Causa C-195/06 Kommunikationsbehörde Austria

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Causa C-195/06 Kommunikationsbehörde Austria
Causa C-195/06
Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)
contro
Österreichischer Rundfunk (ORF)
(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundeskommunikationssenat)
«Libera prestazione dei servizi — Attività televisive — Direttive 89/552/CEE e
97/36/CE — Nozioni di "televendita" e di "pubblicità televisiva" — Gioco a premi»
Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il
24 maggio 2007
I - 8820
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 ottobre 2007
I - 8842
Massime della sentenza
1. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Giurisdizione nazionale ai sensi
dell'art. 234 CE — Nozione
(Art. 234 CE)
I - 8817
MASSIME — CAUSA C-195/06
2. Libera prestazione
«televendita»
dei servizi — Attività
televisive — Direttiva 89/552 — Nozione di
[Direttiva del Consiglio 89/552, art. 1, lett. f)]
3. Libera prestazione dei servizi — Attività
«pubblicità televisiva»
televisive — Direttiva 89/552 — Nozione di
[Direttiva del Consiglio 89/552, art. 1, lett. c)]
1.
Il Bundeskommunikationssenat, soddisfacendo i criteri relativi al suo fondamento legale, al carattere obbligatorio
della sua giurisdizione, al suo carattere
permanente e indipendente, alla natura
contraddittoria del procedimento e
all'applicazione di norme giuridiche,
dev'essere considerato una giurisdizione
ai sensi dell'art. 234 CE.
rientra nella definizione di televendita di
cui al detto articolo, lett. f), se tale
trasmissione, o parte di trasmissione,
costituisce una vera e propria offerta di
servizi, tenuto conto dello scopo della
trasmissione in cui si colloca il gioco,
dell'importanza di quest'ultimo in termini di tempo e di ricadute economiche
attese rispetto a quelle previste complessivamente per la detta trasmissione,
nonché dell'orientamento dei quesiti
posti ai candidati.
(v. punti 20, 22)
2.
L'art. 1 della direttiva 89/552, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attività televisive, come
modificata dalla direttiva 97/36, dev'essere interpretato nel senso che una
trasmissione, o parte di trasmissione, in
cui un'emittente televisiva offre ai telespettatori la possibilità di partecipare,
componendo immediatamente un
numero telefonico speciale — quindi a
pagamento — ad un gioco a premi,
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Un siffatto gioco può tuttavia costituire
una televendita ai sensi della detta
disposizione solo se rappresenta una
vera e propria attività economica autonoma consistente nella prestazione di
servizi e se non si limita ad una mera
offerta di intrattenimento nel contesto
della trasmissione.
(v. punti 37, 47 e dispositivo)
ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK
3.
L'art. 1 della direttiva 89/552, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attività televisive, come
modificata dalla direttiva 97/36, dev'essere interpretato nel senso che una
trasmissione, o parte di trasmissione, in
cui un'emittente televisiva offre ai telespettatori la possibilità di partecipare,
componendo immediatamente un
numero telefonico speciale — quindi a
pagamento — ad un gioco a premi,
rientra nella definizione di pubblicità
televisiva di cui al detto articolo, lett. c),
se, alla luce della finalità e del contenuto
di tale gioco, nonché delle condizioni in
cui sono presentati i premi in palio, esso
consiste in un messaggio diretto ad
incitare i telespettatori ad acquistare i
beni ed i servizi presentati come premio,
o volto a promuovere indirettamente, in
forma di autopromozione, le qualità dei
programmi dell'emittente in questione.
(v. punto 47 e dispositivo)
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