certificato di proprieta` digitale

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certificato di proprieta` digitale
CERTIFICATO DI
PROPRIETA’ DIGITALE
FAQ
SERVIZIO GESTIONE PRA
Ottobre 2015
PREMESSA
Il presente documento contiene un elenco di FAQ – aggiornato rispetto alla prima
pubblicazione del 15 ottobre u.s. - relative ad alcune casistiche inerenti la gestione
della nuova procedura GAD e delle formalità PRA con Certificato di Proprietà
Digitale (CDPD), che possono essere un utile supporto per gli STA in questa
prima fase di attuazione pratica.
Si consiglia di consultare sistematicamente detto elenco in quanto lo stesso sarà
progressivamente aggiornato sulla base di nuove e ulteriori casistiche e aspetti
operativi che suggeriscano alcuni chiarimenti.
Si ricorda che le procedure attualmente in esercizio fanno riferimento ad una fase
di trasmissione destinata ad essere superata, da febbraio 2016, dalla completa
digitalizzazione dei processi attraverso la diffusione del Progetto Semplific@uto
come descritto nella circolare n. 7850 del 5/1072015.
Si evidenzia che il riferimento alfanumerico inserito alla fine delle “domande” ha
una mera valenza interna ACI.
SERVIZIO GESTIONE PRA
SERVIZIO GESTIONE PRA
Novembre 2015
1) Per la corretta gestione di una nuova formalità relativa a un veicolo per il
quale risulta già emesso un CDPD, in quale caso lo STA deve
obbligatoriamente utilizzare la procedura GAD ? (rif. FAQ SGA-001)
Il GAD costituisce il primo passo per la corretta gestione di formalità di parte relative
a veicoli per i quali è stato già emesso il CDPD. La procedura, che consente di
predisporre il "supporto cartaceo" per la presentazione della nuova formalità, va
sempre utilizzata dallo STA per le formalità (la stragrande maggioranza) che
prevedono la produzione al PRA del documento di proprietà e il successivo rilascio di
un nuovo CDPD nonché per la “presa in carico” (funzione “VINCOLO”) del “supporto
cartaceo” predisposto in precedenza da altro STA.
Viceversa, il GAD non deve essere utilizzato per tutte le formalità d'ufficio (es:
trasferimenti di residenza, variazione tecniche, rettifiche d'ufficio), per le formalità a
tutela del venditore né per le formalità cd. "in odio alla parte" (es: Fermi
amministrativi, sequestri, pignoramenti).
2) A seguito dell'introduzione del CDPD, i notai ed i comuni possono
predisporre gli atti solo sul supporto cartaceo del CDPD prodotto dal
GAD? (rif. FAQ SGA-002)
I notai ed i Comuni possono effettuare l'autentica delle firme su atti predisposti sul
CdP cartaceo (per i veicoli a fronte dei quali non sia ancora stato emesso il CDPD),
su atti predisposti fuori dal CdP (o CDPD) o su atti predisposti sul "supporto cartaceo
del CDPD". In attesa che vengano realizzate apposite funzionalità che consentano a
notai e Comuni di predisporre direttamente il "supporto cartaceo", a fronte di atto di
vendita da formare sul CDPD, la parte deve quindi fornire loro il supporto cartaceo
del CDPD, precedentemente richiesto ad uno STA (che lo ha prodotto tramite utilizzo
del GAD e opzione CDP-nota e atto).
3) A seguito dell'introduzione del CDPD, come si gestiscono le formalità
consecutive? (rif. FAQ SGA-004)
In merito alla modalità di gestione delle formalità consecutive non è cambiato nulla.
Pertanto, se tali formalità vengono effettuate a fronte di un veicolo con CdP cartaceo
l'unica novità consiste nel fatto che a fronte di ogni singola formalità della "catena"
delle consecutive viene prodotta la relativa attestazione e sull'ultima formalità viene
rilasciato anche il CDPD. Se, invece, tali formalità vengono effettuate su un veicolo
per cui è già stato emesso un CDPD, prima di procedere alla presentazione delle
formalità, tramite l'applicativo GAD bisogna predisporre il "supporto cartaceo" da
utilizzare per la prima formalità della catena. Anche in questo caso a fronte di ogni
formalità viene rilasciata l'attestazione e sull'ultima, oltre all'attestazione, viene
rilasciato anche il CDPD.
4) Nel caso di presentazione di una formalità allo STA-PRA da parte di uno Studio
di consulenza non STA, chi deve sottoscrivere la delega all’utilizzo del CDPD ?
(rif. FAQ PRF-015)
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La delega all'utilizzo del CDPD deve essere sottoscritta dal titolare dello Studio di
consulenza oppure da uno dei soggetti diversi dal titolare, ma comunque
appartenenti all’organizzazione imprenditoriale dell’agenzia (dipendenti, soci,
associati in partecipazione, collaboratori dell’impresa familiare o altri dipendenti con
contratti atipici) accreditati presso l’Ufficio territoriale ACI, secondo le indicazioni già
fornite nel Manuale sulla presentazione delle formalità PRA (paragrafo 1.2).
5) Nel caso di presentazione allo STA-PRA di una formalità da parte di una
Persona giuridica, chi deve sottoscrivere la delega all’utilizzo del CDPD?
(rif. FAQ PRF-016)
La delega all'utilizzo del CDPD deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
della Persona giuridica.
Nel caso in cui agli sportelli dello STA-PRA la formalità venga presentata da un
soggetto diverso dal legale rappresentante della Persona giuridica, questi dovrà
essere munito di delega conferita dal legale rappresentante e dovrà a sua volta
sottoscrivere la delega per l’utilizzo del CDPD. Si fa presente al riguardo che, come
precisato nel Manuale sulla presentazione delle formalità PRA (paragrafo 1.4), le
deleghe conferite dal legale rappresentante di un’impresa al dipendente della stessa,
non sono ricomprese tra le deleghe oggetto di segnalazione alla Provincia (in caso di
superamento delle 2 deleghe all’anno).
6) In caso di vendita ex art. 2688 c.c. chi deve sottoscrivere la delega
all’utilizzo del CDPD per la presentazione della formalità? (rif. FAQ PRF013)
La delega all'utilizzo del CDPD deve essere sottoscritta dall'intestatario oppure
dall'avente titolo.
Nel caso in cui il titolo sia rappresentato da un atto di vendita ex art. 2688 c.c. (quindi
sottoscritto da soggetto non intestatario al PRA) deve essere allegato in originale
anche il precedente titolo non trascritto con sottoscrizione autenticata dell'ultimo
intestatario al PRA oppure la delega sottoscritta dall’ultimo intestatario al PRA. Nel
caso in cui l'atto di vendita ex art. 2688 c.c. venga sottoscritto dall'erede
dell'intestatario al PRA, in luogo del titolo può essere allegata la dichiarazione
sostitutiva della qualità di erede oltre alla delega degli eventuali coeredi.
7) Nel caso in cui la parte chiede la mera produzione del "supporto
cartaceo" per “nota e atto” ma dichiara di voler formare l’atto altrove (es:
Comune, notaio), quali dati è obbligatorio inserire in GAD? (rif. FAQ SGA007)
E’ obbligatorio utilizzare la procedura GAD e inserire i dati per la predisposizione
della delega allo STA nonché i dati completi del soggetto acquirente (per la
compilazione della nota e, parzialmente, anche dell’atto). Inoltre, per la consegna
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alla parte del “supporto cartaceo”, è necessario che lo STA utilizzi la funzione di
“SVINCOLO”.
La delega prodotta dal GAD e sottoscritta dalla parte (sulla quale far apporre in
calce la richiesta, della parte stessa, di ottenere il “supporto cartaceo”), invece, va
mantenuta dallo STA ai propri atti.
8) Con l’introduzione del Certificato di Proprietà digitale (CDPD), in caso di
radiazione per esportazione quale documentazione può essere
successivamente presentata all’Autorità estera per ottenere la
reimmatricolazione del veicolo? (rif. FAQ RAD-061)
Ai fini della reimmatricolazione estera il documento necessario è la carta di
circolazione, mentre il Certificato di Radiazione (CdR) non è un documento
obbligatorio. In ogni caso, le Autorità estere, attraverso il codice di accesso
presente sulla ricevuta rilasciata alla parte, potranno consultare on line, sul sito ACI,
il CdR Digitale.
In alternativa, la parte può richiedere un certificato cronologico da esibire all'Autorità
estera.
9) Lo STA, per le formalità richieste dal 5 ottobre 2015, deve consegnare alla
parte solo la "ricevuta" della formalità oppure anche la stampa del
CDPD? (rif. FAQ SCD-001)
Lo STA (sia esso STA PRA che STA privato) deve consegnare alla parte solo la
"ricevuta" prodotta dal sistema o, più correttamente, la sola attestazione.
Tramite l'attestazione la parte, utilizzando uno smartphone o un tablet e leggendo il
QR-code (oppure collegandosi al sito ACI e digitando il codice d'accesso, entrambi
riportati sull'attestazione stessa), può visualizzare il CDPD ed usufruire dei vantaggi
della digitalizzazione del documento (es: sapere se sono state registrate al PRA
formalità successive).
Naturalmente, su richiesta della parte, l’operatore professionale può anche
procedere alla stampa del CDPD prodotto da procedura, comunque valido solo ai
fini della mera consultazione del documento. Peraltro, si fa presente che l’utilizzo
dell’attestazione consente al cittadino di avere informazioni dinamiche sul proprio
veicolo (es: alert sulla presenza in Archivio PRA di formalità successive).
10) A fronte di formalità di parte senza rilascio del CDPD, l'attestazione
prodotta dal sistema va comunque consegnata ? (rif. FAQ SCD-002)
Sì.
11) In caso di formalità cd. consecutive. vanno consegnate alla parte tutte le
attestazioni prodotte dalle procedure oppure solamente quella relativa
all'ultima formalità della "catena"? (rif. FAQ SCD-003)
Lo STA deve consegnare alla parte tutte le attestazioni prodotte dal sistema.
Chiaramente, solo quella relativa all'ultima delle formalità della "catena" riporta in
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chiaro l'informazione relativa al rilascio del CDPD e, per il suo tramite, detto CDP
Digitale può essere visualizzato.
12) E' corretto effettuare lo "svincolo" del CDPD, su richiesta della parte,
anche se lo si vuole utilizzare solo come documento di proprietà, da
allegare alla nota libera (ad esempio, nel caso si voglia formare l'atto al
Comune)? (rif. FAQ SGA-009)
Occorre in via preliminare sottolineare che, dal 5 ottobre 2015, il Certificato di
Proprietà è solo Digitale e risiede negli Archivi PRA.
Mediante il GAD viene prodotto unicamente il "supporto cartaceo" per la richiesta di
formalità successive di parte. Pertanto, non si ritiene ammissibile effettuare, tramite
il GAD, uno "svincolo" del CDPD qualora la parte dichiari di volerlo utilizzare
esclusivamente come documento di proprietà da allegare alla formalità in quanto
tale richiesta implica che la parte non ha la necessità di utilizzare il CDPD come
"supporto cartaceo" né come nota nè come nota e atto.
Quindi, POICHÉ la parte dovrà compilare necessariamente la nota libera e/o
effettuare l'eventuale atto al di fuori del CDP, ha senso stampare detto cartaceo
solo al momento della presentazione della formalità, semplicemente allo scopo di
completare il fascicolo PRA della pratica (se il fascicolo stesso è cartaceo).
Tutto ciò premesso, è possibile "svincolare" il CDPD - sempre su richiesta di parte solo nel caso nel GAD sia selezionata l'opzione CDP nota o CDP nota e atto.
13) Per "svincolare" il CDPD (su richiesta della parte), bisogna utilizzare su
GAD il tasto “ANNULLA”? (rif. FAQ SGA-010)
No. Il tasto “ANNULLA” della procedura GAD può essere utilizzato dallo STA (solo
in giornata) per annullare, in quanto affetta da grave errore, l’operazione di presa in
carico del CDPD precedentemente effettuata.
Va quindi utilizzato il pulsante di SVINCOLO (per i passi operativi da seguire,
vedasi FAQ successiva).
14) Come si deve procedere per "svincolare" correttamente il CDPD (su
richiesta della parte) sulla procedura GAD? (rif. FAQ SGA-011)
Per “svincolare” il CDPD occorre selezionare il tasto “SVINCOLO”. Per evitare che,
per un mero errore dell’operatore STA, venga effettuato lo “SVINCOLO” prima di
aver stampato il “supporto cartaceo”, per attivare tale funzione è necessario (dopo
aver effettuato la suddetta stampa) uscire ed effettuare un nuovo accesso sul
veicolo.
Lo STA che effettua lo “svincolo” deve far sottoscrivere al richiedente - e trattenere
ai propri atti (senza consegnarla alla parte) – la delega all’utilizzo del CDPD
prodotta tramite il GAD sulla quale va riportata una dichiarazione “liberatoria” per la
consegna del cartaceo al richiedente stesso (che, per economia, va effettuata in
calce alla citata delega scaturita dal GAD). Tale “liberatoria” va comunque
sottoscritta dalla parte, anche allorché sia resa a margine alla delega del GAD.
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15) E’ possibile presentare una formalità con CDPD su STA/Copernico senza
avere precedentemente prodotto il “supporto cartaceo” mediante GAD?
(rif. FAQ SGA-012)
Assolutamente NO. Significherebbe presentare una formalità al PRA senza avere
prima predisposto la relativa documentazione a supporto e, quindi, in violazione
dell’art.7 c.3 del DPR 358/2000, il quale prevede che lo STA, prima di inviare
telematicamente la formalità, abbia verificato la correttezza e completezza della
documentazione a supporto. Di fatto, la presentazione telematica di una formalità è
paragonabile alla presentazione tradizionale agli sportelli PRA e, pertanto, è
inammissibile che sia effettuata senza il relativo fascicolo.
Qualora l’operatore PRA dovesse rilevare, in fase di “convalida” della formalità, il
mancato rispetto di tale obbligo, procederà alla ricusazione della formalità stessa.
Se la formalità è stata presentata su CDPD nota o su CDPD nota e atto, tale
violazione rende la formalità “irricevibile”, in quanto predisposta su di un supporto
cartaceo che al momento della presentazione della formalità non era esistente. Nel
caso del trasferimento di proprietà, la mancanza è ancora più grave, in quanto la
formalità risulta essere presentata senza aver prima predisposto l’atto di vendita.
Per tale motivo, la formalità dovrà essere presentata ex novo, ripetendo gli importi
dovuti, dopo aver predisposto il “supporto cartaceo” dal CDPD “pertinente” e
formato nuovamente l’atto di vendita. Per gli importi versati in sede di presentazione
della formalità risultata “irricevibile” potrà essere effettuata Istanza di rimborso
(tranne che per l’imposta di bollo sulla nota di richiesta: 16 Euro).
16) In caso di smarrimento da parte dell’interessato del supporto cartaceo
del CDPD è obbligatorio presentare una denuncia di smarrimento ? (rif.
FAQ PRF-017)
Se è stato emesso un Certificato di Proprietà digitale ed il relativo supporto
cartaceo (per redigere un atto di vendita o presentare una formalità successiva) è
stato smarrito dall’interessato, si ritiene sufficiente acquisire una dichiarazione
sostitutiva di smarrimento e procedere quindi ad una successiva ristampa da GAD
di tale supporto cartaceo. La denuncia è necessaria solo in caso di smarrimento di
un Certificato di Proprietà cartaceo (ex art. 13 D.M. n. 514/1992).
17) Nel caso in cui il titolo di vendita redatto con la procedura GAD preveda
la stampa dei fogli aggiuntivi (all. A) è necessario apporre i timbri di
legatura? (rif. FAQ AUT-042)
In questo caso già la procedura provvede a “legare” automaticamente i singoli fogli
aggiuntivi senza necessità di procedere con timbri di congiunzione, timbri che
continueranno ad essere apposti nel caso in cui l’atto venga redatto non
utilizzando la procedura GAD.
18) Alla luce delle semplificazioni introdotte con lett. circ. n. 8367/2015, in
caso di formalità di radiazione per demolizione con CDPD, chi deve
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sottoscrivere il supporto CDPD
presentazione (rif. FAQ RAD -063)?
materializzato
come
nota
di
Il Supporto materializzato come CDPD deve essere sottoscritto dal presentatore.
Nel caso in cui il demolitore si presenti direttamente allo STA PRA, tale supporto
viene sottoscritto e timbrato dal demolitore (o altro soggetto autorizzato come da
disposizioni del TU sulla presentazione delle formalità).
Nel caso in cui il demolitore abbia incaricato per l'espletamento della formalità uno
Studio di Consulenza automobilistica, è sufficiente che la nota sia sottoscritta e
timbrata da quest'ultimo, in quanto, come già chiarito nella circ. n. 8367/2015, la
presenza del certificato di rottamazione determina implicitamente l'autorizzazione
alla stampa del supporto cartaceo del CDPD necessario per la richiesta della
formalità.
19) Nel caso in cui il testo dell’autentica ecceda i caratteri previsti, la
procedura GAD produce un allegato, come foglio di continuazione
dell’atto predisposto sul supporto cartaceo del CdPD. Alcuni STA,
anziché produrre tale allegato mediante il GAD, predispongono
autonomamente un foglio di continuazione che uniscono con timbro e
firma al supporto materializzato del CDPD sul quale è predisposto il titolo
di vendita. E’ corretta tale prassi (rif. FAQ AUT 043)?
Lo STA, in caso di predisposizione della nota/atto di vendita, deve utilizzare il GAD
per l’inserimento dei dati dell’acquirente mentre non è obbligato a predisporre
l’autentica mediante procedura GAD (quadro G), ma può utilizzare anche un
proprio software gestionale. In questo caso, ovviamente, il GAD non produrrà
l’allegato recante l’autentica ma, comunque, il titolo è idoneo e conforme a quanto
previsto dall’art. 10 comma 2 DM n. 514/1992 se l’autentica predisposta su un
foglio a parte viene legata al titolo redatto sul supporto cartaceo (prodotto dal GAD
dal CDPD) tramite timbro e firma di congiunzione.
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