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Studio Sarragioto Dr. Gianni Sarragioto Dr. Riccardo Gavassini Dottori commercialisti * Revisori contabili AUTO AZIENDALE: implicazioni fiscali e amministrative Per l’utilizzo dell’auto aziendale è necessario fare una distinzione tra il suo uso per fini aziendali e quello per altri fini. LIMITAZIONI FISCALI In generale : - non è ammesso usufruire della detrazione se il veicolo è stato utilizzato per ragioni estranee all’attività d’impresa indipendentemente dal giorno in cui se ne è fatto uso. - è ammesso usufruire della detrazione se il veicolo è stato utilizzato nei giorni festivi a patto di dimostrare che si è effettivamente lavorato in quei giorni. Infatti, dal punto di vista fiscale si fa riferimento al principio dell’inerenza, (imposte dirette art.109 Dpr.917/86) in base al quale sono deducibili solo i costi inerenti l’attività d’impresa. Pertanto si corre il rischio del recupero a tassazione delle eventuali somme dedotte o detratte se le autorità di controllo riescono a dimostrare che il veicolo è stato utilizzato per fini estranei alle attività aziendali. LIMITAZIONI AMMINISTRATIVE Il Codice della strada considera gli autocarri come veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse chiarendo che per “addette” si intende che il rapporto tra le persone e le cose trasportate deve necessariamente essere di natura lavorativa. Pertanto se a bordo si trovano persone non addette possono essere applicate le sanzioni previste dal Codice della strada e sospensione della carta di circolazione da uno a tre mesi indipendentemente dalla qualifica del proprietario o del conducente. Inoltre nulla vieta all’agente che ha irrogato la sanzione di inviare anche all’amministrazione finanziaria una comunicazione dell’infrazione accertata dimostrando così che il veicolo è stato utilizzato anche per fini estranei all’attività d’impresa. L’amministrazione in questo modo potrebbe procedere ad un accertamento ed avviare il recupero a tassazione. DEDUCIBILITA’ - Nel caso in cui i veicoli siano destinati all’uso promiscuo sia aziendale che personale, l’impresa puo’ dedurre un importo pari all’ammontare del compenso in natura spettante all’amministratore, da determinarsi in base al criterio convenzionale che consiste nell’assumere il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI aggiornate. - Deduzione dei costi al 50%: al di fuori delle ipotesi contemplate nell’art.164, comma 1, lettera a), del Tuir, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nella misura del 50% (80% per agenti e rappresentanti di commercio). - Deduzione per veicoli non rientranti nell’art. 164 del Tuir: non rientrano in questo articolo gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo (ad esempio furgoni) che sono frequentemente utilizzati nelle realtà imprenditoriali. I costi e le spese a questi relativi sono integralmente deducibili nella determinazione del reddito d’impresa, a condizione che si riferiscano esclusivamente ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito e che i veicoli (come previsto dalla Circolare 48/E del 10 febbraio 1998) siano dotati di un pianale di carico esterno all’abitacolo o che l’abitacolo sia permanentemente destinato al trasporto di cose per metà della superficie (è il caso ad esempio degli autoveicoli privi dei sedili posteriori).