Certificato di Proprietà digitale - Semplificazioni operative.

Transcript

Certificato di Proprietà digitale - Semplificazioni operative.
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
SERVIZIO GESTIONE PRA
Prot. n. 005/0008367/15
Roma, 27 ottobre 2015
OGGETTO:
Certificato di Proprietà digitale - Semplificazioni operative.
Si fa seguito alla Lettera Circolare n. 7641 del 28.09.2015, con la quale sono state fornite le
prime istruzioni di servizio connesse alla gestione del Certificato di Proprietà digitale (CDPD) e con
la quale, questo Servizio, si era riservato di integrarle successivamente all'applicazione pratica.
Nella sopra citata Lettera Circolare è stato introdotto l'obbligo, per il soggetto intestatario o
avente titolo che chiede di ''prelevare" dagli Archivi ACl il CDPD per l'esecuzione di una formalità
PRA, di sottoscrivere una delega prodotta in automatico dalla procedura GAD (Gestione Atti
Digitali), da allegare al fascicolo della formalità stessa.
Nella prima fase di avvio delle nuove procedure, in considerazione della portata innovativa
legata all'introduzione di un Certificato di Proprietà non più cartaceo ma digitale, a tutela sia
dell'intestatario che dello STA incaricato della gestione del CDPD, si è ritenuto necessario adottare
misure di sicurezza più stringenti rendendo obbligatoria tale delega per tutte le formalità PRA.
In seguito al costante monitoraggio dei processi e all'analisi delle casistiche che di volta in
volta si sono presentate, sono state individuate alcune semplificazioni operative delle procedure in
parola che, quindi, integrano e sostituiscono le Istruzioni di servizio fornite con la sopra citata
Lettera Circolare:
1. Utilizzo CDPD per predisposizione nota e atto di vendita
La sottoscrizione autenticata dell'atto di vendita da parte del soggetto che dovrebbe
sottoscrivere la delega GAD, comporta implicitamente l'autorizzazione all'utilizzo del CDPD da
parte dello STA autenticante.
In tale ipotesi, pertanto, non sarà più necessario stampare e allegare al fascicolo PRA la
delega prodotta dalla procedura GAD.
Tale delega, invece, continua ad essere necessaria nel caso in cui l'intestatario richieda ad
uno STA la sola stampa del supporto cartaceo CDPD per effettuare l'autentica successivamente
presso un altro soggetto autorizzato (Notaio, Comune o altro STA).
2. Atto di vendita redatto fuori dal supporto cartaceo CDPD
Nel caso in cui venga allegato alla formalità PRA un titolo non redatto sul retro del CDPD
(quale ad esempio un atto di accettazione di eredità, un atto di vendita cumulativo, un atto di
vendita a firma bilaterale ecc.), sul quale sia presente l'autentica della sottoscrizione del soggetto
che avrebbe dovuto sottoscrivere la delega GAD, si ritiene implicita l'autorizzazione all'utilizzo del
CDPD per la presentazione della relativa formalità PRA.
Anche in tale ipotesi, per la convalida della formalità PRA non è più necessario acquisire la
delega prodotta da procedura GAD.
3. Delega cumulativa all'utilizzo del CDPD
Fermo restando quanto indicato al punto 2), qualora lo STA abbia comunque la necessità di
produrre la delega per gestire più CDPD facenti capo allo stesso soggetto (ad esempio veicoli
intestati a Società di noleggio, leasing o che siano oggetto di operazioni di fusione, cessione
d'azienda ecc.), è ammissibile l'utilizzo di una delega cumulativa a favore dello STA in luogo delle
deleghe singole prodotte da procedura GAD.
Tale delega cumulativa dovrà essere allegata al primo fascicolo delle relative formalità PRA
(come di consueto sulle note delle restanti formalità - nello spazio denominato "ALTRI DATI" dovranno essere indicati i relativi riferimenti al fascicolo contenente la delega cumulativa).
4. Radiazione per demolizione
Come noto, gli Autodemolitori sono autorizzati all'utilizzo del CDPD per le formalità di
radiazione dei veicoli presi in carico per i quali è stato rilasciato il Certificato di Rottamazione.
La consegna allo STA del Certificato di Rottamazione, Certificato che comporta l'obbligo
per l'Autodemolitore di procedere alla richiesta di radiazione dal PRA, determina implicitamente
l'autorizzazione alla stampa del supporto cartaceo del CDPD necessario per la richiesta della
formalità.
Anche in tale ipotesi, per la formalità di radiazione per demolizione non è più necessario
acquisire la delega prodotta da procedura GAD.
Va da sé che, ove non sia più necessario presentare la delega GAD, ne consegue che non
deve essere allegata la relativa copia del documento di identità del soggetto legittimato a
richiedere il supporto cartaceo del CDPD.
Resta, invece, fermo il consueto obbligo (ex DPR n. 358/2000) di allegare alle formalità
STA la fotocopia del documento del beneficiario (nei casi e con le modalità indicate nel Testo
Unico in materia di presentazione delle formalità PRA, vers. 3.0, allegato alla Lettera Circolare n.
3754 del 23.03.2012).
Fermo restando la non obbligatorietà della presentazione della delega GAD nei casi sopra
citati, in attesa dei necessari adeguamenti software (che consentiranno la gestione facoltativa della
delega), l'applicativo GAD continuerà a chiedere l'inserimento dei dati del soggetto delegante, ma
non sarà in questi casi necessario stampare e allegare tale documento al fascicolo PRA.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Giorgio Brandi