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PROVINCIA DI GENOVA AREA 8 - AMBIENTE SCHEDA INFORMATIVA N. 1: NORMATIVA ACUSTICA VIGENTE La legislazione vigente La legislazione italiana sul rumore ha avuto uno sviluppo recente (anni ‘90) ed è tuttora in via di evoluzione e di sistemazione. Fino all’anno 1991 la normativa si restringeva al codice penale (art. 659: schiamazzi e rumori molesti) e al codice civile (art. 844: immissione di rumore da un fondo privato in un altro); il TULS (art. 66), inoltre, demandava ai Sindaci la regolamentazione degli orari delle attività lavorative rumorose. Dal 1991, quindi, la situazione normativa si è rapidamente evoluta: di quell’anno, infatti, sono il D. Lgs 277/91 sull’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro e, più attinente alle finalità di questa esposizione, il D.P.C.M. 01.03.91 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), al momento in gran parte sostituito dalla successiva Legge Quadro e relativi regolamenti e disposizioni attuative, che ebbe soprattutto il merito di introdurre alcuni concetti fra cui la zonizzazione acustica con i relativi limiti assoluti ed il criterio del limite differenziale per il rumore negli ambienti abitativi. Successivamente al D.P.C.M. 01.03.91 è iniziato un processo normativo anche a livello regionale, che in Liguria produsse la L.R. 31/94 (Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico) seguita il 16.06.95 dalle relative Prescrizioni Tecniche di attuazione; successivamente la L.R. 31/94 è stata abrogata e sostituita dalla L.R. 12/98. Tornando al quadro normativo nazionale, il 26.10.95, è stata promulgata la L. 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) che si pone come il testo legislativo essenziale di riferimento sull’argomento, e che troverà completa efficacia con l’emanazione dei previsti decreti di attuazione e l’adeguamento delle normative regionali; attualmente sono stati già emanati i seguenti decreti: D.M. 11.12.96 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo, D.P.C.M. 18.09.97 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, D.M. 31.10.97 Metodologia di misura del rumore aeroportuale, D.P.C.M. 14.11.97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, D.P.C.M. 5.12.97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, D.M. 16.3.98 Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico, D.P.C.M. 31.03.98 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, D.P.R. n. 459 18.11.98 Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. La L. 447/95 individua e attribuisce le competenze in materia fra le diverse P.A. e, oltre a precisare concetti già acquisiti dalla normativa precedente, introduce o approfondisce importanti definizioni, definisce la figura del tecnico competente individuandone le competenze, stabilisce un sistema di sanzioni, prevede un insieme di atti normativi (decreti ministeriali, leggi regionali e regolamenti locali) in grado di affrontare razionalmente la materia dell’inquinamento acustico nell’insieme delle sue articolazioni giuridiche ed operative sul territorio. Recentemente (20.03.98) è stata promulgata dalla Regione Liguria la nuova L.R. 12/98 che abroga e sostituisce la L.R. 31/94, inserendosi nelle indicazioni poste dalla L. 447/95. La L.R. 12/98, fra l’altro, precisa i diversi adempimenti delle P.A. (Regione, Provincia e Comune) e dei soggetti privati, ripartisce le competenze fra le diverse P.A. e introduce un sistema di sanzioni. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche e i regolamenti previsti dalla L.R. 12/98, due distinte deliberazioni della Giunta Regionale forniscono i criteri e gli indirizzi relativamente alla redazione dei regolamenti comunali ed alla disciplina di valutazione di impatto e clima acustico; esse sono: D.G.R. 2510/98 Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività temporanee di cui all’art. 2, comma 2, lettera l), l.r. 12/1998 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico), D.G.R. 534/99 Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell’art. 2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n.12. In relazione ai criteri relativi alla redazione di zonizzazione e piano di risanamento acustico, sono attualmente in vigore le relative indicazioni contenute nelle prescrizioni tecniche (D.G.R. n° 1585 del 23.12.99) alla L.R. 12/98. Accanto ai riferimenti legislativi di cui sopra, inoltre, è opportuno ricordare anche le norme tecniche UNI e, in particolare, le UNI 9884 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale) e le UNI 9433 (Descrizione e misurazione del rumore immesso negli ambienti abitativi). Principali adempimenti e competenze delle Pubbliche Amministrazioni Regione: definizione con legge regionale di criteri tecnici per zonizzazioni e piani di risanamento, criteri di priorità degli interventi di risanamento, piano triennale di bonifica acustica, banca dati regionale del rumore, ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito delle proprie competenze, definizione degli indirizzi per la predisposizione dei regolamenti comunali, definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico, riconoscimento della figura del tecnico competente in acustica ambientale, definizione di criteri e condizioni per l’individuazione di valori di livelli di rumore inferiori rispetto a quelli determinati ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) della L. 447/95. Provincia: approvazione della classificazione acustica (zonizzazione) trasmessa dai Comuni, approvazione del piano di risanamento acustico trasmesso dai Comuni, realizzazione e gestione della banca dati rumore su base territoriale provinciale, esecuzione di campagne di monitoraggio fonometrico, trasmissione a Regione e Comuni dei dati censiti, realizzazione e gestione del sistema di monitoraggio sul territorio provinciale, ricorso temporaneo ad ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito delle proprie competenze, funzioni di controllo e vigilanza in ambito sovracomunale. Comune: realizzazione della classificazione acustica comunale (zonizzazione) e del piano di risanamento, coordinamento degli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati con la classificazione acustica, aggiornamento del regolamento comunale di igiene e sanità o PS, controllo delle valutazioni di impatto o clima acustico all’atto delle richieste per l’autorizzazione edilizia e inizio di nuova attività produttiva, ordinanze contingibili ed urgenti nell’ambito delle proprie competenze, approvazione dei piani di risanamento delle imprese, controllo delle emissioni sonore dei veicoli (nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada), autorizzazione a svolgere attività rumorose temporanee o all’aperto, controllo del rumore del traffico, assegnazione di valori limite della rumorosità ambientale più restrittivi (nell’ambito di quanto previsto dalla Regione) di quelli stabiliti dalla normativa nazionale per aree di particolare pregio, relazione biennale sullo stato acustico del territorio comunale (per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti), esercizio delle funzioni amministrative di controllo di cui all’art. 14 comma 2 della L. 447/95. Adempimenti di soggetti privati nei confronti del Comune • Richiesta di autorizzazione a svolgere attività rumorose temporanee o all’aperto (ad esempio teatri tenda, circhi, cantieri edili, spettacoli sportivi e musicali, etc.) • Valutazione di impatto acustico da fornire contestualmente alla domanda di rilascio della concessione edilizia, del provvedimento comunale di abilitazione all’uso, della licenza e dell’autorizzazione all’esercizio di attività produttive. Questa valutazione è obbligatoria nei casi in cui l’opera per la quale si effettua la domanda riguardi: nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive, sportive, ricreative e servizi commerciali polifunzionali. • Su richiesta del Comune una valutazione di impatto acustico nel caso di progetti riguardanti le seguenti opere: aeroporti, avioporti, eliporti, strade (di tipo A, B, C, D, E e F), discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ospitanti macchinari o attività rumorose, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie od altri sistemi di trasporto su rotaia. • Valutazione di clima acustico per progetti riguardanti la costruzione di: scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici (urbani ed extraurbani) e nuovi insediamenti residenziali (se prossimi alle opere di cui al punto precedente). • Piano di risanamento delle imprese, da presentare, se il caso, entro 7 mesi dall’avvenuta zonizzazione del territorio comunale. Rapporti Comune - ARPAL La L.R. 12/98 stabilisce che i Comuni per esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all’art. 14 comma 2 della L. 447/95 ed approvare i piani di risanamento delle imprese possano utilizzare il supporto tecnico delle strutture dell’ARPAL. I rapporti convenzionali con l’ARPAL sono da ricondurre a quanto previsto dall’art. 5 comma 3 della L.R. 39/95: “I Comuni singoli o associati o consorziati ovvero le Comunità montane nell’esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuite ai sensi della L. 142/90, si avvalgono delle strutture dell’ARPAL, secondo convenzioni da stipularsi sulla base di una convenzione tipo elaborata dalla Regione”. La figura del tecnico competente La L. 447/95 definisce il tecnico competente come la figura professionale abilitata a: effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. La stessa legge introduce anche i requisiti per il riconoscimento di tale figura professionale, atto amministrativo che viene demandato alle Regioni. La L.R. 12/98 prescrive che tutta la documentazione tecnica relativa ad atti connessi alla legge stessa sia redatta e sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale. Le sanzioni Le infrazioni vengono accertate e contestate dalla Provincia o dal Comune a seconda dei diversi ambiti di competenza: concordemente con quanto disposto dall’art. 14 della L. 447/95 (Controlli) le amministrazioni provinciali esercitano funzioni di controllo e vigilanza solamente in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciali e negli altri casi la competenza risulta del Comune. Le sanzioni in materia di inquinamento acustico e disturbo da rumore sono individuati dalla legislazione nazionale e regionale (art. 10 L. 447/95 e art. 15 L.R. 12/98). Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono destinate ad attività connesse al contenimento ed alla riduzione dell’inquinamento acustico. In deroga alle sanzioni citate, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture (ad esempio le autostrade), nel caso di superamento dei limiti hanno l’obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore (L. 447/95 art. 10 c. 5).