - DEFINIZIONI ....................................................................................................................................................... 4
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE ..................................................................................................... 5
ART. 4 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO ................................................................................................ 7
ART. 5 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO .................................................................................................... 7
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO ............................................. 9
ART. 6 - DEFINIZIONE
...................................................................................................................................................... 9
ART. 7 - ASPETTI GENERALI ............................................................................................................................................. 9
ART. 8 - ATTIVITÀ CONSENTITE E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ............................................................................................ 10
ART 9 - DISTURBO AL RIPOSO ED ALLA QUIETE DELLE PERSONE ......................................................................................... 10
ART. 10 - AUTORIZZAZIONI
SENZA ISTANZA ..................................................................................................................... 10
ART. 11 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ................................................................................................. 11
CAPO I - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI ........................................................................................... 12
ART. 12 - CAMPO DI APPLICAZIONE ................................................................................................................................. 12
ART 13 - IMPIANTI E ATTREZZATURE ............................................................................................................................... 12
ART. 14 - ORARI ........................................................................................................................................................... 12
ART. 15 - LIMITI MASSIMI .............................................................................................................................................. 12
ART. 16 - INTERVENTI DI EMERGENZA ............................................................................................................................. 13
ART. 17 - MODALITÀ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILATI .................... 13
ART. 18 - SORGENTI MOBILI ED ATTREZZATURE DI CANTIERE ............................................................................................. 14
CAPO II - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO ......................... 15
ART. 19 - DEFINIZIONE .................................................................................................................................................. 15
ART. 20 - LOCALIZZAZIONI ............................................................................................................................................. 15
ART. 21 - ORARI ........................................................................................................................................................... 15
ART. 22 - LIMITI MASSIMI ............................................................................................................................................... 16
ART. 23 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI............................................................................................. 17
ART. 24 - ALTRE ATTIVITÀ .............................................................................................................................................. 18
TITOLO III - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO
SPETTACOLO .................................................................................................................................................................. 19
ART. 25 - LIMITI DEL RUMORE ........................................................................................................................................ 19
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
TITOLO IV - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE ................................................................................................................... 20
ART. 26 - MACCHINE DA GIARDINO.................................................................................................................................. 20
ART. 27 - MACCHINE AGRICOLE ...................................................................................................................................... 20
ART. 28 - ALLARMI ACUSTICI .......................................................................................................................................... 20
ART. 29 - IMPIANTI DI LAVAGGIO ..................................................................................................................................... 20
ART. 30 - CANNONCINI ANTIVOLATILI............................................................................................................................... 20
ART. 31 -ALTOPARLANTI ............................................................................................................................................... 20
ART. 32 - CONDIZIONATORI ........................................................................................................................................... 21
ART. 33 - SORGENTI MOBILI ED ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO ................................................................................. 21
ART. 34 - ORARI PER L’USO DI MACCHINARI O IMPIANTI RUMOROSI ..................................................................................... 21
TITOLO V - NORME SPECIALI ........................................................................................................................................ 22
ART. 35 -
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO COMPLEMENTARE ALL’ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN PUBBLICO ESERCIZIO CHE POSSONO PROVOCARE INQUINAMENTO ACUSTICO. ... 22
ART. 36 - CIRCOLI PRIVATI ............................................................................................................................................. 24
TITOLO VI - DIFESA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
.......................................................................................................................................................................................... 25
ART. 37 - DIVIETI .......................................................................................................................................................... 25
TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI ........................................................................................................................... 26
ART. 38 - ORDINANZE ................................................................................................................................................... 26
ART. 39 - MISURAZIONI E CONTROLLI .............................................................................................................................. 26
ART. 40 - SANZIONI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ...................................................................................................... 26
ART. 41 - ESCLUSIONI ................................................................................................................................................... 27
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI .............................................................................................................. 28
ART. 42 - ABROGAZIONE DI NORME ................................................................................................................................ 28
ART. 43 - ENTRATA IN VIGORE ....................................................................................................................................... 28
ALLEGATO A) ................................................................................................................................................................... 29
ALLEGATO 1 .................................................................................................................................................................... 30
ALLEGATO 2 .................................................................................................................................................................... 33
ALLEGATO 3 .................................................................................................................................................................... 36
ALLEGATO 4 .................................................................................................................................................................... 39
ALLEGATO 5 .................................................................................................................................................................... 42
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico di cui
all’art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e agli artt. 5 e 9 della legge regionale 20 ottobre 2000, n.
52, nonché le attività poste in essere da persone in grado di turbare la quiete pubblica e privata.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo
delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume radio-TV, uso di strumenti musicali per
diletto, giochi di bambini, ecc., cui provvede il primo comma dell’art. 659 del Codice Penale.
3. E’ parte integrante del presente regolamento la deliberazione del consiglio comunale n. 57 del 09
giugno 2010 e relativi elaborati, ad oggetto “ Revisione del piano di zonizzazione acustica del
territorio comunale – adozione definitiva”. Nel caso in cui la delibera consiliare sopra richiamata
dovesse subire modificazioni queste si intendono tacitamente richiamate a decorrere dalla data di
esecutività del relativo provvedimento di approvazione.
4. Tutte
le
attività
produttive
permanenti
che
producono
beni
e
servizi
nei
settori
dell’industria,artigianato, agricoltura e commercio operanti all’interno della fascia oraria diurna (dalle
ore 6,00 alle ore 22,00) o che possono operare nella fascia oraria notturna (dalle ore 22,00 alle ore
6,00) devono rispettare i limiti di zona sia del rumore emesso che immesso previsti nella
zonizzazione acustica del Comune.
E’ inoltre necessario che il rumore immesso nei locali abitativi adiacenti non superi :
•
di 5 dB il livello di rumore residuo, per il periodo diurno;
•
di 3 dB il livello di rumore residuo, per il periodo notturno;
ART. 2 - DEFINIZIONI
Si definiscono:
1. Attività Rumorosa: l’attività causa di introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute
umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo,
dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di
tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti
inserite nell’ambito di processi produttivi svolte all’interno dell’area dell’insediamento.
3. Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
4. Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
5. Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute
umana o per l’ambiente.
6. Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla
vigente normativa.
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ART. 3 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE
1. Il territorio comunale è suddiviso, ai sensi della classificazione citata al precedente art.1, in zone
acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di
immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti
dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:
Valori limite di emissione - Leq in dB(A)
tempi di riferimento:
tempi di riferimento:
diurna(6:00 - 22:00)
notturno (22:00 - 6:00)
classi di destinazione d'uso del territorio
I
aree particolarmente protette
45
35
II
aree prevalentemente residenziali
50
40
III aree di tipo misto
55
45
IV aree di intensa attività umana
60
50
V aree prevalentemente industriali
65
55
VI aree esclusivamente industriali
65
65
tempi di riferimento:
tempi di riferimento:
diurna(6:00 - 22:00)
notturno (22:00 - 6:00)
Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)
classi di destinazione d'uso del territorio
I
aree particolarmente protette
50
40
II
aree prevalentemente residenziali
55
45
III aree di tipo misto
60
50
IV aree di intensa attività umana
65
55
V aree prevalentemente industriali
70
60
VI aree esclusivamente industriali
70
70
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Valori limite differenziali di immissione
I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale
(rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono
i seguenti:
•
5 dB nel periodo diurno
•
3 dB nel periodo notturno
I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:
a) nelle aree classificate nella classe VI;
b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A)
durante il periodo notturno;
c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e
25 dB(A) durante il periodo notturno.
d) al rumore prodotto da:
•
dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
•
da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo
provocato all'interno dello stesso.
Valori limite di qualità - Leq in dB(A)
tempi di riferimento:
tempi di riferimento:
diurna(6:00 - 22:00)
notturno (22:00 - 6:00)
classi di destinazione d'uso del territorio
I
aree particolarmente protette
47
37
II
aree prevalentemente residenziali
52
42
III aree di tipo misto
57
47
IV aree di intensa attività umana
62
52
V aree prevalentemente industriali
67
57
VI aree esclusivamente industriali
70
70
Valori di attenzione - Leq in dB(A)
a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il
periodo notturno;
b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione
viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio
dal punto di vista della rumorosità ambientale.
Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il
superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui
all'art. 7 della Legge 447/95.
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ART. 4 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, predisposta e
firmata da tecnico competente così come definito dall’art. 2 della Legge 447/95, i seguenti soggetti:
• titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art.
8, comma 2 della Legge 447/95 e di seguito riportate:
o
opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge
349/1986;
o
aeroporti, aviosuperfici, eliporti
o
strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane
secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade
locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
o
discoteche
o
circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
o
impianti sportivi e ricreativi;
o
ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
• i richiedenti il rilascio
o
del titolo autorizzativo alla realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività
produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
o
di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle
infrastrutture di cui sopra;
o
di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 è inoltre fatto obbligo di presentare la
documentazione di impatto acustico di cui sopra in tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore
superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.
Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni che regolano
l’applicazione della “Valutazione di impatto ambientale”.
La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore
previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.
a), Legge 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o
eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
La documentazione previsionale di impatto acustico, di cui all’art. 8 comma 4, della Legge 447/95 e art. 10
della L.R. 52/2000, è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del
titolare/legale rappresentante degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8 comma 4 della Legge 447/95,
secondo i criteri assunti con la deliberazione di G.R. 2 febbraio 2004 n.°9-11616.
ART. 5 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO
I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8,
comma 3, Legge 447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima
acustico predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall’art. 2 della Legge 447/95:
•
scuole e asili nido;
•
ospedali;
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•
case di cura e di riposo;
•
parchi pubblici urbani ed extraurbani;
•
nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della Legge 447/95
La valutazione previsionale del clima acustico di cui all’art. 8, comma 3, della Legge 447/95 e art. 11 della
L.R. 52/2000 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del
titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8, comma
3, della Legge 447/95, secondo i criteri assunti con la deliberazione di G.R. 14 febbraio 2005 n°46-14762.
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TITO LO II - DISCIPLIN A DELLE ATTIVI T A’ RUMO ROSE A
C AR ATTE RE TE MPOR ANE O
ART. 6 - DEFINIZIONE
Le norme di cui al presente Regolamento trovano applicazione in presenza di attività rumorose a carattere
temporaneo, ovvero sia qualsiasi attività che duri per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le
attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività
provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.
Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere
temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all’anno.
Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni,
anche non consecutivi, all’anno.
In particolare sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:
Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali concerti, serate musicali, feste,
balli, discoteche estive, cinema e teatri all’aperto, circhi e luna park, feste popolari,“notte bianca”, fuochi
d’artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni,
bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili. Gli spettacoli e le
manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30
giorni all’anno, anche non consecutivi;
Cantieri, quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a
qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla
realizzazione dell’opera;
Altre attività, relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo
pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei
rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d’artificio per fini tecnici o
agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili, attività agricole, forestali, a
bosco, attività venatoria, dehors, ecc..
Per quanto attiene alle altre definizioni si richiamano la l. 447/1995, la l.r. 52/2000 ed i relativi provvedimenti
attuativi.
ART. 7 - ASPETTI GENERALI
Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui
sono esercitate, sono distinte in autorizzazioni senza istanza, autorizzazioni con istanza semplificate ed
autorizzazioni con istanza ordinarie, secondo i criteri esplicitati nei punti successivi.
Il Comune può richiedere, nell’atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell’attività, che sia dato
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incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8 della L.
447/1995, di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque
imporre, durante lo svolgimento dell’attività autorizzata, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al
fine di ridurre l’inquinamento acustico.
L’autorizzazione in deroga richiesta per attività a carattere temporaneo da svolgere in prossimità di aree di
Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di ricettori sensibili, può essere
soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.
Particolare attenzione dovrà essere posta per le attività temporanee nel caso in cui il rumore immesso
nell’ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall’interno dell’edificio.
L’autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora
previsti dalla normativa.
ART. 8 - ATTIVITÀ CONSENTITE E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA
Qualora le attività rumorose temporanee rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal Piano
Comunale di Classificazione Acustica ed i valori limite previsti dal D.M. 14/11/1997, sono sempre consentite,
ai fini del presente regolamento.
Il rispetto dei limiti non esime gli interessati dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie
allo svolgimento delle attività.
Qualora le suddette attività temporanee prevedano di superare tali limiti, possono essere rilasciate
Autorizzazioni in deroga ai sensi dell'art. 6 della L. 447/1995, dell'art. 9 della L. R. 52/2000 e, nei casi
previsti, della D.G.R. n. 24-4049 del 27.06.2012.
Tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso
delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
ART 9 - DISTURBO AL RIPOSO ED ALLA QUIETE DELLE PERSONE
Indipendentemente dalle deroghe concesse ai sensi dell’articolo precedente, sono fatte salve le disposizioni
di cui all’art. 659 Codice Penale (disturbo al riposo ed alla quiete delle persone) che sono sempre applicabili
qualora ne ricorrano i presupposti giuridici.
ART. 10 - AUTORIZZAZIONI SENZA ISTANZA
Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza le seguenti attività:
•
Cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al
periodo necessario all’esecuzione dell’intervento di emergenza, quali ad esempio l’erogazione dell’acqua
potabile, dell’energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di
infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di
pericolo immediato per l’incolumità delle persone o per la salvaguardia dell’ambiente;
•
cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell’ambiente abitativo
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potenzialmente disturbato provenga dall’esterno dell’edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore
8.00 e le ore 20.00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone
esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi
intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998
“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
•
lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il
rumore immesso nell’ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall’interno dell’edificio,
effettuati tra le ore 8.00- e le ore 20.00 nei giorni feriali e tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e
le ore 20.00 nei giorni festivi;
•
Spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall’impiego di sorgenti sonore mobili (quali
sfilate carri allegorici, marcia bande musicali, ecc) che si svolgono tra le ora 9.00 e le ore 22.00;
Inoltre nel rispetto delle specifiche disposizioni in merito alle modalità di svolgimento (quali ad esempio
giorni, orari, livelli sonori) dettate dal presente Regolamento si intendono autorizzate al superamento dei
valori limite anche le seguenti attività:
•
luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere;
•
manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree
mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
•
altre attività a carattere temporaneo, non riconducibili a spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico e cantieri, che risultano caratterizzate dall’impiego di sorgenti sonore mobili o che
comunque sono esercitate secondo specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza;
•
altre attività a carattere temporaneo svolta in assenza di persone esposte al rumore.
ART. 11 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE
Il titolare dell’autorizzazione, senza istanza, semplificata o ordinaria, deve:
•
adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili
per ridurre al minimo l’emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità
di segnalazioni, esposti o lamentele. A tal fine può risultare necessaria l’informazione sulla durata delle
attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi;
•
ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando
informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;
•
informare circa il contenuto dell’autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell’attività (lavoratori, operai, dj,
concertisti, etc).
In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della
popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse e
comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all’adeguamento delle medesime ai
suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore.
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CAPO I - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI
ART. 12 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono regolamentate in questo Capo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali
indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dal
vigente Codice della Strada.
ART 13 - IMPIANTI E ATTREZZATURE
1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in
uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o comunque
emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale; per tutte le
attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno
comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso
il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.)
2. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme
antinfortunistiche.
ART. 14 - ORARI
1. L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è
consentita :
•
tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali, con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le
15:00 per cantieri all’esterno degli edifici
•
tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le 10:00e le 12:00 e tra le 15:00 alle 20:00
nei giorni festivi per lavori edili in cui il rumore provenga dall’interno dell’edificio;
2. L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso
fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. E’ vietato l’uso di macchinari privi della certificazione di
emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.
3. L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura
ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 20,00,
previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo.
4. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l’attivazione di macchine rumorose per
l’esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa
informazione della cittadinanza con congruo anticipo.
ART. 15 - LIMITI MASSIMI
Le immissioni sonore da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non
devono superare il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di
un’ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell’Ambiente 16 Marzo 1998.
Nei casi previsti dai successivi artt. 17 e. 23 (istanze con procedura ordinaria) tali limiti non potranno
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comunque superare il livello massimo di immissione pari a 80 dB(A).
I titolari di imprese che utilizzano macchinari non provvisti di certificazione di emissione acustica e scheda
tecnica entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento dovranno dotarsi del certificato in
parola e relativa scheda.
Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.
ART. 16 - INTERVENTI DI EMERGENZA
I cantieri edili, stradali o industriali attivati cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di
primaria utilità e quali ad esempio l’erogazione dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, del gas e della
telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro
intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l’incolumità delle persone o per
la salvaguardia dell’ambiente e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di
quanto stabilito nel presente Capo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e
pertanto si intendono autorizzate in deroga.
ART. 17 - MODALITÀ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILATI
Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 9 della Legge Regionale 52/2000, e, nei casi
previsti, della D.G.R. n. 24-4049 del 27.06.2012, lo svolgimento delle attività di cui all'art.12 può essere
oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
Le domande di autorizzazione in deroga devono essere presentate al Comune almeno 20 giorni prima della
data di inizio delle lavorazioni rumorose se compresi nei casi di deroga in via semplificata, 30 giorni prima se
trattasi di autorizzazione in via ordinaria.
L’autorizzazione in deroga autorizza al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esime
dal possesso di autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
ISTANZA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
Sono autorizzati con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell’istanza e comunque non
prima dei 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa, fatto salvo eventuale provvedimento di
diniego da parte del Comune espresso prima dell’inizio dell’attività, i cantieri:
-
allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da
non interessare acusticamente aree di Classe I;
-
orario di attività compreso fra le 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno un’ora fra le 12:00 e le 15:00;
-
utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
-
immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non
superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora
secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
-
durata complessiva delle attività fino a 60 giorni;
-
presentazione dell’istanza predisposta secondo l’ALLEGATO 1.
Tutte le attività di cantiere che non ricadono nei casi previsti dai punti precedenti, devono essere
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preventivamente autorizzate.
ISTANZA CON PROCEDURA ORDINARIA
L’istanza deve essere presentata 30 giorni prima della data prevista di avvio delle attività di cantiere, deve
essere corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica
Ambientale, ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995, e deve contenere le informazioni
tecniche previste nell’ALLEGATO 2.
La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale,
fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti
tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle
macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante.
Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute
necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli
organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri devono essere conformi alle direttive CE in
materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto
(D.Lgs 4 settembre 2002, n. 262 e s.m.i.).
Le macchine e impianti non considerate nelle suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale
da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo
dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurne la rumorosità.
Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose
sia dato incarico ad un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell’art. 2 della Legge 447/1995,
di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di presentare la relativa attestazione; tale attestazione deve
sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti
consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.
ART. 18 - SORGENTI MOBILI ED ATTREZZATURE DI CANTIERE
Le macchine ed attrezzature utilizzabili in esterno acquistate dopo la data del 21.9.1996 devono essere in
possesso delle caratteristiche di cui al DPR 459/96 ed i relativi allegati; in particolare le emissioni di rumore
prodotte da macchine ed attrezzature dovranno essere contenute nei valori limite di emissione di cui al
DPCM 14.11.1997, con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale in vigore.
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CAPO II - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO
ART. 19 - DEFINIZIONE
1. Si definiscono spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, a carattere
temporaneo, tutte quelle attività che si esauriscono in periodi di tempo limitati e/o legate ad
ubicazioni variabili, che abbiano una durata complessiva inferiore o uguale a 30 giorni per anno e
che possono determinare anche potenzialmente il superamento dei valori limite di cui al presente
Regolamento, quali:
- attività di intrattenimento o spettacolo e manifestazioni all’aperto, promosse o gestite a cura di
associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, balli,
discoteche estive, cinema e teatri all’aperto, circhi e luna park,, le feste popolari, “notte bianca”,
fuochi d’artificio, eventi sportivi, mercati fiere, pianobar, poli attrattivi di persone, carri allegorici,
processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonore su veicoli, attività di intrattenimento e simili.
2. Rientrano nella disciplina del presente titolo, programmi di intrattenimento ed iniziative di pubblico
richiamo, che prevedano l’impiego di impianti elettroacustici di diffusione sonora.
3. Sono considerate attività a carattere temporaneo anche le attività stagionali che si ripetono
ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno e le attività provvisorie svolte per
necessità o urgenza in attesa di procedere in modo definitivo.
4. Se le manifestazioni in parola sono organizzate dall’A.C. o comunque da quest’ultima patrocinate,
quindi disposte ed approvate con Decisione di .G.C., in quanto recanti carattere di
pubblica
fruizione (gratuita o meno) e /o di pubblico interesse, i limiti temporali di cui al successivo art. 21
comma 1 debbono intendersi sempre e comunque riferiti ad una durata complessiva di 30 giorni all’
anno, anche non consecutivi, per un arco temporale giornaliero compreso fra le ore 9.00 e le ore
24.00.
ART. 20 - LOCALIZZAZIONI
1. Le manifestazioni di cui al precedente articolo dovranno essere di noma previste nell’ambito delle
apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto,
specificatamente individuate dall’Amministrazione Comunale, come riportate nell’ ALLEGATO A (elenco e planimetrie) e comunque previste nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di
Tortona. Tale allegato ( elenco e planimetrie) deve intendersi integrato automaticamente in caso di
variazione del piano anzidetto.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, le manifestazioni stesse, in particolari casi e su
specifica istanza ordinaria rivolta dal soggetto interessato almeno 30 gg. prima dell’inizio dell’attività,
potranno svolgersi nei luoghi indicati dai richiedenti, purché ritenuti idonei. All’istanza andrà allegata
una relazione di impatto acustico redatta da parte di tecnico competente in acustica.
ART. 21 - ORARI
1. Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito per ogni sito :
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• Con orario compreso fra le ore 9:00 e le ore 22:00 per una durata complessiva fino a 30 giorni
all’anno , anche non consecutivi;
• Con orario compreso fra le ore 22:00 e le ore 24:00 per una durata complessiva fino a 3 giorni
all’anno, anche non consecutivi;
2. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di
funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori
dell'orario scolastico.
3. Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni
sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari: dalle 8,30 alle 12,30
e dalle 15,30 alle 18,30, purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di
70 dB(A).Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00
alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga. Deroghe
oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.
4. I circhi e i luna park possono svolgere la propria attività, ancorché nel rispetto dei limiti e degli spazi
imposti dall’Amministrazione Comunale, con i seguenti orari: dalla domenica al giovedì fino alle ore
23,00 e dal venerdì al sabato fino alle ore 24,00.
Particolari ulteriori più restrittive prescrizioni possono sempre essere introdotte dall’Autorità
Comunale in presenza di comprovate criticità della localizzazione interessata o di specifiche
caratteristiche dell’attività prevista.
5. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche,
manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in
periodo diurno e quindi non oltre le ore 22,00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in
deroga per l’uso di apparecchi elettroacustici per l’amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse
ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente
Regolamento.
6. I mercati, le fiere e le sagre sono sempre consentite, sempre che esercitate nel rispetto dei limiti di
spazio e di tempo previsti ed autorizzati dall’Autorità Comunale.
ART. 22 - LIMITI MASSIMI
1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso
indicate all’art.19, è consentito negli orari indicati all’art. 20, o in quelli previsti nelle speciali deroghe
concesse.
2. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga in via semplificata è di 70 dB (A),
riferito al livello equivalente misurato su tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata
agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M. 16
marzo 1998.
3. Le deroghe sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali,
politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente
coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l’ubicazione ed altre deroghe concesse per il
medesimo sito nell’arco di un anno, tuttavia dovrà comunque essere sempre rispettato il limite
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massimo di immissione di 80 dB Leq(A).
4. Tale limite si intende misurato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti
ai livelli più elevati. Non si considerano i limiti differenziali. Non sono da ritenersi applicabili in nessun
caso altre penalizzazioni (componenti tonali o componenti impulsive).
ART. 23 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
L’autorizzazione in deroga autorizza al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esime
dal possesso di autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
ISTANZA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
Fermo restando la fattispecie di cui all’Art. 10 (autorizzazione senza istanza),sono autorizzabili in via
semplificata, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell’inizio
dell’attività, le manifestazioni e gli spettacoli all’aperto e le altre attività di intrattenimento all’aperto di cui
all’art. 19 che rispettano gli orari di cui all’art 21 e che non superano i limiti di immissioni sonore precisati
all’art. 22.
Lo svolgimento di tali attività andrà effettuato nei siti individuati secondo i criteri della d.g.r. 6 agosto 2001, n.
85–3802 “Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio” ed indicati in apposito elenco allegato A -al Piano di Classificazione Acustica comunale;
L’attività di intrattenimento dovrà avere una durata complessiva di :
•
fino a 30 giorni all’anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell’orario ricompreso tra le ore
9:00 e le ore 22:00;
•
fino a 3 giorni all’anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell’orario ricompreso tra le ore
22:00 e le ore 24:00;
Le domande di autorizzazione in deroga in via semplificata devono presentate al Comune almeno 20 giorni
prima della dalla data di inizio della manifestazione o spettacolo, o della data di inizio dell’attività di
intrattenimento, e devono contenere le informazioni tecniche di cui all’ALLEGATO 3.
Le attività di cui all’art 19 comma 1 che non rispettano gli orari di cui all’art 21 e/o prevedono di superare i
limiti di immissioni sonore precisati all’art.22, possono richiedere la deroga con istanza in via ordinaria
corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai
sensi dell’art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995.
ISTANZA CON PROCEDURA ORDINARIA
Le istanze per autorizzazione ordinaria devono essere presentate al Comune almeno 30 giorni prima della
dalla data di inizio della manifestazione o spettacolo, o della data di inizio dell’attività di intrattenimento, e
devono contenere almeno le informazioni tecniche di cui all’ ALLEGATO 4.
Il Comune può avvalersi della collaborazione dell’ARPA Piemonte ai sensi art. 12 della L.R. n. 52/2000, per
la valutazione tecnica della documentazione presentata e per imporre prescrizioni tecniche per il
contenimento dell’inquinamento acustico ulteriori alle misure indicate nell’istanza.
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L’autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al
minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.
L’istanza deve essere corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in
Acustica Ambientale, ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995.
ART. 24 - ALTRE ATTIVITÀ
Nel rispetto delle specifiche disposizioni in merito alle relative modalità di svolgimento (quali ad esempio
giorni, orari, livelli sonori) di cui ai successivo Titolo IV del presente Regolamento, sono assentite
determinate attività a carattere temporaneo, diverse da spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto
al pubblico e cantieri, ancorché esercitate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
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TITO LO III - DIS COTE CHE, S ALE D A B ALLO E SI MIL ARI E TUTTE
LE STRUTTURE DESTI N ATE ALLO SPETT ACO LO
ART. 25 - LIMITI DEL RUMORE
1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, al trattenimento ed allo
spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, ai fini della tutela della
salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16 aprile 1999
n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti,
ecc.).
Dette attività, non a carattere temporaneo, sono pertanto soggette alla normativa propria di settore (
DPCM 28 settembre 1997 e s.m. i).
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TITO LO IV - ALTRE ATTIVI T A' RUMOROS E
ART. 26 - MACCHINE DA GIARDINO
L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito tutti i giorni
feriali , escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00.
Nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre
l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero
conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
ART. 27 - MACCHINE AGRICOLE
L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti
la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è
consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali e dalle ore 6:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi.
Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle
direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
ART. 28 - ALLARMI ACUSTICI
I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti
l’emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto
installati su veicoli l’emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima
di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve
essere effettuato manualmente.
ART. 29 - IMPIANTI DI LAVAGGIO
L’impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell’ambito dei sistemi di
autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali è consentito nei giorni feriali dalle ore
7:00 alle ore 22:00 e nei giorni festivi dalle 9:00 alle 21:00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
ART. 30 - CANNONCINI ANTIVOLATILI
L’impiego dei dispositivi denominati “cannoncini antivolatili” per la dispersione degli stessi nei terreni coltivati
è consentito a distanza superiore a 500 m dalle abitazioni residenziali più prossime ed è comunque vietato
nel periodo corrente tra le ore 21,00 e le ore 8,00.
ART. 31 -ALTOPARLANTI
L’uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi dell’art. 59 del Codice della Strada è consentito
nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per il periodo dal 16 settembre al 14
giugno e dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 dal 15 giugno al 15 settembre.
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ART. 32 - CONDIZIONATORI
1. I condizionatori devono essere istallati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi
tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione
previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall’art. 4 del DPCM 14 novembre
1997.
2. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare
rumore per via solida.
3. Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo la installazione, di chiedere idonea
documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto
alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del
condizionatore al momento dell’acquisto.
4. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e
del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e
dell’A.R.P.A. in caso di controllo.
5. I condizionatori a servizio di ospedali o case di cura, possono essere utilizzati purché sia dimostrato
il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.
ART. 33 - SORGENTI MOBILI ED ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO
Per le macchine e le attrezzature utilizzabili permanentemente all’interno degli edifici ad uso abitativo, ufficio
e simili, si dovrà aver cura che le emissioni di rumore prodotte siano contenute entro il limite assoluto di
immissione ed entro il limite differenziale di immissione, quest’ultimo ridotto a 2 dB (A) dopo la mezzanotte
calcolandolo sul rumore di fondo della zona con finestre chiuse.
ART. 34 - ORARI PER L’USO DI MACCHINARI O IMPIANTI RUMOROSI
In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l’uso di
macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è dalle ore 8,00 alle ore
12,00 e dalle 14,30 alle 20,00 per i giorni feriali e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore
19,00 per i giorni festivi.
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TITO LO V - NO RME SPECI ALI
ART. 35 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO COMPLEMENTARE
ALL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
IN PUBBLICO ESERCIZIO CHE POSSONO
PROVOCARE INQUINAMENTO ACUSTICO.
1. Per i procedimenti relativi all’Autorizzazione Amministrativa per attività di intrattenimento o
spettacolo, complementare all’attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico
esercizio, il richiedente dovrà indicare nella domanda l’orario in cui saranno in funzione gli
apparecchi acustici.
Posto che gli orari di apertura e di chiusura dei locali sono soggetti alle disposizione proprie delle
normative di settore, l’orario di utilizzazione di apparecchi per karaoke, juke-box, impianti stereo con
altoparlanti o diffusori, nonché l’orario per spettacoli vari, non potrà eccedere:
• Per quanto attiene al centro storico ed i nuclei antichi ( R22 e R19 - R20 - R21) e le altre zone
residenziali in genere:
a) Dal 1 Gennaio al 31 Maggio e dal 1 Ottobre al 31 Dicembre le ore 22.00 dalla domenica al giovedì
compresi e le ore 23.00 dal venerdì al sabato compresi e nelle serate prefestive infrasettimanali;
b) Dal 1 Giugno al 30 Settembre le ore 23.00 dalla domenica al mercoledì compresi e le ore 24.00
dal giovedì al sabato compresi e nelle serate prefestive infrasettimanali;
L’attività potrà essere eccezionalmente protratta fino alle 02.00 del mattino successivo la notte di
Capodanno.
Particolari specifiche deroghe giornaliere ai sopra indicati orari, aventi comunque carattere di
eccezionalità e straordinarietà, potranno essere previste in concomitanza di specifiche iniziative
organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale, per le attività presenti nell’area
interessata, sempre ed esclusivamente in accordo e previo espresso assenso da parte dell’Autorità
Comunale;
• Per quanto attiene le rimanenti aree le ore 02.00 dal lunedì al mercoledì compresi e le ore 03.00
dal venerdì alla domenica compresi.
Devono essere adottate tutte le possibili misure atte ad impedire che il rumore prodotto possa
essere immesso, nell'ambiente esterno e negli ambienti circostanti oltre i limiti di legge propri di
zona, che dovranno essere tassativamente rispettati.
Inoltre, alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a. Planimetria generale del locale, possibilmente in scala 1:100, con localizzazione delle
apparecchiature utilizzate;
b. Relazione tecnico illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi
altra sorgente di rumore, evidenziando:
b1) valori di livello equivalente, LEQ (dB(A)) o pressione sonora, indotti nell’ambiente esterno o
all’interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale, con e senza l’attività complementare di
trattenimento; (detti valori potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi o da probanti
calcoli teorici a firma di un tecnico competente);
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b2) situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la segnalazione della presenza di
civili abitazioni e l’indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni
sonore prodotte (presenza di controsoffittature con materiale fonoassorbente, installazione di giunti
antivibranti, diffusori acustici non collegati direttamente alle pareti del locale, rilevatori elettroacustici
luminosi, limitatori di potenza sonora, ecc.).
2. Per ottenere la deroga all’orario suddetto, dovrà essere garantito, da parte dell’interessato, il rispetto
delle seguenti condizioni in maniera tale che l’impatto ambientale dell’esercizio rispetti le regole della
convivenza civile e della vivibilità per tutti nella zona:
2.1) che sia utilizzato proprio personale, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, che
assicuri un adeguato servizio, all’interno dell’esercizio e nelle immediate pertinenze del locale, volto
a garantire il normale andamento dell’attività, a prevenire la sosta abusiva delle auto e delle moto e,
in generale, i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli e dal vociare degli
avventori, richiedendo, ove necessario, l’intervento della Polizia Municipale o delle Forze di polizia;
2.2) si prevengano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dall’intralcio dei veicoli al traffico e dalla
circolazione stradale e dei pedoni anche attraverso stipulazione di convenzioni con parcheggi e
garage privati, nel rispetto delle normative in vigore;
2.3) che sia limitato il rumore anche installando i limitatori di emissione acustica agli apparecchi
musicali;
2.4) che siano rispettati gli indici di isolamento acustico, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di tutte
le partizioni verticali ed orizzontali dell’unità immobiliare, sia confinanti che non confinante con altri
ambienti, sia finestrati che non finestrati;
2.5) che siano adottate le misure per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa
essere immesso, nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi, oltre i limiti di legge con riferimento
specifico al limite differenziale;
2.6) che sia valutato l’indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona e del
relativo incremento di rumore ambientale prodotto e che pertanto siano adottate le misure per
limitarne l’impatto ambientale.
2.7) che le attività di che trattasi non vengano svolte, in ogni caso, per più di 2 giorni consecutivi e
comunque con un intervallo di almeno 5 giorni tra un periodo e l’altro.
3. Le condizioni di cui al comma precedente devono essere rispettate e garantite anche dagli esercizi
che intendono svolgere un’attività limitata alle ore serali e notturne.
4. Gli esercizi che effettuano la sola somministrazione di alimenti e bevande e non svolgono altre
attività complementari, ma che confinino con spazi abitativi ed intendano protrarre l’orario di
esercizio oltre le ore 22,00 devono garantire che il rumore prodotto dall’attività sia contenuto entro i
limiti di legge, mediante:
a) verifica strumentale in loco degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed
orizzontali dell’unità immobiliare;
b) misure strutturali e gestionali adottate per impedire che il rumore connesso all’attività (vociare
degli avventori, emissione di impianti di servizio, spostamento di arredi e maneggio suppellettili, ecc.)
superi i limiti previsti dalla normativa.
Comune di Tortona
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
5. Nell’autorizzazione ad usufruire della deroga, comunque, il Comune ha facoltà di prescrivere le
modalità di svolgimento delle attività di giochi, di trattenimenti e spettacoli vari e musicali, salvo
rifiutare o sospendere l’autorizzazione con provvedimento motivato.
La violazione delle condizioni prescritte in sede di autorizzazione comporta la revoca della stessa
autorizzazione in deroga agli orari.
ART. 36 - CIRCOLI PRIVATI
1. Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto
obbligo di assicurare che i locali nei quali si riuniscono i soci e comunque i frequentatori del circolo
stesso siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di fuoriuscire, o di penetrare
in ambienti confinanti.
2. Ai responsabili dei circoli privati inoltre è fatto obbligo di vigilare affinché, all’uscita dai locali, i
frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e
privata,
quale
ad
esempio
chiusura
delle
portiere
degli
autoveicoli
e
vociare
degli
avventori,informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.
3. I circoli privati ove si svolgano attività rumorose, anche con utilizzo di impianti rumorosi, devono
presentare al Comune idonea Doc.I.A., contestualmente alla domanda/denuncia per poter
somministrare alimenti e bevande, o comunque prima dell’insediamento nei locali previsti.
Comune di Tortona
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
TITO LO VI - DI FE S A D ALL’INQUI NAME NTO ACUS TI CO DE RIV ANTE
D ALL A CI RCOL AZIONE DEG LI AU TOVEICO LI
ART. 37 - DIVIETI
Sono previsti i seguenti divieti per l’abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:
• fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
• eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
• eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurne la rumorosità e
al di fuori degli orari consentiti se esistenti.
• trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli
adeguatamente;
• utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o
trasportati a bordo di veicoli;
• attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene
e similari;
• azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
TITO LO VII - CO NTROLLI E S ANZIONI
ART. 38 - ORDINANZE
1. In caso di constatazione di superamento dei limiti e delle norme previsti dalle leggi e regolamenti
vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che
danno origine all’inquinamento acustico.
2. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:
• limiti d’orario per l’esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si
svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
• particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle
emissioni per l’esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e
comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.
• divieti di cui al precedente art. 35.
ART. 39 - MISURAZIONI E CONTROLLI
1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa
nazionale vigente.
2. L’attività di controllo è demandata all’A.R.P.A. ed al Corpo di Polizia Municipale che la esercitano nei
limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze.
ART. 40 - SANZIONI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento
sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 della Legge 447/95di seguito
elencate:
a) L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00;
b) Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00;
c) Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione relativamente alla disciplina
dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo e
delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della L
447/1995, sono devoluti allo Stato in ragione del 70%; il restante 30% é acquisito al patrimonio
dell’Ente con finalità ambientali salva la quota dovuta ad ARPA per l’espletamento delle attività di
controllo da concordarsi tra Comune ed ARPA nel rispetto della L.R. 52/2000.
3. Nel caso in cui le sanzioni previste dal comma precedente dovessero essere modificate dallo Stato o
dalla Regione queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
4. Qualora un’attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in
deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o
revocata l’autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il
Dirigente, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l’uso della sorgente sonora causa del
disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l’intera attività. Il provvedimento di sospensione
dell’attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o
concessioni relative all'esercizio dell’attività stessa fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati
dalla normativa.
ART. 41 - ESCLUSIONI
Le attività a carattere temporaneo che rispettano i limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di
autorizzazione, ferme restando eventuali specifiche disposizioni previste nei Regolamenti comunali.
Per gli impianti installati permanentemente a servizio delle attività di raccolta e compattamento dei rifiuti
solidi urbani non possono essere autorizzate deroghe ai valori limite di rumore prescritti dalla normativa.
Per le attività a carattere temporaneo non si applica quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici
delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo” così come stabilito
dall’art. 1 comma 2 del decreto stesso.
Le presenti disposizioni non si applicano alle autorizzazioni in deroga concernenti gli autodromi, le piste
motoristiche di prova e per attività sportive in quanto già regolamentate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 aprile 2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte
nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447”.
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
TITO LO VIII - NO RME TR ANS ITO RIE E FI N ALI
ART. 42 - ABROGAZIONE DI NORME
Sono abrogate tutte le norme esistenti in materia in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il
presente.
ART. 43 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il 31° giorno successivo alla data di avvenuta pubblicazione della
relativa delibera consigliare di approvazione
.
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ALLE G ATO A)
Elenco località per lo svolgimento delle manifestazioni di cui all’ Art. 20
1)
Area “Silvi”
2)
Area “Oasi”
3)
Area “La Lucciola”
4)
Piazzale Dellepiane
5)
Area Chalet - Viale degli Olmi
6)
Area ex Stabilimento Orsi - Piazzale D. Mossi
7)
Zona Castello - Piazzale Oberdan
8)
Piazza Duomo
9)
Piazza Arzano
10)
Piazza dell’Annunziata
11)
Piazzale nuova sede comunale (ex cortile Caserma Passalacqua)
12)
Piazza Allende - ex area Fassini
13)
Piazza XI Settembre
14)
Piazza I Maggio
15)
Rivalta Scrivia - Piazza Elemento
16)
Bettole - Strada Com.le Chiesa
17)
VHO - Strada Com.le per VHO
18)
Mombisaggio - Piazza San Carlo
19)
Area “Torre del Castello”
20)
Area cortilizia interna all'immobile di Via Pernigotti n.12 c/o Centro Anziani
21)
Area cortilizia presso la Parrocchia “San Michele Arcangelo”
22)
Area cortilizia presso l’oratorio della Parrocchia “San Luigi Orione”
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
ALLE G ATO 1
SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI
Bollo
€. 16,00
Reg. _________________
Attestazione del versamento di €. 5,00 per diritti di segreteria da effettuare al momento della presentazione
AL COMUNE DI TORTONA
Servizio Ambiente
Corso Alessandria n° 62
15057 TORTONA
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA IN DEROGA AI VALORI LIMITE L.447/95 e s.m.i. PER
ATTIVITA’ TEMPORANEE: CANTIERI EDILI E STRADALI
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ il ____________
C.F.__________________________________________ in qualità di _________________________________
della ditta (ragione sociale) ___________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________ via ___________________________________n° _____
P. IVA ____________________________________________. n° CCIAA ______________________________
esercente l’attività di ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
recapito telefonico ____________________________________
RICHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE IN VIA SEMPLIFICATA in deroga ai sensi dell’art. 6 della Legge 26/10/1995 n° 447 e
s.m.i. ( al superamento dei vigenti limiti di accettabilità del rumore) ai fini dell’esercizio dell’attività rumorosa
temporanea di: CANTIERE EDILE, STRADALE O ASSIMILATO
L’attività di cui sopra si svolgerà nel Comune di Tortona, presso il cantiere sito
__________________________________________________________ n. ____________________
in
Via
non prima del 21° giorno dalla presentazione della presente richiesta, nel rispetto delle prescrizioni del
Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico della città di Tortona, ovvero:
1) per non più di 60 giorni complessivi;
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
2) tra le ore 8:00 e le ore 20:00, con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15:00
3) nel rispetto del limite massimo di immissione sonora di 70 dB(A), riferito al livello equivalente
misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi
siano persone esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998;
4) utilizzando macchinari conformi alle direttive CE in materia di acustica;
E PRECISAMENTE:
nei giorni _______________________________________________________________________
e con i seguenti orari:
dalle ore _________________ alle ore ________________________
dalle ore ________________ alle ore _________________________
Allo scopo allega (in triplice copia):
□ planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con
indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei
macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o
riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
□ descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l’attività del
cantiere e per le quali si richiede l’autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione
delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
□ descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l’impatto acustico
del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
□ descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di
cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione;
□ Altro (specificare) :___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
DICHIARA:
1) di essere già in possesso o di aver richiesto tutte le autorizzazioni comunali e/o di altri enti
competenti (se ed in quanto dovute) necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente
autorizzazione in deroga;
2) di rispettare Il limite massimo di immissione sonora di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato
su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone
esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
3) di aver individuato, come indicato a seguire, un Responsabile della Gestione Acustica dell’attività (ed
un suo sostituto) la cui reperibilità è sempre garantita durante l’intero svolgimento dell’attività e che
si occuperà di attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine
di minimizzare il disagio per la popolazione esposta e fungerà da tramite con i competenti uffici
comunali e con gli Organi di controllo:
responsabile:__________________________________________ tel.: ______________________________
sostituto: _____________________________________________ tel._______________________________
4) di essere disponibile ad adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e
comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l’emissione sonora delle
sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l’impatto acustico prodotto;
5) di essere disponibile a produrre su richiesta del Comune una valutazione di impatto acustico, o a
dare, su richiesta del Comune, incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di
verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
Tortona, lì __________________________
(Timbro e firma)
___________________________________
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
ALLE G ATO 2
SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI
Bollo
€. 16,00
Reg. _________________
Attestazione del versamento di €. 5,00 per diritti di segreteria da effettuare al momento della presentazione
AL COMUNE DI TORTONA
Servizio Ambiente
Corso Alessandria n° 62
15057 TORTONA
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ORDINARIA IN DEROGA AI VALORI LIMITE L.447/95 e s.m.i. PER
ATTIVITA’ TEMPORANEE: CANTIERI EDILI E STRADALI
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ il ____________
C.F.__________________________________________ in qualità di _________________________________
della ditta (ragione sociale) ___________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________ via ___________________________________n° _____
P. IVA ____________________________________________. n° CCIAA ______________________________
esercente l’attività di ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
recapito telefonico ____________________________________
RICHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE IN VIA ORDINARIA in deroga ai sensi dell’art. 6 della Legge 26/10/1995 n° 447 e s.m.i. (
al superamento dei vigenti limiti di accettabilità del rumore) ai fini dell’esercizio dell’attività rumorosa temporanea
di: CANTIERE EDILE, STRADALE O ASSIMILATO
L’attività di cui sopra si svolgerà nel Comune di Tortona,presso il cantiere sito in Via ______________________
____________________________________ n. ____________________
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
non prima del 31° giorno dalla presentazione della presente richiesta, e comunque previo ottenimento
dell’autorizzazione, in deroga ai limiti acustici e temporali previsti dal Regolamento per la tutela
dall’inquinamento acustico della città di Tortona.
E PRECISAMENTE:
nei giorni _______________________________________________________________________
e con i seguenti orari:
dalle ore _________________ alle ore ________________________
dalle ore ________________ alle ore _________________________
Allo scopo allega (in triplice copia):
□ planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con
indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei
macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o
riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
□ descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l’attività del
cantiere e per le quali si richiede l’autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione
delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
□ descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l’impatto acustico
del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
□ descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di
cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione;
□ Valutazione di Impatto Acustico a firma di un tecnico competente in acustica, comprendente:
•
•
la stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si
articola l’attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
la valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell’area negli orari di apertura del cantiere,
con particolare riferimento ai ricettori più esposti.
□ Altro (specificare) :___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
DICHIARA:
1) di essere già in possesso o di aver richiesto tutte le autorizzazioni comunali e/o di altri enti
competenti (se ed in quanto dovute) necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente
autorizzazione in deroga;
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
2) di aver individuato, come indicato a seguire, un Responsabile della Gestione Acustica dell’attività (ed
un suo sostituto) la cui reperibilità è sempre garantita durante l’intero svolgimento dell’attività e che
si occuperà di attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine
di minimizzare il disagio per la popolazione esposta e fungerà da tramite con i competenti uffici
comunali e con gli Organi di controllo:
responsabile:__________________________________________ tel. ______________________________
sostituto: _____________________________________________ tel._______________________________
3) di essere disponibile ad adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e
comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l’emissione sonora delle
sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l’impatto acustico prodotto;
4) che le macchine e impianti non considerate nella direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (D.Lgs 4 settembre
2002, n. 262 e s.m.i.) saranno mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni
rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli
accorgimenti possibili per ridurne la rumorosità
5) di essere disponibile a dare, su richiesta del Comune, incarico ad un Tecnico Competente in
Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
Tortona, lì __________________________
(Timbro e firma)
___________________________________
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
ALLE G ATO 3
SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI
Bollo
€. 16,00
Reg. _________________
Attestazione del versamento di €. 5,00 per diritti di segreteria da effettuare al momento della presentazione
AL COMUNE DI TORTONA
Servizio Ambiente
Corso Alessandria n° 62
15057 TORTONA
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA IN DEROGA AI VALORI LIMITE L.447/95 e s.m.i. PER
ATTIVITA’ TEMPORANEE: SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL
PUBBLICO.
Il sottoscritto __________________________________nato a _______________________ il ______________
C.F.________________________________________in qualità di ____________________________________
della Società/associazione( ragione sociale)______________________________________________________
con sede legale in ____________________________ via ___________________________________n°______
P. IVA ____________________________________________. n° CCIAA ______________________________
esercente l’attività di ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
recapito telefonico ____________________________________
RICHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE IN VIA SEMPLIFICATA in deroga ai sensi dell’art. 6 della Legge 26/10/1995 n° 447 e
s.m.i. ( al superamento dei vigenti limiti di accettabilità del rumore) ai fini dell’esercizio dell’attività rumorosa
temporanea di: SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO
denominata:
______________________________________________________________________________________
L’attività di cui sopra si svolgerà nel Comune di Tortona, in uno dei siti compresi nell’elenco allegato al Piano
di Classificazione Acustica, nel rispetto del limite di non più di 30 giornate nell’arco dell’anno solare presso il
sito:
______________________________________________________________________________________
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
non prima del 21° giorno dalla presentazione della presente richiesta, nel rispetto delle prescrizioni del
Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico della città di Tortona, ovvero:
1) in orario dalle 9,00 alle 22,00 oppure fino alle 24,00 se non è ancora stato superato il numero di 3
giorni all’anno previsto dalla DGR n. 24-4049 del 27.06.2012
2) nel rispetto del limite massimo di immissione sonora di 70 dB(A), riferito al livello equivalente
misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano
persone esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998
E PRECISAMENTE:
nei giorni:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
e con i seguenti orari:
dalle ore____________________________ alle ore __________________________
dalle ore ____________________________ alle ore __________________________
Allo scopo allega (in triplice copia):
□ planimetria dell’area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per
un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di
aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o
riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni
direzione;
□ programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività,
orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche,
collaudo di impianti, ecc.);
□ relazione contenente descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con
posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni
eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura
dell’impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.); descrizione delle
eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il
rispetto dei limiti prescritti
□ Altro (specificare) :_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
DICHIARA:
1) di essere già in possesso o di aver richiesto tutte le autorizzazioni comunali, anche di carattere
commerciale ( indicandone gli estremi), e/o di altri enti competenti (se ed in quanto dovute)
necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente autorizzazione in deroga;
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
2) di rispettare Il limite massimo di immissione sonora di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato
su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone
esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998
3) di aver individuato, come indicato a seguire, un Responsabile della Gestione Acustica dell’attività (ed
un suo sostituto) la cui reperibilità è sempre garantita durante l’intero svolgimento dell’attività e che
si occuperà di attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine
di minimizzare il disagio per la popolazione esposta e fungerà da tramite con i competenti uffici
comunali e con gli Organi di controllo:
responsabile:__________________________________________ tel.: ______________________________
sostituto: _____________________________________________ tel._______________________________
4) di essere disponibile ad adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e
comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l’emissione sonora delle
sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l’impatto acustico prodotto;
5) di essere disponibile a produrre su richiesta del Comune una valutazione di impatto acustico, o a
dare, su richiesta del Comune, incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di
verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
Tortona, lì __________________________
(Timbro e firma)
___________________________________
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
ALLE G ATO 4
SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI
Bollo
€. 16,00
Reg. _________________
Attestazione del versamento di €. 5,00 per diritti di segreteria da effettuare al momento della presentazione
AL COMUNE DI TORTONA
Servizio Ambiente
Corso Alessandria n° 62
15057 TORTONA
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ORDINARIA IN DEROGA AI VALORI LIMITE L.447/95 e s.m.i. PER
ATTIVITA’ TEMPORANEE: SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL
PUBBLICO.
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ il ____________
C.F.__________________________________________ in qualità di _________________________________
della Società/associazione (ragione sociale) _____________________________________________________
con sede legale in ____________________________ via ___________________________________n° _____
P. IVA ____________________________________________. n° CCIAA ______________________________
esercente l’attività di ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
recapito telefonico ____________________________________
RICHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE IN VIA ORDINARIA in deroga ai sensi dell’art. 6 della Legge 26/10/1995 n° 447 e s.m.i. (
al superamento dei vigenti limiti di accettabilità del rumore) ai fini dell’esercizio dell’attività rumorosa temporanea
di: SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO denominata:
______________________________________________________________________________________
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
L’attività di cui sopra si svolgerà nel Comune di Tortona , nel rispetto del limite di non più di 30 giornate
nell’arco dell’anno solare nel sito solare presso il sito :
______________________________________________________________________________________
non prima del 31° giorno dalla presentazione della presente richiesta,e comunque previo ottenimento
dell’autorizzazione, in deroga ai limiti acustici e temporali previsti dal Regolamento per la tutela
dall’inquinamento acustico della città di Tortona,
E PRECISAMENTE:
nei giorni ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
e con i seguenti orari:
dalle ore _________________ alle ore _________________________
dalle ore ________________ alle ore _________________________
Allo scopo allega (in triplice copia):
□ planimetria dell’area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per
un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di
aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o
riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni
direzione;
□ programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività,
orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche,
collaudo di impianti, ecc.)
□ Relazione contenente descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione
con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni
eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura
dell’impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.); descrizione delle
eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il
rispetto dei limiti prescritti;
□ Valutazione di Impatto Acustico a firma di un tecnico competente in acustica, comprendente:
- la stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell’area ed
in corrispondenza dei ricettori più esposti;
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
- la valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell’area in condizioni paragonabili a quelle di
svolgimento della manifestazione da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti;
tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con
particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all’alterazione dei flussi di traffico e alla
movimentazione dei veicoli all’interno delle aree adibite a parcheggio
□ Altro (specificare) :____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
DICHIARA:
1) di essere già in possesso o di aver richiesto tutte le autorizzazioni comunali anche di carattere
commerciale ( indicandone gli estremi), e/o di altri enti competenti (se ed in quanto dovute)
necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente autorizzazione in deroga;
2) di aver individuato, come indicato a seguire, un Responsabile della Gestione Acustica dell’attività (ed
un suo sostituto) la cui reperibilità è sempre garantita durante l’intero svolgimento dell’attività e che
si occuperà di attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine
di minimizzare il disagio per la popolazione esposta e fungerà da tramite con i competenti uffici
comunali e con gli Organi di controllo:
responsabile:__________________________________________ tel. ______________________________
sostituto: _____________________________________________ tel._______________________________
3) di essere disponibile ad adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e
comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l’emissione sonora delle
sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l’impatto acustico prodotto;
4) che le macchine e impianti non considerate nella direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (D.Lgs 4 settembre
2002, n. 262 e s.m.i.) saranno mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni
rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli
accorgimenti possibili per ridurne la rumorosità
5) di essere disponibile a dare, su richiesta del Comune, incarico ad un Tecnico Competente in
Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
Tortona, lì __________________________
(Timbro e firma)
___________________________________
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
ALLE G ATO 5
SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI
Bollo
€. 16,00
Reg. _________________
Attestazione del versamento di €. 5,00 per diritti di segreteria da effettuare al momento della presentazione
AL COMUNE DI TORTONA
Servizio Ambiente
Corso Alessandria n° 62
15057 TORTONA
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA IN DEROGA AI VALORI LIMITE L.447/95 e s.m.i. PER
ALTRE ATTIVITA’ TEMPOPRANEE.
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ il ____________
C.F._________________________________________in qualità di ___________________________________
della Società/associazione( ragione sociale)______________________________________________________
con sede legale in ____________________________ via ___________________________________n°______
P. IVA ____________________________________________. n° CCIAA ______________________________
esercente l’attività di ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
recapito telefonico ____________________________________
RICHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE IN VIA SEMPLIFICATA in deroga ai sensi dell’art. 6 della Legge 26/10/1995 n° 447 e
s.m.i. ( al superamento dei vigenti limiti di accettabilità del rumore) ai fini dell’esercizio dell’attività rumorosa
temporanea di: ____________________________________________________ denominata:
______________________________________________________________________________________
L’attività di cui sopra si svolgerà nel Comune di Tortona, in uno dei siti compresi nell’elenco allegato al Piano
di Classificazione Acustica, nel rispetto del limite di non più di 30 giornate nell’arco dell’anno solare presso il
sito:___________________________________________________________________________________
non prima del 21° giorno dalla presentazione della presente richiesta, nel rispetto delle prescrizioni del
Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico della città di Tortona, ovvero:
1) in orario dalle 9,00 alle 22,00 oppure fino alle 24,00 se non è ancora stato superato il numero di 3
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giorni all’anno previsto dalla DGR n. 24-4049 del 27.06.2012
2) nel rispetto del limite massimo di immissione sonora di 70 dB(A), riferito al livello equivalente
misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano
persone esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998
E PRECISAMENTE:
nei giorni:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
e con i seguenti orari:
dalle ore____________________________ alle ore __________________________
dalle ore ____________________________ alle ore __________________________
Allo scopo allega (in triplice copia):
□ planimetria dell’area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per
un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili
presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di
insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
□ programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività,
orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche,
collaudo di impianti, ecc.);
□ relazione contenente descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con
posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni
eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura
dell’impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.); descrizione delle
eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il
rispetto dei limiti prescritti
□ Altro (specificare) :____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
DICHIARA:
1) di essere già in possesso o di aver richiesto tutte le autorizzazioni comunali, anche di carattere
commerciale ( indicandone gli estremi), e/o di altri enti competenti (se ed in quanto dovute)
necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente autorizzazione in deroga;
2) di rispettare Il limite massimo di immissione sonora di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato
su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone
esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998
3) di aver individuato, come indicato a seguire, un Responsabile della Gestione Acustica dell’attività (ed
un suo sostituto) la cui reperibilità è sempre garantita durante l’intero svolgimento dell’attività e che
si occuperà di attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA ATTIVITÀ RUMOROSE
di minimizzare il disagio per la popolazione esposta e fungerà da tramite con i competenti uffici
comunali e con gli Organi di controllo:
responsabile:__________________________________________ tel.: ______________________________
sostituto: _____________________________________________ tel._______________________________
4) di essere disponibile ad adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e
comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l’emissione sonora delle
sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l’impatto acustico prodotto;
5) di essere disponibile a produrre su richiesta del Comune una valutazione di impatto acustico, o a
dare, su richiesta del Comune, incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di
verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
Tortona, lì __________________________
(Timbro e firma)
___________________________________