CONTRATTO Dl COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Transcript

CONTRATTO Dl COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
CONTRATTO Dl COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
* VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE *
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della Legge 26 febbraio 1987 n. 49 sulla
cooperazione allo sviluppo,
fra il VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, appresso denominato
"Organismo", rappresentato dal sig. Antonio Raimondi nella sua qualità di Presidente e
Legale Rappresentante e la Sig.na ……………………nata a ……………………….il
………………………codice
fiscale
,
………………………………………….
appresso denominato contraente, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – La Sig……………………….
è assunta dall'Organismo in qualità di
volontaria in servizio civile ai sensi dell' art. 31 della legge citata per svolgere le funzioni di
operatrice sociale inerente al programma di cooperazione in ………………………………
, località ……………………………..
riconosciuto dalla Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo ai sensi dell’art. 29 della legge con codice
………………………………
.
Art. 2 – Il presente contratto avrà la durata di 24 mesi a decorrere alla data di
comunicazione di inizio dell'attività di cooperazione in Eritrea alla rappresentanza italiana
territorialmente competente, ai sensi dell' art. 34, comma n. 1, della legge citata.
Art. 3 - La sede nella quale il contraente svolgerà le sue funzioni è
…………………………………… salvo missioni straordinarie e temporanee per esigenze
inerenti ai compiti affidatigli. Il trasferimento permanente in sede diversa da quella
suindicata potrà effettuarsi solo di comune accordo fra le parti.
Art. 4 - Il contraente ha l'obbligo di osservare il prescritto orario di lavoro e di assolvere
alle mansioni affidategli in modo conforme alla dignità del proprio compito, astenendosi da
ogni manifestazione che possa nuocere alle buone relazioni tra l'Organismo ed il Paese
ospitante. In nessun caso il contraente potrà essere impiegato in operazioni di polizia o di
carattere militare, né potrà esercitare attività politica nel Paese d'impiego.
Art. 5 - Per tutta la durata del presente contratto, nell'esercizio degli incarichi a lui affidati,
il contraente resterà alle dipendenze dell'Organismo e farà riferimento ai responsabili che
gli verranno indicati.
Art. 6 - Salvo preventiva ed espressa autorizzazione dell'Organismo è vietato al
contraente esercitare nel Paese di destinazione qualsiasi ulteriore attività sia in proprio
che per conto terzi. In caso di inosservanza di tale divieto o comunque dei divieti previsti
dall' art. 34 della legge citata, il contraente decadrà dai diritti e dai benefici previsti dalla
legge stessa e l'Organismo potrà risolvere anticipatamente il presente contratto ai sensi
del comma 5 dell'articolo sopra richiamato.
Art. 7 - Il Ministero degli Affari Esteri potrà disporre l'anticipato rimpatrio del contraente nei
casi previsti dall' art. 34, commi 3 e 4. In tali casi il presente contratto si intenderà risolto
anticipatamente ad ogni effetto.
Art. 8 - L'organismo è civilmente responsabile per i danni causati a terzi dal contraente,
nell'esercizio delle sue funzioni di cui all' art. 1. L'Organismo potrà peraltro rivalersi sul
contraente quando i predetti danni siano stati causati da dolo o colpa grave di
quest'ultimo. Il contraente resterà invece unico responsabile dei danni causati a terzi fuori
dall'esercizio delle funzioni indicate nell'art.1.
Art. 9 - L'Organismo garantisce il trattamento previdenziale assicurativo e assistenziale
previsto dalla legge.
Art. 10 - L'Organismo garantisce al contraente il seguente trattamento economico:
- una retribuzione mensile pari a € …………………………
;
- un’indennità di prima sistemazione pari ad una mensilità…………………………….
- un’indennità di fine servizio pari a € 51,65 (diconsi Euro cinquantuno/sessantacinque)
per ogni mese di servizio prestato.
Provvederà infine a garantire al contraente un alloggio adeguato.
Art. 11 - La retribuzione mensile verrà corrisposta secondo le norme della vigente
legislazione valutaria. L'indennità di fine servizio verrà corrisposta dopo la definitiva
cessazione del servizio di cooperazione.
Art. 12 - Il contraente avrà diritto a 30 giorni di congedo ordinario per ferie per ogni anno,
da utilizzare frazionatamente od in una sola volta, entro i termini del periodo contrattuale,
compatibilmente con le esigenze degli incarichi a lui affidati.
Art. 13 - Il contraente potrà usufruire di congedi straordinari retribuiti, per gravi e
comprovati motivi, previo accordo della rappresentanza diplomatica italiana, entro un limite
massimo di 20 giorni per anno.
Art. 14 - In caso di malattia debitamente certificata, che impedisca il normale svolgimento
delle funzioni, il contraente avrà diritto ad un congedo speciale retribuito di durata non
superiore a 2 mesi e comunque non oltre la scadenza del presente contratto. Se la
malattia verrà contratta all'estero, la certificazione dovrà essere convalidata dalle autorità
diplomatiche italiane.
In caso di gravidanza si applica la legge di tutela della lavoratrice madre.
Art. 15 - L'Organismo si assume le spese di viaggio di andata e ritorno, da e per luogo di
residenza in Italia del contraente e dei familiari a carico. L’Organismo concorre altresì alle
spese per il trasporto degli effetti personali propri e dei familiari a carico sia all’andata che
al ritorno nella misura di € 206,58 (diconsi Euro duecentosei/cinquantotto)
per persona.
Art. 16 - Il contratto può essere anticipatamente risoluto di comune accordo tra le parti.
L'Organismo si riserva, inoltre, il diritto di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi
dell' art. 34, comma 5 della legge citata.
Art. 17 - Il presente contratto acquisisce validità ad ogni effetto solo a seguito della sua
registrazione ai sensi dell' art. 31, comma 5 della legge citata nonché, quando ne ricorrano
le condizioni, a seguito della concessione del rinvio del servizio obbligatorio di leva ai
sensi dell' art. 35 della legge stessa.
Art. 18 - Le parti contraenti stabiliscono espressamente, in caso di controversia
sull'interpretazione od applicazione del presente contratto, di adire ad un Collegio arbitrale
che sarà composto da tre arbitri, designati nel modo seguente: ciascuna parte designerà
un arbitro e gli arbitri così designati ne designeranno un terzo. In difetto si applicheranno le
norme del comma 1 e 2 dell' art. 810 C.P.C.
Il Contraente
per l'Organismo
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di aver preso
piena conoscenza e di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8,
16, 17 e 18 del presente contratto.
Il Contraente
Roma, ……………………….