Piccioni Torraioli - Comune di Marsciano

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Piccioni Torraioli - Comune di Marsciano
COMUNE DI MARSCIANO
(Provincia di Perugia)
Ufficio del Sindaco
Prot. n. 13621
Cat. 01 Cl. 02 S 01
Ordinanza n. 118
Marsciano 17/04/2009
IL SINDACO
Considerata la gravità delle problematiche emergenti dal continuo aumento della
popolazione di piccioni cosiddetti terraioli, consistenti in notevoli danni alle colture, specie quelle
cerealicole e di girasole, nell’imbrattamento continuo dei monumenti artistici nelle aree urbane, ed
in particolare gli inconvenienti igienico-sanitari dovuti al fatto che i suddetti animali sono serbatoio
di parassiti, in particolare zecche, vettori di numerose malattie infettive (ricketziosi, borreliosi,
malattia di Lyme, ecc.) che facilmente possono colpire la popolazione;
Preso atto del fatto che i piccioni cosiddetti torraioli non fanno parte della fauna selvatica,
non rientrando quindi nella normativa specifica, come da parere espresso dall’Istituto Nazionale
fauna selvatica di Bologna, prot. N. 5547/T-A18 del 18.10.99;
Considerato necessario attuare una lotta integrata onde ottenere la limitazione numerica
della popolazione dei piccioni in questione;
Preso atto di quanto emerso nella riunione del 17.07.2001 fra i Comuni del distretto Media
Valle del Tevere, indetta dal Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
della Ausl n. 2 competente per territorio;
Visto l’art. 54, comma secondo, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 concernente il “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, che conferisce al Sindaco la potestà di emettere
provvedimenti contingibili ed urgenti, ai fini di prevenzione generale;
ORDINA
1. Che, fino a revoca della presente ordinanza, ai piccioni cosiddetti torraioli venga impedito
l’accesso a tutti i siti ove possono nidificare, o comunque trovare riparo (finestre, archi,
buchi nelle mura dei centri storici, sottotetti, solai aerati, prese d’aria, canne di aerazione,
vespai ecc.), mediante opportuna chiusura degli stessi, o, ove per motivi economici od
estetici ciò non sia attuabile, con l’apposizione di opportuni impedimenti fisici agli stessi
(retinature metalliche, filo spinato, ecc.), a carico dei proprietari degli immobili ove si
trovano i siti menzionati;
2. Che i proprietari di immobili disabitati curino la manutenzione degli stessi onde impedire ai
piccioni l’accesso e la nidificazione;
3. Che nessuno alimenti i piccioni in nessuna maniera;
4. Che, al fine del contenimento di questa specie in continuo aumento tale da arrecare danni
ingenti al patrimonio artistico e monumentale delle nostre città, nonché gravi danni alle
colture agricole del nostro territorio, si autorizzano i cacciatori, muniti di regolare licenza di
caccia, ad eseguire l’abbattimento in tutto il territorio comunale dei piccioni torraioli nei
giorni in cui è consentita l’attività venatoria, secondo le norme stabilite per la stagione
venatoria di ogni anno e nel rispetto delle altre norme stabilite dalla legge regionale sulla
caccia n. 14/94 e della legge nazionale n. 157/92. All’interno degli ambiti protetti o dove è
riservata o vietata l’attività venatoria, il prelievo è consentito durante tutto l’anno previa
acquisizione, da parte dei soggetti esecutori, di preventiva formale autorizzazione.
STABILISCE
Che agli inadempimenti agli obblighi stabiliti ai punti 1, 2 e 3 sia applicata la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 25,82 ad un massimo di euro 154,94;
Che copia della presente ordinanza sia inviata ai servizi veterinari della ASL, alle Stazioni
Carabinieri ed alle Stazioni Guardia Forestale presenti sul territorio del Comune, alla
Amministrazione provinciale, all’Ufficio polizia provinciale;
DA’ MANDATO
Alla Polizia urbana, al Personale Servizi Veterinari della ASL 2 con qualifica di P.G., ai
Carabinieri, alla Guardia forestale ed all’Ufficio Polizia provinciale di vigilare sul rispetto della
presente ordinanza.
IL SINDACO
Gianfranco Chiacchieroni
paola/sindaco/piccioni ordinanza