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PROVINCIA DI GENOVA
AREA 8 - AMBIENTE
SCHEDA INFORMATIVA N. 1: NORMATIVA ACUSTICA VIGENTE
La legislazione vigente
La legislazione italiana sul rumore ha avuto uno sviluppo recente (anni ‘90) ed è tuttora in via
di evoluzione e di sistemazione.
Fino all’anno 1991 la normativa si restringeva al codice penale (art. 659: schiamazzi e rumori
molesti) e al codice civile (art. 844: immissione di rumore da un fondo privato in un altro); il TULS
(art. 66), inoltre, demandava ai Sindaci la regolamentazione degli orari delle attività lavorative
rumorose.
Dal 1991, quindi, la situazione normativa si è rapidamente evoluta: di quell’anno, infatti, sono il
D. Lgs 277/91 sull’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro e, più attinente alle finalità di
questa esposizione, il D.P.C.M. 01.03.91 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell’ambiente esterno), al momento in gran parte sostituito dalla successiva Legge Quadro e relativi
regolamenti e disposizioni attuative, che ebbe soprattutto il merito di introdurre alcuni concetti fra
cui la zonizzazione acustica con i relativi limiti assoluti ed il criterio del limite differenziale per il
rumore negli ambienti abitativi.
Successivamente al D.P.C.M. 01.03.91 è iniziato un processo normativo anche a livello regionale,
che in Liguria produsse la L.R. 31/94 (Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento
acustico) seguita il 16.06.95 dalle relative Prescrizioni Tecniche di attuazione; successivamente la
L.R. 31/94 è stata abrogata e sostituita dalla L.R. 12/98.
Tornando al quadro normativo nazionale, il 26.10.95, è stata promulgata la L. 447/95 (Legge
quadro sull’inquinamento acustico) che si pone come il testo legislativo essenziale di riferimento
sull’argomento, e che troverà completa efficacia con l’emanazione dei previsti decreti di attuazione
e l’adeguamento delle normative regionali; attualmente sono stati già emanati i seguenti decreti:
D.M. 11.12.96 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo, D.P.C.M.
18.09.97 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, D.M.
31.10.97 Metodologia di misura del rumore aeroportuale, D.P.C.M. 14.11.97 Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore, D.P.C.M. 5.12.97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici,
D.M. 16.3.98 Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico, D.P.C.M. 31.03.98 Atto di
indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in
acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.
447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, D.P.R. n. 459 18.11.98 Regolamento recante norme di
esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante
da traffico ferroviario.
La L. 447/95 individua e attribuisce le competenze in materia fra le diverse P.A. e, oltre a
precisare concetti già acquisiti dalla normativa precedente, introduce o approfondisce importanti
definizioni, definisce la figura del tecnico competente individuandone le competenze, stabilisce un
sistema di sanzioni, prevede un insieme di atti normativi (decreti ministeriali, leggi regionali e
regolamenti locali) in grado di affrontare razionalmente la materia dell’inquinamento acustico
nell’insieme delle sue articolazioni giuridiche ed operative sul territorio.
Recentemente (20.03.98) è stata promulgata dalla Regione Liguria la nuova L.R. 12/98 che
abroga e sostituisce la L.R. 31/94, inserendosi nelle indicazioni poste dalla L. 447/95. La L.R.
12/98, fra l’altro, precisa i diversi adempimenti delle P.A. (Regione, Provincia e Comune) e dei
soggetti privati, ripartisce le competenze fra le diverse P.A. e introduce un sistema di sanzioni.
Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche e i regolamenti previsti dalla L.R. 12/98, due
distinte deliberazioni della Giunta Regionale forniscono i criteri e gli indirizzi relativamente alla
redazione dei regolamenti comunali ed alla disciplina di valutazione di impatto e clima acustico;
esse sono: D.G.R. 2510/98 Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in
materia di attività temporanee di cui all’art. 2, comma 2, lettera l), l.r. 12/1998 (Disposizioni in materia di
inquinamento acustico), D.G.R. 534/99 Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e
di clima acustico ai sensi dell’art. 2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n.12.
In relazione ai criteri relativi alla redazione di zonizzazione e piano di risanamento acustico,
sono attualmente in vigore le relative indicazioni contenute nelle prescrizioni tecniche (D.G.R. n°
1585 del 23.12.99) alla L.R. 12/98.
Accanto ai riferimenti legislativi di cui sopra, inoltre, è opportuno ricordare anche le norme
tecniche UNI e, in particolare, le UNI 9884 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la
descrizione del rumore ambientale) e le UNI 9433 (Descrizione e misurazione del rumore immesso negli
ambienti abitativi).
Principali adempimenti e competenze delle Pubbliche Amministrazioni
Regione: definizione con legge regionale di criteri tecnici per zonizzazioni e piani di
risanamento, criteri di priorità degli interventi di risanamento, piano triennale di bonifica acustica,
banca dati regionale del rumore, ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito delle proprie
competenze, definizione degli indirizzi per la predisposizione dei regolamenti comunali,
definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico, riconoscimento
della figura del tecnico competente in acustica ambientale, definizione di criteri e condizioni per
l’individuazione di valori di livelli di rumore inferiori rispetto a quelli determinati ai sensi dell’art.
3 comma 1 lett. a) della L. 447/95.
Provincia: approvazione della classificazione acustica (zonizzazione) trasmessa dai Comuni,
approvazione del piano di risanamento acustico trasmesso dai Comuni, realizzazione e gestione
della banca dati rumore su base territoriale provinciale, esecuzione di campagne di monitoraggio
fonometrico, trasmissione a Regione e Comuni dei dati censiti, realizzazione e gestione del sistema
di monitoraggio sul territorio provinciale, ricorso temporaneo ad ordinanze contingibili ed urgenti
nell’ambito delle proprie competenze, funzioni di controllo e vigilanza in ambito sovracomunale.
Comune: realizzazione della classificazione acustica comunale (zonizzazione) e del piano di
risanamento, coordinamento degli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati con la
classificazione acustica, aggiornamento del regolamento comunale di igiene e sanità o PS, controllo
delle valutazioni di impatto o clima acustico all’atto delle richieste per l’autorizzazione edilizia e
inizio di nuova attività produttiva, ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito delle proprie
competenze, approvazione dei piani di risanamento delle imprese, controllo delle emissioni sonore
dei veicoli (nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada), autorizzazione a svolgere
attività rumorose temporanee o all’aperto, controllo del rumore del traffico, assegnazione di valori
limite della rumorosità ambientale più restrittivi (nell’ambito di quanto previsto dalla Regione) di
quelli stabiliti dalla normativa nazionale per aree di particolare pregio, relazione biennale sullo
stato acustico del territorio comunale (per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti),
esercizio delle funzioni amministrative di controllo di cui all’art. 14 comma 2 della L. 447/95.
Adempimenti di soggetti privati nei confronti del Comune
• Richiesta di autorizzazione a svolgere attività rumorose temporanee o all’aperto (ad esempio
teatri tenda, circhi, cantieri edili, spettacoli sportivi e musicali, etc.)
• Valutazione di impatto acustico da fornire contestualmente alla domanda di rilascio della
concessione edilizia, del provvedimento comunale di abilitazione all’uso, della licenza e
dell’autorizzazione all’esercizio di attività produttive. Questa valutazione è obbligatoria nei
casi in cui l’opera per la quale si effettua la domanda riguardi: nuovi impianti e infrastrutture
per attività produttive, sportive, ricreative e servizi commerciali polifunzionali.
• Su richiesta del Comune una valutazione di impatto acustico nel caso di progetti riguardanti
le seguenti opere: aeroporti, avioporti, eliporti, strade (di tipo A, B, C, D, E e F), discoteche,
circoli privati e pubblici esercizi ospitanti macchinari o attività rumorose, impianti sportivi e
ricreativi, ferrovie od altri sistemi di trasporto su rotaia.
• Valutazione di clima acustico per progetti riguardanti la costruzione di: scuole e asili nido,
ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici (urbani ed extraurbani) e nuovi
insediamenti residenziali (se prossimi alle opere di cui al punto precedente).
• Piano di risanamento delle imprese, da presentare, se il caso, entro 7 mesi dall’avvenuta
zonizzazione del territorio comunale.
Rapporti Comune - ARPAL
La L.R. 12/98 stabilisce che i Comuni per esercitare le funzioni amministrative di controllo di
cui all’art. 14 comma 2 della L. 447/95 ed approvare i piani di risanamento delle imprese possano
utilizzare il supporto tecnico delle strutture dell’ARPAL.
I rapporti convenzionali con l’ARPAL sono da ricondurre a quanto previsto dall’art. 5 comma 3
della L.R. 39/95: “I Comuni singoli o associati o consorziati ovvero le Comunità montane
nell’esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuite ai sensi della L. 142/90, si avvalgono
delle strutture dell’ARPAL, secondo convenzioni da stipularsi sulla base di una convenzione tipo
elaborata dalla Regione”.
La figura del tecnico competente
La L. 447/95 definisce il tecnico competente come la figura professionale abilitata a: effettuare le
misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di
risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.
La stessa legge introduce anche i requisiti per il riconoscimento di tale figura professionale, atto
amministrativo che viene demandato alle Regioni.
La L.R. 12/98 prescrive che tutta la documentazione tecnica relativa ad atti connessi alla legge
stessa sia redatta e sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale.
Le sanzioni
Le infrazioni vengono accertate e contestate dalla Provincia o dal Comune a seconda dei diversi
ambiti di competenza: concordemente con quanto disposto dall’art. 14 della L. 447/95 (Controlli) le
amministrazioni provinciali esercitano funzioni di controllo e vigilanza solamente in ambiti
territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciali e negli
altri casi la competenza risulta del Comune.
Le sanzioni in materia di inquinamento acustico e disturbo da rumore sono individuati dalla
legislazione nazionale e regionale (art. 10 L. 447/95 e art. 15 L.R. 12/98). Le somme derivanti
dall’applicazione delle sanzioni sono destinate ad attività connesse al contenimento ed alla
riduzione dell’inquinamento acustico. In deroga alle sanzioni citate, le società e gli enti gestori di
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture (ad esempio le autostrade), nel caso di
superamento dei limiti hanno l’obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di
contenimento ed abbattimento del rumore (L. 447/95 art. 10 c. 5).