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Mini Guida Le classi di merito Guida realizzata da Con il patrocinio ed il contributo finanziario del LE CLASSI DI MERITO Non sempre chi si accinge a stipulare un contratto assicurativo R.C. Auto conosce nel dettaglio il funzionamento e le procedure che lo caratterizzano. Con questa breve guida sulle classi di merito vogliamo far comprendere meglio le loro regole e il loro funzionamento. La legge prevede che i contratti assicurativi per le autovetture, per i ciclomotori e per i motocicli siano stipulati in base : 1. a clausole di franchigia che prevedono la compartecipazione dell’assicurato al risarcimento del danno; 2. alla tipologia bonus/malus che prevede la variazione annuale del premio da pagare in relazione alla causazione o meno di sinistri: si può pagare di meno se ci si comporta da guidatori virtuosi, di più se si realizzano molti sinistri. BONUS/MALUS E’ la tipologia di tariffazione più utilizzata ed è basata sulla cosiddetta “classe di merito”. La classe di merito è la “posizione” che la compagnia assegna al contraente in base alla condotta di guida tenuta negli anni e può subire variazioni peggiorative o migliorative in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di riferimento. Le classi di merito stabilite dalla legge sono 18: la classe più bassa (1° classe) è la più vantaggiosa e identifica il guidatore virtuoso, la classe più alta (18° classe) è la meno conveniente ed individua il guidatore meno esemplare. La classe di ingresso per chi si assicura per la prima volta è la 14°. Per ogni anno trascorso senza aver causato alcun sinistro, la compagnia assicurativa attribuisce all’assicurato un bonus consistente nell’accesso alla classe di merito immediatamente più vantaggiosa e ottenendo una riduzione del premio assicurativo per l’anno successivo; nel caso contrario, invece, l’assicurato riceverà un malus con retrocessione di due classi di merito subendo un aumento del premio assicurativo. A titolo esemplificativo: Se l’assicurato si trova nella terza classe di merito e, nel periodo di osservazione, non causa alcun sinistro, riceverà un bonus e passerà in seconda classe; al contrario, se realizza un sinistro, riceverà un malus slittando nella quinta classe di merito. RICORDA • Il sistema bonus/malus non prende in considerazione l’intero anno assicurativo per promuovere o far retrocedere gli assicurati, ma solo un periodo chiamato “di osservazione” entro il quale valutare la virtuosità del guidatore! Per la prima annualità, il “periodo di osservazione” decorre dal giorno in cui inizia la copertura assicurativa e termina 2 mesi prima della scadenza annuale; per le annualità successive, invece, si fa decorrere dai due mesi precedenti il nuovo contratto e terminare 2 mesi prima della scadenza annuale. • Le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito devono essere comunicate tempestivamente al contraente. (art. 5, legge 40 del 2007); • La legge Bersani ha vietato alle compagnie assicurative di variare in negativo la classe di merito senza aver prima accertato l’effettiva responsabilità del contraente; la compagnia assicurativa potrà variare la classe di merito solo se il contraente è il responsabile principale del sinistro. Ove non sia possibile accertare la responsabilità “principale”, o nei casi di liquidazione parziale, la responsabilità verrà divisa “proquota” tra i conducenti coinvolti. • Nel caso di responsabilità paritaria dei conducenti, il malus non scatterà fino a che la somma di tali percentuali non raggiunga almeno il 51% nei cinque anni considerati dall’attestato di rischio. L’ATTESTATO DI RISCHIO L’attestato di rischio è il documento che rappresenta sinistri del veicolo assicurato degli ultimi cinque anni e deve indicare: - - lo storico dei la classe di merito interna di ciascuna impresa, che serve esclusivamente a determinare la tariffa secondo parametri propri di ciascuna impresa assicurativa. la classe di merito di conversione universale (CU), che garantisce omogeneità di trattamento in caso di cambiamento della compagnia e che viene calcolata secondo parametri fissi. La denominazione dell’impresa assicuratrice. La firma dell’assicuratore. Il nome del contraente. Il numero della polizza. La formula tariffaria. La data di scadenza dell’assicurato. La compagnia assicurativa è obbligata ad inviare l’attestato di rischio all’assicurato almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza! COME CONSERVARE LA PROPRIA CLASSE DI MERITO • Se sei proprietario di un veicolo già assicurato e acquisti un ulteriore autoveicolo (nuovo o usato), della stessa tipologia, puoi beneficiare della medesima CU risultante dall’ultimo attestato di rischio anche per la sottoscrizione del contratto r.c. auto per il secondo mezzo di trasporto a motore (Legge n.40/2007). • Se acquisti un veicolo (nuovo o usato) hai la possibilità di acquisire la CU più bassa del tuo nucleo familiare convivente (Legge n.40/2007). • Nel caso di consegna in conto vendita, furto, demolizione, documentata vendita, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato, puoi far richiesta affinchè il contratto r.c. auto sia valido per un altro veicolo della stessa categoria e mantenere, quindi, la classe di merito del primo veicolo. • In caso di sinistro, qualora sia previsto da contratto, puoi conservare la tua classe di merito, rimborsando la compagnia degli importi liquidati al danneggiato (facoltà che potrebbe rivelarsi molto utile in presenza di sinistri di modesta entità poiché consentirebbe di evitare il malus e l’aumento del premio assicurativo).