la nuova figura del general contractor - IGI
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la nuova figura del general contractor - IGI
LA NUOVA FIGURA DEL GENERAL CONTRACTOR S O M M A R I O: 1) Introduzione; 2) Il ruolo del contraente generale nella legge Lunardi; 3) Contraente generale e concessionari; 4) Il contraente generale: profili strutturali; 5) Profili funzionali; 6) Obblighi del contraente generale e del soggetto aggiudicatore; 7) L’esecuzione dei lavori; 8) L’apporto finanziario del privato - Cenni; 9) Alcune aree critiche; 10) Conclusioni finali. 1) E’ dato di comune percezione quello secondo il quale il nostro Paese presenta in termini di infrastrutture un saldo decisamente negativo sia in termini di quantità che di qualità. La carenza, investe la soddisfazione dei livelli di domanda espressi da una collettività che fissa esigenze molto più elevate di quelle formulate alcuni anni fa. E’ dato del pari di agevole verificazione quello secondo il quale nella situazione attuale il bilancio dello Stato è notevolmente appesantito dalle spese di parte corrente, sicché è inevitabile la progressiva diminuzione dell’ammontare delle risorse destinate agli investimenti ed, in particolare, alla realizzazione di opere pubbliche. Constatazione questa che evidenzia il ruolo critico che ricoprono le risorse pubbliche ai fini di una ripresa delle qualità infrastrutturali del nostro Paese e, quindi, la necessità di una valorizzazione ottimale del loro utilizzo. La complessità di portata non congiunturale del quadro di riferimento sollecita quindi, tra l’altro, un impegno di tipo nuovo, speculare alle caratteristiche nuove delle esigenze che la collettività pone. Molto nel corso degli ultimi anni si è parlato di questo nuovo rapporto pubblico-privato e la formula evoca esperienze, come la realizzazione del tunnel sotto la Manica, che testimoniano se non altro il peculiare ruolo 2 problem solving che il settore privato è in grado di svolgere. Certo, quando si ipotizza un rapporto del genere, non apparirà superfluo sottolinearlo, abbiamo in mente operazioni in cui il privato si presenta come controparte effettiva, capace di assumersi tutta una serie di rischi, pensiamo cioè ad una classe imprenditoriale degna di questo nome che, nell’interesse generale ed in quello proprio, voglia svolgere un ruolo che ritorni a vantaggio dell’economia del Paese. E di questa nuova coscienza si avvertono chiaramente i segnali per la diffusa presa di coscienza della necessità di un nuovo modo di concepire l’impresa, con un approccio all’opera pubblica improntato ad un diverso tipo di rischio, che porta in sé anche la possibilità di svolgere un ruolo finanziario nell’opera da realizzare. Fare impresa significa sì ricerca del profitto ma significa anche capacità di rischio. L’economia di mercato non è immaginabile in assenza di rischi negli investimenti. Occorre quindi un impegno caratterizzato anche dall’investimento di risorse proprie e non solo dal trasferimento di risorse pubbliche. E qui occorre una inversione di tendenza abbandonando moduli del nostro meno recente passato in cui l’economia pubblica si è mossa utilizzando fondi del Tesoro e non facendo ricorso al mercato finanziario che potrebbe incanalare risparmio privato. La possibilità che tale formula possa concorrere ad ovviare, o quanto meno a ridurre, alcune disfunzioni del nostro sistema è subordinata a tutta una serie di condizioni tra le quali ruolo non ultimo riveste l’utilizzo di strumenti giuridici idonei a convogliare le risorse private. La validità della utilizzazione di tali strumenti dipenderà, peraltro, anche dalla previsione di una disciplina innovativa adeguata alla complessità ed articolazione dei ruoli che si immaginano, all’interno della quale dovranno trovare adeguata 3 sistemazione e collocazione una gamma di figure soggettive complesse per la compresenza di imprese di costruzione, istituzioni finanziarie, compagnie finanziarie ecc., di tutti quei soggetti cioè che sono direttamente coinvolti, all’interno del capitale di rischio dell’operazione, nella sua realizzazione prima e nella sua eventuale gestione poi, nonché di strumenti finanziari anche alternativi. In definitiva la possibilità che il nuovo modulo possa avere concreto successo postula un nuovo e diverso approccio culturale, nell’ambito del quale i vari protagonisti sono chiamati a svolgere ruoli e funzioni decisamente innovativi. Il modello deve conservare alla pubblica amministrazione la capacità programmatoria e di controllo e coinvolgere il privato nelle fasi progettuale, realizzativa, finanziaria. Il sistema finanziario, riqualificando il proprio ruolo, deve sviluppare capacità di valutazione dei progetti ed offrire prodotti finanziari adeguati, lineari e tempestivi. L’interesse per il nuovo istituto del contraente generale tutto da verificare sul banco di prova dei fatti, sconta nell’intenzione del legislatore un dato di fatto incontestabile e cioè la scarsa propensione fino ad oggi mostrata dal sistema imprenditoriale privato ad assumere rischi nella realizzazione di opere pubbliche, atteso che le concessioni di grandi infrastrutture sono state fin qui assentite solo a società appartenenti al sistema delle partecipazioni statali. Di qui la previsione di un nuovo modello di realizzazione di opere pubbliche che per essere dotato di una serie di meccanismi agevolativi e semplificativi, dovrebbe sollecitare in maniera nuova la propensione all’impiego di capitali privati nei settori strategici per lo sviluppo del Paese. 4 Con la nuova formula il centro della operazione si sposta dalla realizzazione di un’opera pubblica all’attività di impresa, la cui complessa ed articolata esecuzione si orienta verso un obiettivo di remunerazione che da un lato costituisce lo stimolo del capitale privato ad investire e dall’altro la garanzia dell’esclusione di un intervento pubblico. 2) La filosofia della legge Lunardi passa e si esteriorizza in diverse fasi. Una prospettiva globale del genere esula dall’ambito specifico del tema assegnatomi, la cui illustrazione non può peraltro prescindere da alcuni cenni in ordine alla fase che è immediatamente a monte del ruolo assegnato al contraente generale: intendo riferirmi al momento programmatorio ed alla definizione del progetto preliminare. La fase programmatoria è stata profondamente innovata concentrando nel CIPE la definizione del programma delle infrastrutture (che ha già trovato una prima applicazione con la delibera CIPE del 21 dicembre 2001). Per la fase progettuale ci si è mossi nella stessa direzione concentrando nel CIPE, in composizione allargata, i poteri decisionali concernenti l’approvazione del progetto (prima a livello preliminare, poi a livello definitivo) nonché la verifica di fattibilità anche in termini di budget. L’obiettivo traguardato è quello di disporre al termine di questa prima fase di un progetto immediatamente avviabile e dotato delle risorse finanziarie necessarie. La legge Lunardi è giustamente ferma su questo punto nella consapevolezza della necessità che riveste la preventiva acquisizione di 5 uno strumento certificativo della fattibilità tecnica e finanziaria dell’opera, la cui inadeguatezza nel passato è stata causa non ultima di sprechi di risorse. E’ qui che entra in scena il contraente generale. Il legislatore ha previsto per il contraente generale – nell’ambito del programma teso alla realizzazione di infrastrutture strategiche, cioè in un settore dotato di una sua autonomia e specificità nell’area dei lavori pubblici – un ruolo di protagonista da condividere con la figura del concessionario. Lo scenario in cui la nuova figura è chiamata ad operare è quello di particolari opere di utilità generale (le infrastrutture), caratterizzate da una complessità tecnica ed economica, la cui realizzazione richiede un significativo momento di coordinamento delle attività di operatori professionalmente differenziati e, quindi, di tecniche interdisciplinari, il che giustifica e sollecita sul piano dell’affidamento l’unicità dell’operatore referente (v. art.1 lett. e) L. n. 443/2001) e su quello dell’esecuzione l’unitarietà dell’attività finalizzata alla realizzazione dell’opera (v. art. 6 dello schema di legge delegata). Il legislatore fornisce una descrizione ben precisa del contraente generale che è colui che: esegue con qualsiasi mezzo un’opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; si qualifica per possedere specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico realizzativi; assume l’onere dell’anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera in tutto od in parte con mezzi finanziari privati, prestando adeguate garanzie di partecipazione diretta al finanziamento dell’opera ovvero di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti. In definitiva trattasi di un soggetto che, a fronte 6 della libertà di forma di cui gode per la realizzazione dell’opera, assume nei confronti del soggetto aggiudicatore una obbligazione di un risultato globale assumendo il relativo rischio. Per rimanere nel profilo descrittivo, e nel contempo per completarlo, è agevole osservare come nell’ambito dell’operazione si può distinguere, accomunata nello stesso fine, una pluralità di soggetti. I soggetti che valutano a livello progettuale la fattibilità dell’opera in termini tecnici e finanziari. Poi i soggetti cui è affidata la realizzazione dell’opera. Infine quella dei finanziatori il cui capitale è attratto dalla prospettiva di una remunerazione dell’investimento sia pure in un periodo non breve, finanziatori che perdono la loro usuale veste di erogatori di prestiti, venendo ad assumere anche rischi di impresa correlati sostanzialmente al successo dell’operazione. Conseguentemente possono individuarsi tre aree differenziate di attività: a) una prima area, dotata di una sua autonomia non solo concettuale, ha per oggetto la progettazione definitiva dell’opera, che si svolge prevalentemente a livello e con regime pubblicistico; b) una seconda area – di regime privatistico - concerne le prestazioni di esecuzione dell’opera (ivi compresi i servizi complementari) come progettata a livello esecutivo, la cui remunerazione è normalmente inglobata nei corrispettivi afferenti l’esecuzione; c) una terza che attiene al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per supportare (in tutto od in parte) l’esecuzione del progetto e che dovrebbe coinvolgere, come si è detto, soggetti ed organismi operanti nella sfera assicurativa finanziaria. 7 3) Esaurito il profilo descrittivo se si passa ad esaminare i profili strutturali e funzionali non è certamente opera facile inquadrare compiutamente su tale piano nuove figure introdotte dal legislatore, sia pure sulla base di esperienze di altri Paesi, quando le intenzioni del legislatore non ricevono luce dai lavori preparatori e quando l’applicazione pratica e l’attenzione di studiosi ed operatori non abbiano posto in essere le linee di un qualche collegamento col sistema che permette all’interprete di disporre di punti di riferimento quanto mai utili per orientarsi in una direzione corretta. Da qui l’ovvia conseguenza che ora un tentativo di ricostruzione dell’istituto non può avere la pretesa di offrire certezze ma solo quella di fornire una base adeguata per successivi sviluppi ed ulteriori riflessioni, il che si tenterà di fare nella prospettiva sopraindicata. Ciò che, peraltro è possibile fare già in prima battuta è porre la nuova figura a raffronto con modelli affini di cui si è fatta concreta esperienza, nella storia più recente della realizzazione delle opere pubbliche, per enucleare i tratti comuni e quelli differenziali. Chiara è la distinzione sotto il profilo strutturale nei confronti della concessione di costruzione e gestione in cui al concessionario viene demandato il compito di costruire l’opera e di gestire in seguito il servizio pubblico a questa connesso. Elemento caratterizzante è l’esercizio del servizio pubblico trasferito dall’ente ad altro soggetto, sicchè la costruzione dell’opera adempie ad una funzione meramente strumentale. Il concedente consegue il vantaggio di non dovere preventivamente reperire i cespiti per la realizzazione dell’opera e per l’avvio dell’esercizio; 8 il concessionario di ricavare il proprio utile attraverso i proventi della gestione. La regola è che le opere appartengono al privato per la durata della concessione alla cui scadenza passano in proprietà dell’Amministrazione concedente. Le due fasi (costruzione e gestione) costituiscono l’oggetto unitario ed inscindibile del rapporto. Ora il contraente generale si caratterizza e per non gestire l’opera eseguita e conseguentemente per non trovare il corrispettivo delle prestazioni cui è tenuto nei proventi derivanti dalla gestione, nonché per non acquisire la proprietà (temporanea) dell’opera. Il contraente generale, infine, agisce in nome e per conto proprio, a differenza del concessionario che agisce in nome proprio ma per conto del concedente. Pur non essendone previsto l’utilizzo per la realizzazione di infrastrutture, e pur essendone dubbia la sopravvivenza nel nostro ordinamento, ai soli fini di operare un raffronto tra modelli, verosimilmente opportuno ed utile per una migliore messa a fuoco della nuova figura, occorre fare cenno alla figura contigua della concessione per prestazioni integrate che ha in comune con il contraente generale, l’assenza, sotto il profilo strutturale e sinallagmatico, della gestione dell’opera da realizzare. La concessione per prestazioni integrate si qualifica e distingue per il suo oggetto, che riguarda la realizzazione di un’opera pubblica ed ha contenuto complesso. Il concessionario, infatti, non deve solo provvedere alla esecuzione dei lavori ma ha anche l’incarico prodromico di predisporre la progettazione dell’opera (di massima, definitiva, esecutiva) ed inoltre un complesso di compiti strumentali agli altri. 9 Più propriamente nella stessa si rinvengono i seguenti tratti salienti: - l’affidamento al concessionario di attività integrate per: a) la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi; b) la realizzazione degli interventi stessi; c) l’esecuzione di servizi complementari (acquisizione di pareri, permessi e nulla osta; espropriazioni ed asservimenti; direzione lavori); - l’immediata esecutività dell’affidamento per la sola redazione del progetto definitivo di tutte le opere oggetto di concessione e, dopo l’approvazione di questo, del progetto esecutivo dei soli lotti di tali opere indicati in convenzione; - la subordinazione dell’esecutività dell’affidamento della realizzazione dei suddetti lotti di opere individuati in convenzione al perfezionamento del o dei relativi atti integrativi, i quali, oltre a dare atto dell’accettazione del progetto esecutivo da parte del concedente, devono stabilire alla stregua di questo l’esatta consistenza delle opere da realizzare ed i corrispondenti corrispettivi delle prestazioni (sulla base delle tariffe indicate in convenzione), nonché tutte le ulteriori specifiche condizioni e norme da osservare nella realizzazione delle relative opere. Le analogie per ciò che concerne l’articolazione funzionale con la figura del contraente generale sono evidenti (e saranno più chiare in seguito) mentre sotto l’aspetto strutturale l’elemento differenziante è l’assenza di ogni attività finanziaria e di rischio connaturati alla realizzazione dell’opera. Non abbisognevole di commenti è la differenziazione dall’appalto nella sua configurazione civilistica nel quale all’esecutore dei lavori rimane estranea sia ogni attività ulteriore rispetto alla mera esecuzione che qualsiasi compartecipazione finanziaria o di rischio per la realizzazione dell’opera medesima. 10 4) Si è visto cosa il general contractor non è. Da un punto di vista positivo la figura, sotto l’aspetto strutturale, si caratterizza, come si è detto, per essere la sua prestazione, vista teleologicamente, costituita dal compimento dell’opera pattuita, obiettivo conseguito con un’attività svolta in nome e per conto proprio con assoluta estraneità di rapporti rispetto al committente. I contratti dei soggetti aggiudicatori con i general contractors sono contratti innominati di servizi e prestazioni disciplinati dalle regole di diritto privato. Essi hanno natura complessa in quanto per le prestazioni che il general contractor è tenuto ad eseguire in proprio ricorrono gli elementi caratteristici del contratto di appalto mentre per le prestazioni attinenti l’esecuzione dell’opera che il general contractor ha assunto l’obbligo di fare eseguire da terzi nel rapporto con il committente si versa in un’ipotesi di contratto di committenza, non previsto nel nostro ordinamento ma ammissibile quale espressione di autonomia privata per il perseguimento di interessi ritenuti meritevoli di tutela (art. 1322, II ° comma c.c.). In virtù di esso poi il general contractor pone in essere con le imprese terze non già dei subappalti ma dei veri e propri contratti di appalto, sottratti alla normativa comunitaria relativa alle procedure di affidamento. Varia è poi la gamma di rapporti configurabili per l’attività di provvista di risorse finanziarie che il contraente generale può porre in essere sul mercato direttamente o tramite istituti creditizi ed assicurativi. 11 Il nuovo modello ha una sua ragione d’essere solo nei confronti di opere di una dimensione rilevante - caratterizzate cioè da complessità e difficoltà tecniche ovvero da ingenti impegni finanziari - perché i costi di approntamento dell’operazione sono normalmente notevoli tenuto conto del complesso di operazioni e relazioni negoziali che vanno intessute, oltre agli studi ed alla documentazione tecnica ed economica che occorre per la sua attuazione. Quindi deve trattarsi di un’opera la cui progettazione risulti compatibile con i costi di allestimento dell’operazione e la cui esecuzione si presenti con una prospettiva di remuneratività. Sul piano oggettivo la prestazione richiesta al contraente generale ha carattere complesso ed unitario, sicchè l’opera da realizzare non ha nulla a che vedere con l’opera funzionalmente autonoma che è sottesa alla figura dei cd “lotti” la cui esecuzione può venire in rilievo nell’operazione qui esaminata, solo ad un livello sottordinato che non concerne l’affidamento globale dell’intervento ma attiene a quella parte di esecuzione materiale dell’opera che viene effettuata da parte delle società collegate con il contraente generale ovvero da parte dei terzi appaltatori prescelti dal contraente generale medesimo. 5) L’area funzionale del rapporto, quella cioè che attiene al momento dinamico dello svolgimento dell’attività è regolata da norme proprie all’autonomia privata in cui trovano spazio nei meccanismi contrattuali, valori quali la buona fede e l’affidamento normalmente irrilevanti per l’area genetica che pone invece in prima linea valori di trasparenza e di imparzialità, che sono propri delle norme pubblicistiche. Ciò che si coglie molto nitidamente nell’ambito di dell’area 12 funzionale parallelamente all’emersione sul piano soggettivo della figura del contraente generale è il rilievo predominante che assume l’operazione sotto un profilo economico-globale che per la sua complessità non può trovare risposta adeguata nella struttura del negozio in sé considerato. Qui meglio che altrove si percepisce che l’interesse che le parti vogliono regolamentare non può essere realizzato adottando uno schema negoziale semplice. La complessità dell’operazione economica richiede il ricorso e l’utilizzo di pattuizioni complesse, che sono notoriamente valutate in maniera diversa dall’ordinamento, secondo il tipo di relazione intercorrente fra esse. La prospettiva è quella di concretare un assetto negoziale di interessi che presuppone – non potendo essere attuato col ricorso ad un unico schema – per la sua realizzazione, una pluralità di negozi coordinati verso un unico fine (Cass. Sez. II, 31 marzo 1987, n. 3100). Il nesso che rende i negozi interdipendenti può essere sia di carattere strutturale che funzionale. Il profilo strutturale consente di identificare un solo risultato cioè l’unicità del contratto considerato nel suo momento statico e si dirige verso il soggetto aggiudicatore; il profilo funzionale che coinvolge una pluralità di soggetti sviluppa dinamicamente la conclusione accennata circa la pluralità dei negozi legati dal nesso di collegamento, idoneo a dare una risposta al problema della qualificazione delle combinazioni negoziali. Il collegamento non è fenomeno connaturato alla struttura del negozio, ma è una connessione attuale, effettiva, concreta e, cioè, oggettivamente rilevabile con riferimento a singoli negozi concreti legati da un nesso. Sussiste collegamento quando i negozi – ciascuno dei quali è caratterizzato da struttura ed efficacia autonoma – sono legati da un 13 vincolo giuridico (Cass. Sez. III, 5 luglio 1991, n. 7415). Si ha collegamento quando una pluralità di negozi sono indirizzati – come nella specie – verso un intento comune ed unitario, che assorbe le funzioni specifiche e intrinseche dei singoli ed è esorbitante rispetto alle stesse per la natura composita dell’interesse regolato (Cass. Sez. II, 10 giugno 1991, n. 6567). Il fenomeno va identificato nel momento dinamico della formazione della volontà contrattuale delle parti che – già a livello di formazione del modulo prescelto per la formazione del contraente generale - per conseguire il loro intento pratico hanno concretamente voluto i negozi col vincolo di collegamento (Cass. Sez. III, 4 maggio 1989, n. 2065): Questa relazione si può spiegare facendo ricorso alla distinzione atto-attività, qualificando il collegamento come attività e i negozi collegati come atti. Per dare rilievo all’attività rispetto all’atto è necessario provare che all’insieme degli atti si applica una normativa diversa da quella dei singoli atti in conseguenza di essere legati da un vincolo teleologico perché preordinati a raggiungere un risultato unitario (Cass. Sez. I, 12 dicembre 1995, n. 12733). L’attività, poi, non è istituto o categoria autonoma ma un principio generale di interpretazione, che attraverso il richiamo al momento volontaristico dell’attività giuridica, consente di enucleare l’unità funzionale di varie situazioni al di là dei singoli elementi costitutivi isolamente e separatamente considerati (Cass. Sez. I, 9 gennaio 1987, n. 75). Il collegamento è quindi nozione funzionale. Sotto il profilo dell’efficacia il collegamento presenta analogie con il procedimento dal quale però si distingue. Infatti, nel procedimento ciascun atto produce - in 14 una sequenza preordinata - effetti voluti in vista della realizzazione della fase successiva; mentre nel collegamento i negozi non sono in posizione strumentale, ma ognuno è attuato per la propria funzione tipica e con gli effetti che ne scaturiscono. La coesistenza dei negozi e degli effetti si attua nel coordinamento necessario alla realizzazione della fattispecie ben più ampia voluta dalle parti. L’effetto è unitario nei due casi, ma la differenza sta nella circostanza che nel procedimento l’effetto è quello tipico dell’ultimo atto della serie, mentre nel collegamento l’effetto discende dall’attuazione di una funzione complessa in forza del coordinamento di più atti aventi un elemento di unificazione nel nesso funzionale. Il collegamento va ricercato nei negozi e non fuori di essi, si può evincere dalla funzione perseguita e si estrinseca nella condizione di collegamento in cui i negozi - ciascuno con causa autonoma e produttivi di effetti compiuti - sono stati posti dalle parti per il conseguimento della funzione complessa. Quindi l’interdipendenza, in vista della realizzazione della funzione complessiva, esiste non solo nel momento genetico degli atti di autoregolamento (atto di costituzione del contraente generale), ma anche nella fase di esecuzione delle prestazioni che formano il contenuto dei rapporti. In conclusione, sembra di poter affermare che le parti, partecipi dell’operazione nel suo complesso, nell’esercizio dell’autonomia negoziale ad esse riconosciuta dall’ordinamento, sono libere di dar vita, in tempi diversi, a distinti contratti, i quali, pur caratterizzandosi ciascuno in funzione della propria causa e quindi conservando la rispettiva individualità giuridica, possono essere - ed è opportuno che lo siano - 15 variamente collegati fra loro in un rapporto di dipendenza o di interdipendenza teleologica in vista della realizzazione di un determinato regolamento di interessi. Perché possa configurarsi un collegamento in senso tecnico fra contratti, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico fra di essi, sia il requisito soggettivo rappresentato dal comune intento pratico delle parti (intento che peraltro non deve essere manifestato in forma espressa, potendo risultare anche tacitamente) di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore (Cass. Sez. I, 9 gennaio 1987, n. 75; Cass. Sez. I, 11 marzo 1987, n. 2524). 6) Se si sposta l’esame sul profilo contenutistico del rapporto si osserva che il contraente generale è tenuto a svolgere attività prodromiche alle esecuzioni dei lavori (lo sviluppo del progetto definitivo ed all’attività tecnico-amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all’approvazione del progetto da parte del CIPE, qualora non sia stato posto a base di gara); la progettazione esecutiva; l’esecuzione dei lavori ed la loro direzione. Il contraente generale provvede altresì – e questo è dato connotante – al prefinanziamento in tutto od in parte delle opere da realizzare. I rapporti del contraente generale con il soggetto aggiudicatore sono regolati dalle norme proprie all’appalto – Coerentemente con l’obbligazione di risultato complessivo che assume il contraente generale particolare cura viene dedicata alla disciplina della varianti. Il contraente generale deve apportare al progetto affidato le varianti derivanti da errori 16 od omissioni del progetto, da forza maggiore e da esigenze geologiche o rese necessarie dal rispetto delle specifiche tecniche e delle esigenze dal soggetto aggiudicatore; deve inoltre apportare al progetto le varianti necessarie a rispettare le prescrizioni approvate dal CIPE o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore allo scopo di migliorare la funzionalità e le caratteristiche dell’opera. Le predette varianti comportano variazioni del presso di affidamento. Una volta definito ed approvato il progetto redatto dal contraente generale, restando a carico dello stesso le eventuali ulteriori varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto medesimo mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore. Al di fuori dei casi di cui sopra il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o i costi di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettivo le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specifiche del progetto posto a base di gara o comunque determinino peggioramento della funzionalità, curabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione. Dall’altra parte del rapporto si vede che il soggetto aggiudicatore provvede alle attività necessarie all’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, quando non sia stato posto a base di gara, nonché del 17 progetto esecutivo e delle varianti; all’alta sorveglianza nonché al collaudo delle opere. Verifica, altresì, periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari applicando sanzioni. 7) Visto nella sua fase dinamica il rapporto ci mostra un operatore, il contraente generale, che può eseguire i lavori direttamente anche a mezzo di società controllate sempre nei limiti della qualificazione posseduta ovvero mediante affidamento a soggetti terzi, scelti liberamente in coerenza con quella autonomia di azione nella realizzazione dell’opera affidata che caratterista il contraente generale. I terzi sono equiparati agli appaltatori di lavori pubblici, dei quali devono possedere i requisiti, incontrando altresì gli stessi limiti propri agli appaltatori dei lavori pubblici nei confronti dei subappaltatori. Agli affidamenti del contraente generale non si applica l’art.18 della legge 19 marzo 1990 n.55, la cui disciplina, relativa ai subappalti, trova applicazione ai rapporti posti in essere dai sub affidatari e non già ai rapporti di quest’ultimi con il contraente generale. Nell’ipotesi di previsione di affidamento dei lavori a terzi il contraente generale, su richiesta del soggetto aggiudicatore, è tenuto ad individuare ed indicare in sede di offerta le imprese esecutrici di una quota non inferiore al 30% di tali lavori. Il contraente generale, se costituito da più soggetti provvede all’esecuzione mediante apposita società di progetto, anche consortile, per azioni ovvero a responsabilità limitata. 18 La società di progetto subentra non solo nell’esecuzione del rapporto, ma nel rapporto stesso, il quale subisce una novazione soggettiva restando sostituita al precedente contraente generale la società di progetto che subentra nell’intero rapporto, in tutti i diritti e gli obblighi. La precisazione che il subentro non costituisce cessione significa che le Amministrazioni non devono attivare le procedure previste dall’art.35 della legge n.109 del 1994 (verifica dei requisiti). La previsione della partecipazione alla società di progetto di istituzioni creditizie ed assicurative sta a testimoniare che qui i finanziatori perdono la loro veste di meri erogatori di prestiti, venendo ad assumere dei rischi di impresa legati sostanzialmente al successo dell’operazione. Rischi che ovviamente sono differenziati essendo correlati in qualche modo alle caratteristiche dell’operazione ed alle fasi in cui si articola e potendo, per esempio, concernere prevalentemente l’aspetto progettuale ovvero il momento realizzativo. Ciò premesso va subito osservato che la disciplina di base è quella dettata dall’art.37 quinquies della legge quadro, sulla quale, peraltro, la emananda legge delegata sembra apportare innovazioni rilevanti da accogliere certamente con favore. Innanzitutto si prevede, disattendendo la tesi avanzata in dottrina con la cd. cessione privativa, che i soggetti conponenti il contraente generale restino solidamente responsabili con la società di progetto per la buona esecuzione, salvo diversa pattuizione. Fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione devono partecipare alla società di progetto, 19 nonché garantire, nei limiti di contratto, gli obblighi del contraente generale, fino al collaudo dell’opera, viene opportunamente ipotizzata una maggiore elasticità della disciplina affidandola all’autonomia negoziale per ciò che concerne la cessione delle quote, l’ingresso nonché lo smobilizzo di partecipazioni da parte di soggetti che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione. Si consente così, segnatamente alle istituzioni finanziarie ed assicurative coinvolte nell’operazione ma non prioritariamente interessate alla fase realizzativa dell’opera, di non rimanere ingabbiate nella compagine societaria per l’intera durata della concessione come imponeva la presunzione al riguardo contenuta nella legge quadro. Il richiamo, infine, alla norma (fino ad oggi mai attuata) della legge quadro (art. 30) che impone al contraente generale la prestazione della garanzia globale di esecuzione costituisce cerniera di chiusura essenziale segnatamente ove si consideri l’abbinamento di tale garanzia all’obbligo del fideiussore di fare completare l’opera interrotta da parte di altro idoneo soggetto. 8) E’ noto che nell’esecuzione di lavori pubblici ha sempre svolto un ruolo importante il cd. equilibrio finanziario, finalizzato negli appalti ad assicurare la regolare esecuzione dell’opera e nelle concessioni di costruzione e gestione la qualità del servizio da assicurare alla collettività. Vari sono i meccanismi preordinati negli appalti ad assicurare il riequilibrio delle prestazioni alterato in dipendenza di sopravvenienze anomale e che vanno storicamente dalla revisione dei corrispettivi all’equo compenso, al recesso, alla risoluzione. 20 Nelle concessioni il riequilibrio del piano finanziario, alterato a causa di analoghi fattori, viene prevalentemente assicurato con un meccanismo revisionale delle tariffe, addossando le perdite agli intenti e più raramente con contributi o sovvenzioni, accollando l’onere relativo all’Amministrazione. Nel nuovo modulo di realizzazione di infrastrutture al profilo finanziario è affidato un ruolo diverso, verosimilmente più rilevante perchè si colloca prima e fuori del rapporto garantendo la fisiologicità stessa dell’esecuzione, funzione ben più importante di quella usuale che è orientata ad assicurare un equilibrio tra le prestazioni pattuite. Nonostante ciò non può negarsi che particolarmente sommaria è la disciplina relativa all’anticipazione da parte del contraente generale del finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera pur essendo questo come si è sottolineato a più riprese un profilo essenziale e determinante per l’operatività in concreto di questa nuova figura nella quale il legislatore ha riposto tante speranze per il successo dell’operazione di rilancio e sviluppo delle nostre infrastrutture. E’ noto come il sistema del finanziamento, di per se stesso considerato e tanto più nelle ipotesti in cui è finalizzato ad approntare risorse finanziarie non a carico dello Stato, è un punto cardine nell’approntamento delle infrastrutture la cui debolezza inevitabilmente incide profondamente sull’operatività dei programmi. E’ del pari noto che lo strumento del finanziamento in tanto svolge proficuamente il suo ruolo in quanto sia raccordato, nei contenuti e nei tempi, con le procedure dirette alla effettuazione dell’opera pubblica. 21 E’ dato acquisito quello secondo il quale una seria programmazione di lavori non può prescindere dall’acquisizione di mezzi finanziari, in termini di stanziamenti ovvero di disponibilità. Dell’importanza di questo fattore è sicura testimonianza la legge 18 giugno 1990 n. 142 laddove offre un tentativo di disciplina organica alle modalità con cui lo Stato concorre al finanziamento di opere pubbliche. Del finanziamento indiretto, e della complessità del ruolo che lo stesso riveste anche nel settore delle opere pubbliche, nonché della necessità di una adeguata disciplina è sicura testimonianza, tra le altre, l’attribuzione di funzioni specifiche alla Cassa Depositi e prestiti come il ricorso allo strumento della “dismissione” del patrimonio pubblico. L’apporto determinante del capitale privato per l’approntamento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle infrastrutture nella misura in cui concreta via tecnica alternativa di finanziamento merita attenzione e disciplina adeguata. Non sembra che di tali aspetti si sia dato adeguatamente carico il legislatore delegato nel testo predisposto. Ed invero lo scarna disciplina ipotizzata tocca la quota di valore dell’opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie che deve essere fissata nel bando, nonchè i tempi e modi di pagamento del prezzo. Si limita poi a provvedere per il finanziamento di tale quota, la possibilità che il contraente generale o la Società di progetto emettano obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell’art. 2410 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale, le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore 22 possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Manca del tutto - per limitarsi all’essenziale - una previsione di altri strumenti finanziari; delle formule di garanzia di restituzione dei finanziamenti; della individuazione dei ruoli che istituzioni ed altri soggetti possono essere chiamati a svolgere in una funzione di supporto per il conseguimento di obiettivi strategici che certamente necessitano di risorse finanziarie cospicue. Della necessità di provvedere ad una integrazione della disciplina del profilo qui considerato ci si è resi ben conto in sede di predisposizioni del collegato alla legge finanziaria concernente le infrastrutture ed i trasporti laddove si è impegnato il Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle società di progetto delle concessionarie o dei contraenti generali, da parte delle banche ponendo i seguenti criteri direttivi: a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto; b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a consistenza variabile; c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese; d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del finanziamento. 23 9) La disciplina della materia necessita di approfondimenti e perfezionamenti segnatamente per ciò che concerne la disciplina dei meccanismi di finanziamento che dovrebbero fiancheggiare e supportare il ruolo del contraente generale. Pur nella fluidità del tutto e rimanendo nell’area dei meccanismi contrattuali che sono più attinenti al tema qui trattato già emergono numerose aree critiche, di alcune delle quali non può non farsi menzione. a) La prima concernente i rapporti tra concessionario e contraente generale: il concessionario deve avvalersi del contraente generale ovvero può utilizzare altri operatori? L’opzione del legislatore sembra orientata nel senso della libertà del concessionario a favore del quale gioca il rilievo che i nostri (pochi) concessionari oltre all’esperienza maturata sul campo (il che ha consentito loro di mettere a punto una organizzazione anche tecnica adeguata) già dispongono solitamente di quel requisito della capacità finanziaria che vorrebbe nell’impianto della legge costituire uno dei motivi discriminanti per l’utilizzo del contraente generale nei confronti del comune appaltatore; b) l’utilizzo della figura del general contractor sembra presupporre la realizzazione di opere di complessità e rilevanza sia sotto l’aspetto tecnico che sotto quello economico e finanziario. La mancanza di una delimitazione dell’ambito oggettivo nel quale la nuova figura deve essere chiamata ad operare apre orizzonti conflittuali in partenza e sicuramente scenari contenziosi; c) la mancanza poi di precisazioni in ordine alla tipologia dell’opera da realizzare lascia insoluta sullo sfondo la sorte (ed il regime) di quelle aree contrattuali che attengono alla gestione, non circoscritta al profilo 24 immobiliare, delle opere concretanti sistemi, impiantistici o di reti nonché quelle che coinvolgono erogazioni di servizi, che trovano nell’opera e l’antecedente necessario e il mezzo stesso indispensabile alla loro effettuazione; d) ed infine non inopportuna sarebbe qualche precisazione in ordine ai binomi - unico contraente generale (affidamento) ed unitarietà (dell’esecuzione) delle attività demandate al contraente generale, che toccano temi in ordine ai quali si è tentato in precedenza di costruire una ipotesi di sistemazione concettuale. 10) In chiusura sia consentito formulare qualche considerazione conclusiva: a) il giudizio sull’utilità, in termini generali, della nuova figura non va calibrato in termini di contenimenti dei costi da sopportare per la realizzazione dell’opera. Una critica del genere sarebbe certamente frutto di una falsa prospettiva. Se lo Stato ricorre al general contractor, al quale richiede di prefinanziare il progetto, ha di mira non già una riduzione di spesa, bensì la riduzione dell’impatto della spesa stessa sui bilanci pubblici correnti, conseguente a pagamenti differiti nel tempo e suddivisi in un certo numero di anni. In un siffatto contesto è certo che il costo del finanziamento, al di là dei diversi schemi finanziari utilizzabili, sarà certamente superiore dovendo includere i rischi finanziari connessi al differimento stesso nel tempo – presumibilmente non breve – dei pagamenti; b) il ricorso alla nuova figura non implica necessariamente la conclusione del progetto nei tempi e nei costi previsti, attesa l’interferenza degli imprevisti e delle varianti in corso d’opera che 25 suggerisce un’attenzione e cura particolare, sia a livello di previsioni contrattuali che di tetti di spesa; c) la capacità finanziaria che si richiede al general contractor presenta due profili che devono essere tenuti ben distinti: la capacità finanziaria, intesa come capacità di far fronte agli oneri di gestione corrente della commessa (anticipazione, garanzie ed acconti ai fornitori, ecc.) e che lo accomuna al concessionario e quella occorrente (in tutto od in parte) per la realizzazione del progetto, la cui valutazione dovrà essere perspicuamente calibrata sulle caratteristiche dell’opera (nella quale possono assumere maggior rilievo profili tecnici ovvero finanziari) e che lo differenzia dal concessionario; d) elemento fondante della nuova figura è la prestazione del performance bond, cioè la garanzia che il progetto verrà completato nei termini e con i costi contrattualmente previsti. Garanzia la cui adeguatezza ha una duplice valenza: perché idonea a discriminare i contractors e quindi a supportare la relativa selezione e perché costituisce il dato di base per impostare qualsiasi forma di finanziamento (pubblico o privato).