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Mini Guida
Le classi di merito
Guida realizzata da
Con il patrocinio ed il contributo finanziario del
LE CLASSI DI MERITO
Non sempre chi si accinge a stipulare un contratto assicurativo R.C. Auto conosce nel dettaglio
il funzionamento e le procedure che lo caratterizzano.
Con questa breve guida sulle classi di merito vogliamo far comprendere meglio le loro regole
e il loro funzionamento.
La legge prevede che i contratti assicurativi per le autovetture, per i ciclomotori e per i motocicli siano stipulati in base :
1.
a clausole di franchigia che prevedono la compartecipazione dell’assicurato al
risarcimento del danno;
2.
alla tipologia bonus/malus che prevede la variazione annuale del premio da pagare in
relazione alla causazione o meno di sinistri: si può pagare di meno se ci si comporta da
guidatori virtuosi, di più se si realizzano molti sinistri.
BONUS/MALUS
E’ la tipologia di tariffazione più utilizzata ed è basata sulla cosiddetta “classe di merito”.
La classe di merito è la “posizione” che la compagnia assegna al contraente in base
alla condotta di guida tenuta negli anni e può subire variazioni peggiorative o migliorative in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di riferimento.
Le classi di merito stabilite dalla legge sono 18:
la classe più bassa (1° classe) è la più vantaggiosa e identifica il guidatore virtuoso,
la classe più alta (18° classe) è la meno conveniente ed individua il guidatore meno esemplare.
La classe di ingresso per chi si assicura per la prima volta è la 14°.
Per ogni anno trascorso senza aver causato alcun sinistro, la compagnia assicurativa
attribuisce all’assicurato un bonus consistente nell’accesso alla classe di
merito immediatamente più vantaggiosa e ottenendo una riduzione del premio
assicurativo per l’anno successivo; nel caso contrario, invece, l’assicurato riceverà un
malus con retrocessione di due classi di merito subendo un aumento del premio assicurativo.
A titolo esemplificativo:
Se l’assicurato si trova nella terza classe di merito e, nel periodo di osservazione, non causa alcun sinistro, riceverà un bonus e passerà in seconda classe;
al contrario, se realizza un sinistro, riceverà un malus slittando nella quinta classe di merito.
RICORDA
•
Il sistema bonus/malus non prende in considerazione l’intero anno
assicurativo per promuovere o far retrocedere gli assicurati, ma solo
un periodo chiamato “di osservazione” entro il quale valutare la
virtuosità del guidatore!
Per la prima annualità, il “periodo di osservazione” decorre dal
giorno in cui inizia la copertura assicurativa e termina 2 mesi prima
della scadenza annuale; per le annualità successive, invece, si fa
decorrere dai due mesi precedenti il nuovo contratto e terminare 2
mesi prima della scadenza annuale.
•
Le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito devono
essere comunicate tempestivamente al contraente. (art. 5, legge 40
del 2007);
•
La legge Bersani ha vietato alle compagnie assicurative di variare in
negativo la classe di merito senza aver prima accertato l’effettiva
responsabilità del contraente; la compagnia assicurativa potrà
variare la classe di merito solo se il contraente è il responsabile
principale del sinistro.
Ove non sia possibile accertare la responsabilità “principale”, o nei
casi di liquidazione parziale, la responsabilità verrà divisa “proquota” tra i conducenti coinvolti.
•
Nel caso di responsabilità paritaria dei conducenti, il malus non
scatterà fino a che la somma di tali percentuali non raggiunga
almeno il 51% nei cinque anni considerati dall’attestato di rischio.
L’ATTESTATO
DI RISCHIO
L’attestato di rischio è il documento che rappresenta
sinistri del veicolo assicurato degli ultimi cinque anni e deve indicare:
-
-
lo
storico
dei
la classe di merito interna di ciascuna impresa, che serve esclusivamente a
determinare la tariffa secondo parametri propri di ciascuna impresa assicurativa.
la classe di merito di conversione universale (CU), che garantisce omogeneità di
trattamento in caso di cambiamento della compagnia e che viene calcolata secondo
parametri fissi.
La denominazione dell’impresa assicuratrice.
La firma dell’assicuratore.
Il nome del contraente.
Il numero della polizza.
La formula tariffaria.
La data di scadenza dell’assicurato.
La compagnia assicurativa è obbligata ad inviare l’attestato di rischio all’assicurato
almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza!
COME CONSERVARE
LA PROPRIA CLASSE DI MERITO
•
Se sei proprietario di un veicolo
già assicurato e acquisti un
ulteriore autoveicolo (nuovo
o usato), della stessa tipologia,
puoi beneficiare della medesima
CU risultante dall’ultimo attestato di rischio anche per la sottoscrizione del contratto r.c. auto
per il secondo mezzo di trasporto a motore (Legge n.40/2007).
•
Se acquisti un veicolo (nuovo o usato) hai la possibilità di acquisire
la CU più bassa del tuo nucleo familiare convivente (Legge n.40/2007).
•
Nel caso di consegna in conto vendita, furto, demolizione, documentata vendita,
cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del
veicolo precedentemente assicurato, puoi far richiesta affinchè il contratto r.c. auto
sia
valido
per
un
altro
veicolo
della
stessa
categoria
e mantenere, quindi, la classe di merito del primo veicolo.
•
In caso di sinistro, qualora sia previsto da contratto, puoi conservare la tua
classe di merito, rimborsando la compagnia degli importi liquidati al
danneggiato (facoltà che potrebbe rivelarsi molto utile in presenza di sinistri
di
modesta
entità
poiché
consentirebbe
di
evitare
il malus e l’aumento del premio assicurativo).