mozioni - Catanzaro Corse Club

Transcript

mozioni - Catanzaro Corse Club
MOZIONE n. 19 del 06/05/2015
Sulla norma su esenzione parziale del bollo per autoveicoli e motoveicoli ultraventennali
G. GIUDICEANDREA, A. BOVA, G. NERI
Il Consiglio Regionale, premesso che:
la Legge 23.12.2014, n. 190 , G.U. 29.12.2014 (Legge di stabilità) ha purtroppo di fatto previsto la
cancellazione di qualsiasi norma che agevoli in materia di bollo auto per i veicoli immatricolati per la prima
volta da almeno 20 anni;
la norma così stante, nelle intenzioni, colpirebbe i soggetti che fanno anche un uso "giornaliero" del proprio
veicolo sfruttando agevolazioni riservate a mezzi che al contrario vengono messi su strada soltanto in
occasioni speciali (quali raduni, corse ed eventi in genere);
la misura colpisce tutti gli appassionati del genere che nella stragrande maggioranza dei casi sono normali
cittadini i quali hanno come seconda auto un vecchio mezzo e che, vista la pressione fiscale, saranno
costretti a rottamare l'auto ovvero a radiarla;
le norme introdotte dal governo (Legge di stabilità) i suddetti proprietari sarebbero costretti a pagare il
bollo normale con l'aggravante che trattandosi di autoveicoli classificati Euro Zero, la tassazione per gli
stessi sarà la più elevata;
l'Associazione delle auto storiche italiane ha previsto poi, che solo il 10 per cento dei proprietari dei veicoli
interessati metterà in regola i propri mezzi mentre gli altri decideranno per la vendita al mercato estero,
rottamazione o radiazione del veicolo;
la Regione Calabria conta diversi club di auto d'epoca/storiche presenti tra le province della Regione;
i benefici economici per le casse pubbliche, dunque, non sarebbero così evidenti, mentre certi sarebbero i
danni arrecati ad un settore che sostiene un mercato non marginale composto dalla manutenzione e
riparazione, dalle fiere ed i mercati specializzati, così come dai raduni turistici;
a risentire maggiormente degli effetti negativi del provvedimento sarebbero soprattutto, per come detto,
normali cittadini i quali hanno una seconda auto perché a volte ricevuta in eredità o donazione, e per
questo riportate con notevoli sacrifici a nuova vita;
il provvedimento, ha tra gli altri effetti negativi, rischiare di minare la sopravvivenza stessa dei club sopra
citati che rappresentano una realtà radicata e storica nel nostro territorio;
Impegna la Giunta regionale:
ed il Presidente della Regione Calabria, per quanto evidenziato, a prevedere in deroga a quanto previsto
dalla Legge 23.12.2014, n. 190, oltre che per i veicoli d'interesse storico o collezionistico, l'esenzione anche
per tutte quelle auto e moto che avendo compiuto vent'anni dalla data di immatricolazione, presentino
requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica,
motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto
costruttivo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati;
a differenza dei veicoli con almeno trent'anni, il beneficio, in questo caso, non spetta automaticamente, ma
soltanto se il valore storico del veicolo, identificato con il proprio numero di targa, è certificato da centri
specializzati, tra questi, Asi, Fmi, Registro Storico Fiat Lancia ed Alfa Romeo, ed altri autorizzati dallo Stato;
l’accertamento dei requisiti e delle caratteristiche che si devono possedere per ottenere l'agevolazione, ad
opera dei soggetti abilitati, è certificato mediante rilascio di uno specifico contrassegno. Lo stesso dovrà
essere comunicato a cura del soggetto abilitato che lo ha eseguito, anche attraverso procedure
informatiche o posta elettronica, entro il mese successivo, alla struttura regionale competente in materia di
tassa automobilistica;
l'esenzione non può essere retroattiva, ed opera quindi a far tempo dalla prima scadenza utile successiva
alla data di accertamento e certificazione;
se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, si è tenuti al pagamento di una tassa
forfettaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di
circolazione;
la tassa annua è pari a € 20,00 per i motoveicoli ed a € 30,00 per gli autoveicoli;
il pagamento potrà effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa
in circolazione del veicolo su strade pubbliche;
tale esenzione, ovvero mancato introito per le casse regionali quantificabile in appena € 45.000,00
continuerà ad assicurare invece un indotto economico per tutta una serie di maestranze altrimenti a rischio
chiusura attività. Si precisa inoltre, che l'esenzione deve intendersi con effetto retroattivo, dunque
operante a partire dal primo gennaio 2015, e si chiede nel contempo la proroga del termine di pagamento
del bollo per i motivi di cui sopra, al 30 giugno2015.
06/05/2015