Società (Impresa di Assicurazioni)

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Società (Impresa di Assicurazioni)
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
- Società (Impresa di Assicurazioni):
DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group con sede
in 1010 Vienna, Schottenring 15 e sede secondaria in Milano
Via B. Quaranta,45
- Contraente
PROTEZIONE SRL.
- Conduttore
La persona o la Ditta che ha in locazione finanziaria i veicoli e/o intestatario al PRA del veicolo
- Assicurato
La persona o la Ditta il cui interesse e' protetto dall' assicura zione
- Veicolo
Autovetture ad uso privato e/o da noleggio e/o promiscuo.
Autocarri trasporto cose/persone fino a q.li 35 di peso a pieno
carico.
Autocarri trasporto cose oltre 35 q.li peso a pieno carico.
Rimorchi, Macchine operatrici e Carrelli.
Autobus esclusa locazione senza conducente.
Veicoli ad uso speciale.
CONDIZIONI
GENERALI
DI
ASSICURAZIONE
1) - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, e sempre che sia stato pagato il relativo
premio, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli
accessori, forniti dalla Casa costruttrice compresi nel prezzo di listino e stabilmente fissati sullo stesso, contro i
rischi di:
-INCENDIO (esplosione, scoppio, azione del fulmine); inoltre la garanzia comprende l’estensione Ricorso
Terzi fino ad un massimale di € 100.000,00;
-FURTO (consumato o tentato, rapina , compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza
del furto o rapina del veicolo stesso);
-EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI ( Si assicura l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal
veicolo in conseguenza di: inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria uragani,
straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, tumulti popolari, scioperi,
sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo);
-GUASTI ACCIDENTALI - KASKO (compresi Eventi naturali e socio-politici) - in conseguenza di urto,
ribaltamento, uscita di strada, collisione, verificatisi durante la circolazione.
L’impresa rinuncia al diritto di surroga, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, che le compete nei confronti
del conducente del veicolo e dei trasportati oltre che dei famigliari dell’Assicurato.
2) - DANNI SUCCESSIVI AL FURTO
La Società si obbliga ad indennizzare i danni da circolazione, subiti dal veicolo, conseguenti al furto od alla
rapina comprese le componenti interne dello stesso, con esclusione di quelli alle apparecchiature, attrezzature e
cose trasportate nel veicolo.
3) - ESCLUSIONI VALIDE SOLO PER GARANZIA FURTO E KASKO
L'assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche,
terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b) agli apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere
c) determinati da dolo del conduttore, e/o delle persone con lui coabitanti;
d) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a
fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.
Inoltre, per la sola garanzia KASKO l'assicurazione non e' operante:
f) se il conducente non e' abilitato a norma delle disposizioni in vigore; fatta eccezione per il caso di patente
scaduta, purché il conducente o il Locatario-Assicurato documenti successivamente al sinistro il rinnovo della
patente;
g) per i danni cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
h) per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta ed a mano o di circolazione fuori
dalla sede stradale;
i) se al momento del sinistro l'autovettura risulta essere stata immatricolata la prima volta da oltre 6 anni, la
garanzia e' valida solo se tale anzianità sia stata raggiunta durante il periodo di assicurazione in corso, non
costituisce deroga a tale principio l'eventuale incasso del premio, che verrà restituito dalla Società di
assicurazione a semplice richiesta del Contraente;
l) se al momento del sinistro l’autocarro,l’autobus, il rimorchio, la macchina operatrice risultano essere stati
immatricolati per la prima volta da oltre 9 anni, la garanzia è valida solo se tale anzianità sia stata raggiunta
durante il periodo di assicurazione in corso, non costituisce deroga a tale principio l’eventuale incasso del
premio che verrà restituito dalla Società di Assicurazione a semplice richiesta del Contraente.
4) - SCOPERTO PER GARANZIE FURTO/KASKO/EVENTI
Dall'ammontare di ciascun indennizzo liquidabile a termini della presente polizza la Società dedurrà
dall'indennizzo medesimo lo scoperto obbligatorio in funzione della combinazione prescelta:
SCOPERTO PER AUTOVETTURE
Come previsto dalla scheda di adesione e certificato nella dichiarazione di copertura.
SCOPERTO PER AUTOCARRI-AUTOBUS-MACCHINE OPERATRICI
Come previsto dalla scheda di adesione e certificato nella dichiarazione di copertura.
SCOPERTO PER RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
Come previsto dalla scheda di adesione e certificato nella dichiarazione di copertura.
5) - DURATA, EFFETTO E SCADENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
L'Assicurato/Contraente e' tenuto a comunicare giornalmente all’Impresa tramite telefax contenente i seguenti
dati:
- targa o telaio del veicolo;
- marca e tipo dell’autoveicolo;
- nominativo del Locatario o Assicurato;
- codice fiscale o partita Iva del Locatario o Assicurato;
- prezzo di acquisto del veicolo (precisando se l’IVA è esclusa o inclusa);
- rischi assicurati nelle due combinazioni Incendio/Furto/Eventi o Incendio/Furto/Eventi/Kasko o garanzia
collisione.
Poiché il primo periodo di assicurazione, per ciascun veicolo avrà durata annuale, semestrale, o rateo di anno,
alla scadenza la Contraente si impegna a comunicare tramite telefax le eventuali proroghe della copertura, di
anno in anno fino alla cessazione del contratto.
Gli autoveicoli soggetti a proroga della copertura verranno riportati sul tabulato riepilogativo predetto con
l’indicazione, non più del valore di acquisto, bensì del valore commerciale desunto dalla rivista specializzata
EUROTAX GIALLO.
Il Contraente autorizza la Società al libero accesso in qualsiasi momento, compatibilmente con gli orari di
lavoro, ai propri libri, registri ed altri documenti.
Nel caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione per
estinzione o morosità
dell'Assicurato/Conduttore, la Società si impegna al rimborso del rateo di premio netto pagato e non goduto
escluso il premio dell’annualità in corso.
6) - PAGAMENTO DEL PREMIO
L'Assicurato si impegna a corrispondere alla Società il premio previsto in base alla tipologia di bene assicurato,
durata dell’assicurazione e combinazioni di scoperti e franchigie previste nel modulo di adesione e certificati
dalla dichiarazione di copertura.
7) - MODALITA' PER LA DENUNCIA E LA RISCOSSIONE DEI SINISTRI
I sinistri occorsi ai veicoli assicurati devono essere denunciati dall'Assicurato/Contraente con lettera o fax alla
Società entro DIECI giorni da quando l'Assicurato/Contraente medesimo e' venuto a conoscenza del sinistro,
specificando la data, il luogo, le cause, la narrazione del fatto e gli eventuali testimoni e per i guasti accidentali
la relativa documentazione fotografica se esistente. I sinistri da
Incendio , Furto e quelli di natura presumibilmente dolosa devono essere denunciati immediatamente alla
Autorità Giudiziaria e copia di tale denuncia deve essere trasmessa dall'Assicurato/Contraente alla Società
unitamente alla denuncia di sinistro.
L'Assicurato/Contraente deve fare quanto in suo potere per evitare o limitare i danni, ottemperando alle
istruzioni della Società prima dell'inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione dei pezzi di ricambio
occorrenti per la riparazione, delle spese a ciò necessarie e di quelle sostenute per limitare il danno.
L'Assicurato/Contraente non potrà provvedere alla riparazione del veicolo prima che il danno sia stato
accertato dalla Società.
Se tale accertamento, per motivi indipendenti dall'Assicurato/Contraente, non avvenisse entro 10 giorni dalla
data di denuncia del sinistro, l'Assicurato/Contraente potrà adottare tutte le misure per provvedere alla
riparazione del danno.
Ove l'Assicurato/Contraente e/o l'Assicurato/Conduttore ricorrano, per giustificare l'ammontare del danno, a
documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, oppure manomettano od alterino dolosamente le tracce del
sinistro, decadono ad ogni diritto al risarcimento.
Al fine dell'indennizzo, in caso di furto senza il ritrovamento del veicolo, l'Assicurato/Contraente dovrà esibire:
- estratto cronologico del PRA;
- certificato di perdita di possesso;
- lettera di impegno al rilascio di procura speciale a vendere alla sottoscrizione della quietanza di
pagamento
- copia della fattura di acquisto;
- copia della carta di circolazione;
- prova dell'avvenuta richiesta del certificato di chiusa inchiesta;
- per le autovetture di prima immatricolazione all'estero, idonea documentazione atta a determinare la
data di immatricolazione.
L'Assicurato/Contraente si impegna a consegnare la chiusa inchiesta non appena in suo possesso e la Società si
impegna ad anticipare la liquidazione del danno in attesa di tale documento. Qualora anche dopo la
liquidazione di un sinistro la Società possa provare di aver effettuato un risarcimento non dovuto,
l'Assicurato/Contraente si impegna a restituire l'eventuale somma ricevuta entro trenta giorni dalla data di
richiesta documentata.
8) - LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO
Qualora la liquidazione del danno non avvenga mediante accordo diretto tra le parti, a richiesta di una di esse si
procede a mezzo arbitrato mediante periti nominati rispettivamente dall'Assicurato/Contraente e dalla Società
con apposito atto. Nel caso di disaccordo i periti devono eleggerne un terzo e le decisioni saranno prese a
maggioranza.
Se una delle parti non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina
del terzo, la scelta viene fatta su domanda della parte più diligente, dal Presidente del tribunale di TREVISO. I
periti decidono a maggioranza ed il verbale relativo e' impegnativo anche se il perito dissenziente si sia
rifiutato di sottoscriverlo. La Società e l'Assicurato/Contraente sostengono
la spesa del proprio perito mentre quella del terzo fa carico per meta' all'Assicurato/Contraente che conferisce
alla Società la facoltà di liquidare e pagare la spesa prelevandola dall'indennizzo dovutogli.
9) - LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Nel caso di Furto e Rapina senza ritrovamento del veicolo il danno si determina in base al valore del veicolo
stesso al momento del sinistro in base alla quotazione indicata nelle riviste ''EUROTAX GIALLO'' relativo al
mese di avvenimento del sinistro.
L’Impresa si impegna altresì, ricevuta la documentazione richiesta all’art. 7) delle C.G.A. e fatto salvo quanto
in esso contenuto, ad emettere quietanza transitoria di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell’intera
documentazione.
Successivamente accertata dall’impresa l’avvenuta accettazione dell’importo offerto a mezzo quietanza
transitoria da parte dell’avente diritto, la stessa si impegna al pagamento dell’indennizzo entro 20 giorni dal
ricevimento della quietanza.
Negli altri casi di furto e rapina, come pure per i sinistri da incendio, eventi socio-politici, atti vandalici o da
guasti accidentali, il danno si determina in base al costo delle riparazioni che comunque non potrà superare il
valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto; il costo della riparazione
o della sostituzione delle parti danneggiate, ridotto limitatamente ai materiali di nuova fornitura, nella stessa
proporzione esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore assicurato
ed il prezzo di acquisto a nuovo dell'autoveicolo al momento della sua immatricolazione, comprensivo dell'IVA
per la parte della stessa non recuperabile dal Conduttore. Tale riduzione non verrà effettuata per i pezzi di
ricambio inerenti alla carrozzeria, alla strumentazione e ai cristalli, fatta eccezione per la selleria ed eventuale
''CAPOTE''.
La Società non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, delle spese di ricovero,
dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento.
Se il valore del veicolo, al momento del sinistro, e' maggiore della somma assicurata risultante dalla relativa
applicazione, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo dei suddetti
valori.
A PARZIALE DEROGA DI QUANTO DISPOSTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE, SI CONVIENE CHE NEI CASI DI SINISTRO INCENDIO - FURTO - EVENTI KASKO - parziale o totale INDENNIZZABILE A TERMINE DI POLIZZA E VERIFICATOSI ENTRO 12
(dodici) MESI DALLA DATA DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO E
SUCCESSIVAMENTE FINO AL 60° MESE DALLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE E PER I SOLI
VEICOLI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE SU CUI SIA STATA RINNOVATA LA COPERTURA IN
MODO CONTINUATIVO, LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO, FERMO RESTANDO IL DISPOSTO
DELL'ART. 1907 DEL CODICE CIVILE, AVVERRA' ENTRO I LIMITI DEL CAPITALE ASSICURATO
CON ESPLICITO RIFERIMENTO ALLA TABELLA DI DEGRADO SEGUENTE:
per il primo anno (12 mesi) , pari al valore di fattura di acquisto, senza l’applicazione di alcun degrado;
dal 13° al 24° mese rimborso dell’80% del valore del bene;
dal 25° al 36° mese rimborso del 70% del valore del bene;
dal 37° al 48° mese rimborso del 60% del valore del bene;
dal 49° al 60° mese rimborso del 50% del valore del bene;
In tutti gli altri casi sarà preso come riferimento i valori riportati sulla rivista specializzata EUROTAX
GIALLO AUTOVETTURE O AUTOCARRI.
10) - RECUPERI [ relitti ]
Relativamente ai sinistri furto e rapina, in caso di recupero del veicolo sottratto, l'Assicurato/Contraente deve
darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia.
La Società ove abbia già risarcito integralmente il danno, acquisisce la proprietà del veicolo recuperato e
l'Assicurato/Contraente e' tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo
mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari.
11] - SOMME ASSICURATE
La somma assicurata per ciascun veicolo deve essere:
- per i veicoli di nuova immatricolazione uguale al valore originario di fattura
- per i veicoli usati in base al valore commerciale del mezzo con riferimento al listino della rivista specializzata
EUROTAX GIALLO e/o riferimento fattura.
LA SOMMA ASSICURATA PUO' COMPRENDERE O MENO L'I.V.A.; COMUNQUE NON POTRA MAI
ESSERE SUPERIORE A € 120.000,00 (Iva compresa) PER LE AUTOVETTURE E € 150.000,00 PER GLI
AUTOCARRI (Iva esclusa).
CLAUSOLA IVA
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terra' conto dell'IVA sempre che il conduttore la tenga a suo
carico e l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata.
La liquidazione verrà così effettuata:
- in caso di danno parziale verrà compresa nell'indennizzo l'IVA calcolata sull'importo della riparazione,
purché venga consegnata alla Società la fattura originale o copia conforme con allegata dichiarazione di non
detraibilità e/o la ricevuta fiscale quietanzata della riparazione avvenuta.
- in caso di danno totale verrà compresa nell'indennizzo la quota IVA di competenza del veicolo corrisposta sui
canoni fino al momento dell'evento dannoso, comunque con un importo che non potrà essere superiore
all'imposta compresa nel valore che il veicolo ha al momento dell'evento dannoso.
In ogni caso la liquidazione del danno verrà effettuata tenendo conto degli scoperti e dei limiti di indennizzo
previsti.
12) - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio degli stati dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Città del
Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per tutti gli stati che fanno parte del sistema della Carta
Verde le cui sigle internazionali non siano in essa barrate.
Inoltre la sola garanzia KASKO è estesa anche nei paesi dell’Ex URSS fino agli Urali; per i sinistri avvenuti
all’estero, la liquidazione avverrà in Italia ed in Euromoneta.
13) - IMPOSTE E TASSE
Le imposte e tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico
dell'Assicurato/Contraente/Conduttore.
14) - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamenti
vigenti.
15) - FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del
convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui e' assegnata la polizza.
16) - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO
La presente polizza ha la durata di anni UNO ed e' tacitamente rinnovabile in mancanza di disdetta data
mediante lettera raccomandata inviata almeno 60 giorni prima della scadenza. In ogni caso la Società,
l'Assicurato/Contraente e l'Assicurato/Conduttore restano vincolati all'osservanza della presente polizza per le
operazioni già in essere, fino all'esaurimento di esse.
17) - MODIFICHE DEL CONTRATTO
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
18) - VINCOLO
Resta fra le parti convenuto che le prestazioni assicurative previste dal contratto si intendono vincolate , per
tutta la durata del LEASING o del FINANZIAMENTO relativo a ciascun veicolo assicurato, ove previsto, a
favore della Società di Leasing o altra Società quale beneficiaria.
19) - GARANZIE INTEGRATIVE (Sempre operanti)
a) Noleggio Veicolo
L’impresa rimborsa, sino alla concorrenza di € 258,00 per sinistro indennizzabile a termine di polizza le spese
sostenute e documentate dall’Assicurato per il noleggio di un veicolo in sostituzione di quello assicurato per
indisponibilità dello stesso a seguito di sinistro.
b) Rottura Cristalli
La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo, a seguito di rottura degli stessi
dovuti ad un fatto accidentale o a fatto di terzi avvenuto durante la circolazione.
La garanzia non comprende:
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Rigature e/o segature dei cristalli, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
I danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;
I danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
La Società è surrogata in base all’art. 1916 c.c. nei diritti dell’Assicurato verso terzi responsabili fino a
concorrenza dell’indennizzo pagato.