Causa C-195/06 Kommunikationsbehörde Austria
Transcript
Causa C-195/06 Kommunikationsbehörde Austria
Causa C-195/06 Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) contro Österreichischer Rundfunk (ORF) (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat) «Libera prestazione dei servizi — Attività televisive — Direttive 89/552/CEE e 97/36/CE — Nozioni di "televendita" e di "pubblicità televisiva" — Gioco a premi» Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 24 maggio 2007 I - 8820 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 ottobre 2007 I - 8842 Massime della sentenza 1. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234 CE — Nozione (Art. 234 CE) I - 8817 MASSIME — CAUSA C-195/06 2. Libera prestazione «televendita» dei servizi — Attività televisive — Direttiva 89/552 — Nozione di [Direttiva del Consiglio 89/552, art. 1, lett. f)] 3. Libera prestazione dei servizi — Attività «pubblicità televisiva» televisive — Direttiva 89/552 — Nozione di [Direttiva del Consiglio 89/552, art. 1, lett. c)] 1. Il Bundeskommunikationssenat, soddisfacendo i criteri relativi al suo fondamento legale, al carattere obbligatorio della sua giurisdizione, al suo carattere permanente e indipendente, alla natura contraddittoria del procedimento e all'applicazione di norme giuridiche, dev'essere considerato una giurisdizione ai sensi dell'art. 234 CE. rientra nella definizione di televendita di cui al detto articolo, lett. f), se tale trasmissione, o parte di trasmissione, costituisce una vera e propria offerta di servizi, tenuto conto dello scopo della trasmissione in cui si colloca il gioco, dell'importanza di quest'ultimo in termini di tempo e di ricadute economiche attese rispetto a quelle previste complessivamente per la detta trasmissione, nonché dell'orientamento dei quesiti posti ai candidati. (v. punti 20, 22) 2. L'art. 1 della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36, dev'essere interpretato nel senso che una trasmissione, o parte di trasmissione, in cui un'emittente televisiva offre ai telespettatori la possibilità di partecipare, componendo immediatamente un numero telefonico speciale — quindi a pagamento — ad un gioco a premi, I - 8818 Un siffatto gioco può tuttavia costituire una televendita ai sensi della detta disposizione solo se rappresenta una vera e propria attività economica autonoma consistente nella prestazione di servizi e se non si limita ad una mera offerta di intrattenimento nel contesto della trasmissione. (v. punti 37, 47 e dispositivo) ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK 3. L'art. 1 della direttiva 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36, dev'essere interpretato nel senso che una trasmissione, o parte di trasmissione, in cui un'emittente televisiva offre ai telespettatori la possibilità di partecipare, componendo immediatamente un numero telefonico speciale — quindi a pagamento — ad un gioco a premi, rientra nella definizione di pubblicità televisiva di cui al detto articolo, lett. c), se, alla luce della finalità e del contenuto di tale gioco, nonché delle condizioni in cui sono presentati i premi in palio, esso consiste in un messaggio diretto ad incitare i telespettatori ad acquistare i beni ed i servizi presentati come premio, o volto a promuovere indirettamente, in forma di autopromozione, le qualità dei programmi dell'emittente in questione. (v. punto 47 e dispositivo) I - 8819